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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 06/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1141/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to DALLAGRASSA ALBERTO, come da procura a margine dell'atto di citazione, depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti GIULIA VAZIO e FRANCO VAZIO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: regolamento di confini - actio negatoria servitutis – accertamento di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia
CONCLUSIONI: entro il termine assegnato ex art. 189 c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
Pagina nr. 1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Savona, previ gli accertamenti e le declaratorie più opportune e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:
- Accertati e dichiarati i reali confini tra le porzioni di proprietà, site di Alassio Regione
del signor e della signora dichiarare Pt_2 Parte_1 Controparte_1
l'illegittimo sconfinamento da parte della convenuta sulla porzione di proprietà dell'attore, per quanto meglio documentato in narrativa, per l'effetto disporre e condannare la convenuta al ripristino del confine e dei relativi manufatti che delimitano le proprietà del signor e della signora quantificando gli eventuali costi Pt_1 CP_1
necessari al relativo ripristino, per quanto meglio indicato nella relazione tecnica in atti;
- Accertare e dichiarare l'illegittima modificazione della pavimentazione su una porzione di proprietà del signor da parte della convenuta Parte_1 CP_1
per quanto meglio esposto in narrativa, e per l'effetto condannare la
[...]
convenuta alla rimozione dei manufatti eseguiti e al ripristino della pavimentazione preesistente, con quantificazione degli eventuali costi necessari all'emenda di quanto lamentato, per quanto meglio indicato nella relazione tecnica in atti;
- Accertata e dichiarata l'illegittima realizzazione degli accessi pedonali/carrai, come meglio descritti in narrativa, da parte della proprietà e/o dai suoi Controparte_1 danti causa, che per l'utilizzo dei quali è necessario transitare sulla proprietà , Pt_1 per l'effetto condannare la signora alla chiusura dei relativi accessi Controparte_1
contestati con rimozione dei manufatti e ripristino della recinzione di confine, per quanto meglio descritto in narrativa ed accertato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
- Con ogni ulteriore riserva e salvezza;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Per il solo denegato caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dalla convenuta si chiede che nella denegata ipotesi in cui venga accertata e provata la possibilità della signora di mantenere anche uno solo degli accessi contestati, CP_1
in modo non equivoco e per quanto effettivamente provato e documentato ed espressamente riferibile alla domande poste dalla convenuta, sia identificato l'accesso con minor peso a carico della proprietà , nei limiti della funzione dello stesso Pt_1
effettivamente provata, con condanna della signora al pagamento di una CP_1
Pagina nr. 2 indennità, in considerazione del peso che deve sopportare la proprietà del ricorrente, pari al minor valore dell'immobile del signor e o quantificato dall'ill.mo Pt_1
Giudice anche in via equitativa.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze professionali sia per il presente giudizio sia per la fase di accertamento tecnico preventivo che di mediazione;
- Con condanna della convenuta ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs 28/2010 commi 2 e 3, sia al pagamento del doppio del contributo unificato che al pagamento a favore della parte attrice di una somma equitativamente determinata come previsto dal medesimo articolo.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, previa ammissione degli incombenti istruttori meglio visti e ritenuti ed all'occorrenza deducendi anche in corso di giudizio, per le ragioni di cui in premessa e per le causali in atti: a) in via principale, respingere ogni domanda proposta nei confronti di poiché inammissibile e/o Controparte_1
illegittima e/o infondata;
b) in via subordinata, nel caso di regolamentazione dei confini nei termini richiesti da ricorrente, provvedere che la regolamentazione e l'esecuzione dei relativi lavori siano essere posti a carico di chi li ha eseguiti – - per Parte_1
il tramite del suo dante causa;
c) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Alassio al foglio 13, mappali 529,
531, 534 e 535 ed al N.C.E.U. del Comune di Alassio al foglio 13, mappale 657, sub. 2,
3, 4 e 5 (in oggi di proprietà della IG.ra ed a carico dell'immobile Controparte_1
censito al Catasto Terreni del Comune di Alassio al foglio 13, mappale 597 (in oggi di proprietà del IG. ) ai sensi dell'art. 1062 c.c., per “destinazione del Parte_1 padre di famiglia”;
d) Con vittoria di spese, oltre agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
*********************************************
Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha adito Parte_1
il Tribunale di Savona, esponendo che:
• Egli è proprietario di una unità immobiliare sita in Alassio, località via Pt_2
Privata Solibena, composta da una villa unifamiliare, di due piani fuori terra ad uso abitazione oltre ad un piano interrato adibito a cantina e annessa area pertinenziale a giardino, acquistata dal Fallimento DU Marco s.r.l.;
• L'atto notarile di compravendita non riportava la sussistenza di alcuna servitù gravante sul bene;
• Tuttavia, la signora proprietaria del terreno confinante, aveva Controparte_1
realizzato due accessi carrai e pedonali sul mappale 597, di proprietà attorea;
• A seguito di accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati dalle parti, risultava che la signora , in origine proprietaria di entrambi i fondi oggi appartenenti alle parti, Pt_3
aveva ceduto la proprietà alla società DU Marco senza indicare i titoli autorizzativi per la realizzazione di cancelli carrai e pedonali o accordi di passaggio, che pertanto dovevano ritenersi inesistenti.
• Inoltre, veniva rilevata l'esistenza di uno sconfinamento realizzato da CP_1
sul fondo di sua proprietà.
[...]
• Tali conclusioni trovavano riscontro anche nell'ambito dell'ATP, richiesto dallo stesso attore, ove veniva accertato che: - la proprietà non poteva essere CP_1
considerata interclusa;
- gli accessi contestati non erano stati realizzati dall'attuale proprietaria;
- l'accesso B era stato realizzato dall'unica proprietaria;
- per Pt_3
l'accesso contestato A non erano individuati titoli specifici. Venivano inoltre riscontrati due sconfinamenti, che era necessario riallineare.
• Non sussistevano pertanto i presupposti né per la costituzione di una servitù di passaggio coattiva, non essendo il fondo di proprietà intercluso, né per CP_1
l'accertamento dell'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, in quanto non era in alcun modo evincibile l'intento dell'originario proprietario comune di costituire un peso sul fondo in oggi servente a favore di quello dominante, tant'è vero che dai progetti depositati in Comune al momento della edificazione dell'immobile avversario, veniva rinvenuto un solo accesso, identificato C, sul mappale 657 della medesima controparte. Inoltre, la servitù così
Pagina nr. 4 di fatto e illegittimamente venutasi a creare era illegittima in quanto insistente su una porzione di fondo destinata a giardino, in violazione dell'art. 1051 ultimo comma c.c.
• Infine, si era determinata a modificare la pavimentazione di una Controparte_1
porzione di terreno di sua proprietà, antistante all'accesso contestato A, senza avere il suo consenso. Pertanto, doveva essere condannata alla relativa rimozione, con ripristino dello stato preesistente in asfalto.
Conclusivamente, l'attore ha chiesto, da un lato, accertare i reali confini tra le porzioni di terreno di rispettiva proprietà delle parti, accertare l'illegittimo sconfinamento da parte di e condannare la convenuta al ripristino dei confini;
Controparte_1 accertare l'illegittima modificazione di una porzione di pavimentazione di proprietà del sig. e condannare la convenuta al ripristino della pavimentazione preesistente;
Pt_1
d'altro lato, accertare l'illegittima realizzazione degli accessi pedonali e carrai da parte della proprietà e dei suoi danti causa e condannare la convenuta alla relativa CP_1
chiusura, con rimozione dei manufatti e ripristino della recinzione di confine.
Si è ritualmente costituita in giudizio la quale alle avverse Controparte_1
argomentazioni ha replicato che:
• Gli immobili di sua proprietà, confinanti con quelli attorei, godevano del diritto di servitù di passaggio pedonale e veicolare gravante sul terreno di parte convenuta per destinazione del padre di famiglia, per la cui esistenza non era necessario né un riconoscimento pattizio, né l'interclusione del fondo dominante;
• Infatti, i fondi di proprietà delle parti erano originariamente appartenenti ad un unico proprietario, la quale sul mappale 597 aveva realizzato una strada Persona_1 che ancora oggi conduce all'immobile di proprietà nonché entrambi gli CP_1
accessi agli immobili, in forza di concessione edilizia n. 271 del 28.11.1992;
• A maggior conto, e prima di lei i suoi danti causa, aveva da Controparte_1
sempre continuativamente esercitato uti dominus il passaggio sia pedonale sia carraio sul mappale 597 utilizzando strada e accessi già realizzati nel 1993 da
Persona_1
• Relativamente all'accertamento dei confini, le opere delle quali controparte si doleva erano state eseguite non già dalla convenuta, ma dalla stessa società DU
Marco, dante causa della controparte, che aveva realizzato gli interventi edilizi di
Pagina nr. 5 manutenzione relativi agli accessi per entrambe le proprietà. Pertanto, qualora il giudice avesse ritenuto di regolamentare i confini, avrebbe dovuto tener conto di porre i costi dei lavori a carico dell'avente causa di chi li aveva posti in essere.
• L'inesistenza di autorizzazioni comunali ai passi carrai era del tutto inconsistente, poiché essa aveva riflessi prettamente amministrativi e non sostanziali, e paradossale, poiché lo stesso attore accedeva alla medesima strada per raggiungere la propria abitazione;
• Quanto alle opere di pavimentazione, ella le aveva realizzate a sue spese, in ossequio all'art. 1069 c.c., poiché il preesistente stato dei luoghi non le consentiva di utilizzare il passaggio senza creare danni agli autoveicoli. Pertanto, al più l'opera costituiva una miglioria i cui costi avrebbero dovuto gravare su entrambi i proprietari.
La convenuta ha concluso chiedendo in via principale il rigetto delle domande avversarie, in via riconvenzionale, accertare la sussistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore degli immobili di sua proprietà e a carico del mappale 597, di proprietà dell'attore, ai sensi dell'art. 1062 c.c.
La causa è stata istruita mediante escussione di testimoni.
All'esito, è stata rinviata per la discussione, previa assegnazione di termini ex art. 189
c.p.c., e in tale sede è stata trattenuta in decisione.
****************************
Le domande attoree sono solo parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sull'azione di regolamento di confini
In primo luogo, ha sostenuto che la proprietà di si Parte_1 Controparte_1
estenderebbe in parte invadendo la sua ed ha chiesto pertanto al Tribunale di accertare i confini esistenti tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti e la condanna di parte convenuta a rimuovere gli sconfinamenti, con ripristino dei luoghi entro la linea di confine.
Tale domanda deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 951 c.c., “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
Pagina nr. 6 Dunque, nel caso di specie, non è contestato che il confine sia incerto, poiché – come rilevato dalla CTU resa in sede di ATP – la situazione di fatto non corrisponde a quella risultante dalle mappe catastali ed i consulenti delle parti hanno fornito ricostruzioni diverse in relazione alla linea di delimitazione dei fondi.
La CTU ha, dunque, correttamente individuato il confine tra le due proprietà mediante il ricorso alla misurazione dei rilievi catastali, non avendo altri elementi a disposizione.
Infatti, in primo luogo, non risulta che dai titoli di provenienza emergano elementi diversi ed ulteriori rispetto alla rappresentazione catastale dei luoghi. Inoltre, non sussiste una situazione di fatto consolidata nel corso del tempo che possa aiutare in modo significativo ad una diversa delimitazione dei confini.
Al riguardo, va per vero considerato che i fondi in oggi di proprietà delle parti erano appartenenti in origine ad un unico proprietario e non erano catastalmente suddivisi. Il confine tra le due proprietà è stato pertanto creato ex novo nell'ambito della più vasta operazione immobiliare intrapresa dalla società DU Marco s.r.l., che aveva acquistato dalla precedente proprietaria la maggior parte dei terreni corrispondenti Persona_1
agli attuali fondi ed aveva provveduto nel tempo (mediante successivi atti di frazionamento) a delimitare catastalmente i diversi mappali. In relazione agli avvicendamenti che hanno interessato i fondi, si ritiene in questa sede sufficiente richiamare la ctu depositata in atti, ed in particolare il paragrafo “sequenza degli eventi e modifica dei luoghi” che descrive in modo particolarmente dettagliato tutti i passaggi intervenuti nel corso del tempo.
Dunque, sulla base di tali elementi di valutazione, il CTU ha accertato che “La divisione tra le proprietà è materializzata in loco con opere fisse, non ovunque coincidenti con i confini catastali (allegato 10). Nella porzione compresa tra il mapp.597 ( ) e il 657 ( ) una recinzione metallica sormonta il muro in Pt_1 CP_1 pietra che in parte sovrasta l'affioramento roccioso compreso nel giardino CP_1
(foto 6-15-16). Nella porzione compresa tra il mapp.596 ( ) e il mapp.657 Pt_1
( ) la dividente è composta inizialmente da un muro rettilineo in pietra di CP_1
contenimento del dislivello tra le due proprietà con soprastante rete metallica su paletti
(foto 17-18-19) e nella parte più a nord da doppio allineamento di rete su paletti
(grigliato verde verso la proprietà , grigliato nero verso la proprietà ). Pt_1 CP_1
Lungo tale confine, mapp.596 e 657, in aderenza alla rete, è posta anche una siepe di medio fusto insistente nella proprietà (foto 21-22-23-24)”. Pt_1
Pagina nr. 7 La ctu ha ancora oltre specificato che “Certo è che le dividenti presenti in loco, presumibilmente realizzate dalla DU Marco, non corrispondono ovunque ai confini catastali. Si rinvia all'elaborato grafico di rilievo per la quantificazione dello sconfinamento (allegato 10)”.
Considerato quindi che lo stato di fatto è stato realizzato nel corso delle opere di edificazione, e non si era consolidato per un significativo lasso temporale, non sussistono idonei elementi probatori atti a ritenere che, nell'eseguire le opere a delimitazione del confine, il materiale esecutore, presumibilmente DU Marco s.r.l., abbia intenzionalmente e volontariamente realizzato il confine discostandosi dalle mappe catastali. Al contrario è maggiormente verosimile che i fondi, l'uno di proprietà della società e l'altro del suo rappresentante legale persona fisica, siano stati suddivisi senza prestare particolare attenzione alla rispettiva precisa consistenza.
In base all'accertamento svolto con riferimento alle mappe catastali, da un lato, risultano accertati i corretti confini tra i due fondi, che sostanzialmente non sono stati contestati dai consulenti tecnici di parte nella loro materiale consistenza, e, d'altro lato,
è stata riscontrata l'esistenza di uno sconfinamento, per cui il fondo di proprietà va ad occupare due porzioni di quello di proprietà , graficamente CP_1 Pt_1 individuate nella rappresentazione grafica di cui all'allegato 10 alla CTU.
Tanto è sufficiente per affermare il diritto dell'attore alla corretta delimitazione del confine, come rappresentata graficamente dalla CTU nell'allegato 10, e ad ottenere la liberazione delle porzioni del proprio fondo incluse in quello della controparte.
Ed infatti, la corretta determinazione dei confini è diritto direttamente discendente da quello di proprietà, per cui la legge prevede una specifica azione.
L'actio finium regundorum prevede quale unico presupposto oggettivo l'esistenza di una incertezza tra i confini, da eliminare mediante il ricorso all'autorità giudiziaria.
Non è invece richiesto che l'incertezza, e le opere dalle quali essa derivi, sia stata creata colpevolmente o dolosamente da una delle parti.
In altri termini, il proprietario del fondo ha sempre diritto a far accertare l'esatto confine rispetto a quello finitimo, e tale diritto discende direttamente da quello dominicale, senza che sia necessario che l'errore nella delimitazione, ovvero l'occupazione non legittima derivante da un erroneo sconfinamento, sia dipesa dalla colpevole condotta del proprietario del fondo vicino.
Pagina nr. 8 Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, dunque, l'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva. (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8693 del 28/03/2019. In termini anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13986 del 10/06/2010 secondo cui “l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto”).
Tale aspetto assume rilevanza nel caso di specie, considerato che – come accertato dal
CTU – la delimitazione attuale dei confini tra le due proprietà non è stata eseguita dalla signora ma verosimilmente dalla società DU Marco s.r.l., dante causa di CP_1
. Parte_1
In particolare, la consulente dell'ufficio ha rilevato che, in base alla sequenza degli eventi “si evince come alla data di presentazione della SCIA 156, ovvero il 01.03.2019, circa due mesi dopo l'acquisto da parte di , le due proprietà in causa fossero CP_1
già separate dai muri in pietra, come rilevabile dalle fotografie allegate ai titoli (si osserva che non viene però mai ripresa la prima porzione di muretto dietro al pilastro di sinistra del c.n°39, ma la sua conformazione curva rispecchia le previsioni del progetto DUMarco). Nell'ambito degli interventi di sistemazione realizzati la nuova proprietaria ha provveduto a sopraelevare il muretto sopra lo sperone roccioso per costituire un parapetto di protezione del dislivello (è evidente la differente tessitura lapidea sul paramento), a sostituire/integrare la rete soprastante il muretto di confine tra il mapp.597 e il mapp.657 con un grigliato metallico su paletti a sezione quadrata di colore nero. Lo stesso tipo di recinzione è stata posizionata dalla nel tratto CP_1
nord tra il mapp.596 e il mapp.657, ma la stessa, fissata su un cordolo cementizio, è stata posta in aderenza alla delimitazione già in opera, costituita da rete metallica su paletto tondo verde, presente anche sulla testa del muro rettilineo a lato del fabbricato
. CP_1
Sostanzialmente ad oggi, nella parte nord sono presenti due recinzioni disposte tra loro in aderenza, oltre ad un'ulteriore siepe all'interno della proprietà . La IG.ra Pt_1
Pagina nr. 9 non ha pertanto eseguito recinzioni differenti da quelle preesistenti tali da CP_1 determinare uno sconfinamento a danno della proprietà della ricorrente”.
Sennonché, in forza dei principi sopra affermati, è sufficiente constatare che la proprietà sconfini nella proprietà perché sia prodotto l'effetto recuperatorio CP_1 Pt_1 proprio dell'azione a tutela della proprietà.
Con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata a rilasciare le porzioni indebitamente occupate, provvedendo ad eseguire le opere descritte dal CTU e qui di seguito riportate per ripristinare i luoghi secondo la corretta delimitazione dei confini:
“Per identificare in loco i nuovi confini la scrivente ritiene sufficiente la posa di una rete metallica con paletti di sostegno infissi al suolo, pur riconoscendo che potrebbero essere realizzate anche opere diverse, di maggior pregio o valenza estetica.
Considerato quanto rilevato e rappresentato nell'allegato 10, si evidenzia che gli ambiti da riconfinare sono sostanzialmente due. Il primo è l'allineamento sul mapp.597 in prossimità del cancello c.n°39 dove i paletti dovranno essere fissati su terreno e su affioramento roccioso per una lunghezza complessiva di circa mt.10,50. Il secondo corrisponde alla porzione a nord tra il mapp.596 e il mapp.657 dove è presente una dividente “in diagonale” che non segue gli allineamenti catastali ortogonali (“ad L”).
In tale ambito i paletti potranno essere infissi direttamente nel terreno a formare una nuova dividente della lunghezza complessiva di circa mt.12,00. L'intervento dovrà essere completato con la rimozione dei grigliati (e relativi sostegni) in opera in posizione errata e la demolizione del piccolo cordolo alla base della rete nella parte nord del confine tra il mapp.596 e 657. Si prevede il mantenimento del muretto in curva, in prossimità del cancello c.n°39, in quanto costituisce parapetto di protezione dei diversi dislivelli”.
Le spese occorrenti per l'esecuzione di tali lavori devono essere poste a carico di in quanto proprietaria del fondo che ha materialmente sconfinato in Controparte_1
quello avversario.
L'argomentazione difensiva della convenuta, secondo cui sarebbe il sig. a dover Pt_1
sostenere gli esborsi occorrenti per il ripristino dei confini in quanto la relativa delimitazione sarebbe stata effettuata dal suo dante causa, DU Marco s.r.l., non coglie nel segno.
Premettendo che al momento dell'acquisto avvenuto nel 2020, anche il fondo di risultava già delimitato entro i confini attuali e che, pertanto, l'attore Parte_1
Pagina nr. 10 non ha provveduto ad effettuare alcuna opera incidente sui confini, non si rinviene alcuna ragione giuridicamente rilevante per cui il sig. sarebbe tenuto a Pt_1
rispondere del fatto del terzo, pur in quanto suo dante causa.
In altri termini, il sig. potrebbe essere condannato a rimborsare alla convenuta le Pt_1
spese necessarie per rinnovare correttamente i confini solo se egli avesse colpevolmente provveduto a creare tale situazione di fatto. Ma, appurato che la situazione di delimitazione tra fondi risale ad epoca anteriore all'acquisto di entrambe le parti,
l'attore non è tenuto a rispondere civilmente del fatto altrui, fermo restando invece il diritto della stessa convenuta a rivalersi sul soggetto direttamente responsabile.
Sull'actio negatoria servitutis e sull'accertamento di servitù costituite per destinazione del padre di famiglia
L'attore ha chiesto, inoltre, al Tribunale di accertare l'inesistenza di due servitù di passaggio, insistenti sul mappale di sua proprietà catastalmente identificato 597, materialmente consistenti nelle vie portanti agli accessi convenzionalmente denominati
A e B, a favore del fondo di proprietà CP_1
Di converso, la convenuta ha chiesto in via riconvenzionale di accertare l'esistenza di tali servitù, ai sensi dell'art. 1062 c.c. e in subordine in quanto acquistate per usucapione.
Le domande reciproche, in quanto speculari, vengono pertanto essere trattate congiuntamente.
In termini generali, va rammentato che la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce non già mediante una manifestazione di volontà negoziale ma automaticamente, ope legis, per il solo fatto oggettivo dello stato di servizio esistente tra un fondo e l'altro al momento della loro separazione ed in mancanza di una volontà contraria.
La sua costituzione dipende, pertanto, dall'esistenza di opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, ed invece prescinde dalla volontà, sia essa tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla (Cass. Sez. 2
-, Ordinanza n. 4646 del 21/02/2024).
Per il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. 12381/2023; Cass. 3389/2009; Cass.
5699/2001; Cass. 3399/1999; Cass. 277/1997), la fattispecie acquisitiva della servitù per
Pagina nr. 11 destinazione del padre di famiglia è integrata al contemporaneo verificarsi di diversi presupposti:
a) l'assenza di disposizioni relative alla servitù;
b) una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale, tra due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario;
c) la persistenza di tale situazione nel momento in cui i due fondi siano separati ovvero cessino di appartenere al medesimo proprietario, essendo invece irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 40824 del 20/12/2021).
d) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento (Cass. 14292/2017). Pertanto, possono essere costituite per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù apparenti.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte, “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021).
Dando applicazione di tali principi nel caso di specie, si ritiene che la convenuta abbia fornito idonea prova della sussistenza di tutti i presupposti costitutivi della servitù per destinazione del padre di famiglia in relazione sia all'accesso A sia all'accesso B.
Va innanzitutto considerato che la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia si fonda sull'oggettiva situazione di asservimento di un fondo a favore di un altro e prescinde del tutto dai presupposti richiesti per la costituzione di una servitù coattiva. Pertanto, le circostanze più volte rimarcate da parte attrice, che gli accessi insisterebbero sul suo giardino/cortile e che il compendio immobiliare di CP_1
non sarebbe intercluso, sono del tutto irrilevanti.
[...]
Pagina nr. 12 Ciò detto, rileva invece che:
- pacificamente, i fondi di entrambe le parti appartenevano tutti ad un unico proprietario, e poi (salva una piccola porzione rimasta in proprietà Persona_1
) a DU Marco s.r.l. Pt_3
- Il CTU ha precisamente ricostruito i successivi avvicendamenti che hanno interessato i fondi, rilevando con chiarezza che, al momento della divisione, avvenuta in due momenti, nel 2008 e nel 2010, erano già presenti i passaggi e gli accessi contestati, visibili sia materialmente, sia nell'ambito delle pratiche di frazionamento ed edilizie via via depositate presso la Pubblica Amministrazione. In particolare: “Le u.i abitative ed i terreni delle parti in causa appartenevano in origine ad un'unica proprietaria,
[...]
e risultavano censiti al F°13 mapp.140, 141, 142, 143 (allegato 11). Per_1
Con variazione SV0050365 del 18.07.2006 i mapp.141 e 143, sempre di proprietà
, venivano ridotti nella consistenza dando origine al mapp.441, ente urbano di Pt_3
mq.167
Con variazione SV0247450 del 25.11.2008 la proprietà , così come sopra Pt_3
identificata, veniva ulteriormente modificata con la creazione dei mapp.496 e 497
(generati per frazionamento e soppressione del mapp.140), dei mapp.498, 499 e 500
(generati per frazionamento e soppressione del mapp.141) e dei mapp.501 e 502
(generati per frazionamento e soppressione del mapp.143).
Tutte le particelle costituite con la variazione SV0247450, unitamente all'u.collabente mapp.142, venivano vendute con rogito del 02.12.2008 rep.80.006/15.916 Parte_4
alla per la realizzazione di 7 edifici residenziali in località Parte_5 Pt_2
Delle citate particelle solo il mapp.441, entrostante al lotto compravenduto, rimaneva di proprietà (allegato 12)”. Pt_3
- dunque, nel 2008, si assiste ad una prima divisione parziale tra i fondi, poiché la DU
Marco acquista una porzione comprendente non solo la proprietà , ma terreni ben Pt_1
più ampi, comprendenti anche parte della proprietà in oggi costituenti una CP_1
porzione dei fondi dominanti. rimaneva proprietaria di una sola minore Persona_1
porzione di terreno, contraddistinta al mappale 441, facente parte ma più piccola rispetto a quella di proprietà CP_1
- È significativo rilevare che già in questa prima fase “La richiesta del titolo edilizio autorizzativo dell'intervento sopra citato veniva depositata dalla società committente al Comune di Alassio in data 08.11.2006 prot.26.237, successivamente Parte_5
Pagina nr. 13 integrata, ed il corrispondente P. di C. convenzionato n°9 CE 7-2/08 rif.26237/06 rilasciato il 16.03.2009 (allegato 13). Si osserva che alla data di redazione del primo progetto e deposito della primigenia istanza (2006) e delle integrazioni (2007) non era ancora stato perfezionato il rogito di vendita dei terreni dalla alla DUMarco Pt_3
(2008).
Analizzando le tavole allegate a tale titolo si evince come nella prima versione del progetto l'area di intervento DUMarco, che aveva acquistato tutti i terreni della Pt_3 ad eccezione dell'entrostante ente urbano mapp.441 di mq.167, si estendesse proprio in aderenza all'u.i. mapp.441 (proprietà ) e il terreno annesso al fabbricato 3.1 Pt_3
(oggi ) beneficiasse di due accessi carrabili in prossimità di quelli attualmente Pt_1 presenti nel mapp.597 (allegato 14-15)”.
- dagli allegati 14 e 15 risulta evidente che DU Marco, che in allora era proprietaria come detto sia della proprietà sia di parte di quella e dunque ancora Pt_1 CP_1
del fondo servente e di gran parte del fondo dominante, aveva previsto distintamente tutti gli accessi in oggi esistenti e insistenti sul mappale 597;
- ancora, “Con variazione SV0147053 del 07.08.2009 i mapp.496, 498 e 499, di proprietà venivano frazionati generando le particelle 529 e 530 (ex Parte_5
496), 531 e 532 (ex 498), 533 e 534 (ex 499).
In data 21.10.2009 venivano depositati in Comune gli elaborati della 1°Variante in corso d'opera all'intervento edilizio di Loc.DU Vie (rilasciata il 30.09.2010 con prot.19.504): dalle tavole grafiche in allegato si rileva come la consistenza del Lotto
3.1 sia modificata;
il lotto infatti non si estende più in aderenza al mapp.441 ( ) ma Pt_3
risulta da esso separato;
sono sempre presenti due accessi carrabili per il Lotto 3.1, ma in diversa posizione e con una freccia è indicato anche quello superiore (accesso A contestato) alla proprietà , attraversando l'area successivamente individuata al Pt_3
mapp.597. Inoltre si evidenzia ancora come gli elaborati mostrino i due cancelli c.n.37-
39 sulla porzione del mapp.597 oggi compresa nella strada (allegato 16)”.
- questo passaggio è di fondamentale rilevanza, poiché, come spiegato dal CTU, “La riduzione dell'estensione del lotto d'intervento 3.1 riportata nelle tavole del 21.10.2009 risulta funzionale all'intento di “riacquisire” una porzione delle particelle compravendute nel 2008 da parte dell'originaria proprietaria . Persona_1
Infatti, con atto a rogito rep.105.783/22.188 del 26.01.2010 la Persona_2
ri-cedeva a i mapp.529 di mq.2.320 (già parte del 496 - Parte_5 Persona_1
Pagina nr. 14 già parte del 140), 531 di mq.2.145 (già parte del 498 – già parte del 141), 535 di mq.2.590 (già parte del 501 – già parte del 143), 500 di mq.29 (già parte del 141), tutte porzioni delle particelle oggetto di cessione nel 2008”.
- pertanto, è a tale momento che occorre principalmente fare riferimento al fine di individuare quando i fondi nell'attuale consistenza abbiano cessato di appartenere ad un unico proprietario, poiché DU Marco s.r.l. ha ritrasferito a i terreni che Persona_1
oggi costituiscono il fondo dominante, ed è invece rimasta proprietaria del fondo attualmente di proprietà ; Pt_1
- dunque, “poiché i terreni rivenduti alla facevano parte delle più ampie Pt_3
particelle oggetto di convenzione urbanistica con il Comune di Alassio (Not.L.Basso
02.12.2008 rep.80.009/15.919) nella stessa data della vendita, con rogito Not.A.Navone rep.105.784/22.189, la delegava la DUMarco a sottoscrivere in sua vece e a Pt_3
presentare tutti gli elaborati grafici e i documenti tecnici e amministrativi per
l'attuazione dell'intervento del SOI/SAU Ambito Aa2, Zona TE2 sub-ambito C) località
riguardanti anche le particelle compravendute. Pt_2
Il 15.09.2011 con rogito Not. P.Orsero rep.1.921, gli enti urbani mapp.441 e 563 e i terreni mapp.500, 529, 531, 535 venivano venduti da a Persona_1 CP_2
.
[...]
Con Dia n°535 del 20.10.2011 il nuovo proprietario avviava l'intervento di
“Ristrutturazione di fabbricato, realizzazione piscina e autorimessa in Loc. DU Vie
37”, proseguito a seguito di successiva Variante n°341 del 29.08.2014. Nella Dia del
2011 gli elaborati grafici mostrano una freccia d'accesso alla proprietà dal CP_2
c.n°37 e una dall'autorimessa; nessuna freccia è posta sull'ingresso superiore dal mapp.597 (che viene comunque rilevato e rappresentato nelle planimetrie di progetto); la documentazione fotografica allegata riporta il cancello con i pilastri in pietra (c.n°37 – accesso B contestato) e un varco con relativa pista in corrispondenza dell'attuale ingresso superiore CP_1
(accesso A contestato), mentre è in corso l'intervento sulla proprietà DU Marco edificio 3.1 (allegato 17)”.
- pertanto, proprio nel periodo in cui è avvenuta la separazione tra i fondi, mediante il ritrasferimento di parte di essi da DU Marco a è certo che la volontà Persona_1
unitaria delle parti fosse quella di mantenere a favore dei fondi oggi i due CP_1 accessi indicati A e B. Tant'è vero che la signora delegava la DU Marco a Pt_3
Pagina nr. 15 presentare tutti gli elaborati grafici, tecnici ed amministrativi in relazione all'unitario progetto di edificazione che interessava un compendio ben più ampio, e che dagli stessi figurano sempre (pur con modifiche relative al percorso) gli accessi in contestazione.
Infine, “nella Variante 2014 le fotografie mostrano la proprietà in fase di CP_2 cantiere con l'accesso A sul mapp.597 sbarrato da tavole in legno a protezione delle aree di lavoro (allegato 18).
- Il proprietario acquistava inoltre dalla con atto Controparte_2 Parte_5
Not.P. del 07.06.2013 rep 2.581, il mapp.534 di mq.380 e avviava la fusione di Per_3
tutte le particelle acquisite con variazione SV0096898 del 25.09.2014, a costituire il mapp.441 di mq.1197, successivamente iscritto al Catasto Fabbricati come particella
657” e “Il 20.12.2018, con atto Not.A.Siffredi rep.289.901, la proprietà veniva CP_2 venduta alla IG.ra ”. Controparte_1
- sulla base di tali elementi, la CTU ha condivisibilmente ritenuto che “Dall'elenco della numerazione civica attribuita dal Comune di Alassio si rileva come i c.n°37
(accesso B contestato) e c.n°39 fossero stati assegnati alla IG.ra , originaria Pt_3
unica proprietaria dei luoghi, quindi prima delle cessioni e delle trasformazioni dei luoghi. In ogni caso l'utilizzo del passaggio B (c.n°37) per accedere alla proprietà
non genera alcun pregiudizio/conseguenza alla proprietà come oggi CP_1 Pt_1
composta e delimitata, poichè la porzione del mapp.597 da attraversare è già compresa nella strada (e così prevista nei progetti DU Marco). Il contestato accesso A viene invece riconosciuto dalla DUMarco a favore della proprietà limitrofa nel progetto, sulle tavole grafiche della 1°Variante (21.10.2009), mediante rappresentazione con specifica freccia ad indicare l'ingresso, quando la società costruttrice è proprietaria di tutti i terreni (ad eccezione del mapp.441 rimasto alla ) nonchè sulle tavole delle Pt_3 varianti successive.”
- da tale ricostruzione emerge quindi chiaramente l'intento dell'originario proprietario dell'intero compendio, e – a seguito del primo atto di trasferimento - Persona_1
DU Marco s.r.l. (proprietario dal 2008 al 2010 della stragrande maggioranza dei fondi sia servente sia dominante), al momento della separazione avvenuta definitivamente nel
2010 (mediante ritrasferimento della parte dei fondi dominanti a di Persona_1
asservire il mappale 597 a percorso di passaggio, per garantire gli accessi non solo alla proprietà , ma anche al fondo sottostante, con la creazione di un cancello Pt_1
Pagina nr. 16 corrispondente al civico 37 (accesso B) e ad una strada di percorrenza fino all'ingresso del fondo soprastante (accesso A);
- tale volontà era così evidente che anche il perito incaricato di eseguire la stima degli immobili rimasti in proprietà DU Marco, nell'ambito della procedura fallimentare, ha rilevato la presenza degli accessi A e B ed ha espressamente escluso in favore dell'acquirente qualsivoglia garanzia di inesistenza di una servitù.
- ed infatti, sebbene certamente il mappale 597 sia stato acquistato dal sig. e sia Pt_1
stato inserito nel rogito, si ritiene comunque significativo che esso non era ricompreso nell'ambito delle planimetrie del lotto 3.1. destinato alla vendita, e veniva invece ivi indicato in tinta arancione proprio come “percorso”.
- l'intento dell'originario proprietario trova sicura conferma anche nella situazione fattuale, che comprova come, già nel 2009, quando i fondi erano di un unico proprietario, e nel 2010, al momento della divisione, il mappale era costituito da un unico largo sterrato, volto a consentire e ad assicurare gli accessi ancora oggi esistenti, sia nella porzione posteriore e rialzata della proprietà sia nel fondo . CP_1 Pt_1
- In primo luogo, la circostanza è stata confermata dalle testimonianze rese da , Tes_1
e . Tes_2 Tes_3
Il primo, teste comune alle parti, era stato il progettista e direttore lavori per la costruzione della strada che in oggi conduce alla proprietà fin dall'anno 90- CP_1
92. In risposta ai capitoli di parte convenuta ha affermato che: “La proprietà in oggi aveva all'epoca un accesso principale che era incassato tra due pilastri in CP_1
pietra che oggi corrisponde al civico 37. Poi però siccome era tutto della signora , Pt_3
ella accedeva anche alla parte più interna del mappale 597 sia per accedere alla baracca di lamiera che c'era dietro il fabbricato, oggi di proprietà sia per accedere CP_1 all'altro suo immobile che sulla planimetria doc. 11 H era indicato al mappale 600, oggi
. Pt_1
Loro entravano liberamente con dei mezzi dentro sia per andare alla baracca, oggi proprietà o all'altro immobile sia per fare manutenzione e pulizia del fondo. CP_1
Nella casa attuale del sig. ci tenevano le caprette”. Pt_1
Il testimone ha confermato che anche il sig. che aveva acquistato dalla signora CP_2
il fondo oggi aveva continuato ad utilizzare la medesima strada sul Pt_3 CP_1
mappale 597 per accedere alla parte retrostante del fondo, dove insisteva una baracca in
Pagina nr. 17 lamiera: “Il mio ricordo è che sul mappale 597 c'era una sorta di cancello posticcio di quelli che si usano per delimitare i cantieri e passava sia da quello che oggi è il CP_2
civico 37 sia da quello che oggi è il civico 39 per accedere alla sua proprietà. CP_2 ovviamente non andava nell'immobile oggi dove prima c'erano le caprette Pt_1
perché non era suo. Ma accedeva ugualmente al civico 39 passando sul mappale 597 per andare dove c'era la baracca. L'accesso era libero ed era una sorta di sterrato dove andando dritti si andava alla baracca e tenendosi più sulla destra si accedeva al mappale
600. Per arrivare alla area dove c'era la baracca c'era una recinzione apribile”
“Il aveva iniziato lui la ristrutturazione di quella che oggi è la proprietà CP_2
Anche durante la ristrutturazione si accedeva sempre da quella parte apribile CP_1 per andare nella porzione retrostante dell'edificio.
Io posso dire che già la signora era cliente del mio studio quando era proprietaria Pt_3
di tutti i fondi. Confermo a domanda del giudice che quando ha venduto la porzione oggi di proprietà a così dividendo i fondi, la situazione era quella CP_1 CP_2
che ho descritto prima”.
Il testimone ha poi confermato che i cancelli di accesso alle abitazioni e CP_1
sono rimasti nelle medesime posizioni originarie, seppur modificati nel tempo in Pt_1
relazione alle fattezze strutturali ed estetiche.
In modo molto specifico, guardando il doc. 8, foto 15 di parte convenuta, il geom.
ha affermato che “il cancello che si vede di color giallo/verde era stato Tes_1
realizzato da . La strada dietro che nella foto è asfaltata era sterrata. CP_3
Quanto al cancello retrostante che si vede in fotografia in rosso, la situazione antecendente era leggermente diversa. La posizione era quella, la larghezza era più o meno corrispondente ma durante il cantiere c'erano all'altezza dell'accesso quelle recinzioni zincate tipiche di cantiere. Poi per non far vedere dentro, su tutta la superficie del varco erano state posizionate delle reti plastificate, elementi di cantiere.
A domanda se prima del cantiere l'accesso fosse in qualche modo ostacolato dalla presenza di recinzioni risponde: no era libero. C'era solo il cancello giallo verde.
Prima della ristrutturazione, i proprietari vivevano nell'immobile in oggi CP_3
era un edificio diverso e più piccolo di quello attuale, era su un livello solo e CP_1
il cancello di accesso principale era come ho già detto quello giallo verde civico 37”.
Il testimone ha infine confermato che “il confine tra le proprietà era definito da una recinzione ma tale recinzione non precludeva l'accesso alla proprietà soprastante
Pagina nr. 18 perché come ho già detto c'era un accesso consentito da una recinzione CP_1
apribile”.
- tali dichiarazioni trovano precisa conferma anche nelle altre testimonianze.
- Il geom. , che aveva aiutato il geom. nella progettazione ed era Tes_2 Tes_1 pertanto a conoscenza dello stato dei luoghi all'epoca della separazione tra i fondi, ha ricordato che:
“Da quando l'immobile è divenuto di proprietà confermo che egli accedeva CP_2 dal mappale 597 dove c'era il civico 39 e proseguiva verso la sua proprietà accedendo alla stessa alla quota più alta del rustico dove sostanzialmente c'era il tetto. Accedeva anche dal civico 37 che, guardando la proprietà, era il civico principale.
Io ho conosciuto anche la signora che era cliente dello studio e ha Pt_3 Tes_1
sempre detto che anche lei accedeva dal civico 39 per arrivare alla parte più alta della sua proprietà nel modo che ho riferito. La signora era proprietaria di tutti i terreni, Pt_3
sia di quelli oggi sia di quelli oggi . CP_1 Pt_1
Preciso che per parte più alta della sua proprietà intendo non solo quello che oggi è
l'immobile , ma anche la porzione più alta della casa che all'epoca era Pt_1 CP_1
anche sua.
Quando io sono andato per la prima volta sui luoghi, l'immobile diverso da CP_1
quello attuale, era su due quote. Per accedervi si passava dal civico 37 per arrivare nella quota abitativa più bassa. Per arrivare alla quota più alta della sua proprietà, dove c'era una soletta grezza di copertura piana, si accedeva dal civico 39, c'era una strada sterrata che consentiva di arrivarci. Non c'era una recinzione a chiusura dell'accesso ma c'era un passaggio, dove era collocata una recinzione amovibile che si poteva aprire”.
Mostrata al testimone la fotografia doc. 19 di parte attrice, egli ha risposto: “la recinzione che si vede e che risulta contornata è ancora oggi esistente pur in quanto diversa nella fattura e separa il mappale della signora dal mappale 597 che è CP_1 di proprietà . Tale recinzione non impediva l'accesso nella parte superiore del Pt_1 fabbricato in oggi poiché come già detto l'accesso era consentito da una CP_1
recinzione amovibile. Non ricordo come fosse fatta la recinzione amovibile”.
È stata altresì mostrata al teste la planimetria sub doc. 11 H, della quale è stata fatta una fotocopia, di modo da consentire al testimone di segnarla a penna. Tale copia è stata acquisita al fascicolo d'ufficio come allegato alla testimonianza. Il testimone spiegando le immagini ha dichiarato: “i due accessi 39 e 37 si trovano dentro il mappale 597, sono
Pagina nr. 19 allineati sostanzialmente dove ho fatto la riga con i relativi numeri segnati a penna. La recinzione di cui ho parlato prima è a confine tra la proprietà e il mappale 597 CP_1
e la segno in viola sulla medesima planimetria. Tale recinzione, come già detto, non impediva l'accesso alla porzione superiore dell'immobile che avveniva come CP_1 da passaggio che disegno in verde e l'accesso amovibile era sempre quello colorato in verde.
A domanda se accedeva in macchina o a piedi risponde: si accedeva anche con i mezzi”.
Ancora, il testimone ha riferito che il sig. ha utilizzato la strada posta sul CP_2
mappale 597 per accedere ai propri immobili sia a piedi che con veicoli…”La fattura dei cancelli è stata cambiata ma la posizione è rimasta la stessa”… “i cancelli erano già presenti con la fattura che si vede nelle foto e che adesso è cambiata”.
Analogamente, anche agente immobiliare che aveva venduto la casa Testimone_4
alla signora ha rammentato con precisione che lui aveva seguito le proprietà CP_1
quando erano interamente della signora , prima che facessero i frazionamenti. “Già Pt_3 all'epoca posso dire che per accedere agli immobili oggi di proprietà c'erano CP_1 due accessi, uno da sotto perché l'immobile abitativo era seminterrato e uno da un altro cancello, attaccato con un murettino al primo, dove si andava nella porzione retrostante in cui se non ricordo male c'era una baracchetta sul fondo. Si passava a fianco del tetto della sottostante proprietà e si arrivava alla baracchetta che era anche piuttosto grossa.
La strada l'aveva fatta il marito della signora ”. Pt_3
Anche successivamente, il sig. , che aveva acquistato i fondi dalla Controparte_2
, aveva utilizzato i medesimi accessi. Il teste ha ricordato al riguardo circostanze Pt_3 specifiche: “era palese che si passasse anche da lì. Già l'arch. dl e Persona_4
progettista di 2 Marco aveva messo i cancelli a delimitazione degli accessi già allora. È stata una delle prime cose che ha messo. Io ho ricordo che lo stesso mi aveva Per_4
riferito che quella era una zona destinata esclusivamente al passaggio. Lui aveva fatto una sorta di virgola, che riconosco nella terza foto datata 2014 doc. 12 di parte convenuta, e io gli avevo chiesto a cosa servisse. Lui mi aveva risposto che era per estetica, per dare importanza all'ingresso di proprietà oggi . Pt_1
A domanda se con la virgola fosse percepibile l'accesso anche alla proprietà CP_1 risponde: “si per forza era palese”.
A domanda se la recinzione che delimitava i confini tra il mappale 597 e i mappali impediva l'accesso a tale proprietà risponde: no. CP_1
Pagina nr. 20 A domanda come si accedeva a fronte dei dislivelli esistenti risponde: si accedeva alla proprietà da due accessi, il 37 che portava all'abitazione che in allora era solo CP_1
su un piano. Poi si accedeva anche dal 39 e si proseguiva come ho detto fino alla baracchetta.
A domanda se si poteva accedere anche con mezzi risponde: sicuramente si arrivava in macchina fino alla proprietà, poi per arrivare alla baracchetta c'era spazio di circa 2 metri non so se si andasse in macchina”.
Orbene, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, si ritiene che le dichiarazioni dei testimoni siano perfettamente attendibili.
Al riguardo:
a) è significativo che il geom. sia stato citato da entrambe le parti e che parte Tes_1
attrice abbia dubitato della sua attendibilità solo a seguito delle dichiarazioni a sé sfavorevoli;
b) le dichiarazioni non risultano smentite da contrarie risultanze testimoniali in quanto: il geom. , citato da parte attrice, ha dichiarato di essere a conoscenza dello stato CP_4
dei luoghi solo da 6-7 anni, pertanto, i suoi ricordi e lo stato dei luoghi verificato non rivestono alcuna rilevanza rispetto all'epoca di interesse, coincidente con il momento della separazione tra i fondi.
Il geom. ha invece affermato che egli, di professione agente immobiliare, era CP_5
interessato alla vendita della porzione più alta dei terreni (coincidente con la proprietà
). Relativamente allo stato dei luoghi, ha confermato che per arrivare alla Pt_1 proprietà c'era una unica strada che non si biforcava. Pt_1
Ha affermato di non ricordare di aver visto un altro accesso verso la proprietà di sotto, ma non lo ha escluso. Ha rammentato che la strada era totalmente sterrata e che “c'era una rete in continuità tutta rovinata” ed a domanda se c'era un accesso verso la casa di sotto ha risposto “io non l'ho mai visto”.
Tali dichiarazioni non sono atte a confutare quanto affermato da tutti gli altri testimoni concordemente, per cui se è vero che a confine tra le due proprietà c'era una rete di recinzione, ciò non toglie che in corrispondenza degli accessi A e B insisteva una porzione amovibile, che consentiva i passaggi.
c) del resto, tutte le testimonianze dei soggetti a diretta conoscenza dello stato dei luoghi sono state molto specifiche, circostanziate, prive di contraddizioni intrinseche, e
Pagina nr. 21 soprattutto trovano precisa conferma nella documentazione fotografica e planimetrica depositata agli atti.
In particolare, dalla documentazione fotografica in atti ed in particolare dai fotogrammi relativi all'anno 2010 che si trovano allegati alla perizia del geom. , consulente di CP_4
parte attrice (doc. 20 fascicolo attore), si vede chiaramente che nell'anno 2010 e dunque in epoca sostanzialmente contestuale rispetto a quella della separazione tra fondi
(ritrasferimento da DU Marco a ), il mappale corrispondente all'attuale 597 era Pt_3
integralmente interessato da una strada sterrata, al centro della quale si rinveniva proprio quella costruzione di un muretto a forma di virgola di cui ha riferito il geom.
. Il posizionamento e la fattura non lasciano spazio ad equivoci, in relazione al Tes_2
fatto che il manufatto fosse stato concepito a suddivisione dei due accessi, poiché si colloca nel mezzo del mappale 597 (dunque non a confine), ma separa l'accesso della proprietà da quello della proprietà La costruzione non avrebbe avuto Pt_1 CP_1 senso in assenza della previsione di un accesso a favore dell'attuale immobile di proprietà della convenuta.
La stessa costruzione si ritrova riportata nella planimetria generale risalente all'anno
2011 (doc. 21 di parte attrice). Da tale planimetria, l'attore vorrebbe desumere l'inesistenza dell'accesso A, in quanto risulterebbero segnati con una freccia soli due accessi alla proprietà una dal civico 37 e l'altra dall'accesso B. Sennonché, CP_1 tale argomentazione non convince. Infatti, risulta del tutto evidente che l'intendimento progettuale – che si trova realizzato in concreto – era quello di destinare interamente il mappale 597 a percorso di passaggio e che il muretto formava una delimitazione fisica tra i due ingressi, l'uno per l'immobile e l'altro Del resto, la Pt_1 CP_1
circostanza è stata anche confermata dal Geom. , che aveva sottoscritto tale Tes_1
planimetria e che è stato citato dallo stesso attore come testimone. Il teste ha Tes_2
ricordato precisamente che tale muretto era stato voluto proprio dal progettista di DU
Marco, quando era proprietaria dell'intero, per dare maggior risalto all'accesso della villa soprastante.
- per quanto possa rilevare, sempre dalle fotografie allegate alla relazione del geom.
(doc. 20), che riproducono fotogrammi dal 2010 in avanti, è poi indubbio che da CP_4
allora la situazione è sempre rimasta nella sostanza immutata, essendo evidente che il mappale 597 ha continuato a costituire un sedime di mero passaggio suddiviso al suo
Pagina nr. 22 interno solo per distinguere l'accesso soprastante dall'accesso sottostante, ed è stato poi interamente asfaltato.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, si ritiene che parte convenuta abbia idoneamente dimostrato che al momento dell'avvenuta separazione dei fondi: sotto il profilo oggettivo, sussisteva una situazione di oggettivo asservimento del fondo dell'attore in favore del fondo della convenuta, poiché dal mappale 597 – usato interamente come sedime stradale - si diramavano sia l'accesso B, già evidenziato con un cancello che costituiva l'ingresso principale, sia l'accesso A, delimitato tra il muretto a virgola e il confine, al quale si giungeva da un percorso sterrato alla porzione soprastante del fondo dominante;
sotto il profilo soggettivo, il proprietario dell'intero, e poi DUMarco, Pt_3
non risulta aver mai manifestato una volontà opposta rispetto al mantenimento dell'accertato assoggettamento, ed anzi aveva il preciso intento di mantenerlo.
In definitiva, risulta provata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per l'avvenuta costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, gravante sulla proprietà dell'attore, , al mappale 597, in favore della Parte_1
proprietà CP_1
Non sussistono, infine, i presupposti per il riconoscimento di un indennizzo in favore di
, richiesto in via subordinata, in quanto la servitù è stata costituita non Parte_1
già coattivamente, ma per destinazione del padre di famiglia, fattispecie che come noto non contempla alcuna compensazione monetaria.
Sulla domanda di ripristino della pavimentazione modificata
Accertata l'esistenza della servitù di passaggio, deve affrontarsi l'ulteriore domanda proposta dall'attore, il quale ha chiesto di condannare la convenuta al ripristino della pavimentazione in asfalto su una porzione antistante all'accesso A, che ella aveva a suo dire illegittimamente modificato mediante il posizionamento di una superficie in pietra.
La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 1064 c.c., il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. L'art. 1069 c.c. specifica però che “il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare il minore incomodo al proprietario del fondo servente”.
La giurisprudenza di legittimità (risalente ma mai superata) ha affermato che “il divieto di aggravare l'esercizio della servitù, di cui all'art. 1607 cod. civ., costituisce un limite alle innovazioni sul fondo dominante che incidano sulle modalità concrete di esercizio
Pagina nr. 23 della servitù e non anche un criterio per discriminare la liceità o meno delle opere che il proprietario del fondo dominante intenda fare sul fondo servente - avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1069 cod. civ. - per la cui violazione vale, per contro, da un lato il criterio dell'indispensabilità delle opere ai fini della conservazione della servitù, dall'altro il limite (subordinato al criterio anzidetto) rappresentato dal diritto del proprietario del fondo servente di usare e godere del proprio fondo, impedendo qualunque intervento del vicino, titolare della servitù di passo sulla proprietà medesima, oltre il necessario per il godimento della servitù”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 492 del
17/01/1995).
Dunque, il primo limite entro il quale il proprietario del fondo dominante può eseguire opere che modifichino il fondo servente è costituito dalla necessarietà ed indispensabilità delle stesse all'esercizio della servitù.
Nel caso di specie, si ritiene che tale presupposto non sussista. Infatti, risulta che in epoca anteriore alla pavimentazione, il percorso agli accessi A e B, insistente sul mappale 597, era già integralmente asfaltato.
Parte convenuta non ha fornito alcun elemento dal quale desumere che, con l'antecedente pavimentazione, il percorso risultava in qualche modo ostacolato o reso più scomodo.
In via presuntiva, non vi è ragione per ritenere che la strada asfaltata non consentisse un agevole accesso.
Del resto, è la stessa convenuta ad aver affermato nei propri scritti difensivi di aver sempre acceduto da tale passaggio anche con mezzi per raggiungere la parte superiore della propria abitazione.
La scelta di modificare la pavimentazione appare invece verosimilmente dettata da ragioni essenzialmente estetiche, in quanto realizzata in continuità rispetto a quella interna alla proprietà CP_1
Pertanto, la convenuta deve essere condannata a rimuovere la pavimentazione esistente e a ripristinare a sue cura e spese l'asfalto di consistenza, colore e fattezze analoghe a quelle insistenti sulla restante porzione del mappale 597.
Sulle spese processuali
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Pagina nr. 24 il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accerta che il fondo di proprietà sconfina all'interno della proprietà CP_1 Pt_1 nelle porzioni e per le consistenze determinate in rosso nell'elaborato planimetrico allegato alla CTU eseguita in sede di ATP, all'allegato 10 e per l'effetto;
2) Condanna a rilasciare le porzioni di fondo che risultano Controparte_1
illegittimamente occupate e conseguentemente a rimuovere le opere in oggi esistenti e a realizzare una nuova recinzione nel rispetto della linea di confine, come individuata dalla CTU nell'allegato 10 della perizia;
3) Accerta l'avvenuta costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio per destinazione del padre di famiglia, a favore degli immobili censiti al Catasto Terreni del
Comune di Alassio al foglio 13, mappali 529, 531, 534 e 535 ed al N.C.E.U. del
Comune di Alassio al foglio 13, mappale 657, sub. 2, 3, 4 e 5 (in oggi di proprietà della
IG.ra ed a carico dell'immobile censito al Catasto Terreni del Controparte_1
Comune di Alassio al foglio 13, mappale 597 (in oggi di proprietà del IG. Parte_1
) da esercitare mediante percorso utile a raggiungere gli accessi identificati
[...]
convenzionalmente nella perizia resa in ATP come A e B;
4) Condanna la convenuta a ripristinare in asfalto la porzione di pavimentazione attualmente in pietra insistente sul mappale 597 di proprietà , antistante Pt_1
all'accesso A;
5) Rigetta le altre domande reciprocamente proposte dalle parti;
6) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 6.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1141/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to DALLAGRASSA ALBERTO, come da procura a margine dell'atto di citazione, depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti GIULIA VAZIO e FRANCO VAZIO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: regolamento di confini - actio negatoria servitutis – accertamento di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia
CONCLUSIONI: entro il termine assegnato ex art. 189 c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
Pagina nr. 1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Savona, previ gli accertamenti e le declaratorie più opportune e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:
- Accertati e dichiarati i reali confini tra le porzioni di proprietà, site di Alassio Regione
del signor e della signora dichiarare Pt_2 Parte_1 Controparte_1
l'illegittimo sconfinamento da parte della convenuta sulla porzione di proprietà dell'attore, per quanto meglio documentato in narrativa, per l'effetto disporre e condannare la convenuta al ripristino del confine e dei relativi manufatti che delimitano le proprietà del signor e della signora quantificando gli eventuali costi Pt_1 CP_1
necessari al relativo ripristino, per quanto meglio indicato nella relazione tecnica in atti;
- Accertare e dichiarare l'illegittima modificazione della pavimentazione su una porzione di proprietà del signor da parte della convenuta Parte_1 CP_1
per quanto meglio esposto in narrativa, e per l'effetto condannare la
[...]
convenuta alla rimozione dei manufatti eseguiti e al ripristino della pavimentazione preesistente, con quantificazione degli eventuali costi necessari all'emenda di quanto lamentato, per quanto meglio indicato nella relazione tecnica in atti;
- Accertata e dichiarata l'illegittima realizzazione degli accessi pedonali/carrai, come meglio descritti in narrativa, da parte della proprietà e/o dai suoi Controparte_1 danti causa, che per l'utilizzo dei quali è necessario transitare sulla proprietà , Pt_1 per l'effetto condannare la signora alla chiusura dei relativi accessi Controparte_1
contestati con rimozione dei manufatti e ripristino della recinzione di confine, per quanto meglio descritto in narrativa ed accertato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
- Con ogni ulteriore riserva e salvezza;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Per il solo denegato caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dalla convenuta si chiede che nella denegata ipotesi in cui venga accertata e provata la possibilità della signora di mantenere anche uno solo degli accessi contestati, CP_1
in modo non equivoco e per quanto effettivamente provato e documentato ed espressamente riferibile alla domande poste dalla convenuta, sia identificato l'accesso con minor peso a carico della proprietà , nei limiti della funzione dello stesso Pt_1
effettivamente provata, con condanna della signora al pagamento di una CP_1
Pagina nr. 2 indennità, in considerazione del peso che deve sopportare la proprietà del ricorrente, pari al minor valore dell'immobile del signor e o quantificato dall'ill.mo Pt_1
Giudice anche in via equitativa.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze professionali sia per il presente giudizio sia per la fase di accertamento tecnico preventivo che di mediazione;
- Con condanna della convenuta ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs 28/2010 commi 2 e 3, sia al pagamento del doppio del contributo unificato che al pagamento a favore della parte attrice di una somma equitativamente determinata come previsto dal medesimo articolo.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, previa ammissione degli incombenti istruttori meglio visti e ritenuti ed all'occorrenza deducendi anche in corso di giudizio, per le ragioni di cui in premessa e per le causali in atti: a) in via principale, respingere ogni domanda proposta nei confronti di poiché inammissibile e/o Controparte_1
illegittima e/o infondata;
b) in via subordinata, nel caso di regolamentazione dei confini nei termini richiesti da ricorrente, provvedere che la regolamentazione e l'esecuzione dei relativi lavori siano essere posti a carico di chi li ha eseguiti – - per Parte_1
il tramite del suo dante causa;
c) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Alassio al foglio 13, mappali 529,
531, 534 e 535 ed al N.C.E.U. del Comune di Alassio al foglio 13, mappale 657, sub. 2,
3, 4 e 5 (in oggi di proprietà della IG.ra ed a carico dell'immobile Controparte_1
censito al Catasto Terreni del Comune di Alassio al foglio 13, mappale 597 (in oggi di proprietà del IG. ) ai sensi dell'art. 1062 c.c., per “destinazione del Parte_1 padre di famiglia”;
d) Con vittoria di spese, oltre agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
*********************************************
Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha adito Parte_1
il Tribunale di Savona, esponendo che:
• Egli è proprietario di una unità immobiliare sita in Alassio, località via Pt_2
Privata Solibena, composta da una villa unifamiliare, di due piani fuori terra ad uso abitazione oltre ad un piano interrato adibito a cantina e annessa area pertinenziale a giardino, acquistata dal Fallimento DU Marco s.r.l.;
• L'atto notarile di compravendita non riportava la sussistenza di alcuna servitù gravante sul bene;
• Tuttavia, la signora proprietaria del terreno confinante, aveva Controparte_1
realizzato due accessi carrai e pedonali sul mappale 597, di proprietà attorea;
• A seguito di accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati dalle parti, risultava che la signora , in origine proprietaria di entrambi i fondi oggi appartenenti alle parti, Pt_3
aveva ceduto la proprietà alla società DU Marco senza indicare i titoli autorizzativi per la realizzazione di cancelli carrai e pedonali o accordi di passaggio, che pertanto dovevano ritenersi inesistenti.
• Inoltre, veniva rilevata l'esistenza di uno sconfinamento realizzato da CP_1
sul fondo di sua proprietà.
[...]
• Tali conclusioni trovavano riscontro anche nell'ambito dell'ATP, richiesto dallo stesso attore, ove veniva accertato che: - la proprietà non poteva essere CP_1
considerata interclusa;
- gli accessi contestati non erano stati realizzati dall'attuale proprietaria;
- l'accesso B era stato realizzato dall'unica proprietaria;
- per Pt_3
l'accesso contestato A non erano individuati titoli specifici. Venivano inoltre riscontrati due sconfinamenti, che era necessario riallineare.
• Non sussistevano pertanto i presupposti né per la costituzione di una servitù di passaggio coattiva, non essendo il fondo di proprietà intercluso, né per CP_1
l'accertamento dell'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, in quanto non era in alcun modo evincibile l'intento dell'originario proprietario comune di costituire un peso sul fondo in oggi servente a favore di quello dominante, tant'è vero che dai progetti depositati in Comune al momento della edificazione dell'immobile avversario, veniva rinvenuto un solo accesso, identificato C, sul mappale 657 della medesima controparte. Inoltre, la servitù così
Pagina nr. 4 di fatto e illegittimamente venutasi a creare era illegittima in quanto insistente su una porzione di fondo destinata a giardino, in violazione dell'art. 1051 ultimo comma c.c.
• Infine, si era determinata a modificare la pavimentazione di una Controparte_1
porzione di terreno di sua proprietà, antistante all'accesso contestato A, senza avere il suo consenso. Pertanto, doveva essere condannata alla relativa rimozione, con ripristino dello stato preesistente in asfalto.
Conclusivamente, l'attore ha chiesto, da un lato, accertare i reali confini tra le porzioni di terreno di rispettiva proprietà delle parti, accertare l'illegittimo sconfinamento da parte di e condannare la convenuta al ripristino dei confini;
Controparte_1 accertare l'illegittima modificazione di una porzione di pavimentazione di proprietà del sig. e condannare la convenuta al ripristino della pavimentazione preesistente;
Pt_1
d'altro lato, accertare l'illegittima realizzazione degli accessi pedonali e carrai da parte della proprietà e dei suoi danti causa e condannare la convenuta alla relativa CP_1
chiusura, con rimozione dei manufatti e ripristino della recinzione di confine.
Si è ritualmente costituita in giudizio la quale alle avverse Controparte_1
argomentazioni ha replicato che:
• Gli immobili di sua proprietà, confinanti con quelli attorei, godevano del diritto di servitù di passaggio pedonale e veicolare gravante sul terreno di parte convenuta per destinazione del padre di famiglia, per la cui esistenza non era necessario né un riconoscimento pattizio, né l'interclusione del fondo dominante;
• Infatti, i fondi di proprietà delle parti erano originariamente appartenenti ad un unico proprietario, la quale sul mappale 597 aveva realizzato una strada Persona_1 che ancora oggi conduce all'immobile di proprietà nonché entrambi gli CP_1
accessi agli immobili, in forza di concessione edilizia n. 271 del 28.11.1992;
• A maggior conto, e prima di lei i suoi danti causa, aveva da Controparte_1
sempre continuativamente esercitato uti dominus il passaggio sia pedonale sia carraio sul mappale 597 utilizzando strada e accessi già realizzati nel 1993 da
Persona_1
• Relativamente all'accertamento dei confini, le opere delle quali controparte si doleva erano state eseguite non già dalla convenuta, ma dalla stessa società DU
Marco, dante causa della controparte, che aveva realizzato gli interventi edilizi di
Pagina nr. 5 manutenzione relativi agli accessi per entrambe le proprietà. Pertanto, qualora il giudice avesse ritenuto di regolamentare i confini, avrebbe dovuto tener conto di porre i costi dei lavori a carico dell'avente causa di chi li aveva posti in essere.
• L'inesistenza di autorizzazioni comunali ai passi carrai era del tutto inconsistente, poiché essa aveva riflessi prettamente amministrativi e non sostanziali, e paradossale, poiché lo stesso attore accedeva alla medesima strada per raggiungere la propria abitazione;
• Quanto alle opere di pavimentazione, ella le aveva realizzate a sue spese, in ossequio all'art. 1069 c.c., poiché il preesistente stato dei luoghi non le consentiva di utilizzare il passaggio senza creare danni agli autoveicoli. Pertanto, al più l'opera costituiva una miglioria i cui costi avrebbero dovuto gravare su entrambi i proprietari.
La convenuta ha concluso chiedendo in via principale il rigetto delle domande avversarie, in via riconvenzionale, accertare la sussistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore degli immobili di sua proprietà e a carico del mappale 597, di proprietà dell'attore, ai sensi dell'art. 1062 c.c.
La causa è stata istruita mediante escussione di testimoni.
All'esito, è stata rinviata per la discussione, previa assegnazione di termini ex art. 189
c.p.c., e in tale sede è stata trattenuta in decisione.
****************************
Le domande attoree sono solo parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sull'azione di regolamento di confini
In primo luogo, ha sostenuto che la proprietà di si Parte_1 Controparte_1
estenderebbe in parte invadendo la sua ed ha chiesto pertanto al Tribunale di accertare i confini esistenti tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti e la condanna di parte convenuta a rimuovere gli sconfinamenti, con ripristino dei luoghi entro la linea di confine.
Tale domanda deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 951 c.c., “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
Pagina nr. 6 Dunque, nel caso di specie, non è contestato che il confine sia incerto, poiché – come rilevato dalla CTU resa in sede di ATP – la situazione di fatto non corrisponde a quella risultante dalle mappe catastali ed i consulenti delle parti hanno fornito ricostruzioni diverse in relazione alla linea di delimitazione dei fondi.
La CTU ha, dunque, correttamente individuato il confine tra le due proprietà mediante il ricorso alla misurazione dei rilievi catastali, non avendo altri elementi a disposizione.
Infatti, in primo luogo, non risulta che dai titoli di provenienza emergano elementi diversi ed ulteriori rispetto alla rappresentazione catastale dei luoghi. Inoltre, non sussiste una situazione di fatto consolidata nel corso del tempo che possa aiutare in modo significativo ad una diversa delimitazione dei confini.
Al riguardo, va per vero considerato che i fondi in oggi di proprietà delle parti erano appartenenti in origine ad un unico proprietario e non erano catastalmente suddivisi. Il confine tra le due proprietà è stato pertanto creato ex novo nell'ambito della più vasta operazione immobiliare intrapresa dalla società DU Marco s.r.l., che aveva acquistato dalla precedente proprietaria la maggior parte dei terreni corrispondenti Persona_1
agli attuali fondi ed aveva provveduto nel tempo (mediante successivi atti di frazionamento) a delimitare catastalmente i diversi mappali. In relazione agli avvicendamenti che hanno interessato i fondi, si ritiene in questa sede sufficiente richiamare la ctu depositata in atti, ed in particolare il paragrafo “sequenza degli eventi e modifica dei luoghi” che descrive in modo particolarmente dettagliato tutti i passaggi intervenuti nel corso del tempo.
Dunque, sulla base di tali elementi di valutazione, il CTU ha accertato che “La divisione tra le proprietà è materializzata in loco con opere fisse, non ovunque coincidenti con i confini catastali (allegato 10). Nella porzione compresa tra il mapp.597 ( ) e il 657 ( ) una recinzione metallica sormonta il muro in Pt_1 CP_1 pietra che in parte sovrasta l'affioramento roccioso compreso nel giardino CP_1
(foto 6-15-16). Nella porzione compresa tra il mapp.596 ( ) e il mapp.657 Pt_1
( ) la dividente è composta inizialmente da un muro rettilineo in pietra di CP_1
contenimento del dislivello tra le due proprietà con soprastante rete metallica su paletti
(foto 17-18-19) e nella parte più a nord da doppio allineamento di rete su paletti
(grigliato verde verso la proprietà , grigliato nero verso la proprietà ). Pt_1 CP_1
Lungo tale confine, mapp.596 e 657, in aderenza alla rete, è posta anche una siepe di medio fusto insistente nella proprietà (foto 21-22-23-24)”. Pt_1
Pagina nr. 7 La ctu ha ancora oltre specificato che “Certo è che le dividenti presenti in loco, presumibilmente realizzate dalla DU Marco, non corrispondono ovunque ai confini catastali. Si rinvia all'elaborato grafico di rilievo per la quantificazione dello sconfinamento (allegato 10)”.
Considerato quindi che lo stato di fatto è stato realizzato nel corso delle opere di edificazione, e non si era consolidato per un significativo lasso temporale, non sussistono idonei elementi probatori atti a ritenere che, nell'eseguire le opere a delimitazione del confine, il materiale esecutore, presumibilmente DU Marco s.r.l., abbia intenzionalmente e volontariamente realizzato il confine discostandosi dalle mappe catastali. Al contrario è maggiormente verosimile che i fondi, l'uno di proprietà della società e l'altro del suo rappresentante legale persona fisica, siano stati suddivisi senza prestare particolare attenzione alla rispettiva precisa consistenza.
In base all'accertamento svolto con riferimento alle mappe catastali, da un lato, risultano accertati i corretti confini tra i due fondi, che sostanzialmente non sono stati contestati dai consulenti tecnici di parte nella loro materiale consistenza, e, d'altro lato,
è stata riscontrata l'esistenza di uno sconfinamento, per cui il fondo di proprietà va ad occupare due porzioni di quello di proprietà , graficamente CP_1 Pt_1 individuate nella rappresentazione grafica di cui all'allegato 10 alla CTU.
Tanto è sufficiente per affermare il diritto dell'attore alla corretta delimitazione del confine, come rappresentata graficamente dalla CTU nell'allegato 10, e ad ottenere la liberazione delle porzioni del proprio fondo incluse in quello della controparte.
Ed infatti, la corretta determinazione dei confini è diritto direttamente discendente da quello di proprietà, per cui la legge prevede una specifica azione.
L'actio finium regundorum prevede quale unico presupposto oggettivo l'esistenza di una incertezza tra i confini, da eliminare mediante il ricorso all'autorità giudiziaria.
Non è invece richiesto che l'incertezza, e le opere dalle quali essa derivi, sia stata creata colpevolmente o dolosamente da una delle parti.
In altri termini, il proprietario del fondo ha sempre diritto a far accertare l'esatto confine rispetto a quello finitimo, e tale diritto discende direttamente da quello dominicale, senza che sia necessario che l'errore nella delimitazione, ovvero l'occupazione non legittima derivante da un erroneo sconfinamento, sia dipesa dalla colpevole condotta del proprietario del fondo vicino.
Pagina nr. 8 Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, dunque, l'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva. (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8693 del 28/03/2019. In termini anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13986 del 10/06/2010 secondo cui “l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto”).
Tale aspetto assume rilevanza nel caso di specie, considerato che – come accertato dal
CTU – la delimitazione attuale dei confini tra le due proprietà non è stata eseguita dalla signora ma verosimilmente dalla società DU Marco s.r.l., dante causa di CP_1
. Parte_1
In particolare, la consulente dell'ufficio ha rilevato che, in base alla sequenza degli eventi “si evince come alla data di presentazione della SCIA 156, ovvero il 01.03.2019, circa due mesi dopo l'acquisto da parte di , le due proprietà in causa fossero CP_1
già separate dai muri in pietra, come rilevabile dalle fotografie allegate ai titoli (si osserva che non viene però mai ripresa la prima porzione di muretto dietro al pilastro di sinistra del c.n°39, ma la sua conformazione curva rispecchia le previsioni del progetto DUMarco). Nell'ambito degli interventi di sistemazione realizzati la nuova proprietaria ha provveduto a sopraelevare il muretto sopra lo sperone roccioso per costituire un parapetto di protezione del dislivello (è evidente la differente tessitura lapidea sul paramento), a sostituire/integrare la rete soprastante il muretto di confine tra il mapp.597 e il mapp.657 con un grigliato metallico su paletti a sezione quadrata di colore nero. Lo stesso tipo di recinzione è stata posizionata dalla nel tratto CP_1
nord tra il mapp.596 e il mapp.657, ma la stessa, fissata su un cordolo cementizio, è stata posta in aderenza alla delimitazione già in opera, costituita da rete metallica su paletto tondo verde, presente anche sulla testa del muro rettilineo a lato del fabbricato
. CP_1
Sostanzialmente ad oggi, nella parte nord sono presenti due recinzioni disposte tra loro in aderenza, oltre ad un'ulteriore siepe all'interno della proprietà . La IG.ra Pt_1
Pagina nr. 9 non ha pertanto eseguito recinzioni differenti da quelle preesistenti tali da CP_1 determinare uno sconfinamento a danno della proprietà della ricorrente”.
Sennonché, in forza dei principi sopra affermati, è sufficiente constatare che la proprietà sconfini nella proprietà perché sia prodotto l'effetto recuperatorio CP_1 Pt_1 proprio dell'azione a tutela della proprietà.
Con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata a rilasciare le porzioni indebitamente occupate, provvedendo ad eseguire le opere descritte dal CTU e qui di seguito riportate per ripristinare i luoghi secondo la corretta delimitazione dei confini:
“Per identificare in loco i nuovi confini la scrivente ritiene sufficiente la posa di una rete metallica con paletti di sostegno infissi al suolo, pur riconoscendo che potrebbero essere realizzate anche opere diverse, di maggior pregio o valenza estetica.
Considerato quanto rilevato e rappresentato nell'allegato 10, si evidenzia che gli ambiti da riconfinare sono sostanzialmente due. Il primo è l'allineamento sul mapp.597 in prossimità del cancello c.n°39 dove i paletti dovranno essere fissati su terreno e su affioramento roccioso per una lunghezza complessiva di circa mt.10,50. Il secondo corrisponde alla porzione a nord tra il mapp.596 e il mapp.657 dove è presente una dividente “in diagonale” che non segue gli allineamenti catastali ortogonali (“ad L”).
In tale ambito i paletti potranno essere infissi direttamente nel terreno a formare una nuova dividente della lunghezza complessiva di circa mt.12,00. L'intervento dovrà essere completato con la rimozione dei grigliati (e relativi sostegni) in opera in posizione errata e la demolizione del piccolo cordolo alla base della rete nella parte nord del confine tra il mapp.596 e 657. Si prevede il mantenimento del muretto in curva, in prossimità del cancello c.n°39, in quanto costituisce parapetto di protezione dei diversi dislivelli”.
Le spese occorrenti per l'esecuzione di tali lavori devono essere poste a carico di in quanto proprietaria del fondo che ha materialmente sconfinato in Controparte_1
quello avversario.
L'argomentazione difensiva della convenuta, secondo cui sarebbe il sig. a dover Pt_1
sostenere gli esborsi occorrenti per il ripristino dei confini in quanto la relativa delimitazione sarebbe stata effettuata dal suo dante causa, DU Marco s.r.l., non coglie nel segno.
Premettendo che al momento dell'acquisto avvenuto nel 2020, anche il fondo di risultava già delimitato entro i confini attuali e che, pertanto, l'attore Parte_1
Pagina nr. 10 non ha provveduto ad effettuare alcuna opera incidente sui confini, non si rinviene alcuna ragione giuridicamente rilevante per cui il sig. sarebbe tenuto a Pt_1
rispondere del fatto del terzo, pur in quanto suo dante causa.
In altri termini, il sig. potrebbe essere condannato a rimborsare alla convenuta le Pt_1
spese necessarie per rinnovare correttamente i confini solo se egli avesse colpevolmente provveduto a creare tale situazione di fatto. Ma, appurato che la situazione di delimitazione tra fondi risale ad epoca anteriore all'acquisto di entrambe le parti,
l'attore non è tenuto a rispondere civilmente del fatto altrui, fermo restando invece il diritto della stessa convenuta a rivalersi sul soggetto direttamente responsabile.
Sull'actio negatoria servitutis e sull'accertamento di servitù costituite per destinazione del padre di famiglia
L'attore ha chiesto, inoltre, al Tribunale di accertare l'inesistenza di due servitù di passaggio, insistenti sul mappale di sua proprietà catastalmente identificato 597, materialmente consistenti nelle vie portanti agli accessi convenzionalmente denominati
A e B, a favore del fondo di proprietà CP_1
Di converso, la convenuta ha chiesto in via riconvenzionale di accertare l'esistenza di tali servitù, ai sensi dell'art. 1062 c.c. e in subordine in quanto acquistate per usucapione.
Le domande reciproche, in quanto speculari, vengono pertanto essere trattate congiuntamente.
In termini generali, va rammentato che la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce non già mediante una manifestazione di volontà negoziale ma automaticamente, ope legis, per il solo fatto oggettivo dello stato di servizio esistente tra un fondo e l'altro al momento della loro separazione ed in mancanza di una volontà contraria.
La sua costituzione dipende, pertanto, dall'esistenza di opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, ed invece prescinde dalla volontà, sia essa tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla (Cass. Sez. 2
-, Ordinanza n. 4646 del 21/02/2024).
Per il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. 12381/2023; Cass. 3389/2009; Cass.
5699/2001; Cass. 3399/1999; Cass. 277/1997), la fattispecie acquisitiva della servitù per
Pagina nr. 11 destinazione del padre di famiglia è integrata al contemporaneo verificarsi di diversi presupposti:
a) l'assenza di disposizioni relative alla servitù;
b) una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale, tra due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario;
c) la persistenza di tale situazione nel momento in cui i due fondi siano separati ovvero cessino di appartenere al medesimo proprietario, essendo invece irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 40824 del 20/12/2021).
d) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento (Cass. 14292/2017). Pertanto, possono essere costituite per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù apparenti.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte, “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021).
Dando applicazione di tali principi nel caso di specie, si ritiene che la convenuta abbia fornito idonea prova della sussistenza di tutti i presupposti costitutivi della servitù per destinazione del padre di famiglia in relazione sia all'accesso A sia all'accesso B.
Va innanzitutto considerato che la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia si fonda sull'oggettiva situazione di asservimento di un fondo a favore di un altro e prescinde del tutto dai presupposti richiesti per la costituzione di una servitù coattiva. Pertanto, le circostanze più volte rimarcate da parte attrice, che gli accessi insisterebbero sul suo giardino/cortile e che il compendio immobiliare di CP_1
non sarebbe intercluso, sono del tutto irrilevanti.
[...]
Pagina nr. 12 Ciò detto, rileva invece che:
- pacificamente, i fondi di entrambe le parti appartenevano tutti ad un unico proprietario, e poi (salva una piccola porzione rimasta in proprietà Persona_1
) a DU Marco s.r.l. Pt_3
- Il CTU ha precisamente ricostruito i successivi avvicendamenti che hanno interessato i fondi, rilevando con chiarezza che, al momento della divisione, avvenuta in due momenti, nel 2008 e nel 2010, erano già presenti i passaggi e gli accessi contestati, visibili sia materialmente, sia nell'ambito delle pratiche di frazionamento ed edilizie via via depositate presso la Pubblica Amministrazione. In particolare: “Le u.i abitative ed i terreni delle parti in causa appartenevano in origine ad un'unica proprietaria,
[...]
e risultavano censiti al F°13 mapp.140, 141, 142, 143 (allegato 11). Per_1
Con variazione SV0050365 del 18.07.2006 i mapp.141 e 143, sempre di proprietà
, venivano ridotti nella consistenza dando origine al mapp.441, ente urbano di Pt_3
mq.167
Con variazione SV0247450 del 25.11.2008 la proprietà , così come sopra Pt_3
identificata, veniva ulteriormente modificata con la creazione dei mapp.496 e 497
(generati per frazionamento e soppressione del mapp.140), dei mapp.498, 499 e 500
(generati per frazionamento e soppressione del mapp.141) e dei mapp.501 e 502
(generati per frazionamento e soppressione del mapp.143).
Tutte le particelle costituite con la variazione SV0247450, unitamente all'u.collabente mapp.142, venivano vendute con rogito del 02.12.2008 rep.80.006/15.916 Parte_4
alla per la realizzazione di 7 edifici residenziali in località Parte_5 Pt_2
Delle citate particelle solo il mapp.441, entrostante al lotto compravenduto, rimaneva di proprietà (allegato 12)”. Pt_3
- dunque, nel 2008, si assiste ad una prima divisione parziale tra i fondi, poiché la DU
Marco acquista una porzione comprendente non solo la proprietà , ma terreni ben Pt_1
più ampi, comprendenti anche parte della proprietà in oggi costituenti una CP_1
porzione dei fondi dominanti. rimaneva proprietaria di una sola minore Persona_1
porzione di terreno, contraddistinta al mappale 441, facente parte ma più piccola rispetto a quella di proprietà CP_1
- È significativo rilevare che già in questa prima fase “La richiesta del titolo edilizio autorizzativo dell'intervento sopra citato veniva depositata dalla società committente al Comune di Alassio in data 08.11.2006 prot.26.237, successivamente Parte_5
Pagina nr. 13 integrata, ed il corrispondente P. di C. convenzionato n°9 CE 7-2/08 rif.26237/06 rilasciato il 16.03.2009 (allegato 13). Si osserva che alla data di redazione del primo progetto e deposito della primigenia istanza (2006) e delle integrazioni (2007) non era ancora stato perfezionato il rogito di vendita dei terreni dalla alla DUMarco Pt_3
(2008).
Analizzando le tavole allegate a tale titolo si evince come nella prima versione del progetto l'area di intervento DUMarco, che aveva acquistato tutti i terreni della Pt_3 ad eccezione dell'entrostante ente urbano mapp.441 di mq.167, si estendesse proprio in aderenza all'u.i. mapp.441 (proprietà ) e il terreno annesso al fabbricato 3.1 Pt_3
(oggi ) beneficiasse di due accessi carrabili in prossimità di quelli attualmente Pt_1 presenti nel mapp.597 (allegato 14-15)”.
- dagli allegati 14 e 15 risulta evidente che DU Marco, che in allora era proprietaria come detto sia della proprietà sia di parte di quella e dunque ancora Pt_1 CP_1
del fondo servente e di gran parte del fondo dominante, aveva previsto distintamente tutti gli accessi in oggi esistenti e insistenti sul mappale 597;
- ancora, “Con variazione SV0147053 del 07.08.2009 i mapp.496, 498 e 499, di proprietà venivano frazionati generando le particelle 529 e 530 (ex Parte_5
496), 531 e 532 (ex 498), 533 e 534 (ex 499).
In data 21.10.2009 venivano depositati in Comune gli elaborati della 1°Variante in corso d'opera all'intervento edilizio di Loc.DU Vie (rilasciata il 30.09.2010 con prot.19.504): dalle tavole grafiche in allegato si rileva come la consistenza del Lotto
3.1 sia modificata;
il lotto infatti non si estende più in aderenza al mapp.441 ( ) ma Pt_3
risulta da esso separato;
sono sempre presenti due accessi carrabili per il Lotto 3.1, ma in diversa posizione e con una freccia è indicato anche quello superiore (accesso A contestato) alla proprietà , attraversando l'area successivamente individuata al Pt_3
mapp.597. Inoltre si evidenzia ancora come gli elaborati mostrino i due cancelli c.n.37-
39 sulla porzione del mapp.597 oggi compresa nella strada (allegato 16)”.
- questo passaggio è di fondamentale rilevanza, poiché, come spiegato dal CTU, “La riduzione dell'estensione del lotto d'intervento 3.1 riportata nelle tavole del 21.10.2009 risulta funzionale all'intento di “riacquisire” una porzione delle particelle compravendute nel 2008 da parte dell'originaria proprietaria . Persona_1
Infatti, con atto a rogito rep.105.783/22.188 del 26.01.2010 la Persona_2
ri-cedeva a i mapp.529 di mq.2.320 (già parte del 496 - Parte_5 Persona_1
Pagina nr. 14 già parte del 140), 531 di mq.2.145 (già parte del 498 – già parte del 141), 535 di mq.2.590 (già parte del 501 – già parte del 143), 500 di mq.29 (già parte del 141), tutte porzioni delle particelle oggetto di cessione nel 2008”.
- pertanto, è a tale momento che occorre principalmente fare riferimento al fine di individuare quando i fondi nell'attuale consistenza abbiano cessato di appartenere ad un unico proprietario, poiché DU Marco s.r.l. ha ritrasferito a i terreni che Persona_1
oggi costituiscono il fondo dominante, ed è invece rimasta proprietaria del fondo attualmente di proprietà ; Pt_1
- dunque, “poiché i terreni rivenduti alla facevano parte delle più ampie Pt_3
particelle oggetto di convenzione urbanistica con il Comune di Alassio (Not.L.Basso
02.12.2008 rep.80.009/15.919) nella stessa data della vendita, con rogito Not.A.Navone rep.105.784/22.189, la delegava la DUMarco a sottoscrivere in sua vece e a Pt_3
presentare tutti gli elaborati grafici e i documenti tecnici e amministrativi per
l'attuazione dell'intervento del SOI/SAU Ambito Aa2, Zona TE2 sub-ambito C) località
riguardanti anche le particelle compravendute. Pt_2
Il 15.09.2011 con rogito Not. P.Orsero rep.1.921, gli enti urbani mapp.441 e 563 e i terreni mapp.500, 529, 531, 535 venivano venduti da a Persona_1 CP_2
.
[...]
Con Dia n°535 del 20.10.2011 il nuovo proprietario avviava l'intervento di
“Ristrutturazione di fabbricato, realizzazione piscina e autorimessa in Loc. DU Vie
37”, proseguito a seguito di successiva Variante n°341 del 29.08.2014. Nella Dia del
2011 gli elaborati grafici mostrano una freccia d'accesso alla proprietà dal CP_2
c.n°37 e una dall'autorimessa; nessuna freccia è posta sull'ingresso superiore dal mapp.597 (che viene comunque rilevato e rappresentato nelle planimetrie di progetto); la documentazione fotografica allegata riporta il cancello con i pilastri in pietra (c.n°37 – accesso B contestato) e un varco con relativa pista in corrispondenza dell'attuale ingresso superiore CP_1
(accesso A contestato), mentre è in corso l'intervento sulla proprietà DU Marco edificio 3.1 (allegato 17)”.
- pertanto, proprio nel periodo in cui è avvenuta la separazione tra i fondi, mediante il ritrasferimento di parte di essi da DU Marco a è certo che la volontà Persona_1
unitaria delle parti fosse quella di mantenere a favore dei fondi oggi i due CP_1 accessi indicati A e B. Tant'è vero che la signora delegava la DU Marco a Pt_3
Pagina nr. 15 presentare tutti gli elaborati grafici, tecnici ed amministrativi in relazione all'unitario progetto di edificazione che interessava un compendio ben più ampio, e che dagli stessi figurano sempre (pur con modifiche relative al percorso) gli accessi in contestazione.
Infine, “nella Variante 2014 le fotografie mostrano la proprietà in fase di CP_2 cantiere con l'accesso A sul mapp.597 sbarrato da tavole in legno a protezione delle aree di lavoro (allegato 18).
- Il proprietario acquistava inoltre dalla con atto Controparte_2 Parte_5
Not.P. del 07.06.2013 rep 2.581, il mapp.534 di mq.380 e avviava la fusione di Per_3
tutte le particelle acquisite con variazione SV0096898 del 25.09.2014, a costituire il mapp.441 di mq.1197, successivamente iscritto al Catasto Fabbricati come particella
657” e “Il 20.12.2018, con atto Not.A.Siffredi rep.289.901, la proprietà veniva CP_2 venduta alla IG.ra ”. Controparte_1
- sulla base di tali elementi, la CTU ha condivisibilmente ritenuto che “Dall'elenco della numerazione civica attribuita dal Comune di Alassio si rileva come i c.n°37
(accesso B contestato) e c.n°39 fossero stati assegnati alla IG.ra , originaria Pt_3
unica proprietaria dei luoghi, quindi prima delle cessioni e delle trasformazioni dei luoghi. In ogni caso l'utilizzo del passaggio B (c.n°37) per accedere alla proprietà
non genera alcun pregiudizio/conseguenza alla proprietà come oggi CP_1 Pt_1
composta e delimitata, poichè la porzione del mapp.597 da attraversare è già compresa nella strada (e così prevista nei progetti DU Marco). Il contestato accesso A viene invece riconosciuto dalla DUMarco a favore della proprietà limitrofa nel progetto, sulle tavole grafiche della 1°Variante (21.10.2009), mediante rappresentazione con specifica freccia ad indicare l'ingresso, quando la società costruttrice è proprietaria di tutti i terreni (ad eccezione del mapp.441 rimasto alla ) nonchè sulle tavole delle Pt_3 varianti successive.”
- da tale ricostruzione emerge quindi chiaramente l'intento dell'originario proprietario dell'intero compendio, e – a seguito del primo atto di trasferimento - Persona_1
DU Marco s.r.l. (proprietario dal 2008 al 2010 della stragrande maggioranza dei fondi sia servente sia dominante), al momento della separazione avvenuta definitivamente nel
2010 (mediante ritrasferimento della parte dei fondi dominanti a di Persona_1
asservire il mappale 597 a percorso di passaggio, per garantire gli accessi non solo alla proprietà , ma anche al fondo sottostante, con la creazione di un cancello Pt_1
Pagina nr. 16 corrispondente al civico 37 (accesso B) e ad una strada di percorrenza fino all'ingresso del fondo soprastante (accesso A);
- tale volontà era così evidente che anche il perito incaricato di eseguire la stima degli immobili rimasti in proprietà DU Marco, nell'ambito della procedura fallimentare, ha rilevato la presenza degli accessi A e B ed ha espressamente escluso in favore dell'acquirente qualsivoglia garanzia di inesistenza di una servitù.
- ed infatti, sebbene certamente il mappale 597 sia stato acquistato dal sig. e sia Pt_1
stato inserito nel rogito, si ritiene comunque significativo che esso non era ricompreso nell'ambito delle planimetrie del lotto 3.1. destinato alla vendita, e veniva invece ivi indicato in tinta arancione proprio come “percorso”.
- l'intento dell'originario proprietario trova sicura conferma anche nella situazione fattuale, che comprova come, già nel 2009, quando i fondi erano di un unico proprietario, e nel 2010, al momento della divisione, il mappale era costituito da un unico largo sterrato, volto a consentire e ad assicurare gli accessi ancora oggi esistenti, sia nella porzione posteriore e rialzata della proprietà sia nel fondo . CP_1 Pt_1
- In primo luogo, la circostanza è stata confermata dalle testimonianze rese da , Tes_1
e . Tes_2 Tes_3
Il primo, teste comune alle parti, era stato il progettista e direttore lavori per la costruzione della strada che in oggi conduce alla proprietà fin dall'anno 90- CP_1
92. In risposta ai capitoli di parte convenuta ha affermato che: “La proprietà in oggi aveva all'epoca un accesso principale che era incassato tra due pilastri in CP_1
pietra che oggi corrisponde al civico 37. Poi però siccome era tutto della signora , Pt_3
ella accedeva anche alla parte più interna del mappale 597 sia per accedere alla baracca di lamiera che c'era dietro il fabbricato, oggi di proprietà sia per accedere CP_1 all'altro suo immobile che sulla planimetria doc. 11 H era indicato al mappale 600, oggi
. Pt_1
Loro entravano liberamente con dei mezzi dentro sia per andare alla baracca, oggi proprietà o all'altro immobile sia per fare manutenzione e pulizia del fondo. CP_1
Nella casa attuale del sig. ci tenevano le caprette”. Pt_1
Il testimone ha confermato che anche il sig. che aveva acquistato dalla signora CP_2
il fondo oggi aveva continuato ad utilizzare la medesima strada sul Pt_3 CP_1
mappale 597 per accedere alla parte retrostante del fondo, dove insisteva una baracca in
Pagina nr. 17 lamiera: “Il mio ricordo è che sul mappale 597 c'era una sorta di cancello posticcio di quelli che si usano per delimitare i cantieri e passava sia da quello che oggi è il CP_2
civico 37 sia da quello che oggi è il civico 39 per accedere alla sua proprietà. CP_2 ovviamente non andava nell'immobile oggi dove prima c'erano le caprette Pt_1
perché non era suo. Ma accedeva ugualmente al civico 39 passando sul mappale 597 per andare dove c'era la baracca. L'accesso era libero ed era una sorta di sterrato dove andando dritti si andava alla baracca e tenendosi più sulla destra si accedeva al mappale
600. Per arrivare alla area dove c'era la baracca c'era una recinzione apribile”
“Il aveva iniziato lui la ristrutturazione di quella che oggi è la proprietà CP_2
Anche durante la ristrutturazione si accedeva sempre da quella parte apribile CP_1 per andare nella porzione retrostante dell'edificio.
Io posso dire che già la signora era cliente del mio studio quando era proprietaria Pt_3
di tutti i fondi. Confermo a domanda del giudice che quando ha venduto la porzione oggi di proprietà a così dividendo i fondi, la situazione era quella CP_1 CP_2
che ho descritto prima”.
Il testimone ha poi confermato che i cancelli di accesso alle abitazioni e CP_1
sono rimasti nelle medesime posizioni originarie, seppur modificati nel tempo in Pt_1
relazione alle fattezze strutturali ed estetiche.
In modo molto specifico, guardando il doc. 8, foto 15 di parte convenuta, il geom.
ha affermato che “il cancello che si vede di color giallo/verde era stato Tes_1
realizzato da . La strada dietro che nella foto è asfaltata era sterrata. CP_3
Quanto al cancello retrostante che si vede in fotografia in rosso, la situazione antecendente era leggermente diversa. La posizione era quella, la larghezza era più o meno corrispondente ma durante il cantiere c'erano all'altezza dell'accesso quelle recinzioni zincate tipiche di cantiere. Poi per non far vedere dentro, su tutta la superficie del varco erano state posizionate delle reti plastificate, elementi di cantiere.
A domanda se prima del cantiere l'accesso fosse in qualche modo ostacolato dalla presenza di recinzioni risponde: no era libero. C'era solo il cancello giallo verde.
Prima della ristrutturazione, i proprietari vivevano nell'immobile in oggi CP_3
era un edificio diverso e più piccolo di quello attuale, era su un livello solo e CP_1
il cancello di accesso principale era come ho già detto quello giallo verde civico 37”.
Il testimone ha infine confermato che “il confine tra le proprietà era definito da una recinzione ma tale recinzione non precludeva l'accesso alla proprietà soprastante
Pagina nr. 18 perché come ho già detto c'era un accesso consentito da una recinzione CP_1
apribile”.
- tali dichiarazioni trovano precisa conferma anche nelle altre testimonianze.
- Il geom. , che aveva aiutato il geom. nella progettazione ed era Tes_2 Tes_1 pertanto a conoscenza dello stato dei luoghi all'epoca della separazione tra i fondi, ha ricordato che:
“Da quando l'immobile è divenuto di proprietà confermo che egli accedeva CP_2 dal mappale 597 dove c'era il civico 39 e proseguiva verso la sua proprietà accedendo alla stessa alla quota più alta del rustico dove sostanzialmente c'era il tetto. Accedeva anche dal civico 37 che, guardando la proprietà, era il civico principale.
Io ho conosciuto anche la signora che era cliente dello studio e ha Pt_3 Tes_1
sempre detto che anche lei accedeva dal civico 39 per arrivare alla parte più alta della sua proprietà nel modo che ho riferito. La signora era proprietaria di tutti i terreni, Pt_3
sia di quelli oggi sia di quelli oggi . CP_1 Pt_1
Preciso che per parte più alta della sua proprietà intendo non solo quello che oggi è
l'immobile , ma anche la porzione più alta della casa che all'epoca era Pt_1 CP_1
anche sua.
Quando io sono andato per la prima volta sui luoghi, l'immobile diverso da CP_1
quello attuale, era su due quote. Per accedervi si passava dal civico 37 per arrivare nella quota abitativa più bassa. Per arrivare alla quota più alta della sua proprietà, dove c'era una soletta grezza di copertura piana, si accedeva dal civico 39, c'era una strada sterrata che consentiva di arrivarci. Non c'era una recinzione a chiusura dell'accesso ma c'era un passaggio, dove era collocata una recinzione amovibile che si poteva aprire”.
Mostrata al testimone la fotografia doc. 19 di parte attrice, egli ha risposto: “la recinzione che si vede e che risulta contornata è ancora oggi esistente pur in quanto diversa nella fattura e separa il mappale della signora dal mappale 597 che è CP_1 di proprietà . Tale recinzione non impediva l'accesso nella parte superiore del Pt_1 fabbricato in oggi poiché come già detto l'accesso era consentito da una CP_1
recinzione amovibile. Non ricordo come fosse fatta la recinzione amovibile”.
È stata altresì mostrata al teste la planimetria sub doc. 11 H, della quale è stata fatta una fotocopia, di modo da consentire al testimone di segnarla a penna. Tale copia è stata acquisita al fascicolo d'ufficio come allegato alla testimonianza. Il testimone spiegando le immagini ha dichiarato: “i due accessi 39 e 37 si trovano dentro il mappale 597, sono
Pagina nr. 19 allineati sostanzialmente dove ho fatto la riga con i relativi numeri segnati a penna. La recinzione di cui ho parlato prima è a confine tra la proprietà e il mappale 597 CP_1
e la segno in viola sulla medesima planimetria. Tale recinzione, come già detto, non impediva l'accesso alla porzione superiore dell'immobile che avveniva come CP_1 da passaggio che disegno in verde e l'accesso amovibile era sempre quello colorato in verde.
A domanda se accedeva in macchina o a piedi risponde: si accedeva anche con i mezzi”.
Ancora, il testimone ha riferito che il sig. ha utilizzato la strada posta sul CP_2
mappale 597 per accedere ai propri immobili sia a piedi che con veicoli…”La fattura dei cancelli è stata cambiata ma la posizione è rimasta la stessa”… “i cancelli erano già presenti con la fattura che si vede nelle foto e che adesso è cambiata”.
Analogamente, anche agente immobiliare che aveva venduto la casa Testimone_4
alla signora ha rammentato con precisione che lui aveva seguito le proprietà CP_1
quando erano interamente della signora , prima che facessero i frazionamenti. “Già Pt_3 all'epoca posso dire che per accedere agli immobili oggi di proprietà c'erano CP_1 due accessi, uno da sotto perché l'immobile abitativo era seminterrato e uno da un altro cancello, attaccato con un murettino al primo, dove si andava nella porzione retrostante in cui se non ricordo male c'era una baracchetta sul fondo. Si passava a fianco del tetto della sottostante proprietà e si arrivava alla baracchetta che era anche piuttosto grossa.
La strada l'aveva fatta il marito della signora ”. Pt_3
Anche successivamente, il sig. , che aveva acquistato i fondi dalla Controparte_2
, aveva utilizzato i medesimi accessi. Il teste ha ricordato al riguardo circostanze Pt_3 specifiche: “era palese che si passasse anche da lì. Già l'arch. dl e Persona_4
progettista di 2 Marco aveva messo i cancelli a delimitazione degli accessi già allora. È stata una delle prime cose che ha messo. Io ho ricordo che lo stesso mi aveva Per_4
riferito che quella era una zona destinata esclusivamente al passaggio. Lui aveva fatto una sorta di virgola, che riconosco nella terza foto datata 2014 doc. 12 di parte convenuta, e io gli avevo chiesto a cosa servisse. Lui mi aveva risposto che era per estetica, per dare importanza all'ingresso di proprietà oggi . Pt_1
A domanda se con la virgola fosse percepibile l'accesso anche alla proprietà CP_1 risponde: “si per forza era palese”.
A domanda se la recinzione che delimitava i confini tra il mappale 597 e i mappali impediva l'accesso a tale proprietà risponde: no. CP_1
Pagina nr. 20 A domanda come si accedeva a fronte dei dislivelli esistenti risponde: si accedeva alla proprietà da due accessi, il 37 che portava all'abitazione che in allora era solo CP_1
su un piano. Poi si accedeva anche dal 39 e si proseguiva come ho detto fino alla baracchetta.
A domanda se si poteva accedere anche con mezzi risponde: sicuramente si arrivava in macchina fino alla proprietà, poi per arrivare alla baracchetta c'era spazio di circa 2 metri non so se si andasse in macchina”.
Orbene, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, si ritiene che le dichiarazioni dei testimoni siano perfettamente attendibili.
Al riguardo:
a) è significativo che il geom. sia stato citato da entrambe le parti e che parte Tes_1
attrice abbia dubitato della sua attendibilità solo a seguito delle dichiarazioni a sé sfavorevoli;
b) le dichiarazioni non risultano smentite da contrarie risultanze testimoniali in quanto: il geom. , citato da parte attrice, ha dichiarato di essere a conoscenza dello stato CP_4
dei luoghi solo da 6-7 anni, pertanto, i suoi ricordi e lo stato dei luoghi verificato non rivestono alcuna rilevanza rispetto all'epoca di interesse, coincidente con il momento della separazione tra i fondi.
Il geom. ha invece affermato che egli, di professione agente immobiliare, era CP_5
interessato alla vendita della porzione più alta dei terreni (coincidente con la proprietà
). Relativamente allo stato dei luoghi, ha confermato che per arrivare alla Pt_1 proprietà c'era una unica strada che non si biforcava. Pt_1
Ha affermato di non ricordare di aver visto un altro accesso verso la proprietà di sotto, ma non lo ha escluso. Ha rammentato che la strada era totalmente sterrata e che “c'era una rete in continuità tutta rovinata” ed a domanda se c'era un accesso verso la casa di sotto ha risposto “io non l'ho mai visto”.
Tali dichiarazioni non sono atte a confutare quanto affermato da tutti gli altri testimoni concordemente, per cui se è vero che a confine tra le due proprietà c'era una rete di recinzione, ciò non toglie che in corrispondenza degli accessi A e B insisteva una porzione amovibile, che consentiva i passaggi.
c) del resto, tutte le testimonianze dei soggetti a diretta conoscenza dello stato dei luoghi sono state molto specifiche, circostanziate, prive di contraddizioni intrinseche, e
Pagina nr. 21 soprattutto trovano precisa conferma nella documentazione fotografica e planimetrica depositata agli atti.
In particolare, dalla documentazione fotografica in atti ed in particolare dai fotogrammi relativi all'anno 2010 che si trovano allegati alla perizia del geom. , consulente di CP_4
parte attrice (doc. 20 fascicolo attore), si vede chiaramente che nell'anno 2010 e dunque in epoca sostanzialmente contestuale rispetto a quella della separazione tra fondi
(ritrasferimento da DU Marco a ), il mappale corrispondente all'attuale 597 era Pt_3
integralmente interessato da una strada sterrata, al centro della quale si rinveniva proprio quella costruzione di un muretto a forma di virgola di cui ha riferito il geom.
. Il posizionamento e la fattura non lasciano spazio ad equivoci, in relazione al Tes_2
fatto che il manufatto fosse stato concepito a suddivisione dei due accessi, poiché si colloca nel mezzo del mappale 597 (dunque non a confine), ma separa l'accesso della proprietà da quello della proprietà La costruzione non avrebbe avuto Pt_1 CP_1 senso in assenza della previsione di un accesso a favore dell'attuale immobile di proprietà della convenuta.
La stessa costruzione si ritrova riportata nella planimetria generale risalente all'anno
2011 (doc. 21 di parte attrice). Da tale planimetria, l'attore vorrebbe desumere l'inesistenza dell'accesso A, in quanto risulterebbero segnati con una freccia soli due accessi alla proprietà una dal civico 37 e l'altra dall'accesso B. Sennonché, CP_1 tale argomentazione non convince. Infatti, risulta del tutto evidente che l'intendimento progettuale – che si trova realizzato in concreto – era quello di destinare interamente il mappale 597 a percorso di passaggio e che il muretto formava una delimitazione fisica tra i due ingressi, l'uno per l'immobile e l'altro Del resto, la Pt_1 CP_1
circostanza è stata anche confermata dal Geom. , che aveva sottoscritto tale Tes_1
planimetria e che è stato citato dallo stesso attore come testimone. Il teste ha Tes_2
ricordato precisamente che tale muretto era stato voluto proprio dal progettista di DU
Marco, quando era proprietaria dell'intero, per dare maggior risalto all'accesso della villa soprastante.
- per quanto possa rilevare, sempre dalle fotografie allegate alla relazione del geom.
(doc. 20), che riproducono fotogrammi dal 2010 in avanti, è poi indubbio che da CP_4
allora la situazione è sempre rimasta nella sostanza immutata, essendo evidente che il mappale 597 ha continuato a costituire un sedime di mero passaggio suddiviso al suo
Pagina nr. 22 interno solo per distinguere l'accesso soprastante dall'accesso sottostante, ed è stato poi interamente asfaltato.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, si ritiene che parte convenuta abbia idoneamente dimostrato che al momento dell'avvenuta separazione dei fondi: sotto il profilo oggettivo, sussisteva una situazione di oggettivo asservimento del fondo dell'attore in favore del fondo della convenuta, poiché dal mappale 597 – usato interamente come sedime stradale - si diramavano sia l'accesso B, già evidenziato con un cancello che costituiva l'ingresso principale, sia l'accesso A, delimitato tra il muretto a virgola e il confine, al quale si giungeva da un percorso sterrato alla porzione soprastante del fondo dominante;
sotto il profilo soggettivo, il proprietario dell'intero, e poi DUMarco, Pt_3
non risulta aver mai manifestato una volontà opposta rispetto al mantenimento dell'accertato assoggettamento, ed anzi aveva il preciso intento di mantenerlo.
In definitiva, risulta provata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per l'avvenuta costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, gravante sulla proprietà dell'attore, , al mappale 597, in favore della Parte_1
proprietà CP_1
Non sussistono, infine, i presupposti per il riconoscimento di un indennizzo in favore di
, richiesto in via subordinata, in quanto la servitù è stata costituita non Parte_1
già coattivamente, ma per destinazione del padre di famiglia, fattispecie che come noto non contempla alcuna compensazione monetaria.
Sulla domanda di ripristino della pavimentazione modificata
Accertata l'esistenza della servitù di passaggio, deve affrontarsi l'ulteriore domanda proposta dall'attore, il quale ha chiesto di condannare la convenuta al ripristino della pavimentazione in asfalto su una porzione antistante all'accesso A, che ella aveva a suo dire illegittimamente modificato mediante il posizionamento di una superficie in pietra.
La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 1064 c.c., il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. L'art. 1069 c.c. specifica però che “il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare il minore incomodo al proprietario del fondo servente”.
La giurisprudenza di legittimità (risalente ma mai superata) ha affermato che “il divieto di aggravare l'esercizio della servitù, di cui all'art. 1607 cod. civ., costituisce un limite alle innovazioni sul fondo dominante che incidano sulle modalità concrete di esercizio
Pagina nr. 23 della servitù e non anche un criterio per discriminare la liceità o meno delle opere che il proprietario del fondo dominante intenda fare sul fondo servente - avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1069 cod. civ. - per la cui violazione vale, per contro, da un lato il criterio dell'indispensabilità delle opere ai fini della conservazione della servitù, dall'altro il limite (subordinato al criterio anzidetto) rappresentato dal diritto del proprietario del fondo servente di usare e godere del proprio fondo, impedendo qualunque intervento del vicino, titolare della servitù di passo sulla proprietà medesima, oltre il necessario per il godimento della servitù”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 492 del
17/01/1995).
Dunque, il primo limite entro il quale il proprietario del fondo dominante può eseguire opere che modifichino il fondo servente è costituito dalla necessarietà ed indispensabilità delle stesse all'esercizio della servitù.
Nel caso di specie, si ritiene che tale presupposto non sussista. Infatti, risulta che in epoca anteriore alla pavimentazione, il percorso agli accessi A e B, insistente sul mappale 597, era già integralmente asfaltato.
Parte convenuta non ha fornito alcun elemento dal quale desumere che, con l'antecedente pavimentazione, il percorso risultava in qualche modo ostacolato o reso più scomodo.
In via presuntiva, non vi è ragione per ritenere che la strada asfaltata non consentisse un agevole accesso.
Del resto, è la stessa convenuta ad aver affermato nei propri scritti difensivi di aver sempre acceduto da tale passaggio anche con mezzi per raggiungere la parte superiore della propria abitazione.
La scelta di modificare la pavimentazione appare invece verosimilmente dettata da ragioni essenzialmente estetiche, in quanto realizzata in continuità rispetto a quella interna alla proprietà CP_1
Pertanto, la convenuta deve essere condannata a rimuovere la pavimentazione esistente e a ripristinare a sue cura e spese l'asfalto di consistenza, colore e fattezze analoghe a quelle insistenti sulla restante porzione del mappale 597.
Sulle spese processuali
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Pagina nr. 24 il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accerta che il fondo di proprietà sconfina all'interno della proprietà CP_1 Pt_1 nelle porzioni e per le consistenze determinate in rosso nell'elaborato planimetrico allegato alla CTU eseguita in sede di ATP, all'allegato 10 e per l'effetto;
2) Condanna a rilasciare le porzioni di fondo che risultano Controparte_1
illegittimamente occupate e conseguentemente a rimuovere le opere in oggi esistenti e a realizzare una nuova recinzione nel rispetto della linea di confine, come individuata dalla CTU nell'allegato 10 della perizia;
3) Accerta l'avvenuta costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio per destinazione del padre di famiglia, a favore degli immobili censiti al Catasto Terreni del
Comune di Alassio al foglio 13, mappali 529, 531, 534 e 535 ed al N.C.E.U. del
Comune di Alassio al foglio 13, mappale 657, sub. 2, 3, 4 e 5 (in oggi di proprietà della
IG.ra ed a carico dell'immobile censito al Catasto Terreni del Controparte_1
Comune di Alassio al foglio 13, mappale 597 (in oggi di proprietà del IG. Parte_1
) da esercitare mediante percorso utile a raggiungere gli accessi identificati
[...]
convenzionalmente nella perizia resa in ATP come A e B;
4) Condanna la convenuta a ripristinare in asfalto la porzione di pavimentazione attualmente in pietra insistente sul mappale 597 di proprietà , antistante Pt_1
all'accesso A;
5) Rigetta le altre domande reciprocamente proposte dalle parti;
6) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 6.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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