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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6165/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 1.4.2025, promossa da
, con l'avv. Filippo Aurisicchio;
Parte_1
ricorrente
contro contumace;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.6.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 17.10.2019 al 8.8.2021, in forza di contratto a tempo pieno e determinato reiteratamente prorogato, nonché dal 6.9.2021 al
15.12.2022, in forza di contratto a tempo parziale (94,74%) e determinato reiteratamente prorogato, quale operaio addetto alla manutenzione del verde inquadrato nel livello A/1 del ccnl cooperative sociali, alle dipendenze della impresa chiedeva Controparte_1
1 condannarsi la stessa al pagamento di euro 3.684,13 o in subordine di euro 3.558,73 a titolo di trattamento di fine rapporto.
La convenuta rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La documentazione prodotta dal ricorrente (modelli unilav, ultima proroga contrattuale, scheda anagrafica/professionale, estratto conto previdenziale,
cedolini di paga e certificazione unica 2023) attesta che egli ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 17.10.2019 al 8.8.2021, in forza di contratto a tempo pieno e determinato reiteratamente prorogato, nonché dal
6.9.2021 al 15.12.2022, in forza di contratto a tempo parziale (94,74%) e determinato reiteratamente prorogato, quale operaio addetto alla manutenzione del verde e con inquadramento nel livello A/1 del ccnl cooperative sociali.
La certificazione unica 2023 attesta altresì che l'istante, a seguito dei suddetti rapporti di lavoro, ha maturato un trattamento di fine rapporto ex
art. 2120 c.c. in ragione di euro 3.558,73, “rimasto in azienda”.
Inoltre la convenuta, essendo rimasta contumace, non ha provato di avere corrisposto detta somma;
né la prova del pagamento può desumersi dalla indicazione di tale somma, nella certificazione unica 2023, in corrispondenza della voce “indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno”, trattandosi di una mera dichiarazione proveniente dallo
2 stesso debitore e, come tale, sprovvista di qualsiasi efficacia probatoria in suo favore.
Valutati i suddetti elementi di prova, e poiché inoltre il legale rappresentante della convenuta non è comparso per rendere l'interrogatorio formale deferito ex adverso, senza addurre alcun giustificato motivo, possono ritenersi senz'altro ammessi, ex art. 232 c.p.c., i fatti indicati in ricorso, ivi compreso il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto.
Circa il quantum debeatur, deve rilevarsi che l'istante non ha provato la spettanza del superiore importo di euro 3.684,13 rivendicato in via principale, attesa la genericità dei conteggi allegati al ricorso.
Deve pertanto ritenersi spettante l'inferiore importo di euro 3.558,73
rivendicato in via subordinata, in quanto, come detto, riconosciuto come dovuto dal datore di lavoro.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante la complessiva somma di euro 3.558,73 sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, sono dovuti, ex artt.
429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez.
Un. 29.1.2001 n. 38).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
3 condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 3.558,73 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.030,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Filippo Aurisicchio.
Taranto, 1.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6165/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 1.4.2025, promossa da
, con l'avv. Filippo Aurisicchio;
Parte_1
ricorrente
contro contumace;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.6.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 17.10.2019 al 8.8.2021, in forza di contratto a tempo pieno e determinato reiteratamente prorogato, nonché dal 6.9.2021 al
15.12.2022, in forza di contratto a tempo parziale (94,74%) e determinato reiteratamente prorogato, quale operaio addetto alla manutenzione del verde inquadrato nel livello A/1 del ccnl cooperative sociali, alle dipendenze della impresa chiedeva Controparte_1
1 condannarsi la stessa al pagamento di euro 3.684,13 o in subordine di euro 3.558,73 a titolo di trattamento di fine rapporto.
La convenuta rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La documentazione prodotta dal ricorrente (modelli unilav, ultima proroga contrattuale, scheda anagrafica/professionale, estratto conto previdenziale,
cedolini di paga e certificazione unica 2023) attesta che egli ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 17.10.2019 al 8.8.2021, in forza di contratto a tempo pieno e determinato reiteratamente prorogato, nonché dal
6.9.2021 al 15.12.2022, in forza di contratto a tempo parziale (94,74%) e determinato reiteratamente prorogato, quale operaio addetto alla manutenzione del verde e con inquadramento nel livello A/1 del ccnl cooperative sociali.
La certificazione unica 2023 attesta altresì che l'istante, a seguito dei suddetti rapporti di lavoro, ha maturato un trattamento di fine rapporto ex
art. 2120 c.c. in ragione di euro 3.558,73, “rimasto in azienda”.
Inoltre la convenuta, essendo rimasta contumace, non ha provato di avere corrisposto detta somma;
né la prova del pagamento può desumersi dalla indicazione di tale somma, nella certificazione unica 2023, in corrispondenza della voce “indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno”, trattandosi di una mera dichiarazione proveniente dallo
2 stesso debitore e, come tale, sprovvista di qualsiasi efficacia probatoria in suo favore.
Valutati i suddetti elementi di prova, e poiché inoltre il legale rappresentante della convenuta non è comparso per rendere l'interrogatorio formale deferito ex adverso, senza addurre alcun giustificato motivo, possono ritenersi senz'altro ammessi, ex art. 232 c.p.c., i fatti indicati in ricorso, ivi compreso il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto.
Circa il quantum debeatur, deve rilevarsi che l'istante non ha provato la spettanza del superiore importo di euro 3.684,13 rivendicato in via principale, attesa la genericità dei conteggi allegati al ricorso.
Deve pertanto ritenersi spettante l'inferiore importo di euro 3.558,73
rivendicato in via subordinata, in quanto, come detto, riconosciuto come dovuto dal datore di lavoro.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante la complessiva somma di euro 3.558,73 sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, sono dovuti, ex artt.
429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez.
Un. 29.1.2001 n. 38).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
3 condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 3.558,73 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.030,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Filippo Aurisicchio.
Taranto, 1.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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