Articolo 110 del Codice della proprietà industriale
Articolo 109Articolo 111
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15 maggio 2005
Art. 110. Diritto morale 1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varieta' vegetale puo' essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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