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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 12590/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 30/08/2022, assunta in decisone all'udienza del 12/11/2024 e discussa nella Camera di
Consiglio del 12/03/2025, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. Conte Serena (che ha rinunciato al mandato in data 11/10/2024), presso il cui studio – sito in Milano, via Papiniano n. 45 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e difesa CP_1 C.F._2 dagli avv. Gissara Alesandra e Bergamini Eleonora, presso il cui studio – sito in Milano, via
Colautti n. 1 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), in qualità di Curatore speciale del Controparte_2 C.F._3 minore (nato il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; parte Persona_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2022/6645 emessa dal Consiglio degli
Avvocati di Milano in data 15/12/2022;
OGGETTO: riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 12 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per (come da ricorso introduttivo) Parte_1
“- autorizzare il ricorrente, con tutte le conseguenze di legge, a riconoscere il minore Per_1 nato a [...] il [...], riconosciuto dalla madre nata a [...] il
[...] CP_1
15/05/1991, e di conseguenza emettere sentenza che tenga luogo del consenso mancante ai sensi dell'art. 250 c.c e, per l'effetto
-ordinare all 'Ufficiale di Stato civile di Milano di provvedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita del minore nato a [...] il [...] e alle ulteriori incombenze di legge;
Persona_1
- disporre che nato a [...] il [...] acquisti il cognome paterno Persona_1 aggiungendolo a quello materno”;
Per CP_1
“In via principale e nel merito:
- revocare l'affidamento del minore ai Servizi sociali del Comune di Milano nonché Persona_1 il collocamento del minore presso i nonni materni;
- ripristinare la piena responsabilità genitoriale della sig.ra e disporre l'affidamento Per_1 esclusivo del minore alla madre con collocamento presso di lei disponendo l'avvio e/o la continuazione di ogni percorso utile per la madre e per il minore presso l'Uonpia;
- confermare la limitazione della responsabilità genitoriale in capo al sig. Parte_1 determinando i tempi di frequentazione del minore con il padre con modalità protetta in Spazio
Neutro e delegando al servizio sociale del Comune di Milano il monitoraggio sull'andamento degli incontri padre/figlio assumendo per il futuro ogni altra decisione in ordine alla frequentazione;
- disporre che il padre, dalla data dell'introduzione del presente procedimento versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma di € 400,00 al mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra n. IT 14 A 03069 01631 Controparte_3
10000000 8996 con aggiornamento annuale ISTAT (primo aggiornamento gennaio 2026), oltre a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie come determinate dal Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Milano.
- Con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15% rimborso spese generali, oltre oneri di legge”.
Per (Curatore speciale del minore) Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano così giudicare:
1. Confermare l'affido di all'Ente territorialmente competente individuato nel Persona_1
Comune di Milano con limitazione della responsabilità di entrambi i genitori in ordine alle decisioni inerenti il collocamento, le scelte educative, scolastiche e sanitarie per la durata non inferiore ai 24 mesi;
2. Confermare il collocamento di con la mamma presso l'abitazione dei nonni Persona_1 materni
pagina 2 di 12
3. Disporre incontri osservati e protetti tra e il papà in Spazio Neutro secondo il calendario Per_1 che verrà predisposto dal Servizio Sociale dell'Ente affidatario
4. Disporre una valutazione dei bisogni psicologici del minore presso i competenti servizi specialistici dell'ASST al fine di poter attivare gli interventi più opportuni a sua tutela
5. Incaricare il servizio sociale dell'Ente affidatario, anche in collaborazione con le Strutture ed i
Servizi Specialistici del territorio, di: a) proseguire nell'attività di monitoraggio e sostegno delle capacità genitoriali b) monitorare la condizione del minore assicurando ogni ulteriore necessario intervento di sostegno c) monitorare la qualità della relazione tra il minore ed il padre nell'ambito degli incontri in Spazio Neutro secondo il calendario che verrà predisposto dal Servizio Sociale.
6. Disporre la prosecuzione di tutti i supporti in essere per il nucleo familiare in tema di supporto alla genitorialità con invito ad entrambi i genitori ad una fattiva adesione al progetto.
7. Disporre la prosecuzione dell'intervento di educativa domiciliare.
8. Invitare la mamma sig.ra ad avviare e proseguire un percorso psicoterapico individuale. Per_1
9. Invitare il padre sig. a riprendere il percorso di monitoraggio presso il Serd. Parte_1
10. Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre una somma mensile che sarà ritenuta equa dal Tribunale.
11. Disporre che le spese extra assegno che si renderanno necessarie per e risultanti Persona_1 dalle linee guida del Tribunale di Milano saranno sostenute al 50% tra i genitori”.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250 c.c. depositato in data 31/03/2022, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Milano di pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso rifiutato dalla madre al riconoscimento del figlio nato il [...] dalla relazione tra le parti ma allo stato Per_1 riconosciuto dalla sola madre, con conseguente attribuzione del cognome paterno al figlio.
Il ricorrente precisava: - che la relazione tra le parti si era interrotta già nel corso della gravidanza e che al momento della nascita del figlio la resistente si opponeva al riconoscimento dello stesso da parte del padre, dando origine a forti discussioni tra le parti, dalle quali erano scaturite denunce reciproche, nonché l'instaurazione di un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni di
Milano; - che, invero, con decreto provvisorio del 08/10/2021, il minore era stato affidato al Per_1
Comune di Milano, con collocamento presso l'abitazione dei nonni materni insieme alla madre e con la previsione di frequentazioni tra il figlio e il padre biologico in Spazio neutro, disponendo l'avvio di un'indagine psicosociale sul nucleo familiare, con eventuale presa in carico del ricorrente presso il NOA.
Con memoria difensiva depositata in data 10/06/2022, si costituiva in giudizio la CP_1 quale chiedeva il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente;
invero, la resistente – pur non contestando la paternità biologica del ricorrente – rappresentava di aver subito gli agiti violenti del compagno, acuiti dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte dello stesso, fatti per i pagina 3 di 12 quali la GN presentava denuncia-querela in data 21/08/2020 per maltrattamenti e in data Per_1
12/08/2021 per atti persecutori (rispettivamente n. 19142/2020 RGNR e n. 32425/2021 RGNR).
All'udienza del 26/10/2022 – tenutasi innanzi al GOT delegato – parte resistente non compariva, essendo ancora in vigore la misura cautelare del divieto di avvicinamento disposta nei confronti del ricorrente, mentre quest'ultimo contestava le allegazioni dell'ex compagna quanto alle condotte maltrattanti e all'attuale abuso di alcol, precisando di aver avviato percorso presso il SerD;
il GOT delegato rimetteva, dunque, la causa al Collegio per quanto di competenza.
Con provvedimento del 02/11/2022, il Tribunale di Milano nominava l'avv. Controparte_4 quale Curatore speciale del minore (poi sostituita dall'avv. in data 24/11/2022, Controparte_2 essendo la stessa già stata nominata nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni di Milano), fissava udienza per la comparizione della sola resistente e disponeva la trasmissione da parte del Tribunale per i minorenni di Milano degli atti relativi al procedimento
R.G. n. 2115/2021 instaurato a tutela del minore Per_1
Dopo diversi rinvii al fine di consentire al ricorrente di nominare un nuovo difensore, all'udienza del 22/03/2023 il Giudice delegato – atteso il mancato deposito di relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali incaricati – assegnava nuovo termine per la trasmissione di tale relazione, invitando il Curatore speciale a curarne eventualmente il deposito.
All'udienza del 27/04/2023, il Giudice delegato invitava le parti a precisare le conclusioni sulla domanda ex art. 250 comma 4 c.c., assegnando termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica e rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione sul punto.
Con sentenza parziale n. 6993/2023 emessa il 06/09/2023 e pubblicata in data 12/09/2023, il
Tribunale di Milano autorizzava parte ricorrente a procedere al riconoscimento del figlio Per_1
disponendo con separata ordinanza del giudizio per l'adozione dei provvedimenti in
[...] relazione all'affidamento, al mantenimento e al cognome del minore (alla stregua di tale provvedimento, veniva riconosciuto dal padre in data 22/11/2023 in data 22/11/2023, come Per_1 risulta da certificato presente in atti (atto n. 132, parte II, serie B anno 2023 presso i registri civili del Comune di Milano).
Sentite le parti all'udienza del 17/04/2024, con provvedimento del 22/04/2024 il Tribunale di
Milano disponeva l'avvio di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, nominando quale consulente il dott. (che prestava giuramento all'udienza del 14/05/2024); Persona_2
Depositata la perizia, all'udienza del 12/12/2024 le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione;
il Giudice delegato assegnava termine ai Servizi sociali incaricati per il deposito di nota di aggiornamento e alle parti per depositare memorie conclusive, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
pagina 4 di 12 La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/02/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, considerata la CTU psicodiagnostica espletata e le indagini svolte dai Servizi sociali di Milano, tenuto conto peraltro che le parti non hanno formulato ulteriori richieste istruttorie.
Sulla domanda di riconoscimento del figlio da parte del padre
Si rileva che, alla stregua della sentenza parziale n. 6993/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 06/09/2023 e pubblicata in data 12/09/2023, il minore è stato riconosciuto dal Persona_1 padre in data 22/11/2023, come risulta da certificato presente in atti (atto n. 132, parte II, serie B anno 2023 presso i registri civili del Comune di Milano).
Sulla domanda di attribuzione del cognome paterno
Si rileva che la domanda avanzata con ricorso introduttivo dal solo IG di attribuzione Parte_1 al figlio del cognome paterno non risulta essere stata coltivata dallo stesso e, pertanto, deve Per_1 ritenersi rinunciata.
Sulla responsabilità genitoriale
Il presente procedimento trae origine dal diniego materno rispetto al riconoscimento del figlio da parte del padre biologico, ritenendo la stessa tale riconoscimento pregiudizievole per il Per_1 minore: in particolare, la resistente aveva rappresentato di aver interrotto la relazione con il IG quando la stessa si trovava ancora in stato di gravidanza e ciò a causa degli allegati Parte_1 comportamenti aggressivi – e in seguito persecutori – posti in essere dal ricorrente nei confronti della compagna, a seguito dei quali erano stati instaurati i procedimenti penali n. 19142/2020
RGNR e n. 32425/2021 RGNR, che per quanto noto risultano ancora pendenti.
A fronte di tale delicata situazione era stato avviato procedimento innanzi al Tribunale per i
Minorenni di Milano, che con decreto provvisorio del 08/10/2021 aveva affidato (allo stato Per_1 riconosciuto dalla sola madre) al Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., con collocamento presso la madre e con la previsione di incontri tra il minore e il padre biologico con le modalità i Spazio neutro, invitando il IG ad avviare percorso Parte_1 di sostegno presso il Noa territorialmente competente.
All'esito di quanto emerso dagli approfondimenti svolti nel presente procedimento, si rileva che – soprattutto nel momento iniziale – il ricorrente è apparso poco collaborativo con gli assistenti sociali, con i quali risulta essere entrato in conflitto in diverse occasioni, mancando di aderire agli Part interventi suggeriti ed in particolare al percorso presso il (cfr. tra le altre le relazioni del
24/04/2023 e del 28/03/2024). pagina 5 di 12 Inoltre, si evidenzia che il ricorrente ha dimostrato scarsa capacità di autocritica e di riflessione rispetto alle proprie difficoltà e al proprio apporto rispetto al crearsi dell'attuale situazione familiare, facendosi portatore di un vissuto persecutorio: ad esempio, il IG ha Parte_1 definito “dispetti” le denunce presentate dall'ex compagna, che avrebbe complottato con la polizia e ha attributo al “sistema italiano” le attuali decisioni in punto di affidamento e frequentazioni padre- figlio.
Sul punto il CTU ha rappresentato in particolare che “il fatto che il Sig. non abbia alcun Parte_1 accesso ad una dimensione autocritica rispetto ai propri comportamenti passati, che risulti reticente e fortemente ostile rispetto a qualunque controllo sociale dei propri comportamenti, rende per lui molto difficile riuscire ad esercitare una dimensione di genitorialità condivisa con la signora (cfr. pag. 20 della CTU). Per_1
Quanto al rapporto con il figlio, si rileva che il ricorrente è risultato di fatto assente della vita del figlio sino al dicembre 2022 con l'avvio del percorso di Spazio Neutro;
tuttavia, tali incontri erano apparsi particolarmente faticosi per il minore a fronte di comportamenti paterni che “hanno reso le visite sempre più al limite del pregiudizio” (cfr. relazione del 26/04/2023).
In particolare, il ricorrente aveva espresso una totale assenza di fiducia nell'operatore dell'educatore allora presente, non condividendo le modalità con le quali venivano svolti gli incontri, ragioni per le quali dal giugno 2023 il IG aveva deciso di interrompe i contatti con i Servizi sociali Parte_1
e di conseguenza anche le frequentazioni con il figlio (cfr. relazione del 22/05/2023).
Gli incontri padre-figlio sono successivamente ripresi nel marzo 2024, con la previsione di un incontro presso Spazio Neutro ogni tre settimane, e sono proseguiti con maggiore serenità, avendo da ultimo gli operatori riscontrato una maggiore apertura del minore rispetto alla figura paterna;
si evidenzia, inoltre, l'esistenza di un rapporto di maggiore fiducia tra l'educatore e il padre, che appare beneficare degli attuali interventi (cfr. relazione del 12/11/2024 e del 15/01/2025).
Quanto alla figura materna, si rileva che la GN risulta di fatto il genitore di riferimento Per_1 del minore, posto che dalla nascita di la stessa si occupa delle esigenze del figlio, risultando Per_1 dotata di adeguate capacità di accudimento primario e presente sul piano affettivo.
Tuttavia, la GN appare ancora ad oggi estremamente sofferente per le dinamiche che Per_1 hanno portato all'interruzione della relazione con il ricorrente, tendendo ad assumere atteggiamenti iperprotettivi nei confronti del figlio, considerando di fatto la figura paterna come fonte di possibile pregiudizio per e pertanto faticando a comprendere il senso degli interventi ad oggi in Per_1 essere (cfr. relazione del 15/01/2025), pur non assumendo sostanziali comportamenti oppositivi rispetto alla relazione . Persona_3
pagina 6 di 12 La resistente, peraltro, risulta adeguatamente supportata dai propri genitori, con i quali la stessa e il minore convivono, e risulta aver instaurato un positivo rapporto di confronto con le insegnanti di nonché con gli operatori dei Servizi sociali incaricati. Per_1
Quanto alla situazione del minore, è risultato affaticato dalle difficili dinamiche familiari, in Per_1 cui appare essere stato coinvolto, risultando ad oggi in leggero ritardo evolutivo e presentando tratti oppositivi e provocatori “a causa dell'incapacità di interiorizzare correttamente schemi di regole e relazioni con il mondo adulto”; sono stati altresì riscontrate difficoltà comportamentali e relazionali di in ambito scolastico (cfr. relazione del 28/03/2024), che ad oggi peraltro appaiono in Per_1 parte superate (cfr. relazione del 15/01/2025).
Rispetto al rapporto con il padre, la resistente e le insegnati della scuola hanno riferito come in passato abbia manifestato preoccupazione e angoscia in occasione degli incontri con il Per_1 padre, mentre ad oggi affronta le visite con il padre con più serenità in parallelo con il miglioramento dell'andamento degli incontri padre-figlio presso Spazio neutro (cfr. relazione del
15/01/2025).
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di confermare il suo affidamento al Per_1
Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitorialità ex art. 333 c.c. per la durata di due anni dalla pubblicazione del presente provvedimento: invero, l'attuale assenza di qualsiasi contatto tra le parti (anche attese le misure derivanti dal procedimento penale nei confronti del ricorrente) esclude allo stato la possibilità di prevedere una gestione condivisa della genitorialità; peraltro, le fragilità che caratterizzano la GN non rendono possibile concentrare la Per_1 responsabilità genitoriale in capo alla stessa, come richiesto dalla resistente, necessitando ancora entrambe le parti di un supporto attivo da parte dell'Ente, con l'auspicio che i percorsi di sostegno attivati aiutino in maniera efficace le parti a superare le rispettive difficoltà e ad ottenere un rapporto genitoriale funzionale alle esigenze del minore, ferma restando la riscontrata capacità della madre di assumere le decisioni ordinarie relative al minore come dettagliato in dispositivo.
Si invitano peraltro le parti ad avviare un percorso di sostegno psicologico individuale al fine di superare le rispettive fragilità delle parti nell'interesse del figlio, come suggerito in diverse occasioni dagli operatori dei Servizi sociali e dal CTU.
Quanto al collocamento del minore, si ritiene di confermare il collocamento prevalente di Per_1 presso la madre, posto che ad oggi la GN risulta di fatto il genitore di riferimento del Per_1 figlio, considerato, peraltro, che il rapporto padre-figlio non risulta essersi ancora consolidato.
Con riguardo invero alle frequentazioni padre-figlio, il Collegio ritiene opportuno allo stato confermare l'incarico all'Ente affidatario di regolamentare gli incontri tra il padre e svolti Per_1 attualmente con le modalità di Spazio neutro ogni tre settimane;
l'Ente affidatario dovrà valutare la possibilità di ampliare i tempi di frequentazione padre-figlio, nonché di modificare le modalità di pagina 7 di 12 svolgimento degli incontri, eventualmente liberalizzandoli, tenuto conto dell'andamento del rapporto tra il genitore e e dei bisogni manifestati dal minore. Per_1
Si ritiene, infine, di incaricare l'Ente affidatario di avviare una valutazione neuropsichiatrica del minore presso i servizi specialistici competenti, come suggerito dal CTU, nonché di curare la prosecuzione del percorso ADM presso la residenza materna e di proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, con particolare riguardo all'andamento delle frequentazioni padre-figlio, avviando – ove ritenuto necessario o anche solo opportuno – tutti gli interventi utili al benessere psicofisico di e segnalando tempestivamente all'A.G. Per_1 competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento del figlio, il Collegio ritiene equo prevedere un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 400,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie relative al minore.
Invero, quanto alla situazione economica-lavorativa del ricorrente, si rileva che dal settembre 2022 sino al settembre 2023 il IG era impiegato presso F.lli Foppani Trasporti, attività per Parte_1 la quale ha percepito un reddito pari ad euro 5.784,00 per il periodo di imposta 2022 (19 settembre -
31 dicembre) e ad euro 16.197,00 per il periodo di imposta 2023 (1° gennaio – 18 settembre), pari ad un'entrata mensili netta di circa euro 1.600,00 mensili (cfr. CU 2023 e CU 2024).
Nel gennaio 2024 il ricorrente ha reperito nuova occupazione come manutentore all'hotel Gallia di
Milano, con contratto a tempo determinato con scadenza – per quanto noto – nell'aprile 2024 (cfr. doc. 4), con uno stipendio mensile netto di euro 1.400,00 (cfr. buste paga doc. 5) per 14 mensilità.
Si rileva, inoltre, che il IG non risulta avere proprietà immobiliari e attualmente vive Parte_1 presso la propria madre in un immobile condotto in locazione, con canone di locazione corrisposto interamente dalla madre (cfr. disclosure).
Quanto alla resistente, si rileva che la IG ha svolto diversi lavori saltuari, percependo un Per_1 reddito pari ad euro 8.941,00 nell'anno di imposta 2022 e ad euro 8.502,00 nell'anno di imposta
2023 (cfr. disclosure). Ad oggi la resistente ha dichiarato di essere occupata come addetta alle pulizie presso lo stadio di San Siro, con contratto a tempo determinato e con una retribuzione mensile pari ad euro 1.100,00/1.200,00 (cfr. memoria conclusiva del 15/01/2025), pur non avendo depositato alcuna documentazione relativa a tale occupazione.
Infine, la GN non risulta avere proprietà immobiliari e attualmente vive presso i propri Per_1 genitori, unitamente al figlio Per_1
Ciò posto, all'esito della valutazione comparativa delle posizioni economiche delle parti, appare equo e congruo prevedere un contributo paterno al mantenimento del figlio come sopra quantificato,
pagina 8 di 12 posto che – pur tenuto conto della precarietà della situazione lavorativa di entrambe le parti – tale determinazione risulta adeguata ai redditi percepiti negli ultimi anni dal ricorrente, considerata in ogni caso la piena capacità lavorativa dello stesso e tenuto conto degli attuali limitatissimi tempi di frequentazione padre-figlio e della conseguente assenza di spese di mantenimento diretto del minore sostenute dal padre. Inoltre, si precisa che si tratta di un contributo minimo, essendo comprensivo delle spese straordinarie, tenuto conto che la mancanza di qualsiasi comunicazione tra i genitori rende allo stato impossibile ogni forma di codecisione delle spese straordinarie.
Considerato che la domanda della resistente di un contributo paterno al mantenimento del figlio è stata avanzata solo da ultimo in sede di precisazione delle conclusioni, il contributo paterno al mantenimento di avrà decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della Per_1 presente sentenza.
Le spese di lite
Quanto alle spese processuali, si premette che parte ricorrente risulta ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2022/1023 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano in data 17/03/2022; tuttavia, dalla documentazione depositata in atti è emerso che il ricorrente ha percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito imponibile pari ad euro
16.197,00, superiore dunque al limite previsto dalla legge (euro 12.838,01).
Pertanto, visto l'art. 126 D.P.R. n. 115/2002, l'ammissione del IG al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato deve essere revocata con decorrenza dal 01/01/2023.
Ciò premesso, con riguardo alle spese di lite, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere compensate tra le parti, posto che – pur considerato la soccombenza della resistente in punto di riconoscimento e di affidamento del figlio minore – il ricorrente non ha mai formulato alcuna domanda con riguardo alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche, non opponendosi di fatto alle relative domande avanzate della resistente.
Quanto alle spese di CTU, si conferma l'ordinanza del Giudice delegato del 24/01/2025 nella parte in cui liquida in favore del dr. la somma complessiva di euro 4.266,46 per onorari Persona_2 oltre iva e oneri accessori come per legge, importo che deve essere posto a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e al quale devono essere sottratte le somme eventualmente già versate dalle parti (in particolare, la resistente risulta aver già versato al CTU la somma di euro 1.000,00).
Peraltro, si precisa che – a modifica dell'ordinanza del 24/01/2025 – la quota di spese riferibile al
IG è posta a carico del medesimo e non dell'Erario a fronte dell'odierna revoca Parte_1 dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 01/01/2023, considerato che le operazioni peritali hanno avuto luogo nell'anno di imposta 2024.
pagina 9 di 12 Infine, le parti devono essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
P.Q.M.
Dato atto dell'avvenuto riconoscimento del minore da parte del padre (atto n. 132, Persona_1 parte II, serie B, anno 2023) a seguito della sentenza parziale n. 6993/2023 emessa il 06/09/2023 e pubblicata in data 12/09/2023, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dispone l'affidamento del figlio minore (nato il [...]) al Comune di Persona_1
Milano per un periodo di due anni, alla scadenza dei quali l'Ente segnalerà tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
3) Dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre, anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica;
4) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a) Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b) visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c) vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a) iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b) iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c) attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d) iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e) iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
pagina 10 di 12 f) deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g) iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a) richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
5) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
6) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti) convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a) vaccinazioni facoltative;
b) trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a) iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b) iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c) viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a) documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale
b) trasferimenti in altro Comune o all'estero;
7)Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
8) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
9) Incarica l'Ente Affidatario di regolamentare gli incontri tra il padre e svolti attualmente Per_1 con le modalità di Spazio neutro ogni tre settimane;
l'Ente affidatario dovrà valutare la possibilità di ampliare i tempi di frequentazione padre-figlio, nonché di modificare le modalità di svolgimento degli incontri, eventualmente liberalizzandoli, tenuto conto dell'andamento del rapporto tra il genitore e e dei bisogni manifestati dal minore. Per_1
10) Incarica l'Ente affidatario di avviare una valutazione neuropsichiatrica del minore presso i servizi specialistici competenti, nonché di curare la prosecuzione del percorso ADM presso la residenza materna e di proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, con particolare riguardo all'andamento delle frequentazioni , avviando – ove ritenuto Persona_3
pagina 11 di 12 necessario o anche solo opportuno – tutti gli interventi utili al benessere psicofisico di e Per_1 segnalando tempestivamente all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
11) Invita entrambi i genitori ad intraprendere percorsi individuali di sostegno psicologico;
12) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 nella misura di euro 400,00 mensili, somma da ritenersi comprensiva delle spese straordinarie del minore e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla CP_1 mensilità di aprile 2025 e soggetta a rivalutazione annuale Istat;
13) Revoca, con decorrenza dal 01/01/2023, l'ammissione di al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato;
13) Compensa le spese di lite.
14) Pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, la somma complessiva di euro
4.266,46 per onorari oltre iva e oneri accessori come per legge in favore del dr. Persona_2 importo al quale devono essere sottratte le somme eventualmente già versate dalle parti;
15) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR
115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
Si comunichi alle parti e al affidatario Controparte_5
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 30/08/2022, assunta in decisone all'udienza del 12/11/2024 e discussa nella Camera di
Consiglio del 12/03/2025, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. Conte Serena (che ha rinunciato al mandato in data 11/10/2024), presso il cui studio – sito in Milano, via Papiniano n. 45 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e difesa CP_1 C.F._2 dagli avv. Gissara Alesandra e Bergamini Eleonora, presso il cui studio – sito in Milano, via
Colautti n. 1 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), in qualità di Curatore speciale del Controparte_2 C.F._3 minore (nato il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; parte Persona_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2022/6645 emessa dal Consiglio degli
Avvocati di Milano in data 15/12/2022;
OGGETTO: riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 12 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per (come da ricorso introduttivo) Parte_1
“- autorizzare il ricorrente, con tutte le conseguenze di legge, a riconoscere il minore Per_1 nato a [...] il [...], riconosciuto dalla madre nata a [...] il
[...] CP_1
15/05/1991, e di conseguenza emettere sentenza che tenga luogo del consenso mancante ai sensi dell'art. 250 c.c e, per l'effetto
-ordinare all 'Ufficiale di Stato civile di Milano di provvedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita del minore nato a [...] il [...] e alle ulteriori incombenze di legge;
Persona_1
- disporre che nato a [...] il [...] acquisti il cognome paterno Persona_1 aggiungendolo a quello materno”;
Per CP_1
“In via principale e nel merito:
- revocare l'affidamento del minore ai Servizi sociali del Comune di Milano nonché Persona_1 il collocamento del minore presso i nonni materni;
- ripristinare la piena responsabilità genitoriale della sig.ra e disporre l'affidamento Per_1 esclusivo del minore alla madre con collocamento presso di lei disponendo l'avvio e/o la continuazione di ogni percorso utile per la madre e per il minore presso l'Uonpia;
- confermare la limitazione della responsabilità genitoriale in capo al sig. Parte_1 determinando i tempi di frequentazione del minore con il padre con modalità protetta in Spazio
Neutro e delegando al servizio sociale del Comune di Milano il monitoraggio sull'andamento degli incontri padre/figlio assumendo per il futuro ogni altra decisione in ordine alla frequentazione;
- disporre che il padre, dalla data dell'introduzione del presente procedimento versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma di € 400,00 al mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra n. IT 14 A 03069 01631 Controparte_3
10000000 8996 con aggiornamento annuale ISTAT (primo aggiornamento gennaio 2026), oltre a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie come determinate dal Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Milano.
- Con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15% rimborso spese generali, oltre oneri di legge”.
Per (Curatore speciale del minore) Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano così giudicare:
1. Confermare l'affido di all'Ente territorialmente competente individuato nel Persona_1
Comune di Milano con limitazione della responsabilità di entrambi i genitori in ordine alle decisioni inerenti il collocamento, le scelte educative, scolastiche e sanitarie per la durata non inferiore ai 24 mesi;
2. Confermare il collocamento di con la mamma presso l'abitazione dei nonni Persona_1 materni
pagina 2 di 12
3. Disporre incontri osservati e protetti tra e il papà in Spazio Neutro secondo il calendario Per_1 che verrà predisposto dal Servizio Sociale dell'Ente affidatario
4. Disporre una valutazione dei bisogni psicologici del minore presso i competenti servizi specialistici dell'ASST al fine di poter attivare gli interventi più opportuni a sua tutela
5. Incaricare il servizio sociale dell'Ente affidatario, anche in collaborazione con le Strutture ed i
Servizi Specialistici del territorio, di: a) proseguire nell'attività di monitoraggio e sostegno delle capacità genitoriali b) monitorare la condizione del minore assicurando ogni ulteriore necessario intervento di sostegno c) monitorare la qualità della relazione tra il minore ed il padre nell'ambito degli incontri in Spazio Neutro secondo il calendario che verrà predisposto dal Servizio Sociale.
6. Disporre la prosecuzione di tutti i supporti in essere per il nucleo familiare in tema di supporto alla genitorialità con invito ad entrambi i genitori ad una fattiva adesione al progetto.
7. Disporre la prosecuzione dell'intervento di educativa domiciliare.
8. Invitare la mamma sig.ra ad avviare e proseguire un percorso psicoterapico individuale. Per_1
9. Invitare il padre sig. a riprendere il percorso di monitoraggio presso il Serd. Parte_1
10. Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre una somma mensile che sarà ritenuta equa dal Tribunale.
11. Disporre che le spese extra assegno che si renderanno necessarie per e risultanti Persona_1 dalle linee guida del Tribunale di Milano saranno sostenute al 50% tra i genitori”.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250 c.c. depositato in data 31/03/2022, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Milano di pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso rifiutato dalla madre al riconoscimento del figlio nato il [...] dalla relazione tra le parti ma allo stato Per_1 riconosciuto dalla sola madre, con conseguente attribuzione del cognome paterno al figlio.
Il ricorrente precisava: - che la relazione tra le parti si era interrotta già nel corso della gravidanza e che al momento della nascita del figlio la resistente si opponeva al riconoscimento dello stesso da parte del padre, dando origine a forti discussioni tra le parti, dalle quali erano scaturite denunce reciproche, nonché l'instaurazione di un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni di
Milano; - che, invero, con decreto provvisorio del 08/10/2021, il minore era stato affidato al Per_1
Comune di Milano, con collocamento presso l'abitazione dei nonni materni insieme alla madre e con la previsione di frequentazioni tra il figlio e il padre biologico in Spazio neutro, disponendo l'avvio di un'indagine psicosociale sul nucleo familiare, con eventuale presa in carico del ricorrente presso il NOA.
Con memoria difensiva depositata in data 10/06/2022, si costituiva in giudizio la CP_1 quale chiedeva il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente;
invero, la resistente – pur non contestando la paternità biologica del ricorrente – rappresentava di aver subito gli agiti violenti del compagno, acuiti dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte dello stesso, fatti per i pagina 3 di 12 quali la GN presentava denuncia-querela in data 21/08/2020 per maltrattamenti e in data Per_1
12/08/2021 per atti persecutori (rispettivamente n. 19142/2020 RGNR e n. 32425/2021 RGNR).
All'udienza del 26/10/2022 – tenutasi innanzi al GOT delegato – parte resistente non compariva, essendo ancora in vigore la misura cautelare del divieto di avvicinamento disposta nei confronti del ricorrente, mentre quest'ultimo contestava le allegazioni dell'ex compagna quanto alle condotte maltrattanti e all'attuale abuso di alcol, precisando di aver avviato percorso presso il SerD;
il GOT delegato rimetteva, dunque, la causa al Collegio per quanto di competenza.
Con provvedimento del 02/11/2022, il Tribunale di Milano nominava l'avv. Controparte_4 quale Curatore speciale del minore (poi sostituita dall'avv. in data 24/11/2022, Controparte_2 essendo la stessa già stata nominata nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni di Milano), fissava udienza per la comparizione della sola resistente e disponeva la trasmissione da parte del Tribunale per i minorenni di Milano degli atti relativi al procedimento
R.G. n. 2115/2021 instaurato a tutela del minore Per_1
Dopo diversi rinvii al fine di consentire al ricorrente di nominare un nuovo difensore, all'udienza del 22/03/2023 il Giudice delegato – atteso il mancato deposito di relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali incaricati – assegnava nuovo termine per la trasmissione di tale relazione, invitando il Curatore speciale a curarne eventualmente il deposito.
All'udienza del 27/04/2023, il Giudice delegato invitava le parti a precisare le conclusioni sulla domanda ex art. 250 comma 4 c.c., assegnando termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica e rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione sul punto.
Con sentenza parziale n. 6993/2023 emessa il 06/09/2023 e pubblicata in data 12/09/2023, il
Tribunale di Milano autorizzava parte ricorrente a procedere al riconoscimento del figlio Per_1
disponendo con separata ordinanza del giudizio per l'adozione dei provvedimenti in
[...] relazione all'affidamento, al mantenimento e al cognome del minore (alla stregua di tale provvedimento, veniva riconosciuto dal padre in data 22/11/2023 in data 22/11/2023, come Per_1 risulta da certificato presente in atti (atto n. 132, parte II, serie B anno 2023 presso i registri civili del Comune di Milano).
Sentite le parti all'udienza del 17/04/2024, con provvedimento del 22/04/2024 il Tribunale di
Milano disponeva l'avvio di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, nominando quale consulente il dott. (che prestava giuramento all'udienza del 14/05/2024); Persona_2
Depositata la perizia, all'udienza del 12/12/2024 le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione;
il Giudice delegato assegnava termine ai Servizi sociali incaricati per il deposito di nota di aggiornamento e alle parti per depositare memorie conclusive, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
pagina 4 di 12 La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/02/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, considerata la CTU psicodiagnostica espletata e le indagini svolte dai Servizi sociali di Milano, tenuto conto peraltro che le parti non hanno formulato ulteriori richieste istruttorie.
Sulla domanda di riconoscimento del figlio da parte del padre
Si rileva che, alla stregua della sentenza parziale n. 6993/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 06/09/2023 e pubblicata in data 12/09/2023, il minore è stato riconosciuto dal Persona_1 padre in data 22/11/2023, come risulta da certificato presente in atti (atto n. 132, parte II, serie B anno 2023 presso i registri civili del Comune di Milano).
Sulla domanda di attribuzione del cognome paterno
Si rileva che la domanda avanzata con ricorso introduttivo dal solo IG di attribuzione Parte_1 al figlio del cognome paterno non risulta essere stata coltivata dallo stesso e, pertanto, deve Per_1 ritenersi rinunciata.
Sulla responsabilità genitoriale
Il presente procedimento trae origine dal diniego materno rispetto al riconoscimento del figlio da parte del padre biologico, ritenendo la stessa tale riconoscimento pregiudizievole per il Per_1 minore: in particolare, la resistente aveva rappresentato di aver interrotto la relazione con il IG quando la stessa si trovava ancora in stato di gravidanza e ciò a causa degli allegati Parte_1 comportamenti aggressivi – e in seguito persecutori – posti in essere dal ricorrente nei confronti della compagna, a seguito dei quali erano stati instaurati i procedimenti penali n. 19142/2020
RGNR e n. 32425/2021 RGNR, che per quanto noto risultano ancora pendenti.
A fronte di tale delicata situazione era stato avviato procedimento innanzi al Tribunale per i
Minorenni di Milano, che con decreto provvisorio del 08/10/2021 aveva affidato (allo stato Per_1 riconosciuto dalla sola madre) al Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., con collocamento presso la madre e con la previsione di incontri tra il minore e il padre biologico con le modalità i Spazio neutro, invitando il IG ad avviare percorso Parte_1 di sostegno presso il Noa territorialmente competente.
All'esito di quanto emerso dagli approfondimenti svolti nel presente procedimento, si rileva che – soprattutto nel momento iniziale – il ricorrente è apparso poco collaborativo con gli assistenti sociali, con i quali risulta essere entrato in conflitto in diverse occasioni, mancando di aderire agli Part interventi suggeriti ed in particolare al percorso presso il (cfr. tra le altre le relazioni del
24/04/2023 e del 28/03/2024). pagina 5 di 12 Inoltre, si evidenzia che il ricorrente ha dimostrato scarsa capacità di autocritica e di riflessione rispetto alle proprie difficoltà e al proprio apporto rispetto al crearsi dell'attuale situazione familiare, facendosi portatore di un vissuto persecutorio: ad esempio, il IG ha Parte_1 definito “dispetti” le denunce presentate dall'ex compagna, che avrebbe complottato con la polizia e ha attributo al “sistema italiano” le attuali decisioni in punto di affidamento e frequentazioni padre- figlio.
Sul punto il CTU ha rappresentato in particolare che “il fatto che il Sig. non abbia alcun Parte_1 accesso ad una dimensione autocritica rispetto ai propri comportamenti passati, che risulti reticente e fortemente ostile rispetto a qualunque controllo sociale dei propri comportamenti, rende per lui molto difficile riuscire ad esercitare una dimensione di genitorialità condivisa con la signora (cfr. pag. 20 della CTU). Per_1
Quanto al rapporto con il figlio, si rileva che il ricorrente è risultato di fatto assente della vita del figlio sino al dicembre 2022 con l'avvio del percorso di Spazio Neutro;
tuttavia, tali incontri erano apparsi particolarmente faticosi per il minore a fronte di comportamenti paterni che “hanno reso le visite sempre più al limite del pregiudizio” (cfr. relazione del 26/04/2023).
In particolare, il ricorrente aveva espresso una totale assenza di fiducia nell'operatore dell'educatore allora presente, non condividendo le modalità con le quali venivano svolti gli incontri, ragioni per le quali dal giugno 2023 il IG aveva deciso di interrompe i contatti con i Servizi sociali Parte_1
e di conseguenza anche le frequentazioni con il figlio (cfr. relazione del 22/05/2023).
Gli incontri padre-figlio sono successivamente ripresi nel marzo 2024, con la previsione di un incontro presso Spazio Neutro ogni tre settimane, e sono proseguiti con maggiore serenità, avendo da ultimo gli operatori riscontrato una maggiore apertura del minore rispetto alla figura paterna;
si evidenzia, inoltre, l'esistenza di un rapporto di maggiore fiducia tra l'educatore e il padre, che appare beneficare degli attuali interventi (cfr. relazione del 12/11/2024 e del 15/01/2025).
Quanto alla figura materna, si rileva che la GN risulta di fatto il genitore di riferimento Per_1 del minore, posto che dalla nascita di la stessa si occupa delle esigenze del figlio, risultando Per_1 dotata di adeguate capacità di accudimento primario e presente sul piano affettivo.
Tuttavia, la GN appare ancora ad oggi estremamente sofferente per le dinamiche che Per_1 hanno portato all'interruzione della relazione con il ricorrente, tendendo ad assumere atteggiamenti iperprotettivi nei confronti del figlio, considerando di fatto la figura paterna come fonte di possibile pregiudizio per e pertanto faticando a comprendere il senso degli interventi ad oggi in Per_1 essere (cfr. relazione del 15/01/2025), pur non assumendo sostanziali comportamenti oppositivi rispetto alla relazione . Persona_3
pagina 6 di 12 La resistente, peraltro, risulta adeguatamente supportata dai propri genitori, con i quali la stessa e il minore convivono, e risulta aver instaurato un positivo rapporto di confronto con le insegnanti di nonché con gli operatori dei Servizi sociali incaricati. Per_1
Quanto alla situazione del minore, è risultato affaticato dalle difficili dinamiche familiari, in Per_1 cui appare essere stato coinvolto, risultando ad oggi in leggero ritardo evolutivo e presentando tratti oppositivi e provocatori “a causa dell'incapacità di interiorizzare correttamente schemi di regole e relazioni con il mondo adulto”; sono stati altresì riscontrate difficoltà comportamentali e relazionali di in ambito scolastico (cfr. relazione del 28/03/2024), che ad oggi peraltro appaiono in Per_1 parte superate (cfr. relazione del 15/01/2025).
Rispetto al rapporto con il padre, la resistente e le insegnati della scuola hanno riferito come in passato abbia manifestato preoccupazione e angoscia in occasione degli incontri con il Per_1 padre, mentre ad oggi affronta le visite con il padre con più serenità in parallelo con il miglioramento dell'andamento degli incontri padre-figlio presso Spazio neutro (cfr. relazione del
15/01/2025).
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di confermare il suo affidamento al Per_1
Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitorialità ex art. 333 c.c. per la durata di due anni dalla pubblicazione del presente provvedimento: invero, l'attuale assenza di qualsiasi contatto tra le parti (anche attese le misure derivanti dal procedimento penale nei confronti del ricorrente) esclude allo stato la possibilità di prevedere una gestione condivisa della genitorialità; peraltro, le fragilità che caratterizzano la GN non rendono possibile concentrare la Per_1 responsabilità genitoriale in capo alla stessa, come richiesto dalla resistente, necessitando ancora entrambe le parti di un supporto attivo da parte dell'Ente, con l'auspicio che i percorsi di sostegno attivati aiutino in maniera efficace le parti a superare le rispettive difficoltà e ad ottenere un rapporto genitoriale funzionale alle esigenze del minore, ferma restando la riscontrata capacità della madre di assumere le decisioni ordinarie relative al minore come dettagliato in dispositivo.
Si invitano peraltro le parti ad avviare un percorso di sostegno psicologico individuale al fine di superare le rispettive fragilità delle parti nell'interesse del figlio, come suggerito in diverse occasioni dagli operatori dei Servizi sociali e dal CTU.
Quanto al collocamento del minore, si ritiene di confermare il collocamento prevalente di Per_1 presso la madre, posto che ad oggi la GN risulta di fatto il genitore di riferimento del Per_1 figlio, considerato, peraltro, che il rapporto padre-figlio non risulta essersi ancora consolidato.
Con riguardo invero alle frequentazioni padre-figlio, il Collegio ritiene opportuno allo stato confermare l'incarico all'Ente affidatario di regolamentare gli incontri tra il padre e svolti Per_1 attualmente con le modalità di Spazio neutro ogni tre settimane;
l'Ente affidatario dovrà valutare la possibilità di ampliare i tempi di frequentazione padre-figlio, nonché di modificare le modalità di pagina 7 di 12 svolgimento degli incontri, eventualmente liberalizzandoli, tenuto conto dell'andamento del rapporto tra il genitore e e dei bisogni manifestati dal minore. Per_1
Si ritiene, infine, di incaricare l'Ente affidatario di avviare una valutazione neuropsichiatrica del minore presso i servizi specialistici competenti, come suggerito dal CTU, nonché di curare la prosecuzione del percorso ADM presso la residenza materna e di proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, con particolare riguardo all'andamento delle frequentazioni padre-figlio, avviando – ove ritenuto necessario o anche solo opportuno – tutti gli interventi utili al benessere psicofisico di e segnalando tempestivamente all'A.G. Per_1 competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento del figlio, il Collegio ritiene equo prevedere un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 400,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie relative al minore.
Invero, quanto alla situazione economica-lavorativa del ricorrente, si rileva che dal settembre 2022 sino al settembre 2023 il IG era impiegato presso F.lli Foppani Trasporti, attività per Parte_1 la quale ha percepito un reddito pari ad euro 5.784,00 per il periodo di imposta 2022 (19 settembre -
31 dicembre) e ad euro 16.197,00 per il periodo di imposta 2023 (1° gennaio – 18 settembre), pari ad un'entrata mensili netta di circa euro 1.600,00 mensili (cfr. CU 2023 e CU 2024).
Nel gennaio 2024 il ricorrente ha reperito nuova occupazione come manutentore all'hotel Gallia di
Milano, con contratto a tempo determinato con scadenza – per quanto noto – nell'aprile 2024 (cfr. doc. 4), con uno stipendio mensile netto di euro 1.400,00 (cfr. buste paga doc. 5) per 14 mensilità.
Si rileva, inoltre, che il IG non risulta avere proprietà immobiliari e attualmente vive Parte_1 presso la propria madre in un immobile condotto in locazione, con canone di locazione corrisposto interamente dalla madre (cfr. disclosure).
Quanto alla resistente, si rileva che la IG ha svolto diversi lavori saltuari, percependo un Per_1 reddito pari ad euro 8.941,00 nell'anno di imposta 2022 e ad euro 8.502,00 nell'anno di imposta
2023 (cfr. disclosure). Ad oggi la resistente ha dichiarato di essere occupata come addetta alle pulizie presso lo stadio di San Siro, con contratto a tempo determinato e con una retribuzione mensile pari ad euro 1.100,00/1.200,00 (cfr. memoria conclusiva del 15/01/2025), pur non avendo depositato alcuna documentazione relativa a tale occupazione.
Infine, la GN non risulta avere proprietà immobiliari e attualmente vive presso i propri Per_1 genitori, unitamente al figlio Per_1
Ciò posto, all'esito della valutazione comparativa delle posizioni economiche delle parti, appare equo e congruo prevedere un contributo paterno al mantenimento del figlio come sopra quantificato,
pagina 8 di 12 posto che – pur tenuto conto della precarietà della situazione lavorativa di entrambe le parti – tale determinazione risulta adeguata ai redditi percepiti negli ultimi anni dal ricorrente, considerata in ogni caso la piena capacità lavorativa dello stesso e tenuto conto degli attuali limitatissimi tempi di frequentazione padre-figlio e della conseguente assenza di spese di mantenimento diretto del minore sostenute dal padre. Inoltre, si precisa che si tratta di un contributo minimo, essendo comprensivo delle spese straordinarie, tenuto conto che la mancanza di qualsiasi comunicazione tra i genitori rende allo stato impossibile ogni forma di codecisione delle spese straordinarie.
Considerato che la domanda della resistente di un contributo paterno al mantenimento del figlio è stata avanzata solo da ultimo in sede di precisazione delle conclusioni, il contributo paterno al mantenimento di avrà decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della Per_1 presente sentenza.
Le spese di lite
Quanto alle spese processuali, si premette che parte ricorrente risulta ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2022/1023 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano in data 17/03/2022; tuttavia, dalla documentazione depositata in atti è emerso che il ricorrente ha percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito imponibile pari ad euro
16.197,00, superiore dunque al limite previsto dalla legge (euro 12.838,01).
Pertanto, visto l'art. 126 D.P.R. n. 115/2002, l'ammissione del IG al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato deve essere revocata con decorrenza dal 01/01/2023.
Ciò premesso, con riguardo alle spese di lite, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere compensate tra le parti, posto che – pur considerato la soccombenza della resistente in punto di riconoscimento e di affidamento del figlio minore – il ricorrente non ha mai formulato alcuna domanda con riguardo alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche, non opponendosi di fatto alle relative domande avanzate della resistente.
Quanto alle spese di CTU, si conferma l'ordinanza del Giudice delegato del 24/01/2025 nella parte in cui liquida in favore del dr. la somma complessiva di euro 4.266,46 per onorari Persona_2 oltre iva e oneri accessori come per legge, importo che deve essere posto a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e al quale devono essere sottratte le somme eventualmente già versate dalle parti (in particolare, la resistente risulta aver già versato al CTU la somma di euro 1.000,00).
Peraltro, si precisa che – a modifica dell'ordinanza del 24/01/2025 – la quota di spese riferibile al
IG è posta a carico del medesimo e non dell'Erario a fronte dell'odierna revoca Parte_1 dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 01/01/2023, considerato che le operazioni peritali hanno avuto luogo nell'anno di imposta 2024.
pagina 9 di 12 Infine, le parti devono essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
P.Q.M.
Dato atto dell'avvenuto riconoscimento del minore da parte del padre (atto n. 132, Persona_1 parte II, serie B, anno 2023) a seguito della sentenza parziale n. 6993/2023 emessa il 06/09/2023 e pubblicata in data 12/09/2023, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dispone l'affidamento del figlio minore (nato il [...]) al Comune di Persona_1
Milano per un periodo di due anni, alla scadenza dei quali l'Ente segnalerà tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
3) Dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre, anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica;
4) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a) Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b) visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c) vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a) iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b) iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c) attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d) iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e) iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
pagina 10 di 12 f) deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g) iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a) richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
5) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
6) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti) convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a) vaccinazioni facoltative;
b) trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a) iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b) iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c) viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a) documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale
b) trasferimenti in altro Comune o all'estero;
7)Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
8) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
9) Incarica l'Ente Affidatario di regolamentare gli incontri tra il padre e svolti attualmente Per_1 con le modalità di Spazio neutro ogni tre settimane;
l'Ente affidatario dovrà valutare la possibilità di ampliare i tempi di frequentazione padre-figlio, nonché di modificare le modalità di svolgimento degli incontri, eventualmente liberalizzandoli, tenuto conto dell'andamento del rapporto tra il genitore e e dei bisogni manifestati dal minore. Per_1
10) Incarica l'Ente affidatario di avviare una valutazione neuropsichiatrica del minore presso i servizi specialistici competenti, nonché di curare la prosecuzione del percorso ADM presso la residenza materna e di proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, con particolare riguardo all'andamento delle frequentazioni , avviando – ove ritenuto Persona_3
pagina 11 di 12 necessario o anche solo opportuno – tutti gli interventi utili al benessere psicofisico di e Per_1 segnalando tempestivamente all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
11) Invita entrambi i genitori ad intraprendere percorsi individuali di sostegno psicologico;
12) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 nella misura di euro 400,00 mensili, somma da ritenersi comprensiva delle spese straordinarie del minore e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla CP_1 mensilità di aprile 2025 e soggetta a rivalutazione annuale Istat;
13) Revoca, con decorrenza dal 01/01/2023, l'ammissione di al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato;
13) Compensa le spese di lite.
14) Pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, la somma complessiva di euro
4.266,46 per onorari oltre iva e oneri accessori come per legge in favore del dr. Persona_2 importo al quale devono essere sottratte le somme eventualmente già versate dalle parti;
15) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR
115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
Si comunichi alle parti e al affidatario Controparte_5
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
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