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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4677 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. FU DA Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. CE SU RI UL Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 6191/2018 R.G., avente ad oggetto
“appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
26.3.2025, tra:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Majolo (C.F.:
[...]
); C.F._1
- appellante-
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagiusy Guarente (C.F.: ) C.F._2
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_1 Controparte_1
per un credito di euro 129.043,79, risultante dallo stato finale di lavori ad essa ricorrente
1 appaltati con contratto del 17.3.2005, avente ad oggetto la realizzazione di una struttura per cure palliative.
Ottenuto il decreto ingiuntivo, nei confronti di quest'ultimo la proponeva Controparte_2
opposizione dinanzi al Tribunale di Nola;
a sua volta la società ingiunta chiedeva che gli interessi (riconosciuti in decreto al tasso legale, dalla domanda fino al soddisfo) le venissero riconosciuti nella misura richiesta in ricorso, e cioè al tasso legale per i primi sessanta giorni ed al tasso di mora dal sessantunesimo giorno in poi, come previsto dagli artt. 29 e 30 del
D.M. n° 145/2000.
Con sentenza n° 2381/2017, pubblicata in data 15.11.2017, il Tribunale di Nola rigettava sia l'opposizione sia la richiesta avanzata dalla opposta di un diverso calcolo degli interessi.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la , deducendo un unico motivo di appello Parte_1
e chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, di “condannare l'appellata al pagamento degli interesse legali per i primi 60 giorni, nonché oltre gli interessi moratori dal sessantunesimo giorno sino all'effettivo pagamento così come previsto dagli artt. 29 e 30 del D.M. 19.04.2000 n° 145 recante il nuovo Capitolato Generale di Appalto dei L.L. P.P.”
Si è costituita in giudizio la appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
26.3.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato.
Con l'unico motivo di appello la società appellante si duole della circostanza che il primo giudice non ha accolto la sua richiesta (già avanzata in sede di ricorso monitorio e ribadita nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di opposizione) di riconoscerle (sul credito per sorta capitale di euro 129.043,79, oggetto dell'ingiunzione e confermato dal
2 giudice di primo grado, che ha rigettato l'opposizione) gli interessi con la decorrenza e nella misura stabilite dall'art. 30 del D.M. n° 145/2000 (interessi corrispettivi al tasso legale per i primi sessanta giorni di ritardo rispetto ai termini di pagamento previsti dal precedente art. 29; interessi moratori, al saggio fissato nei modi previsti dal comma 4 del medesimo art. 30, dal sessantunesimo giorno di ritardo in poi) ed ha invece confermato la decorrenza e la misura degli interessi riconosciuta nel decreto ingiuntivo (interessi legali dalla domanda).
In particolare, il primo giudice ha così motivato: “Priva di rilievo è, invero, la richiesta avanzata dall'opponente (rectius: dall'opposta), di riconoscimento degli interessi legali e moratori secondo le norme degli artt. 29 e 30 del DM 145/00, in quanto la Suprema Corte costantemente afferma che “le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (ndr artt. 29 e 30 DM 145/00
), che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e riguardano, dunque, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole dell'indebito ritardo nel suo obbligo di pagamento;
tale quadro normativo, invece, non è invocabile nel caso in cui la P.A. - stazione appaltante - abbia contestato, più o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la spettanza dell'intero prezzo, in relazione alla realizzazione ed esecuzione delle opere (nella specie, in ragione di una riduzione dimensionale dell'opera), caso per il quale operano le ordinarie disposizioni codicistiche. Conseguentemente, gli interessi sulle somme dovute da parte dell'Amministrazione vanno liquidati dalla data dell'intimazione di pagamento o della domanda introduttiva del giudizio”.
Questa essendo la motivazione del primo giudice, osserva questa Corte che il principio giuridico richiamato dal primo giudice è in astratto corretto, avendo la Suprema Corte effettivamente affermato, in più occasioni (con riferimento agli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, le cui disposizioni sono state poi successivamente riprodotte negli artt.
29 e 30 del D.M. n° 145/2000, in questa sede invocato), che: “Le disposizioni degli artt. 35
e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n.
1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., si riferiscono
3 esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e riguardano, dunque, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole dell'indebito ritardo nel suo obbligo di pagamento;
tale quadro normativo, invece, non è invocabile nel caso in cui la P.A. - stazione appaltante - abbia contestato, più o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la spettanza dell'intero prezzo, in relazione alla realizzazione ed esecuzione delle opere (nella specie, in ragione di una riduzione dimensionale dell'opera), caso per il quale operano le ordinarie disposizioni codicistiche” (cfr. Cass., sez. 1, n° 26916 del 10/11/2008; conformi: Cass., sez. 6, n°
7204 del 30/03/2011; Cass., sez. 2, n° 1737 del 27/01/2020).
Sennonché, come correttamente osservato nell'atto di appello, nel caso di specie la società ricorrente aveva agito, con il ricorso monitorio, per conseguire proprio e solo il saldo del prezzo contrattuale, e non l'intero prezzo (cfr. lo stato finale dei lavori, dal quale si evince con evidenza che la somma di euro 129.043,79 rappresentava il saldo del corrispettivo stabilito, avendo la società appaltatrice già ricevuto acconti per euro 1.348.800,00); e, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, la opponente aveva contestato la debenza di tale CP_1
saldo (sostenendo di vantare nei confronti della opposta un controcredito per euro
123.998,00, scaturente dall'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori).
Peraltro, le richiamate pronunce della Suprema Corte richiedono che la contestazione dell'intero prezzo da parte della P.A. abbia un minimo di ragionevolezza (“…non è invocabile nel caso in cui la P.A. - stazione appaltante - abbia contestato più o meno ragionevolmente
e/o fondatamente, la spettanza dell'intero prezzo, in relazione alla realizzazione ed esecuzione delle opere”).
Orbene, nel caso di specie non solo non era in contestazione la spettanza dell'intero prezzo, bensì del solo saldo, ma inoltre, come si evince dalla motivazione del primo giudice (rispetto alla quale l non ha proposto appello), l'opposizione era anche manifestamente CP_1
infondata, essendosi già statuito, in un precedente giudizio, che l'andamento dell'appalto non aveva sofferto di inadempienze da parte della società appaltatrice.
In conclusione, la fattispecie in esame rientra appieno nelle previsioni dell'art. 30 del D.M.
n° 145/2000 e pertanto, in accoglimento dell'atto di appello, deve riconoscersi alla Parte_1
la spettanza, sulla sorta capitale di euro 129.043,79, degli interessi corrispettivi al tasso
[...]
legale per i primi sessanta giorni di ritardo nel pagamento e gli interessi moratori, al saggio
4 fissato nei modi previsti dal comma 4 del medesimo art. 30, dal sessantunesimo giorno in poi.
Il dies a quo del ritardo dal quale vanno computati gli interessi va stabilito rispetto ai termini di pagamento previsti dall'art. 29 del medesimo D.M. n° 145/2000 (recita, infatti, il comma 3 dell'art. 30: “Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso”).
Orbene, l'art. 29 stabilisce che: “Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma
9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa”.
Orbene, poiché nel caso di specie risulta che il certificato di collaudo ex artt. 141 del d.lgs.
n° 163/06 e 199 del D.P.R. n° 554/99 è stato emesso in data 24.11.2008, gli interessi corrispettivi al tasso legale sono dovuti a partire dal 23.2.2009 (novantunesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo) e fino al 24.4.2009 compreso (primi sessanta giorni di ritardo), mentre gli interessi moratori sono dovuti dal 25.4.2009 (sessantunesimo giorno di ritardo) fino al soddisfo.
…
Quanto alle spese processuali, pur essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma (parziale) della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate solo le spese del presente grado di impugnazione.
Infatti, la parte vincitrice del presente giudizio di appello è già stata vincitrice anche in primo grado e già in quel grado è stata beneficiaria di una pronuncia di condanna alla refusione delle spese processuali a suo favore, del cui quantum non si è doluta in sede di impugnazione (né tanto meno se ne è doluta la già condannata in primo grado e CP_1
ciononostante non appellante): vale pertanto il principio che, in mancanza di impugnazione sul punto, tale pronuncia sulle spese è passata in giudicato e non può essere modificata dal giudice dell'impugnazione (cfr. Cass., sez. 3, n° 33412 del 19/12/2024).
5 Ciò posto, i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellata va pertanto condannata al pagamento della somma indicata in dispositivo, a cui si è pervenuti tenendo conto, quanto alle spese, che l'appellante non ha adempiuto agli oneri fiscali di legge e, quanto agli onorari, che ci si possa attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12 per i giudizi di valore indeterminabile, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000: il valore è da ritenersi indeterminabile perché, da un lato, bisogna tenere conto solo degli interessi, perché solo essi sono stati oggetto di impugnazione e vale pertanto il principio che, laddove oggetto del giudizio di appello è la pretesa di una somma maggiore rispetto a quella già liquidata in primo grado, il valore della causa di appello è pari alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante se il gravame è accolto (cfr. Cass., sez. 6, n° 35195 del 30/11/2022; Cassazione, sezione lavoro, n° 29420 del 13/11/2019); e, dall'altro lato, la quantificazione degli interessi richiesti non è determinabile, dipendendo dalla data in cui verrà versata la somma capitale;
al contempo, poiché trattasi nel caso di specie di somma sicuramente elevata, si ritiene corretto far rientrare il giudizio nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
contro la sentenza n° 2381/2017, pubblicata dal Tribunale di Nola in data Parte_2
15.11.2017, così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento alla , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, sulla sorta capitale di euro 129.043,79, degli interessi calcolati con la decorrenza e nella misura stabilite dall'art. 30 del D.M. n°
145/2000, e quindi degli interessi corrispettivi al tasso legale a partire dal 23.2.2009 e fino
6 al 24.4.2009 compreso e degli interessi moratori, al saggio fissato nei modi previsti dal comma 4 del citato art. 30, dal 25.4.2009 fino al soddisfo;
- condanna la al pagamento, in favore della e Controparte_1 Parte_1
con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 7.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'1.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
CE SU RI UL FU DA
7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. FU DA Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. CE SU RI UL Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 6191/2018 R.G., avente ad oggetto
“appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
26.3.2025, tra:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Majolo (C.F.:
[...]
); C.F._1
- appellante-
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagiusy Guarente (C.F.: ) C.F._2
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_1 Controparte_1
per un credito di euro 129.043,79, risultante dallo stato finale di lavori ad essa ricorrente
1 appaltati con contratto del 17.3.2005, avente ad oggetto la realizzazione di una struttura per cure palliative.
Ottenuto il decreto ingiuntivo, nei confronti di quest'ultimo la proponeva Controparte_2
opposizione dinanzi al Tribunale di Nola;
a sua volta la società ingiunta chiedeva che gli interessi (riconosciuti in decreto al tasso legale, dalla domanda fino al soddisfo) le venissero riconosciuti nella misura richiesta in ricorso, e cioè al tasso legale per i primi sessanta giorni ed al tasso di mora dal sessantunesimo giorno in poi, come previsto dagli artt. 29 e 30 del
D.M. n° 145/2000.
Con sentenza n° 2381/2017, pubblicata in data 15.11.2017, il Tribunale di Nola rigettava sia l'opposizione sia la richiesta avanzata dalla opposta di un diverso calcolo degli interessi.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la , deducendo un unico motivo di appello Parte_1
e chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, di “condannare l'appellata al pagamento degli interesse legali per i primi 60 giorni, nonché oltre gli interessi moratori dal sessantunesimo giorno sino all'effettivo pagamento così come previsto dagli artt. 29 e 30 del D.M. 19.04.2000 n° 145 recante il nuovo Capitolato Generale di Appalto dei L.L. P.P.”
Si è costituita in giudizio la appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
26.3.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato.
Con l'unico motivo di appello la società appellante si duole della circostanza che il primo giudice non ha accolto la sua richiesta (già avanzata in sede di ricorso monitorio e ribadita nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di opposizione) di riconoscerle (sul credito per sorta capitale di euro 129.043,79, oggetto dell'ingiunzione e confermato dal
2 giudice di primo grado, che ha rigettato l'opposizione) gli interessi con la decorrenza e nella misura stabilite dall'art. 30 del D.M. n° 145/2000 (interessi corrispettivi al tasso legale per i primi sessanta giorni di ritardo rispetto ai termini di pagamento previsti dal precedente art. 29; interessi moratori, al saggio fissato nei modi previsti dal comma 4 del medesimo art. 30, dal sessantunesimo giorno di ritardo in poi) ed ha invece confermato la decorrenza e la misura degli interessi riconosciuta nel decreto ingiuntivo (interessi legali dalla domanda).
In particolare, il primo giudice ha così motivato: “Priva di rilievo è, invero, la richiesta avanzata dall'opponente (rectius: dall'opposta), di riconoscimento degli interessi legali e moratori secondo le norme degli artt. 29 e 30 del DM 145/00, in quanto la Suprema Corte costantemente afferma che “le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (ndr artt. 29 e 30 DM 145/00
), che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e riguardano, dunque, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole dell'indebito ritardo nel suo obbligo di pagamento;
tale quadro normativo, invece, non è invocabile nel caso in cui la P.A. - stazione appaltante - abbia contestato, più o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la spettanza dell'intero prezzo, in relazione alla realizzazione ed esecuzione delle opere (nella specie, in ragione di una riduzione dimensionale dell'opera), caso per il quale operano le ordinarie disposizioni codicistiche. Conseguentemente, gli interessi sulle somme dovute da parte dell'Amministrazione vanno liquidati dalla data dell'intimazione di pagamento o della domanda introduttiva del giudizio”.
Questa essendo la motivazione del primo giudice, osserva questa Corte che il principio giuridico richiamato dal primo giudice è in astratto corretto, avendo la Suprema Corte effettivamente affermato, in più occasioni (con riferimento agli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, le cui disposizioni sono state poi successivamente riprodotte negli artt.
29 e 30 del D.M. n° 145/2000, in questa sede invocato), che: “Le disposizioni degli artt. 35
e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n.
1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., si riferiscono
3 esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e riguardano, dunque, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole dell'indebito ritardo nel suo obbligo di pagamento;
tale quadro normativo, invece, non è invocabile nel caso in cui la P.A. - stazione appaltante - abbia contestato, più o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la spettanza dell'intero prezzo, in relazione alla realizzazione ed esecuzione delle opere (nella specie, in ragione di una riduzione dimensionale dell'opera), caso per il quale operano le ordinarie disposizioni codicistiche” (cfr. Cass., sez. 1, n° 26916 del 10/11/2008; conformi: Cass., sez. 6, n°
7204 del 30/03/2011; Cass., sez. 2, n° 1737 del 27/01/2020).
Sennonché, come correttamente osservato nell'atto di appello, nel caso di specie la società ricorrente aveva agito, con il ricorso monitorio, per conseguire proprio e solo il saldo del prezzo contrattuale, e non l'intero prezzo (cfr. lo stato finale dei lavori, dal quale si evince con evidenza che la somma di euro 129.043,79 rappresentava il saldo del corrispettivo stabilito, avendo la società appaltatrice già ricevuto acconti per euro 1.348.800,00); e, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, la opponente aveva contestato la debenza di tale CP_1
saldo (sostenendo di vantare nei confronti della opposta un controcredito per euro
123.998,00, scaturente dall'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori).
Peraltro, le richiamate pronunce della Suprema Corte richiedono che la contestazione dell'intero prezzo da parte della P.A. abbia un minimo di ragionevolezza (“…non è invocabile nel caso in cui la P.A. - stazione appaltante - abbia contestato più o meno ragionevolmente
e/o fondatamente, la spettanza dell'intero prezzo, in relazione alla realizzazione ed esecuzione delle opere”).
Orbene, nel caso di specie non solo non era in contestazione la spettanza dell'intero prezzo, bensì del solo saldo, ma inoltre, come si evince dalla motivazione del primo giudice (rispetto alla quale l non ha proposto appello), l'opposizione era anche manifestamente CP_1
infondata, essendosi già statuito, in un precedente giudizio, che l'andamento dell'appalto non aveva sofferto di inadempienze da parte della società appaltatrice.
In conclusione, la fattispecie in esame rientra appieno nelle previsioni dell'art. 30 del D.M.
n° 145/2000 e pertanto, in accoglimento dell'atto di appello, deve riconoscersi alla Parte_1
la spettanza, sulla sorta capitale di euro 129.043,79, degli interessi corrispettivi al tasso
[...]
legale per i primi sessanta giorni di ritardo nel pagamento e gli interessi moratori, al saggio
4 fissato nei modi previsti dal comma 4 del medesimo art. 30, dal sessantunesimo giorno in poi.
Il dies a quo del ritardo dal quale vanno computati gli interessi va stabilito rispetto ai termini di pagamento previsti dall'art. 29 del medesimo D.M. n° 145/2000 (recita, infatti, il comma 3 dell'art. 30: “Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso”).
Orbene, l'art. 29 stabilisce che: “Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma
9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa”.
Orbene, poiché nel caso di specie risulta che il certificato di collaudo ex artt. 141 del d.lgs.
n° 163/06 e 199 del D.P.R. n° 554/99 è stato emesso in data 24.11.2008, gli interessi corrispettivi al tasso legale sono dovuti a partire dal 23.2.2009 (novantunesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo) e fino al 24.4.2009 compreso (primi sessanta giorni di ritardo), mentre gli interessi moratori sono dovuti dal 25.4.2009 (sessantunesimo giorno di ritardo) fino al soddisfo.
…
Quanto alle spese processuali, pur essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma (parziale) della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate solo le spese del presente grado di impugnazione.
Infatti, la parte vincitrice del presente giudizio di appello è già stata vincitrice anche in primo grado e già in quel grado è stata beneficiaria di una pronuncia di condanna alla refusione delle spese processuali a suo favore, del cui quantum non si è doluta in sede di impugnazione (né tanto meno se ne è doluta la già condannata in primo grado e CP_1
ciononostante non appellante): vale pertanto il principio che, in mancanza di impugnazione sul punto, tale pronuncia sulle spese è passata in giudicato e non può essere modificata dal giudice dell'impugnazione (cfr. Cass., sez. 3, n° 33412 del 19/12/2024).
5 Ciò posto, i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellata va pertanto condannata al pagamento della somma indicata in dispositivo, a cui si è pervenuti tenendo conto, quanto alle spese, che l'appellante non ha adempiuto agli oneri fiscali di legge e, quanto agli onorari, che ci si possa attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12 per i giudizi di valore indeterminabile, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000: il valore è da ritenersi indeterminabile perché, da un lato, bisogna tenere conto solo degli interessi, perché solo essi sono stati oggetto di impugnazione e vale pertanto il principio che, laddove oggetto del giudizio di appello è la pretesa di una somma maggiore rispetto a quella già liquidata in primo grado, il valore della causa di appello è pari alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante se il gravame è accolto (cfr. Cass., sez. 6, n° 35195 del 30/11/2022; Cassazione, sezione lavoro, n° 29420 del 13/11/2019); e, dall'altro lato, la quantificazione degli interessi richiesti non è determinabile, dipendendo dalla data in cui verrà versata la somma capitale;
al contempo, poiché trattasi nel caso di specie di somma sicuramente elevata, si ritiene corretto far rientrare il giudizio nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
contro la sentenza n° 2381/2017, pubblicata dal Tribunale di Nola in data Parte_2
15.11.2017, così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento alla , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, sulla sorta capitale di euro 129.043,79, degli interessi calcolati con la decorrenza e nella misura stabilite dall'art. 30 del D.M. n°
145/2000, e quindi degli interessi corrispettivi al tasso legale a partire dal 23.2.2009 e fino
6 al 24.4.2009 compreso e degli interessi moratori, al saggio fissato nei modi previsti dal comma 4 del citato art. 30, dal 25.4.2009 fino al soddisfo;
- condanna la al pagamento, in favore della e Controparte_1 Parte_1
con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 7.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'1.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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