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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2760/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2760/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
già , in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Renato Buonajuto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ercolano (NA), alla piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Raffaele Annunziata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Somma
Vesuviana (NA), alla via Margherita n. 34;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3049/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Controparte_1
esponendo di avere stipulato un contratto di fornitura di acqua potabile con la per l'immobile sito in Massa di Somma alla via Veseri n. 11 e di aver Parte_1
corrisposto a quest'ultima una quota pari ad euro 647,13 per il periodo da giugno
2009 a marzo 2019 per il servizio depurazione, del quale non aveva mai usufruito, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia la detta società e chiedeva la restituzione di quanto dalla stessa indebitamente percepito, facendo valere gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, sulla base delle argomentazioni in atti, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, l'incompetenza per valore e/o per materia del Giudice adito, nonché l'infondatezza della domanda, stante la documentata esistenza di un impianto di depurazione regolarmente attivo a servizio del di Somma, ove era ubicata l'utenza attorea, chiedendo il rigetto Controparte_2
della domanda avversa.
All'esito di istruttoria documentale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 3049/2021 accoglieva la domanda attorea dichiarando indebitamente percepite dalla le quote relative al servizio di Parte_1
depurazione e fognatura e ponendo a carico della convenuta le spese di lite. A sostegno della decisione assunta, il Giudice di prime cure argomentava che CP_1
aveva assolto al proprio onere della prova, dimostrando di aver provveduto
[...]
al pagamento delle bollette idriche, ivi compresa la quota tariffaria per la depurazione, e che la a sua volta, non aveva fornito alcuna prova sul Pt_1
corretto funzionamento del depuratore di Napoli Est per il periodo dedotto.
Avverso la pronuncia ha proposto appello la la quale ne ha dedotto Parte_1
l'illegittimità per errata/omessa valutazione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, per omessa pronuncia in ordine all'eccepita incompetenza per valore del
Giudice di Pace e per la ritenuta accoglibilità della domanda nonostante il mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente sull'attrice, circa i presupposti della richiesta restitutoria.
Ha censurato, inoltre, l'omessa valutazione del compendio documentale comprovante la sussistenza e funzionalità dell'impianto di depurazione, nonché l'erroneità ed abnormità della statuizione sulle spese di lite ed ha concluso per la riforma della pronuncia gravata, con conseguente rigetto della domanda avanzata in primo grado e con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituito in giudizio il quale, sulla base delle argomentazioni Controparte_1
in atti, ha contestato i motivi di gravame e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma,
c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Pare opportuno far rilevare in via preliminare che la sentenza del giudice di prime cure si appalesa appellabile ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c., tenuto conto che la controversia ha ad oggetto un contratto di somministrazione di acqua stipulato tra le parti mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ex art.1342 c.c., fonte sinallagmatica degli obblighi oggetto di causa.
Sempre in via preliminare, va osservato che priva di pregio si connota l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, spiegata da parte appellante in ordine alla domanda di restituzione dei corrispettivi riscossi per il servizio di depurazione espletato in favore dell'odierno appellato.
Sul punto, infatti, si rileva come, a mente dell'art.
8-sexies della l. n. 13/2009: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
La chiara formulazione della legge esclude che possa ritenersi tenuta alla restituzione la quale gestore dell'impianto di depurazione, in quanto, come Controparte_3
recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione “La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza.” (v. Cassazione Civile, III Sez., sentenza 12 giugno 2020 n. 11270)
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
È infondata la censura afferente al difetto di motivazione della sentenza gravata in merito all'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace adito.
Difatti, il primo giudice ha correttamente ritenuto di disattenderla “appartenendo
l'oggetto della controversia nella competenza per materia del giudice ordinario e segnatamente – ragioni valori – al Giudice di pace adito”, in virtù di quanto previsto dagli artt. 7 e 10 c.p.c., atteso che la domanda ha ad oggetto la ripetizione di somme quantificate e documentate e non può ritenersi di valore indeterminabile.
Ebbene, correttamente, la domanda de qua va qualificata come azione di ripetizione di somme versate a titolo di prestazione contrattuale e, pertanto, il Giudice di Pace è competente, sia per materia che per valore (la somma richiesta in restituzione è specificata in € 647,13) ai sensi dell'art. 7 c.p.c.
Parimenti infondata è la doglianza formulata da parte appellante, in ordine all'omessa valutazione del reso istruttorio da parte del Giudice di primo grado.
Ebbene, relativamente all'onere della prova si osserva che, per giurisprudenza consolidata, “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato),
l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (v. Cass. n.
11270/2020).
È, altresì, infondata la censura riguardante l'omessa valutazione da parte del primo giudice del compendio documentale presuntivamente attestante l'esistenza e la funzionalità dell'impianto di depurazione in questione, dovendo rilevarsi, piuttosto,
l'insufficienza della documentazione prodotta in primo grado dalla ai Parte_1
fini del soddisfacimento dell'onere della prova sulla stessa gravante.
In particolare, nel fascicolo di primo grado dell'appellante (depositato in formato digitale) si rinviene il documento avente ad oggetto “Accordo per la regolazione dei rapporti tra la , il Controparte_3 Parte_3
ed il Gestore Unico dell'A.T.O. n. 3 GORI spa, sottoscritto in
[...]
data 24 giugno 2013, in attuazione della Delibera Giunta n. 171 Controparte_3
del 3 giugno 2013”, nel quale sono individuati gli impianti di depurazione comprensoriale di cui sono tributari i Comuni dell'A.T.O. n. 3 gestiti dalla Pt_1
tra cui quello di Napoli Est che, come risulta dall'Allegato n. 1, serve anche il
Comune di Massa di Somma, ove è ubicata l'utenza dell'appellato.
Se tale documento dimostra l'esistenza dell'impianto - peraltro non contestata da
-, tuttavia la non ha comprovato la funzionalità dello Controparte_1 Pt_1
stesso.
In tal senso nessun valore può riconoscersi alla documentazione rilasciata dalla
Giunta della (cfr. nota Giunta Regionale prot. n. 0074710 del Controparte_3
02.02.2017, allegata al fascicolo di primo grado dell'appellante), in quanto la stessa si presenta generica e mancante di un precipuo riferimento temporale al periodo considerato nel caso che ci occupa (2009-2019), risultando, in definitiva, comunque inidonea a provare l'effettiva fruizione del servizio di depurazione da parte dell'originario attore.
Né, in tal senso, può considerarsi rilevante ai fini probatori la relazione tecnica descrittiva depositata dall'originaria convenuta ed effettuata dal tecnico della stessa
G.O.R.I., Persona_1
Ebbene, tale relazione tecnica, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Napoli Est”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione. Difatti, come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il documento
“proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8290).
Orbene, la Suprema Corte ha statuito che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito” (v. Cass. n.
3314/2020).
Alla luce di quanto sopra e avendo riguardo al materiale probatorio prodotto in primo grado dall'odierna appellante, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sulla Parte_1
L'appellante, ancora, si duole del fatto che il Giudice di Pace avrebbe offerto una motivazione errata in merito alla quantificazione dell'importo chiesto e riconosciuto in restituzione, in quanto l'appellato non avrebbe fornito la prova delle somme effettivamente sborsate per la specifica voce della depurazione.
Il motivo non merita accoglimento, in quanto parte attrice in primo grado aveva fornito prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio i bollettini di pagamento relativi alla somministrazione di acqua, documentazione che, peraltro, non aveva costituito oggetto di precisa e tempestiva contestazione da parte della convenuta nella prima fase di giudizio.
In altre parole, la doglianza della circa l'inesatta quantificazione della Pt_1
somma integrante indebito, in virtù del generale principio di cui all'art. 115 c.p.c., si rivela generica, non avendo l'odierna appellante assolto il proprio onere di contestare specificamente, nella sua prima difesa utile, la somma di cui l'originario attore domandava la restituzione.
È infondata, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Pt_1
Ed invero, nella fattispecie de qua, venendo in rilievo un caso di indebito oggettivo, il termine prescrizionale è decennale (con la precisazione che l'individuazione del termine prescrizionale da applicare, costituendo una quaestio iuris, rientra nel potere officioso del giudice: cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 10955 del 25.07.2002) e non quinquennale, come, viceversa, sostenuto dall'appellante.
Infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dal privato - per il corrispettivo pagato a fronte della mancata fruizione del servizio di depurazione - non è sottoposta alla prescrizione di cui all'art. art. 2948, comma 1, n.
4 c.c., prevista per le prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo, applicandosi, per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di "condictio indebiti" e "condictio ob causam finitam", il cui credito restitutorio risulta dovuto in un'unica soluzione” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 20361 del
14.07.2023).
Pertanto, nel caso di specie, poiché la domanda attorea ha ad oggetto la restituzione della somma dei canoni di depurazione riscossi dal giugno 2009 (bollettino recante scadenza 16.01.2010 e pagato in data 07.01.2010) al mese di marzo 2019 e l'atto introduttivo del primo grado di giudizio è stato notificato in data 13.06.2019, non è decorso il termine prescrizionale di dieci anni, con il conseguente rigetto della relativa eccezione.
Destituita di fondamento, infine, è anche l'impugnativa concernente la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che, secondo l'appellante, sarebbero state quantificate in un importo eccessivo, in spregio al principio di equità e ragionevolezza, senza tener conto della serialità dei giudizi come quello che ci occupa, con conseguente necessità della riduzione del 30% del compenso liquidabile sulla base dei parametri medi.
In realtà, al contrario di quel che l'appellante sostiene, il Giudice di Pace non era obbligato ad applicare la detta riduzione del compenso ed ha legittimamente quantificato le spese di lite in euro 308,00, comprensivi di € 43,00 per esborsi, contenendole in un importo inferiore a quello liquidabile (v. Cass. Ord. n.
14198/2022), che - per le cause di valore fino ad euro 1.100,00, con applicazione dei parametri medi vigenti ratione temporis - ascende ad euro 330,00.
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello va rigettato.
Deve dichiararsi assorbita altresì ogni altra questione.
Le spese di lite, anche del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del DM 147/2022 tenuto conto della semplicità della controversia, con attribuzione al procuratore antistatario.
L'appellante va, inoltre, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della L. n. 228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3049/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...]
dell'appellato delle spese di lite, che si liquidano, in euro 332,00, Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) Condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nola 01.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2760/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
già , in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Renato Buonajuto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ercolano (NA), alla piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Raffaele Annunziata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Somma
Vesuviana (NA), alla via Margherita n. 34;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3049/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Controparte_1
esponendo di avere stipulato un contratto di fornitura di acqua potabile con la per l'immobile sito in Massa di Somma alla via Veseri n. 11 e di aver Parte_1
corrisposto a quest'ultima una quota pari ad euro 647,13 per il periodo da giugno
2009 a marzo 2019 per il servizio depurazione, del quale non aveva mai usufruito, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia la detta società e chiedeva la restituzione di quanto dalla stessa indebitamente percepito, facendo valere gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, sulla base delle argomentazioni in atti, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, l'incompetenza per valore e/o per materia del Giudice adito, nonché l'infondatezza della domanda, stante la documentata esistenza di un impianto di depurazione regolarmente attivo a servizio del di Somma, ove era ubicata l'utenza attorea, chiedendo il rigetto Controparte_2
della domanda avversa.
All'esito di istruttoria documentale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 3049/2021 accoglieva la domanda attorea dichiarando indebitamente percepite dalla le quote relative al servizio di Parte_1
depurazione e fognatura e ponendo a carico della convenuta le spese di lite. A sostegno della decisione assunta, il Giudice di prime cure argomentava che CP_1
aveva assolto al proprio onere della prova, dimostrando di aver provveduto
[...]
al pagamento delle bollette idriche, ivi compresa la quota tariffaria per la depurazione, e che la a sua volta, non aveva fornito alcuna prova sul Pt_1
corretto funzionamento del depuratore di Napoli Est per il periodo dedotto.
Avverso la pronuncia ha proposto appello la la quale ne ha dedotto Parte_1
l'illegittimità per errata/omessa valutazione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, per omessa pronuncia in ordine all'eccepita incompetenza per valore del
Giudice di Pace e per la ritenuta accoglibilità della domanda nonostante il mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente sull'attrice, circa i presupposti della richiesta restitutoria.
Ha censurato, inoltre, l'omessa valutazione del compendio documentale comprovante la sussistenza e funzionalità dell'impianto di depurazione, nonché l'erroneità ed abnormità della statuizione sulle spese di lite ed ha concluso per la riforma della pronuncia gravata, con conseguente rigetto della domanda avanzata in primo grado e con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituito in giudizio il quale, sulla base delle argomentazioni Controparte_1
in atti, ha contestato i motivi di gravame e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma,
c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame, in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Pare opportuno far rilevare in via preliminare che la sentenza del giudice di prime cure si appalesa appellabile ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c., tenuto conto che la controversia ha ad oggetto un contratto di somministrazione di acqua stipulato tra le parti mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ex art.1342 c.c., fonte sinallagmatica degli obblighi oggetto di causa.
Sempre in via preliminare, va osservato che priva di pregio si connota l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, spiegata da parte appellante in ordine alla domanda di restituzione dei corrispettivi riscossi per il servizio di depurazione espletato in favore dell'odierno appellato.
Sul punto, infatti, si rileva come, a mente dell'art.
8-sexies della l. n. 13/2009: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
La chiara formulazione della legge esclude che possa ritenersi tenuta alla restituzione la quale gestore dell'impianto di depurazione, in quanto, come Controparte_3
recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione “La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza.” (v. Cassazione Civile, III Sez., sentenza 12 giugno 2020 n. 11270)
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
È infondata la censura afferente al difetto di motivazione della sentenza gravata in merito all'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace adito.
Difatti, il primo giudice ha correttamente ritenuto di disattenderla “appartenendo
l'oggetto della controversia nella competenza per materia del giudice ordinario e segnatamente – ragioni valori – al Giudice di pace adito”, in virtù di quanto previsto dagli artt. 7 e 10 c.p.c., atteso che la domanda ha ad oggetto la ripetizione di somme quantificate e documentate e non può ritenersi di valore indeterminabile.
Ebbene, correttamente, la domanda de qua va qualificata come azione di ripetizione di somme versate a titolo di prestazione contrattuale e, pertanto, il Giudice di Pace è competente, sia per materia che per valore (la somma richiesta in restituzione è specificata in € 647,13) ai sensi dell'art. 7 c.p.c.
Parimenti infondata è la doglianza formulata da parte appellante, in ordine all'omessa valutazione del reso istruttorio da parte del Giudice di primo grado.
Ebbene, relativamente all'onere della prova si osserva che, per giurisprudenza consolidata, “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato),
l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (v. Cass. n.
11270/2020).
È, altresì, infondata la censura riguardante l'omessa valutazione da parte del primo giudice del compendio documentale presuntivamente attestante l'esistenza e la funzionalità dell'impianto di depurazione in questione, dovendo rilevarsi, piuttosto,
l'insufficienza della documentazione prodotta in primo grado dalla ai Parte_1
fini del soddisfacimento dell'onere della prova sulla stessa gravante.
In particolare, nel fascicolo di primo grado dell'appellante (depositato in formato digitale) si rinviene il documento avente ad oggetto “Accordo per la regolazione dei rapporti tra la , il Controparte_3 Parte_3
ed il Gestore Unico dell'A.T.O. n. 3 GORI spa, sottoscritto in
[...]
data 24 giugno 2013, in attuazione della Delibera Giunta n. 171 Controparte_3
del 3 giugno 2013”, nel quale sono individuati gli impianti di depurazione comprensoriale di cui sono tributari i Comuni dell'A.T.O. n. 3 gestiti dalla Pt_1
tra cui quello di Napoli Est che, come risulta dall'Allegato n. 1, serve anche il
Comune di Massa di Somma, ove è ubicata l'utenza dell'appellato.
Se tale documento dimostra l'esistenza dell'impianto - peraltro non contestata da
-, tuttavia la non ha comprovato la funzionalità dello Controparte_1 Pt_1
stesso.
In tal senso nessun valore può riconoscersi alla documentazione rilasciata dalla
Giunta della (cfr. nota Giunta Regionale prot. n. 0074710 del Controparte_3
02.02.2017, allegata al fascicolo di primo grado dell'appellante), in quanto la stessa si presenta generica e mancante di un precipuo riferimento temporale al periodo considerato nel caso che ci occupa (2009-2019), risultando, in definitiva, comunque inidonea a provare l'effettiva fruizione del servizio di depurazione da parte dell'originario attore.
Né, in tal senso, può considerarsi rilevante ai fini probatori la relazione tecnica descrittiva depositata dall'originaria convenuta ed effettuata dal tecnico della stessa
G.O.R.I., Persona_1
Ebbene, tale relazione tecnica, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Napoli Est”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione. Difatti, come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il documento
“proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8290).
Orbene, la Suprema Corte ha statuito che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito” (v. Cass. n.
3314/2020).
Alla luce di quanto sopra e avendo riguardo al materiale probatorio prodotto in primo grado dall'odierna appellante, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sulla Parte_1
L'appellante, ancora, si duole del fatto che il Giudice di Pace avrebbe offerto una motivazione errata in merito alla quantificazione dell'importo chiesto e riconosciuto in restituzione, in quanto l'appellato non avrebbe fornito la prova delle somme effettivamente sborsate per la specifica voce della depurazione.
Il motivo non merita accoglimento, in quanto parte attrice in primo grado aveva fornito prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio i bollettini di pagamento relativi alla somministrazione di acqua, documentazione che, peraltro, non aveva costituito oggetto di precisa e tempestiva contestazione da parte della convenuta nella prima fase di giudizio.
In altre parole, la doglianza della circa l'inesatta quantificazione della Pt_1
somma integrante indebito, in virtù del generale principio di cui all'art. 115 c.p.c., si rivela generica, non avendo l'odierna appellante assolto il proprio onere di contestare specificamente, nella sua prima difesa utile, la somma di cui l'originario attore domandava la restituzione.
È infondata, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Pt_1
Ed invero, nella fattispecie de qua, venendo in rilievo un caso di indebito oggettivo, il termine prescrizionale è decennale (con la precisazione che l'individuazione del termine prescrizionale da applicare, costituendo una quaestio iuris, rientra nel potere officioso del giudice: cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 10955 del 25.07.2002) e non quinquennale, come, viceversa, sostenuto dall'appellante.
Infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dal privato - per il corrispettivo pagato a fronte della mancata fruizione del servizio di depurazione - non è sottoposta alla prescrizione di cui all'art. art. 2948, comma 1, n.
4 c.c., prevista per le prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo, applicandosi, per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di "condictio indebiti" e "condictio ob causam finitam", il cui credito restitutorio risulta dovuto in un'unica soluzione” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 20361 del
14.07.2023).
Pertanto, nel caso di specie, poiché la domanda attorea ha ad oggetto la restituzione della somma dei canoni di depurazione riscossi dal giugno 2009 (bollettino recante scadenza 16.01.2010 e pagato in data 07.01.2010) al mese di marzo 2019 e l'atto introduttivo del primo grado di giudizio è stato notificato in data 13.06.2019, non è decorso il termine prescrizionale di dieci anni, con il conseguente rigetto della relativa eccezione.
Destituita di fondamento, infine, è anche l'impugnativa concernente la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che, secondo l'appellante, sarebbero state quantificate in un importo eccessivo, in spregio al principio di equità e ragionevolezza, senza tener conto della serialità dei giudizi come quello che ci occupa, con conseguente necessità della riduzione del 30% del compenso liquidabile sulla base dei parametri medi.
In realtà, al contrario di quel che l'appellante sostiene, il Giudice di Pace non era obbligato ad applicare la detta riduzione del compenso ed ha legittimamente quantificato le spese di lite in euro 308,00, comprensivi di € 43,00 per esborsi, contenendole in un importo inferiore a quello liquidabile (v. Cass. Ord. n.
14198/2022), che - per le cause di valore fino ad euro 1.100,00, con applicazione dei parametri medi vigenti ratione temporis - ascende ad euro 330,00.
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello va rigettato.
Deve dichiararsi assorbita altresì ogni altra questione.
Le spese di lite, anche del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del DM 147/2022 tenuto conto della semplicità della controversia, con attribuzione al procuratore antistatario.
L'appellante va, inoltre, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della L. n. 228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3049/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...]
dell'appellato delle spese di lite, che si liquidano, in euro 332,00, Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) Condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nola 01.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi