Art. 59. Reiscrizione dei radiati
Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare puo' chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda: la deliberazione e' notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.
Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare puo' chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda: la deliberazione e' notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.