Articolo 1 della Legge 21 aprile 1965, n. 449
Articolo 2
Versione
4 giugno 1965
Art. 1.
I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge.
Entrata in vigore il 4 giugno 1965
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