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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/09/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2084/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 2084/2022 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliato in Maddaloni (CE) alla Via Cornato n. 34, presso lo studio dell'avvocato Sergio Saltalamacchia, che la rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1 presso l'U.O.C. Affari legali dell'Ente in Torre Annunziata (NA) alla Piazza Cesaro n.27.
CONVENUTA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 4092/2021 del Giudice di pace di Torre Annunziata
Conclusioni:
Appellante: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare dell'11-9-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18-2-2020 mediante p.e.c., ex art. 3 bis legge
53/1994, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1360/19 CP_1 emesso dal giudice di pace di Torre Annunziata, con il quale le veniva ingiunto il pagamento,
pag. 1 in favore di in qualità di cessionaria di (in virtù Parte_1 Controparte_2 dell'atto di cessione per Notaio del 12-9-2018 rep. n.138907 raccolta n. 31029 Persona_1 notificato in data 20-9-2018) della somma di euro 140,60, oltre interessi moratori, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in complessivi euro 130,00, di cui euro 30,00 per spese, oltre alle successive, a titolo di saldo della fattura n. 402/18 del 2-11-2018.
Con sentenza n. 4092/2021 il giudice di pace di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, poiché lo stesso si fondava su delle fatture già pagate dall'opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo alla società cedente
[...]
e non vi era prova che l'opponente avesse ricevuto la notifica dell'atto di cessione CP_2 del credito dalla alla Controparte_2 Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 12-4-2022 mediante p.e.c., ex art. 3 bis legge
53/1994, proponeva appello con cui chiedeva, in riforma della Parte_1 stessa, la condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di euro Controparte_3
140,60 oltre interessi e delle spese competenze ed accessori liquidati nella fase monitoria nonché delle spese processuali del doppio grado di giudizio, oltre accessori, con attribuzione al procuratore anticipatario.
, sebbene ritualmente evocata in giudizio, restava contumace. Controparte_3
2. Tanto premesso in punto di fatto, preliminarmente si impone il vaglio dell'ammissibilità dell'appello in ragione della limitazione dei motivi di appello disposto dall'art. 339 c.p.c. con riferimento alle pronunce del giudice di pace secondo equità, rientrando per valore la causa de qua nei casi di giudizi pronunciati secondo equità “necessitate”.
2.1. La presente controversia, infatti, per le ragioni di seguito esposte, ricade indubbiamente nel perimetro di operatività dell'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto decisa dal giudice di pace ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, c.p.c. e 114
c.p.c., ossia nell'alveo della c.d. “giurisdizione equitativa necessaria”, comunque improntata al rispetto dei “principi informatori della materia” (cfr. Corte Cost. n. 206/2004).
All'interno della definizione di sentenze pronunciate secondo equità, infatti, rientrano anche quelle rese dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a millecento euro, come previsto dall'art. 113, comma 2 del codice di rito, a prescindere dal fatto che il giudice abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità o abbia fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (cfr. Cass. civ., n.
16868/2017; Cass. civ., n. 5287/2012).
pag. 2 Orbene, la domanda principale da doversi concretamente decidere, evincibile dalle conclusioni rassegnate, così come emerge dagli atti di causa, ha un valore di inferiore ad euro 1.032,00, rectius, euro 2.500,00 (art. 113 comma 2 c.p.c., nel testo attualmente vigente) così come risulta dalle conclusioni contenute nell'atto di appello.
L'equità si relaziona all'entità della domanda decisa in giudizio, secondo i parametri dell'art. 10 c.p.c., con la conseguenza che l'appello è ammissibile solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 339, co. 3, c.p.c.; sicché, nell'ipotesi in discussione, il rimedio si qualifica come un'impugnazione a critica vincolata (cfr. Trib. Foggia, Sez. II, 14 febbraio
2012).
In siffatto contesto, l'appellabilità della sentenza pronunciata secondo equità è, dunque, assai circoscritta, in quanto limitata ai motivi tassativamente enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., il quale fa espresso richiamo alle norme costituzionali o comunitarie, alle norme sul procedimento e ai principi regolatori della materia (ovverosia le regole fondamentali, dal punto di vista sostanziale, del rapporto dedotto in giudizio, ricavato dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato), lasciando dunque all'interprete, in queste ultime due ipotesi, l'individuazione in concreto delle fattispecie.
Alla luce di quanto premesso, occorre, pertanto, valutare se le doglianze formulate dall'appellante risultino, nel caso concreto, afferenti alla violazione di: 1) norme sul procedimento;
2) norme costituzionali o comunitarie;
3) principi regolatori della materia (cfr.
Tribunale Bari sez. II, 11-12-2024, n. 5002).
Escluso che nella specie siano stati prospettate violazione di norme costituzionali o comunitarie, con riferimento ai vizi procedurali, gli stessi vanno intesi come errori nell'osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo.
In particolare, per “norme sul procedimento”, devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda (cfr. Cass. civ., n. 27384/2022).
Quanto, invece, alla violazione dei “principi regolatori della materia”, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che “grava sul ricorrente, il quale lamenti l'inosservanza da parte del giudice di pace, nel rendere una pronuncia secondo equità, dei principi regolatori della materia indicare i principi violati, senza che sia sufficiente, allo scopo, la mera pag. 3 deduzione della violazione di norme di diritto sostanziale alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel giudice non è affatto tenuto" (cfr. Cass. civ. n. 23963/2004;
n. 4282/2011); “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. civ., ordinanza n.
18064 del 6-6-2022; conf., Cass. civ., ordinanza n. 3005 dell'11-2-2014).
Dunque, l'appellante non potrà limitarsi ad assumere l'esistenza del vizio, ma è necessario che indichi, sia pure in maniera generica, ma in modo tale da rendere intellegibile la censura, quali siano i principi regolatori che si ritengono violati e/o falsamente applicati.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire e definire i margini di appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità per violazione dei “principi regolatori della materia”, affermando che essi “non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa” e che l'applicazione del principio iura novit curia
(articolo 113, comma 1, c.p.c.), “fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio” (cfr. Cass. civ., ord.
n. 34432/2022).
Va osservato anche che i principi regolatori non sono soltanto quelli ricavabili, per via di astrazione, dalla ratio sottesa alle singole norme ma sono quelli della materia, che non può identificarsi soltanto con gli istituti generali, bensì col singolo tipo di rapporto dedotto in giudizio;
la materia, dunque, è quella concreta della causa, la configurazione essenziale del rapporto, delle norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste, ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra.
2.2. Nella specie, i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante attengono alla erronea applicazione dell'art. 1264 c.c..
pag. 4 Più nel dettaglio, l'appellante si duole dell'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dei documenti prodotti dalla società creditrice, evidenziando che i documenti prodotti erano stati erroneamente esaminati e valutati ritenendo in tal modo non provata l'avvenuta notifica dell'atto di cessione al debitore ceduto/appellato; inoltre ha sottolineato che il pagamento (della sola sorta capitale) era stato effettuato al cedente (28-1-2019) dopo la notifica della cessione (avvenuta il 20-9-2018).
È evidente che il motivo di appello su cui si fonda l'impugnazione de quo si estrinseca in una critica al giudizio di valutazione delle prove effettuata al solo fine di evidenziare come approdo argomentativo finale in iure, l'erroneità della decisione del giudice di primo grado.
Al riguardo, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare come possa ritenersi
“inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace per il dirimente rilievo che l'appellante, senza denunciare alcuna violazione di norma procedimentale e costituzionale, si è limitato a dedurre, in buona sostanza, il malgoverno delle complessive risultanze istruttorie da parte del giudice a quo;
né potrebbe ritenersi, ai fini in questione, che le censure sollevate possano in ipotesi integrare falsa applicazione o inosservanza dell'art. 116 c.p.c., atteso che i motivi di appello ammissibili ai sensi dell'art. 339, comma terzo, sono da ricondurre solo alla inosservanza di principi cardine dell'ordinamento processuale" (cfr. Trib. Bari, Sez. II, 27-2-
2014, n. 1083; cfr. anche Trib. Bari, 11-12-2024, n. 5002, in dejure.it), in tal modo negando all'art. 116 c.p.c. carattere di principio supremo procedurale.
L'appello a motivi limitati avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria non è ammesso per sollecitare una nuova valutazione sull'attendibilità dei testimoni o sulla sufficienza probatoria delle circostanze dagli stessi riferite o più in generale sulle risultanze probatorie (cfr. Cass. civ., n. 31152 del
29-12-2017; Cass. civ., n. 14866 del 3-6-2025).
Nel caso in esame, l'appellante ha criticato la valutazione delle emergenze istruttorie effettuata dal giudice di pace, evidenziando che i documenti prodotti erano stati erroneamente esaminati e valutati ritenendo in tal modo non provata l'avvenuta notifica dell'atto di cessione al debitore ceduto/appellato, e le doglianze esposte riguardano la decisione esclusivamente sul piano del merito.
Tale censura non poteva essere oggetto di impugnazione nemmeno mediante ricorso in
Cassazione.
pag. 5 Invero, dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma
3, c.p.c, è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza, anche in forza della lettura dell'art. 360 c.p.c., laddove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non rientrando in tali ipotesi la sentenza equitativa del giudice di pace. Né, d'altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360, sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso articolo che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali, a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost., è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi anche per quello di cui al n. 5 citato;
la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, sfugge, infatti, all'applicazione del suddetto settimo comma, che riguarda le sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione. (Cass. civ., ordinanza n. 10063 del 28-5-2020; conf. Cass. civ., ordinanza n. 9870 dell'11-4-2024).
L'appello, pertanto, va dichiarato inammissibile.
3. In ragione della contumacia dell'appellata, nulla va disposto sulle spese di lite, attesa la soccombenza dell'appellante.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione,
pag. 6 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede
A) dichiara inammissibile l'appello;
B) nulla sulle spese;
C) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115.
Torre Annunziata, 15 settembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 7
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 2084/2022 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliato in Maddaloni (CE) alla Via Cornato n. 34, presso lo studio dell'avvocato Sergio Saltalamacchia, che la rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1 presso l'U.O.C. Affari legali dell'Ente in Torre Annunziata (NA) alla Piazza Cesaro n.27.
CONVENUTA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 4092/2021 del Giudice di pace di Torre Annunziata
Conclusioni:
Appellante: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare dell'11-9-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18-2-2020 mediante p.e.c., ex art. 3 bis legge
53/1994, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1360/19 CP_1 emesso dal giudice di pace di Torre Annunziata, con il quale le veniva ingiunto il pagamento,
pag. 1 in favore di in qualità di cessionaria di (in virtù Parte_1 Controparte_2 dell'atto di cessione per Notaio del 12-9-2018 rep. n.138907 raccolta n. 31029 Persona_1 notificato in data 20-9-2018) della somma di euro 140,60, oltre interessi moratori, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in complessivi euro 130,00, di cui euro 30,00 per spese, oltre alle successive, a titolo di saldo della fattura n. 402/18 del 2-11-2018.
Con sentenza n. 4092/2021 il giudice di pace di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, poiché lo stesso si fondava su delle fatture già pagate dall'opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo alla società cedente
[...]
e non vi era prova che l'opponente avesse ricevuto la notifica dell'atto di cessione CP_2 del credito dalla alla Controparte_2 Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 12-4-2022 mediante p.e.c., ex art. 3 bis legge
53/1994, proponeva appello con cui chiedeva, in riforma della Parte_1 stessa, la condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di euro Controparte_3
140,60 oltre interessi e delle spese competenze ed accessori liquidati nella fase monitoria nonché delle spese processuali del doppio grado di giudizio, oltre accessori, con attribuzione al procuratore anticipatario.
, sebbene ritualmente evocata in giudizio, restava contumace. Controparte_3
2. Tanto premesso in punto di fatto, preliminarmente si impone il vaglio dell'ammissibilità dell'appello in ragione della limitazione dei motivi di appello disposto dall'art. 339 c.p.c. con riferimento alle pronunce del giudice di pace secondo equità, rientrando per valore la causa de qua nei casi di giudizi pronunciati secondo equità “necessitate”.
2.1. La presente controversia, infatti, per le ragioni di seguito esposte, ricade indubbiamente nel perimetro di operatività dell'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto decisa dal giudice di pace ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, c.p.c. e 114
c.p.c., ossia nell'alveo della c.d. “giurisdizione equitativa necessaria”, comunque improntata al rispetto dei “principi informatori della materia” (cfr. Corte Cost. n. 206/2004).
All'interno della definizione di sentenze pronunciate secondo equità, infatti, rientrano anche quelle rese dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a millecento euro, come previsto dall'art. 113, comma 2 del codice di rito, a prescindere dal fatto che il giudice abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità o abbia fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (cfr. Cass. civ., n.
16868/2017; Cass. civ., n. 5287/2012).
pag. 2 Orbene, la domanda principale da doversi concretamente decidere, evincibile dalle conclusioni rassegnate, così come emerge dagli atti di causa, ha un valore di inferiore ad euro 1.032,00, rectius, euro 2.500,00 (art. 113 comma 2 c.p.c., nel testo attualmente vigente) così come risulta dalle conclusioni contenute nell'atto di appello.
L'equità si relaziona all'entità della domanda decisa in giudizio, secondo i parametri dell'art. 10 c.p.c., con la conseguenza che l'appello è ammissibile solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 339, co. 3, c.p.c.; sicché, nell'ipotesi in discussione, il rimedio si qualifica come un'impugnazione a critica vincolata (cfr. Trib. Foggia, Sez. II, 14 febbraio
2012).
In siffatto contesto, l'appellabilità della sentenza pronunciata secondo equità è, dunque, assai circoscritta, in quanto limitata ai motivi tassativamente enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., il quale fa espresso richiamo alle norme costituzionali o comunitarie, alle norme sul procedimento e ai principi regolatori della materia (ovverosia le regole fondamentali, dal punto di vista sostanziale, del rapporto dedotto in giudizio, ricavato dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato), lasciando dunque all'interprete, in queste ultime due ipotesi, l'individuazione in concreto delle fattispecie.
Alla luce di quanto premesso, occorre, pertanto, valutare se le doglianze formulate dall'appellante risultino, nel caso concreto, afferenti alla violazione di: 1) norme sul procedimento;
2) norme costituzionali o comunitarie;
3) principi regolatori della materia (cfr.
Tribunale Bari sez. II, 11-12-2024, n. 5002).
Escluso che nella specie siano stati prospettate violazione di norme costituzionali o comunitarie, con riferimento ai vizi procedurali, gli stessi vanno intesi come errori nell'osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo.
In particolare, per “norme sul procedimento”, devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda (cfr. Cass. civ., n. 27384/2022).
Quanto, invece, alla violazione dei “principi regolatori della materia”, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che “grava sul ricorrente, il quale lamenti l'inosservanza da parte del giudice di pace, nel rendere una pronuncia secondo equità, dei principi regolatori della materia indicare i principi violati, senza che sia sufficiente, allo scopo, la mera pag. 3 deduzione della violazione di norme di diritto sostanziale alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel giudice non è affatto tenuto" (cfr. Cass. civ. n. 23963/2004;
n. 4282/2011); “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. civ., ordinanza n.
18064 del 6-6-2022; conf., Cass. civ., ordinanza n. 3005 dell'11-2-2014).
Dunque, l'appellante non potrà limitarsi ad assumere l'esistenza del vizio, ma è necessario che indichi, sia pure in maniera generica, ma in modo tale da rendere intellegibile la censura, quali siano i principi regolatori che si ritengono violati e/o falsamente applicati.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire e definire i margini di appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità per violazione dei “principi regolatori della materia”, affermando che essi “non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa” e che l'applicazione del principio iura novit curia
(articolo 113, comma 1, c.p.c.), “fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio” (cfr. Cass. civ., ord.
n. 34432/2022).
Va osservato anche che i principi regolatori non sono soltanto quelli ricavabili, per via di astrazione, dalla ratio sottesa alle singole norme ma sono quelli della materia, che non può identificarsi soltanto con gli istituti generali, bensì col singolo tipo di rapporto dedotto in giudizio;
la materia, dunque, è quella concreta della causa, la configurazione essenziale del rapporto, delle norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste, ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra.
2.2. Nella specie, i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante attengono alla erronea applicazione dell'art. 1264 c.c..
pag. 4 Più nel dettaglio, l'appellante si duole dell'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dei documenti prodotti dalla società creditrice, evidenziando che i documenti prodotti erano stati erroneamente esaminati e valutati ritenendo in tal modo non provata l'avvenuta notifica dell'atto di cessione al debitore ceduto/appellato; inoltre ha sottolineato che il pagamento (della sola sorta capitale) era stato effettuato al cedente (28-1-2019) dopo la notifica della cessione (avvenuta il 20-9-2018).
È evidente che il motivo di appello su cui si fonda l'impugnazione de quo si estrinseca in una critica al giudizio di valutazione delle prove effettuata al solo fine di evidenziare come approdo argomentativo finale in iure, l'erroneità della decisione del giudice di primo grado.
Al riguardo, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare come possa ritenersi
“inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace per il dirimente rilievo che l'appellante, senza denunciare alcuna violazione di norma procedimentale e costituzionale, si è limitato a dedurre, in buona sostanza, il malgoverno delle complessive risultanze istruttorie da parte del giudice a quo;
né potrebbe ritenersi, ai fini in questione, che le censure sollevate possano in ipotesi integrare falsa applicazione o inosservanza dell'art. 116 c.p.c., atteso che i motivi di appello ammissibili ai sensi dell'art. 339, comma terzo, sono da ricondurre solo alla inosservanza di principi cardine dell'ordinamento processuale" (cfr. Trib. Bari, Sez. II, 27-2-
2014, n. 1083; cfr. anche Trib. Bari, 11-12-2024, n. 5002, in dejure.it), in tal modo negando all'art. 116 c.p.c. carattere di principio supremo procedurale.
L'appello a motivi limitati avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria non è ammesso per sollecitare una nuova valutazione sull'attendibilità dei testimoni o sulla sufficienza probatoria delle circostanze dagli stessi riferite o più in generale sulle risultanze probatorie (cfr. Cass. civ., n. 31152 del
29-12-2017; Cass. civ., n. 14866 del 3-6-2025).
Nel caso in esame, l'appellante ha criticato la valutazione delle emergenze istruttorie effettuata dal giudice di pace, evidenziando che i documenti prodotti erano stati erroneamente esaminati e valutati ritenendo in tal modo non provata l'avvenuta notifica dell'atto di cessione al debitore ceduto/appellato, e le doglianze esposte riguardano la decisione esclusivamente sul piano del merito.
Tale censura non poteva essere oggetto di impugnazione nemmeno mediante ricorso in
Cassazione.
pag. 5 Invero, dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma
3, c.p.c, è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza, anche in forza della lettura dell'art. 360 c.p.c., laddove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non rientrando in tali ipotesi la sentenza equitativa del giudice di pace. Né, d'altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360, sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso articolo che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali, a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost., è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi anche per quello di cui al n. 5 citato;
la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, sfugge, infatti, all'applicazione del suddetto settimo comma, che riguarda le sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione. (Cass. civ., ordinanza n. 10063 del 28-5-2020; conf. Cass. civ., ordinanza n. 9870 dell'11-4-2024).
L'appello, pertanto, va dichiarato inammissibile.
3. In ragione della contumacia dell'appellata, nulla va disposto sulle spese di lite, attesa la soccombenza dell'appellante.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione,
pag. 6 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede
A) dichiara inammissibile l'appello;
B) nulla sulle spese;
C) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115.
Torre Annunziata, 15 settembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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