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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/02/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 12967/2023 promossa da:
(Cf. ; P.Iva. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliata in Firenze, Via Venti Settembre n. 60, presso lo studio dell'avv. Umberto Buiani
, che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attrice; contro
(Cf. ), (Cf. CP_1 C.F._1 Parte_2
), Cf. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliate in Foligno (PG), Via Fulginia n. 13, presso lo studio dell'avv. Simone Lupparelli
, che le rappresenta e difende per delega in atti;
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convenute;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - art. 117 e 119 c. 4 Tub.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “... - in via preliminare, in accoglimento delle eccezioni proposte in opposizione, accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità ex artt. 643 e 137 c.p.c. della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1294/13, non essendo stato notificato il ricorso ai sensi degli artt. 643 e 644
c.p.c..
- Nel merito:
a) dichiarare illegittimo il decreto opposto e revocarlo per tutti motivi esposti nell'atto di
1 opposizione sia in rito che nel merito;
b) accertare che nel caso di specie non sussiste il diritto di accesso/consegna del contratto di conto corrente 00366/1000/1649 e, in ogni caso, accertare che il diritto alla consegna non è relativo ai documenti ultradecennali rispetto alla richiesta di documentazione
e dunque precedenti al 12.11.2012;
c) respingere tutte le domande indicate nella comparsa di costituzione degli opponenti perché inammissibili e infondate.
In ogni caso con vittoria di onorari e spese di lite”;
Convenute: “… Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, in quanto infondata, confermando il decreto ingiuntivo n. 3512/2023 e per l'effetto
- condannare la banca opposta a consegnare allegare opponenti copia del contratto originario del rapporto di c/c 366/1000/1649 intrattenuto dal defunto con Persona_1
l'LL ; Controparte_2
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3512/2023, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto all' di consegnare a Parte_1 CP_1
e in qualità di eredi di “copia del Parte_2 Controparte_3 Persona_1 contratto originario del rapporto di c/c 366/1000/1649”, intrattenuto dal de cuius con l'LL
(oggi ). Controparte_2 Parte_1
A sostegno del ricorso monitorio, e CP_1 Parte_2 Controparte_3
hanno allegato:
- di essere eredi del defunto il quale aveva intrattenuto con l'LL Persona_1
il rapporto di conto corrente n. 366/1000/1649; Controparte_2
Part
- di aver formulato all' una richiesta ex art. 119 c. 4 inviata via Parte_1
pec il 23/11/2022, avente ad oggetto la consegna di una serie di documenti relativi al rapporto di conto corrente n. 366/1000/1649 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio);
- che aveva messo a disposizione la documentazione richiesta, ad Parte_1 eccezione del contratto originario del conto corrente, rispetto al quale aveva comunicato “che nonostante le ricerche svolte, non è stato possibile” rintracciarlo, a causa, “con tutta probabilità”, del “tempo trascorso dall'accensione del rapporto e dalle riorganizzazioni
2 operative e logistiche nel frattempo intervenute presso la nostra Banca” (cfr. doc. 2 fasc. monitorio);
- che aveva quindi omesso la consegna del contratto di apertura del Parte_1
conto corrente n. 366/1000/1649.
Ciò premesso, e hanno chiesto al CP_1 Parte_2 Controparte_3
Tribunale di Torino di ingiungere alla di consegnare loro ex art. 117 e Parte_1
119 c. 4 Tub copia del contratto originario del rapporto di conto corrente n. 366/1000/1649.
In data 21/05/2023, il Tribunale di Torino ha emesso il richiesto decreto ingiuntivo, il quale è stato notificato all'Intesa San Paolo in data 24/05/2023.
Con atto di citazione notificato in data 3/07/2023, l si è opposta al Parte_1
decreto ingiuntivo articolando i seguenti motivi:
- in via preliminare, inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 Cpc, stante l'inesistenza e/o nullità della notifica via pec del 24/05/2023, essendo stato trasmesso all' il decreto ingiuntivo n. 3512/2023 e la procura alle liti ma non anche il Parte_1
ricorso monitorio (cfr. doc. 3 fasc. att.);
- carenza dei presupposti per la pronuncia dell'ingiunzione di consegna, atteso che questa presuppone il diritto dell'ingiungente alla consegna di “beni determinati e esistenti” e, nel caso di specie, la aveva rappresentato “di non poter reperire il Contratto di conto CP_4 corrente 00366/1000/1649”; dunque, l'emissione del decreto ingiuntivo era “in partenza ineseguibile” stante la risposta già fornita dalla e la domanda monitoria era CP_4 inammissibile per difetto di interesse ad agire e per impossibilità dell'oggetto (cfr. cit. p. 4);
- insussistenza dell'obbligo di (ri)consegna del contratto originario del rapporto di conto corrente n. 366/1000/1649, né ai sensi dell'art. 117 Tub -non avendo CP_1 Parte_2
e “adotto argomenti per sostenere che la richiesta sia dovuto ad
[...] Controparte_3 un fatto eccezionale” (cfr. cit. p. 6)- né ai sensi dell'art. 119 c. 4 Tub -atteso che “il contratto di apertura del c.c. e il contratto di affidamento sono entrambi ultradecennali” (cfr. cit. p. 8)-.
Si sono costituire e chiedendo la CP_1 Parte_2 Controparte_3
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti ed è stata discussa ex art. 281 sexies Cpc come da note scritte del 25/02/2025.
2. La preliminare eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 Cpc deve essere rigettata, atteso che:
3 - la notifica del decreto ingiuntivo senza il relativo ricorso non determina l'inesistenza della notifica, ipotesi che ricorre solo nei casi di notifica materialmente non effettuata
(inesistenza materiale) o realizzata ponendo in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione ovvero effettuata in luogo ed a persona in alcun modo riferibili al debitore ingiunto (inesistenza giuridica);
- la notifica del decreto ingiuntivo senza il relativo ricorso determina, invece, la nullità della notificazione per incompletezza e tale vizio è suscettibile di sanatoria ex art. 156 e ss
Cpc (cfr. Cass. 24137/2016), secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;
- la notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 Cpc, applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente (da ultimo, Cass. 2980/2024);
- nel caso di specie, il vizio della notifica del decreto ingiuntivo è da ritenersi sanato in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, tenuto conto che l : ha Parte_1
ricevuto il decreto ingiuntivo (notificatogli senza il relativo ricorso) in data 24/05/2023; ha richiesto e ottenuto la visibilità del fascicolo monitorio in data 1/06/2023, venendo così a conoscenza del contenuto del ricorso monitorio;
ha proposto rituale e tempestiva opposizione con atto di citazione notificato in data 3/07/2023.
3. Quanto alle contestazioni concernenti l'emissione del decreto ingiuntivo, è sufficiente osservare che il giudizio di opposizione investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria. Pertanto, il giudice dell'opposizione non deve stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso, ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso monitorio e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto.
In altri termini, nel giudizio di opposizione, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. ex multis Cass.
4 10503/2013; Cass. 3649/2012; Cass. SU 7448/1993).
4. Nel merito, in punto di diritto, va premesso che l'art. 119 c. 4 Tub riconosce al cliente e a “colui che gli succede a qualunque titolo” il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Quanto al perimetro oggettivo dell'art. 119 c. 4 Tub, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, ex art. 119 c. 4 Tub, “riguarda tutta la documentazione negoziale” (cfr.
Cass. 18227/2024); pertanto, nonostante la norma non contenga un riferimento espresso al contratto (contemplato all'art. 117 Tub, il quale statuisce che i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente) e all'estratto conto (contemplato al c. 2 dell'art. 119
Tub, che stabilisce l'obbligo della banca di recapitare periodicamente al cliente l'estratto conto), deve ritenersi che l'obbligo di consegna dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, trovi applicazione anche al contratto (cfr. Cass. 12178/2020) e agli estratti conto (cfr. Cass.
35039/2022; Cass. 24641/2021; Cass. 15669/2007; Cass. 12093/2001; Cass. 11733/1999).
In sintesi:
- ai sensi dell'art. 117 c. 1 Tub, i contratti bancari sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato al cliente, e, ai sensi dell'art. 119 c. 2 Tub, nei rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto (definito al c. 1 quale "comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto") è inviato al cliente con una determinata periodicità; pertanto, almeno in caso di svolgimento fisiologico del rapporto, il cliente, al momento della stipula del contratto di conto corrente, ne riceve una copia e poi riceve periodicamente gli estratti conto, i quali, a meno di circostanze avverse (smarrimento, distruzione, ecc.), rimangono nella sua disponibilità;
- ai sensi dell'art. 119 c. 4 Tub, il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha "diritto di ottenere ... copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" -formulazione normativa che la Suprema Corte di Cassazione (alla luce dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà contrattuale) ha riferito anche ai contratti e agli estratti conto-; pertanto, il cliente ha diritto di ottenere copia del contratto e degli estratti conto che pur la gli abbia già consegnato/trasmesso. CP_4
In sostanza, l'art. 119 c. 4 Tub, nell'ottica della trasparenza, consente al cliente di smarrire/distruggere la documentazione negoziale, per poi nuovamente richiederne copia, nei limiti del decennio anteriore, con il solo onere di pagare la relativa spesa.
5 La differenza tra la previsione di cui all'art. 119 c. 4 Tub e le previsioni di cui agli artt.
117 c. 1 Tub e 119 c. 2 Tub è lampante:
- le previsioni di cui agli artt. 117 c. 1 Tub e 119 c. 2 Tub stabiliscono a carico della banca un'obbligazione che sorge con la stipulazione del contratto;
se ne deriva che l'inadempimento dell'obbligazione di cui all'art. 117 c. 1 Tub si concretizza se, al momento della stipulazione del contratto, la banca omette di consegnarne copia al cliente, mentre, con riferimento alla consegna periodica degli estratti conti, l'inadempimento si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non imputabile, alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti;
- la previsione di cui all'art. 119 c. 4 Tub, invece, stabilisce a carico della banca un'obbligazione che “sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale
l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta insomma, nella previsione del comma 4, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico” (cfr. Cass. 24641/2021).
Se il cliente esercita il diritto di cui all'art. 119 c. 4 Tub e la banca non ottempera alla richiesta nel termine di 90 giorni, si configura un inadempimento della banca e il cliente può rivolgersi all'Autorità giudiziaria al fine di ottenere l'ostensione della documentazione negoziale (anche mediante ricorso monitorio).
Chiarito il perimetro oggettivo dell'art. 119 c. 4 Tub, va precisato che, in ogni caso, non può esserci spazio per un'interpretazione della norma che escluda l'applicazione del termine decennale, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte (con riferimento ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del Tub e della L. 154/1992), “la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma
4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato D.Lgs. e, ancor prima, della L. n. 154 del
6 1992, in quest'ultimo poi trasfusa … d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (cfr.
Cass. 35039/2022; Cass. 18227/2024).
L'applicazione di tali principi di diritto al caso di specie determina l'accoglimento dell'opposizione, atteso che, se è vero che il perimetro oggettivo dell'art. 119 c. 4 Tub ricomprende anche i contratti, è pur vero che, in ogni caso, opera il limite decennale
(decorrente a ritroso dall'istanza di accesso) e, nel caso di specie, non è contestata l'anteriorità del contratto di conto corrente n. 366/1000/1649 rispetto al decennio precedente alla richiesta del 23/11/2022 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -con riferimento ai valori minimi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione valore indeterminato-complessità bassa), tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 851,00;
per la fase introduttiva € 602,00;
per la fase di trattazione € 903,00;
per la fase decisionale € 1.453,00;
per complessivi € 3.809,00 per compensi e € 264,00 per spese vive (Cu e marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3512/2023; condanna e in solido tra loro, a CP_1 Parte_2 Controparte_3
7 rimborsare le spese di lite all' , per un ammontare di € 3.809,00 per compensi Parte_1
e € 264,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 26/02/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Rachele Olivero
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