Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2024, n. 28725
CASS
Sentenza 17 luglio 2024

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In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 Decreto Legislativo n. 74/2000, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione in caso di adempimento integrale del debito tributario. Infatti, con riferimento ai beni immobili, l'articolo 77, primo comma, del DPR n. 602/1973, dispone che, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede; quanto ai beni mobili, l'articolo 517, primo comma, del codice di procedura civile, dispone che il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. Pertanto, è possibile parametrare la misura del sequestro preventivo, anche per equivalente, alla effettiva entità del profitto confiscabile che, con riferimento all'attività distrattiva dei beni oggetto dì possibile apprensione da parte dell'Erario, deve essere calcolato con riferimento all'intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2024, n. 28725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28725
Data del deposito : 17 luglio 2024
Fonte ufficiale :

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