Sentenza 3 maggio 1999
Massime • 1
Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, che rende improponibile la domanda volta ad ottenere un bene della vita che sia stato già attribuito o negato con decisione definitiva, non è rilevabile d'ufficio, ne' è deducibile per la prima volta in sede di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 25/05/2001 n° 226Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1999, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GENERALI ASSIC SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, quale Impresa designata per la Campania ex art. 20 legge 990/69, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC IM, TI NC, FIRS ASSIC SPA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 200/96 del Giudice conciliatore di LL (NA), emessa e depositata il 24/04/96 (R.G. 620/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/98 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Antonio GURGO (per delega Avv. E. AUGERI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CE MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 14.4.95 IE TI conveniva dinanzi il conciliatore di OL NT CE, la Firs in liquidazione e le Generali Ass.ni, quale impresa designata, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale verificatosi in S. TI il 30.4.93. All'esito della fase istruttoria, il conciliatore condannava i convenuti, rimasti tutti contumaci, al risarcimento dei danni liquidandoli in lire 920.000, oltre interessi e spese. Osservava il decidente che la responsabilità esclusiva del NT andava desunta da quanto riferito dai testi mentre il danno in via equitativa veniva determinato sulla scorta dei titoli prodotti nella predetta misura.
Avverso detta sentenza ha proposto per cassazione la soc. Le Generali affidandolo ad unico motivo.
Non hanno svolto difese il IE, il ON e la soc. Firs in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di annullamento la soc. Generali Ass.ni, denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, lamenta che la sentenza impugnata abbia statuito su un evento in relazione al quale si era formato il giudicato con altra decisione, n. 609/96 notificata il 30.12.96. Il motivo non può essere accolto.
È principio pacifico della giurisprudenza di questa Corte ( 10650/90, 3607/95) che il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, che rende improponibile la domanda rivolta ad ottenere un bene della vita che sia stato già attribuito o negato con decisione definitiva, non è rilevabile di ufficio, ne' è deducibile per la prima volta in sede di legittimità. Costituendo, infatti, la eccezione di giudicato esterno una vera e propria eccezione che va proposta dalla parte interessata con produzione di copia della sentenza passata in cosa giudicata, nei modi di rito e nelle forme consentite tale eccezione non può essere, per detti motivi, sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione. Ciò in quanto la esistenza, la interpretazione, la individuazione del contenuto e della portata di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso procedimento sono demandate esclusivamente al giudice del merito vertendosi in tema di accertamento di fatto.
Conclusivamente, pur essendo il ricorso ammissibile, trattandosi di assunte violazioni di norme processuali o sostanziali cui esse rinviano, lo stesso deve essere rigettato per la ricordata indeducibilità in questa sede e per la prima volta della eccezione di giudicato esterno.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 22.12.98.