TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/10/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1780/2022 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] l'[...], Parte_1 rappresentato e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Giuseppe Brandi e Anna Frontino, presso il cui studio in Trinitapoli alla Via S. Francesco D'assisi n. 132, elettivamente domicilia
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
E
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove
e con questi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
di Andria, alla via Guido Rossa n. 12 CP_3
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
1 In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti costituite hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 21.03.2022, ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti della Controparte_4 per il pagamento di pretese differenze retributive derivanti
[...] dall'intercorso rapporto di lavoro, nonché nei confronti dell' CP_3 per ottenere la regolarizzazione della propria posizione previdenziale.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della ditta Controparte_5
dal 04.11.2014 al 30.12.2021 come bracciante agricolo in
[...] forza di un rapporto di lavoro articolato in attività stagionali autunnali e primaverili, occupandosi prevalentemente di raccolta e taglio finocchi;
che durante i vari rapporti di lavoro non era stato adeguatamente retribuito, in quanto, ad onta di ciò che risultava dalle buste paga ricevute, aveva percepito una retribuzione giornaliera di € 50,00, essendo obbligato alla restituzione delle somme che risultassero in più dalle buste paga;
che non aveva mai ricevuto alcun compenso aggiuntivo per il lavoro domenicale svolto né alcuna indennità di trasferta nelle giornate in cui era costretto a prestare attività lavorativa anche a molti chilometri di distanza.
Ciò posto, ha dedotto di vantare un credito per differenze retributive pari ad € 35.296,01 come da conteggi allegati ed ha
2 chiesto che il Tribunale accerti e dichiari la sussistenza del rapporto lavorativo nei termini prospettai in ricorso e condanni la società resistente al pagamento di € 35.296,01 o alla maggiore o minore somma accertata, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno per la contribuzione omessa e al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell' ; CP_3
con vittoria di spese con attribuzione da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Costituitasi in giudizio, la , ha Controparte_5 eccepito preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei presunti crediti vantati dal lavoratore sino alla data del Parte_1
23.12.2016, l'inammissibilità del ricorso per inapplicabilità della contrattazione collettiva e, la nullità della domanda per genericità. Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda contestando in primo luogo l'avversa asserzione secondo cui il lavoratore sarebbe stato obbligato alla restituzione in moneta contante di parte delle somme riportate in busta paga e incassate con assegno e/o bonifico bancario ed in secondo luogo le avverse richieste di ulteriori indennità di percorso, avendo la società datrice di lavoro già riconosciuto e corrisposto dette indennità .
Ha contestato altresì la ricostruzione del rapporto di lavoro intercorso con la Società resistente in termini di lavoro subordinato ex. art. 2094 c.c. rientrando la fattispecie in esame in quella del lavoro a tempo determinato con lavoro stagionale ed infine i conteggi di parte ricorrente.
In conseguenza di ciò ha concluso per la declaratoria di nullità/inammissibilità del ricorso e in ogni caso per il rigetto nel merito;
con vittoria di spese.
Costituitosi altresì in giudizio l' ha dedotto che il rapporto di CP_3 lavoro così come
3 prospettato in ricorso non risulta regolarmente costituito e che, in caso di accoglimento della domanda, l'accertamento deve essere limitato nei limiti della prescrizione.
In corso di causa veniva dichiarata dal Tribunale di Trani con sentenza n. 1/2023 del 07.02.2023 la liquidazione giudiziale della con conseguente Controparte_4 interruzione del giudizio in data 18.5.2023 e successiva riassunzione su istanza del ricorrente depositata il 10.07.2023.
A seguito della riassunzione, la società sottoposta a liquidazione giudiziale non si costituiva in giudizio.
LA DECISIONE
1. Il ricorso va dichiarato improseguibile.
Rilievo decisivo e assorbente assume la circostanza che nelle more del giudizio la società resistente è stata sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale.
In via di estrema sintesi, va osservato che il ricorrente ha agito nei confronti della per il Controparte_5 pagamento di pretese differenze retributive derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro per il periodo 2014-2021 nonché nei confronti dell' per ottenere la regolarizzazione CP_3 della propria posizione previdenziale.
L'intervenuta la liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro/resistente in corso di causa pone il problema della ammissibilità o meno della pronuncia richiesta nel ricorso, pur avendo parte ricorrente affermato che la domanda va intesa come di accertamento del credito per differenze retributive e non di condanna;
sul punto, peraltro, si è invitata espressamente, con ordinanza del 14.07.2025, la difesa di parte ricorrente a prendere posizione sulla questione della proseguibilità o meno del giudizio, concedendo termine fino a 10 giorni prima della data di udienza per il deposito di note difensive sul punto, che non sono state depositate avendo parte ricorrente depositato
4 solo note di trattazione scritta con le quali ha insistito per l'accoglimento della domanda.
Ciò posto, il ricorso va dichiarato improseguibile per le seguenti ragioni.
Occorre partire dal presupposto che norma principale di riferimento è l'art. 32 comma 1 del d.lgs. n. 14/2019, secondo cui “Il Tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”, ragion per cui l'accertamento dei crediti di lavoro del ricorrente deve dunque avvenire in seno alla procedura di liquidazione giudiziale.
Nel corso degli anni, in relazione alle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la giurisprudenza di legittimità ha specificato quali siano le questioni che, nonostante la procedura d'insolvenza, rimangono di competenza del giudice del lavoro.
E così, ad esempio, con riferimento all'amministrazione straordinaria ma con un principio estensibile anche alle altre procedure concorsuali, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per
5 difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare”
(cfr. Cass. n. 19271/2013).
Ancora, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 15982/2018, ha specificato che “In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa”.
Sempre in tema di procedura fallimentare, la Corte di cassazione con la sentenza n. 30512/2021 ha stabilito il seguente principio:
“Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improseguibilità dell'originaria domanda di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, rivendicando la sola tutela risarcitoria nei confronti dell'impresa, fallita in corso di causa)”; in termini analoghi anche Cass. n.
41586/2021, secondo cui “In tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al
6 tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendo escludersi che in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro”.
Tale principio è stato poi ribadito con la sentenza della Corte di
Cassazione n. 94/2024, secondo cui: “Qualora il lavoratore abbia agito in giudizio per l'accertamento della propria qualifica superiore nei confronti del datore di lavoro in liquidazione giudiziale permane la competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento attraverso cui far valere diritti patrimoniali sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della società fallita. Alla cognizione del giudice fallimentare, invece, sono riservate le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso”.
Infine, con sentenza n. 27796/2024 la Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che: “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro
7 diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo”.
2. Applicando tali norme e i condivisibili principi di diritto richiamati affermati dalla Suprema Corte, deve ritenersi che, a seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della società resistente, non sussiste la competenza funzionale del Giudice del Lavoro a decidere in ordine alla presente controversia, in quanto le domande proposte dal ricorrente sono tese all'accertamento dello svolgimento di attività lavorativa in misura superiore rispetto a quanto contrattualizzato al fine di ottenere la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento di differenze retributive;
si tratta di due domande strettamente connesse e intrecciate, al punto tale che deve escludersi la competenza a pronunciarsi su entrambe dell'adito giudice del lavoro. Ciò vale anche qualora si volesse intendere la domanda come di mero accertamento, perché, aldilà del fatto che è evidente che essa è stata proposta al fine di ottenere una condanna al pagamento di somme di denaro, ed è quindi strettamente strumentale e connessa a quest'ultima, in ogni caso anche l'accertamento del presunto credito per differenze retributive non può che essere accertato all'interno della procedura di liquidazione giudiziale per la necessità di assicurare il rispetto del prevalente principio della par condicio creditorum.
In questo senso, peraltro, si è già espressa questa Sezione in fattispecie analoga alla presente con la sentenza n. 1636/2025 del 10.07.2025.
Alla luce di ciò, il ricorso va dichiarato improseguibile.
Spese processuali
Le spese processuali, tenuto conto della natura della presente e delle ragioni della presente decisione, nonché della mancata costituzione della procedura di liquidazione giudiziale dopo
8 l'interruzione giudiziale, sono integralmente compensate tra tutte le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1780/2022 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara improseguibile il ricorso;
2. compensa le spese del giudizio.
Trani, 20.10.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
9