Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 106
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Sentenza 8 gennaio 1999

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In materia di affitto di fondi rustici il proprietario, prima di potere esperire l'azione di risoluzione per inadempimento, ha l'onere di contestare per iscritto l'inadempimento all'affittuario, ai sensi dell'art. 5 legge n. 203 del 1982 e quindi - con separato atto - di invitarlo al tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 46 legge citata. L'invio di due atti distinti non è però necessario quando l'inadempimento dell'affittuario sia stato tale da non consentire alcuna possibilità di ripristino (come nel caso di irreversibile trasformazione del fondo): in questi casi, pertanto, contestazione dell'inadempimento ed invito alla conciliazione possono essere compiuti contestualmente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 106
    Data del deposito : 8 gennaio 1999

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