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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/07/2024, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 212/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIETTA PETESE domiciliata in Parte_1
Piazza San Giovanni, 27 – Morciano di Leuca PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO TONTI domiciliata in PIAZZA Controparte_1
MERCATO 1 - CATTOLICA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 07/03/2024.
In fatto ed in diritto
Con atto notificato il 30/01/2023, residente in provincia di Lecce, ha citato Parte_1 innanzi al Tribunale di Pesaro al fine di essere risarcita del danno subito a causa Controparte_1 dell'imperito e negligente intervento eseguito sulla autovettura Skoda (tg. FP580JN) di proprietà CP_2 dell'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta si è ritualmente costituita la quale si è opposta Controparte_1 all'accoglimento della domanda attorea.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc e del deposito delle memorie autorizzate e stata disposta ed espletata CTU.
All'esito è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
La attrice ha allegato le seguenti circostanze.
Nella giornata di sabato 5/3/2022, mentre percorreva la A14, nei pressi dell'Area servizio Foglia Ovest
Pesaro-Urbino, a bordo dell'autovettura, questa si era arrestata improvvisamente.
A seguito dell'intervento del soccorso stradale la insieme al marito ed al figlio, faceva ritorno Pt_1 nella propria residenza in Puglia.
Lunedì 7/3/2022, l'autovettura veniva ricoverata presso l'Officina della Controparte_3 pagina 1 di 3 (autorizzata Skoda) la quale, a seguito di alcuni controlli strumentali, aveva sostituito due dei tre iniettori, per una spesa di €2.610,01.
Il 12/3/2022 la aveva provveduto al ritiro della autovettura ed al pagamento della prestazione Pt_1 per poi ripartire alla volta della propria residenza a Castrignano del Capo (Le).
Dopo circa 3 ore di viaggio, l'autovettura si era arrestata nuovamente, in prossimità dell'uscita Vasto
Sud, km 453 (Pescara) autostrada A14 direzione Bari.
La aveva provveduto, dunque, alla riparazione che veniva eseguita, questa volta, presso la Pt_1 con sede operativa in Pescara alla via Tiburtina Valeria n.22 (anche quest'ultima Controparte_4
Officina autorizzata Skoda).
Durante la riparazione la aveva pernottato presso l'albergo Hotel Lido -Vasto Sud (sostenendo Pt_1 la spesa di euro 60,00) raggiungere, il giorno dopo, il figlio che aveva lasciato presso la propria residenza (sotto la custodia dei suoceri).
La attrice lamenta, dunque, la inesatta prestazione eseguita dalla convenuta poiché la officina CP_4 di Pescara, a seguito delle verifiche del caso, aveva diagnosticato la rottura della pompa di alta
[...] pressione, il danneggiamento del sistema di alimentazione e degli iniettori, compresi quelli sostituiti dalla nonché la presenza di smeriglio nel serbatoio del carburante formato a Controparte_3 causa del consumo del rullo e dell'albero di trascinamento presente nella pompa di alta pressione, presenza -a dire della attrice- idonea a determinare il bloccaggio degli iniettori.
Al fine della liquidazione del danno dava atto della maggiore spesa affrontata, del ritardo nel ripristino della funzionalità della autovettura, della spesa affrontata per i viaggi necessari al recupero della autovettura oltre al disagio subito per sé ed i propri familiari.
La CTU ha confermato, come causa idonea a determinare la rottura degli iniettori, la presenza di tracce di smeriglio nel carburante.
La verifica circa la presenza di particelle / trucioli nel sistema carburante costituisce uno dei controlli da eseguire in ipotesi di mancanza di potenza ovvero di problemi all'avvio del motore (doc.
4 - parte convenuta).
La diagnosi eseguita dalla convenuta, per mezzo della strumentazione in dotazione, ha permesso di identificare che 2 iniettori su 3 avevano avuto un problema elettrico (I prova strumentale).
Dopo lo smontaggio di questi iniettori non risulta agli atti che fossero state eseguite ulteriori verifiche per individuare il tipo di problema ovvero se elettrico (ai cablaggi ed agli elettromagneti) oppure se ci fossero anche eventuali problemi meccanici interni ai due iniettori smontati.
A riguardo, ha osservato il CTU come la II prova strumentale, eseguita il giorno 08/03/22, aveva permesso di accertare che la pressione dell'impianto ad alta pressione fosse normale ma non avrebbe escluso la presenza di parti metalliche libere né la presenza di usura sulle parti meccaniche della pompa ad alta pressione.
Ritenuto quanto sopra, ai sensi dell'art. 120 del Codice del Consumo, l'attrice ha, pertanto, assolto al proprio onere probatorio: il professionista convenuto non ha, invece, provato che il difetto alla pompa non esistesse al momento della rottura degli iniettori.
Ai fini della quantificazione del danno deve tenersi in considerazione (1) della inutilità della prima riparazione;
(2) delle spese di consulenza affrontate dalla attrice al fine della individuazione del guasto e della partecipazione alle indagini peritali nel presente giudizio;
(3) alle spese di viaggio e pernotto affrontate per il secondo ricovero del mezzo;
(4) il maggior fermo del mezzo per il tempo necessario alla riparazione (giorni 7).
pagina 2 di 3 Non si ritiene, del resto, provato il danno non patrimoniale lamentato dalla attrice.
Si ritiene equo quantificare il danno patrimoniale, al momento dell'inadempimento, in complessivi,
€4.800,00
La condanna alle spese, calcolate in ragione del danno liquidato, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento a favore di della somma di Controparte_3 Parte_1
€4.800,00 oltre rivalutazione ed interessi, secondo gli indici Istat- Prezzi al consumo, dal marzo 2022 alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
€264,00 per spese, €2.450,00 per compensi, di cui €425,00 per la fase di studio della controversia,
€425,00 per la fase introduttiva del giudizio, €800,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge da distrarsi a favore dell'Avv. Giulietta Petese dichiaratasi antistataria.
Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Pesaro, 8 luglio 2024
Il Giudice on.
dott. Emanuele Mosci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 212/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIETTA PETESE domiciliata in Parte_1
Piazza San Giovanni, 27 – Morciano di Leuca PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO TONTI domiciliata in PIAZZA Controparte_1
MERCATO 1 - CATTOLICA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 07/03/2024.
In fatto ed in diritto
Con atto notificato il 30/01/2023, residente in provincia di Lecce, ha citato Parte_1 innanzi al Tribunale di Pesaro al fine di essere risarcita del danno subito a causa Controparte_1 dell'imperito e negligente intervento eseguito sulla autovettura Skoda (tg. FP580JN) di proprietà CP_2 dell'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta si è ritualmente costituita la quale si è opposta Controparte_1 all'accoglimento della domanda attorea.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc e del deposito delle memorie autorizzate e stata disposta ed espletata CTU.
All'esito è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
La attrice ha allegato le seguenti circostanze.
Nella giornata di sabato 5/3/2022, mentre percorreva la A14, nei pressi dell'Area servizio Foglia Ovest
Pesaro-Urbino, a bordo dell'autovettura, questa si era arrestata improvvisamente.
A seguito dell'intervento del soccorso stradale la insieme al marito ed al figlio, faceva ritorno Pt_1 nella propria residenza in Puglia.
Lunedì 7/3/2022, l'autovettura veniva ricoverata presso l'Officina della Controparte_3 pagina 1 di 3 (autorizzata Skoda) la quale, a seguito di alcuni controlli strumentali, aveva sostituito due dei tre iniettori, per una spesa di €2.610,01.
Il 12/3/2022 la aveva provveduto al ritiro della autovettura ed al pagamento della prestazione Pt_1 per poi ripartire alla volta della propria residenza a Castrignano del Capo (Le).
Dopo circa 3 ore di viaggio, l'autovettura si era arrestata nuovamente, in prossimità dell'uscita Vasto
Sud, km 453 (Pescara) autostrada A14 direzione Bari.
La aveva provveduto, dunque, alla riparazione che veniva eseguita, questa volta, presso la Pt_1 con sede operativa in Pescara alla via Tiburtina Valeria n.22 (anche quest'ultima Controparte_4
Officina autorizzata Skoda).
Durante la riparazione la aveva pernottato presso l'albergo Hotel Lido -Vasto Sud (sostenendo Pt_1 la spesa di euro 60,00) raggiungere, il giorno dopo, il figlio che aveva lasciato presso la propria residenza (sotto la custodia dei suoceri).
La attrice lamenta, dunque, la inesatta prestazione eseguita dalla convenuta poiché la officina CP_4 di Pescara, a seguito delle verifiche del caso, aveva diagnosticato la rottura della pompa di alta
[...] pressione, il danneggiamento del sistema di alimentazione e degli iniettori, compresi quelli sostituiti dalla nonché la presenza di smeriglio nel serbatoio del carburante formato a Controparte_3 causa del consumo del rullo e dell'albero di trascinamento presente nella pompa di alta pressione, presenza -a dire della attrice- idonea a determinare il bloccaggio degli iniettori.
Al fine della liquidazione del danno dava atto della maggiore spesa affrontata, del ritardo nel ripristino della funzionalità della autovettura, della spesa affrontata per i viaggi necessari al recupero della autovettura oltre al disagio subito per sé ed i propri familiari.
La CTU ha confermato, come causa idonea a determinare la rottura degli iniettori, la presenza di tracce di smeriglio nel carburante.
La verifica circa la presenza di particelle / trucioli nel sistema carburante costituisce uno dei controlli da eseguire in ipotesi di mancanza di potenza ovvero di problemi all'avvio del motore (doc.
4 - parte convenuta).
La diagnosi eseguita dalla convenuta, per mezzo della strumentazione in dotazione, ha permesso di identificare che 2 iniettori su 3 avevano avuto un problema elettrico (I prova strumentale).
Dopo lo smontaggio di questi iniettori non risulta agli atti che fossero state eseguite ulteriori verifiche per individuare il tipo di problema ovvero se elettrico (ai cablaggi ed agli elettromagneti) oppure se ci fossero anche eventuali problemi meccanici interni ai due iniettori smontati.
A riguardo, ha osservato il CTU come la II prova strumentale, eseguita il giorno 08/03/22, aveva permesso di accertare che la pressione dell'impianto ad alta pressione fosse normale ma non avrebbe escluso la presenza di parti metalliche libere né la presenza di usura sulle parti meccaniche della pompa ad alta pressione.
Ritenuto quanto sopra, ai sensi dell'art. 120 del Codice del Consumo, l'attrice ha, pertanto, assolto al proprio onere probatorio: il professionista convenuto non ha, invece, provato che il difetto alla pompa non esistesse al momento della rottura degli iniettori.
Ai fini della quantificazione del danno deve tenersi in considerazione (1) della inutilità della prima riparazione;
(2) delle spese di consulenza affrontate dalla attrice al fine della individuazione del guasto e della partecipazione alle indagini peritali nel presente giudizio;
(3) alle spese di viaggio e pernotto affrontate per il secondo ricovero del mezzo;
(4) il maggior fermo del mezzo per il tempo necessario alla riparazione (giorni 7).
pagina 2 di 3 Non si ritiene, del resto, provato il danno non patrimoniale lamentato dalla attrice.
Si ritiene equo quantificare il danno patrimoniale, al momento dell'inadempimento, in complessivi,
€4.800,00
La condanna alle spese, calcolate in ragione del danno liquidato, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento a favore di della somma di Controparte_3 Parte_1
€4.800,00 oltre rivalutazione ed interessi, secondo gli indici Istat- Prezzi al consumo, dal marzo 2022 alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
€264,00 per spese, €2.450,00 per compensi, di cui €425,00 per la fase di studio della controversia,
€425,00 per la fase introduttiva del giudizio, €800,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge da distrarsi a favore dell'Avv. Giulietta Petese dichiaratasi antistataria.
Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Pesaro, 8 luglio 2024
Il Giudice on.
dott. Emanuele Mosci
pagina 3 di 3