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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 140 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 27.07.2023
da
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso in Parte_1
appello, dall'Avv. Pietro Roccasalva di Modica (Ragusa)
- appellante -
contro
in persona del legale rappresentate pro tempore e per Controparte_1
esso del procuratore , rappresentata e difesa, giusta mandato alle liti Controparte_2
posto in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'Avv. Isabella Passeri di
Trieste
- appellata -
e contro
, non costituito Controparte_3
- appellato - Oggetto della causa: liquidazione spese di lite (riforma sentenza Tribunale di
Pordenone n. 46/2023 depositata in data 21.06.2023).
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 27.06.2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza condannando l' Controparte_4
alle spese del giudizio di primo grado da liquidarsi come indicato nella parte motiva
del presente ricorso ovvero in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia,
secondo i parametri di legge e nel rispetto dei minimi tariffari.
Vinte le spese della presente fase, da distrarsi, al pari delle spese di primo grado, in
favore del sottoscritto difensore che dichiara di non averne riscosse.
Per l'appellata : Controparte_1
Nel merito riformare la sentenza impugnata modificando la condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di €. 5.360,00. oltre accessori. In ogni caso con
compensazione delle spese relative alla presente fase.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
La controversia trae origine da un'attività ispettiva condotta dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Pordenone nei confronti del sig. , titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, conclusasi con l'accertamento di violazioni in materia giuslavoristica relative al periodo dal 24 ottobre 2003 sino a tutto l'anno 2007.
All'esito degli accertamenti, definiti in data 17 marzo 2008, l'Autorità procedente notificava al trasgressore il verbale di contestazione n. 438/014 in data 17 aprile 2008,
Pag.2 cui seguiva, stante il mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni comminate,
l'ordinanza ingiunzione n. 210/08 del 4 dicembre 2008, regolarmente notificata il successivo 20 dicembre. In assenza di opposizione e di versamento delle somme ingiunte, l'Amministrazione procedeva all'iscrizione a ruolo del credito in data 29
aprile 2009, con conseguente emissione della cartella esattoriale n.
09120090010675554000, notificata al debitore il 27 ottobre 2009. Dopo oltre dodici anni di inerzia, l notificava al sig. in Controparte_4 Pt_1
data 21 gennaio 2022, l'intimazione di pagamento n. 09120229000001941000 per l'importo complessivo di € 227.387,74. Avverso tale atto il debitore proponeva tempestiva opposizione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Pordenone,
eccependo l'intervenuta prescrizione del credito, sia sotto il profilo del termine quinquennale previsto dall'art. 28 della L. n. 689/1981, sia sotto quello del termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Nel costituirsi in giudizio, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro evidenziava la tempestività dei propri atti fino all'iscrizione a ruolo, mentre l Controparte_4
, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione avversaria, dichiarava di
[...]
aver definitivamente sospeso la cartella opposta.
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 46/2023, in accoglimento dell'opposizione, annullava la cartella esattoriale posta a fondamento dell'intimazione di pagamento, condannando l a rifondere le spese Controparte_4
di lite in favore sia dell'opponente che dell'Ispettorato del Lavoro, equitativamente
liquidate in € 1.000,00 oltre accessori per ciascuna parte processuale.
Avverso la decisione di primo grado ha proposto tempestivo e rituale appello il Sig. . Nell'atto di impugnazione viene contestata esclusivamente Parte_1
la liquidazione delle spese processuali contenuta nella sentenza di primo grado.
L'appellante lamenta la violazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche, evidenziando come il giudice di prime cure abbia quantificato le spese di lite in soli € 1.000,00 senza dar conto delle fasi del procedimento, dei criteri applicati e, soprattutto, dei minimi previsti dalla legge in relazione al valore della causa.
Pag.3 Ancora l'appellante sottolinea che il giudizio di primo grado concerneva un'intimazione di pagamento di importo pari a € 227.387,74, collocandosi pertanto nello scaglione compreso tra € 52.001 ed € 260.000 delle tabelle allegate al D.M.
55/2014 e applicando i parametri previsti dalla tabella 4 relativa alle cause di lavoro,
egli evidenzia che il compenso medio sarebbe pari a € 10.717,00, di cui € 4.763,00
per la fase di studio della controversia, € 1.701,00 per la fase introduttiva ed €
4.253,00 per la fase decisionale. A sostegno della propria tesi, il richiama Pt_1
la giurisprudenza della Suprema Corte che ha costantemente ribadito il principio dell'inderogabilità dei compensi minimi.
Si è costituita in appello solo l' , scrivendo che “la scrivente Controparte_1
difesa non può che constatarne la sostanziale fondatezza in diritto, posto che il
Giudice di prime cure ha ingiustificatamente violato i valori minimi di cui al D.M.
55/2014.”.
L'appello è sicuramente fondato e merita accoglimento nei termini che si precisano.
Rilevato in premessa che la determinazione delle spese processuali assume una rilevanza cruciale nel sistema giuridico italiano, rappresentando non solo un ristoro economico per la parte vittoriosa, ma anche un meccanismo di responsabilizzazione processuale e che la giurisprudenza e la dottrina hanno più volte sottolineato come la liquidazione delle spese processuali debba rispondere a criteri di proporzionalità,
ragionevolezza e corrispondenza all'attività effettivamente svolta, ciò premesso,
devono richiamarsi almeno due recenti pronunce della Suprema Corte che confermano i principi da tempo fermi della Cassazione. Ci si riferisce a Cass. n.
26819 del 16 ottobre 2024, che ha ribadito che il valore della controversia ai fini della liquidazione deve essere determinato secondo il criterio del "decisum" e non del
"disputatum", ovvero considerando l'effettivo contenuto della decisione giudiziale piuttosto che l'originaria richiesta della parte attrice e poi a Cass. n. 19612 del 16
luglio 2024, che ha ribadito l'inderogabilità dei valori minimi previsti dai parametri
Pag.4 forensi. La Corte ha precisato che il giudice non può liquidare compensi inferiori ai minimi tariffari, salvo che non ricorrano specifiche e motivate ragioni per discostarsi dagli stessi. Questo orientamento tutela il decoro della professione forense e garantisce un'equa remunerazione dell'attività professionale.
Alla luce dunque di tali consolidati e indiscussi orientamenti, la liquidazione delle spese di lite nella causa RG 129/2022 del Tribunale di Pordenone sezione Lavoro,
così come operata dal giudice, notevolmente al di sotto dei minimi tariffari attraverso un indebito richiamo alla equità, è del tutto erronea e deve essere riformata.
Appare quindi corretto, una volta individuato lo scaglione di competenza della lite che ha impegnato le parti nel primo grado di giudizio (cause di lavoro il cui valore è ricompreso tra € 52.001,00 e 260.000,00), tenuto conto delle caratteristiche della lite stessa, del suo sviluppo processuale e dell'esito finale, calcolare il compenso che spetta alla parte vittoriosa a rimborso delle spese legali, nei valori minimi di Tariffa,
vieppiù ridotti (ex art. 4, comma 4) del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto e quindi in € 4.200,00 oltre spese generali.
Quanto alle spese di lite relative alla fase di appello, comunque tale fase si è
resa necessaria stante la passività e latitanza dei soggetti debitori che con il loro comportamento hanno reso necessario il ricorso e dunque spettano a favore dell'appellante e a carico dell'appellata , così come liquidate in Controparte_1
dispositivo, sempre a valori minimi di Tariffa e con riduzione (ex art. 4, comma 4)
del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide:
accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pordenone n. 46/2023 pubblicata in data 21.06.2023 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata a Controparte_1
rimborsare all'appellante le spese di lite del primo grado liquidate in € 4.200,00;
Pag.5 nonché le spese di lite del grado di appello liquidate in € 1.769,00, somme sempre maggiorate di spese generali nella misura massima di Tariffa, Cpa ed IVA di legge,
con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Trieste, 27.06.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.6