Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1379 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in VIA PIETRO NENNI, N.26/A 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.MICHELA PISCITELLI e PISCITELLI VINCENZO ( Via Pietro Nenni 26/A 82100 BENEVENTO C.F._1
[BN] ITALIA;
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1
[...]
Resistente contumace
Controparte_2
(C.F. e
[...] P.IVA_1 [...]
, in persona dei legali Controparte_3 rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso l' , sito in Napoli, Controparte_2 alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_1
Resistente
1
e
[...] Controparte_2
(C.F. e
[...] P.IVA_1 [...]
,esponendo di aver Controparte_3 ricoperto incarico annuale per l'insegnamento di religione cattolica, con qualifica di Docente di Scuola Media, dal 01/09/2015; che in tale data le veniva riconosciuta anzianità di servizio pari ad anni 9 mesi 0 giorni 0 ai fini giuridici ed economici, mentre, ai soli fini economici, anni 2 mesi 0 e giorni 0; che non avendo ancora maturato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 23/08/1988 n. 399 (richiamato dall'art. 66comma 6 del CCNL 4/8/95) il requisito dei diciotto anni di servizio
, per ottenere il riconoscimento del residuo terzo del pre-ruolo ai soli fini economici e in quanto assunta solo con incarico annuale, aveva diritto alla progressione stipendiale a fini economici per intero;
che tale omesso riconoscimento violava il principio di non discriminazione. Tanto premesso, chiedeva al Tribunale “1.accertare e dichiarare, l'illegittimità/abusività del decreto del 27/02/2020, a firma del dirigente scolastico, e per l'effetto, riconoscere il diritto della partericorrente, alla stessa progressione stipendiale, retributiva e contributiva,spettante al personale di ruolo comparabile, in base al CCNL applicabile, in relazione all'anzianità maturata nel periodo di effettivamente svolto, anche non continuativo e riconosciuto per intero, conteggiando tutti i periodi di servizio a tempo determinato, sin dal primo contratto individuale di lavoro, e condannare pertanto, il al pagamento delle corrispondenti differenze Controparte_4 retributive e contributive, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
2.condannare, altresì, di Contr conseguenza il a collocare, la parte ricorrente, nel gradone stipendiale di competenza, con l'emissione di qualsivoglia provvedimento di giustizia dovesse rendersi necessario nell'interesse della ricorrente;
3.in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati quali anticipatari". Ritualmente instaurato il contraddittorio con PEC 10.09.2024, l' CP_1 non si costituiva. Si costituiva il Controparte_5
, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
[...]
2 La causa, di natura documentale. veniva decisa con deposito telematico della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia del l' che, CP_1 pur regolarmente convneuto in giudizio, non si è costituito.
La controversia verte sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola.
Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte con sentenza Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31149, che, previa ricostruzione del quadro normativo, è pervenuta all'affermazione della contrarietà di tale normativa rispetto al diritto dell'Unione laddove l'applicaizone della normativa interna comporti, in concreto, un'ingiustificata disparità di trattamento del personale a tempo determinato.
La Corte, parte da dato normativo ovvero il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, che, all'art. 3, prevede "AI personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio".
L'art. 4 aggiungeva che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.".
Con il D.Lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono
3 confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485, secondo cui "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.".
A sua volta l'art. 489, ripete la formulazione del D.L. n. 370 del 1970, art. 4, stabilendo che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento".
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, secondo cui "l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
4 In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili".
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370 del 1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 485 e segg. del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del dD.Lgs. espressamente disapplicate dalla contrattazione.
5 Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370 del 1970, richiama espressamente anche del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perchè se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
Tale abbattimento, come evidenziato dalla Corte, opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, basato sulla regola del cosiddetto "doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e
6 poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate alla L. n. 124 del 1999, art. 400, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
E' noto, però, come dette immissioni in ruolo non siano avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti "stabilizzati", per effetto sia della L. n. 107 del 2015, sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento sia, ancora, nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale.
Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario e della Suprema Corte (cfr. Cass. 22558
7 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA nonchè Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019), affermando il principio secondo il quale la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1 Per_2
, senza poterlo interpretare in modo restrittivo, potendosi
[...] negare le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) laddove ricorrano elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C- 305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
Tali richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio Per_3 pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività
8 lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
L'applicazione diretta della clausola 4 richiede, dunque, un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè
9 gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
Solo laddove, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perchè la disapplicazione non può essere parziale nè può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
Nel caso in esame, come risultante dal decreto di ricostruzione carriera, al docente veniva riconosciuta, con effetto dall'01.09.2019, l'anzianità a fini giuridici ed economici di anni 9, ma a fini solo economici di anni 2 (anzianità utile per la posizione stipendiale solo al maturare del sedicesimo anno di anzianità giuridica).
A fronte di ciò, in atti e dopo reiterate richeiste di integrazione documentazione, parte ricorrente depositava un attestato di servizio dell'Istituto Comprensivo I.C. Montesarchio in data 14.02.2020 che documentava complessivi gg.5198 di servizio preruolo fino all'anno scolastico 2019\2020 nonché un documento, intestato “Certificato di
10 servizio” ma redatto e firmato dalla stessa in data Pt_1
05.01.2022, relativa alle annualità 2019\2020, 2020\2021 e 2021\2022, non viene precisato in nessun documento la data di immissione in tuolo.
Ciò premesso e tenuto conto che la ricostruzione in carriere risulta dal decreto, effettuata al settembre 2019 e che è tale ricostruzione che si contesta, non deve tenersi conto delle annualità successive a tale data che, peraltro, risultano documentate mediante un documento inutilizzabile, trattandosi, in sostanza, di un'autodichairazione.
Ne consegue che la ha documentato la durata effettiva del Pt_1 servizio preruolo allìaa.ss. 20182019 in complessivi 5.031 giorni pari ad anni 13,78 anni.
Ne consegue che deve ritenersi la normativa in oggetto, in concreto, discriminatoria stante il riconoscimento di anni 9 di preruolo a fronte di anni 13,78 prestati, con la conseguenza che la stessa dev'essere Cont disapplicata e il ricorso accolto, con condanna del alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento di anni 13 mesi 9 e giorni 36 di servizio nonché al passaggio nella conseguente classe stipendiale oltre al risarcimento del danno nella misura della differenza tra le retribuzioni fin qui percepite e quelle alle quali parte ricorrente avrebbe avuto diritto con il riconoscimento della maggiore anzianità maturata preruolo e l'inserimento nella relativa classe stipendiale oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
Il MI dev'essere, altresì, condannato a versare all' la relativa CP_1 contribuzione, nei limiti della prescrizione
Alla soccombenza segue la condanna del MINISTERO al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% stante la serialità.
Nulla per le spese nei confronti dell' , terzo evocato in giudizio CP_1 per il versamento della contribuzione, non costituito.
P.Q.M.
11 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_5
e ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] CP_1 così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici dell'intero servizio effettivo prestato pre-ruolo (anni 13 mesi 9 e giorni 36);
2. Condanna il a ricostruire la carriera ed ad CP_2 adeguare il trattamento giuridico-economico spettante in ragione dell'anzianità maturata pre-ruolo collocando parte ricorrente nella corretta classe stipendiale nonché al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto spettante in virtù dell'adeguamento retributivo oltre interessi;
dalla maturazione al soddisfo;
3. Condanna il MINISTERO a versare all' la relativa CP_1 contribuzione, nei limiti della prescrizione;
4. Condanna il al pagamento delle spese di CP_2 lite che liquida in complessivi €1.886,50 oltre rimb.forf. rimb. C.U. €118,50 , IVA e CPA, con distrazione;
5. Nulla per le spese nei confronti dell' . CP_1
Benevento 25/03/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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