Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 48
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Sentenza 9 gennaio 2025

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La Corte di Appello di Bologna, presieduta dal dott. Giampiero Fiore, ha emesso un provvedimento riguardante una querela di falso proposta da un'associazione sportiva e una società contro due convenuti, in relazione alla notifica di un atto di citazione. Gli appellanti sostenevano la falsità dell'attestazione di irreperibilità, chiedendo la sospensione del giudizio pendente e l'assegnazione di un termine per la riassunzione della causa. I convenuti, al contrario, eccepivano il difetto di legittimazione passiva, la nullità della notifica e l'incompetenza della Corte, richiedendo il rigetto della domanda.

La Corte ha ritenuto inammissibile la querela di falso, evidenziando la mancanza dei requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 221 c.p.c., in particolare l'assenza di elementi probatori certi e l'assenza di procura speciale. Ha sottolineato che la querela non conteneva indicazioni sufficienti per un accertamento preliminare della falsità, e che il contrasto era tra attestazioni e documentazione, non sulla situazione fattuale. Inoltre, ha condannato gli appellanti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., imponendo il pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 48
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
    Numero : 48
    Data del deposito : 9 gennaio 2025

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