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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17448 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella CAMPA per procura in atti Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso ex art. 337 bis c.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso che dalla cessata relazione more uxorio con era nata Parte_1 Controparte_1
la figlia (il 12.02.2008) – ha chiesto all'adito Tribunale di “adottare con decreto Per_1
provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse di Concedendo Persona_2
l'affido “super esclusivo” o “esclusivo rafforzato” alla madre, sig. ra perché adotti per la Parte_1 minore, tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia ed in particolare quelle inerenti la salute,
l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, senza consultazione o consenso dell'altro genitore. Con il medesimo decreto, fissi entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica. E comunque, nell'impossibilità di adottare provvedimenti indifferibili, previ gli incombenti di Legge Voglia, accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1. concedere l'affido “super esclusivo” o “esclusivo rafforzato” alla sig.ra nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità esclusiva sulla minore al fine di poter adottare Persona_2 tutte le decisioni di maggiore interesse per la stessa, nessuna esclusa ed in particolare quelle inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, senza consultazione o consenso dell'altro genitore.
2. Stabilire il diritto di visita del sig. nei tempi, luoghi e nei modi Per_2 concordati direttamente con la figlia. 3 .porre a carico del sig. un assegno di mantenimento Per_2 quantificato in euro 400 oltre al 50% delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal
Protocollo di Codesto Ecc.mo Tribunale. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Ha dedotto: che la relazione more uxorio con il resistente era cessata a causa di comportamenti poco rispettosi del compagno, tanto che era stata costretta a lasciare la casa familiare e sebbene in un primo momento il padre fosse stato presente nella vita di , Per_1 successivamente se ne era del tutto disinteressato, anche in conseguenza di problemi con la giustizia, essendo stato dapprima detenuto e poi ristretto agli arresti domiciliari;
che allo stato aveva rapporti sporadici con la minore e non contribuiva in alcun modo al suo mantenimento, del quale era costretta a farsi integralmente carico la madre;
che più volte le era capitato di riuscire con difficoltà ad ottenere dal resistente i consensi necessari per la gestione (soprattutto in ambito scolastico) della figlia.
Con decreto in data 21.12.2023, ritenuta l'insussistenza di specifiche ragioni di urgenza e di indifferibilità tali da giustificare l'adozione di provvedimenti inaudita altera parte (non potendo lo strumento cautelare essere utilizzato in funzione meramente anticipatoria dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 cpc, da adottare alla prima udienza di comparizione delle parti), il GD, disattesa l'istanza ex art. 473-bis. 15 c.p.c. inaudita altera parte, ha fissato l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c..
All'esito della disposta rinnovazione della notifica al resistente, all'udienza di comparizione delle parti, assente il la ha riferito di svolgere attività lavorativa occasionale Per_2 Pt_1
nel settore delle pulizie e di aver percepito, sino al luglio 2024, 1.200 euro mensili, compreso l'assegno di inclusione di 800 euro, che alla data della prima udienza non percepiva più, a causa di un errore del CAF. Ha inoltre dichiarato: “Ho vissuto con controparte per 18 anni: la nostra convivenza è cessata nel 2011. Ha sempre frequentato un paio di volte a settimana e Per_1 talvolta anche nel we a casa del padre. Attualmente si frequentano in media due volte a settimana;
a volte pernottano insieme a casa del padre ad Olevano. Lui sapeva del ricorso. Non ha mai contribuito al mantenimento di Quando ci siamo lasciati lavorava al banco in una pizzeria, è accaduto Per_1 per breve tempo (un paio di settimane); in precedenza lavorava in un mattatoio ma è stato licenziato.
Presso il mattatoio guadagnava circa 1.200 euro mensili;
in pizzeria non so. So, tramite amici, che percepisce una pensione di invalidità di 400 euro mensili e l'assegno di inclusione di 500 euro e che lavora a nero (come operaio edile). Abita da solo in una casa di proprietà dei genitori. Non ci sono questioni gravi concernenti per le quali il padre non abbia prestato il consenso;
non mi è mai Per_1 capitato di non riuscire a reperirlo quando mi era necessario per questioni importanti riguardanti
Una volta, sette anni fa, è andato a Londra, senza avvisarmi per 4/5 giorni ed una volta Per_1 anche in Croazia, 5/6 anni fa.”. Il difensore della ricorrente si è riportato al ricorso e, alla luce delle dichiarazioni rese dall'assistita, ha rinunciato alla domanda di affido superesclusivo della minore alla madre, chiedendo la rimessione della decisione al Collegio, in assenza di istanze istruttorie.
Il G.D. dato atto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, ha quindi adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “… tenuto conto delle dichiarazioni della parte e della assenza di rischio di paralisi gestoria per quanto attiene alle questioni di maggiore rilevanza per la minore, considerata altresì la regolare frequentazione padre-figlia e l'assenza di allegate problematiche relazionali tra i due, considerata altresì l'età della ragazza, tenuto conto che il padre, in assenza di prova contraria, deve ritenersi munito quantomeno di capacità lavorativa generica, pur considerata la contenuta capacità reddituale in costanza di convivenza delle parti quale riferita dalla ricorrente in via provvisoria ed urgente: affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, con cui è rimasta a vivere dopo la cessazione della convivenza more uxorio delle parti;
dispone che il padre possa frequentare liberamente la figlia, accordandosi liberamente con la stessa, rendendone edotta la madre;
pone a carico del padre, a decorrere dal dicembre 2023 (mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso, un assegno dell'importo di 350,00 euro mensili quale contributo al mantenimento della figlia da Per_1 corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo..”.
La causa, in assenza di istanze istruttorie, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente citato e non costituito.
Orbene, ritiene il Tribunale che vadano integralmente confermate le statuizioni di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc, per le ragioni ivi esposte e sopra trascritte.
Stante la sostanziale non opposizione del ricorrente, rimasto contumace, va disposta l'irripetibilità delle spese di giudizio.
PQM
definitivamente pronunciando:
- affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa frequentare la figlia, accordandosi liberamente con la stessa, rendendone edotta la madre;
- pone a carico del padre, un assegno dell'importo di 350,00 euro mensili quale contributo al mantenimento della figlia da corrispondere alla madre entro Per_1
il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
- spese irripetibili.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella CAMPA per procura in atti Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso ex art. 337 bis c.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso che dalla cessata relazione more uxorio con era nata Parte_1 Controparte_1
la figlia (il 12.02.2008) – ha chiesto all'adito Tribunale di “adottare con decreto Per_1
provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse di Concedendo Persona_2
l'affido “super esclusivo” o “esclusivo rafforzato” alla madre, sig. ra perché adotti per la Parte_1 minore, tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia ed in particolare quelle inerenti la salute,
l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, senza consultazione o consenso dell'altro genitore. Con il medesimo decreto, fissi entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica. E comunque, nell'impossibilità di adottare provvedimenti indifferibili, previ gli incombenti di Legge Voglia, accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1. concedere l'affido “super esclusivo” o “esclusivo rafforzato” alla sig.ra nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità esclusiva sulla minore al fine di poter adottare Persona_2 tutte le decisioni di maggiore interesse per la stessa, nessuna esclusa ed in particolare quelle inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, senza consultazione o consenso dell'altro genitore.
2. Stabilire il diritto di visita del sig. nei tempi, luoghi e nei modi Per_2 concordati direttamente con la figlia. 3 .porre a carico del sig. un assegno di mantenimento Per_2 quantificato in euro 400 oltre al 50% delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal
Protocollo di Codesto Ecc.mo Tribunale. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Ha dedotto: che la relazione more uxorio con il resistente era cessata a causa di comportamenti poco rispettosi del compagno, tanto che era stata costretta a lasciare la casa familiare e sebbene in un primo momento il padre fosse stato presente nella vita di , Per_1 successivamente se ne era del tutto disinteressato, anche in conseguenza di problemi con la giustizia, essendo stato dapprima detenuto e poi ristretto agli arresti domiciliari;
che allo stato aveva rapporti sporadici con la minore e non contribuiva in alcun modo al suo mantenimento, del quale era costretta a farsi integralmente carico la madre;
che più volte le era capitato di riuscire con difficoltà ad ottenere dal resistente i consensi necessari per la gestione (soprattutto in ambito scolastico) della figlia.
Con decreto in data 21.12.2023, ritenuta l'insussistenza di specifiche ragioni di urgenza e di indifferibilità tali da giustificare l'adozione di provvedimenti inaudita altera parte (non potendo lo strumento cautelare essere utilizzato in funzione meramente anticipatoria dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 cpc, da adottare alla prima udienza di comparizione delle parti), il GD, disattesa l'istanza ex art. 473-bis. 15 c.p.c. inaudita altera parte, ha fissato l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c..
All'esito della disposta rinnovazione della notifica al resistente, all'udienza di comparizione delle parti, assente il la ha riferito di svolgere attività lavorativa occasionale Per_2 Pt_1
nel settore delle pulizie e di aver percepito, sino al luglio 2024, 1.200 euro mensili, compreso l'assegno di inclusione di 800 euro, che alla data della prima udienza non percepiva più, a causa di un errore del CAF. Ha inoltre dichiarato: “Ho vissuto con controparte per 18 anni: la nostra convivenza è cessata nel 2011. Ha sempre frequentato un paio di volte a settimana e Per_1 talvolta anche nel we a casa del padre. Attualmente si frequentano in media due volte a settimana;
a volte pernottano insieme a casa del padre ad Olevano. Lui sapeva del ricorso. Non ha mai contribuito al mantenimento di Quando ci siamo lasciati lavorava al banco in una pizzeria, è accaduto Per_1 per breve tempo (un paio di settimane); in precedenza lavorava in un mattatoio ma è stato licenziato.
Presso il mattatoio guadagnava circa 1.200 euro mensili;
in pizzeria non so. So, tramite amici, che percepisce una pensione di invalidità di 400 euro mensili e l'assegno di inclusione di 500 euro e che lavora a nero (come operaio edile). Abita da solo in una casa di proprietà dei genitori. Non ci sono questioni gravi concernenti per le quali il padre non abbia prestato il consenso;
non mi è mai Per_1 capitato di non riuscire a reperirlo quando mi era necessario per questioni importanti riguardanti
Una volta, sette anni fa, è andato a Londra, senza avvisarmi per 4/5 giorni ed una volta Per_1 anche in Croazia, 5/6 anni fa.”. Il difensore della ricorrente si è riportato al ricorso e, alla luce delle dichiarazioni rese dall'assistita, ha rinunciato alla domanda di affido superesclusivo della minore alla madre, chiedendo la rimessione della decisione al Collegio, in assenza di istanze istruttorie.
Il G.D. dato atto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, ha quindi adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “… tenuto conto delle dichiarazioni della parte e della assenza di rischio di paralisi gestoria per quanto attiene alle questioni di maggiore rilevanza per la minore, considerata altresì la regolare frequentazione padre-figlia e l'assenza di allegate problematiche relazionali tra i due, considerata altresì l'età della ragazza, tenuto conto che il padre, in assenza di prova contraria, deve ritenersi munito quantomeno di capacità lavorativa generica, pur considerata la contenuta capacità reddituale in costanza di convivenza delle parti quale riferita dalla ricorrente in via provvisoria ed urgente: affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, con cui è rimasta a vivere dopo la cessazione della convivenza more uxorio delle parti;
dispone che il padre possa frequentare liberamente la figlia, accordandosi liberamente con la stessa, rendendone edotta la madre;
pone a carico del padre, a decorrere dal dicembre 2023 (mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso, un assegno dell'importo di 350,00 euro mensili quale contributo al mantenimento della figlia da Per_1 corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo..”.
La causa, in assenza di istanze istruttorie, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente citato e non costituito.
Orbene, ritiene il Tribunale che vadano integralmente confermate le statuizioni di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc, per le ragioni ivi esposte e sopra trascritte.
Stante la sostanziale non opposizione del ricorrente, rimasto contumace, va disposta l'irripetibilità delle spese di giudizio.
PQM
definitivamente pronunciando:
- affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa frequentare la figlia, accordandosi liberamente con la stessa, rendendone edotta la madre;
- pone a carico del padre, un assegno dell'importo di 350,00 euro mensili quale contributo al mantenimento della figlia da corrispondere alla madre entro Per_1
il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
- spese irripetibili.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi