Art. 10. 1. Il consiglio dell'Ordine e' convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro la prima decade di maggio per esprimere le valutazioni di competenza sulle proposte.
2. Le riunioni del consiglio dell'Ordine sono valide se sono presenti almeno due terzi dei consiglieri.
3. Uno o piu' consiglieri sono incaricati di redigere una relazione sulle designazioni.
4. Le designazioni si intendono approvate dal consiglio qualora conseguano, con votazione segreta, il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
5. Svolge funzione di segretario il funzionario preposto all'ufficio onorificenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. I membri del consiglio dell'Ordine possono accedere, a partire dal ventesimo giorno antecedente la data di convocazione del consesso, all'ufficio onorificenze del Ministero per prendere visione delle candidature e della relativa documentazione.
2. Le riunioni del consiglio dell'Ordine sono valide se sono presenti almeno due terzi dei consiglieri.
3. Uno o piu' consiglieri sono incaricati di redigere una relazione sulle designazioni.
4. Le designazioni si intendono approvate dal consiglio qualora conseguano, con votazione segreta, il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
5. Svolge funzione di segretario il funzionario preposto all'ufficio onorificenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. I membri del consiglio dell'Ordine possono accedere, a partire dal ventesimo giorno antecedente la data di convocazione del consesso, all'ufficio onorificenze del Ministero per prendere visione delle candidature e della relativa documentazione.