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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6506 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC TA presidente dott.ssa GI IP consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3939/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Vanni e Riccardo Gai, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONTUMACE
pagina 1 di 14
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 10846/2022 della Corte di cassazione, pubblicata in data
4.4.2022, la società in liquidazione, in proprio e quale capogruppo Controparte_2
Contr mandataria del a suo tempo costituito con le imprese poi e CP_4 CP_5
investiva il collegio arbitrale della risoluzione delle controversie insorte Controparte_6 con concessionaria Anas, e relative al contratto di appalto stipulato tra le parti il CP_1
7.3.1990, avente ad oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione delle opere di difesa e stabilizzazione del pendio del Viadotto Brunetta (Lotto
6/A) del Tronco III Deveys – Susa (Autoporto) dell'Autostrada Torino – Bardonecchia.
***
Il collegio arbitrale accoglieva la domanda dell'impresa di condanna della committente al risarcimento del danno, ritenendo la diretta e vincolante applicabilità a del d.P.R. n. 1063 CP_1 del 1962, contenente il Capitolato Generale d'Appalto, previa assimilazione della concessionaria ad Anas e, quindi, alle amministrazioni statali ex art. 2, comma 3, della legge come sostituito dall'art. 7 della legge n. 166 del 2002. Pt_2
***
La Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'impugnazione incidentale di annullava CP_1 la decisione arbitrale, e, sottratta la concessionaria dal novero dei soggetti tenuti all'arbitrato, stante la natura negoziale del richiamo al Capitolato Generale d'Appalto, contenuto nell'art. 8 del contratto e nell'art. 59 del Capitolato , concludeva per l'inapplicabilità Parte_3 delle modifiche normative di cui all'art. 32 della legge n. 109 del 1994, secondo le quali le clausole arbitrali stipulate in precedenza – e tali erano quelle del contratto concluso tra le parti il 7.3.1990 - dovevano intendersi riferite ai collegi da nominare secondo la nuova procedura dell'arbitrato cd. amministrato, da rendersi dalla Camera arbitrale;
poiché doveva escludersi la soggettiva applicabilità delle nuove disposizioni di legge e non era più operativo il collegio arbitrale nella composizione “a cinque” prevista in contratto, là dove esso richiamava il d.P.R.
n. 1063 del 1962 abrogato dalle nuove disposizioni, la cognizione della controversia doveva intendersi devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria;
il lodo era nullo per aver violato, nella definita applicabilità delle nuove norme sulla composizione del collegio arbitrale “a tre”,
l'autonomia negoziale delle parti (art. 1372 cod. civ.), nella carenza di potestas iudicandi degli arbitri.
pagina 2 di 14 ***
Proponeva ricorso per cassazione , articolando tre motivi. Parte_1
***
Resisteva con controricorso CP_1
***
Premesso quanto sopra, la Suprema Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo (proposto in via subordinata), e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affermando, in sintesi, quanto segue:
- il Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche ha natura e valore normativo, di regolamento di organizzazione, soltanto nei confronti delle amministrazioni dello Stato, là dove invece per gli altri enti, ancorché tenuti a uniformare i propri capitolati a quello generale dello Stato, le previsioni di quest'ultimo costituiscono clausole negoziali, operanti per volontà pattizia, non in quanto imposte in via autoritativa;
- una volta che la volontà contrattuale delle parti abbia recepito le previsioni del
Capitolato Generale, nel testo vigente al momento in cui il contratto è stato concluso,
l'intero rapporto è retto, e deve trovare svolgimento secondo la relativa disciplina, le cui eventuali sopravvenute modificazioni varranno come prescrizioni alle quali l'ente deve uniformare il proprio capitolato e i propri contratti senza che esse possano, in via diretta, alterare il regime pattizio, sia esso sostanziale che processuale − come quello relativo alla competenza del giudice ordinario in alternativa a quella del collegio arbitrale − dei contratti in corso;
- la ratio della sentenza impugnata, in adesione alle deduzioni portate nel grado da CP_1 si muove nel senso che, una volta effettuata dai contraenti l'opzione per un determinato modello di giudizio arbitrale, nella intervenuta modifica della fonte normativa di riferimento non vi è più spazio per ritenere la competenza arbitrale sulla controversia, che resta, come tale, devoluta alla cognizione del giudice ordinario, con nullità della clausola compromissoria, ormai svuotata di contenuto, in difetto di una diversa volontà delle parti;
- non più applicabile la composizione “a cinque” del collegio come fissata dal d.P.R. n.
1063 del 1962 (art. 43 e ss.), espressamente richiamato, attraverso l'indicato meccanismo della relatio perfecta, nell'appalto concluso dalle parti, la celebrazione di quello stesso giudizio nella diversa composizione “a tre” del collegio, in applicazione pagina 3 di 14 della sopravvenuta legge n. 109 del 1994 è violativa dell'autonomia negoziale (art. 1372 cod. civ.) e la clausola compromissoria, che prevede una disciplina non più applicabile, è nulla con derivata incompetenza assoluta degli arbitri a pronunciare;
- la sentenza impugnata ha fatto erronea applicazione dei suddetti principi e va cassata;
- è dato incontroverso che, una volta rimessa in arbitri la lite insorta tra le parti, durante il procedimento abbia espressamente rinunciato all'eccezione di incompetenza del CP_1 collegio arbitrale, avendo la ricorrente raggiunto un accordo con l'altra parte sulla nomina del Presidente del collegio arbitrale, secondo la disciplina all'epoca in vigore;
- l'accettazione della competenza del collegio ordinario, ovverosia di quello disciplinato dall'art. 806 e ss. cod. proc. civ., attraverso il consenso prestato dalla parte alla scelta del Presidente, è scelta produttiva di effetti, sotto un duplice profilo.
- il nuovo consenso lascia, da una parte, che si realizzi, attraverso una nuova manifestazione di volontà, una modifica degli accordi raggiunti in contratto dagli stipulanti sull'arbitrato e sulle forme del suo svolgimento e che le intervenute modifiche-abrogazioni ab externo delle norme del Capitolato statale, in quanto aventi la stessa natura e portata dell'atto negoziale che fa rinvio ad esse, spieghino come tali influenza sul rapporto contrattuale;
- nella peculiare natura della nullità, il rinnovato accordo sulla competenza per la diversa pattuita composizione del collegio giudicante, si frappone poi a che la parte, che abbia prestato in tal senso il proprio consenso, possa denunciare l'invalidità del lodo per difformità della composizione del collegio che ha pronunciato, rispetto a quella stabilita in contratto;
- nel carattere tassativo delle previsioni di cui all'art. 829 cod. proc. civ. (ratione temporis vigente e quindi, segnatamente, nei contenuti ante riforma ex l. n. 40 del 2006), la nullità che si realizza, nell'alternativa tra l'ipotesi di compromesso o clausola compromissoria nulli e di nomina degli arbitri invalida, è, in questa seconda ipotesi, di minor grado, poiché non deducibile davanti alla corte d'appello ove non lo sia stata nel giudizio arbitrale, intendendosi sanata, nella sua disponibilità, nel silenzio serbato dalla parte nel corso del procedimento arbitrale, il che equivale alla volontà di rinuncia alla relativa eccezione;
- è incontestato in atti che la ricorrente si è accordata con l'altra parte sulla nomina del
Presidente in una composizione “a tre” del collegio arbitrale con adozione del modello di cui all'art. 32 legge n. 109 del 1994, modificato dalla legge n. 415 del 1998, e pagina 4 di 14 dall'art. 150 d.P.R. n. 554 del 1999, ratione temporis applicabile, e quanto si realizza è esito di una opzione esercitata dalle parti, per tacita modifica dei pregressi accordi;
- il sortito esito processuale è pertanto quello, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
4 cod. proc. civ., della violazione del principio di ultrapetizione (art. 112 cod. proc. civ.) in cui è incorsa la corte romana pronunciando d'ufficio, o comunque in mancanza di tempestiva eccezione di parte, silente nella fase arbitrale, sulla nullità del lodo per irregolare composizione del collegio arbitrale;
- risulta, altresì, violata la volontà negoziale (art. 1372 cod. civ.) ricostruibile proprio in ragione della condotta delle parti di accettazione della composizione “a tre”, a cui si correla la rinuncia della composizione del collegio arbitrale “a cinque”, il tutto a definizione di una invalidità destinata ad assorbire, per portata e contenuti, ogni altro dedotto profilo di nullità per mancanza assoluta di competenza in capo al collegio arbitrale che ha giudicato la controversia.
***
Sin qui, in sintesi, il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte (alla cui lettura, per quanto qui non riportato, si rinvia).
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha introdotto il giudizio di Parte_1 rinvio e ha formulato le seguenti conclusioni:
‹‹…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
- fase rescindente: per i motivi meglio illustrati nel presente atto, annullare il lodo in relazione ai capi dello stesso impugnati (rigetto del quesito n. 1 relativo al prezzo chiuso e condanna alle spese);
- fase rescissoria: per i motivi meglio illustrati, accogliere il quesito n. 1, qui espressamente riproposto:
“1° QU
Con propria Riserva n. 1, l'Impresa richiedeva la corresponsione ai sensi del 4° comma dell'art. 33 della Legge
28.02.1986, della residua somma di Lire 122.626.389= (erroneamente indicata in riserva in Lire 122.652.180), pari ora ad euro 63.331,24= ancora dovuta sul complessivo importo totale di Lire 864.765.969= (erroneamente indicato in riserva in Lire 864.791.760), pari ora ad euro 446.614,35=), dedotti gli importi già corrisposti e pari a
Lire 742.139.580= (pari ora ad euro 383.283,11=).
La somma totale richiesta nel presente giudizio deriva dal seguente criterio di calcolo: ammontare dei lavori così come determinato dal prezzo al netto del ribasso d'asta moltiplicato per gli anni previsti per l'ultimazione dei lavori moltiplicato per cinque percento quindi pari a:
(Lire 8.647.659.688= x 2 annualità x 5 %) = Lire 864.765.969= (pari ora ad euro 446.614,35=), dedotti gli importi già corrisposti e pari a Lire 742.139.580= (pari ora ad euro 383.283,11=), residuano Lire 122.626.389= pari ora ad euro 63.331,24=” pagina 5 di 14 e, per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all . in rappresentanza del Controparte_7 Pt_1
Raggruppamento Temporaneo di Imprese la residua somma in sorte capitale di Lire 122.626.389= pari ad euro
63.331,24= di cui alla riserva n. 1 relativa al contratto di appalto in epigrafe, dovuta e calcolata secondo il sistema del prezzo chiuso di cui all'art. 33, comma quarto, legge n. 41/1986, oltre rivalutazione monetaria
(anche a titolo di maggior danno) e interessi legali e moratori, ai sensi degli articoli 33 e 35 del d.P.R. 16 luglio
1962, n. 1063 o degli articoli 29 e 30 del nuovo Capitolato generale sui lavori pubblici di cui al d.m. n. 145 del
2000, dall'accertata data della dovuta corresponsione e, comunque, a far tempo dalla data di iscrizione della riserva, a quella dell'effettivo pagamento, salvo ogni ulteriore aggiornamento a titolo di interessi per le suesposte causali, ovvero il diverso, maggiore o minore, importo che risulterà di giustizia, ovvero per il diverso titolo, criterio o periodo che risulteranno di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1224, comma 4, c.c..
Chiede altresì su tali somme la condanna agli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 codice civile;
- condannare la al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio dinanzi alla Corte di CP_1
Cassazione conclusosi con l'Ordinanza n. 10846/2022 di accoglimento del ricorso dell'odierna attrice;
condannare la in riforma della statuizione sulle spese di lite del lodo impugnato, al pagamento CP_1 delle spese di funzionamento e degli onorari del Collegio Arbitrale, nonché delle spese e degli onorari legali relativi al procedimento arbitrale;
- condannare la al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio di riassunzione.››. CP_1
***
All'udienza del 1°.12.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di
[...]
e ha rinviato la causa per la precisazione delle Controparte_1 conclusioni.
***
Dopo due rinvii d'ufficio, con decreto del 3.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 6.11.2025, con termine fino a venti giorni prima per note conclusionali (depositate in data 16.10.2025).
***
Il procuratore di parte attrice ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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Va premesso che nella specie si verte in tema di rinvio cosiddetto improprio o restitutorio da parte della Corte di cassazione, che ricorre quando, per qualsiasi ragione di carattere processuale, il giudizio "a quo" si sia concluso senza una pronuncia nel merito della controversia (Cass. n. 4290 del 04/03/2015).
pagina 6 di 14 A ciò consegue che a questa Corte in funzione di giudice del rinvio è attribuita la veste non già di giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione, come nell'ipotesi del rinvio prosecutorio (c.d. rinvio proprio), bensì di giudice dell'appello contro la sentenza di primo grado (qui lodo arbitrale), con tutti i poteri connaturati a tale funzione, in vista della pronuncia di una decisione di carattere sostitutivo di quella di primo grado (cfr. Cass. n. 23314/2018).
Occorre procedere, dunque, all'esame dei motivi di impugnazione del lodo, precisando sin d'ora che, diversamente da quanto indicato (per evidente mera svista) nelle premesse dell'ordinanza di rinvio, il Collegio arbitrale, con il lodo depositato il 28.3.2008, non ha accolto la domanda dell'impresa di condanna della committente al risarcimento del danno, ma ha respinto tutti i quesiti, domande, eccezioni e richieste formulate da entrambe le parti, dichiarando assorbiti i quesiti non espressamente trattati, ha compensato tra le parti le spese e gli onorari di difesa e ha posto a carico delle parti, nella misura del 50 % ciascuna, le spese di funzionamento e gli onorari del collegio arbitrale come liquidati con separata ordinanza.
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Orbene, il primo motivo denuncia ‹‹Nullità del lodo ex artt. 828, 829, secondo comma, c.p.c., per violazione dell'art. 33, quarto comma, Legge 28.02.1986, n. 41.››.
Lamenta l'attrice in riassunzione (già appellante) che il collegio arbitrale, con argomentazioni contraddittorie e illogiche, avrebbe rigettato le richieste di cui al “QU n. 1”, con cui si era chiesto il riconoscimento della somma residua dovuta pari ad € 63.331,24, calcolata con il cosiddetto “metodo globale”, che applica la maggiorazione del 5% per ciascun anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori sull'intero importo contrattuale, aderendo, invece, all'orientamento minoritario della Corte dei Conti (1987), che applicava il “metodo a scalare”,
e calcolando la maggiorazione annuale sul valore residuo dei lavori;
così decidendo, il lodo sarebbe incorso nel denunciato vizio di nullità per la dedotta violazione dell'art. 33, quarto comma, Legge 28.02.1986, n. 41, come interpretato e applicato dalla Suprema Corte di cassazione nell'esercizio della funzione nomofilattica che ad essa – e non alla Corte dei Conti
– spetta per legge;
il collegio, pur citandolo, si sarebbe discostato dall'orientamento maggioritario della Suprema Corte di cassazione, secondo cui il prezzo chiuso non costituisce una variante della revisione prezzi, bensì un autonomo istituto giuridico, non assimilabile all'istituto revisionale e anzi a esso alternativo;
il riconoscimento delle somme richieste a titolo di prezzo chiuso, in applicazione del criterio di calcolo previsto dal citato art. 33, comma quarto, della legge n. 41/1986, era stato, peraltro, inizialmente applicato dalla stessa e CP_1 da questa modificato unilateralmente solo in corso di esecuzione del contratto, sulla base di pagina 7 di 14 una circolare ministeriale del 1987, priva però di efficacia vincolante nei confronti dell'impresa.
Inoltre, il collegio arbitrale avrebbe erroneamente applicato il metodo a scalare per la durata contrattuale, senza quindi prendere in considerazione sospensioni e proroghe non imputabili all'impresa, mentre nel tempo contrattuale deve essere considerato anche quello risultante dalle proroghe che incidono sulla durata del contratto, in quanto idoneo a modificare il
“termine previsto per dare ultimati i lavori”, che è incluso tra il verbale di consegna e il verbale di ultimazione.
***
Occorre premettere che il lodo è stato impugnato ai sensi dell'art. 829 comma secondo,
c.p.c., nel testo previgente, per non avere gli arbitri osservato, nel giudicare, le regole di diritto, salvo che le parti (e non è questo il caso) li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (cfr. Cass. S.U. n. 9284/2016 e Cass. n.
17339/2017, secondo cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n.
40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, cioè dopo il 2 marzo 2006).
La denuncia di nullità postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato dagli arbitri rispetto agli elementi di fatto ai medesimi sottoposti.
Tale onere allegatorio, come si vedrà, è stato adempiuto da . Parte_1
Ritiene la Corte che l'impugnazione sia fondata, avendo il Collegio arbitrale erroneamente applicato il metodo di calcolo a scalare, in luogo del “prezzo chiuso”, espressamente dichiarando che intendeva discostarsi dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per aderire all'orientamento espresso in precedenza dalla pronuncia della Corte dei Conti n.
1812 del 9.7.1987 (rispetto alla quale la Corte di cassazione, con ben tre successive pronunce, era andata in diverso avviso: cfr. pag. 33 e segg. del lodo).
L'orientamento dal quale gli arbitri hanno inteso discostarsi (Cass. n. 4181/1997; Cass. n.
4547/1998; Cass. n. 17199/2003, quest'ultima emessa proprio su ricorso di era invero CP_1 consolidato e ha trovato conferma anche successivamente (cfr. Cass. n. 7917/2012).
Con la pronuncia da ultimo richiamata, spiega il Giudice di legittimità che l'art. 33 L. n.
41/1986, prevedendo un'opzione per il sistema del prezzo fisso con percentuale di incremento e tempi di operatività predeterminati, esplicita essa stessa una valutazione legislativa circa il parametro di contemperamento tra diritti dell'appaltatore ed esigenze del pagina 8 di 14 committente;
pertanto l'alternativa è tra due discipline legali, quella della revisione del prezzo e quella del prezzo chiuso, sì che, escludendosi la prima, si finisce per ricadere nella seconda
"secondo un percorso disegnato in modo vincolante dalla legge", con conseguente imperatività delle disposizioni regolanti percentuale e tempi dell'incremento del prezzo chiuso, una volta che tale sistema sia stato scelto, posto che la diretta ed espressa previsione legale
"di per sè attesta l'intento del legislatore di sottrarre all'autonomia negoziale gli effetti della scelta medesima, una volta che sia presa" (Cass. n. 13488/2002, Cass. n. 10850/2003).
Spiega quindi che la giurisprudenza della Corte (a partire dalla sentenza n. 4181/1997, confermata dalla n. 4547/1998) ha affermato che:
- l'istituto della revisione prezzi tende a ristabilire l'iniziale equilibrio economico fra le prestazioni, ovvero il rapporto sinallagmatico tra prestazione dell'appaltatore e controprestazione dell'amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato qualora superino la soglia prevista dall'alea contrattuale ed annullando così gli effetti della sopravvenuta onerosità della prestazione a carico di una delle parti;
- l'istituto del prezzo chiuso, invece, è volto alle finalità di assicurare alla pubblica amministrazione beni e prestazioni alle migliori condizioni nonché di soddisfare l'esigenza della certezza dell'impegno finanziario e di risanare le finanze pubbliche, soprattutto nei periodi in cui la dinamica inflazionistica risulti accentuata e conseguentemente foriera di effetti revisionali particolarmente onerosi;
- esso è ispirato a un meccanismo di rivalutazione del tutto diverso (e in questo senso derogatorio) rispetto a quello della revisione prezzi, secondo il criterio di un'alea convenzionale forfetizzata per entrambi i contraenti, mediante un sistema di automatico computo degli aumenti sganciato da un preciso collegamento con l'inflazione reale;
- la Corte, nella sentenza n. 17199/2003, ha ribadito che il sistema del prezzo chiuso "soddisfa l'esigenza di predeterminazione dell'impegno finanziario assunto dalla p.a., garantita grazie al criterio dell'alea convenzionale, forfetizzata per entrambi i contraenti, in virtù di un sistema di computo automatico degli aumenti, sganciato dal collegamento con l'inflazione reale e caratterizzato dalla predeterminazione ex ante degli incrementi di costo;
conseguentemente, qualora il contratto di appalto preveda l'applicabilità del prezzo chiuso, allo stesso non è applicabile la disciplina in materia di revisione dei prezzi";
- inoltre, "tenuto conto del rilievo secondo cui il cinque per cento annuo rappresenta sostanzialmente una previsione convenzionale di indicizzazione del prezzo dell'appalto in relazione al tempo fissato per il compimento dei lavori” la Corte, nella stessa sentenza, ha stabilito che “la relativa maggiorazione va quindi applicata, per un verso, tenendo conto dell'intera durata contrattualmente prevista per l'ultimazione dei lavori medesimi, nonché, per altro verso, prendendo a base il prezzo (intero) dei lavori anzidetti al netto del ribasso pagina 9 di 14 d'asta, ovvero senza applicare il metodo cosiddetto 'a scalare' (il quale consiste nel calcolare l'aumento del cinque per cento, per il primo anno, sul valore complessivo del contratto e, per gli anni successivi, sul valore residuo dei lavori ancora da eseguire, non computando nel conteggio annuale le somme già corrisposte all'imprenditore per le prestazioni effettuate), ma semplicemente moltiplicando l'importo netto dei richiamati lavori di tanti 'cinque per cento' per quanti sono gli anni previsti per i lavori medesimi (così che l'aumento percentuale in parola venga ad incidere su tutto il corrispettivo contrattuale entrando a far parte dello stesso), anche in ragione del fatto che la diversa formula dell'interesse 'composto' (capitalizzazione del primo cinque per cento in occasione del computo del cinque per cento del secondo anno) appare contraria al principio generale del nostro ordinamento secondo cui gli interessi non sono produttivi di interessi (artt. 1282 e 1283 c.c.)".
Orbene, nel caso di specie, le parti avevano fin dall'inizio applicato il prezzo chiuso con il metodo globale, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto (pag. 10) che richiama espressamente l'art. 33, comma 4, legge n. 41 del 1986, sicché a nulla rileva che in un secondo momento, unilateralmente, avesse adottato il metodo a scalare, richiamando CP_1 una circolare ministeriale del 1987, tra l'altro preesistente al contratto.
Quanto poi al tempo contrattuale, “Negli appalti di opere pubbliche soggetti alla disciplina del "prezzo chiuso", nella determinazione della maggiorazione del 5 per cento del prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta "per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori", a norma dell'art. 33, quarto comma, della legge
28 febbraio 1986 n. 41 (applicabile "ratione temporis"), si deve tenere conto dei periodi di sospensione totale dei lavori per fatti non imputabili all'appaltatore” (Cass. n. 7917/2012 citata).
In ossequio ai descritti principi, si rileva che il termine utile contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori era fissato in 23 mesi dalla data di consegna dei lavori (29.8.1989) e dunque scadeva il 28.7.1991; tale termine, in seguito, in ragione di due sospensioni (58 + 41 giorni) che comportavano una proroga di complessivi 99 giorni, era stato differito al
3.11.1991.
Le due sospensioni non erano imputabili all' dal momento che la prima, del 30.8.1989, CP_8 era dovuta alla mancanza della prescritta autorizzazione dell'esecuzione dei lavori, per lo spostamento dell'acquedotto della Manifattura di Susa S.p.A., da parte della Regione
Piemonte Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, mentre la seconda, del 7.8.1991, era dovuta all'impossibilità di eseguire le opere di stabilizzazione del pendio per la contemporaneità degli interventi di movimento terra necessari per la realizzazione del viadotto previste nel sesto lotto.
Per effetto di quanto sopra, la durata dell'appalto era pari a due anni e due mesi, sicché è questo il periodo di riferimento nella quantificazione del prezzo chiuso.
Corretto è il calcolo seguito dall'impresa per determinare la somma ancora dovuta:
pagina 10 di 14 (lire 8.647.659.688= x 2 x 5%) = lire 864.765.969 = (pari ora a € 446.614,35=), dedotti gli importi già corrisposti e pari a lire 742.139.580= (pari ora a € 383.283,11=), residua la somma di lire 122.626.389, pari ora a € 63.331,24.
Per le ragioni sin qui esposte, in accoglimento dell'appello, va dichiarata la nullità del lodo arbitrale nella parte in cui ha rigettato le richieste contenute nella riserva n. 1 e la va CP_1 condannata al pagamento della residua somma di € 63.331,24.
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Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali e gli interessi moratori (corrispondenti al maggior importo dato dall'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali, determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.: cfr. Cass. S.U. n.
19499/2008; Cass. n. 3954 del 26/02/2015; cfr. anche Corte di appello di Roma n.
7686/2021), ai sensi degli articoli 33, 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e far data dalle scadenze previste da dette norme.
Si premette che l'impresa ha chiesto il riconoscimento degli interessi “dall'accertata data della dovuta corresponsione e, comunque, a far tempo dalla data di iscrizione della riserva”.
Sul punto, la Corte di cassazione, con la già citata sentenza n. 7917/2012, ha statuito che negli appalti di opere pubbliche disciplinati dal capitolato generale delle opere pubbliche, di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (abrogato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 231 ma applicabile ratione temporis nella fattispecie), gli interessi per il ritardato pagamento del prezzo sono dovuti in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, secondo gli stati di avanzamento dei lavori e le modalità fissate dagli artt. 33, 35
e 36 del medesimo D.P.R., anche negli appalti a misura e nel caso di prezzo chiuso dovuto a norma della L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 33, comma 4 (specifica la Corte che gli artt. 35 e
36 d.P.R. citato non contengono alcun riferimento al momento della richiesta di pagamento ma solo alle scadenze ed è noto che un'apposita domanda o riserva dell'appaltatore non è necessaria).
***
Nulla spetta a titolo di rivalutazione monetaria, atteso che (cfr. Cass. S.U. n. 9653/2001) gli artt. 35 e 36 citati prevedono una disciplina peculiare (e derogatoria rispetto alla normativa del codice civile), in cui è stabilito in modo espresso che tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora, comprensivi del risarcimento del danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., e ciò impone di escludere, nelle ipotesi contemplate dagli artt. 35 e 36, la risarcibilità di danni pagina 11 di 14 ulteriori, quali quelli dipendenti dalla svalutazione monetaria, non potendosi ragionevolmente attribuire altro significato al terzo comma del citato art. 35 (Cass., 14 aprile 1994, n. 3503).
***
Quanto agli interessi anatocistici, l'art. 1283 cod.civ. prevede che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti); il debito per interessi non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (Cass. S.U. n.
9653/2001 citata;
cfr. anche, tra le tante, Cass. n. 18438/2013 e Cass. n 31468/2018).
Spettano pertanto gli ulteriori interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. dalla domanda di arbitrato (26.5.2005) al saldo su tutte le somme ritenute dovute a titolo di interessi, scaduti e dovuti da almeno sei mesi.
***
Nelle suddette argomentazioni rimane assorbita ogni altra domanda, deduzione e questione.
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Il secondo motivo denuncia ‹‹Nullità del lodo ex artt. 828, 829, secondo comma, c.p.c. per violazione degli artt. 91 e 92 del codice di procedura civile.››.
Sostiene che l'accoglimento del quesito n. 1, relativo al prezzo chiuso, comporta Parte_1 la necessità di rivedere la statuizione del collegio arbitrale in punto spese, sia di procedimento arbitrale, sia per la difesa legale, in applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con condanna di non solo al pagamento delle spese di lite del presente CP_1 procedimento, ma anche di quelle del procedimento arbitrale e della difesa legale in esso svolta.
***
Il motivo è assorbito, dovendo questa Corte provvedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della pagina 12 di 14 sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite;
ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa (Cass.
20399/2017; Cass. n. 8919/2012 cit.; Cass. 10.8.2007 n. 17631).
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (Cass. n. 30184/2018; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021; cfr. anche Cass. n. 8884 del 04/04/2024).
Le spese vanno poste a carico della parte convenuta in riassunzione, stante la sua soccombenza, e vanno liquidate in base al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, secondo lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, applicando i valori medi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio, nei seguenti termini:
- € 7.439,00 per compensi per il giudizio arbitrale;
- € 508,00 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi per il giudizio di appello;
- € 1.518,00 per esborsi ed € 7.655,00 per compensi per il giudizio di legittimità;
- € 786,00 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi per il presente giudizio di rinvio.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di le spese di funzionamento e gli onorari CP_1 degli arbitri, come liquidate dal collegio arbitrale.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 10846/2022, pubblicata in data 4.4.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 13 di 14 1. in accoglimento dell'impugnazione, dichiara la nullità del lodo arbitrale reso tra le parti in data 28.3.2008;
2. per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di e in C.P., della somma di Parte_1
€ 63.331,24, oltre interessi legali e di mora, nonché anatocistici, come in motivazione;
3. condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di e in C.P., delle spese Parte_1 processuali che liquida in € 7.439,00 per compensi per il giudizio arbitrale, in € 508,00 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi per il giudizio di appello, in € 1.518,00 per esborsi ed € 7.655,00 per compensi per il giudizio di legittimità, in € 786,50 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi per il giudizio di rinvio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4. pone definitivamente a carico di Controparte_1 le spese di funzionamento e gli onorari degli arbitri, come liquidati dal
[...] collegio arbitrale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI IP IC TA
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC TA presidente dott.ssa GI IP consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3939/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Vanni e Riccardo Gai, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONTUMACE
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 10846/2022 della Corte di cassazione, pubblicata in data
4.4.2022, la società in liquidazione, in proprio e quale capogruppo Controparte_2
Contr mandataria del a suo tempo costituito con le imprese poi e CP_4 CP_5
investiva il collegio arbitrale della risoluzione delle controversie insorte Controparte_6 con concessionaria Anas, e relative al contratto di appalto stipulato tra le parti il CP_1
7.3.1990, avente ad oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione delle opere di difesa e stabilizzazione del pendio del Viadotto Brunetta (Lotto
6/A) del Tronco III Deveys – Susa (Autoporto) dell'Autostrada Torino – Bardonecchia.
***
Il collegio arbitrale accoglieva la domanda dell'impresa di condanna della committente al risarcimento del danno, ritenendo la diretta e vincolante applicabilità a del d.P.R. n. 1063 CP_1 del 1962, contenente il Capitolato Generale d'Appalto, previa assimilazione della concessionaria ad Anas e, quindi, alle amministrazioni statali ex art. 2, comma 3, della legge come sostituito dall'art. 7 della legge n. 166 del 2002. Pt_2
***
La Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'impugnazione incidentale di annullava CP_1 la decisione arbitrale, e, sottratta la concessionaria dal novero dei soggetti tenuti all'arbitrato, stante la natura negoziale del richiamo al Capitolato Generale d'Appalto, contenuto nell'art. 8 del contratto e nell'art. 59 del Capitolato , concludeva per l'inapplicabilità Parte_3 delle modifiche normative di cui all'art. 32 della legge n. 109 del 1994, secondo le quali le clausole arbitrali stipulate in precedenza – e tali erano quelle del contratto concluso tra le parti il 7.3.1990 - dovevano intendersi riferite ai collegi da nominare secondo la nuova procedura dell'arbitrato cd. amministrato, da rendersi dalla Camera arbitrale;
poiché doveva escludersi la soggettiva applicabilità delle nuove disposizioni di legge e non era più operativo il collegio arbitrale nella composizione “a cinque” prevista in contratto, là dove esso richiamava il d.P.R.
n. 1063 del 1962 abrogato dalle nuove disposizioni, la cognizione della controversia doveva intendersi devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria;
il lodo era nullo per aver violato, nella definita applicabilità delle nuove norme sulla composizione del collegio arbitrale “a tre”,
l'autonomia negoziale delle parti (art. 1372 cod. civ.), nella carenza di potestas iudicandi degli arbitri.
pagina 2 di 14 ***
Proponeva ricorso per cassazione , articolando tre motivi. Parte_1
***
Resisteva con controricorso CP_1
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Premesso quanto sopra, la Suprema Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo (proposto in via subordinata), e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affermando, in sintesi, quanto segue:
- il Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche ha natura e valore normativo, di regolamento di organizzazione, soltanto nei confronti delle amministrazioni dello Stato, là dove invece per gli altri enti, ancorché tenuti a uniformare i propri capitolati a quello generale dello Stato, le previsioni di quest'ultimo costituiscono clausole negoziali, operanti per volontà pattizia, non in quanto imposte in via autoritativa;
- una volta che la volontà contrattuale delle parti abbia recepito le previsioni del
Capitolato Generale, nel testo vigente al momento in cui il contratto è stato concluso,
l'intero rapporto è retto, e deve trovare svolgimento secondo la relativa disciplina, le cui eventuali sopravvenute modificazioni varranno come prescrizioni alle quali l'ente deve uniformare il proprio capitolato e i propri contratti senza che esse possano, in via diretta, alterare il regime pattizio, sia esso sostanziale che processuale − come quello relativo alla competenza del giudice ordinario in alternativa a quella del collegio arbitrale − dei contratti in corso;
- la ratio della sentenza impugnata, in adesione alle deduzioni portate nel grado da CP_1 si muove nel senso che, una volta effettuata dai contraenti l'opzione per un determinato modello di giudizio arbitrale, nella intervenuta modifica della fonte normativa di riferimento non vi è più spazio per ritenere la competenza arbitrale sulla controversia, che resta, come tale, devoluta alla cognizione del giudice ordinario, con nullità della clausola compromissoria, ormai svuotata di contenuto, in difetto di una diversa volontà delle parti;
- non più applicabile la composizione “a cinque” del collegio come fissata dal d.P.R. n.
1063 del 1962 (art. 43 e ss.), espressamente richiamato, attraverso l'indicato meccanismo della relatio perfecta, nell'appalto concluso dalle parti, la celebrazione di quello stesso giudizio nella diversa composizione “a tre” del collegio, in applicazione pagina 3 di 14 della sopravvenuta legge n. 109 del 1994 è violativa dell'autonomia negoziale (art. 1372 cod. civ.) e la clausola compromissoria, che prevede una disciplina non più applicabile, è nulla con derivata incompetenza assoluta degli arbitri a pronunciare;
- la sentenza impugnata ha fatto erronea applicazione dei suddetti principi e va cassata;
- è dato incontroverso che, una volta rimessa in arbitri la lite insorta tra le parti, durante il procedimento abbia espressamente rinunciato all'eccezione di incompetenza del CP_1 collegio arbitrale, avendo la ricorrente raggiunto un accordo con l'altra parte sulla nomina del Presidente del collegio arbitrale, secondo la disciplina all'epoca in vigore;
- l'accettazione della competenza del collegio ordinario, ovverosia di quello disciplinato dall'art. 806 e ss. cod. proc. civ., attraverso il consenso prestato dalla parte alla scelta del Presidente, è scelta produttiva di effetti, sotto un duplice profilo.
- il nuovo consenso lascia, da una parte, che si realizzi, attraverso una nuova manifestazione di volontà, una modifica degli accordi raggiunti in contratto dagli stipulanti sull'arbitrato e sulle forme del suo svolgimento e che le intervenute modifiche-abrogazioni ab externo delle norme del Capitolato statale, in quanto aventi la stessa natura e portata dell'atto negoziale che fa rinvio ad esse, spieghino come tali influenza sul rapporto contrattuale;
- nella peculiare natura della nullità, il rinnovato accordo sulla competenza per la diversa pattuita composizione del collegio giudicante, si frappone poi a che la parte, che abbia prestato in tal senso il proprio consenso, possa denunciare l'invalidità del lodo per difformità della composizione del collegio che ha pronunciato, rispetto a quella stabilita in contratto;
- nel carattere tassativo delle previsioni di cui all'art. 829 cod. proc. civ. (ratione temporis vigente e quindi, segnatamente, nei contenuti ante riforma ex l. n. 40 del 2006), la nullità che si realizza, nell'alternativa tra l'ipotesi di compromesso o clausola compromissoria nulli e di nomina degli arbitri invalida, è, in questa seconda ipotesi, di minor grado, poiché non deducibile davanti alla corte d'appello ove non lo sia stata nel giudizio arbitrale, intendendosi sanata, nella sua disponibilità, nel silenzio serbato dalla parte nel corso del procedimento arbitrale, il che equivale alla volontà di rinuncia alla relativa eccezione;
- è incontestato in atti che la ricorrente si è accordata con l'altra parte sulla nomina del
Presidente in una composizione “a tre” del collegio arbitrale con adozione del modello di cui all'art. 32 legge n. 109 del 1994, modificato dalla legge n. 415 del 1998, e pagina 4 di 14 dall'art. 150 d.P.R. n. 554 del 1999, ratione temporis applicabile, e quanto si realizza è esito di una opzione esercitata dalle parti, per tacita modifica dei pregressi accordi;
- il sortito esito processuale è pertanto quello, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
4 cod. proc. civ., della violazione del principio di ultrapetizione (art. 112 cod. proc. civ.) in cui è incorsa la corte romana pronunciando d'ufficio, o comunque in mancanza di tempestiva eccezione di parte, silente nella fase arbitrale, sulla nullità del lodo per irregolare composizione del collegio arbitrale;
- risulta, altresì, violata la volontà negoziale (art. 1372 cod. civ.) ricostruibile proprio in ragione della condotta delle parti di accettazione della composizione “a tre”, a cui si correla la rinuncia della composizione del collegio arbitrale “a cinque”, il tutto a definizione di una invalidità destinata ad assorbire, per portata e contenuti, ogni altro dedotto profilo di nullità per mancanza assoluta di competenza in capo al collegio arbitrale che ha giudicato la controversia.
***
Sin qui, in sintesi, il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte (alla cui lettura, per quanto qui non riportato, si rinvia).
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha introdotto il giudizio di Parte_1 rinvio e ha formulato le seguenti conclusioni:
‹‹…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
- fase rescindente: per i motivi meglio illustrati nel presente atto, annullare il lodo in relazione ai capi dello stesso impugnati (rigetto del quesito n. 1 relativo al prezzo chiuso e condanna alle spese);
- fase rescissoria: per i motivi meglio illustrati, accogliere il quesito n. 1, qui espressamente riproposto:
“1° QU
Con propria Riserva n. 1, l'Impresa richiedeva la corresponsione ai sensi del 4° comma dell'art. 33 della Legge
28.02.1986, della residua somma di Lire 122.626.389= (erroneamente indicata in riserva in Lire 122.652.180), pari ora ad euro 63.331,24= ancora dovuta sul complessivo importo totale di Lire 864.765.969= (erroneamente indicato in riserva in Lire 864.791.760), pari ora ad euro 446.614,35=), dedotti gli importi già corrisposti e pari a
Lire 742.139.580= (pari ora ad euro 383.283,11=).
La somma totale richiesta nel presente giudizio deriva dal seguente criterio di calcolo: ammontare dei lavori così come determinato dal prezzo al netto del ribasso d'asta moltiplicato per gli anni previsti per l'ultimazione dei lavori moltiplicato per cinque percento quindi pari a:
(Lire 8.647.659.688= x 2 annualità x 5 %) = Lire 864.765.969= (pari ora ad euro 446.614,35=), dedotti gli importi già corrisposti e pari a Lire 742.139.580= (pari ora ad euro 383.283,11=), residuano Lire 122.626.389= pari ora ad euro 63.331,24=” pagina 5 di 14 e, per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all . in rappresentanza del Controparte_7 Pt_1
Raggruppamento Temporaneo di Imprese la residua somma in sorte capitale di Lire 122.626.389= pari ad euro
63.331,24= di cui alla riserva n. 1 relativa al contratto di appalto in epigrafe, dovuta e calcolata secondo il sistema del prezzo chiuso di cui all'art. 33, comma quarto, legge n. 41/1986, oltre rivalutazione monetaria
(anche a titolo di maggior danno) e interessi legali e moratori, ai sensi degli articoli 33 e 35 del d.P.R. 16 luglio
1962, n. 1063 o degli articoli 29 e 30 del nuovo Capitolato generale sui lavori pubblici di cui al d.m. n. 145 del
2000, dall'accertata data della dovuta corresponsione e, comunque, a far tempo dalla data di iscrizione della riserva, a quella dell'effettivo pagamento, salvo ogni ulteriore aggiornamento a titolo di interessi per le suesposte causali, ovvero il diverso, maggiore o minore, importo che risulterà di giustizia, ovvero per il diverso titolo, criterio o periodo che risulteranno di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1224, comma 4, c.c..
Chiede altresì su tali somme la condanna agli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 codice civile;
- condannare la al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio dinanzi alla Corte di CP_1
Cassazione conclusosi con l'Ordinanza n. 10846/2022 di accoglimento del ricorso dell'odierna attrice;
condannare la in riforma della statuizione sulle spese di lite del lodo impugnato, al pagamento CP_1 delle spese di funzionamento e degli onorari del Collegio Arbitrale, nonché delle spese e degli onorari legali relativi al procedimento arbitrale;
- condannare la al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio di riassunzione.››. CP_1
***
All'udienza del 1°.12.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di
[...]
e ha rinviato la causa per la precisazione delle Controparte_1 conclusioni.
***
Dopo due rinvii d'ufficio, con decreto del 3.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 6.11.2025, con termine fino a venti giorni prima per note conclusionali (depositate in data 16.10.2025).
***
Il procuratore di parte attrice ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Va premesso che nella specie si verte in tema di rinvio cosiddetto improprio o restitutorio da parte della Corte di cassazione, che ricorre quando, per qualsiasi ragione di carattere processuale, il giudizio "a quo" si sia concluso senza una pronuncia nel merito della controversia (Cass. n. 4290 del 04/03/2015).
pagina 6 di 14 A ciò consegue che a questa Corte in funzione di giudice del rinvio è attribuita la veste non già di giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione, come nell'ipotesi del rinvio prosecutorio (c.d. rinvio proprio), bensì di giudice dell'appello contro la sentenza di primo grado (qui lodo arbitrale), con tutti i poteri connaturati a tale funzione, in vista della pronuncia di una decisione di carattere sostitutivo di quella di primo grado (cfr. Cass. n. 23314/2018).
Occorre procedere, dunque, all'esame dei motivi di impugnazione del lodo, precisando sin d'ora che, diversamente da quanto indicato (per evidente mera svista) nelle premesse dell'ordinanza di rinvio, il Collegio arbitrale, con il lodo depositato il 28.3.2008, non ha accolto la domanda dell'impresa di condanna della committente al risarcimento del danno, ma ha respinto tutti i quesiti, domande, eccezioni e richieste formulate da entrambe le parti, dichiarando assorbiti i quesiti non espressamente trattati, ha compensato tra le parti le spese e gli onorari di difesa e ha posto a carico delle parti, nella misura del 50 % ciascuna, le spese di funzionamento e gli onorari del collegio arbitrale come liquidati con separata ordinanza.
***
Orbene, il primo motivo denuncia ‹‹Nullità del lodo ex artt. 828, 829, secondo comma, c.p.c., per violazione dell'art. 33, quarto comma, Legge 28.02.1986, n. 41.››.
Lamenta l'attrice in riassunzione (già appellante) che il collegio arbitrale, con argomentazioni contraddittorie e illogiche, avrebbe rigettato le richieste di cui al “QU n. 1”, con cui si era chiesto il riconoscimento della somma residua dovuta pari ad € 63.331,24, calcolata con il cosiddetto “metodo globale”, che applica la maggiorazione del 5% per ciascun anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori sull'intero importo contrattuale, aderendo, invece, all'orientamento minoritario della Corte dei Conti (1987), che applicava il “metodo a scalare”,
e calcolando la maggiorazione annuale sul valore residuo dei lavori;
così decidendo, il lodo sarebbe incorso nel denunciato vizio di nullità per la dedotta violazione dell'art. 33, quarto comma, Legge 28.02.1986, n. 41, come interpretato e applicato dalla Suprema Corte di cassazione nell'esercizio della funzione nomofilattica che ad essa – e non alla Corte dei Conti
– spetta per legge;
il collegio, pur citandolo, si sarebbe discostato dall'orientamento maggioritario della Suprema Corte di cassazione, secondo cui il prezzo chiuso non costituisce una variante della revisione prezzi, bensì un autonomo istituto giuridico, non assimilabile all'istituto revisionale e anzi a esso alternativo;
il riconoscimento delle somme richieste a titolo di prezzo chiuso, in applicazione del criterio di calcolo previsto dal citato art. 33, comma quarto, della legge n. 41/1986, era stato, peraltro, inizialmente applicato dalla stessa e CP_1 da questa modificato unilateralmente solo in corso di esecuzione del contratto, sulla base di pagina 7 di 14 una circolare ministeriale del 1987, priva però di efficacia vincolante nei confronti dell'impresa.
Inoltre, il collegio arbitrale avrebbe erroneamente applicato il metodo a scalare per la durata contrattuale, senza quindi prendere in considerazione sospensioni e proroghe non imputabili all'impresa, mentre nel tempo contrattuale deve essere considerato anche quello risultante dalle proroghe che incidono sulla durata del contratto, in quanto idoneo a modificare il
“termine previsto per dare ultimati i lavori”, che è incluso tra il verbale di consegna e il verbale di ultimazione.
***
Occorre premettere che il lodo è stato impugnato ai sensi dell'art. 829 comma secondo,
c.p.c., nel testo previgente, per non avere gli arbitri osservato, nel giudicare, le regole di diritto, salvo che le parti (e non è questo il caso) li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (cfr. Cass. S.U. n. 9284/2016 e Cass. n.
17339/2017, secondo cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n.
40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, cioè dopo il 2 marzo 2006).
La denuncia di nullità postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato dagli arbitri rispetto agli elementi di fatto ai medesimi sottoposti.
Tale onere allegatorio, come si vedrà, è stato adempiuto da . Parte_1
Ritiene la Corte che l'impugnazione sia fondata, avendo il Collegio arbitrale erroneamente applicato il metodo di calcolo a scalare, in luogo del “prezzo chiuso”, espressamente dichiarando che intendeva discostarsi dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per aderire all'orientamento espresso in precedenza dalla pronuncia della Corte dei Conti n.
1812 del 9.7.1987 (rispetto alla quale la Corte di cassazione, con ben tre successive pronunce, era andata in diverso avviso: cfr. pag. 33 e segg. del lodo).
L'orientamento dal quale gli arbitri hanno inteso discostarsi (Cass. n. 4181/1997; Cass. n.
4547/1998; Cass. n. 17199/2003, quest'ultima emessa proprio su ricorso di era invero CP_1 consolidato e ha trovato conferma anche successivamente (cfr. Cass. n. 7917/2012).
Con la pronuncia da ultimo richiamata, spiega il Giudice di legittimità che l'art. 33 L. n.
41/1986, prevedendo un'opzione per il sistema del prezzo fisso con percentuale di incremento e tempi di operatività predeterminati, esplicita essa stessa una valutazione legislativa circa il parametro di contemperamento tra diritti dell'appaltatore ed esigenze del pagina 8 di 14 committente;
pertanto l'alternativa è tra due discipline legali, quella della revisione del prezzo e quella del prezzo chiuso, sì che, escludendosi la prima, si finisce per ricadere nella seconda
"secondo un percorso disegnato in modo vincolante dalla legge", con conseguente imperatività delle disposizioni regolanti percentuale e tempi dell'incremento del prezzo chiuso, una volta che tale sistema sia stato scelto, posto che la diretta ed espressa previsione legale
"di per sè attesta l'intento del legislatore di sottrarre all'autonomia negoziale gli effetti della scelta medesima, una volta che sia presa" (Cass. n. 13488/2002, Cass. n. 10850/2003).
Spiega quindi che la giurisprudenza della Corte (a partire dalla sentenza n. 4181/1997, confermata dalla n. 4547/1998) ha affermato che:
- l'istituto della revisione prezzi tende a ristabilire l'iniziale equilibrio economico fra le prestazioni, ovvero il rapporto sinallagmatico tra prestazione dell'appaltatore e controprestazione dell'amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato qualora superino la soglia prevista dall'alea contrattuale ed annullando così gli effetti della sopravvenuta onerosità della prestazione a carico di una delle parti;
- l'istituto del prezzo chiuso, invece, è volto alle finalità di assicurare alla pubblica amministrazione beni e prestazioni alle migliori condizioni nonché di soddisfare l'esigenza della certezza dell'impegno finanziario e di risanare le finanze pubbliche, soprattutto nei periodi in cui la dinamica inflazionistica risulti accentuata e conseguentemente foriera di effetti revisionali particolarmente onerosi;
- esso è ispirato a un meccanismo di rivalutazione del tutto diverso (e in questo senso derogatorio) rispetto a quello della revisione prezzi, secondo il criterio di un'alea convenzionale forfetizzata per entrambi i contraenti, mediante un sistema di automatico computo degli aumenti sganciato da un preciso collegamento con l'inflazione reale;
- la Corte, nella sentenza n. 17199/2003, ha ribadito che il sistema del prezzo chiuso "soddisfa l'esigenza di predeterminazione dell'impegno finanziario assunto dalla p.a., garantita grazie al criterio dell'alea convenzionale, forfetizzata per entrambi i contraenti, in virtù di un sistema di computo automatico degli aumenti, sganciato dal collegamento con l'inflazione reale e caratterizzato dalla predeterminazione ex ante degli incrementi di costo;
conseguentemente, qualora il contratto di appalto preveda l'applicabilità del prezzo chiuso, allo stesso non è applicabile la disciplina in materia di revisione dei prezzi";
- inoltre, "tenuto conto del rilievo secondo cui il cinque per cento annuo rappresenta sostanzialmente una previsione convenzionale di indicizzazione del prezzo dell'appalto in relazione al tempo fissato per il compimento dei lavori” la Corte, nella stessa sentenza, ha stabilito che “la relativa maggiorazione va quindi applicata, per un verso, tenendo conto dell'intera durata contrattualmente prevista per l'ultimazione dei lavori medesimi, nonché, per altro verso, prendendo a base il prezzo (intero) dei lavori anzidetti al netto del ribasso pagina 9 di 14 d'asta, ovvero senza applicare il metodo cosiddetto 'a scalare' (il quale consiste nel calcolare l'aumento del cinque per cento, per il primo anno, sul valore complessivo del contratto e, per gli anni successivi, sul valore residuo dei lavori ancora da eseguire, non computando nel conteggio annuale le somme già corrisposte all'imprenditore per le prestazioni effettuate), ma semplicemente moltiplicando l'importo netto dei richiamati lavori di tanti 'cinque per cento' per quanti sono gli anni previsti per i lavori medesimi (così che l'aumento percentuale in parola venga ad incidere su tutto il corrispettivo contrattuale entrando a far parte dello stesso), anche in ragione del fatto che la diversa formula dell'interesse 'composto' (capitalizzazione del primo cinque per cento in occasione del computo del cinque per cento del secondo anno) appare contraria al principio generale del nostro ordinamento secondo cui gli interessi non sono produttivi di interessi (artt. 1282 e 1283 c.c.)".
Orbene, nel caso di specie, le parti avevano fin dall'inizio applicato il prezzo chiuso con il metodo globale, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto (pag. 10) che richiama espressamente l'art. 33, comma 4, legge n. 41 del 1986, sicché a nulla rileva che in un secondo momento, unilateralmente, avesse adottato il metodo a scalare, richiamando CP_1 una circolare ministeriale del 1987, tra l'altro preesistente al contratto.
Quanto poi al tempo contrattuale, “Negli appalti di opere pubbliche soggetti alla disciplina del "prezzo chiuso", nella determinazione della maggiorazione del 5 per cento del prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta "per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori", a norma dell'art. 33, quarto comma, della legge
28 febbraio 1986 n. 41 (applicabile "ratione temporis"), si deve tenere conto dei periodi di sospensione totale dei lavori per fatti non imputabili all'appaltatore” (Cass. n. 7917/2012 citata).
In ossequio ai descritti principi, si rileva che il termine utile contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori era fissato in 23 mesi dalla data di consegna dei lavori (29.8.1989) e dunque scadeva il 28.7.1991; tale termine, in seguito, in ragione di due sospensioni (58 + 41 giorni) che comportavano una proroga di complessivi 99 giorni, era stato differito al
3.11.1991.
Le due sospensioni non erano imputabili all' dal momento che la prima, del 30.8.1989, CP_8 era dovuta alla mancanza della prescritta autorizzazione dell'esecuzione dei lavori, per lo spostamento dell'acquedotto della Manifattura di Susa S.p.A., da parte della Regione
Piemonte Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, mentre la seconda, del 7.8.1991, era dovuta all'impossibilità di eseguire le opere di stabilizzazione del pendio per la contemporaneità degli interventi di movimento terra necessari per la realizzazione del viadotto previste nel sesto lotto.
Per effetto di quanto sopra, la durata dell'appalto era pari a due anni e due mesi, sicché è questo il periodo di riferimento nella quantificazione del prezzo chiuso.
Corretto è il calcolo seguito dall'impresa per determinare la somma ancora dovuta:
pagina 10 di 14 (lire 8.647.659.688= x 2 x 5%) = lire 864.765.969 = (pari ora a € 446.614,35=), dedotti gli importi già corrisposti e pari a lire 742.139.580= (pari ora a € 383.283,11=), residua la somma di lire 122.626.389, pari ora a € 63.331,24.
Per le ragioni sin qui esposte, in accoglimento dell'appello, va dichiarata la nullità del lodo arbitrale nella parte in cui ha rigettato le richieste contenute nella riserva n. 1 e la va CP_1 condannata al pagamento della residua somma di € 63.331,24.
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Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali e gli interessi moratori (corrispondenti al maggior importo dato dall'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali, determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.: cfr. Cass. S.U. n.
19499/2008; Cass. n. 3954 del 26/02/2015; cfr. anche Corte di appello di Roma n.
7686/2021), ai sensi degli articoli 33, 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e far data dalle scadenze previste da dette norme.
Si premette che l'impresa ha chiesto il riconoscimento degli interessi “dall'accertata data della dovuta corresponsione e, comunque, a far tempo dalla data di iscrizione della riserva”.
Sul punto, la Corte di cassazione, con la già citata sentenza n. 7917/2012, ha statuito che negli appalti di opere pubbliche disciplinati dal capitolato generale delle opere pubbliche, di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (abrogato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 231 ma applicabile ratione temporis nella fattispecie), gli interessi per il ritardato pagamento del prezzo sono dovuti in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, secondo gli stati di avanzamento dei lavori e le modalità fissate dagli artt. 33, 35
e 36 del medesimo D.P.R., anche negli appalti a misura e nel caso di prezzo chiuso dovuto a norma della L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 33, comma 4 (specifica la Corte che gli artt. 35 e
36 d.P.R. citato non contengono alcun riferimento al momento della richiesta di pagamento ma solo alle scadenze ed è noto che un'apposita domanda o riserva dell'appaltatore non è necessaria).
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Nulla spetta a titolo di rivalutazione monetaria, atteso che (cfr. Cass. S.U. n. 9653/2001) gli artt. 35 e 36 citati prevedono una disciplina peculiare (e derogatoria rispetto alla normativa del codice civile), in cui è stabilito in modo espresso che tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora, comprensivi del risarcimento del danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., e ciò impone di escludere, nelle ipotesi contemplate dagli artt. 35 e 36, la risarcibilità di danni pagina 11 di 14 ulteriori, quali quelli dipendenti dalla svalutazione monetaria, non potendosi ragionevolmente attribuire altro significato al terzo comma del citato art. 35 (Cass., 14 aprile 1994, n. 3503).
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Quanto agli interessi anatocistici, l'art. 1283 cod.civ. prevede che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti); il debito per interessi non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (Cass. S.U. n.
9653/2001 citata;
cfr. anche, tra le tante, Cass. n. 18438/2013 e Cass. n 31468/2018).
Spettano pertanto gli ulteriori interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. dalla domanda di arbitrato (26.5.2005) al saldo su tutte le somme ritenute dovute a titolo di interessi, scaduti e dovuti da almeno sei mesi.
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Nelle suddette argomentazioni rimane assorbita ogni altra domanda, deduzione e questione.
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Il secondo motivo denuncia ‹‹Nullità del lodo ex artt. 828, 829, secondo comma, c.p.c. per violazione degli artt. 91 e 92 del codice di procedura civile.››.
Sostiene che l'accoglimento del quesito n. 1, relativo al prezzo chiuso, comporta Parte_1 la necessità di rivedere la statuizione del collegio arbitrale in punto spese, sia di procedimento arbitrale, sia per la difesa legale, in applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con condanna di non solo al pagamento delle spese di lite del presente CP_1 procedimento, ma anche di quelle del procedimento arbitrale e della difesa legale in esso svolta.
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Il motivo è assorbito, dovendo questa Corte provvedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della pagina 12 di 14 sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite;
ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa (Cass.
20399/2017; Cass. n. 8919/2012 cit.; Cass. 10.8.2007 n. 17631).
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (Cass. n. 30184/2018; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021; cfr. anche Cass. n. 8884 del 04/04/2024).
Le spese vanno poste a carico della parte convenuta in riassunzione, stante la sua soccombenza, e vanno liquidate in base al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, secondo lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, applicando i valori medi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio, nei seguenti termini:
- € 7.439,00 per compensi per il giudizio arbitrale;
- € 508,00 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi per il giudizio di appello;
- € 1.518,00 per esborsi ed € 7.655,00 per compensi per il giudizio di legittimità;
- € 786,00 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi per il presente giudizio di rinvio.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di le spese di funzionamento e gli onorari CP_1 degli arbitri, come liquidate dal collegio arbitrale.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 10846/2022, pubblicata in data 4.4.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 13 di 14 1. in accoglimento dell'impugnazione, dichiara la nullità del lodo arbitrale reso tra le parti in data 28.3.2008;
2. per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di e in C.P., della somma di Parte_1
€ 63.331,24, oltre interessi legali e di mora, nonché anatocistici, come in motivazione;
3. condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di e in C.P., delle spese Parte_1 processuali che liquida in € 7.439,00 per compensi per il giudizio arbitrale, in € 508,00 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi per il giudizio di appello, in € 1.518,00 per esborsi ed € 7.655,00 per compensi per il giudizio di legittimità, in € 786,50 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi per il giudizio di rinvio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4. pone definitivamente a carico di Controparte_1 le spese di funzionamento e gli onorari degli arbitri, come liquidati dal
[...] collegio arbitrale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI IP IC TA
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