CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 10/06/2026, n. 21308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21308 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21308 Anno 2026 Presidente: PILLA EGLE Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 25/03/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che AR LA ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputata in ordine al delitto di furto alla medesima ascritto;
Considerato che la persona offesa in data 22 ottobre 2025 ha dichiarato di voler rimettere la querela e l'imputata ha dichiarato di accettare detta remissione, cosicché il reato ascritto alla stessa, procedibile a querela, si 'è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio;
Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21308 Anno 2026 Presidente: PILLA EGLE Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 25/03/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che AR LA ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputata in ordine al delitto di furto alla medesima ascritto;
Considerato che la persona offesa in data 22 ottobre 2025 ha dichiarato di voler rimettere la querela e l'imputata ha dichiarato di accettare detta remissione, cosicché il reato ascritto alla stessa, procedibile a querela, si 'è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio;
Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026