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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/10/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 928/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 928/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GARGALE EUGENIA ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti COSI CP_1 P.IVA_1
CO MA e VI OS resistente
Oggetto: licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 16 Con ricorso depositato il 19.5.2023 ha riferito che nel 2020 lo Parte_1
aveva approcciato il Ricorrente, proponendogli un contratto da consulente con Executive Interim MA Italia S.r.l. per la “consulenza gestionale ed organizzativa relativa al processo di gestione dal punto di vista HR”; che aveva accettato l'incarico, che aveva ricoperto dal 12 marzo 2020 , svolgendo di fatto le mansioni di Responsabile delle Risorse Umane di
CP_1
che l' 1 settembre 2020 la Società lo aveva assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica dirigenziale, sempre nel ruolo di Responsabile delle Risorse Umane e delle Relazioni Industriali;
che sin dall'inizio del rapporto aveva svolto le proprie mansioni di
Responsabile delle Risorse Umane a livello globale;
che a lui riportavano tutti gli HR Business Partner delle filiali estere ed italiane di CP_1
che quindi era responsabile per le questioni attinenti alle Risorse Umane di tutto il Gruppo e quindi per un numero di dipendenti pari a circa 1.117 persone in 27 paesi differenti;
che aveva diversi poteri di firma per conto della resistente;
che alla fine del 2021 ER versava in una grave crisi economica, per gestire la quale in un primo momento era stata decisa una ristrutturazione del debito con domanda di pre-concordato in bianco e con l'auspicato ingresso di investitori esterni, ma successivamente aveva optato per un concordato in continuità;
che il 15 dicembre 2021, l'Assemblea della Società aveva deliberato la revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, pagina 2 di 16 nominando quale Amministratore Unico della Società il Dottor
[...]
Persona_1
che nel maggio 2022 – che nel frattempo era tornata ad avere un CP_1
Consiglio di Amministrazione, conferendo all'amministratore Parte_2
compiti più operativi – aveva cambiato radicalmente strategia,
[...]
decidendo di ricorrere solo al capitale di debito e virando verso un concordato “in continuità” ex art. 186 bis L.F, per il quale aveva depositato in Tribunale un “Piano Concordatario” dalla cui elaborazione, però, l'intero
MA aziendale (lui incluso ) era stato inspiegabilmente escluso;
che l'11 maggio 2022 era cambiata nuovamente la governance della Società, affidandone la gestione ad un nuovo Consiglio di Amministrazione in cui sono stati nominati, quali nuovi consiglieri, i Dottori e Persona_2
Parte_2
che era già stata abbandonata la strategia di uscita mediante una ristrutturazione del debito ex articoli 182-bis e 182-septies L.F.; che nel dare esecuzione al Piano B, la Società doveva ottenere una drastica riduzione dei costi del personale dipendente e che per raggiungere tale risultato aveva imputato la crisi aziendale al MA, di cui lui faceva parte, aveva escluso il MA dalla predisposizione del Piano B, affidandosi esclusivamente ai consulenti esterni di e aveva indotto il Pt_3
personale dirigenziale a dimettersi volontariamente al fine di ridurre i costi aziendali;
che gli aveva chiesto di fornire una valutazione su possibili Parte_2
licenziamenti di dirigenti e sulla possibile riduzione delle loro retribuzioni;
pagina 3 di 16 che , a causa della strategia messa in atto dalla resistente, nel solo periodo fra gennaio e settembre 2022, più del 33% degli originari 617 dipendenti della società italiana avevano risolto il loro rapporto di lavoro con la stessa;
CP_1
che nel 2022 era diventato un dirigente “scomodo”, essendo ormai rimasto l'unico in azienda ad essere a conoscenza di dati particolarmente rilevanti quali (i) l'ingente debito di nei confronti dei dipendenti per i bonus CP_1
2021, e (ii) le contraddittorie decisioni assunte dal nuovo C.d.A. per la gestione di tale debito, in Italia e all'estero, e per il piano MBO 2022; che inoltre era rimasto l'unico dirigente in Italia ad avere diretta conoscenza di circostanze delicate a cui erano direttamente connessi i debiti aziendali;
che quindi aveva dato inizio alla sua sistematica estromissione dalla CP_1
vita aziendale e dai suoi principali incarichi e mansioni;
che non solo era stato escluso dalla predisposizione del nuovo Piano
Concordatario e dalla gestione della crisi aziendale (nonostante egli avesse concluso con successo la negoziazione dei contratti di solidarietà, unica vera fonte di risparmio di costi portata al Concordato) , ma gli era stata sistematicamente e pubblicamente sottratta una parte rilevante delle sue mansioni;
che inoltre ogni occasione era buona perché la resistente lo attaccasse personalmente e mettesse la sua figura professionale ai margini aziendali;
che aveva in più occasioni contestato tale atteggiamento estromissivo della
Società; che era stato escluso tra i destinatari di parte della corrispondenza inviata dal e sempre relativa a tematiche HR di sua competenza;
Parte_2
che era stato anche scavalcato rispetto a questioni di propria competenza;
pagina 4 di 16 che alla presenza di colleghi era stato oggetto di plurimi atti denigratori del suo operato in azienda, sia verbali, che per iscritto;
che il gli si era sempre rivolto dandogli del “lei” e appellandolo Parte_2
“dottore”, in contrapposizione con l'atteggiamento informale assunto in azienda nei confronti di tutti gli altri colleghi del MA ; che arrivava tardi agli appuntamenti e lo faceva attendere;
che nonostante avesse raggiunto tutti gli obbiettivi fissati dalla Società, non gli era stato corrisposto il bonus 2021, mentre quanto al bonus 2022, la
Società, in violazione del punto 9.2. del contratto di assunzione e della policy aziendale, non aveva fissato gli obbiettivi;
che a causa quindi dell'inasprirsi dei comportamenti lesivi del suo ruolo e della sua professionalità posti in essere dalla Società, aveva cominciato ad accusare una serie di gravi disturbi di salute, che lo avevano indotto, il 26 settembre 2022, a sottoporsi ad una visita medica, all'esito della quale gli è stato diagnosticato uno stato depressivo, con prescrizione di un lungo periodo di riposo;
che dal 27 settembre 2022 era quindi assente per malattia;
che tuttavia il 29 settembre 2022 aveva ricevuto, via raccomandata, una comunicazione contenente il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato.;
che lo stato di malattia era proseguito, senza soluzione di continuità ed anzi con un aggravamento delle sue condizioni, sino al momento attuale;
che aveva immediatamente contestato alla Società la temporanea efficacia del licenziamento comminato in pendenza del suo stato di malattia
(decorrente dal 27 settembre 2022), condizione peraltro di fatto riconosciuta pagina 5 di 16 dalla stessa nella busta paga di settembre 2022, dal cartellino presenze CP_1
di ottobre 2022 e dal mantenimento dell'uso dell'auto aziendale;
che il 22 dicembre 2022 aveva stipulato con la resistente un accordo che non era stato autorizzato dalla procedura.
Posto quanto sopra il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni :
IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE e DICHIARARE l'inefficacia del licenziamento, poiché comminato durante il periodo di comporto e pertanto ACCERTARE e
DICHIARARE che il rapporto di lavoro subordinato del Ricorrente con
è tuttora in essere e pertanto CONDANNARE la stessa, in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Ricorrente delle retribuzioni maturate e non corrisposte dal mese di ottobre 2022 alla data di accertamento nonché al TFR maturato e non corrisposto del TFR
Previndai, pari alla somma complessiva di Euro 173.622,94 oltre interessi e rivalutazione come per legge dalle singole scadenze ed ulteriore condanna del datore di lavoro al versamento degli oneri contributivi previdenziali assicurativi in favore dei rispettivi Enti creditori per una somma complessiva di Euro 80.114,25;
- ACCERTARE e DICHIARARE che il rapporto di lavoro subordinato del
Ricorrente con è iniziato in data 12 marzo 2020 e pertanto CP_1
CONDANNARE in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento in favore del Ricorrente delle differenze retributive tra il compenso percepito come lavoratore autonomo e quanto avrebbe dovuto pagina 6 di 16 essergli riconosciuto come lavoratore subordinato e dirigente, nonché del
T.F.R. e delle altre competenze di fine rapporto nel periodo dal 12 marzo
2020 al 13 settembre 2020 per un totale di Euro 41.014,21 nonché
CONDANNARE al versamento degli oneri contributivi CP_1
previdenziali assicurativi, per complessivi Euro 39.747,95;
- ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del Ricorrente a percepire il bonus 2021 e il bonus 2022 secondo la prospettazione in fatto e in diritto contenuta nel presente Ricorso e pertanto CONDANNARE in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Ricorrente del bonus 2021 pari ad Euro 50.772 e del bonus 2022, pari ad Euro 63.000, per un totale di Euro 113.773, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del Ricorrente al risarcimento da illegittimo demansionamento occorso nel periodo dal gennaio 2022 sino al preteso licenziamento e dunque per 9 mesi e per l'effetto CONDANNARE in persona del legale rappresentante p.t. a risarcire al Ricorrente CP_1
tutti i danni patrimoniali patiti in misura non minore Euro 43.615,44 o nella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché i danni non patrimoniali patiti nella misura che sarà ritenuta di giustizia da codesto Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
IN VIA SUBORDINATA
pagina 7 di 16 - ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza del licenziamento datoriale comminato con comunicazione ricevuta il 29 settembre 2022, per tutti i motivi meglio esposti nel presente Ricorso e per l'effetto CONDANNARE in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. al pagamento in favore del Ricorrente dell'indennità supplementare nella misura massima prevista dall'art. 19 del CCNL Dirigenti Industria applicabile al rapporto e dunque in misura non inferiore a 8 mensilità pari a complessivi a Euro 191.662,96 e/o in quella maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
- ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del Ricorrente al risarcimento del danno consistente nell'impossibilità di percepire la NASPI, a causa della condotta di in palese mala fede nella gestione della richiesta di CP_1
autorizzazione agli organi concordatari e per l'effetto CONDANNARE risarcire il danno subito pari ad Euro 25.848,41, nonché CP_2
condannare al versamento degli oneri contributivi figurativi in CP_1
favore dell'Ente creditore;
- ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del Ricorrente a percepire il bonus 2022 secondo la prospettazione in fatto e in diritto contenuta nel presente Ricorso e pertanto CONDANNARE in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Ricorrente del bonus
2022, nell'importo proporzionale ai mesi di servizio del 2022, pari ad Euro
42.000, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. pagina 8 di 16 Il tutto con vittoria di diritti, onorari e spese.
Si è costituita la resistente riferendo che il 5.10.23 il Tribunale di Milano aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società e che il 30.11.23 era stata dichiarata l'apertura della procedura di Amministrazione . CP_3
La stessa chiedeva quindi, in via preliminare, che fosse dichiarata l'interruzione del giudizio ed eccepiva la incompetenza per materia ai sensi degli artt. 27 e 32 CCII del dlgs 270 del 1999 in favore del tribunale fallimentare di Milano.
Nel merito la resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
In ordine alle questioni preliminari si osserva che non è stata dichiarata l'interruzione ex art. 143 del CCII in quanto l'art. 299 c.p.c. dispone che la stessa non deve essere dichiarata se coloro ai quali setta di proseguire il processo si costituiscono volontariamente e, nel caso di specie, la in CP_1
amministrazione straordinaria si è costituita in persona del Commissari.
Quanto alla incompetenza, premesso che l'eccezione non è tardiva in quanto trattasi di incompetenza per materia, che tra l'altro può essere rilevata d'ufficio, il tribunale condivide la tesi esposta dalla resistente in comparsa di risposta, secondo cui nei rapporti di lavoro bisogna distinguere le azioni promosse dal dipendente al fine di conseguire una pretesa economica, dalle azioni finalizzate ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutiva. pagina 9 di 16 Va aggiunto che al tribunale del lavoro spettano le questioni che incidono sullo status del lavoratore, mentre a quello fallimentare quelle che hanno riflessi puramente economici e che quindi sono destinate ad incidere nel rapporto con i creditori.
In questo senso è anche l'orientamento della Cassazione, secondo cui
“ Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale.” Cass n. 15982 del 2018
Tale indirizzo è stato successivamente confermato dalla suprema corte con pronuncia attinente proprio l'amministrazione straordinaria
“In tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, pagina 10 di 16 dovendo escludersi che in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro” Cass. N. 41586 del 2021.
Ed è stato di recente ribadito nella pronuncia n. 27796 del 2024, secondo cui
:
“Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l' accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo”
Posto quanto sopra vanno esaminate e decise da questo tribunale solo le domande di accertamento avanzata ai punti a) e b) delle note conclusive, corrispondenti alle prime due domande avanzate nel ricorso (unica differenza, determinata dal tempo trascorso, è che in quest'ultimo si chiedeva l'accertamento che il rapporto era in essere, mentre nelle note conclusive che era cessato una volta terminato il periodo di malattia).
Le altre domande, invece, aventi ad oggetto il pagamento di bonus, il demansionamento con relativo risarcimento del danno e il danno consistente pagina 11 di 16 nella impossibilità di percepire la NASPI, ricadono sotto la competenza del giudice fallimentare.
Accertamento della data d'inizio del rapporto di lavoro subordinato
Il ricorrente ha riferito che nel 2020 la lo aveva approcciato CP_1
proponendogli un contratto da consulente con Executive Interim
MA Italia S.r.l. per la “consulenza gestionale ed organizzativa relativa al processo di gestione dal punto di vista HR” e che egli aveva accettato l'incarico, ricoprendolo dal 12 marzo 2020 al 12.9.20 , svolgendo di fatto le mansioni di Responsabile delle Risorse Umane di CP_1
Il ricorrente ha allegato che il rapporto sorto da tale contratto dissimulava un regolare rapporto di lavoro subordinato e ha chiesto quindi che così venisse riqualificato.
La domanda è infondata.
Invero , a parte il contenuto del contratto, che definisce chiaramente un rapporto di consulenza e non di natura subordinata, basato sulla completa autonomia del lavoratore, lo stesso è stato concluso da una società diversa da
, per cui da tale punto di vista non si vede nemmeno una continuità CP_1
con il successivo contratto concluso con la resistente.
Il ricorrente non ha allegato poi la sussistenza di alcun indice dal quale desumersi la subordinazione , quali la eterodirezione, il potere disciplinare , orari e stipendio fissi e quant'altro.
Tra l'atro è appena il caso di rilevare che il coordinamento operato da un soggetto estraneo a è del tutto irrilevante. CP_1
pagina 12 di 16 Infine parimenti irrilevanti sono le circostanze che il ricorrente svolgesse le stesse mansioni poi svolte in e che allo stesso riportassero i medesimi CP_1
dipendenti di questa.
La domanda va quindi rigettata.
Accertamento della inefficacia del licenziamento
Il ricorrente ha sostenuto che il licenziamento di cui è causa era inefficace in quanto intimatogli il 29.9.22 e quindi in costanza di malattia decorrente dal
27.9.22.
La resistente ha negato l' inefficacia del licenziamento rilevando che questo era stato intimato al ricorrente ben prima del 29.9.
In particolare ha riferito che alle nove del mattino del 27.9.22 , il dott. aveva ricevuto il ricorrente nella sua stanza e gli aveva letto la lettera Per_1
di licenziamento già predisposta che il ricorrente aveva rifiutato di firmare.
A seguito di tale rifiuto era stata inviata la raccomandata alle 10.30 dello stesso giorno.
Pertanto il licenziamento era stato intimato prima dell'invio del certificato telematico di malattia alla datrice di lavoro, sia mediante la lettura del Per_1
della lettera di licenziamento, sia mediante la spedizione della raccomandata.
La tesi della resistente è infondata.
Invero è pacifico che il 27.9.22 il ricorrente fosse formalmente in malattia , come risulta anche dalle buste paga e dal cartellini presenze e che di fatto fosse malato già dal 26.9 , visto che tale condizione era stata verificata dal medico curante che lo aveva visitato in tale data e aveva redatto il certificato. pagina 13 di 16 La resistente ha replicato che in realtà tale data non era reale e che doveva ritenersi che il medico avesse visitato il ricorrente il 27.9.22.
Tuttavia il medico curante, sentito come teste, ha confermato di avere visto il ricorrente proprio il 26.9.22 , esattamente come da questo riferito e che aveva inviato il certificato telematico solo il giorno dopo perché era tardi e perché tanto il 26 il ormai aveva lavorato. Pt_1
Inoltre è stata sentita la teste paziente dello stesso medico, la quale ha Tes_1
riferito che anche lei si era recata da quest'ultimo quella sera e aveva incontrato il che usciva. Pt_1
Pertanto il licenziamento comunicato con lettera raccomandata ricevuta il
29.9.22 è senz'altro intimato in violazione dell'art. 2110 c.c.
Il licenziamento è inefficace anche ove intimato validamente il 27.9.22 mediante il semplice invio della raccomandata avvenuto alle 10.30 del
27.9.22 (e quindi probabilmente prima dell'invio del certificato telematico da parte del medico ) , in quanto , a prescindere da tale invio, il ricorrente era già malato, come si evince dal certificato del medico curante.
Ad abundantiam si osserva che l'invio della raccomandata non è rilevante ai fini di stabilire la data del licenziamento , dovendosi avere riguardo a quando questa è stata ricevuta.
Inoltre per il CCNL applicabile ai dirigenti, il licenziamento doveva essere intimato per iscritto, per cui non potrebbe considerarsi idonea la lettura della lettera da parte del . Per_1
In sostanza , nel caso di specie il 27 mattina il si sarebbe limitato a Per_1
leggere un documento predisposto e quindi ad un licenziamento orale.
pagina 14 di 16 Tra l'altro l'unico teste che ha riferito che vi sarebbe stata tale lettura è lo stesso la cui testimonianza è scarsamente attendibile stante il ruolo Per_1
che ha avuto in tutta la vicenda relativa al . Pt_1
Posto quanto sopra va dichiarato che , in forza dell'art 2110 c.c., il quale dispone che il datore di lavoro, in caso di malattia ha diritto di recedere dal rapporto decorso il periodo stabilito dalla legge, il licenziamento di cui è causa è inefficace e il rapporto è cessato il 29.5.23, vale a dire al termine del periodo di malattia.
Ovviamente le conseguenze economiche di tale accertamento andranno stabilite dal tribunale fallimentare.
Le spese di giudizio vanno compensate state la reciproca soccombenza , sia nel merito che in punto competenza .
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Pt_1
contro in amministrazione straordinaria, , così provvede :
[...] CP_1
1) Rigetta la domanda di accertamento di cui al punto a) delle note conclusive;
2) dichiara la inefficacia del licenziamento di cui è causa ex art. 2110 2° comma c.c. e, per l'effetto, dichiara che il rapporto è cessato il
29.5.23, vale a dire al termine del periodo di malattia. pagina 15 di 16 3) dichiara la incompetenza per materia del giudice del lavoro sulle altre domande di cui al ricorso;
4) compensa le spese di giudizio tra le parti;
Monza, 23 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 928/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GARGALE EUGENIA ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti COSI CP_1 P.IVA_1
CO MA e VI OS resistente
Oggetto: licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 16 Con ricorso depositato il 19.5.2023 ha riferito che nel 2020 lo Parte_1
aveva approcciato il Ricorrente, proponendogli un contratto da consulente con Executive Interim MA Italia S.r.l. per la “consulenza gestionale ed organizzativa relativa al processo di gestione dal punto di vista HR”; che aveva accettato l'incarico, che aveva ricoperto dal 12 marzo 2020 , svolgendo di fatto le mansioni di Responsabile delle Risorse Umane di
CP_1
che l' 1 settembre 2020 la Società lo aveva assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica dirigenziale, sempre nel ruolo di Responsabile delle Risorse Umane e delle Relazioni Industriali;
che sin dall'inizio del rapporto aveva svolto le proprie mansioni di
Responsabile delle Risorse Umane a livello globale;
che a lui riportavano tutti gli HR Business Partner delle filiali estere ed italiane di CP_1
che quindi era responsabile per le questioni attinenti alle Risorse Umane di tutto il Gruppo e quindi per un numero di dipendenti pari a circa 1.117 persone in 27 paesi differenti;
che aveva diversi poteri di firma per conto della resistente;
che alla fine del 2021 ER versava in una grave crisi economica, per gestire la quale in un primo momento era stata decisa una ristrutturazione del debito con domanda di pre-concordato in bianco e con l'auspicato ingresso di investitori esterni, ma successivamente aveva optato per un concordato in continuità;
che il 15 dicembre 2021, l'Assemblea della Società aveva deliberato la revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, pagina 2 di 16 nominando quale Amministratore Unico della Società il Dottor
[...]
Persona_1
che nel maggio 2022 – che nel frattempo era tornata ad avere un CP_1
Consiglio di Amministrazione, conferendo all'amministratore Parte_2
compiti più operativi – aveva cambiato radicalmente strategia,
[...]
decidendo di ricorrere solo al capitale di debito e virando verso un concordato “in continuità” ex art. 186 bis L.F, per il quale aveva depositato in Tribunale un “Piano Concordatario” dalla cui elaborazione, però, l'intero
MA aziendale (lui incluso ) era stato inspiegabilmente escluso;
che l'11 maggio 2022 era cambiata nuovamente la governance della Società, affidandone la gestione ad un nuovo Consiglio di Amministrazione in cui sono stati nominati, quali nuovi consiglieri, i Dottori e Persona_2
Parte_2
che era già stata abbandonata la strategia di uscita mediante una ristrutturazione del debito ex articoli 182-bis e 182-septies L.F.; che nel dare esecuzione al Piano B, la Società doveva ottenere una drastica riduzione dei costi del personale dipendente e che per raggiungere tale risultato aveva imputato la crisi aziendale al MA, di cui lui faceva parte, aveva escluso il MA dalla predisposizione del Piano B, affidandosi esclusivamente ai consulenti esterni di e aveva indotto il Pt_3
personale dirigenziale a dimettersi volontariamente al fine di ridurre i costi aziendali;
che gli aveva chiesto di fornire una valutazione su possibili Parte_2
licenziamenti di dirigenti e sulla possibile riduzione delle loro retribuzioni;
pagina 3 di 16 che , a causa della strategia messa in atto dalla resistente, nel solo periodo fra gennaio e settembre 2022, più del 33% degli originari 617 dipendenti della società italiana avevano risolto il loro rapporto di lavoro con la stessa;
CP_1
che nel 2022 era diventato un dirigente “scomodo”, essendo ormai rimasto l'unico in azienda ad essere a conoscenza di dati particolarmente rilevanti quali (i) l'ingente debito di nei confronti dei dipendenti per i bonus CP_1
2021, e (ii) le contraddittorie decisioni assunte dal nuovo C.d.A. per la gestione di tale debito, in Italia e all'estero, e per il piano MBO 2022; che inoltre era rimasto l'unico dirigente in Italia ad avere diretta conoscenza di circostanze delicate a cui erano direttamente connessi i debiti aziendali;
che quindi aveva dato inizio alla sua sistematica estromissione dalla CP_1
vita aziendale e dai suoi principali incarichi e mansioni;
che non solo era stato escluso dalla predisposizione del nuovo Piano
Concordatario e dalla gestione della crisi aziendale (nonostante egli avesse concluso con successo la negoziazione dei contratti di solidarietà, unica vera fonte di risparmio di costi portata al Concordato) , ma gli era stata sistematicamente e pubblicamente sottratta una parte rilevante delle sue mansioni;
che inoltre ogni occasione era buona perché la resistente lo attaccasse personalmente e mettesse la sua figura professionale ai margini aziendali;
che aveva in più occasioni contestato tale atteggiamento estromissivo della
Società; che era stato escluso tra i destinatari di parte della corrispondenza inviata dal e sempre relativa a tematiche HR di sua competenza;
Parte_2
che era stato anche scavalcato rispetto a questioni di propria competenza;
pagina 4 di 16 che alla presenza di colleghi era stato oggetto di plurimi atti denigratori del suo operato in azienda, sia verbali, che per iscritto;
che il gli si era sempre rivolto dandogli del “lei” e appellandolo Parte_2
“dottore”, in contrapposizione con l'atteggiamento informale assunto in azienda nei confronti di tutti gli altri colleghi del MA ; che arrivava tardi agli appuntamenti e lo faceva attendere;
che nonostante avesse raggiunto tutti gli obbiettivi fissati dalla Società, non gli era stato corrisposto il bonus 2021, mentre quanto al bonus 2022, la
Società, in violazione del punto 9.2. del contratto di assunzione e della policy aziendale, non aveva fissato gli obbiettivi;
che a causa quindi dell'inasprirsi dei comportamenti lesivi del suo ruolo e della sua professionalità posti in essere dalla Società, aveva cominciato ad accusare una serie di gravi disturbi di salute, che lo avevano indotto, il 26 settembre 2022, a sottoporsi ad una visita medica, all'esito della quale gli è stato diagnosticato uno stato depressivo, con prescrizione di un lungo periodo di riposo;
che dal 27 settembre 2022 era quindi assente per malattia;
che tuttavia il 29 settembre 2022 aveva ricevuto, via raccomandata, una comunicazione contenente il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato.;
che lo stato di malattia era proseguito, senza soluzione di continuità ed anzi con un aggravamento delle sue condizioni, sino al momento attuale;
che aveva immediatamente contestato alla Società la temporanea efficacia del licenziamento comminato in pendenza del suo stato di malattia
(decorrente dal 27 settembre 2022), condizione peraltro di fatto riconosciuta pagina 5 di 16 dalla stessa nella busta paga di settembre 2022, dal cartellino presenze CP_1
di ottobre 2022 e dal mantenimento dell'uso dell'auto aziendale;
che il 22 dicembre 2022 aveva stipulato con la resistente un accordo che non era stato autorizzato dalla procedura.
Posto quanto sopra il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni :
IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE e DICHIARARE l'inefficacia del licenziamento, poiché comminato durante il periodo di comporto e pertanto ACCERTARE e
DICHIARARE che il rapporto di lavoro subordinato del Ricorrente con
è tuttora in essere e pertanto CONDANNARE la stessa, in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Ricorrente delle retribuzioni maturate e non corrisposte dal mese di ottobre 2022 alla data di accertamento nonché al TFR maturato e non corrisposto del TFR
Previndai, pari alla somma complessiva di Euro 173.622,94 oltre interessi e rivalutazione come per legge dalle singole scadenze ed ulteriore condanna del datore di lavoro al versamento degli oneri contributivi previdenziali assicurativi in favore dei rispettivi Enti creditori per una somma complessiva di Euro 80.114,25;
- ACCERTARE e DICHIARARE che il rapporto di lavoro subordinato del
Ricorrente con è iniziato in data 12 marzo 2020 e pertanto CP_1
CONDANNARE in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento in favore del Ricorrente delle differenze retributive tra il compenso percepito come lavoratore autonomo e quanto avrebbe dovuto pagina 6 di 16 essergli riconosciuto come lavoratore subordinato e dirigente, nonché del
T.F.R. e delle altre competenze di fine rapporto nel periodo dal 12 marzo
2020 al 13 settembre 2020 per un totale di Euro 41.014,21 nonché
CONDANNARE al versamento degli oneri contributivi CP_1
previdenziali assicurativi, per complessivi Euro 39.747,95;
- ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del Ricorrente a percepire il bonus 2021 e il bonus 2022 secondo la prospettazione in fatto e in diritto contenuta nel presente Ricorso e pertanto CONDANNARE in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Ricorrente del bonus 2021 pari ad Euro 50.772 e del bonus 2022, pari ad Euro 63.000, per un totale di Euro 113.773, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del Ricorrente al risarcimento da illegittimo demansionamento occorso nel periodo dal gennaio 2022 sino al preteso licenziamento e dunque per 9 mesi e per l'effetto CONDANNARE in persona del legale rappresentante p.t. a risarcire al Ricorrente CP_1
tutti i danni patrimoniali patiti in misura non minore Euro 43.615,44 o nella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché i danni non patrimoniali patiti nella misura che sarà ritenuta di giustizia da codesto Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
IN VIA SUBORDINATA
pagina 7 di 16 - ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza del licenziamento datoriale comminato con comunicazione ricevuta il 29 settembre 2022, per tutti i motivi meglio esposti nel presente Ricorso e per l'effetto CONDANNARE in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. al pagamento in favore del Ricorrente dell'indennità supplementare nella misura massima prevista dall'art. 19 del CCNL Dirigenti Industria applicabile al rapporto e dunque in misura non inferiore a 8 mensilità pari a complessivi a Euro 191.662,96 e/o in quella maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
- ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del Ricorrente al risarcimento del danno consistente nell'impossibilità di percepire la NASPI, a causa della condotta di in palese mala fede nella gestione della richiesta di CP_1
autorizzazione agli organi concordatari e per l'effetto CONDANNARE risarcire il danno subito pari ad Euro 25.848,41, nonché CP_2
condannare al versamento degli oneri contributivi figurativi in CP_1
favore dell'Ente creditore;
- ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del Ricorrente a percepire il bonus 2022 secondo la prospettazione in fatto e in diritto contenuta nel presente Ricorso e pertanto CONDANNARE in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Ricorrente del bonus
2022, nell'importo proporzionale ai mesi di servizio del 2022, pari ad Euro
42.000, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. pagina 8 di 16 Il tutto con vittoria di diritti, onorari e spese.
Si è costituita la resistente riferendo che il 5.10.23 il Tribunale di Milano aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società e che il 30.11.23 era stata dichiarata l'apertura della procedura di Amministrazione . CP_3
La stessa chiedeva quindi, in via preliminare, che fosse dichiarata l'interruzione del giudizio ed eccepiva la incompetenza per materia ai sensi degli artt. 27 e 32 CCII del dlgs 270 del 1999 in favore del tribunale fallimentare di Milano.
Nel merito la resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
In ordine alle questioni preliminari si osserva che non è stata dichiarata l'interruzione ex art. 143 del CCII in quanto l'art. 299 c.p.c. dispone che la stessa non deve essere dichiarata se coloro ai quali setta di proseguire il processo si costituiscono volontariamente e, nel caso di specie, la in CP_1
amministrazione straordinaria si è costituita in persona del Commissari.
Quanto alla incompetenza, premesso che l'eccezione non è tardiva in quanto trattasi di incompetenza per materia, che tra l'altro può essere rilevata d'ufficio, il tribunale condivide la tesi esposta dalla resistente in comparsa di risposta, secondo cui nei rapporti di lavoro bisogna distinguere le azioni promosse dal dipendente al fine di conseguire una pretesa economica, dalle azioni finalizzate ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutiva. pagina 9 di 16 Va aggiunto che al tribunale del lavoro spettano le questioni che incidono sullo status del lavoratore, mentre a quello fallimentare quelle che hanno riflessi puramente economici e che quindi sono destinate ad incidere nel rapporto con i creditori.
In questo senso è anche l'orientamento della Cassazione, secondo cui
“ Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale.” Cass n. 15982 del 2018
Tale indirizzo è stato successivamente confermato dalla suprema corte con pronuncia attinente proprio l'amministrazione straordinaria
“In tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, pagina 10 di 16 dovendo escludersi che in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro” Cass. N. 41586 del 2021.
Ed è stato di recente ribadito nella pronuncia n. 27796 del 2024, secondo cui
:
“Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l' accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo”
Posto quanto sopra vanno esaminate e decise da questo tribunale solo le domande di accertamento avanzata ai punti a) e b) delle note conclusive, corrispondenti alle prime due domande avanzate nel ricorso (unica differenza, determinata dal tempo trascorso, è che in quest'ultimo si chiedeva l'accertamento che il rapporto era in essere, mentre nelle note conclusive che era cessato una volta terminato il periodo di malattia).
Le altre domande, invece, aventi ad oggetto il pagamento di bonus, il demansionamento con relativo risarcimento del danno e il danno consistente pagina 11 di 16 nella impossibilità di percepire la NASPI, ricadono sotto la competenza del giudice fallimentare.
Accertamento della data d'inizio del rapporto di lavoro subordinato
Il ricorrente ha riferito che nel 2020 la lo aveva approcciato CP_1
proponendogli un contratto da consulente con Executive Interim
MA Italia S.r.l. per la “consulenza gestionale ed organizzativa relativa al processo di gestione dal punto di vista HR” e che egli aveva accettato l'incarico, ricoprendolo dal 12 marzo 2020 al 12.9.20 , svolgendo di fatto le mansioni di Responsabile delle Risorse Umane di CP_1
Il ricorrente ha allegato che il rapporto sorto da tale contratto dissimulava un regolare rapporto di lavoro subordinato e ha chiesto quindi che così venisse riqualificato.
La domanda è infondata.
Invero , a parte il contenuto del contratto, che definisce chiaramente un rapporto di consulenza e non di natura subordinata, basato sulla completa autonomia del lavoratore, lo stesso è stato concluso da una società diversa da
, per cui da tale punto di vista non si vede nemmeno una continuità CP_1
con il successivo contratto concluso con la resistente.
Il ricorrente non ha allegato poi la sussistenza di alcun indice dal quale desumersi la subordinazione , quali la eterodirezione, il potere disciplinare , orari e stipendio fissi e quant'altro.
Tra l'atro è appena il caso di rilevare che il coordinamento operato da un soggetto estraneo a è del tutto irrilevante. CP_1
pagina 12 di 16 Infine parimenti irrilevanti sono le circostanze che il ricorrente svolgesse le stesse mansioni poi svolte in e che allo stesso riportassero i medesimi CP_1
dipendenti di questa.
La domanda va quindi rigettata.
Accertamento della inefficacia del licenziamento
Il ricorrente ha sostenuto che il licenziamento di cui è causa era inefficace in quanto intimatogli il 29.9.22 e quindi in costanza di malattia decorrente dal
27.9.22.
La resistente ha negato l' inefficacia del licenziamento rilevando che questo era stato intimato al ricorrente ben prima del 29.9.
In particolare ha riferito che alle nove del mattino del 27.9.22 , il dott. aveva ricevuto il ricorrente nella sua stanza e gli aveva letto la lettera Per_1
di licenziamento già predisposta che il ricorrente aveva rifiutato di firmare.
A seguito di tale rifiuto era stata inviata la raccomandata alle 10.30 dello stesso giorno.
Pertanto il licenziamento era stato intimato prima dell'invio del certificato telematico di malattia alla datrice di lavoro, sia mediante la lettura del Per_1
della lettera di licenziamento, sia mediante la spedizione della raccomandata.
La tesi della resistente è infondata.
Invero è pacifico che il 27.9.22 il ricorrente fosse formalmente in malattia , come risulta anche dalle buste paga e dal cartellini presenze e che di fatto fosse malato già dal 26.9 , visto che tale condizione era stata verificata dal medico curante che lo aveva visitato in tale data e aveva redatto il certificato. pagina 13 di 16 La resistente ha replicato che in realtà tale data non era reale e che doveva ritenersi che il medico avesse visitato il ricorrente il 27.9.22.
Tuttavia il medico curante, sentito come teste, ha confermato di avere visto il ricorrente proprio il 26.9.22 , esattamente come da questo riferito e che aveva inviato il certificato telematico solo il giorno dopo perché era tardi e perché tanto il 26 il ormai aveva lavorato. Pt_1
Inoltre è stata sentita la teste paziente dello stesso medico, la quale ha Tes_1
riferito che anche lei si era recata da quest'ultimo quella sera e aveva incontrato il che usciva. Pt_1
Pertanto il licenziamento comunicato con lettera raccomandata ricevuta il
29.9.22 è senz'altro intimato in violazione dell'art. 2110 c.c.
Il licenziamento è inefficace anche ove intimato validamente il 27.9.22 mediante il semplice invio della raccomandata avvenuto alle 10.30 del
27.9.22 (e quindi probabilmente prima dell'invio del certificato telematico da parte del medico ) , in quanto , a prescindere da tale invio, il ricorrente era già malato, come si evince dal certificato del medico curante.
Ad abundantiam si osserva che l'invio della raccomandata non è rilevante ai fini di stabilire la data del licenziamento , dovendosi avere riguardo a quando questa è stata ricevuta.
Inoltre per il CCNL applicabile ai dirigenti, il licenziamento doveva essere intimato per iscritto, per cui non potrebbe considerarsi idonea la lettura della lettera da parte del . Per_1
In sostanza , nel caso di specie il 27 mattina il si sarebbe limitato a Per_1
leggere un documento predisposto e quindi ad un licenziamento orale.
pagina 14 di 16 Tra l'altro l'unico teste che ha riferito che vi sarebbe stata tale lettura è lo stesso la cui testimonianza è scarsamente attendibile stante il ruolo Per_1
che ha avuto in tutta la vicenda relativa al . Pt_1
Posto quanto sopra va dichiarato che , in forza dell'art 2110 c.c., il quale dispone che il datore di lavoro, in caso di malattia ha diritto di recedere dal rapporto decorso il periodo stabilito dalla legge, il licenziamento di cui è causa è inefficace e il rapporto è cessato il 29.5.23, vale a dire al termine del periodo di malattia.
Ovviamente le conseguenze economiche di tale accertamento andranno stabilite dal tribunale fallimentare.
Le spese di giudizio vanno compensate state la reciproca soccombenza , sia nel merito che in punto competenza .
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Pt_1
contro in amministrazione straordinaria, , così provvede :
[...] CP_1
1) Rigetta la domanda di accertamento di cui al punto a) delle note conclusive;
2) dichiara la inefficacia del licenziamento di cui è causa ex art. 2110 2° comma c.c. e, per l'effetto, dichiara che il rapporto è cessato il
29.5.23, vale a dire al termine del periodo di malattia. pagina 15 di 16 3) dichiara la incompetenza per materia del giudice del lavoro sulle altre domande di cui al ricorso;
4) compensa le spese di giudizio tra le parti;
Monza, 23 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
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