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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 379/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17/07/2024 promossa da:
, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
Parte_3
ORSO BUENOS AIRES N. 7/12 C.F._1
GENOVA; con domicili OS AIRES N. 7/12 GENOVA
- appellante - contro
(C.F. ) e con l'Avvocato DODI SILVIA e Controparte_1 Controparte_2
AZZA B
- appellato –
in punto di: querela di falso in via incidentale
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE
R.G. 379/2022 pagina 1 di 4 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Parte_2 Parte_1 [...]
, proponevano querela di falso “in via Parte_3
incidentale” nei confronti di , in relazione Controparte_1 Controparte_2
alla notifica avvenuta ex art 143 c.p.c. dell'atto di citazione nel giudizio R.G. 1034/2019 dinanzi al Tribunale di Parma, conclusosi con sentenza n.210/2021, con cui gli appellanti venivano dichiarati responsabili in solido ex art. 2050 cc., dell'infortunio subito da CP_3
in data 18/04/2015 e pertanto condannati a risarcire i conseguenti danni, deducendo la
[...]
falsità dell'attestata irreperibilità degli odierni attori, così concludendo:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza, ritenuto quanto esposto in narrativa, previo ogni incombente istruttorio occorrente o meglio visto, sospendere il giudizio già pendente davanti alla stessa, recante R.G. 2021/681 ed assegnare alle parti un termine per la riassunzione della causa nanti il Tribunale competente ai sensi dell'art. 355 c.p.c. affinché si pronunci in ordine alla proposta querela di falso”
Si costituivano i convenuti, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
il difetto di procura speciale rilasciata dagli istanti e quindi dello ius postulandi del procuratore;
la nullità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta presso la PEC dell' Pt_4
l'incompetenza della Corte adita, anziché il Tribunale con competenza funzionale ed inderogabile.
Deducevano che con sentenza n. 953/2022 resa nel procedimento R.G. 681/2021 la Corte di
Appello di Bologna aveva rigettato la richiesta di sospensione del procedimento, per totale infondatezza ed inammissibilità della querela di falso in esame.
Nel merito deducevano la totale carenza dei presupposti formali e sostanziali della querela di falso, nonché l'onere della prova a carico degli attori circa la falsità dell'atto di cui hanno chiesto l'annullamento.
Concludevano quindi per il rigetto della domanda e la condanna dei convenuti ex art. 94 e 96
c.pc.
Interveniva il PM il quale concludeva per il rigetto del ricorso.
R.G. 379/2022 pagina 2 di 4 In data 18/05/2022 gli attori notificavano alle controparti atto di rinuncia agli atti a spese compensate.
Nella contestazione della ritualità di detta notifica, i convenuti insistevano nelle proprie conclusioni.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17/07/2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso proposta dagli appellanti manca dei requisiti minimi per ritenerla ammissibile: dalla lettura dell'art. 221 cpc, secondo comma, qui riportato “La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale” si evince come al fine dell'instaurazione di un procedimento dinanzi al Tribunale competente, volto a decidere sulla falsità di un documento, sia necessaria a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi probatori della suddetta falsità. In quanto, elementi certi e oggettivi consentono al giudice di merito di poter effettuare un accertamento preliminare sulla fondatezza e sussistenza degli elementi a prova della falsità, rispondendo così ai più generali principi di economia processuale.
Nel caso in esame, manca l'allegazione di una oggettiva falsità: in quanto il contrasto rappresentato dai querelanti corre tra l'attestazione dei notificanti e la documentazione amministrativa e anagrafica relativa ai destinatari delle notifiche, non invece alla situazione fattuale in cui i notificanti hanno svolto, per quanto consta, correttamente le attività previste dagli artt. 139 cpc e seguenti.
Manca la procura speciale, altro requisito fondamentale ai fini della proposizione della querela, rispetto alla quale il difensore è privo dello ius postulandi.
Dunque, per le ragioni sopra esposte la querela di falso è inammissibile per difetto dei requisiti formali e sostanziali ex art. 221 cpc, secondo comma.
Ricorrono i requisiti sussumenti la fattispecie di responsabilità aggravata, avendo gli attori azionando un procedimento per querela di falso in difetto dei requisiti formali e sostanziali, con conseguente condanna dei medesimi ai sensi dell'art. 96 c.p,c., equitativamente determinate come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
R.G. 379/2022 pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Condanna Parte_2 Parte_1 Pt_1 [...]
ex art 96 c.p.c in solido al pagamento a Parte_3 favore di e della somma equitativamente Controparte_1 Controparte_2
determinata in € 1.500,00 ciascuno;
- Condanna Parte_2 Parte_1 [...]
in solido al pagamento a favore di Parte_3
e delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 Controparte_2
liquidate in € 4.514,90, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 17/12/2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
R.G. 379/2022 pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 379/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17/07/2024 promossa da:
, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
Parte_3
ORSO BUENOS AIRES N. 7/12 C.F._1
GENOVA; con domicili OS AIRES N. 7/12 GENOVA
- appellante - contro
(C.F. ) e con l'Avvocato DODI SILVIA e Controparte_1 Controparte_2
AZZA B
- appellato –
in punto di: querela di falso in via incidentale
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE
R.G. 379/2022 pagina 1 di 4 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Parte_2 Parte_1 [...]
, proponevano querela di falso “in via Parte_3
incidentale” nei confronti di , in relazione Controparte_1 Controparte_2
alla notifica avvenuta ex art 143 c.p.c. dell'atto di citazione nel giudizio R.G. 1034/2019 dinanzi al Tribunale di Parma, conclusosi con sentenza n.210/2021, con cui gli appellanti venivano dichiarati responsabili in solido ex art. 2050 cc., dell'infortunio subito da CP_3
in data 18/04/2015 e pertanto condannati a risarcire i conseguenti danni, deducendo la
[...]
falsità dell'attestata irreperibilità degli odierni attori, così concludendo:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza, ritenuto quanto esposto in narrativa, previo ogni incombente istruttorio occorrente o meglio visto, sospendere il giudizio già pendente davanti alla stessa, recante R.G. 2021/681 ed assegnare alle parti un termine per la riassunzione della causa nanti il Tribunale competente ai sensi dell'art. 355 c.p.c. affinché si pronunci in ordine alla proposta querela di falso”
Si costituivano i convenuti, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
il difetto di procura speciale rilasciata dagli istanti e quindi dello ius postulandi del procuratore;
la nullità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta presso la PEC dell' Pt_4
l'incompetenza della Corte adita, anziché il Tribunale con competenza funzionale ed inderogabile.
Deducevano che con sentenza n. 953/2022 resa nel procedimento R.G. 681/2021 la Corte di
Appello di Bologna aveva rigettato la richiesta di sospensione del procedimento, per totale infondatezza ed inammissibilità della querela di falso in esame.
Nel merito deducevano la totale carenza dei presupposti formali e sostanziali della querela di falso, nonché l'onere della prova a carico degli attori circa la falsità dell'atto di cui hanno chiesto l'annullamento.
Concludevano quindi per il rigetto della domanda e la condanna dei convenuti ex art. 94 e 96
c.pc.
Interveniva il PM il quale concludeva per il rigetto del ricorso.
R.G. 379/2022 pagina 2 di 4 In data 18/05/2022 gli attori notificavano alle controparti atto di rinuncia agli atti a spese compensate.
Nella contestazione della ritualità di detta notifica, i convenuti insistevano nelle proprie conclusioni.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17/07/2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso proposta dagli appellanti manca dei requisiti minimi per ritenerla ammissibile: dalla lettura dell'art. 221 cpc, secondo comma, qui riportato “La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale” si evince come al fine dell'instaurazione di un procedimento dinanzi al Tribunale competente, volto a decidere sulla falsità di un documento, sia necessaria a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi probatori della suddetta falsità. In quanto, elementi certi e oggettivi consentono al giudice di merito di poter effettuare un accertamento preliminare sulla fondatezza e sussistenza degli elementi a prova della falsità, rispondendo così ai più generali principi di economia processuale.
Nel caso in esame, manca l'allegazione di una oggettiva falsità: in quanto il contrasto rappresentato dai querelanti corre tra l'attestazione dei notificanti e la documentazione amministrativa e anagrafica relativa ai destinatari delle notifiche, non invece alla situazione fattuale in cui i notificanti hanno svolto, per quanto consta, correttamente le attività previste dagli artt. 139 cpc e seguenti.
Manca la procura speciale, altro requisito fondamentale ai fini della proposizione della querela, rispetto alla quale il difensore è privo dello ius postulandi.
Dunque, per le ragioni sopra esposte la querela di falso è inammissibile per difetto dei requisiti formali e sostanziali ex art. 221 cpc, secondo comma.
Ricorrono i requisiti sussumenti la fattispecie di responsabilità aggravata, avendo gli attori azionando un procedimento per querela di falso in difetto dei requisiti formali e sostanziali, con conseguente condanna dei medesimi ai sensi dell'art. 96 c.p,c., equitativamente determinate come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
R.G. 379/2022 pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Condanna Parte_2 Parte_1 Pt_1 [...]
ex art 96 c.p.c in solido al pagamento a Parte_3 favore di e della somma equitativamente Controparte_1 Controparte_2
determinata in € 1.500,00 ciascuno;
- Condanna Parte_2 Parte_1 [...]
in solido al pagamento a favore di Parte_3
e delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 Controparte_2
liquidate in € 4.514,90, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 17/12/2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
R.G. 379/2022 pagina 4 di 4