Sentenza 17 gennaio 2025
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Leggi di più… - 2. conoscenza danno - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 20 gennaio 2025
Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 17 gennaio 2025, n. 140. Massima redazionale Quanto alla domanda di risarcimento danni, va disattesa l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità[1]. Va osservato, infatti, che, […]
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Sul dies a quo della prescrizione del risarcimento danni da azioni illiquide: il Tribunale di Bari consolida il proprio orientamento. Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 17 maggio 2025, n. 1901. Massima redazionale In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, sollevata dalla in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; […] Leggi tutto Azioni BPB: due nuove pronunce del Tribunale di Bari sulla decorrenza della prescrizione. Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 7 febbraio 2025, nn. 489 e 490. Massima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3102/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Romito (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
difensore, indirizzo pec
ATTRICE
Contro
C.F. e P.IVA ) già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. GENNARO ARCUCCI (C.F.
[...] C.F._3
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec
[...]
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.9.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 16 Con atto di citazione dell'1.12.2020, unitamente ad altri investitori, premesso Parte_1
che: in virtù dei rapporti intrattenuti con Banca Popolare di Bari s.p.a., era socia della suddetta banca,
nonché investitrice dei titoli emessi da quest'ultima; in particolare era titolare Parte_1
del conto corrente n. 024/01019666 e del conto deposito n. 00024/0000022496855- nello specifico, nel
Novembre 2007 acquistava n. 100 azioni BPB per euro 915,00 ; nel Dicembre 2007 acquistava n. 1.201
azioni BPB per un controvalore di euro 9.967,40 , nel 2009 n. 909 azioni BPB per un controvalore di complessivi euro 7.5447, nel 2013 n. 980 azioni BPB per un controvalore complessivo di euro 7.840,00
nonché n.
1.078 azioni BPB per un controvalore di euro 9.212,00 (derivanti dalla conversione di obbligazioni BPB, avvenuta nel settembre 2014); l'attrice asseriva che l'istituto di credito aveva indotto i clienti all'acquisto dei titoli, facendo prevalere i propri interessi in violazione dell'art.23 T.U.F.,
omettendo la consegna di copia dei contratti e della modulistica, nonché aveva violato gli obblighi previsti dall'art.21 T.U.F. e i Regolamenti Consob di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente;
la non aveva fornito elementi di prova in ordine ad una adeguata CP_1
informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni, nonché, all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente;
la aveva omesso altresì di verificare sia CP_1
l'adeguatezza oggettiva che soggettiva del portafogli titoli dei finanziatori e sia l'adeguatezza degli stessi in ordine alla concentrazione rischio Emittente e compatibilità del profilo rispetto al titolo;
gli attori evidenziavano dunque che, se correttamente informati, non avrebbero concluso le operazioni contestate;
- conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, già Banca Controparte_1
Popolare di Bari s.p.a., rassegnando le seguenti conclusioni: A) in via principale accertare e dichiarare
la nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione dell'art. 23 del TUF, e per l'effetto
condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato pari a: 5) per la sig.ra
€. 36.175,60, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge […] B) in Pt_1
subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta
per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto
pagina 2 di 16 condannare la convenuta al risarcimento pari alla somma addebitata pari a: €. 36.175,60, oltre CP_1
interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge […]C) in ogni caso condannare la CP_1
al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, in favore del sottoscritto Avvocato
antistatario nel rispetto dei parametri forensi vigenti.
Costituitasi con comparsa dell' 11.02.2021, la contestava integralmente la domanda attorea, che CP_1
chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, deducendo che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Sosteneva altresì la convenuta che tutti gli investitori avevano reso, in sede di profilatura nel corso degli anni, dichiarazioni perfettamente compatibili con gli acquisti effettuati;
inoltre, tutti gli investitori aderivano - sulla base di appositi prospetti informativi e schede prodotto (cfr. docc. 69 - 78) di cui dichiaravano di aver preso visione ed analizzato i relativi fattori di rischio ivi indicati - alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca nel periodo 2001-2015.
Con particolare riguardo all'investitrice , la convenuta contestava il petitum della domanda Pt_1
attrice, precisando che la stessa, a seguito dei vari acquisti finanziari, era divenuta titolare di n. 4.268
azioni BPB, per un controvalore complessivo di € 35.484,90.
La tenuto conto che gli investimenti rientravano in un arco temporale compreso tra il 2007 e il CP_1
2013 e che la notifica dell'atto di citazione risaliva al 1.12.2020, eccepiva altresì la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno, la prescrizione delle domande di nullità e delle consequenziali domande restitutorie nonché dei diritti risarcitori azionati dagli attori di natura precontrattuale e contrattuale;
in via autonoma eccepiva anche la prescrizione della domanda di pagina 3 di 16 restituzione delle somme investite con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere dagli attori in data anteriore al 1.12.2010.
Nel merito, la convenuta assumeva di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro,
fornendo ai clienti l'informativa riguardante in particolare la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo offerto agli attori, costituito da vari prospetti informativi (Prospetti informativi del 2007, 2009, 2012 e 2014 e dalle relative schede prodotto).
La Banca sosteneva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche ex post, informando gli attori i) del prezzo delle azioni BPB e dei costi dell'operazione (cfr. doc. da 146 a 155 fasc. convenuta);
ii) del valore di smobilizzo dei predetti titoli azionari, iii) delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione iv) delle modalità di smobilizzo delle azioni BPB, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BPB, circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione interno” (cfr. doc. 164 fasc. convenuta), e successivamente del sistema Hi-MTF (cfr. doc. 165 – fasc. convenuta).
Aggiungeva la convenuta che l'intermediario, conformemente al Reg n. 16190/2007, aveva CP_3
provveduto a raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario degli attori e agli obiettivi di investimento di questi ultimi, relativamente all'attrice, evidenziava la compilazione di sette questionari di profilatura (marzo e dicembre 2007, 2009, marzo e dicembre 2010 , 2014 e 2015 – doc. 42-43-44-
45-46- 191-192 fasc. convenuta) da cui emergeva un profilo di rischio perfettamente in linea con il grado di rischio e di liquidità che i titoli BPB avevano al momento dell'esecuzione delle operazioni contestate.
In ultimo, la affermava di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia, né in ordine al CP_1
mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo pagina 4 di 16 medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
In subordine, la chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di nullità, inesistenza, CP_1
inefficacia, annullamento e/o risoluzione, di accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli BPB oggetto di giudizio, disponendo la restituzione di questi ultimi, ovvero, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB per cui è causa al momento dell'acquisto delle stesse e quello dei predetti titoli azionari al momento di proposizione dell'odierno giudizio, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla parte attrice in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di frutti civili degli investimenti.
Con ordinanza del 05.3.2021 veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del n. r.g. 3102/2021.
Con memoria ex art. 183 co, VI n. 1 c.p.c., l'attrice precisava la propria domanda, uniformandosi alla ricostruzione effettuata dalla sia con riferimento al numero delle azioni acquistate, sia CP_1
all'addebito operato dalla pari ad € 35.484,90. CP_1
In sede di precisazione della domanda, avvenuta con note di trattazione scritta del 23.09.2024, l'attrice rinunciava alla domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art 23 T.U.F.,
come precisato con comparsa conclusionale, residuando unicamente la domanda di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento da parte della (p.7 comparsa conclusionale attrice). CP_1
All'esito del vano tentativo di bonario componimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con ctu contabile, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.09.2024,
celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del D.L.18/2020,
pagina 5 di 16 conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
--------------------
Preliminarmente, preso atto della rinuncia da parte dell'attrice alla domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art 23 T.U.F., deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione ed ogni altra questione relativa all'azione di nullità.
Ciò chiarito, va in primo luogo dato atto che ha riconosciuto in giudizio di Parte_1
aver effettuato nel corso degli anni gli investimenti esposti nel prospetto di parte convenuta, di seguito riportato.
Quanto alla domanda di risarcimento danni, va disattesa l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la CP_1
quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 8997/2021;
Cass. n. 12937/2017), nel caso di specie non decorso.
Va osservato infatti al riguardo che, secondo orientamento di legittimità ormai consolidato “in tema di
diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il
pagina 6 di 16 danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto
che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se
contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” ( Cfr. Cass.
Sez. III, n.29328/2024).
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Cass. 14135/2019; Cass. Sez. II, n.15991/2018).
Ed ancora, “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di
dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono
manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una
"quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità” (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).
Nella vicenda in esame la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione,
perfezionatasi l'1.12.2020.
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, tuttavia, non avendo la allegato e provato la CP_1
conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente all'1.12.2010, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione,
avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla la quale ha accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito, tra le altre, di carenze CP_3
procedurali e di irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della pagina 7 di 16 clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti ( Cfr.
docc. 10 -13 di parte attrice).
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale,
decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
Ciò premesso, deve rilevarsi che la domanda di risarcimento del danno, avanzata dall'attrice per inadempimento della è fondata e, pertanto, va accolta. CP_1
La domanda di risarcimento del danno deve invero ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché,
in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. del 16190/2007). CP_3 pagina 8 di 16 Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. del 16190/2007). CP_3
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
In ordine agli investimenti oggetto di lite, deve darsi atto che la banca ha prodotto gli estratti conto per tutto il periodo (2007-2020) relativi sia al conto corrente n. 024/01019666 che al conto deposito n.
00024/0000022496855. (cfr. doc. 169-170 fasc. convenuta), attestanti le operazioni effettuate nel corso del rapporto dall'attrice, provando, dunque, la pretesa avanzata dalla sig.ra . Pt_1
In particolare dall'analisi del conto corrente n. 024/01019666, come attestato anche in sede di ctu, si evince l'addebito di euro 915,46 per acquisto azioni della banca in data 12/11/2007; due addebiti rispettivamente di euro 356,90 e di euro 9.611,40 per acquisto azioni della banca in data 21/12/2007; pagina 9 di 16 due addebiti rispettivamente di euro 3.228,70 e di euro 4.316,00 per acquisto azioni della banca in data
06/03/2009, due addebiti rispettivamente di euro 2.880,00 e di euro 4.960,00 per acquisto azioni della banca in data 28/02/2013; due addebiti rispettivamente di euro 3.384,00 e di euro 5.828,00 in data
28/02/2013, ossia complessivi euro 9.212,00, per acquisto di obbligazioni della banca.
Orbene, va dunque effettuata una breve ricostruzione degli investimenti dell'attrice, al fine della valutazione globale dei rischi relativi al singolo ordine di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitrice.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la Popolare di Bari, l'attrice ha dunque acquistato in CP_1
data 12.11.2007 n. 100 azioni BPB per un controvalore di € 915,00, in data 21.12. 2007, acquistava n.
1.201 azioni BPB per un controvalore di € 9.967,4, in data 6.03.2009 procedeva poi all'acquisto di n.909 azioni BPB per un controvalore di €7.544,7, in data 28.02.2013 acquistava n. 980 azioni BPB per un controvalore di complessivi € 7.840,00 e in data 1.09.2014 vi è stata la conversione in 1.078 azioni
BPB delle obbligazioni precedentemente acquistate per un controvalore di €. 9.212,00.
Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio pagina 10 di 16 di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Prima di procedere alla valutazione della corretta osservanza da parte della convenuta degli obblighi informativi (attivi-passivi), deve precisarsi che sebbene quest'ultima non abbia adempiuto all'onere di allegazione di tutta la documentazione al momento della separazione dei giudizi, all'interno del presente fascicolo, deve comunque tenersi conto del deposito tempestivo della stessa nel fascicolo originario, non essendo pertanto condivisibile la tesi del ctu di ritenere tardivi i documenti riprodotti in sede di osservazioni alla ctu da parte del ctp della banca, ovvero Contratto dossier titoli
12.024.22496855 del 2007; Questionario profilatura 05.03.2007; Questionario profilatura
03.12.2007;Domanda di ammissione a socio 2007;Scheda aumento capitale 2007;Contratto quadro
23.12.2010; Scheda AUCAP 2009;Scheda AUCAP 2013;Conversione obbligazioni;
Questionario
profilatura 2009; Questionario profilatura marzo 2010; Questionario profilatura dicembre 2010;
Questionario profilatura 2015.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il CP_1
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova riscontro nella produzione documentale della CP_1
Nella specie, deve rilevarsi che nel contratto di “Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari”, sottoscritto da in data 5.03.2007, l'attrice ha Parte_1
dichiarato di aver ricevuto copia del contratto (“Copia per il Cliente”), nonché di non avvalersi del diritto di ricezione dell'informativa precontrattuale.
Nei contratti di “Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari”,
rispettivamente del 23.12.2010 e del 24.10.2014, l'attrice invece, ha dichiarato di aver ricevuto copia del contratto (“Copia per il Cliente”), nonché di essere stata preventivamente informata del diritto di pagina 11 di 16 ricevere, prima della conclusione del contratto, copia del testo contrattuale, del relativo documento di sintesi e di eventuali allegati.
In particolare, nelle schede di adesione per azionisti, sottoscritte dall'attrice in data 3.12.2007,
26.02.2009 e 29.03.2013, quest'ultima ha dichiarato di essere a conoscenza della pubblicazione del prospetto predisposto ai fini dell'offerta, di aver esaminato i fattori di rischio relativi all'Emittente e all'investimento nelle azioni o obbligazioni riportati nel suddetto prospetto, nonché di aver preso visione e compreso le Schede Prodotto prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari descritti.
“Alla Data del presente Prospetto, le azioni ordinarie della non sono quotate in alcun mercato CP_1
regolamentato italiano o estero e l'Emittente non intende o prevede di richiedere l'ammissione alla
negoziazione ad alcuno di tali mercati. La sottoscrizione delle azioni implica, pertanto, l'assunzione
dei rischi tipici connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato” e che “Gli azionisti potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche
solo in parte, le proprie Azioni” (cfr. doc. 5 p.33-34 del prospetto informativo 2007; doc.6 p.52-53 -
del prospetto informativo 2009; doc. 7 pag. 69 – 70 del prospetto informativo 2013 fasc. convenuta).
Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni BPB è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata al cliente nei prospetti informativi del 2007, 2009 e del 2013, consegnati alla cliente (come risulta dalle relative schede di adesione nonché dalla domanda di ammissione a socio).
La convenuta ha altresì prodotto ben sette questionari MIFID sottoscritti dall'attrice (cfr. doc. 42-43-
44-45-46-191-192), dai primi cinque questionari (ovvero del 2007, 2009 e 2010) emerge che il principale obiettivo dell'investitrice è di proteggere il proprio capitale, preferendo ottenere una remunerazione bassa del capitale investito, con la conseguente disponibilità ad investire in strumenti finanziari a breve, medio termine (2-5 anni). pagina 12 di 16 Ed invero, la cliente dichiara continuativamente di essere disposta a sostenere una perdita minima del capitale, di investire una quota oltre al 75% (solo nel primo questionario del 5.03.2007) mentre nei successivi quattro, meno del 25% del suo patrimonio complessivo, con un'aspettativa di crescita nei 5
anni moderata.
Quanto alle esperienze e alle conoscenze maturate, l'investitrice sostiene di conoscere la differenza tra azioni e obbligazioni, di non essere a conoscenza che il capitale investito in titoli azionari subisce maggiori variazioni rispetto a quello investito in obbligazioni nonché di non conoscere le implicazioni di rischio degli investimenti in strumenti derivati.
Nei questionari del 2014 e del 2015, l'investitrice invece afferma di essere disposta a perdere una parte media del capitale, operando in strumenti finanziari nel breve-medio termine, dichiara di avere un reddito annuo pari ad € 50.000,00 e un patrimonio complessivo da € 200.000,00 a € 500.000,00.
Quanto alle esperienze e alle conoscenze maturate, l'investitrice sostiene di conoscere tutti gli strumenti finanziari (ad eccezione di quelli derivati), in ragione dei propri studi, interessi e professione svolta, di mantenersi informata in materia tramite giornali, riviste, siti internet ecc. nonché di aver effettuato meno di una operazione a trimestre e addirittura nessuna nel 2015 (cfr. doc. 46 domanda 19
p. 4 Profilatura 2015- fasc. convenuta).
Orbene, sulla scorta delle risposte fornite dalla SO, la ha omesso di assegnare un profilo di CP_1
rischio alla cliente nei primi cinque questionari, mentre ha assegnato alla stessa un profilo di rischio
“medio” nei profili Mifid del 2014 e del 2015.
Ne consegue che gli investimenti azionari e obbligazionari, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo dichiarato dalla di Pt_1
voler proteggere nel tempo il capitale, rischiandone dapprima solo una piccola parte e successivamente una parte media. pagina 13 di 16 L'ausiliario ha altresì evidenziato una eccessiva concentrazione di strumenti finanziari emessi da BPB,
atteso che l'attrice è passata da una percentuale di concentrazione del 18% tra il 2007 e il 2008, a circa il 25% nel 2009, poi circa il 50% nel 2° semestre 2010, raggiungendo il picco massimo del 100% a partire dal 31/03/2012 in poi (Cfr p.7 CTU).
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n.
33596/2021) e che “La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
pagina 14 di 16 di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitrice, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari a € 0.
Il ctu, a fronte dell'inadempimento della ha provveduto, quindi, alla quantificazione del CP_1
risarcimento dei danni.
A tal fine va operata la detrazione dal capitale investito dall'attrice, pari ad € 35.484,90, dei dividendi/cedole incassati, quantificati dal ctu, in assenza di contestazione delle parti, in € 1.979,76
(cfr. All.14 CTU).
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di complessivi € 33.505,14, a titolo di risarcimento danni.
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
Da ultimo, la richiesta di riduzione del danno per concorso di colpa dell'investitrice ex. art. 1227 c.c.,
va disattesa.
A tal proposito va osservato che, qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può
essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte pagina 15 di 16 (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa, in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale, potendosi presumere con certezza che, nell'ipotesi in cui la
Banca avesse segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo dei clienti, l'attrice non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto in esame, con conseguente rigetto della pretesa della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
citazione dell'1.12.2020, nei confronti di ora così Controparte_4 Controparte_1
provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice e, per l'effetto, condanna la ora al pagamento, in favore di Controparte_4 Controparte_1 [...]
nella qualità in atti, della somma di € 33.505,14 oltre al danno da svalutazione Parte_1
monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la al rimborso delle spese processuali, in favore Controparte_4
dell'attrice, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 17.01.2025 Il Giudice
Raffaella Simone
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