Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1088/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1088/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
01/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Musotto Marco, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Bonari Mirko, sito in Braccagni (GR), via
Malenchini, n. 23;
- ATTORI
E
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Pianigiani Alessandro, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, viale
Porciatti, n. 28, risulta elettivamente domiciliato;
- CONVENUTO
Oggetto: occupazione senza titolo.
Conclusioni: all'udienza del 01/10/2024, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2
agivano in giudizio nei confronti di Parte_3 Controparte_1
Gli attori esponevano: di essere proprietari di un vasto appezzamento di terreno sito nel
Comune di Montieri, censito al catasto terreni al foglio 56, particella 42, 66 e 94; con atto di citazione del 10.05.2007 il convenuto aveva agito in giudizio nei confronti degli attori e della sig.ra , allo scopo di far accertare l'intervenuta usucapione in Parte_4
suo favore di una porzione del terreno suddetto, stante il decorso del termine ventennale;
con atto di citazione gli attori avevano, a loro volta, agito in giudizio nei confronti del convenuto, al fine di far accertare l'occupazione senza titolo del terreno oggetto di causa e di ottenere il rilascio del medesimo libero da persone e cose e il ripristino delle condizioni iniziali dei luoghi, con condanna al risarcimento dei danni;
i due giudizi venivano riuniti;
con sentenza n. 1058/2017, passata in giudicato, il Tribunale di Grosseto rigettava la domanda di usucapione proposta dal ma non si pronunciava sulle P_
domande proposte dagli esponenti, motivo per il quale gli attori avevano interesse a riproporle;
nonostante la sentenza di cui sopra, il convenuto continuava ad occupare abusivamente il terreno, ove veniva collocata una recinzione in metallo, ostacolando l'ingresso dei legittimi proprietari all'interno del fondo.
Per tutti questi motivi, gli attori agivano in giudizio al fine di sentire accertare l'occupazione senza titolo da parte del convenuto del terreno di proprietà degli stessi, con conseguente condanna al rilascio e al ripristino delle condizioni iniziali dei luoghi, oltre che al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta il convenuto, chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il convenuto esponeva: di aver iniziato a godere del terreno da almeno quaranta anni, utilizzandolo per il pascolo delle capre e per portarvi i cavalli;
di aver recintato il terreno allo scopo di impedire l'uscita degli animali e di aver installato un serbatoio;
vi erano state delle trattative per l'acquisto del terreno tra il padre degli attori e il padre del le quali non avevano esito positivo;
non sorgevano mai problemi in merito al P_
terreno tra, prima il padre degli attori, e poi i medesimi, ed il convenuto, fino all'instaurazione del giudizio volto ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta
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usucapione a favore del secondo;
sollevava l'eccezione di giudicato sulle domande proposte in questa sede dagli attori, in quanto già oggetto della sentenza n. 1058/2017; il terreno era stato già rilasciato nell'inverno 2017/2018, successivamente alla predetta sentenza;
il aveva già provveduto a rimuovere recinzione, paletti, serbatoio P_
dell'acqua e tutto quello che era stato installato dal medesimo a servizio del terreno;
il non aveva mai impedito l'accesso al fondo alla famiglia gli attori si P_ Pt_1
erano sempre disinteressati al terreno, almeno sino al 2010, quando ne chiedevano il rilascio.
All'udienza del 02.10.2018 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 26.02.2020 il giudice conferiva l'incarico al CTU, geom. Per_1
[...]
In data 23.11.2020 il CTU depositava la relazione tecnica.
All'udienza del 30.11.2022 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 01.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'occupazione senza titolo.
Orbene, passando all'esame del merito, la domanda proposta dagli attori è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Gli attori si sono qualificati proprietari dell'immobile per cui è causa e ne hanno chiesto il rilascio alla parte convenuta, deducendo che questa non ha alcun titolo per la detenzione, oltre a richiedere la condanna al risarcimento dei danni per illecita occupazione.
L'occupazione senza titolo di un bene integra un fatto illecito extracontrattuale di natura permanente, che pertanto giustifica un credito risarcitorio in capo al proprietario- danneggiato (Tribunale Lodi, Sez. I, del 26.09.2024, la n. 662).
Com'è noto, con l'azione di restituzione, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, motivo per il quale può limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna in base ad un titolo, poi venuto meno per qualunque causa o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (Cass. Civ., Sez. II, del 23.12.2010, la n. 26003).
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In punto di onere della prova (art. 2697 c.c.), sulla parte che esperisce l'azione personale di rilascio (art. 2037 c.c.) incombe quello di fornire la dimostrazione della materiale occupazione dell'immobile da parte del convenuto e di allegare che questi sia privo di un titolo che lo legittimi a tale detenzione;
in capo al convenuto, invece, incombe l'onere di eccepire e dimostrare di essere legittimo detentore del bene in proprietà dell'attore, in virtù di un idoneo titolo contrattuale o legale che lo abiliti a ciò (“In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta”, Cass. Civ., Sez. II, del 20.06.2022, la n.
19872; “l'azione di rivendicazione va distinta dall'azione di restituzione o rilascio: infatti, al di là del tratto comune dell'effetto recuperatorio del possesso del bene, l'azione di rivendica consente al proprietario di ottenere la restituzione del bene, previa dimostrazione del suo titolo di proprietà , laddove l'azione di rilascio si fonda su un'obbligazione di natura contrattuale (ad es. locazione, comodato etc.) e segue un regime probatorio assai snello poiché l'attore deve solo dimostrare il rapporto contrattuale ed il conseguente diritto alla restituzione del bene. Al contrario chi agisce con l'azione di rivendicazione deve vincere la naturale presunzione di proprietà da parte del possessore del bene e pertanto dovrà provare non solo l'illegittimità del possesso
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altrui, ma anche la titolarità del proprio diritto di proprietà”, Tribunale Napoli Nord, del
12.06.2023, la n. 2422).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori si sono semplicemente limitati ad allegare l'occupazione senza titolo dell'immobile per cui è causa da parte del convenuto, la quale, però, è rimasta sfornita di prova per una serie di motivi.
In primo luogo, non può non considerarsi l'efficacia del giudicato formatosi con la sentenza n. 1058/2017, con la quale il Tribunale di Grosseto, decidendo sulle cause riunite (r.g.n. 1416/2007 e r.g.n. 1881/2010), accertava l'insussistenza dell'intervenuta usucapione a favore di odierno convenuto, e non si pronunciava Controparte_1
espressamente sulle domande di condanna al rilascio e di risarcimento dei danni, formulate in quella sede dagli odierni attori.
L'autorità del giudicato sostanziale, formatosi con la suddetta sentenza, può operare in questa sede posto che la causa precedente e quella in atto hanno in comune i soggetti, il petitum e la causa petendi (Cass. Civ., Sez. I, del 03.07.2024, la n. 18232).
Ebbene, pur prendendo atto della circostanza fatta valere dagli attori secondo la quale la sentenza richiamata non si pronunciava espressamente sulle domande di condanna al rilascio e di risarcimento dei danni, la medesima contiene l'accertamento di fatti incompatibili con la sussistenza di un'occupazione senza titolo attuata da P_
a danno dei sig.ri
[...] Pt_1
Ed infatti, la pronuncia in questione, negando il configurarsi di un possesso ad usucapionem, non essendo emersa la prova di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res, da parte del si spingeva oltre, accertando che “le attività di cui parla il sig. si siano P_ P_ svolte sul terreno de quo in modo sporadico ed episodico”. Pertanto, è evidente che, concretizzandosi l'occupazione senza titolo di un bene in una privazione permanente del possesso in capo al legittimo proprietario, non si vede come questa possa essersi perfezionata se le attività del convenuto, così come accertate e cristallizzate nel giudicato richiamato, si siano tradotte in interventi del tutto sporadici ed episodici, che impedivano l'accesso al fondo da parte di altri soggetti, compresi gli attori.
Dunque, sicuramente deve escludersi che il convenuto, abbia occupato Controparte_1
senza titolo il bene oggetto di giudizio dalla data della notifica della domanda introdotta con la causa r.g.n. 1881/2010, sino alla data di introduzione del presente procedimento.
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Quanto all'arco temporale decorrente dalla notifica della domanda introdotta con la presente causa bisogna giungere alle medesime conclusioni.
Ciò in quanto non è emersa in questa sede alcuna prova in ordine all'an dell'illecito extracontrattuale asseritamente perpetrato da parte del convenuto, ossia l'occupazione senza titolo del bene oggetto di causa, il quale, preme ricordare, si concretizza in un illecito extracontrattuale di natura permanente.
Ebbene, quanto alle risultanze dell'istruttoria orale svoltasi all'udienza del 30.11.2022, non consentono di ritenere provata l'occupazione senza titolo da parte del P_
Il teste di cui comunque è dubbia l'attendibilità, essendo il figlio di Testimone_1
e legato da vincoli di parentela con gli altri attori, e Parte_1 Parte_2
ha fornito dichiarazioni contraddittorie, posto che alla domanda “dite Parte_3 come vero che il signor occupa attualmente il terreno per cui è causa” Controparte_1
rispondeva in un primo momento che “sì il terreno è a tutt'oggi occupato da P_
, e poi “sono passato dal terreno oggetto di causa un paio di anni fa, ma mio
[...]
padre mi ha aggiornato anche a fine estate di questo anno circa il suo stato, dicendomi che il terreno sembrava ancora occupato”.
Trattasi di dichiarazioni per niente inattendibili sia sulla base di una valutazione oggettiva, stante la contraddittorietà delle stesse e la circostanza che il teste riferiva fatti non appresi direttamente, bensì comunicatigli dalla parte, chiaramente interessata all'esito del giudizio, sia sulla base di una valutazione soggettiva, dato il rapporto di parentela che lega il dichiarante a tutte le parti attrici (“in punto poi di valutazione dell'attendibilità del testimone si è chiarito che la capacità a testimoniare di distingue dalla valutazione sull'attendibilità del teste, in quanto le stesse operano su due piani diversi. Infatti, l'una
(art. 246 c. p. c.), dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio. La seconda si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva ( precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”, Cass. Civ., Sez. I, del 30.03.2023, la n. 8988).
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Del tutto irrilevanti e non dirimenti le dichiarazioni rese dall'ulteriore teste, , Tes_2
il quale alle domande “dite come vero che il signor occupa attualmente Controparte_1
il terreno per cui è causa” e “vero che nel dicembre 2017 il sig. ha liberato il P_ terreno di proprietà prospicente l' , asportando i manufatti Pt_1 Parte_5
ivi presenti e la recinzione” rispondeva di non essere a conoscenza delle circostanze oggetto dei capitoli di prova.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta, Testimone_3
e i medesimi hanno tutti dichiarato che nel dicembre 2017 il sig. Testimone_4
liberava il terreno di proprietà degli attori, asportando i manufatti e le Controparte_1
recinzioni ivi presenti.
Quest'ultima circostanza è confermata anche dalle risultanze della CTU, ove a pag. 5 era previsto che “al momento del nuovo accesso eseguito in data 12.06.2020 non erano presenti strutture od ostacoli che impedissero l'accesso al fondo in oggetto come si evince dalla documentazione fotografica”.
Le ulteriori conclusioni del CTU non assumono valore dirimente ai fini della decisione, attenendo alla quantificazione del valore locativo della porzione oggetto di asserita occupazione ed al deprezzamento del terreno, posto che non è emersa la prova dell'occupazione senza titolo, quale illecito extracontrattuale di natura permanente.
Tutte le altre eccezioni e questioni proposte dalle parti si intendono assorbite.
Spese di lite.
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
d'ufficio, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal D.M. n°
147 del 13.08.2022), in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad € 26.000) sulla base della domanda, all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata al tenore delle difese svolte.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice, così come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice, così provvede:
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a) Rigetta le domande proposte da parte attrice;
b) Condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido, nei confronti di delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge;
c) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Grosseto il 28.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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