Articolo 1 della Legge 30 marzo 1965, n. 225
Articolo 2
Versione
23 aprile 1965
Art. 1.
Gli Alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprieta' a coloro che ne facciano richiesta e che li abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 .
Entrata in vigore il 23 aprile 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente