Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 304/2020, assunta in decisione all'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta del 12 marzo 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Rocco Capasso c.f. , nel cui CodiceFiscale_2
studio in Grumo Nevano (NA), alla via Roma n. 15 elettivamente domicilia, giusta procura speciale alle liti in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
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APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_3
e difeso dall'Avvocato Ferdinando Del Mondo, c.f. , nel cui studio CodiceFiscale_4
in Afragola, alla via Repubblica n. 26/b elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
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APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2388/2019 emessa in data 11 settembre 2019, pubblicata il 16 settembre 2019, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 15 gennaio 2020 e iscritta a ruolo il 24 gennaio 2020,
ha impugnato la sentenza n. 2388/2019 pubblicata il 16 settembre 2019 e Parte_1
non notificata, con cui il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda da lui proposta, condannandolo alle spese di lite in favore del convenuto , liquidate in € Controparte_1
7.254,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
1.1. Con i motivi di appello ha deplorato l'omessa valutazione delle prove, l'erronea ricostruzione dei fatti, l'omessa pronuncia su fatti determinanti, nonostante il pieno assolvimento dell'onere probatorio a suo carico anche in conseguenza dell'assenza di contestazione dall'avversario. È insorto anche contro la condanna alle spese.
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione di seguito trattati ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, con decreto inaudita altera parte ovvero con ordinanza;
nel merito, riformare la sentenza dichiarando responsabile di una condotta Controparte_1
fraudolenta, sleale, omissiva e lesiva dei diritti dell'istante, con la sua condanna al risarcimento dei danni subiti per € 45.000,00 o per la diversa somma valutata equa in relazione ai fatti accaduti, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12 maggio
2020 si è costituito in giudizio che ha chiesto di dichiarare infondato Controparte_1
l'appello ex adverso proposto, con favorevole regolamentazione delle spese e dei compensi del giudizio.
3. In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria e non è stato allegato il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio, ma gli atti sono visionabili dal fascicolo telematico e da quanto riprodotto dalle parti che hanno curato il deposito delle proprie produzioni.
Nel verbale di udienza del 12 marzo 2025 è stato nuovamente depositato l'atto di rinuncia al mandato da parte dell'Avvocato Rocco Capasso che già il 30 maggio 2022 lo aveva prodotto, il quale ha chiesto rinvio in prosieguo allo scopo di consentire al suo assistito di nominare un altro difensore, cosa che non è avvenuta, avendo il Parte_1
medesimo difensore redatto anche la comparsa conclusionale. Consta invero un'istanza di visibilità di altro difensore (il 26 maggio 2022) che nondimeno non ha proceduto alla costituzione.
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Dopo una serie di rinvii d'Ufficio e lo scardinamento da altro ruolo, all'udienza del 12 marzo
2025 la causa è stata riservata a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti a venti giorni per le comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. con atto del 21 febbraio 2017, notificato in riassunzione, ha premesso Parte_1
di essere proprietario di un immobile alla via Cesare Battisti n. 107/109 in Cardito, oggetto di ristrutturazione previo rilascio dei permessi necessari. Ha riferito che durante i lavori iniziati nel 1996, per la presenza di una cavità sottostante il fabbricato e la via pubblica, il primo ha parzialmente ceduto ma che l'accertamento delle responsabilità è stato impedito dalle condotte di terzi. Ha poi richiamato la concessione edilizia n. 6/2000 per la ristrutturazione e ricostruzione, eseguita a sue integrali spese nell'anno 2001. Ha aggiunto che durante il consolidamento , , e , suoi CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Per_1 confinanti, hanno denunciato d'avere patito dall'occorso lesioni sia alla scala di piperno interna sia ad altre consistenze (il prolungamento, la saletta, la sopraelevazione della falda di copertura del sottotetto …) della loro proprietà situata al civico 101 della medesima via
Battisti. Ha richiamato il giudizio che i pretesi danneggiati hanno introdotto dinanzi al
Tribunale di Napoli in suo confronto, istruito con una consulenza tecnica ed esitato nella sentenza n. 4750/2006 di sua condanna al risarcimento per € 45.000,00. Ha ascritto l'errata conclusione dell'ausiliare tecnico dell'Ufficio giudiziario - e quindi della sentenza che ne ha recepito le conclusioni - al mendacio del geom. , tecnico del Comune di Controparte_1
Cardito, che avrebbe dichiarato per iscritto in maniera falsa ed equivoca la preesistenza della scala assunta danneggiata perché realizzata con i contratti d'appalto del 18 giugno
1964 e del 9 luglio 1968, salvo poi relazionare, in data 23 febbraio 2012 (prot. 2879), di non avere visionato alcun contratto che – peraltro - mai e CP_2 Controparte_6
avrebbero potuto stipulare all'epoca (l'uno avendo appena tre anni e l'altro non essendo neanche nato). Ulteriore illegittimità è stata posta nell'inerzia del prefato tecnico nel dare esecuzione all'ordinanza di demolizione n. 84/2012 pronunciata nei confronti dei CP_6
stanti le pessime condizioni del loro fabbricato e il pericolo per la pubblica e
[...] privata incolumità da esso dipendente, nonché per alcuni abusi per i quali si sarebbe dovuto
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda procedere all'acquisizione del cespite al patrimonio comunale. A tal proposito, ha richiamato la sua iniziativa presso la per la nomina di un commissario Controparte_7
ad acta che vi ha infatti provveduto con decreto dirigenziale n. 18/2015. Ha così convenuto il geom. , a suo dire responsabile delle decisioni giudiziali a suo carico e dell'inerzia CP_1
dell'Amministrazione nel reprimere gli abusi, reclamandone il risarcimento per € 45.000,00
o per la diversa somma ritenuta di giustizia, a riparazione del danno da lui sofferto a causa del comportamento scorretto e di malafede tenuto dal convenuto finalizzato a favorire gli interessi dei suoi avversari . Ha opinato che la condotta del tecnico e Controparte_6 dipendente del Comune di Cardito nel settore urbanistico sia stata dolosamente organizzata allo scopo di favorire i , attestando falsamente l'esistenza di due contratti Controparte_6
di appalto in verità inesistenti. Ulteriormente ha ritenuto che la falsa dichiarazione resa dal convenuto abbia consentito ai di ottenere dal Tribunale un risarcimento Controparte_6
loro non spettante e conseguita proprio grazie al fatto che il geometra ha CP_1
consegnato al C.T.U. la dichiarazione scritta attestante l'esistenza dei menzionati contratti di appalto del 18 giugno 1964 e del 9 luglio 1968.
4.2. , nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha resistito alla Controparte_1 domanda avversaria a suo parere priva di fondamento per mancanza di prova e ne ha chiesto il rigetto, insieme alla condanna del suo latore al risarcimento del danno ex art. 96,
c.p.c. oltre alle spese e compensi del giudizio.
4.3. Concessi i termini art. 183 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi riservata in decisione.
5. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la domanda attorea e ha condannato al pagamento delle spese di lite al convenuto. Parte_1
Tanto perché gli avvenimenti descritti in citazione riguardanti la dichiarazione mendace che il convenuto avrebbe reso al C.T.U. del Tribunale di Napoli nel giudizio iscritto al n.r.g.
2761/1999, a causa della quale l'attore sarebbe stato condannato dalla sentenza n. 4750/2006
a risarcire il danno con il pagamento di € 45.00,00, non avrebbero trovato un valido riscontro probatorio o documentale, non essendo stata depositata neanche la consulenza tecnica che avrebbe indotto alla decisione lesiva. Il Tribunale di Napoli Nord ha rilevato che l'unico documento presente in atti è la relazione di sopralluogo redatta e firmata dal convenuto, dal cui esame non si evince affatto che il geom. abbia reso la dichiarazione mendace CP_1
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di cui lamenta l'attore. Pertanto, ritenendo che il convenuto non abbia affatto reso dichiarazioni mendaci come ascrittogli dal , ha escluso il medesimo fatto lesivo fonte Pt_1
del danno lamentato dall'attore. A parere del giudice di prime cure, l'assenza della prova dell'elemento costitutivo, ossia la condotta, non permetterebbe di ritenere integrato l'illecito aquiliano disciplinato dall'art. 2043 c.c. per cui la domanda proposta dall'attore è stata respinta, con conseguente regolamentazione delle spese secondo soccombenza.
6. La costituzione dell'appellato consente alla Corte di non indugiare sulle questioni processuali legate alla sospensione delle attività giurisdizionali per la pandemia e alla prova della notifica dell'appello curata a mezzo posta elettronica certificata.
La costituzione a maggio 2020 è stata verificata alla successiva udienza del 13 ottobre 2020 cui la causa è stata rinviata d'Ufficio e nella quale è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni con onere per l'appellante di comprovare con i file la valida costituzione del contraddittorio.
Il gravame, proposto nei termini in difetto di notifica della sentenza che l'ha attinto, oltre ad essere tempestivo, è di massima ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo il suo latore indicato almeno nel primo più articolato motivo le ragioni della sua critica alla decisione.
Con l'occasione giova riflettere che nella formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ante
2012, l'appello doveva contenere “ i motivi specifici dell'impugnazione” e per integrarli si reputava necessario che l'atto, pur non conformandosi come impugnazione a critica vincolata, contenesse una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confutasse e contrastasse le ragioni addotte dal primo giudice, tale orientamento (per cui l'appello andava inteso come una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello; Cassazione sentenze
21 gennaio 2004, n. 967; 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010,
n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695;
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre
2008, n. 28057 e del 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Lo stesso si è sostenuto anche l'indomani del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 che ha riformulato nel seguente modo: “L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte regolatrice è pervenuta a dare della scure dell'inammissibilità del gravame prevista dall'art. 342 c.p.c. – che nel rito del lavoro è recata dall'art. 434 c.p.c. - una lettura essenzialmente anti-formalista, a partire dal noto arresto a Sezioni Unite n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017 che ha escluso che l'appello debba, per superare il vaglio di ammissibilità, proporre una redazione di un progetto alternativo di sentenza. Per sedare alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi del testo normativo, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con la prefata sentenza, hanno ribadito che l'appello vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno interpretati nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
È quindi possibile accedere al merito, riservando alla trattazione dei singoli motivi migliori riflessioni sulla questione ove ne sussistono i presupposti e ne ricorra la necessità.
7. Con il primo motivo di gravame, ha eccepito l'errata ricostruzione Parte_1
compiuta dal Tribunale di Napoli Nord dei fatti oggetto di causa e l'omessa valutazione delle prove, in quanto la decisione avrebbe erroneamente valutato come elaborato invece duplice a firma del medesimo geometra, trascurando fatti determinanti per la vicenda.
7.1. Il motivo è privo di fondamento.
Il titolo della responsabilità che l'attore, odierno appellante, ha ascritto al geom. , a CP_1 titolo personale e nell'esercizio dell'attività di vigilanza edilizia a lui demandata, risiederebbe nel mendacio del tecnico comunale che avrebbe indotto il C.T.U. a redigere una falsa perizia la quale a sua volta avrebbe condizionato l'esito del giudizio definito in primo grado dalla citata sentenza n. 4750/2006 e permesso a soggetti terzi di locupletare un vantaggio loro non riconoscibile. Analoga falsità avrebbe permesso anche di soprassedere dall'esecuzione delle ordinanze pronunciate per la repressione degli abusi edilizi all'immobile danneggiato. Nella parte conclusiva della citazione in appello il difensore del ha precisato che “Nella fattispecie non si contesta la legittimità di un atto amministrativo Pt_1 dove il privato è titolare di veri e propri interessi legittimi e portatore di una pretesa di annullamento dell'atto che li lede, ma si contesta l'inadempimento di obblighi di correttezza gravanti sull'Amministrazione ovvero sul dipendente e vede il cittadino titolare di veri e propri diritti soggettivi, nonché portatore di una pretesa risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione o del pubblico dipendente responsabile”. Nei termini di una possibile illiceità della condotta non necessariamente riverberata nell'illegittimità dell'atto amministrativo (così come precisato alla pagina 7 dell'appello) il Tribunale prima e la Corte distrettuale ora ha esaminato la fattispecie.
La falsità grazie alla quale e avrebbero ottenuto il CP_4 CP_5 Controparte_8
ristoro dei cedimenti strutturali a opere architettoniche ancorché da loro abusivamente realizzate asseritamente compromesse nell'attività edilizia dell'istante e si sarebbero giovati dell'omessa esecuzione delle ordinanze di abbattimento o riduzione in pristino che ha attinto il loro cespite sarebbe contenuta nella dichiarazione d'esistenza di due contratti
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda d'appalto relativi ad una scala di cui si riferirebbe nella consulenza tecnica e che avrebbe indotto a riconoscere il risarcimento. Di un'inveterata presenza del manufatto avrebbe ragionato il nell'annullare la prima ordinanza di demolizione, ma la cosa è incerta CP_9 non essendo stata prodotta la decisione di cui è quindi impossibile la lettura e la comprensione del ragionamento.
La lettura della sentenza civile ridetta, invece, ha individuato il titolo della responsabilità risarcitoria verso i (i soggetti che il geom. avrebbe favorito) in Controparte_6 CP_1
un'attività di scavo ascritta al a dire del quale, invece, i suoi lavori sarebbero stati di Pt_1 solo consolidamento statico. Nella prefata pronuncia è riportato il passo della consulenza tecnica, del quale l'estensore ha condiviso il ragionamento, in cui la causa dei dissesti è stata ascritta “alla decompressione dei terreni di fondazione dei muri esistenti di proprietà CP_6 seguiti per la formazione del nuovo piano interrato da destinare a garage”, con la precisazione
[...]
che gli scavi sarebbero stati “effettuati senza le necessarie cautele dinanzi ad una fondazione esistente superficiale che è stata immediatamente messa in crisi di stabilità”. Alcun riferimento è contenuto a quanto avrebbe dichiarato il geom. RC al C.T.U. per cui dalla decisione non emerge affatto la rilevanza del suo eventuale propalato.
Nel corso del presente giudizio, l'elaborato tecnico condiviso dal Tribunale nell'indicata sentenza non è stato versato in atti, sebbene non sia dubitabile la sua disponibilità dall'attore che è stato parte nel giudizio che lo ha necessitato.
Il tenore delle affermazioni che il geom. RC avrebbe reso è dunque del tutto ignoto.
Il documento che il Tribunale qui appellato ha preso in esame per definire il giudizio è piuttosto la relazione di servizio a firma congiunta del geom. e del geom. Controparte_1
datata 15 luglio 2002 e assunta al prot. n. 300 del servizio urbanistica del Testimone_1
Comune di Cardito cui è diretta, la cui lettura chiarisce come i due tecnici si siano limitati a riferire quanto loro dichiarato dai proprietari e costruttori. I geometri in forza al servizio comunale hanno premesso di avere eseguito più sopralluoghi volti a verificare le opere abusive già realizzate o in corso d'opera e, dopo avere descritto il fabbricato ai civici 101 –
107 di corso Cesare Battisti, hanno escluso interventi edilizi in atti, dettagliando quelli d'epoca recente. Al punto d'interesse per la lite – n. 7 - è testualmente scritto: “La cassa scale, ubicata a destra per chi entra nel cortile da corso Cesare Battisti, presenta una struttura in muratura di antica fattura per il piano terra e il primo piano, mentre il rampante che dal primo piano porta al secondo è in calcestruzzo armato con muratura portante in tufo non intonacato apparentemente di 8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
fattura successiva a quella dei piani sottostanti. Il tutto è coperto da un solo piano in putrelle e tavelloni. Circa l'epoca di realizzazione di quest'ultima parte della scala, dall'osservazione dei materiali usati (calcestruzzo armato, putrelle in ferro e tavelloni) si presume che questa sia di costruzione relativamente recente. Infatti come si desume da una comparsa di costituzione e risposta
e domanda riconvenzionale depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli sez. distaccata di
Afragola il 2 gennaio 2002 i sig.ri e comproprietari del Parte_2 CP_5 CP_3 cespite in oggetto, tramite il loro difensore Avvocato Gaetano Silvestri, dichiarano che in data 18 giugno 1964 fu stipulato un contratto d'appalto per la realizzazione della scala in cemento armato in prosecuzione di quella che conduce al primo piano e che successivamente con contratto d'appalto del
9 luglio 1968 fu realizzata la copertura della scala e la costruzione di una saletta per il passaggio ai lastrici solari, il tutto a cura e spese di . Il passo termina con Controparte_8
l'osservazione – questa riferita ad una attività cognitiva diretta dei tecnici – che
“relativamente all'esecuzione di dette opere non risultano agli atti i titoli autorizzativi”. Nel resto costoro si sono infatti limitati a riportare quanto udito de relato dalla fonte diretta della notizia che è stata indicata nel documento (che non menziona neanche chi abbia sottoscritto i contratti). Come possa la superiore affermazione avere condizionato ingiustamente l'esito del giudizio civile non è chiaro e meno che mai lo è la ragione per la quale la falsità sull'esistenza di contratti d'appalto stipulati inter alios possa essere ascritta al tecnico comunale cui questi sono stati riferiti, ma da lui non direttamente conosciuti.
Il fatto che tale motivazione possa essere stata riprodotta dalla prima ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47/1985 n. 115/2002 a firma del responsabile del servizio urbanistico dal Comune – ancorché poi annullata dal T.A.R. - è sicuramente un evento che avvalora, piuttosto che minare, la legittimità dell'operato dell'odierno appellato.
Del tutto a sproposito è stato a costui ascritto il comportamento inerte nell'esecuzione dell'ordinanza, sia in quanto il tecnico è stato citato personalmente e non quale pubblico amministratore (qualifica che per altro sembra sua propria, avendo l'ordinanza tutt'altra provenienza ed essendo il tecnico stato demandato dell'ispezione) sia perché è lo stesso a ricordare l'impugnazione dell'ordinanza e il suo annullamento in sede Pt_1
giurisdizionale (senza che ne sia però nota la motivazione).
L'appellante ha protestato l'omessa considerazione per l'altro documento a firma del medesimo geometra . CP_1
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Si tratta della nota prot. 2879 del 23 febbraio 2012 che, senza alcuna contraddizione con quella di quasi dieci anni precedenti, ha riscontrato la comunicazione a firma dell'odierno appellante e, dopo avere richiamato l'ordinanza di demolizione conseguita alla prima serie di sopralluoghi (n. 115/2 del 13 settembre 2002, annullata dal T.A.R. per ragioni imperscrutabili dal tecnico istruttore), ha riferito l'esistenza delle opere al tempo visionate, di cui ha nuovamente curato la descrizione. A proposito della scala, il geom. RC ha testualmente riportato quanto al tempo scritto al punto 7 (nella sola parte precedentemente trascritta e sottolineata). Del tutto ovvia – e per nulla contraddittoria con il testo del documento precedente – è la precisazione, su cui l'appellante fonda a torto il suo paradigma per sostenere una condotta lesiva ai suoi danni, per cui “Lo scrivente non ha mai ricevuto copia
e né preso visione e/o lettura del predetto contratto di appalto da parte dei sig.ri ”. Controparte_6
Neanche la precisazione secondo cui alle date indicate degli appalti (che il geom. CP_1
ha precisato di avere conosciuto esclusivamente dalle dichiarazioni dei Controparte_6
e da quanto nel loro interesse scritto dal difensore in una lite presso la sezione distaccata di
Afragola) non era neppure nato e Controparte_6 Controparte_8
aveva solo tre anni non è utile a sovvertire la statuizione di rigetto della domanda attrice in quanto da essa non si mutua affatto la falsità di una diversa e contraria dichiarazione precedente che possa avere comportato le conseguenze risarcitorie che il vorrebbe Pt_1
ripercuotere sul convenuto.
Inutile allora dire che altra ordinanza di demolizione è stata emessa dal Comune.
Non è chiaro in che termini l'inerzia nella sua esecuzione possa essere ascrivibile all' . CP_1
8. Con il secondo motivo di gravame, l'impugnante ha rilevato l'errore in Parte_1
cui è incorso il Giudice di primo grado laddove avrebbe trascurato la mancata contestazione specifica dei fatti fondanti il giudizio di responsabilità, con violazione dell'art.115 c.p.c. e della giurisprudenza della Suprema Corte granitica nel dare rilevanza al principio per cui incontestata non egent probationem. In particolare, l'attuale appellante ha precisato che il convenuto geom. RC avrebbe contestato soltanto la circostanza relativa alle dichiarazioni rese dallo stesso al C.T.U. incaricato dal Tribunale, mentre non avrebbe fatto altrettanto quanto alle altre circostanze fondamentali per l'accertamento della propria responsabilità. La difesa di ha precisato che, in merito all'interpretazione Parte_1
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda del disposto normativo contenuto nell'art. 115 c.p.c., secondo quanto disposto dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 761/2002, i fatti non contestati o sui quali il convenuto sia rimasto silente siano da ritenersi non contestati. Pertanto, l'appellante ha affermato che, da quanto sopra esposto, si evince che il giudicante di primo grado avrebbe potuto utilizzare gli ulteriori mezzi di prova allo scopo di confermare la responsabilità del geom. . CP_1
8.1. Il motivo è inammissibile prima ancora di essere infondato.
Se la mancata contestazione è riferibile – ma la cosa non è chiara – a quanto il geom. RC avrebbe dichiarato al C.T.U., non si evince con chiarezza.
Nel ricordare i limiti per l'ammissibilità dell'appello di cui si è detto al § 6, va anche osservato come di “non contestazione” possa ragionarsi quando il convenuto - che ai sensi dell'art. 167 c.p.c. è tenuto a prendere posizione analitica e chiara sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda - si sia limitato a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, non anche quando, come nella specie, sia insorto contro la prospettazione attorea.
Ebbene, il comportamento che il geom. RC avrebbe osservato dinanzi al C.T.U., esso è stato efficacemente negato dal convenuto che alla quarta pagina della sua comparsa ha, tramite il suo difensore, così testualmente scritto: “il comparente non ha mai fornito a chicchessia la dichiarazione ingiustificatamente addebitatagli e tanto ciò è vero che l'attore, anche in violazione dell'art. 163 n. 5 c.p.c. omette di indicare e/o produrre in comunicazione l'elemento di prova posto sostegno della domanda di responsabilità azionata in violazione dell'art. 2697 c.c.”.
Nessun fatto è rimasto accertato senza necessità di prova.
Si conferma allora l'assenza di dimostrazione, per le ragioni già scrutinate al $ 7.1., del mendacio su cui riposa la pretesa risarcitoria.
9. Con il terzo motivo di gravame, è stato attinto il capo di condanna alle spese di lite che a opinione del sarebbe ingiusto ed eccessivo. Pt_1
9.1. Il motivo è infondato.
La liquidazione delle spese è avvenuta applicando il principio della soccombenza ed è stata operata in ragione dello scaglione e delle attività difensive concretamente svolte, applicando il parametro medio. La censura che opina violazione delle tariffe professionali non è condivisibile dal momento che sembra fare riferimento, in ragione del calcolo proposto, al
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda primo scaglione, dimenticando il valore economico della domanda giudiziale respinta, correttamente preso a riferimento.
Non coglie nel segno neanche l'obiezione che l'attività difensionale sarebbe stata limitata alla comparsa, alle memorie istruttorie e alle conclusioni in quanto il giudizio si è articolato in tutte le fasi che il Tribunale ha riconosciuto nella sua liquidazione.
10. Anche le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della lite alle fasi processuali effettivamente svolte. Nella concreta liquidazione si considera il D.M. 147 del 13 agosto 2022.
11. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord n. 2388/2019 emessa in data 11 settembre 2019, pubblicata il 16 settembre 2019, non notificata;
⎯ condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.950,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 14 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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