Cass. civ., sez. II, sentenza 22/09/2020, n. 19814
CASS
Sentenza 22 settembre 2020

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 18 febbraio 2020, con relatore il Consigliere Stefano Oliva. La controversia riguarda la richiesta di un soggetto di accertare l'acquisto per usucapione di un immobile, sostenendo di averlo posseduto per oltre vent'anni. Le parti convenute, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e l'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, si opponevano, contestando la validità della domanda e chiedendo di essere indennizzate per eventuali danni.

Il giudice ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello di Catania, che aveva escluso la possibilità di usucapione in quanto l'immobile era considerato parte del patrimonio indisponibile del Comune. La Corte ha argomentato che i beni del patrimonio indisponibile non possono essere usucapiti, in quanto destinati a soddisfare un interesse pubblico primario, e che la declassificazione del bene non si era mai realizzata, poiché il procedimento di assegnazione non era stato completato. Inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato alcun atto di interversione del possesso, essenziale per configurare un possesso utile ad usucapione.

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Massime1

La declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo. Ne consegue che, con riguardo agli alloggi costruiti a carico dello Stato per far fronte alle esigenze delle popolazioni colpite da eventi sismici, la cui inclusione nell'ambito del patrimonio indisponibile si ricava dagli artt. da 252 a 255 del Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, deve escludersi la stessa ipotetica configurabilità di una declassificazione tacita per effetto dell'attività concludente posta in essere dall'ente proprietario, nonché la possibilità che questa abbia anche soltanto innescato la sospensione dell'uso pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'usucapibilità di un alloggio realizzato dallo I.A.C.P., assegnato da un Comune senza, tuttavia, che si fosse perfezionato il relativo procedimento, mediante la stipulazione dell'apposita convenzione prevista dalla l. n. 605 del 1966 e, non per questo, transitato al patrimonio disponibile dell'Ente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/09/2020, n. 19814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19814
    Data del deposito : 22 settembre 2020

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