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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1685/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2655/2023 depositato il 16/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G.panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3827/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/11/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 12.05.2023, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza n. 3827/02/22 della C.G.T. di primo grado di Siracusa, depositata il 22.11.2022, con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 volto al rimborso delle imposte IRPEF relative agli anni 1990-1991-1992 per complessivi € 13.984,00.
L'Ufficio, con unico motivo, lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, sostenendo l'incompatibilità dell'agevolazione con la normativa europea sugli aiuti di Stato e l'insufficienza della dichiarazione sostitutiva prodotta dal contribuente.
L'appellato depositava articolate controdeduzioni, evidenziando che il diritto al rimborso risulta pienamente riconosciuto dalla normativa interna e dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione;
la
Commissione UE, con decisione C(2015) 5549, ha previsto la piena compatibilità degli aiuti “de minimis”; la sentenza di primo grado ha correttamente applicato la disciplina, dopo avere esaminato documentazione e requisiti;
l'appello dell'Agenzia è infondato e in larga parte ripetitivo e disorganico. La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul motivo di appello
L'unico motivo di appello non può trovare accoglimento.
La sentenza di primo grado ha correttamente ricostruito il quadro normativo applicabile all'agevolazione ex art. 9, comma 17, L. 289/2002; inoltre ha richiamato la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 665,
L. 190/2014; ha applicato il principio consolidato secondo cui l'aiuto è legittimo ove rientri nel regime “de minimis” o sia provato un nesso diretto tra danno e misura compensativa;
ha accertato, in fatto, la sussistenza dei requisiti e l'assenza di aiuti eccedenti i limiti consentiti, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente (autodichiarazioni e atti fiscali).
L'Agenzia delle Entrate, nel proporre appello, si limita a reiterare argomentazioni già formulate nel giudizio di primo grado e a non confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata,oltre a non confutare le risultanze documentali valorizzate dal giudice di primo grado. L'atto di appello risulta, pertanto non idoneo a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza appellata, e privo di elementi nuovi o specifici,
La sentenza impugnata deve, dunque, essere integralmente confermata.
2. Sulle spese
Tuttavia, avuto riguardo alla manifesta complessità del quadro normativo nazionale ed europeo richiamato dall'Agenzia delle Entrate, alla natura seriale del contenzioso in tema di “sisma 1990” e al fatto che le questioni prospettate continuano a generare interpretazioni non sempre univoche, si ritiene opportuno disporne la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia,definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
Conferma integralmente la sentenza n. 3827/02/22 della C.G.T. di primo grado di Siracusa;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2655/2023 depositato il 16/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G.panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3827/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/11/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 12.05.2023, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza n. 3827/02/22 della C.G.T. di primo grado di Siracusa, depositata il 22.11.2022, con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 volto al rimborso delle imposte IRPEF relative agli anni 1990-1991-1992 per complessivi € 13.984,00.
L'Ufficio, con unico motivo, lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, sostenendo l'incompatibilità dell'agevolazione con la normativa europea sugli aiuti di Stato e l'insufficienza della dichiarazione sostitutiva prodotta dal contribuente.
L'appellato depositava articolate controdeduzioni, evidenziando che il diritto al rimborso risulta pienamente riconosciuto dalla normativa interna e dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione;
la
Commissione UE, con decisione C(2015) 5549, ha previsto la piena compatibilità degli aiuti “de minimis”; la sentenza di primo grado ha correttamente applicato la disciplina, dopo avere esaminato documentazione e requisiti;
l'appello dell'Agenzia è infondato e in larga parte ripetitivo e disorganico. La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul motivo di appello
L'unico motivo di appello non può trovare accoglimento.
La sentenza di primo grado ha correttamente ricostruito il quadro normativo applicabile all'agevolazione ex art. 9, comma 17, L. 289/2002; inoltre ha richiamato la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 665,
L. 190/2014; ha applicato il principio consolidato secondo cui l'aiuto è legittimo ove rientri nel regime “de minimis” o sia provato un nesso diretto tra danno e misura compensativa;
ha accertato, in fatto, la sussistenza dei requisiti e l'assenza di aiuti eccedenti i limiti consentiti, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente (autodichiarazioni e atti fiscali).
L'Agenzia delle Entrate, nel proporre appello, si limita a reiterare argomentazioni già formulate nel giudizio di primo grado e a non confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata,oltre a non confutare le risultanze documentali valorizzate dal giudice di primo grado. L'atto di appello risulta, pertanto non idoneo a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza appellata, e privo di elementi nuovi o specifici,
La sentenza impugnata deve, dunque, essere integralmente confermata.
2. Sulle spese
Tuttavia, avuto riguardo alla manifesta complessità del quadro normativo nazionale ed europeo richiamato dall'Agenzia delle Entrate, alla natura seriale del contenzioso in tema di “sisma 1990” e al fatto che le questioni prospettate continuano a generare interpretazioni non sempre univoche, si ritiene opportuno disporne la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia,definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
Conferma integralmente la sentenza n. 3827/02/22 della C.G.T. di primo grado di Siracusa;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE