Versione
20 febbraio 1963
20 febbraio 1963
Art. 59. Reiscrizione dei radiati
Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare puo' chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda: la deliberazione e' notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.
Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare puo' chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda: la deliberazione e' notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/11/2004, n. 21712Provvedimento: […] In relazione all'eccepita prescrizione è stata sollevata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 in esame in relazione all'art. 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e all'art. 59 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per contrasto con l'art. 24 Cost. perché, a differenza di quanto stabilito per il procedimento disciplinare a carico dei notai e dei giornalisti, la prescrizione nei confronti degli avvocati si interrompe per il compimento di atti di procedura e non può continuare il suo corso durante il procedimento disciplinare.Leggi di più...
- fattispecie relativa a ricorso avverso una pronuncia disciplinare del consiglio nazionale forense·
- vizio di motivazione·
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- impugnazioni civili