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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11418 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 74703/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 74703/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
n°1, rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Raffaella De Angelis (C.F.
e domiciliata presso lo studio della stessa sito in Frascati (RM), Via G. C.F._2
Matteotti n.18;
Attrice
E
avv. (C.F. ), residente in Roma, difeso in proprio e CP_1 CP_2 C.F._3 dall'avv. Laura Totino (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4 legale sito in Bari alla via Principe Amedeo n.234, giusta procura allegata alla comparsa di CP_2 risposta;
Convenuto
decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1 Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento delle svolte domande, ritenuto il contratto d'opera ed i mandati difensivi conferiti all'avv. prof. ER LO, ritenuto l'inadempimento del medesimo ovvero e comunque la negligenza nello svolgimento delle attività proprie e connesse dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del professionista e conseguentemente condannare il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni e gli inutili ed infruttuosi esborsi provocati alla concludente, anche a titolo di refusione, mediante il versamento alla medesima, della somma di euro
109.176,33 oltre interessi legali dalla domanda, per le causali di cui in premessa e narrativa;
in via gradata, salvo gravame, condannare comunque lo stesso convenuto al risarcimento dei danni provocati ed alla refusione delle stesse anzidette somme oltre interessi dalla domanda, per la negligenza nello svolgimento dell'opera demandata.
Rigettare le eccezioni avversarie, nonché dichiarare l'improcedibilità e l'infondatezza delle domande riconvenzionali svolte da parte convenuta.
Vittoria di compensi, rimborso spese generali da tariffa;
oneri fiscali e previdenziali.
§§§
Per ER LO
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito – contrariis rejectis:
1) preliminarmente dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma essendo competente il Tribunale di Velletri o, in alternativa, il Tribunale di Bari;
2) in via subordinata, dichiarare la nullità, inesistenza della citazione e l'inammissibilità dell'azione di responsabilità spiegata;
3) in via gradata, dichiarare la nullità ed inesistenza della notifica dell'atto di citazione;
4) comunque, rigettare e dichiarare insussistente la pretesa azionata, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
5) condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 88 cpc;
6) Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale nei confronti della per la liquidazione Pt_1 degli onorari professionali maturati per l'attività professionale prestata in favore della dinanzi Pt_1 al Tribunale di Roma e in sede di mediazione
7) Nella non credibile ipotesi di condanna a qualsiasi titolo, si chiede di voler essere manlevati dalla compagnia in virtù di contratto di responsabilità professionale;
Controparte_3 con vittoria in spese ed onorari di causa.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 13 novembre 2019, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Roma ER LO chiedendo:
- la risoluzione del contratto per inadempimento del professionista e conseguentemente condannare il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni e (alla refusione) degli inutili ed infruttuosi esborsi provocati alla concludente, anche a titolo di refusione, mediante il versamento alla medesima, della somma di euro 109.176,33 oltre interessi legali dalla domanda, per le causali di cui in premessa e narrativa;
- in via gradata, salvo gravame, condannare comunque lo stesso convenuto al risarcimento dei danni provocati ed alla refusione delle stesse anzidette somme oltre interessi dalla domanda, per la negligenza nello svolgimento dell'opera demandata.
- Con vittoria delle spese di lite.
2. A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice che:
- aveva intrattenuto presso , tra gli altri, i seguenti rapporti bancari: CP_4
1) n. 2 conti correnti bancari presso l'agenzia di Frascati, Filiale Piazza G. Mazzini, l'uno distinto con il n.400154632 ed un altro distinto con il n.400224697 sui quali confluivano anche due linee di credito, in ausilio all'attività imprenditoriale, svolta come ditta individuale;
2) un contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 15 maggio 2000, dell'importo di originarie
Lire 150.000.000, per l'acquisto della casa di abitazione sita in Frascati via dei Ciliegi n.1, garantito da ipoteca di primo grado sullo stesso immobile;
- in data 8 aprile 2015 sottoscrisse una lettera di incarico a diretta a Controparte_5 svolgere “un'analisi contabile preliminare” dei due conti correnti bancari, ed il 13 aprile successivo, sottoscrisse una lettera analoga relativamente al contratto di mutuo;
- in forza di tali due lettere di incarico, consegnava nelle mani del sig. quale Parte_2 consulente ed intermediario di copia della documentazione richiesta e Controparte_5 precisamente:
1. gli estratti dei conti correnti bancari (movimentazioni di conto) e conti scalari per gli anni
2010-2014;
2. il contratto di mutuo;
3. i documenti di sintesi relativo al mutuo;
4. il piano di ammortamento del mutuo;
5. le ricevute delle rate di mutuo pagate con indicazione della mora pagata.
Dalle pre-analisi emergeva quanto segue:
3 a. per il conto corrente n. 400224697 venivano indicate le differenze non dovute alla banca e riconducibili a quanto previsto in materia di usura e anatocismo nella misura di euro 12.796,24, di cui per usura (art.644 c.p. comma 3) euro 12.796,24;
b. per il conto corrente n. 400154632: venivano indicate le differenze non dovute alla banca e riconducibili a quanto previsto in materia di usura e anatocismo nella misura di euro 13.783,44 di cui per usura (art.644 c.p. comma 3) euro 9.424,99, di cui per usura (art.2 legge 108/1996) euro
3.685,35 ed euro 673,10 per anatocismo, totale euro 17.783,44;
- a fronte del risultato, si esortava l'applicazione della procedura tecnico-contabile mediante la quale sarebbero state evidenziate e precisate le aree critiche ed illecite applicate nel rapporto di conto corrente;
il costo di tale perizia ammontava ad € 2.000,00 ciascuna;
- a seguito della comunicazione dei risultati dell'indagine preliminare, fu indotta a ritenere che vi fossero i presupposti per effettuare un'indagine più approfondita e che quindi fosse utile spendere Cont i denari richiesti dalla per procedere ad una perizia;
- per tale ragione sottoscrisse con la due contratti per l'emissione di Controparte_5
“perizia con parere pro veritate”, l'uno in data 23 aprile 2015 avente ad oggetto i due contratti di conto corrente bancario e l'altro in data 6 maggio 2015, relativo al contratto di mutuo fondiario.
- I contratti sottoscritti dalla sig.ra prevedevano non soltanto l'incarico per la redazione Pt_1 dell'elaborato peritale, ma anche l'impegno a conferire mandato ad un legale di fiducia della stessa Cont
- a tal fine l'attrice si recava, nei primi giorni del mese di maggio 2015, presso lo studio dell'avv. ER LO in Roma, ove le veniva riferito soltanto verbalmente l'esito delle perizie e le somme da recuperare presso l'istituto di credito;
- procedeva, quindi, alla sottoscrizione della procura ad litem al professionista per agire in giudizio contro , al fine di recuperare le somme ritenute dovute, sia in ordine ai CP_4 contratti di conto corrente che al contratto di mutuo fondiario, come emergenti dalle perizie contabili Cont redatte dalla che, tuttavia, non le vennero consegnate né fatte leggere;
- l'avv. procedeva quindi alla redazione ed alla notifica dell'atto di citazione di CP_2
dinanzi il Tribunale di Roma;
CP_4
Cont
- il 20 maggio 2015, la (tramite indirizzo di posta elettronica comunicava all'intermediario sig. all'avv. ER LO Email_1 Parte_2 ed alla sig.ra per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica del sig. Parte_1 Persona_1 di aver inviato allo studio legale dell'avv. ER LO – indicato come legale cui riferirsi - tutta Cont la sua posizione;
la stessa comunicava altresì di aver trasmesso allo stesso legale, tutta la documentazione sul “gestionale per via informatica”;
4 - a seguito di ciò non è stata più contattata dall'avv. , né di aver avuto notizie sul seguito CP_2 del giudizio distinto al R.G. 41317/2015, fin quando nel mese di marzo 2019, veniva finalmente contattata dal legale per fissare un appuntamento e nel corso del quale veniva informata che in data
10 gennaio 2019 era stata depositata la sentenza n.642, con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto tutte le domande svolte, ma senza ricevere, tuttavia, alcuna informazione circa la condanna alle spese né su come affrontare la situazione;
- soltanto dalla lettura della sentenza, nel mese di marzo 2019, l'attrice apprendeva che il
Tribunale di Roma aveva respinto le proprie domande a causa della mancata produzione di documenti indispensabili per consentire la cognizione, l'accertamento e l'accoglimento delle stesse
(estratti delle movimentazioni dei due conti correnti bancari, estratti conto a scalare, contratto di mutuo, contratto di erogazione somme, piani di ammortamento, quietanze o ricevute di pagamento delle rate di mutuo) che pure erano stati consegnati alla che li aveva utilizzati Controparte_5 per le perizie svolte e che risultavano trasmessi all'avv. come da mail del 20 maggio 2015, CP_2 nonché della genericità delle deduzioni ed argomentazioni in punto al calcolo degli interessi corrispettivi e moratori;
- il Tribunale aveva altresì respinto la domanda inerente al contratto di mutuo, in quanto non aveva ritenuto condivisibile in senso assoluto la tesi della necessità di sommare gli interessi moratori agli interessi corrispettivi al fine di determinare il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito, ritenendo invece necessario accertare tale evenienza mediante allegazione e prova nello specifico e nel dettaglio del versamento di somme a titolo di interessi moratori, incombente non adempiuto;
- era risultata soccombente con riguardo alle domande afferenti i contratti di conto corrente a causa dell'omesso deposito della documentazione che avrebbe permesso al consulente tecnico e quindi il Tribunale di accertare la fondatezza delle domande proposte;
- nell'omesso deposito della documentazione necessaria a fondamento della domanda, l'attrice ravvisava prima facie gli estremi dell'inadempimento al contratto d'opera professionale conferito all'Avv. ; CP_2
- i danni derivati univocamente dalla condotta denunciata, venivano quantificati dall'attrice in
Euro 109.176,33, e precisamente:
a) per la soccombenza nel giudizio R.G. 41317/2015 per il rigetto di tutte le domande proposte, come dovute dall'istituto bancario nella misura indicata nell'atto di citazione del 19 maggio 2015:
- contratto di mutuo: credito della sig.ra Euro 52.158,45; Pt_1
- conto corrente n. 400154632: somme non dovute dalla sig.ra Euro 17.783,44; Pt_1
- conto corrente n. 400224697: somme non dovute dalla sig.ra Euro 12.796,24; Pt_1
5 b) per la connessa condanna alle spese di lite in favore della difesa di : Euro CP_4
10.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali iva e cpa per complessivi Euro 14.591,20;
c) per la perdita definitiva e l'inutilità degli esborsi sostenuti per le perizie svolte da
[...]
: Euro 6.400,00; Controparte_5
d) per gli esborsi per compensi ed accessori versati all'avv. ER LO: Euro 5.264,00;
e) per gli esborsi per la procedura di mediazione: Euro 183,00.
***
2. Con comparsa depositata si costituiva in giudizio ER LO che contestava in fatto e in diritto la domanda attorea chiedendo:
in via preliminare:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma essendo competente il Tribunale di Velletri
o, in alternativa, il Tribunale di Bari;
in via subordinata:
- dichiarare la nullità, inesistenza della citazione e l'inammissibilità dell'azione di responsabilità spiegata;
in via gradata:
- dichiarare la nullità ed inesistenza della notifica dell'atto di citazione;
Nel merito ed in via principale:
- rigettare e dichiarare insussistente la pretesa azionata, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
- condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. ed ex art.88 cpc;
- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale nei confronti della per la liquidazione Pt_1 degli onorari professionali maturati per l'attività professionale prestata in favore della dinanzi Pt_1 al Tribunale di Roma e in sede di mediazione;
- nella non credibile ipotesi di condanna a qualsiasi titolo, si chiedeva di voler essere manlevati dalla compagnia in virtù di contratto di responsabilità professionale;
Controparte_3
3. Osservava il convenuto in particolare:
- affinché possa addivenirsi ad una statuizione di responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi degli artt.1218 e 1176 comma II c.c., non era sufficiente la prova della condotta inadempiente del professionista ma era necessaria la sussistenza in concreto degli altri elementi della fattispecie -
6 ovverosia del danno e del nesso di causalità tra il primo e la condotta inadempiente - che il cliente aveva l'onere di provare;
- controparte non forniva la prova del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale e pertanto il danno non sarebbe stato provato;
perché insorgesse il diritto al risarcimento sarebbe stato necessario valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se il cliente avrebbe avuto un risultato favorevole qualora non ci fosse stato l'errore del professionista;
- la responsabilità dell'avvocato non poteva quindi affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, ma al contrario occorreva verificare: se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente fosse davvero stato determinato dalla condotta dell'avvocato; se un danno vi fosse stato effettivamente e se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni;
- egli aveva depositato tutta la documentazione ricevuta dalla cliente (ossia le perizie econometriche) e non aveva mai ricevuto gli estratti conto bancari (rilevanti solo per i rapporti di conto corrente e non già per il mutuo) nonostante le numerose richieste rivolte all'attrice, tanto da aver richiesto tempestivamente e in via istruttoria, l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. a carico dell'Istituto di credito che ne aveva sicuramente la detenzione qualificata, e solo una volta ricevuta dall'attrice, una parziale documentazione degli estratti conto, aveva provveduto al deposito telematico prima dell'inizio delle operazioni peritali;
- con riguardo al mutuo alcuna obiezione poteva essere utilmente sollevata avendo il CTU e il
Tribunale valutato sulla base della documentazione depositata ritualmente che non sussisteva il tasso usurario paventato nelle perizie econometriche depositate in atti, fondate su plurime pronunce della
Suprema Corte che in ragione del contrasto insorto tra le sezioni semplici aveva investito della quaestio iuris le Sezioni Unite;
- la responsabilità nel mandato professionale era subordinata alla dimostrazione del nesso di causalità e del pregiudizio sofferto dal committente nonché, nell'ipotesi di mandato difensivo, di una valutazione ex ante positiva dell'impugnazione proponibile ed eseguibile;
la condotta insufficiente, inadeguata o addirittura omissiva dell'avvocato non costituiva in ogni caso fonte di risarcimento del danno per il cliente, al contrario dovendosi fornire adeguata prova in ordine alla sussistenza dell'indispensabile rapporto causale intercorrente tra i danni lamentati dall'assistito e la condotta negligente del professionista;
- in particolare, l'affermazione della responsabilità del legale e la conseguente determinazione del danno in concreto subito dal cliente presupponevano in ogni caso il positivo accertamento del sicuro fondamento dell'attività che il legale avrebbe dovuto compiere e diligentemente coltivare, e
7 dunque la ragionevole certezza, o la elevata probabilità, che gli effetti di una diversa attività dello stesso, ove effettivamente svolta, avrebbero procurato la realizzazione della pretesa del cliente o comunque sarebbero per quest'ultimo stati maggiormente vantaggiosi;
- la domanda dell'attrice risultava sfornita di prova: controparte aveva finanche omesso di produrre tutta la documentazione e i fascicoli afferenti i giudizi in relazione ai quali paventava la responsabilità professionale del convenuto, non mettendo il Giudice di prime cure nelle condizioni di poter valutare prognosticamente l'esito degli appelli oggetto di contestazione e sovvertire un esito infausto che aveva caratterizzato tutte le iniziative giudiziarie della stessa con qualsiasi avvocato le avesse intraprese;
- infatti il diritto al risarcimento del danno non insorgeva automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto;
- assumeva rilievo dirimente, pertanto, il "difetto allegatorio” e dimostrativo circa il danno risarcibile (legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non poteva essere confuso con l'inadempimento stesso, ma doveva essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale (Cass. n.10698/2016); d'altra parte controparte aveva omesso di produrre tutta la documentazione afferente ai giudizi per cui era causa, comprensiva di fascicolo processuale di ufficio, fascicolo processuale di tutte le parti del giudizio e non aveva in tal modo posto il Giudicante nelle condizioni minime indispensabili per poter esercitare il giudizio prognostico;
- spiegava inoltre domanda riconvenzionale volta ad ottenere la liquidazione degli onorari professionali maturati per l'attività professionale prestata proficuamente in favore dell'attrice sia stragiudizialmente sia giudizialmente dinanzi al Tribunale di Roma;
- dichiarava di voler chiamare in causa la compagnia alla quale chiedeva di essere CP_3 manlevato in virtù di contratto di responsabilità professionale nella denegata e non credibile ipotesi di soccombenza.
***
4. Non risulta in atti essere mai stata autorizzata la chiamata in causa da parte del convenuto della d'altra parte la stessa parte non risulta essersi mai attivata in seguito a Controparte_3 tal fine;
l'attrice ha invece, a seguito delle difese del convenuto, proposto domanda di chiamata in causa di ma l'autorizzazione è stata negata dal Giudice Controparte_6 dott.ssa Verusio.
8 5. Con verbale d'udienza a trattazione scritta del 10.12.2020, il Giudice, dott.ssa Wanda
Verusio, assegnava i termini di cui all'art.183, c. 6, c.p.c. e rinviava per i provvedimenti conseguenti al 12/07/2021; con le predette memorie le parti precisavano le rispettive domande, eccezioni e conclusioni già proposte ed effettuavano le produzioni documentali e le relative richieste istruttorie;
6. A seguito di alcuni rinvii d'ufficio dal 12 luglio 2021, subentrato nel ruolo l'attuale Giudice, si perveniva all'udienza del 27/01/22, ove il Giudice, dott.ssa Raffaella Vacca, in temporanea sostituzione, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. (“pagamento in favore di da parte dell'avv. LO ER della somma di euro 26.438 oltre Parte_1 euro 2.600,00 ed oneri di legge a titolo di contributo spese del presente giudizio, da versare in tre rate bimestrali, di cui la prima al perfezionamento dell'accordo”) e rinviava al 24 ottobre 2022 per le opportune determinazioni, udienza in cui, alla luce del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo, per l'opposizione alla proposta da parte del convenuto (cui invece aveva aderito parte attrice), il Giudice, ritenute non ammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto attinenti a circostanze da provare documentalmente, generiche e valutative, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni al 17/05/2023, udienza in cui la causa veniva trattenuta in decisione con i termini dell'art.190 c.p.c.;
7. Con ordinanza fuori udienza del 15 febbraio 2024, il Giudice, rilavato che per la decisione della causa nel merito fosse opportuno disporre una CTU contabile, rimetteva la causa sul ruolo e in istruttoria e nominava CTU il dott. commercialista e rinvia la causa all'udienza Persona_2 del 18.6.2024 per gli ulteriori incombenti;
8. Espletata la CTU con deposito il 27.01.2025 della relazione definitiva, all'udienza del 4 marzo 2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e con ordinanza sostitutiva ex art.127 ter c.p.c. dell'11.04.2025, la tratteneva in decisione con assegnazione di termini ex art.190 c.p.c. ridotti (40+20 gg) per il deposito di conclusionali e repliche.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa di convenuto concernenti la competenza del Giudice adito e la regolarità della notifica.
Sull'eccezione di incompetenza vale la pena di ricordare che il foro generale è rappresentato da quello del convenuto che, in sede di comparsa di risposta si dichiara residente in [...]. Sebbene quest'ultimo si dichiari residente in [...], deve ritenersi non sufficientemente provato: il certificato allegato, infatti, reca la data del 9 maggio 2018, antecedente di oltre un anno rispetto alla notifica
9 della citazione. In ogni caso, può considerarsi foro alternativo quello ove l'obbligazione è sorta o dove doveva essere eseguita: entrambe le fattispecie radicano la competenza per territorio al
Tribunale di Roma. L'eccezione, pertanto, non può essere accolta.
Per quanto riguarda, invece, le eccezioni sollevate sulla ritualità della notifica, deve ritenersi, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità che la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio.
Nel caso di specie, la proposizione della domanda riconvenzionale ha senza alcun dubbio efficacia sanante dell'eventuale vizio della notifica, dimostrando che la parte convenuta ha effettivamente preso conoscenza dell'atto ed era perfettamente in condizione di partecipare al giudizio, ed effettuare tutte le difese necessarie nonostante l'eventuale difetto di forma nella notifica. Per tale ragione l'eccezione va disattesa.
Nel merito.
La domanda attrice è parzialmente fondata, potendosi rinvenire una responsabilità professionale del convenuto, seppur nei limiti sotto indicati e, pertanto, può trovare parziale accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Nel presente giudizio, la sig.ra ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale Pt_1 dell'avv. e, per l'effetto, la condanna del professionista al risarcimento di tutti i danni CP_2 patrimoniali asseritamente subiti a seguito del rigetto delle domande formulate nei confronti di dirette al recupero delle somme ritenute dovute, sia in ordine ai contratti di conto Controparte_4 corrente che al contratto di mutuo, rigetto asseritamente causato dall'omesso deposito della documentazione necessaria a fondamento della domanda.
Premesso quanto sopra, occorre evidenziare, innanzitutto, come le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art.1176 comma II c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre, «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art.1176 c.c., comma 2, e art.2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del 10 conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato
o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente e univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (cfr. Cass. n.34993/2021; Cass. n.19520/2019); e ancora,
«l'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente» (cfr. Cass. n.21953/2023); ulteriormente, la Corte di legittimità ha evidenziato che «in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito
"ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (cfr. Cass. n.11906/2016).
Occorre ulteriormente evidenziare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale di cui all'art.1218 Cc, incombe sul cliente l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico, mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni con la diligenza richiesta dall'art.1176 comma II Cc, ovvero di provare di non avere potuto adempiere per ragioni al medesimo professionista non imputabili.
11 Quanto al merito della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, occorre innanzitutto rilevare come sia incontestata tra le parti (e, comunque, pienamente provata dalla documentazione prodotta in atti) l'esistenza dell'incarico professionale conferito all'avv. per la CP_2 rappresentanza e difesa della sig.ra nel giudizio instaurato nei confronti di Pt_1 Controparte_4 finalizzato a ottenere il recupero delle somme ritenute dovute, sia in ordine ai contratti di conto corrente che al contratto di mutuo.
A fronte della (pacifica) esistenza del mandato professionale e attesa la natura contrattuale della responsabilità dell'avvocato ex art.1218 c.c., quindi, avrebbe dovuto costituire preciso onere probatorio della parte convenuta quello di dimostrare di avere eseguito diligentemente la propria prestazione professionale, ovvero di non avere potuto compiere gli adempimenti necessari alla corretta esecuzione della prestazione per cause alla stessa non imputabili.
Orbene, la parte convenuta non ha assolto al suddetto onere probatorio;
e invero, occorre evidenziare come il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 642/2019 del 10/01/2019 pronunciata nel giudizio n.
41317/2015 RG, aveva statuito, rispetto alla domanda avente ad oggetto i contratti di conto corrente, come la parte attrice non avesse fornito, nonostante ne avesse l'onere, gli elementi indispensabili al fine della loro valutazione, omettendo la produzione, nei termini previsti dal codice di rito, dei relativi estratti conto, limitandosi a richiedere l'esibizione di tutta la documentazione inerente ai rapporti in questione a cura della banca ai sensi dell'art.210 c.p.c., richiesta, questa, giustamente ritenuta inammissibile in fase istruttoria, in considerazione della sua assoluta genericità ed esploratività. Tutto ciò aveva comportato il rigetto della relativa domanda.
Per quanto riguarda, invece, la domanda relativa al contratto di mutuo, veniva rigettata perché infondata: secondo il Giudice, infatti, “l'unica allegazione sufficientemente specifica formulata dalla attrice riguarda la necessità di sommare, ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori previsti nel contratto. Rilevato, infatti, che le deduzioni relative alla indeterminatezza dell'effettivo tasso di interesse che deriverebbe dalla previsione di un piano di ammortamento cosiddetto alla francese non sono valutabili in difetto di produzione dei piani di ammortamento dei finanziamenti in questione, si deve ritenere che la tesi della necessità di sommare gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori previsti nei contratti e di confrontare il tasso complessivo così ottenuto con il tasso soglia al fine della valutazione della usurarietà degli interessi pattuiti non può essere condivisa. Ed invero, tale principio non si trova espresso nella nota pronuncia della Suprema Corte n. 350/2013, laddove i giudici di legittimità si sono limitati a ribadire il principio secondo cui -ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art.
644 c.p.- si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento
12 in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori. Tuttavia, a tale affermazione non consegue affatto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano cumulati mediante la sommatoria dei tassi corrispondenti. Infatti, l'interesse moratorio è un accessorio del credito che viene ad esistenza solo ipoteticamente, laddove il mutuatario si renda inadempiente, onde sarebbe erroneo applicarlo all'intero capitale da restituire.
Tale interesse incide, piuttosto, sulle singole rate di ammortamento che non siano corrisposte o siano tardivamente corrisposte: se anche volesse credersi, dunque, che i due interessi si cumulano,
l'interesse moratorio andrebbe calcolato prendendo in considerazione non già l'intero montante, quanto la frazione o le frazioni del debito che sono oggetto di inadempimento. In altri termini, se è vero che il superamento del tasso soglia debba essere accertato con riferimento al momento in cui gli interessi stessi siano promessi o convenuti, non è altrettanto vero che ai fini della verifica dell'usurarietà possano semplicisticamente sommarsi i tassi degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, giacché gli uni in quel frangente sono sicuramente dovuti nella misura pattuita (e quindi sull'intero capitale, se pure il rimborso risulta essere frazionato), mentre gli altri verranno ad esistenza se vi sarà inadempimento e saranno da corrispondere nella misura che potrà determinarsi solo a posteriori, sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso. Sicchè, una eventuale verifica del superamento del tasso soglia andrebbe effettuato parallelamente e separatamente con riferimento ai due tassi, che assolvono a due funzioni diverse. Tuttavia, nel caso in esame, nulla di specifico viene dedotto con riferimento ai due tipi di tassi singolarmente considerati. Anche le domande relative al contratto di mutuo e di finanziamento, pertanto, devono essere respinte”.
Le ragioni del rigetto della domanda, pertanto, possono essere ravvisate per difetto di produzione probatoria e per l'infondatezza del merito, per quanto attiene il contratto di mutuo, sempre sulla base di quanto prodotto.
Sebbene tali deduzioni consentano di ritenere accertata la condotta omissiva e negligente dell'avv.
, seppur nei limiti sopra individuati, si deve però rilevare che, secondo l'orientamento CP_2 consolidato della Corte di cassazione, «la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se
l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone» (cfr. Cass. n.15032/2021; Cass.
n.4742/2019); e, inoltre, che «l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per
l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o
13 patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile» (cfr. Cass.
n.25112/2017); ulteriormente, «che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie,
e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa» (cfr. Cass. n.25112/2017).
Orbene, si deve rilevare come l'attore, a sostegno del c.d. giudizio prognostico in ordine al possibile/probabile positivo esito del giudizio instaurato dinnanzi al Tribunale contro CP_4
ha argomentato che sulla base delle perizie redatte da e della
[...] Controparte_5 documentazione prodotta nel presente giudizio, la domanda proposta nei confronti di CP_4 aveva ragionevoli probabilità di essere accolta.
[...]
Sul punto, riguardando la fattispecie questioni di natura tecnica, sottratte alla competenza del
Giudice, la disposta CTU contabile, espletata dal Dr. , le cui considerazioni appaiono esaustive Per_2
e congruamente motivate, nel rispondere al quesito formulato, fornisce conclusioni soltanto in parte allineate con quelle della difesa attorea.
Risulta, infatti, dall'indagine peritale, tra l'altro non avversata con argomentazioni decisive, quanto segue.
Con riferimento al contratto di mutuo: sotto il profilo meramente giuridico e giurisprudenziale,
l'usurarietà riscontrata nell'“Estratto peritale con parere pro veritate legale per la rilevazione del tasso di interesse usurario contrattualizzato e altre anomalie finanziarie”, fondata sulla mera sommatoria del tasso d'interesse corrispettivo e di mora, come argomentato nella sentenza di rigetto, deve ritenersi assente.
Quanto, invece, all'ipotesi del superamento del tasso soglia di usura da parte del tasso d'interesse di mora, la mancata produzione del contratto di mutuo ne ha impedito la verifica, risultando impossibile sulla base della documentazione allegata desumere la misura del tasso di mora pattuito. In assenza del contratto di mutuo, pertanto, non risulta possibile accertare se fosse stato o meno pattuito un tasso di mora superiore al tasso soglia di usura.
14 In ogni caso, conclude il CTU, che sulla base del documento di sintesi del contratto di mutuo al
31.05.2010, del piano di ammortamento del mutuo e del foglio informativo relativo agli oneri accessori e spese connesse, unici documenti disponibili, il T.E.G. del mutuo risultava, quindi, pari al 7,377587498 % e pertanto, considerato che il tasso soglia di usura per i mutui a tasso fisso rilevato nel 2° trimestre 2000 risultava pari all'8,73%, con riguardo agli interessi corrispettivi il mutuo contratto dalla Sig.ra non risultava usurario. Pt_1
Sul punto, quindi, possiamo concludere che la domanda, così come formulata e sulla base della documentazione prodotta, non aveva ragionevole probabilità di essere accolta.
Con riferimento al conto corrente n.400154632, la rilevata mancata produzione in giudizio dei contratti di apertura del conto corrente e di apertura di credito, rende la domanda di ripetizione di somme indebitamente pagate per usura, ai sensi e per gli effetti dell'art.1815 2° comma c.c., non fondata a prescindere dalla prova resa mediante un elaborato peritale esteso sulle sole risultanze degli estratti conto del conto corrente. Il 2° comma dell'art.1815 c.c., infatti, è una norma che, sul piano civile, sanziona esclusivamente la pattuizione usuraria (“Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), che pertanto deve essere esistente, e non anche la mera dazione di interessi usurari che è invece sanzionata sul piano penale dall'art.644 c.p. Sul piano civile, pertanto, il diritto alla ripetizione dell'indebito fondato sull'applicazione del 2° comma dell'art.1815 c.c. presuppone necessariamente la prova di un pattuizione usuraria.
La mancata prova sul punto ha portato al rigetto della domanda.
Ad ogni modo, il CTU ha provveduto a verificare se i tassi applicati dalla sul conto corrente CP_7
n. 400154632 avessero superato i tassi soglia pro tempore vigenti, onde verificare la correttezza delle analisi contenute nella perizia estesa dalla Blue Line consulting. Da tale analisi è emerso che i
T.E.G. applicati al conto corrente n. 400154632 sono risultati superiori al tasso soglia di usura
(T.S.U.) nei seguenti periodi: 2°, 3° e 4° trimestre 2013; - 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2014. Le risultanze dell'analisi attestano, quindi, il superamento del tasso soglia in un numero di trimestri inferiore rispetto a quanto riportato nella perizia svolta dalla Blue Line consulting. Gli interessi applicati nei trimestri in cui risultano superati i tassi soglia, quindi, ammonterebbero ad € 7.196,65.
Tale conteggio viene effettuato sul presupposto, non provato documentalmente, dell'esistenza di affidamento di conto corrente. Laddove, invece, l'analisi venisse effettuata confrontando i T.E.G. calcolati con i tassi soglia di usura relativi alle operazioni di “scoperto senza affidamento” di importo superiore ad Euro 1.500,00, non emergerebbero superamenti dei tassi soglia.
In ordine, infine, al conto corrente n. 400224697 il CTU riscontra le medesime lacune istruttorie in virtù delle quali la domanda di ripetizione di somme indebitamente pagate per usura, ai sensi e per 15 gli effetti dell'art. 1815 2° comma c.c., non poteva considerarsi fondata a prescindere dalla prova resa mediante un elaborato peritale esteso sulle sole risultanze degli estratti conto del conto corrente.
Ad ogni modo, il CTU ha provveduto a verificare se i tassi applicati dalla sul conto corrente CP_7
n. 400224697 avessero superato i tassi soglia pro tempore vigenti, onde verificare la correttezza delle analisi contenute nella perizia estesa dalla Blue Line consulting. Da tale analisi è emerso che i
T.E.G. applicati al conto corrente n.400224697 sono risultati superiori al tasso soglia di usura
(T.S.U.) nei seguenti periodi: 2° e 4° trimestre 2010; 3° e 4° trimestre 2011; 1°, 2°, 3° e 4° trimestre
2012; 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2013; 1°, 2°, 3° trimestre 2014. Le risultanze dell'analisi attestano, quindi, il superamento del tasso soglia in un numero di trimestri simile a quanto riportato nella perizia svolta dalla Blue Line consulting. Gli interessi applicati nei trimestri in cui risultano superati i tassi soglia, quindi, ammonterebbero ad € 10.566,91.
Tale conteggio viene effettuato sul presupposto, non provato documentalmente, dell'esistenza di affidamento di conto corrente. Laddove, invece, l'analisi venisse effettuata confrontando i T.E.G. calcolati con i tassi soglia di usura relativi alle operazioni di “scoperto senza affidamento” di importo superiore ad Euro 1.500,00, gli interessi applicati nei trimestri in cui risulterebbero superati i tassi soglia, ammonterebbero ad € 6.663,89, a cui dovrebbero essere sommati i minori interessi del 3° trimestre 2014 sulle competenze non dovute per usura relative a tali trimestri, per ulteriori € 223,47.
Le risultanze della CTU dimostrano, almeno con riferimento ai contratti di conto corrente, che laddove il giudizio fosse stato correttamente istruito, corredato da tutta la documentazione necessaria per tali tipi di cause, avrebbe avuto con buona probabilità un esito diverso dal totale rigetto di ogni domanda.
Occorre a questo punto verificare se la mancata produzione documentale alla base del rigetto della domanda sia addebitabile alla parte o all'avvocato.
Sul punto, se da un lato è risultato incontestato che il giudizio nei confronti di sia Controparte_4 stato approntato sulla base di documentazione ritenuta insufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla parte, dall'altro è pur vero che l'avvocato ha il dovere di chiedere al cliente i documenti necessari per svolgere il mandato e difenderlo in modo adeguato. Questo è un aspetto fondamentale dell'obbligo di informazione e di assistenza che l'avvocato ha nei confronti del cliente.
Per tale ragione l'avvocato non può limitarsi a ricevere il mandato e procedere senza richiedere i documenti necessari per la sua attività. La preparazione della difesa o dell'azione legale richiede la conoscenza dei fatti e delle prove, e questi sono spesso contenuti in documenti che il cliente ha in suo possesso.
16 Il tutto si riverbera sul diritto di difesa che l'avvocato ha il dovere di garantire, sia sull'obbligo di diligenza e competenza: ne consegue il precipuo l'obbligo di richiedere al cliente i documenti necessari per svolgere il suo compito al meglio.
Non di meno, in ossequio agli obblighi di trasparenza, l'avvocato ha il dovere di informare il cliente sullo svolgimento del mandato e di fornirgli copia di tutti gli atti e documenti. Questo significa anche che il cliente deve essere informato sui documenti necessari e deve essere sollecitato a fornirli.
Ciò premesso, la condotta del convenuto risulta sicuramente inadempiente anche sotto tali profili, non risultando in alcun modo provato, al contrario di quanto asserito nei propri scritti difensivi, che l'Avv. abbia sollecitato il cliente a produrre la documentazione necessaria a sostenere il CP_2 giudizio, ovvero che lo abbia sconsigliato di agire senza la relativa documentazione o ancora che lo abbia informato dell'alto rischio di soccombenza legato alla deficienza probatoria.
Né a tal fine potrebbe legittimamente limitarsi a sostenere di aver agito sulla base della documentazione inviatagli: l'adempimento dei doveri suddetti è in netto contrasto con tale assunto.
Discorso solo parzialmente differente per quanto riguarda il mutuo: la domanda come formulata è stata ritenuta infondata sia perché istruita in assenza del contratto di mutuo – con conseguente impossibilità di accertare se fosse stato o meno pattuito un tasso di mora superiore al tasso soglia di usura – sia perché fondata su un assunto difensivo, la sommatoria del tasso d'interesse corrispettivo e di mora, smentito della giurisprudenza di merito e successivamente anche dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 17447/2019.
Con riferimento a tale ultimo aspetto potrebbe certamente evidenziarsi una violazione del dovere di competenza: aver agito nonostante la diligenza del professionista medio imponesse di conoscere la materia in questione e quindi di evitare di proporre una domanda infondata, costituisce certamente comportamento censurabile (L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1176, 2°comma e 2236 cc pone all'avvocato di assolvere ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, Cass. sent. 34993/2021).
Alla luce di quanto sopra, può ritenersi provato, seppur nei limiti che seguono, che in caso di tempestivo deposito della documentazione inerente i conti correnti avrebbe potuto conseguire un risultato utile per il cliente.
Una volta accertata la condotta omissiva e negligente tenuta dall'avv. , si deve però CP_2 osservare che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, «la responsabilità
17 dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone» (cfr.
Cass. n.15032/2021; Cass. n.4742/2019).
Orbene, devono certamente ritenersi conseguenza dell'inadempimento professionale del convenuto i danni patrimoniali consistenti nelle somme riconosciute dal Tribunale di Roma – sezione XIa – con la sentenza n.642/2019, pronunciata dal Tribunale civile di Roma nel giudizio R.G. n.41317/2015 e così precisati:
- la connessa condanna alle spese di lite in favore della difesa di , nella misura di CP_4 euro 10.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali iva e cpa per complessivi euro 14.591,20.
Quanto alle altre poste risarcitorie va osservato che:
- quanto alla domanda avanzata da parte attrice di restituzione dell'importo pari a versati all'avv. ER LO per euro 5.264,00 a titolo di compensi professionali, deve considerarsi fondata, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui «nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente abbia ritualmente richiesto la risoluzione per inadempimento, il professionista non mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita” (Cass. n.18086/2018; Cass. n.6886/2014; Cass. n.29218/2017). Avendo
l'attrice avanzato domanda di risoluzione del contratto, la richiesta attorea deve dichiararsi ammissibile e fondata, posto il provato serio inadempimento del professionista. Inoltre, parte convenuta non contesta l'avvenuto pagamento, ma si limita ad un irrituale ed inammissibile disconoscimento degli assegni ricevuti, privo di qualunque rilevanza.
- Quanto al contratto di mutuo, alla luce dell'infondatezza della pretesa essa non può trovare accoglimento;
- Quanto al c/c 400154632 risultano provate somme non dovute dall'istante per € 7.196,65;
- Quanto al c/c 400224697 risultano provate somme non dovute dalla sig.ra per € Pt_1
10.566,91.
In ordine alla richiesta di risarcimento degli esborsi sostenuti per le perizie svolte da
[...]
, non può essere accolta in quanto non può considerarsi un danno conseguente la Controparte_5 condotta inadempiente del professionista, così come gli esborsi per la procedura di mediazione.
18 In conclusione, alla luce di quanto sopra detto deve, pertanto, ritenersi sussistente la responsabilità professionale dell'avv. , con conseguente obbligo dello stesso a risarcire i danni subiti dalla CP_2 sig.ra per come dettagliatamente sopra indicati e quantificati nella misura complessiva di € Pt_1
37.618,76.
Su tale somma saranno dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
Quanto alla domanda di manleva azionata dal convenuto, reiterata in sede di conclusioni, basti osservare che è mancata la chiamata in giudizio della propria compagnia di assicurazione, con conseguente impedimento del sorgere di un rapporto processuale (e dell'obbligo del Giudice di pronunciare sullo stesso); comunque il convenuto neppure ha mai provato il contratto assicurativo che avrebbe posto a fondamento della chiamata del terzo.
Alla luce del provato inadempimento del professionista convenuto e dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di mandato, la domanda riconvenzionale formulata non può essere accolta, come pure va rigettata la domanda di condanna per lite temeraria.
In proposito questo Giudice osserva quanto segue.
Per poter ottenere il risarcimento del danno per lite temeraria è necessario provare l'illiceità del comportamento tenuto dal soccombente, nonché il danno subito. A riguardo, infatti, deve essere ribadito che non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria.
Nel caso in questione, il convenuto non ha fornito la minima prova di quanto dedotto in tema di responsabilità ex art. 96 c.p.c., neanche in ordine al quantum e pertanto non può essere accolta.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e il convenuto è tenuto a rifonderle all'attrice, così come liquidate in dispositivo, in base ai criteri medi di cui al d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum (da €
26.001,00 a € 52.000,00) e del numero e dell'importanza delle questioni trattate in fatto e in diritto
(che hanno comportato un impegno difensivo ordinario).
Le spese di CTU, così come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza
19 anche di carattere istruttorio, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulla domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto avv. ER LO e sulla Parte_1 domanda di garanzia proposta nei confronti di disattesa ogni diversa istanza, Controparte_8 deduzione od eccezione così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità professionale dell'avv. ER LO;
- condanna, per l'effetto, l'avv. ER LO al pagamento in favore dell'attrice Pt_1
dell'importo di € 37.618,76, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al
[...] saldo effettivo;
- rigetta per il resto la domanda di parte attrice;
- rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
- condanna l'avv. ER LO alla rifusione in favore dell'attrice delle spese Parte_1 di lite, che liquida nell'importo di € 7.616,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali,
Iva e Cpa secondo legge, rimborso del contributo unificato come da scaglione del decisum.
Sentenza esecutiva ex lege.
Sentenza redatta con l'attività di studio e collaborazione del GOP in tirocinio, Avv. Mino Daniele
Bembo.
Così decisa in Roma lì 25.07.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 74703/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
n°1, rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Raffaella De Angelis (C.F.
e domiciliata presso lo studio della stessa sito in Frascati (RM), Via G. C.F._2
Matteotti n.18;
Attrice
E
avv. (C.F. ), residente in Roma, difeso in proprio e CP_1 CP_2 C.F._3 dall'avv. Laura Totino (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4 legale sito in Bari alla via Principe Amedeo n.234, giusta procura allegata alla comparsa di CP_2 risposta;
Convenuto
decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1 Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento delle svolte domande, ritenuto il contratto d'opera ed i mandati difensivi conferiti all'avv. prof. ER LO, ritenuto l'inadempimento del medesimo ovvero e comunque la negligenza nello svolgimento delle attività proprie e connesse dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del professionista e conseguentemente condannare il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni e gli inutili ed infruttuosi esborsi provocati alla concludente, anche a titolo di refusione, mediante il versamento alla medesima, della somma di euro
109.176,33 oltre interessi legali dalla domanda, per le causali di cui in premessa e narrativa;
in via gradata, salvo gravame, condannare comunque lo stesso convenuto al risarcimento dei danni provocati ed alla refusione delle stesse anzidette somme oltre interessi dalla domanda, per la negligenza nello svolgimento dell'opera demandata.
Rigettare le eccezioni avversarie, nonché dichiarare l'improcedibilità e l'infondatezza delle domande riconvenzionali svolte da parte convenuta.
Vittoria di compensi, rimborso spese generali da tariffa;
oneri fiscali e previdenziali.
§§§
Per ER LO
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito – contrariis rejectis:
1) preliminarmente dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma essendo competente il Tribunale di Velletri o, in alternativa, il Tribunale di Bari;
2) in via subordinata, dichiarare la nullità, inesistenza della citazione e l'inammissibilità dell'azione di responsabilità spiegata;
3) in via gradata, dichiarare la nullità ed inesistenza della notifica dell'atto di citazione;
4) comunque, rigettare e dichiarare insussistente la pretesa azionata, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
5) condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 88 cpc;
6) Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale nei confronti della per la liquidazione Pt_1 degli onorari professionali maturati per l'attività professionale prestata in favore della dinanzi Pt_1 al Tribunale di Roma e in sede di mediazione
7) Nella non credibile ipotesi di condanna a qualsiasi titolo, si chiede di voler essere manlevati dalla compagnia in virtù di contratto di responsabilità professionale;
Controparte_3 con vittoria in spese ed onorari di causa.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 13 novembre 2019, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Roma ER LO chiedendo:
- la risoluzione del contratto per inadempimento del professionista e conseguentemente condannare il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni e (alla refusione) degli inutili ed infruttuosi esborsi provocati alla concludente, anche a titolo di refusione, mediante il versamento alla medesima, della somma di euro 109.176,33 oltre interessi legali dalla domanda, per le causali di cui in premessa e narrativa;
- in via gradata, salvo gravame, condannare comunque lo stesso convenuto al risarcimento dei danni provocati ed alla refusione delle stesse anzidette somme oltre interessi dalla domanda, per la negligenza nello svolgimento dell'opera demandata.
- Con vittoria delle spese di lite.
2. A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice che:
- aveva intrattenuto presso , tra gli altri, i seguenti rapporti bancari: CP_4
1) n. 2 conti correnti bancari presso l'agenzia di Frascati, Filiale Piazza G. Mazzini, l'uno distinto con il n.400154632 ed un altro distinto con il n.400224697 sui quali confluivano anche due linee di credito, in ausilio all'attività imprenditoriale, svolta come ditta individuale;
2) un contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 15 maggio 2000, dell'importo di originarie
Lire 150.000.000, per l'acquisto della casa di abitazione sita in Frascati via dei Ciliegi n.1, garantito da ipoteca di primo grado sullo stesso immobile;
- in data 8 aprile 2015 sottoscrisse una lettera di incarico a diretta a Controparte_5 svolgere “un'analisi contabile preliminare” dei due conti correnti bancari, ed il 13 aprile successivo, sottoscrisse una lettera analoga relativamente al contratto di mutuo;
- in forza di tali due lettere di incarico, consegnava nelle mani del sig. quale Parte_2 consulente ed intermediario di copia della documentazione richiesta e Controparte_5 precisamente:
1. gli estratti dei conti correnti bancari (movimentazioni di conto) e conti scalari per gli anni
2010-2014;
2. il contratto di mutuo;
3. i documenti di sintesi relativo al mutuo;
4. il piano di ammortamento del mutuo;
5. le ricevute delle rate di mutuo pagate con indicazione della mora pagata.
Dalle pre-analisi emergeva quanto segue:
3 a. per il conto corrente n. 400224697 venivano indicate le differenze non dovute alla banca e riconducibili a quanto previsto in materia di usura e anatocismo nella misura di euro 12.796,24, di cui per usura (art.644 c.p. comma 3) euro 12.796,24;
b. per il conto corrente n. 400154632: venivano indicate le differenze non dovute alla banca e riconducibili a quanto previsto in materia di usura e anatocismo nella misura di euro 13.783,44 di cui per usura (art.644 c.p. comma 3) euro 9.424,99, di cui per usura (art.2 legge 108/1996) euro
3.685,35 ed euro 673,10 per anatocismo, totale euro 17.783,44;
- a fronte del risultato, si esortava l'applicazione della procedura tecnico-contabile mediante la quale sarebbero state evidenziate e precisate le aree critiche ed illecite applicate nel rapporto di conto corrente;
il costo di tale perizia ammontava ad € 2.000,00 ciascuna;
- a seguito della comunicazione dei risultati dell'indagine preliminare, fu indotta a ritenere che vi fossero i presupposti per effettuare un'indagine più approfondita e che quindi fosse utile spendere Cont i denari richiesti dalla per procedere ad una perizia;
- per tale ragione sottoscrisse con la due contratti per l'emissione di Controparte_5
“perizia con parere pro veritate”, l'uno in data 23 aprile 2015 avente ad oggetto i due contratti di conto corrente bancario e l'altro in data 6 maggio 2015, relativo al contratto di mutuo fondiario.
- I contratti sottoscritti dalla sig.ra prevedevano non soltanto l'incarico per la redazione Pt_1 dell'elaborato peritale, ma anche l'impegno a conferire mandato ad un legale di fiducia della stessa Cont
- a tal fine l'attrice si recava, nei primi giorni del mese di maggio 2015, presso lo studio dell'avv. ER LO in Roma, ove le veniva riferito soltanto verbalmente l'esito delle perizie e le somme da recuperare presso l'istituto di credito;
- procedeva, quindi, alla sottoscrizione della procura ad litem al professionista per agire in giudizio contro , al fine di recuperare le somme ritenute dovute, sia in ordine ai CP_4 contratti di conto corrente che al contratto di mutuo fondiario, come emergenti dalle perizie contabili Cont redatte dalla che, tuttavia, non le vennero consegnate né fatte leggere;
- l'avv. procedeva quindi alla redazione ed alla notifica dell'atto di citazione di CP_2
dinanzi il Tribunale di Roma;
CP_4
Cont
- il 20 maggio 2015, la (tramite indirizzo di posta elettronica comunicava all'intermediario sig. all'avv. ER LO Email_1 Parte_2 ed alla sig.ra per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica del sig. Parte_1 Persona_1 di aver inviato allo studio legale dell'avv. ER LO – indicato come legale cui riferirsi - tutta Cont la sua posizione;
la stessa comunicava altresì di aver trasmesso allo stesso legale, tutta la documentazione sul “gestionale per via informatica”;
4 - a seguito di ciò non è stata più contattata dall'avv. , né di aver avuto notizie sul seguito CP_2 del giudizio distinto al R.G. 41317/2015, fin quando nel mese di marzo 2019, veniva finalmente contattata dal legale per fissare un appuntamento e nel corso del quale veniva informata che in data
10 gennaio 2019 era stata depositata la sentenza n.642, con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto tutte le domande svolte, ma senza ricevere, tuttavia, alcuna informazione circa la condanna alle spese né su come affrontare la situazione;
- soltanto dalla lettura della sentenza, nel mese di marzo 2019, l'attrice apprendeva che il
Tribunale di Roma aveva respinto le proprie domande a causa della mancata produzione di documenti indispensabili per consentire la cognizione, l'accertamento e l'accoglimento delle stesse
(estratti delle movimentazioni dei due conti correnti bancari, estratti conto a scalare, contratto di mutuo, contratto di erogazione somme, piani di ammortamento, quietanze o ricevute di pagamento delle rate di mutuo) che pure erano stati consegnati alla che li aveva utilizzati Controparte_5 per le perizie svolte e che risultavano trasmessi all'avv. come da mail del 20 maggio 2015, CP_2 nonché della genericità delle deduzioni ed argomentazioni in punto al calcolo degli interessi corrispettivi e moratori;
- il Tribunale aveva altresì respinto la domanda inerente al contratto di mutuo, in quanto non aveva ritenuto condivisibile in senso assoluto la tesi della necessità di sommare gli interessi moratori agli interessi corrispettivi al fine di determinare il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito, ritenendo invece necessario accertare tale evenienza mediante allegazione e prova nello specifico e nel dettaglio del versamento di somme a titolo di interessi moratori, incombente non adempiuto;
- era risultata soccombente con riguardo alle domande afferenti i contratti di conto corrente a causa dell'omesso deposito della documentazione che avrebbe permesso al consulente tecnico e quindi il Tribunale di accertare la fondatezza delle domande proposte;
- nell'omesso deposito della documentazione necessaria a fondamento della domanda, l'attrice ravvisava prima facie gli estremi dell'inadempimento al contratto d'opera professionale conferito all'Avv. ; CP_2
- i danni derivati univocamente dalla condotta denunciata, venivano quantificati dall'attrice in
Euro 109.176,33, e precisamente:
a) per la soccombenza nel giudizio R.G. 41317/2015 per il rigetto di tutte le domande proposte, come dovute dall'istituto bancario nella misura indicata nell'atto di citazione del 19 maggio 2015:
- contratto di mutuo: credito della sig.ra Euro 52.158,45; Pt_1
- conto corrente n. 400154632: somme non dovute dalla sig.ra Euro 17.783,44; Pt_1
- conto corrente n. 400224697: somme non dovute dalla sig.ra Euro 12.796,24; Pt_1
5 b) per la connessa condanna alle spese di lite in favore della difesa di : Euro CP_4
10.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali iva e cpa per complessivi Euro 14.591,20;
c) per la perdita definitiva e l'inutilità degli esborsi sostenuti per le perizie svolte da
[...]
: Euro 6.400,00; Controparte_5
d) per gli esborsi per compensi ed accessori versati all'avv. ER LO: Euro 5.264,00;
e) per gli esborsi per la procedura di mediazione: Euro 183,00.
***
2. Con comparsa depositata si costituiva in giudizio ER LO che contestava in fatto e in diritto la domanda attorea chiedendo:
in via preliminare:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma essendo competente il Tribunale di Velletri
o, in alternativa, il Tribunale di Bari;
in via subordinata:
- dichiarare la nullità, inesistenza della citazione e l'inammissibilità dell'azione di responsabilità spiegata;
in via gradata:
- dichiarare la nullità ed inesistenza della notifica dell'atto di citazione;
Nel merito ed in via principale:
- rigettare e dichiarare insussistente la pretesa azionata, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
- condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. ed ex art.88 cpc;
- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale nei confronti della per la liquidazione Pt_1 degli onorari professionali maturati per l'attività professionale prestata in favore della dinanzi Pt_1 al Tribunale di Roma e in sede di mediazione;
- nella non credibile ipotesi di condanna a qualsiasi titolo, si chiedeva di voler essere manlevati dalla compagnia in virtù di contratto di responsabilità professionale;
Controparte_3
3. Osservava il convenuto in particolare:
- affinché possa addivenirsi ad una statuizione di responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi degli artt.1218 e 1176 comma II c.c., non era sufficiente la prova della condotta inadempiente del professionista ma era necessaria la sussistenza in concreto degli altri elementi della fattispecie -
6 ovverosia del danno e del nesso di causalità tra il primo e la condotta inadempiente - che il cliente aveva l'onere di provare;
- controparte non forniva la prova del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale e pertanto il danno non sarebbe stato provato;
perché insorgesse il diritto al risarcimento sarebbe stato necessario valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se il cliente avrebbe avuto un risultato favorevole qualora non ci fosse stato l'errore del professionista;
- la responsabilità dell'avvocato non poteva quindi affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, ma al contrario occorreva verificare: se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente fosse davvero stato determinato dalla condotta dell'avvocato; se un danno vi fosse stato effettivamente e se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni;
- egli aveva depositato tutta la documentazione ricevuta dalla cliente (ossia le perizie econometriche) e non aveva mai ricevuto gli estratti conto bancari (rilevanti solo per i rapporti di conto corrente e non già per il mutuo) nonostante le numerose richieste rivolte all'attrice, tanto da aver richiesto tempestivamente e in via istruttoria, l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. a carico dell'Istituto di credito che ne aveva sicuramente la detenzione qualificata, e solo una volta ricevuta dall'attrice, una parziale documentazione degli estratti conto, aveva provveduto al deposito telematico prima dell'inizio delle operazioni peritali;
- con riguardo al mutuo alcuna obiezione poteva essere utilmente sollevata avendo il CTU e il
Tribunale valutato sulla base della documentazione depositata ritualmente che non sussisteva il tasso usurario paventato nelle perizie econometriche depositate in atti, fondate su plurime pronunce della
Suprema Corte che in ragione del contrasto insorto tra le sezioni semplici aveva investito della quaestio iuris le Sezioni Unite;
- la responsabilità nel mandato professionale era subordinata alla dimostrazione del nesso di causalità e del pregiudizio sofferto dal committente nonché, nell'ipotesi di mandato difensivo, di una valutazione ex ante positiva dell'impugnazione proponibile ed eseguibile;
la condotta insufficiente, inadeguata o addirittura omissiva dell'avvocato non costituiva in ogni caso fonte di risarcimento del danno per il cliente, al contrario dovendosi fornire adeguata prova in ordine alla sussistenza dell'indispensabile rapporto causale intercorrente tra i danni lamentati dall'assistito e la condotta negligente del professionista;
- in particolare, l'affermazione della responsabilità del legale e la conseguente determinazione del danno in concreto subito dal cliente presupponevano in ogni caso il positivo accertamento del sicuro fondamento dell'attività che il legale avrebbe dovuto compiere e diligentemente coltivare, e
7 dunque la ragionevole certezza, o la elevata probabilità, che gli effetti di una diversa attività dello stesso, ove effettivamente svolta, avrebbero procurato la realizzazione della pretesa del cliente o comunque sarebbero per quest'ultimo stati maggiormente vantaggiosi;
- la domanda dell'attrice risultava sfornita di prova: controparte aveva finanche omesso di produrre tutta la documentazione e i fascicoli afferenti i giudizi in relazione ai quali paventava la responsabilità professionale del convenuto, non mettendo il Giudice di prime cure nelle condizioni di poter valutare prognosticamente l'esito degli appelli oggetto di contestazione e sovvertire un esito infausto che aveva caratterizzato tutte le iniziative giudiziarie della stessa con qualsiasi avvocato le avesse intraprese;
- infatti il diritto al risarcimento del danno non insorgeva automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto;
- assumeva rilievo dirimente, pertanto, il "difetto allegatorio” e dimostrativo circa il danno risarcibile (legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non poteva essere confuso con l'inadempimento stesso, ma doveva essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale (Cass. n.10698/2016); d'altra parte controparte aveva omesso di produrre tutta la documentazione afferente ai giudizi per cui era causa, comprensiva di fascicolo processuale di ufficio, fascicolo processuale di tutte le parti del giudizio e non aveva in tal modo posto il Giudicante nelle condizioni minime indispensabili per poter esercitare il giudizio prognostico;
- spiegava inoltre domanda riconvenzionale volta ad ottenere la liquidazione degli onorari professionali maturati per l'attività professionale prestata proficuamente in favore dell'attrice sia stragiudizialmente sia giudizialmente dinanzi al Tribunale di Roma;
- dichiarava di voler chiamare in causa la compagnia alla quale chiedeva di essere CP_3 manlevato in virtù di contratto di responsabilità professionale nella denegata e non credibile ipotesi di soccombenza.
***
4. Non risulta in atti essere mai stata autorizzata la chiamata in causa da parte del convenuto della d'altra parte la stessa parte non risulta essersi mai attivata in seguito a Controparte_3 tal fine;
l'attrice ha invece, a seguito delle difese del convenuto, proposto domanda di chiamata in causa di ma l'autorizzazione è stata negata dal Giudice Controparte_6 dott.ssa Verusio.
8 5. Con verbale d'udienza a trattazione scritta del 10.12.2020, il Giudice, dott.ssa Wanda
Verusio, assegnava i termini di cui all'art.183, c. 6, c.p.c. e rinviava per i provvedimenti conseguenti al 12/07/2021; con le predette memorie le parti precisavano le rispettive domande, eccezioni e conclusioni già proposte ed effettuavano le produzioni documentali e le relative richieste istruttorie;
6. A seguito di alcuni rinvii d'ufficio dal 12 luglio 2021, subentrato nel ruolo l'attuale Giudice, si perveniva all'udienza del 27/01/22, ove il Giudice, dott.ssa Raffaella Vacca, in temporanea sostituzione, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. (“pagamento in favore di da parte dell'avv. LO ER della somma di euro 26.438 oltre Parte_1 euro 2.600,00 ed oneri di legge a titolo di contributo spese del presente giudizio, da versare in tre rate bimestrali, di cui la prima al perfezionamento dell'accordo”) e rinviava al 24 ottobre 2022 per le opportune determinazioni, udienza in cui, alla luce del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo, per l'opposizione alla proposta da parte del convenuto (cui invece aveva aderito parte attrice), il Giudice, ritenute non ammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto attinenti a circostanze da provare documentalmente, generiche e valutative, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni al 17/05/2023, udienza in cui la causa veniva trattenuta in decisione con i termini dell'art.190 c.p.c.;
7. Con ordinanza fuori udienza del 15 febbraio 2024, il Giudice, rilavato che per la decisione della causa nel merito fosse opportuno disporre una CTU contabile, rimetteva la causa sul ruolo e in istruttoria e nominava CTU il dott. commercialista e rinvia la causa all'udienza Persona_2 del 18.6.2024 per gli ulteriori incombenti;
8. Espletata la CTU con deposito il 27.01.2025 della relazione definitiva, all'udienza del 4 marzo 2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e con ordinanza sostitutiva ex art.127 ter c.p.c. dell'11.04.2025, la tratteneva in decisione con assegnazione di termini ex art.190 c.p.c. ridotti (40+20 gg) per il deposito di conclusionali e repliche.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa di convenuto concernenti la competenza del Giudice adito e la regolarità della notifica.
Sull'eccezione di incompetenza vale la pena di ricordare che il foro generale è rappresentato da quello del convenuto che, in sede di comparsa di risposta si dichiara residente in [...]. Sebbene quest'ultimo si dichiari residente in [...], deve ritenersi non sufficientemente provato: il certificato allegato, infatti, reca la data del 9 maggio 2018, antecedente di oltre un anno rispetto alla notifica
9 della citazione. In ogni caso, può considerarsi foro alternativo quello ove l'obbligazione è sorta o dove doveva essere eseguita: entrambe le fattispecie radicano la competenza per territorio al
Tribunale di Roma. L'eccezione, pertanto, non può essere accolta.
Per quanto riguarda, invece, le eccezioni sollevate sulla ritualità della notifica, deve ritenersi, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità che la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio.
Nel caso di specie, la proposizione della domanda riconvenzionale ha senza alcun dubbio efficacia sanante dell'eventuale vizio della notifica, dimostrando che la parte convenuta ha effettivamente preso conoscenza dell'atto ed era perfettamente in condizione di partecipare al giudizio, ed effettuare tutte le difese necessarie nonostante l'eventuale difetto di forma nella notifica. Per tale ragione l'eccezione va disattesa.
Nel merito.
La domanda attrice è parzialmente fondata, potendosi rinvenire una responsabilità professionale del convenuto, seppur nei limiti sotto indicati e, pertanto, può trovare parziale accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Nel presente giudizio, la sig.ra ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale Pt_1 dell'avv. e, per l'effetto, la condanna del professionista al risarcimento di tutti i danni CP_2 patrimoniali asseritamente subiti a seguito del rigetto delle domande formulate nei confronti di dirette al recupero delle somme ritenute dovute, sia in ordine ai contratti di conto Controparte_4 corrente che al contratto di mutuo, rigetto asseritamente causato dall'omesso deposito della documentazione necessaria a fondamento della domanda.
Premesso quanto sopra, occorre evidenziare, innanzitutto, come le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art.1176 comma II c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre, «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art.1176 c.c., comma 2, e art.2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del 10 conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato
o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente e univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (cfr. Cass. n.34993/2021; Cass. n.19520/2019); e ancora,
«l'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente» (cfr. Cass. n.21953/2023); ulteriormente, la Corte di legittimità ha evidenziato che «in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito
"ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (cfr. Cass. n.11906/2016).
Occorre ulteriormente evidenziare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale di cui all'art.1218 Cc, incombe sul cliente l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico, mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni con la diligenza richiesta dall'art.1176 comma II Cc, ovvero di provare di non avere potuto adempiere per ragioni al medesimo professionista non imputabili.
11 Quanto al merito della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, occorre innanzitutto rilevare come sia incontestata tra le parti (e, comunque, pienamente provata dalla documentazione prodotta in atti) l'esistenza dell'incarico professionale conferito all'avv. per la CP_2 rappresentanza e difesa della sig.ra nel giudizio instaurato nei confronti di Pt_1 Controparte_4 finalizzato a ottenere il recupero delle somme ritenute dovute, sia in ordine ai contratti di conto corrente che al contratto di mutuo.
A fronte della (pacifica) esistenza del mandato professionale e attesa la natura contrattuale della responsabilità dell'avvocato ex art.1218 c.c., quindi, avrebbe dovuto costituire preciso onere probatorio della parte convenuta quello di dimostrare di avere eseguito diligentemente la propria prestazione professionale, ovvero di non avere potuto compiere gli adempimenti necessari alla corretta esecuzione della prestazione per cause alla stessa non imputabili.
Orbene, la parte convenuta non ha assolto al suddetto onere probatorio;
e invero, occorre evidenziare come il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 642/2019 del 10/01/2019 pronunciata nel giudizio n.
41317/2015 RG, aveva statuito, rispetto alla domanda avente ad oggetto i contratti di conto corrente, come la parte attrice non avesse fornito, nonostante ne avesse l'onere, gli elementi indispensabili al fine della loro valutazione, omettendo la produzione, nei termini previsti dal codice di rito, dei relativi estratti conto, limitandosi a richiedere l'esibizione di tutta la documentazione inerente ai rapporti in questione a cura della banca ai sensi dell'art.210 c.p.c., richiesta, questa, giustamente ritenuta inammissibile in fase istruttoria, in considerazione della sua assoluta genericità ed esploratività. Tutto ciò aveva comportato il rigetto della relativa domanda.
Per quanto riguarda, invece, la domanda relativa al contratto di mutuo, veniva rigettata perché infondata: secondo il Giudice, infatti, “l'unica allegazione sufficientemente specifica formulata dalla attrice riguarda la necessità di sommare, ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori previsti nel contratto. Rilevato, infatti, che le deduzioni relative alla indeterminatezza dell'effettivo tasso di interesse che deriverebbe dalla previsione di un piano di ammortamento cosiddetto alla francese non sono valutabili in difetto di produzione dei piani di ammortamento dei finanziamenti in questione, si deve ritenere che la tesi della necessità di sommare gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori previsti nei contratti e di confrontare il tasso complessivo così ottenuto con il tasso soglia al fine della valutazione della usurarietà degli interessi pattuiti non può essere condivisa. Ed invero, tale principio non si trova espresso nella nota pronuncia della Suprema Corte n. 350/2013, laddove i giudici di legittimità si sono limitati a ribadire il principio secondo cui -ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art.
644 c.p.- si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento
12 in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori. Tuttavia, a tale affermazione non consegue affatto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano cumulati mediante la sommatoria dei tassi corrispondenti. Infatti, l'interesse moratorio è un accessorio del credito che viene ad esistenza solo ipoteticamente, laddove il mutuatario si renda inadempiente, onde sarebbe erroneo applicarlo all'intero capitale da restituire.
Tale interesse incide, piuttosto, sulle singole rate di ammortamento che non siano corrisposte o siano tardivamente corrisposte: se anche volesse credersi, dunque, che i due interessi si cumulano,
l'interesse moratorio andrebbe calcolato prendendo in considerazione non già l'intero montante, quanto la frazione o le frazioni del debito che sono oggetto di inadempimento. In altri termini, se è vero che il superamento del tasso soglia debba essere accertato con riferimento al momento in cui gli interessi stessi siano promessi o convenuti, non è altrettanto vero che ai fini della verifica dell'usurarietà possano semplicisticamente sommarsi i tassi degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, giacché gli uni in quel frangente sono sicuramente dovuti nella misura pattuita (e quindi sull'intero capitale, se pure il rimborso risulta essere frazionato), mentre gli altri verranno ad esistenza se vi sarà inadempimento e saranno da corrispondere nella misura che potrà determinarsi solo a posteriori, sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso. Sicchè, una eventuale verifica del superamento del tasso soglia andrebbe effettuato parallelamente e separatamente con riferimento ai due tassi, che assolvono a due funzioni diverse. Tuttavia, nel caso in esame, nulla di specifico viene dedotto con riferimento ai due tipi di tassi singolarmente considerati. Anche le domande relative al contratto di mutuo e di finanziamento, pertanto, devono essere respinte”.
Le ragioni del rigetto della domanda, pertanto, possono essere ravvisate per difetto di produzione probatoria e per l'infondatezza del merito, per quanto attiene il contratto di mutuo, sempre sulla base di quanto prodotto.
Sebbene tali deduzioni consentano di ritenere accertata la condotta omissiva e negligente dell'avv.
, seppur nei limiti sopra individuati, si deve però rilevare che, secondo l'orientamento CP_2 consolidato della Corte di cassazione, «la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se
l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone» (cfr. Cass. n.15032/2021; Cass.
n.4742/2019); e, inoltre, che «l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per
l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o
13 patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile» (cfr. Cass.
n.25112/2017); ulteriormente, «che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie,
e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa» (cfr. Cass. n.25112/2017).
Orbene, si deve rilevare come l'attore, a sostegno del c.d. giudizio prognostico in ordine al possibile/probabile positivo esito del giudizio instaurato dinnanzi al Tribunale contro CP_4
ha argomentato che sulla base delle perizie redatte da e della
[...] Controparte_5 documentazione prodotta nel presente giudizio, la domanda proposta nei confronti di CP_4 aveva ragionevoli probabilità di essere accolta.
[...]
Sul punto, riguardando la fattispecie questioni di natura tecnica, sottratte alla competenza del
Giudice, la disposta CTU contabile, espletata dal Dr. , le cui considerazioni appaiono esaustive Per_2
e congruamente motivate, nel rispondere al quesito formulato, fornisce conclusioni soltanto in parte allineate con quelle della difesa attorea.
Risulta, infatti, dall'indagine peritale, tra l'altro non avversata con argomentazioni decisive, quanto segue.
Con riferimento al contratto di mutuo: sotto il profilo meramente giuridico e giurisprudenziale,
l'usurarietà riscontrata nell'“Estratto peritale con parere pro veritate legale per la rilevazione del tasso di interesse usurario contrattualizzato e altre anomalie finanziarie”, fondata sulla mera sommatoria del tasso d'interesse corrispettivo e di mora, come argomentato nella sentenza di rigetto, deve ritenersi assente.
Quanto, invece, all'ipotesi del superamento del tasso soglia di usura da parte del tasso d'interesse di mora, la mancata produzione del contratto di mutuo ne ha impedito la verifica, risultando impossibile sulla base della documentazione allegata desumere la misura del tasso di mora pattuito. In assenza del contratto di mutuo, pertanto, non risulta possibile accertare se fosse stato o meno pattuito un tasso di mora superiore al tasso soglia di usura.
14 In ogni caso, conclude il CTU, che sulla base del documento di sintesi del contratto di mutuo al
31.05.2010, del piano di ammortamento del mutuo e del foglio informativo relativo agli oneri accessori e spese connesse, unici documenti disponibili, il T.E.G. del mutuo risultava, quindi, pari al 7,377587498 % e pertanto, considerato che il tasso soglia di usura per i mutui a tasso fisso rilevato nel 2° trimestre 2000 risultava pari all'8,73%, con riguardo agli interessi corrispettivi il mutuo contratto dalla Sig.ra non risultava usurario. Pt_1
Sul punto, quindi, possiamo concludere che la domanda, così come formulata e sulla base della documentazione prodotta, non aveva ragionevole probabilità di essere accolta.
Con riferimento al conto corrente n.400154632, la rilevata mancata produzione in giudizio dei contratti di apertura del conto corrente e di apertura di credito, rende la domanda di ripetizione di somme indebitamente pagate per usura, ai sensi e per gli effetti dell'art.1815 2° comma c.c., non fondata a prescindere dalla prova resa mediante un elaborato peritale esteso sulle sole risultanze degli estratti conto del conto corrente. Il 2° comma dell'art.1815 c.c., infatti, è una norma che, sul piano civile, sanziona esclusivamente la pattuizione usuraria (“Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), che pertanto deve essere esistente, e non anche la mera dazione di interessi usurari che è invece sanzionata sul piano penale dall'art.644 c.p. Sul piano civile, pertanto, il diritto alla ripetizione dell'indebito fondato sull'applicazione del 2° comma dell'art.1815 c.c. presuppone necessariamente la prova di un pattuizione usuraria.
La mancata prova sul punto ha portato al rigetto della domanda.
Ad ogni modo, il CTU ha provveduto a verificare se i tassi applicati dalla sul conto corrente CP_7
n. 400154632 avessero superato i tassi soglia pro tempore vigenti, onde verificare la correttezza delle analisi contenute nella perizia estesa dalla Blue Line consulting. Da tale analisi è emerso che i
T.E.G. applicati al conto corrente n. 400154632 sono risultati superiori al tasso soglia di usura
(T.S.U.) nei seguenti periodi: 2°, 3° e 4° trimestre 2013; - 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2014. Le risultanze dell'analisi attestano, quindi, il superamento del tasso soglia in un numero di trimestri inferiore rispetto a quanto riportato nella perizia svolta dalla Blue Line consulting. Gli interessi applicati nei trimestri in cui risultano superati i tassi soglia, quindi, ammonterebbero ad € 7.196,65.
Tale conteggio viene effettuato sul presupposto, non provato documentalmente, dell'esistenza di affidamento di conto corrente. Laddove, invece, l'analisi venisse effettuata confrontando i T.E.G. calcolati con i tassi soglia di usura relativi alle operazioni di “scoperto senza affidamento” di importo superiore ad Euro 1.500,00, non emergerebbero superamenti dei tassi soglia.
In ordine, infine, al conto corrente n. 400224697 il CTU riscontra le medesime lacune istruttorie in virtù delle quali la domanda di ripetizione di somme indebitamente pagate per usura, ai sensi e per 15 gli effetti dell'art. 1815 2° comma c.c., non poteva considerarsi fondata a prescindere dalla prova resa mediante un elaborato peritale esteso sulle sole risultanze degli estratti conto del conto corrente.
Ad ogni modo, il CTU ha provveduto a verificare se i tassi applicati dalla sul conto corrente CP_7
n. 400224697 avessero superato i tassi soglia pro tempore vigenti, onde verificare la correttezza delle analisi contenute nella perizia estesa dalla Blue Line consulting. Da tale analisi è emerso che i
T.E.G. applicati al conto corrente n.400224697 sono risultati superiori al tasso soglia di usura
(T.S.U.) nei seguenti periodi: 2° e 4° trimestre 2010; 3° e 4° trimestre 2011; 1°, 2°, 3° e 4° trimestre
2012; 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2013; 1°, 2°, 3° trimestre 2014. Le risultanze dell'analisi attestano, quindi, il superamento del tasso soglia in un numero di trimestri simile a quanto riportato nella perizia svolta dalla Blue Line consulting. Gli interessi applicati nei trimestri in cui risultano superati i tassi soglia, quindi, ammonterebbero ad € 10.566,91.
Tale conteggio viene effettuato sul presupposto, non provato documentalmente, dell'esistenza di affidamento di conto corrente. Laddove, invece, l'analisi venisse effettuata confrontando i T.E.G. calcolati con i tassi soglia di usura relativi alle operazioni di “scoperto senza affidamento” di importo superiore ad Euro 1.500,00, gli interessi applicati nei trimestri in cui risulterebbero superati i tassi soglia, ammonterebbero ad € 6.663,89, a cui dovrebbero essere sommati i minori interessi del 3° trimestre 2014 sulle competenze non dovute per usura relative a tali trimestri, per ulteriori € 223,47.
Le risultanze della CTU dimostrano, almeno con riferimento ai contratti di conto corrente, che laddove il giudizio fosse stato correttamente istruito, corredato da tutta la documentazione necessaria per tali tipi di cause, avrebbe avuto con buona probabilità un esito diverso dal totale rigetto di ogni domanda.
Occorre a questo punto verificare se la mancata produzione documentale alla base del rigetto della domanda sia addebitabile alla parte o all'avvocato.
Sul punto, se da un lato è risultato incontestato che il giudizio nei confronti di sia Controparte_4 stato approntato sulla base di documentazione ritenuta insufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla parte, dall'altro è pur vero che l'avvocato ha il dovere di chiedere al cliente i documenti necessari per svolgere il mandato e difenderlo in modo adeguato. Questo è un aspetto fondamentale dell'obbligo di informazione e di assistenza che l'avvocato ha nei confronti del cliente.
Per tale ragione l'avvocato non può limitarsi a ricevere il mandato e procedere senza richiedere i documenti necessari per la sua attività. La preparazione della difesa o dell'azione legale richiede la conoscenza dei fatti e delle prove, e questi sono spesso contenuti in documenti che il cliente ha in suo possesso.
16 Il tutto si riverbera sul diritto di difesa che l'avvocato ha il dovere di garantire, sia sull'obbligo di diligenza e competenza: ne consegue il precipuo l'obbligo di richiedere al cliente i documenti necessari per svolgere il suo compito al meglio.
Non di meno, in ossequio agli obblighi di trasparenza, l'avvocato ha il dovere di informare il cliente sullo svolgimento del mandato e di fornirgli copia di tutti gli atti e documenti. Questo significa anche che il cliente deve essere informato sui documenti necessari e deve essere sollecitato a fornirli.
Ciò premesso, la condotta del convenuto risulta sicuramente inadempiente anche sotto tali profili, non risultando in alcun modo provato, al contrario di quanto asserito nei propri scritti difensivi, che l'Avv. abbia sollecitato il cliente a produrre la documentazione necessaria a sostenere il CP_2 giudizio, ovvero che lo abbia sconsigliato di agire senza la relativa documentazione o ancora che lo abbia informato dell'alto rischio di soccombenza legato alla deficienza probatoria.
Né a tal fine potrebbe legittimamente limitarsi a sostenere di aver agito sulla base della documentazione inviatagli: l'adempimento dei doveri suddetti è in netto contrasto con tale assunto.
Discorso solo parzialmente differente per quanto riguarda il mutuo: la domanda come formulata è stata ritenuta infondata sia perché istruita in assenza del contratto di mutuo – con conseguente impossibilità di accertare se fosse stato o meno pattuito un tasso di mora superiore al tasso soglia di usura – sia perché fondata su un assunto difensivo, la sommatoria del tasso d'interesse corrispettivo e di mora, smentito della giurisprudenza di merito e successivamente anche dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 17447/2019.
Con riferimento a tale ultimo aspetto potrebbe certamente evidenziarsi una violazione del dovere di competenza: aver agito nonostante la diligenza del professionista medio imponesse di conoscere la materia in questione e quindi di evitare di proporre una domanda infondata, costituisce certamente comportamento censurabile (L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1176, 2°comma e 2236 cc pone all'avvocato di assolvere ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, Cass. sent. 34993/2021).
Alla luce di quanto sopra, può ritenersi provato, seppur nei limiti che seguono, che in caso di tempestivo deposito della documentazione inerente i conti correnti avrebbe potuto conseguire un risultato utile per il cliente.
Una volta accertata la condotta omissiva e negligente tenuta dall'avv. , si deve però CP_2 osservare che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, «la responsabilità
17 dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone» (cfr.
Cass. n.15032/2021; Cass. n.4742/2019).
Orbene, devono certamente ritenersi conseguenza dell'inadempimento professionale del convenuto i danni patrimoniali consistenti nelle somme riconosciute dal Tribunale di Roma – sezione XIa – con la sentenza n.642/2019, pronunciata dal Tribunale civile di Roma nel giudizio R.G. n.41317/2015 e così precisati:
- la connessa condanna alle spese di lite in favore della difesa di , nella misura di CP_4 euro 10.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali iva e cpa per complessivi euro 14.591,20.
Quanto alle altre poste risarcitorie va osservato che:
- quanto alla domanda avanzata da parte attrice di restituzione dell'importo pari a versati all'avv. ER LO per euro 5.264,00 a titolo di compensi professionali, deve considerarsi fondata, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui «nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente abbia ritualmente richiesto la risoluzione per inadempimento, il professionista non mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita” (Cass. n.18086/2018; Cass. n.6886/2014; Cass. n.29218/2017). Avendo
l'attrice avanzato domanda di risoluzione del contratto, la richiesta attorea deve dichiararsi ammissibile e fondata, posto il provato serio inadempimento del professionista. Inoltre, parte convenuta non contesta l'avvenuto pagamento, ma si limita ad un irrituale ed inammissibile disconoscimento degli assegni ricevuti, privo di qualunque rilevanza.
- Quanto al contratto di mutuo, alla luce dell'infondatezza della pretesa essa non può trovare accoglimento;
- Quanto al c/c 400154632 risultano provate somme non dovute dall'istante per € 7.196,65;
- Quanto al c/c 400224697 risultano provate somme non dovute dalla sig.ra per € Pt_1
10.566,91.
In ordine alla richiesta di risarcimento degli esborsi sostenuti per le perizie svolte da
[...]
, non può essere accolta in quanto non può considerarsi un danno conseguente la Controparte_5 condotta inadempiente del professionista, così come gli esborsi per la procedura di mediazione.
18 In conclusione, alla luce di quanto sopra detto deve, pertanto, ritenersi sussistente la responsabilità professionale dell'avv. , con conseguente obbligo dello stesso a risarcire i danni subiti dalla CP_2 sig.ra per come dettagliatamente sopra indicati e quantificati nella misura complessiva di € Pt_1
37.618,76.
Su tale somma saranno dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
Quanto alla domanda di manleva azionata dal convenuto, reiterata in sede di conclusioni, basti osservare che è mancata la chiamata in giudizio della propria compagnia di assicurazione, con conseguente impedimento del sorgere di un rapporto processuale (e dell'obbligo del Giudice di pronunciare sullo stesso); comunque il convenuto neppure ha mai provato il contratto assicurativo che avrebbe posto a fondamento della chiamata del terzo.
Alla luce del provato inadempimento del professionista convenuto e dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di mandato, la domanda riconvenzionale formulata non può essere accolta, come pure va rigettata la domanda di condanna per lite temeraria.
In proposito questo Giudice osserva quanto segue.
Per poter ottenere il risarcimento del danno per lite temeraria è necessario provare l'illiceità del comportamento tenuto dal soccombente, nonché il danno subito. A riguardo, infatti, deve essere ribadito che non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria.
Nel caso in questione, il convenuto non ha fornito la minima prova di quanto dedotto in tema di responsabilità ex art. 96 c.p.c., neanche in ordine al quantum e pertanto non può essere accolta.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e il convenuto è tenuto a rifonderle all'attrice, così come liquidate in dispositivo, in base ai criteri medi di cui al d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum (da €
26.001,00 a € 52.000,00) e del numero e dell'importanza delle questioni trattate in fatto e in diritto
(che hanno comportato un impegno difensivo ordinario).
Le spese di CTU, così come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza
19 anche di carattere istruttorio, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulla domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto avv. ER LO e sulla Parte_1 domanda di garanzia proposta nei confronti di disattesa ogni diversa istanza, Controparte_8 deduzione od eccezione così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità professionale dell'avv. ER LO;
- condanna, per l'effetto, l'avv. ER LO al pagamento in favore dell'attrice Pt_1
dell'importo di € 37.618,76, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al
[...] saldo effettivo;
- rigetta per il resto la domanda di parte attrice;
- rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
- condanna l'avv. ER LO alla rifusione in favore dell'attrice delle spese Parte_1 di lite, che liquida nell'importo di € 7.616,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali,
Iva e Cpa secondo legge, rimborso del contributo unificato come da scaglione del decisum.
Sentenza esecutiva ex lege.
Sentenza redatta con l'attività di studio e collaborazione del GOP in tirocinio, Avv. Mino Daniele
Bembo.
Così decisa in Roma lì 25.07.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
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