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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 19.06.2025 pronuncia la seguente:
NZ
, nato a [...] il [...], residente in [...]di Romagna Parte_1
(RN) Via Don Giovanni Verità n. 2/B, C.F. , rappresentato e difeso, dall'Avv. C.F._1
Vanda Pula ( ), PEC: elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato nel suo studio in Novafeltria (RN) Corso Mazzini 18, giusta procura in atti;
ricorrente
NT
, residente in [...] Torriana (RN ); Controparte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] il [...]; Controparte_3
, residente a [...] - 47893- RSM CP_4
, nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...] il [...]; Controparte_6
, nata a [...] il [...]; CP_7
, nata a [...] il [...]; CP_8
, residente in [...] Pennabilli (RN); Controparte_9
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, residente in [...] Verucchio (RN ); CP_10
, residente Strada Molino Sant'Antimo n.37 Sant'Agat FE (RN); CP_11
, residente in [...] Verucchio (RN); Controparte_12
, nata a [...] il [...]; CP_13
, nato a [...] il [...]; Controparte_14
, nata a [...] il [...]; CP_15 pagina 1 di 8 , nata a [...] il [...]; CP_16
nata a [...] il [...]; CP_17
, nato a [...] il [...]; CP_18
nato a [...] il [...]; Controparte_19
, nata a [...] il [...]; CP_20
, nata a [...] il [...]; CP_21
, di Genesio;
Controparte_22
, fu Controparte_23 Per_1
, di Genesio;
Controparte_24
, di;
CP_25 CP_23
, fu CP_26 Per_2
, nata a [...] il [...]; CP_27
, nata a [...] il [...]; Controparte_28
, nata a [...] il [...]; Controparte_29
, nato a [...] il [...]; Controparte_30
, nato a [...] il [...]; Controparte_31
, nata a [...] il [...]; CP_32
, nato a [...] il [...]; Controparte_33
, nato a [...] il [...]; CP_34
, nata a [...] il [...]; CP_35
, nata a [...] il [...]; CP_36
, nata a [...] il [...]; CP_37
, nata a [...] il [...]; CP_38
, nato a [...] il [...]; Controparte_39
, nato a [...] il [...]; Controparte_40
, nata a [...] il [...]; Controparte_41
, nato a [...] il [...]; CP_42
, nata a [...] il [...]; CP_43
, nato a [...] il [...]; CP_44
nato a [...] il [...]; CP_45
, nata a [...] il [...]; CP_46
; Controparte_47
, nata a [...] il [...]; CP_48
; Controparte_49
pagina 2 di 8 ; Controparte_50
nato a [...] il [...]; CP_51
; Controparte_52
, res.te in via Sidney Sonnino n.38, San Casciano in Val di Pesa (FI); Parte_2
; Controparte_53
; CP_54
fu CP_55 Per_1
fu CP_56 Per_1
CP_5
fu ; CP_57
fu CP_58 Persona_3
, nato in [...] [...], res.te in loc.tà Balze via Cà di Rotoli n.20, Controparte_31 CP_15
Verghereto (FC);
fu ; CP_59 Per_4
, res.te in via Piave 45, Santarcangelo di Romagna (RN); CP_60
, nato a [...] il [...]; CP_61
, res.te in via Alberti da Ferrara n.1, Talamello (RN); Parte_3
, res.te in via Pirandello n.12, Rubiera (RE); Parte_4
, res.te in via della Verna n.21, Pieve Santo Stefano (AR); Parte_5
, nato a [...] il [...]; 69. fu;
CP_62 CP_63 CP_40
fu CP_64 CP_18
; CP_65
fu ; CP_66 CP_62
fu ; CP_67 CP_62
fu ; CP_68 CP_62
fu CP_57 [...] fu;
Persona_5 CP_47
fu ; CP_69 CP_47
fu Controparte_47 Per_6
fu ; CP_70 Per_7
fu CP_71 Persona_8
fu Controparte_72 Persona_9
fu CP_57 Per_2
fu ; CP_73 Per_7
fu CP_74 Per_2 pagina 3 di 8 fu Controparte_5 Per_2
fu CP_75 Per_2
fu CP_8 Persona_10
fu CP_76 Per_2
fu CP_77 Per_2
fu Parte_2 Per_2
fu CP_78 Per_6
fu CP_79 Per_2
fu CP_80 Per_2
fu ; CP_81 Per_7
, nato a [...] il [...]; Controparte_82
, res.te in via Trasversale Marecchia n.4209, Santarcangelo di Romagna (RN); CP_83
, res.te in via Tristano e Isotta n.3, Rimini (RN); Parte_6
CP_3
fu . CP_84
, res.te in via Trasversale Marecchia n.4209, Santarcangelo di Romagna Parte_7
(RN);
res.te in via Marecchiese n. 1871, Santarcangelo di Romagna (RN); Parte_8
, Res.te in Domagnano, via 5 febbraio 11, San Marino (RSM); Controparte_85
, res.te in via Trasversale Marecchia n.4201, Santarcangelo di Romagna (RN); Parte_9
residente in [...], Verucchio (RN) ; Controparte_86
residente a [...]; CP_87
residente a [...] Località Cà Raffaello n. 126; CP_88 resistenti contumaci
Conclusioni: la parte costituita ha concluso come da verbale del 19.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Avente ad oggetto: Usucapione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. si è rivolto al Tribunale di Rimini per ottenere in contraddittorio con tutti i Parte_1 resistenti, l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sui seguenti beni:
- Porzione di fabbricato di civile abitazione distinto al Catasto Fabbricati di CA al foglio 34 particella 178 sub.1 con diritto alla corte comune distinta al catasto fabbricati foglio 34 particella
183; pagina 4 di 8 - Porzione di fabbricato distinto al Catasto Fabbricati di CA al foglio 34 particella 178 sub 2 con diritto alla corte comune foglio 34 particella 183;
- Fabbricato urbano ad uso rimessa censito al Catasto Fabbricati di CA al foglio 34 part. 248 con diritto alla corte comune distinta al Catasto Terreni – Sez. CA al Fg. 34 part. 183;
- Appezzamenti di terreno distinti al Catasto Terreni di CA – Sez. CA: - Foglio 33 part. 62 – 63 – 112 – 108; Foglio 34 part. 112 – 125 – 220 – 221 – 223 – 224 – 275 – 276 – 184 –
185; Foglio 35 part. 226 – 65 – 66 – 27 – 28 – 29 – 30 – 37 – 71 – 229 – 93 – 223 – 117 – 118 –
119 – 120 – 121 – 122 – 139 – 140 – 141 – 142 – 167 – 168 – 144 – 225 – 146 – 99 – 100 – 127 -
129 – 130 – 131 – 149 – 150 – 107;
- Appezzamenti di terreno distinti al Catasto Terreni di CA – Sez. B- Scavolino: Foglio 42
Part. 13 – 28;
- Porzione di corte in uso esclusivo distinta al Catasto Terreni di CA – Sez. CA F 34 mappale 183/ A superficie di mq 84 parte in suo esclusivo della corte comune censita al Catasto
Terreni di CA – Sez. CA al Foglio 34 Part. 183;
Il ricorrente ha esposto di aver posseduto in via esclusiva da oltre 40 anni i beni sopra citati, precisando che, ancor prima, detti beni erano stati posseduti da suo padre Il sig. ha poi Controparte_47 CP_57 sottolineato di aver sempre provveduto alla coltivazione dei campi, alla gestione delle zone boschive, tagliando la legna, e alla ristrutturazione dei fabbricati ivi presenti. In particolare, in relazione alla ristrutturazione del fabbricato F. 38 mappale 178, il ricorrente ha riferito di aver ottenuto concessione edilizia dal Comune di CA n. 3/89 con la quale sono stati espressamente autorizzati i lavori.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice ha ammesso le richieste di prova orale e ha rinviato per l'espletamento della prova all'udienza del 19.06.2025.
A tale udienza è stato effettuato l'esame dei testi ammessi, in seguito il Giudice ha invitato la parte costituita a precisare le sue conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di tutti i soggetti convenuti, i quali regolarmente citati non si sono costituiti nel presente procedimento.
SULLA PROVA DELLA USUCAPIONE
Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.
In punto di diritto, non è superfluo ricordare che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II, 15.02.2022, n. 4931).
pagina 5 di 8 In generale ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto reale, accertata giudizialmente (Cass. n 2485/2007; Cass. n. 9884/1996) presuppone: (i) che l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto (e non un diritto cfr. Cass. n.
2485/2007) con il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge (Cass. n. 5500/1996; Cass. n. 7690/1993), dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria (la cui intensità dev'essere valutata in relazione alla destinazione economica dello specifico bene) egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutilizzato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
(ii) che tale possesso sia sorretto (non già dal cd. animus usucapiendi ovvero dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto ma) dal cd. animus rem sibi habendi (Cass. n. 6989/1988), il quale si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede (Cass. n.
10230/2002; Cass. n. 8823/1998; Cass. n. 5964/1996) postulando soltanto che l'avvio della relazione col bene sia dipesa dal fatto autonomo e non violento (Cass. n. 3896/1985; Cass. n. 471/1975) dell'interessato e non invece dalla condiscendenza del proprietario (Cass. n. 3404/2009; Cass. n. 16497/2005; Cass. n.
71/2002; Cass. n. 8152/2001; Cass. n.. 4092/1992); (iii) che l'impossessamento non sia avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che, avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente essere noti all'effettivo proprietario, neanche usando l'ordinaria diligenza (Cass. n.
1276/1975) gravando comunque su quest'ultimo l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione
(Cass. n. 479/1951) e fermo rimanendo che il possesso ad usucapionem ben può essere esercitato contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. n. 15199/2011; Cass. n. 14917/2001; Cass. n. 2831/1968 ma anche
Cass. civ. sez. II, 22.02.2022, n. 5730, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione delle missive); (iv) che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel torno di tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva (Cass. n. 5687/1996; Cass. n. 4807/1992) o, più precisamente, che il possessore eserciti poteri e facoltà incompatibili con il contenuto dell'altrui diritto, dovendosi al riguardo evidenziare che è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione (in tal senso, Cass. n. 3464/1988; Cass. n. 4206/1987).
L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. n.
26633/2021). Una volta perfezionatasi la fattispecie acquisitiva in discorso, in ragione del suo carattere retroattivo (Cass. n. 3153/1998), sono estinti con decorrenza dal momento in cui ha avuto inizio la pagina 6 di 8 situazione possessoria, tutti i diritti reali esistenti sul bene, il quale dunque entra nella sfera giuridica del possessore libero da qualsiasi diritto reale o altro peso gravante sullo stesso nel periodo precedente.
Ciò premesso, la domanda proposta dall'odierno ricorrente appare fondata, essendo emerso dagli atti e, in particolare, dalle prove orali assunte la sussistenza di un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio.
Il teste , il quale ha riferito di essere cugino dell'odierno ricorrente, ha dichiarato Testimone_1 che i terreni dei quali gli è stata mostrata la planimetria (ossia quelli sui quali verte il presente procedimento) sono stati sempre posseduti dal sig. In particolare, il teste ha esposto che Parte_1
“i terreni individuati nelle planimetrie che mi si mostrano sono stati posseduti dal sig. perché io da quando Controparte_47 sono nato ho sempre visto mio zio li ha sempre posseduti;
preciso che i terreni sono stati posseduti anche dal figlio in Pt_1 quanto spesso li ho visti lavorare insieme sui quei terreni, quando dico lavorare intendo coltivarci il grano e e ci facevano pascolare anche le vacche”. Il medesimo teste ha altresì confermato che l'odierno ricorrente ha effettuato dei lavori di ristrutturazione sugli immobili siti nei terreni di cui è causa, dichiarando che: “corrisponde al vero che i sig.ri hanno ristrutturato il fabbricato che mi viene indicato e dico questo perché sono stato io stesso ad averli aiutati CP_57 nei lavori, i lavori sono stati eseguiti circa nel 1989; il citato fabbricato è stato utilizzato dal sig. e ora dal figlio CP_47
. Da ultimo, il sig. ha riferito che “nell'eseguire i lavori è stata realizzata anche una rete Pt_1 Testimone_1 quale recinzione nella parte posteriore solo con una rete e nella parte anteriore anche con dei pali”. Tale dichiarazione conferma la natura esclusiva del possesso esercitato dall'odierno ricorrente sui beni di cui è causa.
Le circostanze fatte valere da parte ricorrente hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal sig. il quale ha dichiarato che “corrisponde al vero che i terreni individuati nelle planimetrie che Testimone_2 mi si mostrano sono stati posseduti dal sig. perché io quando ero lì vedevo che era lui a lavorarci ad esempio Controparte_47 tagliando il bosco o facendoci l'orto; corrisponde al vero che tali terreni sono stati altresì utilizzati con le medesime modalità dal figlio in quanto vedevo anche lui lavorare quei terreni”. Sempre il sig. ha confermato che il sig. Pt_1 Tes_2
ha effettuato dei lavori di ristrutturazione sul fabbricato sito in località Trebbio e che “in Parte_1 alcuni fondi sono stati i sig.ri a recintare i terreni”. CP_57
Alla luce di quanto precede, pertanto, deve ritenersi provato l'esercizio del potere uti dominus da parte del ricorrente sui beni per cui è causa, e ne deve essere dichiarata nei confronti dei resistenti, intestatari ex lege, l'intervenuta usucapione.
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito della presente controversia giustifica ex art 92 c.p.c. la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte del sig. del diritto di proprietà sui seguenti beni: Parte_1
- Porzione di fabbricato di civile abitazione distinto al Catasto Fabbricati di CA al foglio 34 particella 178 sub.1 con diritto alla corte comune distinta al catasto fabbricati foglio 34 particella
183;
- Porzione di fabbricato distinto al Catasto Fabbricati di CA al foglio 34 particella 178 sub 2 con diritto alla corte comune foglio 34 particella 183;
- Fabbricato urbano ad uso rimessa censito al Catasto Fabbricati di CA al foglio 34 part. 248 con diritto alla corte comune distinta al Catasto Terreni – Sez. CA al Fg. 34 part. 183;
- Appezzamenti di terreno distinti al Catasto Terreni di CA – Sez. CA: - Foglio 33 part. 62 – 63 – 112 – 108: Foglio 34 part. 112 – 125 – 220 – 221 – 223 – 224 – 275 – 276 – 184 –
185; Foglio 35 part. 226 – 65 – 66 – 27 – 28 – 29 – 30 – 37 – 71 – 229 – 93 – 223 – 117 – 118 –
119 – 120 – 121 – 122 – 139 – 140 – 141 – 142 – 167 – 168 – 144 – 225 – 146 – 99 – 100 – 127 -
129 – 130 – 131 – 149 – 150 – 107;
- Appezzamenti di terreno distinti al Catasto Terreni di CA – Sez. B- Scavolino: Foglio 42
Part. 13 – 28;
- Porzione di corte in uso esclusivo distinta al Catasto Terreni di CA – Sez. CA F 34 mappale 183/ A superficie di mq 84 parte in suo esclusivo della corte comune censita al Catasto
Terreni di CA – Sez. CA al Foglio 34 Part. 183;
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 19.06.2025 pronuncia la seguente:
NZ
, nato a [...] il [...], residente in [...]di Romagna Parte_1
(RN) Via Don Giovanni Verità n. 2/B, C.F. , rappresentato e difeso, dall'Avv. C.F._1
Vanda Pula ( ), PEC: elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato nel suo studio in Novafeltria (RN) Corso Mazzini 18, giusta procura in atti;
ricorrente
NT
, residente in [...] Torriana (RN ); Controparte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] il [...]; Controparte_3
, residente a [...] - 47893- RSM CP_4
, nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...] il [...]; Controparte_6
, nata a [...] il [...]; CP_7
, nata a [...] il [...]; CP_8
, residente in [...] Pennabilli (RN); Controparte_9
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, residente in [...] Verucchio (RN ); CP_10
, residente Strada Molino Sant'Antimo n.37 Sant'Agat FE (RN); CP_11
, residente in [...] Verucchio (RN); Controparte_12
, nata a [...] il [...]; CP_13
, nato a [...] il [...]; Controparte_14
, nata a [...] il [...]; CP_15 pagina 1 di 8 , nata a [...] il [...]; CP_16
nata a [...] il [...]; CP_17
, nato a [...] il [...]; CP_18
nato a [...] il [...]; Controparte_19
, nata a [...] il [...]; CP_20
, nata a [...] il [...]; CP_21
, di Genesio;
Controparte_22
, fu Controparte_23 Per_1
, di Genesio;
Controparte_24
, di;
CP_25 CP_23
, fu CP_26 Per_2
, nata a [...] il [...]; CP_27
, nata a [...] il [...]; Controparte_28
, nata a [...] il [...]; Controparte_29
, nato a [...] il [...]; Controparte_30
, nato a [...] il [...]; Controparte_31
, nata a [...] il [...]; CP_32
, nato a [...] il [...]; Controparte_33
, nato a [...] il [...]; CP_34
, nata a [...] il [...]; CP_35
, nata a [...] il [...]; CP_36
, nata a [...] il [...]; CP_37
, nata a [...] il [...]; CP_38
, nato a [...] il [...]; Controparte_39
, nato a [...] il [...]; Controparte_40
, nata a [...] il [...]; Controparte_41
, nato a [...] il [...]; CP_42
, nata a [...] il [...]; CP_43
, nato a [...] il [...]; CP_44
nato a [...] il [...]; CP_45
, nata a [...] il [...]; CP_46
; Controparte_47
, nata a [...] il [...]; CP_48
; Controparte_49
pagina 2 di 8 ; Controparte_50
nato a [...] il [...]; CP_51
; Controparte_52
, res.te in via Sidney Sonnino n.38, San Casciano in Val di Pesa (FI); Parte_2
; Controparte_53
; CP_54
fu CP_55 Per_1
fu CP_56 Per_1
CP_5
fu ; CP_57
fu CP_58 Persona_3
, nato in [...] [...], res.te in loc.tà Balze via Cà di Rotoli n.20, Controparte_31 CP_15
Verghereto (FC);
fu ; CP_59 Per_4
, res.te in via Piave 45, Santarcangelo di Romagna (RN); CP_60
, nato a [...] il [...]; CP_61
, res.te in via Alberti da Ferrara n.1, Talamello (RN); Parte_3
, res.te in via Pirandello n.12, Rubiera (RE); Parte_4
, res.te in via della Verna n.21, Pieve Santo Stefano (AR); Parte_5
, nato a [...] il [...]; 69. fu;
CP_62 CP_63 CP_40
fu CP_64 CP_18
; CP_65
fu ; CP_66 CP_62
fu ; CP_67 CP_62
fu ; CP_68 CP_62
fu CP_57 [...] fu;
Persona_5 CP_47
fu ; CP_69 CP_47
fu Controparte_47 Per_6
fu ; CP_70 Per_7
fu CP_71 Persona_8
fu Controparte_72 Persona_9
fu CP_57 Per_2
fu ; CP_73 Per_7
fu CP_74 Per_2 pagina 3 di 8 fu Controparte_5 Per_2
fu CP_75 Per_2
fu CP_8 Persona_10
fu CP_76 Per_2
fu CP_77 Per_2
fu Parte_2 Per_2
fu CP_78 Per_6
fu CP_79 Per_2
fu CP_80 Per_2
fu ; CP_81 Per_7
, nato a [...] il [...]; Controparte_82
, res.te in via Trasversale Marecchia n.4209, Santarcangelo di Romagna (RN); CP_83
, res.te in via Tristano e Isotta n.3, Rimini (RN); Parte_6
CP_3
fu . CP_84
, res.te in via Trasversale Marecchia n.4209, Santarcangelo di Romagna Parte_7
(RN);
res.te in via Marecchiese n. 1871, Santarcangelo di Romagna (RN); Parte_8
, Res.te in Domagnano, via 5 febbraio 11, San Marino (RSM); Controparte_85
, res.te in via Trasversale Marecchia n.4201, Santarcangelo di Romagna (RN); Parte_9
residente in [...], Verucchio (RN) ; Controparte_86
residente a [...]; CP_87
residente a [...] Località Cà Raffaello n. 126; CP_88 resistenti contumaci
Conclusioni: la parte costituita ha concluso come da verbale del 19.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Avente ad oggetto: Usucapione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. si è rivolto al Tribunale di Rimini per ottenere in contraddittorio con tutti i Parte_1 resistenti, l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sui seguenti beni:
- Porzione di fabbricato di civile abitazione distinto al Catasto Fabbricati di CA al foglio 34 particella 178 sub.1 con diritto alla corte comune distinta al catasto fabbricati foglio 34 particella
183; pagina 4 di 8 - Porzione di fabbricato distinto al Catasto Fabbricati di CA al foglio 34 particella 178 sub 2 con diritto alla corte comune foglio 34 particella 183;
- Fabbricato urbano ad uso rimessa censito al Catasto Fabbricati di CA al foglio 34 part. 248 con diritto alla corte comune distinta al Catasto Terreni – Sez. CA al Fg. 34 part. 183;
- Appezzamenti di terreno distinti al Catasto Terreni di CA – Sez. CA: - Foglio 33 part. 62 – 63 – 112 – 108; Foglio 34 part. 112 – 125 – 220 – 221 – 223 – 224 – 275 – 276 – 184 –
185; Foglio 35 part. 226 – 65 – 66 – 27 – 28 – 29 – 30 – 37 – 71 – 229 – 93 – 223 – 117 – 118 –
119 – 120 – 121 – 122 – 139 – 140 – 141 – 142 – 167 – 168 – 144 – 225 – 146 – 99 – 100 – 127 -
129 – 130 – 131 – 149 – 150 – 107;
- Appezzamenti di terreno distinti al Catasto Terreni di CA – Sez. B- Scavolino: Foglio 42
Part. 13 – 28;
- Porzione di corte in uso esclusivo distinta al Catasto Terreni di CA – Sez. CA F 34 mappale 183/ A superficie di mq 84 parte in suo esclusivo della corte comune censita al Catasto
Terreni di CA – Sez. CA al Foglio 34 Part. 183;
Il ricorrente ha esposto di aver posseduto in via esclusiva da oltre 40 anni i beni sopra citati, precisando che, ancor prima, detti beni erano stati posseduti da suo padre Il sig. ha poi Controparte_47 CP_57 sottolineato di aver sempre provveduto alla coltivazione dei campi, alla gestione delle zone boschive, tagliando la legna, e alla ristrutturazione dei fabbricati ivi presenti. In particolare, in relazione alla ristrutturazione del fabbricato F. 38 mappale 178, il ricorrente ha riferito di aver ottenuto concessione edilizia dal Comune di CA n. 3/89 con la quale sono stati espressamente autorizzati i lavori.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice ha ammesso le richieste di prova orale e ha rinviato per l'espletamento della prova all'udienza del 19.06.2025.
A tale udienza è stato effettuato l'esame dei testi ammessi, in seguito il Giudice ha invitato la parte costituita a precisare le sue conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di tutti i soggetti convenuti, i quali regolarmente citati non si sono costituiti nel presente procedimento.
SULLA PROVA DELLA USUCAPIONE
Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.
In punto di diritto, non è superfluo ricordare che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II, 15.02.2022, n. 4931).
pagina 5 di 8 In generale ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto reale, accertata giudizialmente (Cass. n 2485/2007; Cass. n. 9884/1996) presuppone: (i) che l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto (e non un diritto cfr. Cass. n.
2485/2007) con il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge (Cass. n. 5500/1996; Cass. n. 7690/1993), dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria (la cui intensità dev'essere valutata in relazione alla destinazione economica dello specifico bene) egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutilizzato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
(ii) che tale possesso sia sorretto (non già dal cd. animus usucapiendi ovvero dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto ma) dal cd. animus rem sibi habendi (Cass. n. 6989/1988), il quale si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede (Cass. n.
10230/2002; Cass. n. 8823/1998; Cass. n. 5964/1996) postulando soltanto che l'avvio della relazione col bene sia dipesa dal fatto autonomo e non violento (Cass. n. 3896/1985; Cass. n. 471/1975) dell'interessato e non invece dalla condiscendenza del proprietario (Cass. n. 3404/2009; Cass. n. 16497/2005; Cass. n.
71/2002; Cass. n. 8152/2001; Cass. n.. 4092/1992); (iii) che l'impossessamento non sia avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che, avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente essere noti all'effettivo proprietario, neanche usando l'ordinaria diligenza (Cass. n.
1276/1975) gravando comunque su quest'ultimo l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione
(Cass. n. 479/1951) e fermo rimanendo che il possesso ad usucapionem ben può essere esercitato contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. n. 15199/2011; Cass. n. 14917/2001; Cass. n. 2831/1968 ma anche
Cass. civ. sez. II, 22.02.2022, n. 5730, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione delle missive); (iv) che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel torno di tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva (Cass. n. 5687/1996; Cass. n. 4807/1992) o, più precisamente, che il possessore eserciti poteri e facoltà incompatibili con il contenuto dell'altrui diritto, dovendosi al riguardo evidenziare che è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione (in tal senso, Cass. n. 3464/1988; Cass. n. 4206/1987).
L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. n.
26633/2021). Una volta perfezionatasi la fattispecie acquisitiva in discorso, in ragione del suo carattere retroattivo (Cass. n. 3153/1998), sono estinti con decorrenza dal momento in cui ha avuto inizio la pagina 6 di 8 situazione possessoria, tutti i diritti reali esistenti sul bene, il quale dunque entra nella sfera giuridica del possessore libero da qualsiasi diritto reale o altro peso gravante sullo stesso nel periodo precedente.
Ciò premesso, la domanda proposta dall'odierno ricorrente appare fondata, essendo emerso dagli atti e, in particolare, dalle prove orali assunte la sussistenza di un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio.
Il teste , il quale ha riferito di essere cugino dell'odierno ricorrente, ha dichiarato Testimone_1 che i terreni dei quali gli è stata mostrata la planimetria (ossia quelli sui quali verte il presente procedimento) sono stati sempre posseduti dal sig. In particolare, il teste ha esposto che Parte_1
“i terreni individuati nelle planimetrie che mi si mostrano sono stati posseduti dal sig. perché io da quando Controparte_47 sono nato ho sempre visto mio zio li ha sempre posseduti;
preciso che i terreni sono stati posseduti anche dal figlio in Pt_1 quanto spesso li ho visti lavorare insieme sui quei terreni, quando dico lavorare intendo coltivarci il grano e e ci facevano pascolare anche le vacche”. Il medesimo teste ha altresì confermato che l'odierno ricorrente ha effettuato dei lavori di ristrutturazione sugli immobili siti nei terreni di cui è causa, dichiarando che: “corrisponde al vero che i sig.ri hanno ristrutturato il fabbricato che mi viene indicato e dico questo perché sono stato io stesso ad averli aiutati CP_57 nei lavori, i lavori sono stati eseguiti circa nel 1989; il citato fabbricato è stato utilizzato dal sig. e ora dal figlio CP_47
. Da ultimo, il sig. ha riferito che “nell'eseguire i lavori è stata realizzata anche una rete Pt_1 Testimone_1 quale recinzione nella parte posteriore solo con una rete e nella parte anteriore anche con dei pali”. Tale dichiarazione conferma la natura esclusiva del possesso esercitato dall'odierno ricorrente sui beni di cui è causa.
Le circostanze fatte valere da parte ricorrente hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal sig. il quale ha dichiarato che “corrisponde al vero che i terreni individuati nelle planimetrie che Testimone_2 mi si mostrano sono stati posseduti dal sig. perché io quando ero lì vedevo che era lui a lavorarci ad esempio Controparte_47 tagliando il bosco o facendoci l'orto; corrisponde al vero che tali terreni sono stati altresì utilizzati con le medesime modalità dal figlio in quanto vedevo anche lui lavorare quei terreni”. Sempre il sig. ha confermato che il sig. Pt_1 Tes_2
ha effettuato dei lavori di ristrutturazione sul fabbricato sito in località Trebbio e che “in Parte_1 alcuni fondi sono stati i sig.ri a recintare i terreni”. CP_57
Alla luce di quanto precede, pertanto, deve ritenersi provato l'esercizio del potere uti dominus da parte del ricorrente sui beni per cui è causa, e ne deve essere dichiarata nei confronti dei resistenti, intestatari ex lege, l'intervenuta usucapione.
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito della presente controversia giustifica ex art 92 c.p.c. la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte del sig. del diritto di proprietà sui seguenti beni: Parte_1
- Porzione di fabbricato di civile abitazione distinto al Catasto Fabbricati di CA al foglio 34 particella 178 sub.1 con diritto alla corte comune distinta al catasto fabbricati foglio 34 particella
183;
- Porzione di fabbricato distinto al Catasto Fabbricati di CA al foglio 34 particella 178 sub 2 con diritto alla corte comune foglio 34 particella 183;
- Fabbricato urbano ad uso rimessa censito al Catasto Fabbricati di CA al foglio 34 part. 248 con diritto alla corte comune distinta al Catasto Terreni – Sez. CA al Fg. 34 part. 183;
- Appezzamenti di terreno distinti al Catasto Terreni di CA – Sez. CA: - Foglio 33 part. 62 – 63 – 112 – 108: Foglio 34 part. 112 – 125 – 220 – 221 – 223 – 224 – 275 – 276 – 184 –
185; Foglio 35 part. 226 – 65 – 66 – 27 – 28 – 29 – 30 – 37 – 71 – 229 – 93 – 223 – 117 – 118 –
119 – 120 – 121 – 122 – 139 – 140 – 141 – 142 – 167 – 168 – 144 – 225 – 146 – 99 – 100 – 127 -
129 – 130 – 131 – 149 – 150 – 107;
- Appezzamenti di terreno distinti al Catasto Terreni di CA – Sez. B- Scavolino: Foglio 42
Part. 13 – 28;
- Porzione di corte in uso esclusivo distinta al Catasto Terreni di CA – Sez. CA F 34 mappale 183/ A superficie di mq 84 parte in suo esclusivo della corte comune censita al Catasto
Terreni di CA – Sez. CA al Foglio 34 Part. 183;
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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