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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3808 /2024 promossa con ricorso depositato in data 25/06/2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CC FEDERICA e TE IU come da procura in atti ,
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PAGANESSI SILVIA, come da procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da accordo raggiunto all'udienza del 3.12.24;
Per il Pubblico Ministero: nulla si oppone.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DI DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente, premesso di essere stato unita in una relazione more uxorio dalla quale erano nate le minori (Bergamo – 14.2.2018) e Per_1
Bergamo – 28.8.2021), da entrambi riconosciute, ha chiesto al Tribunale adito Per_2 di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale dolendosi del particolare atteggiamento assunto dall'ex compagno che, trascurandosi durante la convivenza tanto da diventare apatico aveva poi avuto un periodo di depressione aggravato dall'abuso di alcol e stupefacenti tanto da aver attuato episodi aggressivi e violenti ai suoi danni così da costringerla a lasciare l'abitazione parafamiliare unitamente alle minori. Sottolineava così che il resistente aveva necessità di aiuto e supporto specialistico e di come ella si era anche rivolta ad un Centro antiviolenza. Concludeva chiedendo l'affido esclusivo delle minori a lei, l'assegnazione della casa parafamiliare
, la rigida previsione del diritto di visita protetto tra padre e figlie, un assegno di mantenimento di € 700,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo peraltro che i provvedimenti venissero assunti d'urgenza ai sensi dell'art. 473bis-15 cpc.
Veniva rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili e fissata con decreto la prima udienza.
Si costituiva il resistente che, dopo aver asserito di aver curato bene la propria depressione, tanto da essere stato considerato idoneo al lavoro, contestava la richiesta di affido esclusivo e, dopo aver evidenziato le rispettive capacità economiche, concludeva per l'affido condiviso delle due figli, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa parafamiliare, ipotizzava il suo diritto di visita e si dichiarava disponibile a versare un assegno di € 300,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Già in sede di prima udienza le parti accennavano ad accordarsi e così, sempre in tale udienza, proseguita in via cartolare, il giudice designato assumeva come provvedimenti provvisori ed urgerti le condizioni dell'accordo tra le parti e rimetteva la causa immediatamente avanti al Collegio per la decisione.
L'accordo indicato dalle parti per l'udienza cartolare del 3.12.24 può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alle minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla rispettiva crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme.
Alla luce dell'intervenuto accordo le spese si compensano tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce in conformità all'accordo raggiunto dalle parti:
1°) si dà atto che il sig. si impegna espressamente a rimanere Controparte_1
astinente, a farsi prendere in carico dal Serd territorialmente competente, nonché ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico, a proseguire nel percorso presso il
CPS per il trattamento farmacologico, nonché a recarsi con costanza presso il proprio medico di base per i controlli che si renderanno necessari per il suo stato di salute, impegnandosi a condividere con la signora anche per il tramite dei Parte_1
rispettivi legali, gli sviluppi dei suoi percorsi di cura ed a condividere gli esiti e i referti delle visite.
2°) si dispone la presa in carico del nucleo al Servizio Tutela Minori affinché tenga monitorata la condizione di benessere delle minori, il buon andamento degli incontri padre-figlie nonché il percorso del padre presso il Serd. 3°) si dà atto che i signori e si impegnano ad Controparte_1 Parte_1
affidare al mediatore l'incarico di vendere il loro immobile che fu Testimone_1
casa familiare, sito in Bonate Sotto (BG), via Lotto, 9, dichiarandosi sin da ora disponibili ad accettare il prezzo da quest'ultimo formulato per la vendita (ad oggi ipotizzabile in una somma compresa tra € 300.000,00= ed € 350.000,00=) quale valore di realizzo. Sino alla data della vendita il sig. potrà continuare a Controparte_1
risiedere nel predetto bene e, in tale periodo e sino alla vendita, si impegna a provvedere all'integrale pagamento delle rate di mutuo gravanti sull'immobile nonché al pagamento di tutte le utenze e le spese ordinarie relative, oltre a curarne la pulizia e l'ordine al fine di consentire un accesso a potenziali acquirenti. Il sig.
[...]
si impegna a rilasciare il predetto bene libero entro la data del contratto CP_1
preliminare di vendita che i signori e Vimercati andranno a sottoscrivere. CP_1
4°) le parti dichiarano che i proventi della vendita del bene, previa estinzione del mutuo, verranno divisi in ragione del 50% tra i signori e La CP_1 Parte_1
signora si impegna ad utilizzare la sua quota del ricavato della vendita Parte_1
nell'esclusivo interesse delle minori.
5°) si dispone l'affido esclusivo delle minori ed alla mamma, Per_1 Persona_3
sig.ra con collocazione prevalente delle stesse con la madre presso Parte_1
la casa dei nonni materni, sita in Solza, via Rossini, 14/c.
6°) Qualora la signora fosse in grado di sostenere la spesa per l'acquisto o Parte_1
la locazione di altra soluzione abitativa, le parti dichiarano che ella si impegna a comunicare il nuovo indirizzo al sig. ed a scegliere la stessa abitazione CP_1
tenendo in primaria considerazione la distanza dalla residenza del padre delle minori, onde garantire a quest'ultimo il diritto di visita alle figlie. In ogni caso i signori e si impegnano a scegliere la propria residenza tenendo in Parte_1 CP_1
primaria considerazione la necessità che le minori possano proseguire nel contesto in cui sono cresciute la loro formazione scolastica. 7°) Nell'interesse delle minori i signori e si impegnano a far Parte_1 CP_1
intraprendere e completare la valutazione di ed dalla dottoressa Per_1 Per_2 Per_4
del Centro Piccolo Principe di Stezzano, scelta di comune accordo, nonché a
[...]
seguire i suoi suggerimenti e le proposte terapeutiche, nonché ad intraprendere un percorso, anche comune, di sostegno alla genitorialità purchè gratuito.
8°) Quanto alle modalità di visita, sino al totale superamento delle criticità indicate e a condizione che lo stesso sia astinente e con umore stabilizzato, il sig. si CP_1
impegna a vedere e tenere con sé le figlie esclusivamente alla presenza Per_2 Per_1
dei nonni paterni. Le visite si svolgeranno secondo il seguente calendario:
-Viola un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando i nonni ed il padre la riaccompagneranno a scuola – questa modalità è in fase di sperimentazione tra i genitori, entrambi sono concordi nel valutare l'evoluzione delle reazioni di per confermare o modificare il pernottamento - e a fine settimana Per_1
alterni dal sabato mattina sino alla domenica pomeriggio.
-Emma un pomeriggio a settimana con rientro presso la madre dopo cena e a fine settimana alterni sempre da sabato a domenica escluso il pernottamento. Per cui Per_2
rientrerà presso la casa materna il sabato sera per poi trascorrere la domenica con il padre.
-Emma inizierà i pernottamenti a far data dal mese di settembre 2025, sempre in presenza dei nonni paterni e se le condizioni di salute del sig. lo CP_1
consentiranno.
Dal mese di settembre 2025 per verrà introdotto il pernottamento Per_2
infrasettimanale ed aggiunta una notte nel fine settimana di competenza paterna purché si mantengano le condizioni di astinenza e di regolazione dell'umore del padre sempre alla presenza dei nonni paterni ed i pernottamenti dovranno avvenire nella casa dei nonni. In caso contrario saranno esclusi i pernottamenti e le bambine faranno rientro alla casa materna per l'ora di cena, qualora invece le condizioni di salute del sig. non CP_1
lo consentissero le visite verranno ulteriormente ridotte per garantire la serenità di ed ino alla possibilità di sospenderle. Per_1 Per_2
Salvo in ogni caso diverso e migliore accordo tra i genitori.
Durante le vacanze estive le bambine trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore mentre le vacanze infra-scolastiche verranno ripartite in ragione del 50% con ciascun genitore, sempre purché sussistano le condizioni di astinenza e regolazione dell'umore del padre, diversamente i genitori valuteranno le modalità più congrue per garantire il benessere di ed Per_1 Per_2
Per i pernottamenti durante le vacanze scolastiche per l'anno 2024-2025 si seguirà la medesima modalità delle visite ordinarie, potrà fermarsi presso la casa dei nonni, Per_1
diversamente rientrerà presso la madre. Salvo sempre diverso accordo tra i Per_2
genitori.
9°) A titolo di contributo al mantenimento delle minori , il sig. Per_2 Per_1 [...]
si impegna a versare alla signora entro il giorno 30 di CP_1 Parte_1
ogni mese (per febbraio l'ultimo giorno del mese), la somma di €500,00= mensili
(€250,00= per figlia) sino alla data del rogito dell'immobile in comproprietà; nella predetta erogazione, sino alla data del rogito della casa famigliare, deve intendersi compresa la quota parte del sig. del 50% della retta dell'asilo di CP_1 Per_2
mentre resta fermo, invece, l'obbligo del sig. di contribuire al 50% per le CP_1
altre spese straordinarie contemplate dal Protocollo del Tribunale di Bergamo;
dal mese successivo alla vendita del bene il sig. si impegna a Controparte_1
corrispondere alla signora e ciò sino al raggiungimento Parte_1
dell'indipendenza economica delle figlie, la somma di €600,00= mensili (€300,00= per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla signora Parte_1
secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Bergamo che le parti dichiarano di avere letto e che si intende riportato nel presente accordo. 10°) La signora sarà titolare del diritto di percepire l'intero Assegno Parte_1
Unico che verrà erogato per le figlie ed Per_1 Per_2
11°) Il sig. si impegna a corrispondere alla signora Controparte_1 [...]
con decorrenza dall'anno successivo a quello della vendita del bene di cui Parte_1
sopra, la somma di €1.250,00= annue quale quota del 50% del rimborso delle detrazioni fiscali relative alle spese di ristrutturazione, e ciò entro il mese successivo a quello in cui egli percepirà il rimborso delle stesse detrazioni da parte del datore di lavoro quale sostituto di imposta.
12) spese di lite compensate tra le parti
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3808 /2024 promossa con ricorso depositato in data 25/06/2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CC FEDERICA e TE IU come da procura in atti ,
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PAGANESSI SILVIA, come da procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da accordo raggiunto all'udienza del 3.12.24;
Per il Pubblico Ministero: nulla si oppone.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DI DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente, premesso di essere stato unita in una relazione more uxorio dalla quale erano nate le minori (Bergamo – 14.2.2018) e Per_1
Bergamo – 28.8.2021), da entrambi riconosciute, ha chiesto al Tribunale adito Per_2 di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale dolendosi del particolare atteggiamento assunto dall'ex compagno che, trascurandosi durante la convivenza tanto da diventare apatico aveva poi avuto un periodo di depressione aggravato dall'abuso di alcol e stupefacenti tanto da aver attuato episodi aggressivi e violenti ai suoi danni così da costringerla a lasciare l'abitazione parafamiliare unitamente alle minori. Sottolineava così che il resistente aveva necessità di aiuto e supporto specialistico e di come ella si era anche rivolta ad un Centro antiviolenza. Concludeva chiedendo l'affido esclusivo delle minori a lei, l'assegnazione della casa parafamiliare
, la rigida previsione del diritto di visita protetto tra padre e figlie, un assegno di mantenimento di € 700,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo peraltro che i provvedimenti venissero assunti d'urgenza ai sensi dell'art. 473bis-15 cpc.
Veniva rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili e fissata con decreto la prima udienza.
Si costituiva il resistente che, dopo aver asserito di aver curato bene la propria depressione, tanto da essere stato considerato idoneo al lavoro, contestava la richiesta di affido esclusivo e, dopo aver evidenziato le rispettive capacità economiche, concludeva per l'affido condiviso delle due figli, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa parafamiliare, ipotizzava il suo diritto di visita e si dichiarava disponibile a versare un assegno di € 300,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Già in sede di prima udienza le parti accennavano ad accordarsi e così, sempre in tale udienza, proseguita in via cartolare, il giudice designato assumeva come provvedimenti provvisori ed urgerti le condizioni dell'accordo tra le parti e rimetteva la causa immediatamente avanti al Collegio per la decisione.
L'accordo indicato dalle parti per l'udienza cartolare del 3.12.24 può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alle minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla rispettiva crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme.
Alla luce dell'intervenuto accordo le spese si compensano tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce in conformità all'accordo raggiunto dalle parti:
1°) si dà atto che il sig. si impegna espressamente a rimanere Controparte_1
astinente, a farsi prendere in carico dal Serd territorialmente competente, nonché ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico, a proseguire nel percorso presso il
CPS per il trattamento farmacologico, nonché a recarsi con costanza presso il proprio medico di base per i controlli che si renderanno necessari per il suo stato di salute, impegnandosi a condividere con la signora anche per il tramite dei Parte_1
rispettivi legali, gli sviluppi dei suoi percorsi di cura ed a condividere gli esiti e i referti delle visite.
2°) si dispone la presa in carico del nucleo al Servizio Tutela Minori affinché tenga monitorata la condizione di benessere delle minori, il buon andamento degli incontri padre-figlie nonché il percorso del padre presso il Serd. 3°) si dà atto che i signori e si impegnano ad Controparte_1 Parte_1
affidare al mediatore l'incarico di vendere il loro immobile che fu Testimone_1
casa familiare, sito in Bonate Sotto (BG), via Lotto, 9, dichiarandosi sin da ora disponibili ad accettare il prezzo da quest'ultimo formulato per la vendita (ad oggi ipotizzabile in una somma compresa tra € 300.000,00= ed € 350.000,00=) quale valore di realizzo. Sino alla data della vendita il sig. potrà continuare a Controparte_1
risiedere nel predetto bene e, in tale periodo e sino alla vendita, si impegna a provvedere all'integrale pagamento delle rate di mutuo gravanti sull'immobile nonché al pagamento di tutte le utenze e le spese ordinarie relative, oltre a curarne la pulizia e l'ordine al fine di consentire un accesso a potenziali acquirenti. Il sig.
[...]
si impegna a rilasciare il predetto bene libero entro la data del contratto CP_1
preliminare di vendita che i signori e Vimercati andranno a sottoscrivere. CP_1
4°) le parti dichiarano che i proventi della vendita del bene, previa estinzione del mutuo, verranno divisi in ragione del 50% tra i signori e La CP_1 Parte_1
signora si impegna ad utilizzare la sua quota del ricavato della vendita Parte_1
nell'esclusivo interesse delle minori.
5°) si dispone l'affido esclusivo delle minori ed alla mamma, Per_1 Persona_3
sig.ra con collocazione prevalente delle stesse con la madre presso Parte_1
la casa dei nonni materni, sita in Solza, via Rossini, 14/c.
6°) Qualora la signora fosse in grado di sostenere la spesa per l'acquisto o Parte_1
la locazione di altra soluzione abitativa, le parti dichiarano che ella si impegna a comunicare il nuovo indirizzo al sig. ed a scegliere la stessa abitazione CP_1
tenendo in primaria considerazione la distanza dalla residenza del padre delle minori, onde garantire a quest'ultimo il diritto di visita alle figlie. In ogni caso i signori e si impegnano a scegliere la propria residenza tenendo in Parte_1 CP_1
primaria considerazione la necessità che le minori possano proseguire nel contesto in cui sono cresciute la loro formazione scolastica. 7°) Nell'interesse delle minori i signori e si impegnano a far Parte_1 CP_1
intraprendere e completare la valutazione di ed dalla dottoressa Per_1 Per_2 Per_4
del Centro Piccolo Principe di Stezzano, scelta di comune accordo, nonché a
[...]
seguire i suoi suggerimenti e le proposte terapeutiche, nonché ad intraprendere un percorso, anche comune, di sostegno alla genitorialità purchè gratuito.
8°) Quanto alle modalità di visita, sino al totale superamento delle criticità indicate e a condizione che lo stesso sia astinente e con umore stabilizzato, il sig. si CP_1
impegna a vedere e tenere con sé le figlie esclusivamente alla presenza Per_2 Per_1
dei nonni paterni. Le visite si svolgeranno secondo il seguente calendario:
-Viola un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando i nonni ed il padre la riaccompagneranno a scuola – questa modalità è in fase di sperimentazione tra i genitori, entrambi sono concordi nel valutare l'evoluzione delle reazioni di per confermare o modificare il pernottamento - e a fine settimana Per_1
alterni dal sabato mattina sino alla domenica pomeriggio.
-Emma un pomeriggio a settimana con rientro presso la madre dopo cena e a fine settimana alterni sempre da sabato a domenica escluso il pernottamento. Per cui Per_2
rientrerà presso la casa materna il sabato sera per poi trascorrere la domenica con il padre.
-Emma inizierà i pernottamenti a far data dal mese di settembre 2025, sempre in presenza dei nonni paterni e se le condizioni di salute del sig. lo CP_1
consentiranno.
Dal mese di settembre 2025 per verrà introdotto il pernottamento Per_2
infrasettimanale ed aggiunta una notte nel fine settimana di competenza paterna purché si mantengano le condizioni di astinenza e di regolazione dell'umore del padre sempre alla presenza dei nonni paterni ed i pernottamenti dovranno avvenire nella casa dei nonni. In caso contrario saranno esclusi i pernottamenti e le bambine faranno rientro alla casa materna per l'ora di cena, qualora invece le condizioni di salute del sig. non CP_1
lo consentissero le visite verranno ulteriormente ridotte per garantire la serenità di ed ino alla possibilità di sospenderle. Per_1 Per_2
Salvo in ogni caso diverso e migliore accordo tra i genitori.
Durante le vacanze estive le bambine trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore mentre le vacanze infra-scolastiche verranno ripartite in ragione del 50% con ciascun genitore, sempre purché sussistano le condizioni di astinenza e regolazione dell'umore del padre, diversamente i genitori valuteranno le modalità più congrue per garantire il benessere di ed Per_1 Per_2
Per i pernottamenti durante le vacanze scolastiche per l'anno 2024-2025 si seguirà la medesima modalità delle visite ordinarie, potrà fermarsi presso la casa dei nonni, Per_1
diversamente rientrerà presso la madre. Salvo sempre diverso accordo tra i Per_2
genitori.
9°) A titolo di contributo al mantenimento delle minori , il sig. Per_2 Per_1 [...]
si impegna a versare alla signora entro il giorno 30 di CP_1 Parte_1
ogni mese (per febbraio l'ultimo giorno del mese), la somma di €500,00= mensili
(€250,00= per figlia) sino alla data del rogito dell'immobile in comproprietà; nella predetta erogazione, sino alla data del rogito della casa famigliare, deve intendersi compresa la quota parte del sig. del 50% della retta dell'asilo di CP_1 Per_2
mentre resta fermo, invece, l'obbligo del sig. di contribuire al 50% per le CP_1
altre spese straordinarie contemplate dal Protocollo del Tribunale di Bergamo;
dal mese successivo alla vendita del bene il sig. si impegna a Controparte_1
corrispondere alla signora e ciò sino al raggiungimento Parte_1
dell'indipendenza economica delle figlie, la somma di €600,00= mensili (€300,00= per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla signora Parte_1
secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Bergamo che le parti dichiarano di avere letto e che si intende riportato nel presente accordo. 10°) La signora sarà titolare del diritto di percepire l'intero Assegno Parte_1
Unico che verrà erogato per le figlie ed Per_1 Per_2
11°) Il sig. si impegna a corrispondere alla signora Controparte_1 [...]
con decorrenza dall'anno successivo a quello della vendita del bene di cui Parte_1
sopra, la somma di €1.250,00= annue quale quota del 50% del rimborso delle detrazioni fiscali relative alle spese di ristrutturazione, e ciò entro il mese successivo a quello in cui egli percepirà il rimborso delle stesse detrazioni da parte del datore di lavoro quale sostituto di imposta.
12) spese di lite compensate tra le parti
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino