Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di azione disciplinare nei confronti dei giornalisti, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione (sotto il profilo dell'ingiustificata comprensione del diritto dell'associazione professionale all'applicazione della sanzione per gli illeciti commessi dagli iscritti alla stessa), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui non attribuisce all'azione giudiziaria civile, che ha inizio con l'impugnazione davanti al tribunale della deliberazione del consiglio nazionale (conclusiva della fase amministrativa del procedimento), effetto interruttivo permanente, secondo la disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 2945 cod. civ.; e ciò in quanto il limite temporale massimo di prescrizione (che nella specie non può superare quello di sette anni e mezzo dal fatto) non vanifica il diritto alla decisione giurisdizionale, mentre è coerente con il diritto dell'incolpato ad una durata ragionevole del processo, dovendosi d'altra parte escludere (alla luce tanto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo nell'applicazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quanto della disciplina della prescrizione dei reati dettata dal codice penale) che detto termine massimo sia in concreto inadeguato alla conclusione del giudizio disciplinare contro i giornalisti, e quindi sia irragionevole per difetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/12/2003, n. 19299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19299 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO Rel. - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Fabio MAZZA - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI LO, NÀ SI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato CORSO BOVIO, che li difende, giusta delega in atti:
- ricorrenti -
contro
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI LOMBARDIA, con sede in Milano, in persona del Presidente, dott. Franco Abruzzo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che lo difende unitamente all'avvocato REMO DANOVI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, con sede in Roma, nella persona del suo Presidente pro tempore, dott. Lorenzo del Boca, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GARANCINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
- intimato-
avverso la sentenza n. 263/02 della Corte d'Appello di MILANO sezione prima civile, emessa il 16/01/02, depositata il 29/01/02;
R.G. 413/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato FRANCESCO GIORGIANNI;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per la rimessione alle SS.UU.;
in subordine cassazione senza rinvio della sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 14 luglio 1997 il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia deliberò l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del dott. AO NT, direttore del settimanale "Oggi", e del dott. Massimo NÀ, autore di un articolo sulle vicende della minore "Serena Cruz", pubblicato sul numero di detto settimanale del 14 giugno 1995. Il provvedimento fu motivato dal rilievo che, nell'articolo, i genitori adottivi della minore e la minore stessa erano stati indicati con il reale nome e cognome, erano state indicate anche l'abitazione (sia pure con un riferimento generico: "cascina sulle colline artigiane") e la professione del padre, erano state riprodotte fotografie dell'intera famiglia e della bambina.
Con deliberazione del 27 ottobre 1997 il menzionato Consiglio regionale ritenne che i due giornalisti avevano violato la Carta dei doveri del giornalista, la Carta di Treviso e l'art. 16 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989 (ratificata con la legge n. 176 del 1991 e richiamata dal contratto di lavoro giornalistico), nonché i doveri imposti dall'art. 2 della legge professionale circa il rispetto della persona come limite invalicabile del diritto di cronaca;
irrogò, perciò, la censura ad NT e l'avvertimento a NÀ.
I due giornalisti, il 10 dicembre 1997, proposero ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine, che, riunitosi nei giorni 11 e 12 dicembre 2000, confermò le sanzioni inflitte.
Con ricorso del 3 marzo 2001 i giornalisti proposero azione davanti al Tribunale di Milano. Costituitosi il Consiglio regionale, l'adito Tribunale, con sentenza depositata il 12 luglio 2001, respinse il ricorso. La stessa decisione è stata adottata dalla Corte di appello di Milano, nel contraddittorio del Consiglio regionale, con la decisione depositata il 29 gennaio 2002. AO NT e Massimo NÀ hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, a cui ha resistito il Consiglio regionale dell'Ordine. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano. Successivamente il Consiglio nazionale dell'Ordine ha proposto controricorso. I ricorrenti hanno presentato due memorie. Una memoria è stata presentata anche dal Consiglio regionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il controricorso del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è chiaramente tardivo, essendo stato notificato il 9 ottobre 2003, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 28 marzo 2002. La tardività del controricorso non impedisce, peraltro, la partecipazione della parte alla discussione orale della causa, svoltasi nell'udienza odierna.
2.- Va esaminata, anzitutto, la questione della prescrizione dell'azione disciplinare che, se verificatasi, rende irrilevante l'esame dei motivi di ricorso.
I ricorrenti, nella memoria, hanno invero rilevato l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 58 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, essendo trascorsi sette anni e sei mesi dalla data del fatto contestato, che è del 14 giugno 1995. A tal fine essi hanno fatto richiamo alla sentenza delle Sez. un. di questa Corte 4 luglio 2002 n. 9694, la quale, nel risolvere un contrasto interpretativo interno a questa Corte, ha affermato che il termine massimo di prescrizione, previsto dal terzo comma del citato art. 58 (di sette anni e mezzo), va riferito all'intero procedimento disciplinare, comprensivo sia della fase amministrativa (davanti al Consiglio regionale e, a seguito di ricorso, davanti al Consiglio nazionale), sia della fase giurisdizionale (che si svolge davanti al Tribunale, alla Corte di appello ed alla Corte di cassazione), onde, spirato il termine massimo di durata di sette anni e mezzo dal fatto senza che la commissione dell'illecito sia stata definitivamente accertata, il processo non può proseguire e la sopravvenuta prescrizione deve essere rilevata e dichiarata anche di ufficio.
Il Consiglio regionale, nella memoria, preso atto dell'orientamento delle Sezioni unite e riconosciuto che il termine massimo di prescrizione (di sette anni e mezzo) è già decorso, prospetta l'incostituzionalità dell'art. 59 della legge 3 febbraio 1963 n.69, nella parte in cui non attribuisce all'azione giudiziaria civile l'effetto interruttivo permanente della prescrizione (secondo la disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 2945, secondo comma, c.c.), per violazione dell'art. 24 della Costituzione (determinando "una ingiustificata compressione del diritto alla tutela giurisdizionale") e dell'art. 3 della stessa (potendo, per lo stesso illecito commesso da più soggetti, instaurarsi due autonomi giudizi, conclusisi in tempi diversi).
3.- Va, innanzitutto, ribadito il principio affermato dalla citata sentenza di questa Corte n 9694/2002, secondo cui il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare ai giornalisti, come disciplinato dalla legge n. 69/63, è unico, sebbene articolato in due fasi, una amministrativa (che si conclude con la deliberazione del Consiglio nazionale) e l'altra giurisdizionale (che ha inizio con l'impugnazione davanti al Tribunale, ad iniziativa dell'interessato e del pubblico ministero, della detta deliberazione). Consegue che la prescrizione dell'azione disciplinare, disciplinata dall'art. 58 della citata legge n. 69/63, riguardando, indifferentemente e in modo unitario, il procedimento davanti agli organi dell'ordine professionale ed il processo davanti al giudice, può maturare anche in pendenza di quest'ultimo, è suscettibile di rimanere interrotta, ma in nessun caso il termine di cinque anni può essere prolungato oltre la metà, non trovando applicazione la regola della interruzione con effetto permanente dettata dal secondo comma dell'art. 2945 c.c.. 4.- La questione di illegittimità costituzionale di siffatta disciplina della prescrizione, sollevata dal Consiglio regionale della Lombardia, non è rilevante nella presente causa per quanto attiene alla addotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché il giudizio nei confronti di ambedue i giornalisti incolpati dell'illecito disciplinare si è svolto in modo unitario, onde non si è verificata, nel caso di specie, la lamentata disparità di trattamento tra i più autori di uno stesso illecito disciplinare, e cioè la possibilità, prospettata dal Consiglio regionale, che il termine massimo di prescrizione maturi nel corso del giudizio per uno, e non anche per l'altro autore dello stesso illecito. Il sollevato dubbio di contrasto con l'art. 24 della Costituzione, se è rilevante nel presente giudizio (in cui, come si è detto, si è verificato il tempo massimo della prescrizione dell'illecito), è però manifestamente infondato.
Il diritto alla tutela giurisdizionale, di cui si lamenta "l'ingiustificata compressione", è stato identificato, nel corso della discussione orale, in quello dell'associazione professionale all'applicazione della sanzione per gli illeciti disciplinari commessi dagli iscritti alla stessa (art. 2907, secondo comma, c.c.). Ma, come precisa la disposizione normativa richiamata, la tutela giurisdizionale dei diritti si attua con le forme stabilite dalla legge, e cioè, per i consigli dell'Ordine dei giornalisti, secondo le disposizioni della legge 3 febbraio 1963 n. 69, la quale, nell'art. 58, dispone che il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, previsto in cinque anni dal fatto, "in nessun caso ... può essere prolungato oltre la metà" (e quindi non può superare il periodo di sette anni e mezzo).
Tale limite temporale massimo di prescrizione non vanifica il diritto alla decisione giurisdizionale. È sufficiente richiamare la prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai, la quale si prescrive nel termine di quattro anni e non è soggetta ad atti interrottivi (art. 146 della legge 16 febbraio 1913 n. 89), tanto che la Corte costituzionale è dovuta intervenire per integrare il citato art. 146 nel senso che la prescrizione resta sospesa nel caso in cui per il fatto disciplinare sia stato promosso processo penale (sentenza 2 febbraio 1990 n. 40), mentre per i giornalisti il termine prescrizionale inizia a decorrere dal giorno in cui si è concluso il processo penale (art. 58 citato, secondo comma). Al contrario, l'interpretazione adottata dalle Sez. un. e qui riaffermata, esigendo che il processo si concluda in un periodo di tempo non indefinito (come sarebbe conseguente all'applicazione dell'art. 2945, secondo comma, c.c.), è coerente con il diritto dell'incolpato ad una durata ragionevole del processo affermato dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 848), durata ragionevole richiesta oggi anche dall'art. 111 della Costituzione (nel testo modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2). In relazione al citato art. 111 Cost. il P.M. in udienza ha espresso l'avviso che il termine massimo di sette anni e mezzo sia inadeguato alla conclusione del giudizio disciplinare contro i giornalisti, e quindi non sia ragionevole per difetto. Va, in senso contrario, richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nell'applicare l'art. 6 della citata Convenzione sulla durata ragionevole del processo, richiede tempi di durata minori di quello qui considerato. Così, ad esempio, è stato giudicato eccessivo il tempo di sette anni occorso per un processo italiano che si è svolto in tre gradi di giudizio, onde si è dichiarata la violazione della Convenzione da parte dell'Italia (sentenza del 16 novembre 1999, E.P. c/ Italia, ricorso n. 31127/96, sia pure in relazione ad un giudizio di affidamento e di adozione, in cui, secondo la Corte europea, si richiede una particolare celerità).
Può ancora rilevarsi che la prescrizione quinquennale (prolungabile fino alla metà in caso di interruzione) è prevista per i delitti puniti con la reclusione inferiore a cinque anni (art. 157 n. 4 c.p.), onde non può considerarsi irragionevole che lo stesso termine di prescrizione sia previsto per un illecito disciplinare non avente rilevanza penale. Che, poi, il procedimento disciplinare sia strutturato in modo tale da rendere difficoltosa l'osservanza di detto termine di prescrizione (per il numero elevato di fasi amministrative e giurisdizionali previste dall'ordinamento) è considerazione che può assumere rilievo al fine di valutare la conformità di tale struttura al precetto costituzionale che impone al legislatore di assicurare la ragionevole durata di ogni processo (art. 111 Cost.), ma tale valutazione non assume rilevanza per la decisione del presente giudizio.
Infine, non è inutile osservare che, nel caso di specie, come risulta dallo svolgimento del processo che si è in precedenza esposto, il maggior tempo è stato richiesto dalle attività del Consiglio regionale e del Consiglio nazionale dell'Ordine, che hanno concluso la fase amministrativa del procedimento disciplinare dopo circa quattro anni e mezzo dal fatto.
5.- La prescrizione dell'illecito disciplinare ascritto ai due ricorrenti, maturata alla data odierna. (essendo trascorsi più di otto anni dalla data del fatto, che è del 14 giugno 1995), è rilevabile anche di ufficio, come hanno ribadito le Sezioni unite nella citata sentenza n. 9694/2002, onde è ininfluente che essa non sia stata dedotta nei motivi del ricorso, ma invocata nella memoria. 6.- In conclusione, essendosi prescritto l'illecito disciplinare posto a fondamento della sentenza impugnata, questa sentenza va cassata senza rinvio e, con pronunzia di merito, va dichiarata la maturata prescrizione del detto illecito.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara prescritto l'illecito disciplinare ascritto ai due ricorrenti. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso a Roma, il 28 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 DICEMBRE 2003.