Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 23823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23823 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23823/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04030/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4030 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Boccea, 262 Int. 8;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto (prot. n. -OMISSIS-) emesso dal Ministero dell’Interno in data 04.07.2019 e notificato a mani del ricorrente presso l’ufficio cittadinanza della Prefettura di Ragusa il 18.01.2021, con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza Italiana presentata il 14.10.2015;
- di tutti gli atti interni al procedimento amministrativo avviato per la richiesta di concessione della cittadinanza Italiana, previa loro acquisizione da parte del Tribunale adito, al presente giudizio;
- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. IN LO EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il mezzo di gravame all’esame il ricorrente espone di aver presentato, in data 14.11.2015, istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
1.1. All’esito dell’istruttoria, il Ministero dell’Interno comunicava in data 5.11.2018, con avviso ex articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990, l’intenzione di rigettare la domanda, assumendo l’esistenza di motivi ostativi alla concessione, derivanti da una notizia di reato di cui agli artt. 416, 482 e 640 bis del codice penale ( falso e truffa aggravata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche ), riferita all’istante.
1.2. A seguito di tale comunicazione, il procuratore del ricorrente trasmetteva memorie difensive, a mezzo delle quali deduceva un errore di identificazione, avendo l’Amministrazione attribuito al ricorrente un alias inesistente (ossia “-OMISSIS-”), con diversa data di nascita e nominativo, sicché la notizia di reato non poteva essere riferita al richiedente, anche alla luce della documentazione trasmessa, attestante l’assenza di pregiudizi penali.
1.3. Nonostante ciò, l’Amministrazione adottava il decreto di rigetto del 4.7.2019, notificato al ricorrente in data 18.1.2021.
2. Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente, affidando il mezzo di gravame ai seguenti motivi di censura: “ Illegittimità del provvedimento- Carenza istruttoria ed eccesso di potere - Violazione della L. 241/1990 e della l. 92/91- Equivoco del nominativo, della data e del luogo di nascita del Sig. -OMISSIS- - Diritto del ricorrente alla concessione della cittadinanza italiana”.
2.1. Con unico ed articolato ordine di censura, la parte lamenta, in sintesi, l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e violazione di legge, in quanto fondato su un errore di identificazione (nominativo, data e luogo di nascita), attribuendo notizie di reato riferibili ad altro soggetto, senza considerare la documentazione prodotta, tra cui il certificato del casellario giudiziario attestante l’assenza di precedenti penali.
2.2. Assume, altresì, che l’Amministrazione – pur avendo consentito il deposito di memorie difensive – ne abbia completamente disatteso il contenuto, vanificando la garanzia di cui all’art. 10 della legge n. 241/1990, e precludendo una effettiva collaborazione tra amministrato e P.A.
2.3. Nella prospettazione attorea, il provvedimento è basato su presupposti inesistenti ed è privo di una motivazione congrua e coerente con le risultanze istruttorie, non avendo peraltro tenuto conto delle osservazioni presentate in sede endoprocedimentale, in violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità, sanciti dagli artt. 97 e 98 Cost.
3. Con atto del 21.4.2022 si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere, depositando successivamente relazione informativa con allegata documentazione.
3.1. Con ordinanza n. 13837/2025 del 14.7.2025 la Sezione ha disposto incombenti istruttori, ordinando a carico dell’Amministrazione resistente di fornire “ documentati chiarimenti in merito all’eventuale errore relativo all’identità del ricorrente, nonché all’esito della vicenda penale ad esso addebitata”.
3.2. A detto ordine istruttorio la P.A. ha adempiuto con deposito documentale del 10.10.2025.
3.3. Infine, all’udienza di merito straordinario del 12 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Osserva anzitutto il Collegio che – alla luce della documentazione versata in atti dalla Difesa erariale in esecuzione dell’ordinanza collegiale sopra menzionata – emergono elementi dimostrativi utili a confermare l’identità del nominativo del ricorrente riguardo alla notizia di reato del 22.10.2008, per cui vi è causa.
4.1. Infatti, secondo quanto risulta dalla relazione depositata dall’Amministrazione in data 10.10.2025 “la Compagnia della Guardia di Finanza di Gela, ha trasmesso documentazione [ … ] datata 21.10.2008 e protocollata presso la Procura della Repubblica di Gela il 22.10.2008, dalla quale si evince che sono stati segnalati alla Procura della Repubblica n. 75 soggetti tra cui tale -OMISSIS- (invece che -OMISSIS-, verosimilmente per errore di trascrizione) nato in [...] il [...] e residente a [...] sono stati denunciati venti giorni di lavoro in agricoltura per i quali l’INPS ha erogato 824,87 euro per prestazioni previdenziali. L’interessato ha riscosso tale somma in data 26.02.2005 presso l’ufficio postale di -OMISSIS- (RG) [...] l’odierno ricorrente in banca dati Stranieri-web nell’anno della segnalazione (2003), risultava risiedere a -OMISSIS-, in c.da -OMISSIS-, e dal 2004 al 2010 a -OMISSIS- in via -OMISSIS-, indirizzo uguale al soggetto indicato, seppur con anagrafica leggermente diversa nella C.N.R.”.
4.2. Di qui l’infondatezza delle censure con cui la parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione sia incorsa in un errore circa l’attribuzione alla sua persona della notizia di reato posta a base del diniego de quo agitur.
5. Sono invece meritevoli di positivo apprezzamento le censure con cui il ricorrente si duole del difetto di istruttoria e di motivazione da cui è affetto il provvedimento impugnato, anche con riferimento alle osservazioni dallo stesso presentate in sede procedimentale.
5.1. Al riguardo, si deve premettere che il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
5.2. Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022).
5.3. Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l’istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che “nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l’ampiezza e l’intensità dell’obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
6. Tanto chiarito, ritiene il Collegio che sia conclamato il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato, il quale si fonda su una rappresentazione dei fatti ritenuti rilevanti, che è sconfessata dagli esiti del procedimento penale, le cui conclusioni avrebbero dovuto essere debitamente acquisite dall’Amministrazione, essendo di molti anni antecedenti rispetto al diniego di cittadinanza in questa sede gravato.
6.1. Infatti, è cristallizzato agli atti di causa che la notizia di reato del 22.10.2008 per i reati di cui agli artt. 416, 482 e 640 bis c.p. “è confluita come seguito nel procedimento penale n. 1145/2007 R.G.N.R, ove non è stato iscritto come indagato -OMISSIS-” e che detto procedimento penale “è stato definito con decreto di archiviazione del 20/01/2009” .
6.2. Da quanto sopra emerge che il ricorrente non è stato incluso fra gli indagati del procedimento de quo , sicché appare plausibile che alcuna rilevanza penale sia stata riconosciuta dall’autorità giudiziaria alla sua condotta in rapporto ai fatti da cui è originata la notizia di reato.
7. Le considerazioni che precedono incidono dunque sulla legittimità del provvedimento finale, che deve essere annullato, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
8. Ne consegue che, alla luce dei rilievi innanzi descritti, il ricorso va accolto.
9. Nondimeno, considerata la vicenda nel suo complesso, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IA BA LO, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
IN LO EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LO EI | IA BA LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.