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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4564/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Francesco Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore nel procedimento indicato in epigrafe, giudizio in riassunzione da rinvio della
Cassazione con
OGGETTO: Contenzioso relativo a beni demaniali, risarcimento del danno ambientale.
TRA
Parte_1
ora
[...] Parte_2
(c.f. ) e
[...] P.IVA_1 Controparte_1
(c.f. ), ciascuno in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli (c.f.
, presso cui ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11. C.F._1
Ricorrenti in riassunzione
E
(c.f. , già Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
in persona dell'Amministratore unico legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di appello in riassunzione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Olivieri (c.f.: CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
) e (c.f. ), ed C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla via Palepoli, n. 21.
Resistente in riassunzione
2
(c.f. e P.IVA , in Controparte_4 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata a margine della propria comparsa di costituzione e risposta di appello in riassunzione, dall'avv.
Fortunata Remaggio (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4
Servizio Legale – Comunale in Castel Volturno, Piazza Annunziata;
CP_5
Resistente in riassunzione
(c.f. non indicato), in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_6
Resistente in riassunzione contumace
Controparte_7
(c.f. non indicato), in persona del legale rappresentante p.t..
Resistente in riassunzione contumace
Controparte_8 [...]
, e CP_9 Controparte_10 [...]
(c.f. non indicato), ciascuno in persona Controparte_11 del proprio legale rappresentate p.t..
Resistenti in riassunzione contumaci
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Il processo di primo grado
Con atto di citazione notificato il 12.5.1999, il Controparte_12
in persona ciascuno dei propri rappresentanti legali p.t.,
[...] esponendo che in località Pinetamare - Foce Vecchia del MU di la CP_4 aveva realizzato abusivamente a partire dal 1970 e gestito Controparte_3 fino al 1995 il porto “Darsena S. TO, comprensivo di avamporto protetto da due scogliere esterne realizzate con massi, canale di collegamento, darsena interna dotata di 23 pontili di ormeggio per 500 posti barca, banchine di attracco, cantiere di rimessaggio, fabbricato adibiti ad ufficio e servizio;
che aveva occupato abusivamente mq 23.255 dell'area del demanio marittimo a ridosso del mare ( per una fascia 300 mt dalla linea di battigia) e mq 56.726 di specchio acqueo, effettuando sbancamenti di suolo e deviazioni di corsi d'acqua in violazione del vincolo paesistico apposto sull'area
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ai sensi della L. 1497/1939; che proprio a causa delle dette opere realizzate abusivamente erano state emesse sentenze penali di condanna o di patteggiamento nei confronti dei soci e degli amministratori della società; che la Darsena S. OM, con decreto del 28.7.1995, era stata sottoposta a sequestro preventivo e ad 3 amministrazione giudiziaria e che la Capitaneria di Porto aveva intimato la rimessione in pristino dell'area con diverse ingiunzioni (nn. 42/76, 17/76, 183/76, 1/1977 e
77/1977), tutte impugnate davanti al G.A. e rimaste inadempiute;
che tali condotte avevano compromesso l'ambiente “alterandolo, deteriorandolo e distruggendolo altresì in parte” (così atto di citazione pag. 16).
Su tali premesse, il e la Parte_1 Controparte_1 convenivano la in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_3 innanzi al Tribunale di Napoli affinché, previo accertamento della sua responsabilità e del conseguente grave pregiudizio all'ambiente da essa causato, venisse condannata ex art. 18 L. 349/1986, in via principale, al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese;
o, in via subordinata, in caso di impossibilità di ricostituzione dello status quo ante, al risarcimento del danno patrimoniale all'ambiente - il cui ammontare, quantificato in £
30.436.344.408, era comprensivo del costo di ripristino dell'area, dei danni arrecati all'ambiente e dell'illecito profitto conseguito dalla società - e al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad £ 30.436.344.408, o pari ad altra somma ritenuta equa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
La costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della Controparte_3 pretesa attorea, argomentando che la costruzione del porto era avvenuta in virtù di provvedimenti concessori e autorizzativi, che le opere erano stato realizzate prima dell'entrata in vigore della normativa in materia di vincoli paesaggistici, che l'attività di trasformazione dei luoghi aveva bonificato i terreni malsani e che, ad ogni modo, il diritto al risarcimento del danno si era prescritto;
in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la condanna della parte attrice al pagamento in suo favore delle somme corrispondenti alle opere realizzate.
Infine, chiamava in causa i , dei Controparte_13 Controparte_14
dei la e il ,
[...] CP_10 Controparte_6 Controparte_4 affinché, previo accertamento del loro contributo causale alla determinazione del danno ambientale, venissero condannati, in solido o ciascuno secondo la propria responsabilità
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individuale, al pagamento di almeno la metà della somma a titolo di risarcimento del danno eventualmente liquidato o a rivalere la società stessa di quanto eventualmente fosse stata condannata a pagare.
I , dei , dei Beni Controparte_13 CP_14 Controparte_14 4 Culturali, la chiamati in causa si costituivano in giudizio sollevando Controparte_6 eccezioni preliminari e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla
Controparte_3
Si costituiva, altresì, l' , Controparte_7 quale interventore volontario ad adiuvandum, sollecitando l'accoglimento dell'azione principale;
esperiva altresì un intervento di tipo litisconsortile essendosi avvalso della facoltà ex art. 9 D.lgs. 267/2000 di sostituirsi alla provincia di Caserta per richiedere la condanna del convenuto alla riparazione in forma specifica o per equivalente dei danni patiti dall'ente sostituito.
In data 27.5.2003, con le memorie di cui all'art.183 c.p.c., il e Parte_1 la rinunciavano alla domanda principale di Controparte_1 condanna a riduzione in pristino dello stato dei luoghi, limitando la propria pretesa alla condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non. A tanto gli attori si determinavano in virtù del sopravvenuto Protocollo d'Intesa del 18.6.2002, stipulato con la e le altre società del gruppo nonchè Controparte_3 CP_3 del conseguente accordo transattivo, concluso in esecuzione del Protocollo, con il quale le parti, in via stragiudiziale, avevano regolato gli aspetti patrimoniali e dominicali del giudizio in corso, con la sola esclusione dei profili di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale.
La con le proprie memorie di replica, sosteneva che la Controparte_3 domanda così come modificata con le memorie ex art. 183 c.p.c. integrasse una mutatio libelli non consentita e, pertanto, ne eccepiva l'inammissibilità.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata C.T.U., il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8115/2012 del 9.7.2012, rilevando che la pretesa attorea, benché articolata in una pluralità di richieste (in via principale, la condanna al risarcimento in forma specifica e, in via subordinata, nell'ipotesi di impossibilità della prima, la condanna al risarcimento per equivalente), fosse sorretta da un'unica causa petendi (“rappresentata dalla appropriazione e dalla immutatio degli spazi e dalla conseguente
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compromissione dell'integrità dell'ambiente”) e da un identico petitum mediato, in via preliminare rigettava l'eccezione, sollevata da di Controparte_3 inammissibilità della domanda attorea così come modificata con le memorie ex art. 183
c.p.c., in quanto espressione del consentito potere di emendatio, precisando che la 5 rinuncia volontaria alla domanda principale non implicava automaticamente anche rinuncia della domanda proposta in via subordinata. Nel merito, il primo giudice attribuendo alla L. n. 349/1986 carattere meramente ricognitivo e di riordino della disciplina risarcitoria già esistente, ne dichiarava l'operatività, nel caso in esame, anche nei confronti di quelle condotte realizzate dalla convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della menzionata normativa;
pronunciandosi, poi, sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta rilevava che poiché la condotta contestata integrava un illecito extracontrattuale, non era soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. in quanto si trattava di “un pregiudizio unitariamente valutato ancora persistente al momento della proposizione della domanda” (cf. pag. 9 sentenza di primo grado).
Chiarito ciò, il Tribunale accertava che la società convenuta aveva illecitamente realizzato e gestito il complesso portuale “Darsena S. TO (con esclusione, quindi, di qualsiasi contributo causale degli enti pubblici chiamati in causa dalla società convenuta) e che tale attività aveva cagionato un pregiudizio all'ambiente (per la cui precisa descrizione cf pagg. 8 e 9 della sentenza) da risarcire.
In merito al quantum debeatur, dopo aver stabilito che al caso in esame si dovessero applicare i criteri di cui all'art. 311 D.lgs. n. 152/2006 (norma sopravvenuta in corso di causa), dichiarava l'impossibilità oggettiva di procedere alla stima del danno secondo tali criteri, liquidando così il danno in via equitativa e forfettaria in € 7.252.491, 78
(oltre rivalutazione ed interessi).
Il giudice di prime cure rigettava la domanda di ristoro del danno non patrimoniale poiché, da un lato, reputava coincidente “il pregiudizio di carattere non strettamente economico derivante dalla sua menomazione [dell'ambiente] con quello già contemplato dall'art. 18 L. 349/1986” (pag. 9 sentenza di primo grado) e, dall'altro lato, osservava che, in ogni caso, la natura di persona giuridica del danneggiato escludesse
“in radice la configurabilità di una sofferenza morale sub specie di perturbamento psichico dalla commissioni dell'illecito” (pag. 10 sentenza di primo grado).
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Controp Infine, dichiarava improponibile la domanda così come formulata dal nell'interesse della Provincia di Caserta.
§§§
Il processo di secondo grado 6 Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 5.12.2012, proponeva appello la deducendo: con il primo motivo di appello, l'erroneità della Controparte_3 sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento per equivalente proposta con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c.; con il secondo motivo di appello, l'erroneo rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado;
con il terzo motivo di appello, l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal e dalla Parte_1 [...]
con gli ultimi motivi di appello censurava il metodo ed il merito Controparte_1 della liquidazione del danno operata dal Tribunale per avere erroneamente fatto ricorso alla liquidazione equitativa, in luogo dei criteri di cui al D.lgs. n. 152/2006, per non aver tenuto conto della vicenda fattuale nel suo complesso e, infine, per aver liquidato la somma in via equitativa prendendo come riferimento un criterio inutilizzabile, vale a dire il costo delle operazioni di ripristino del litorale, però irrealizzabili poiché oggetto di rinuncia dalla parte attrice.
Il già Parte_1 [...]
, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello principale e Parte_1 spiegando appello incidentale con il quale chiedeva la condanna della
[...] al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Controparte_3
Il si costituiva chiedendo la dichiarazione del passaggio in Controparte_4 giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato le domande proposte verso i terzi chiamati in causa ed il rigetto dell'appello.
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1861/2016 del 6.5.2016, poi annullata dalla Suprema Corte, accoglieva l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande proposte dal Parte_4
. In particolare, il secondo giudice, preliminarmente,
[...]
Cont dichiarava la contumacia della , del , del Controparte_16 CP_17 del del
[...] Parte_1 Controparte_18 Controparte_19
della e del dava atto che era
[...] Controparte_6 Controparte_20
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oramai coperto da giudicato, poiché non oggetto di impugnazione, il rigetto delle domande proposte dalla avverso le amministrazioni chiamate CP_3 Controparte_3 in garanzia in qualità di corresponsabili del danno ambientale. Gradatamente, nel merito, la Corte d'Appello respingeva l'eccezione di prescrizione, stabilendo che, 7 poiché la condotta in esame era da qualificarsi quale illecito permanente, il termine era iniziato a decorrere dal maggio 1995, data in cui la situazione illegittima era cessata in forza del sequestro preventivo della Darsena. Infine, la Corte riteneva che non potesse essere risarcito alcun danno: né in forma specifica, avendo la parte attrice rinunciato alla domanda in ripristino;
né in via equivalente poiché la novella legislativa del 2013, intervenuta a modificare il D.lgs. n. 152/2006, aveva stabilito che il danno ambientale potesse essere ristorato solo con le “misure di riparazione” previste dall'allegato 3 del d. lgs.vo 152/2006; tuttavia, osservava la Corte, poiché il menzionato testo legislativo non prevedeva più alcuna forma di risarcimento per equivalente, ma imponeva “al giudice di individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa”, secondo i criteri di cui all'allegato 3”, poichè, tuttavia, nel caso in esame la rinuncia transattiva del al ripristino dei luoghi danneggiati rendeva impossibile individuare sia le Parte_1 suddette misure di riparazione, sia il loro costo, la domanda risarcitoria, in riforma della sentenza impugnata, andava respinta.
§§§
Il giudizio in Cassazione
A definizione del ricorso proposto dal e dalla Parte_1 Controparte_1
avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Napoli, nonché del ricorso
[...] incidentale condizionato della (già Controparte_2 Controparte_3
la Suprema Corte, con sentenza n. 19504/2019 pubblicata il 19.7.2019, in
[...] accoglimento dei due motivi del ricorso principale ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuova valutazione sulla base dei motivi accolti e del principio di diritto formulato, nonché per provvedere alla liquidazione delle spese di lite anche del giudizio di Cassazione.
Al contempo il giudice di legittimità ha dichiarato infondati i due motivi del ricorso incidentale condizionato, vertenti, il primo, sulla asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 183 co. 5 c.p.c. per avere la Corte erroneamente escluso la natura di
“nuova” della domanda formulata dal in primo grado con le Parte_1
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memorie ex art. 183 c.p.c., il secondo, sull'errore asseritamente compiuto dalla Corte
d'Appello per non avere dichiarato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e per non aver, conseguentemente, ridotto gli importi del risarcimento riconoscendoli per i soli periodi non coperti da prescrizione. 8 Sul primo motivo del ricorso incidentale, la Suprema Corte ha ritenuto che il , Parte_1 fin dal primo atto difensivo, avesse formulato un'unica domanda risarcitoria del danno ambientale chiedendo la tutela ripristinatoria e solo per questa non fosse possibile quella risarcitoria. La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto che fosse corretta la valutazione dell'impugnata sentenza secondo la quale la domanda di risarcimento del danno per equivalente costituisce, rispetto alla domanda in forma specifica, una mera emendatio libelli, non una domanda nuova.
Ha poi statuito l'infondatezza del secondo motivo, affermando che il danno ambientale integra un illecito permanente, con la conseguenza che il dies a quo può coincidere con il momento in cui il danneggiante ha rimosso le condizioni di pregiudizio all'ambiente oppure ha perso la disponibilità del bene, in altri termini la prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere solo dalla cessazione di tale contegno. La
Cassazione ha ritenuto che nel caso che occupa, essendo cessata la disponibilità del bene a maggio 95, in occasione del sequestro preventivo, alla data di notifica dell'atto introduttivo il 12 maggio 1999 il termine quinquennale della prescrizione non era decorso e che correttamente si è statuito in tal senso nel precedente grado.
Sul ricorso principale, la Corte di Cassazione, esaminando congiuntamente i due motivi del , con i quali è stata contestata la sentenza impugnata per Parte_1 aver erroneamente ritenuto rinunciata la domanda di risarcimento per equivalente pecuniario e per aver escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale, ha statuto quanto segue:
“Ai giudizi per risarcimento del danno ambientale, pendenti alla data in vigore della l.
n. 97 del 2013 anche se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità della direttiva comunitaria, si applica l'art. 311 d.l.gs. n. 152 del 2006, che, nell'escludere la risarcibilità per equivalente, prevede per il caso di omessa e incompleta esecuzione di riduzione in pristino delle opere, di determinarne il costo, potendo solo quest'ultimo essere oggetto di condanna (Cass., 3, 20/7/2016 n. 14935; Cass.,3, n. 9012 del
675/2015; Cass., 3, 4/4/2017 n. 8662). Se è dunque, vero che, in primis, la legislazione
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ha valorizzato il risarcimento in forma specifica con riduzione in pristino delle opere abusive, in quanto dette misure sono evidentemente privilegiate ai fini della tutela ambientale, non può sostenersi che le misure compensative diverse da quelle in forma specifica siano state del tutto eliminate dall'ordinamento. Esse sono, di contro, previste, 9 ancorché in forma subordinata al ripristino, in modo esplicito […] Come riferito si è già consolidato un orientamento di queste Corte nel senso di ritenere che le misure di riparazione costituiscono un obbligo del soggetto danneggiante, che la prova dell'adempimento dell'obbligo debba essere resa da chi è tenuto all'adempimento, e che in ogni caso occorre determinare il costo dei danni da porre a carico del danneggiante. Ne consegue che la Corte territoriale non era affatto esonerata dall'obbligo decisorio ex art. 112 c.p.c. di individuare e conseguentemente disporre, a carico del responsabile del danno ambientale, le altre misure di riparazione, complementare e compensativa, determinandone anche i relativi costi, anche con riguardo agli eventuali profili di responsabilità per il danno non patrimoniale da risarcire ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c. […] Con riguardo in particolare al secondo motivo di ricorso, esse deve essere accolto perché la sentenza non motiva in alcun modo, se non in modo apodittico e tautologico, circa l'assenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale” (Così pagg. da 7 a 9 Cass.
n.19504/2019).
***
Il giudizio di appello in riassunzione
Di seguito, il (già Parte_2 [...]
) e la Parte_4 CP_1 Controparte_1
hanno riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. nei confronti della
[...] [...]
della del , dei Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4 CP_13 indicati in epigrafe e dell' , Controparte_7 rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Voglia dichiarare la condotta abusiva di realizzazione e gestione della darsena di
San OM ad opera della CP_3 Parte_5
2) Voglia accogliere la domanda di risarcimento del danno ambientale patrimoniale di euro 15.000.000 o, conformemente a quanto detto dal Tribunale di euro 7.252.491,78 o
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altra somma ritenuta equa dal Collegio oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto illecito per il risarcimento del danno ambientale descritto in atti;
3) Voglia accogliere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla amministrazione pari ad euro 15.000.000, somma uguale alla posta risarcitoria 10 patrimoniale o, conformemente a quanto riconosciuto dal tribunale per il danno patrimoniale, la somma minore di euro 7.252.491, 78 o altra somma ritenuta equa dal
Collegio, oltre interessi e rivalutazione del fatto al soddisfo;
4) Voglia condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite ivi comprese quelle del giudizio di Cassazione” (così le conclusioni dell'atto di appello in riassunzione).
Con comparsa, depositata in data 13.2.2020, si è costituito il , Controparte_4 che ha insistito per l'accoglimento dell'appello proposto dal e Parte_1 della Controparte_1
Con comparsa, depositata in data 14.2.2020, si è costituita altresì la società
[...] chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via subordinata Controparte_2 ove accertata la responsabilità, “anche sotto il profilo del nesso causale, porre a carico della le misure compensative e complementari di cui all'art. Controparte_2
311, 2 e 3 comma, d.lgs. 152/2006, tenendo conto della relazione e del supplemento della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, delle circostanze indicate nei §§ 3,4, e 5 del comportamento colposo e del contributo causale delle P.A., anche in accoglimento dell'eccezione formulata a norma dell'art. 1227, 1 e 2 comma, c.c.; B.2) ancora in via subordinata, anche in caso di liquidazione equitativa di quanto indicato alla precedente lett. B.1), di tener conto di tutte le circostanze illustrate ai §§ 3,4, e 5, del comportamento colposo e del contributo causale delle P.A., del ritardo nella proposizione dell'azione risarcitoria, anche in accoglimento dell'eccezione formulata a norma dell'art. 1227, 1 e 2 comma, c.c.” (così le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione).
Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta in data 15.10.2019 nei confronti dell' e in data 14.10.19 nei Controparte_7 confronti della del Controparte_6 Controparte_8 del , del e del Controparte_9 Controparte_10 [...]
nessuno dei menzionati convenuti in riassunzione si è Controparte_21 costituito e, pertanto, per la presente fase se ne dichiara la contumacia.
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Espletata la C.T.U., depositata dopo la rinuncia di 2 CTU nominati e dopo la concessione di una proroga in data 6.02.2024, all'esito dell'udienza del 18.12.2024, svolta in modalità cartolare, viste le note scritte tempestivamente depositate, la Corte, con ordinanza resa in data 19.12.2024 e ritualmente comunicata lo stesso giorno, ha 11 introitato il giudizio in decisione fissando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione per motivi di merito, non è quello di esaminare la fondatezza dei motivi dell'originario appello principale proposto dalla e Controparte_2 dall'appello incidentale proposto dal e dalla Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8115/12, bensì Controparte_1 quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato, le domande originariamente proposte dal e dalla con l'atto di Parte_1 Controparte_1 citazione.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti: “Il giudizio di rinvio conseguente alla Cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce […] la prosecuzione della pregressa fase di merito, ne è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado a natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente provincia, riformando o modificandola, statuisce direttamente sulle domande poste dalle parti”
(cfr. in tal senso tra le tante Cass. n. 15143/2021, Cass. ord. n. 24372/2022, sent. 132 del
5.1.2025).
Ancora in via preliminare, per completezza, va rilevato anche che, così interpretato il giudizio di rinvio, nessun rilievo assume la contumacia di una delle parti, la quale non può acquisire i connotati di una rinuncia agli atti o di un abbandono delle richieste già specificamente rassegnate (arg. ex Cass., n. 5741/2019).
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Delineata la natura del giudizio di rinvio, occorre premettere, al fine anche di circoscrivere le questioni rimesse all'esame di questa Corte, i capi delle originarie domande coperti dal giudicato e, quindi, non più valutabili. In particolare, dalla lettura delle sentenze di primo grado e di appello, nonché da quella della Suprema Corte, sulla 12 base dei motivi di impugnazione ad essa proposti, devono ritenersi passate in giudicato, in quanto o non oggetto di impugnazione nei precedenti gradi di giudizio o attinenti a motivi dichiarati inammissibili e/o infondati dalla Suprema Corte, le seguenti circostanze.
Innanzitutto, l'accertamento della responsabilità per i pregiudizi arrecati all'ambiente in capo alla (ora per le attività da Controparte_3 Controparte_2 questa svolte: i lavori di costruzione della Darsena S. OM dal giugno 1973 al luglio 1984 e la successiva gestione dell'infrastruttura portuale dall'agosto 1984 al maggio 1995.
In secondo luogo, il rigetto da parte del primo giudice delle domande proposte dalla
(ora avverso il Controparte_3 Controparte_2 [...]
e le altre amministrazioni, da questa chiamate in garanzia nel primo CP_4 grado di giudizio in qualità di corresponsabili del danno ambientale per aver consentito mediante atti deliberativi o autorizzativi, la realizzazione della Darsena S. OM o per non aver impedito il verificarsi di eventuali illeciti, così come anche già accertato dalla Corte d'appello di Napoli con sent. n. 1861/2016 e non oggetto di ricorso incidentale innanzi alla Suprema Corte.
Ne consegue, quindi, l'inammissibilità nell'odierno giudizio di rinvio della rivalutazione della originaria domanda formulata da di Controparte_3 accertamento del concorso nella causazione del pregiudizio all'ambiente del fatto colposo delle amministrazioni chiamate in causa, nonché le contestazioni svolte sul punto, richiamando l'art. 1227 c.c., dalla società nella propria comparsa di costituzione nell'odierno giudizio di rinvio in appello.
Sicché, accertata - in quanto oramai coperta da giudicato – la responsabilità in capo alla
(an debeatur), resta, quindi, a questa Corte da esaminare, alla Controparte_2 luce della pronuncia della Cassazione di accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale del , sul quale il giudizio è stato Parte_1 riassunto, la determinazione del risarcimento per equivalente (quantum debeatur),
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dovuto ai sensi dell'art. 311 D.lgs. 152/2006; nonché l'accertamento e l'eventuale quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'amministrazione per l'illecita condotta della sulla base delle indicazioni fornite dalla Controparte_2
Suprema Corte alle pagg. da 7 a 9 della sentenza, come sopra riportate. 13 Ciò posto, ribadito che la Corte di Cassazione ha specificato che il danno per equivalente deve essere commisurato ai costi di ripristino, per la liquidazione del danno occorre considerare le conclusioni a cui è giunto il C.T.U., ing. nella Persona_1 propria relazione.
In piena attuazione dei principi fissati dall'ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione, la Corte fa proprie le sole valutazioni conclusioni del C.T.U. che rispondono ai criteri dalla stessa Cassazione indicati e che pertanto prescindono (ed escludono dalla valutazione) i quesiti posti dai rilievi critici della difesa di
[...]
conclusioni che tengono conto quale parametro di risarcimento di tutti i CP_3 costi per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi quale (cf ipotesi B del mandato conferito con ordinanza collegiale in data 22.02.2023, in attuazione piena del principio di cui sopra).
Per chiarezza di esposizione, si rammenta che con i suoi rilievi critici, formulati con istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria in data 30.06.2020, la difesa di parte appellata, in particolari con il rilievo di cui al punto sub b) delle sue censure, aveva chiesto di integrare i quesiti al CTU in modo da far “determinare le misure di riparazione, complementari e compensative praticabili nella specie” considerando che “ b) dalle misure di riparazione ecc. vanno esclusi i costi per la riduzione in pristino delle aree occupate dal porto e dalla Darsena S. OM”.
Escludere questi costi, come da richiesta di appellata in Controparte_2 riassunzione, avrebbe significato eludere in modo pieno e diretto il dictum della
Cassazione.
Dunque, in piena adesione al principio di diritto contenuto nell'ordinanza di rinvio (cf supra), la corretta quantificazione del danno contiene, in via precipua, anche detti costi.
Conseguentemente, va dato atto che sarebbero parimenti elusive del dictum della
Suprema Corte le considerazioni del CTU, in virtù delle quali “tutte le criticità all'ambiente derivanti dalla presenza della struttura marittima… verranno certamente assorbite” (pag. 18 relazione del C.T.U.) dal progetto di una nuova portualità turistica
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elaborato dalla Mirabella S.p.a., che “prevede l'adeguamento e la rifunzionalizzazione dell'attuale porto, salvandone la darsena interna e riqualificandone le opere foranee ed il sistema pontili interni” e che “l'ente regionale in quanto promotore dello sviluppo della portualità turistica…di fatto riconosce [al nuovo porto turistico] un effetto 14 migliorativo .. o quantomeno assorbente delle criticità evidenziate ai due ecosistemi per effetto della costruzione e gestione dell'opera nei periodi oggetto di causa” (pag. 18 relazione del C.T.U.).
Questa valutazione, oltre ad essere – si ripete - in contrasto con i principi e con l'oggetto della valutazione del danno che la Cassazione ha indicato al giudice del rinvio, è generica, poiché cita ma non indica quali sarebbero gli effetti migliorativi e assorbenti sull'ambiente delle opere - eseguite o da eseguirsi - del nuovo progetto portuale;
né può sottacersi che il progetto di cui fa menzione il CTU è una mera ipotesi, e non è stato affatto realizzato, dunque allo stato dei fatti nessuna rilevanza spiega sul tema di causa, non avendo alcuna efficacia risolutiva dei danni, questi, si, già realizzati.
Deve, quindi, condividersi l'indicazione degli interventi di ripristino enucleati dal CTU, parimenti la determinazione relativa al loro costo. Si precisa, al riguardo, che gli esiti del lavoro peritale non sono stati specificamente ed efficacemente contestati dalle parti.
Il e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono Parte_1 genericamente limitati a dedurre nella propria comparsa conclusionale della presente fase che le risultanze non sono supportate da sufficienti elementi per “comprendere e valutare il computo metrico”, senza, tuttavia, tener conto che l'ing. ha allegato Per_1 alla propria relazione il computo metrico estimativo delle opere con riferimento al
Prezzario Regionale delle OO.PP..
Dal canto suo, la nulla ha dedotto in ordine alla correttezza ed Controparte_2 adeguatezza delle opere di ripristino indicate, né sul loro costo, essendosi limitata ad osservare che le opere stesse non potranno essere realizzate ed, in subordine, a chiedere una riduzione del danno così come quantificato in ragione dell'inerzia della P.A. che ha concorso a cagionare il danno (difesa, quest'ultima, inammissibile in quanto relativa a questione coperta da giudicato per le ragioni precedentemente esposte).
Il C.T.U., dopo aver individuato le opere di ripristino che sarebbe stato necessario realizzare (cf pag. 16 dell'elaborato peritale) se non oggetto di rinuncia, ha attestato:
“L'importo dei lavori di ripristino desunto con analitico computo metrico estimativo
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facendo riferimento al Prezzario Regionale per l'anno 2023 ammonta, in cifra tonda, ad 3.497.000 € oltre l'Iva come per legge” (pagg. 19-20 perizia).
Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in € 3.497.000,00 oltre IVA in favore del e della . Parte_1 Controparte_1 15 Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Dunque, la somma sopra liquidata con riferimento all'attualità, va prima riportata ai valori di maggio 1995, momento di cessazione dell'illecito; essendo necessario devalutare la somma indicata dal CTU secondo il tasso medio di devalutazione riferito al periodo da maggio 1995 a febbraio 2024, secondo il seguente calcolo: € 3.497.000,00
x 0,56 = € 1.988.061,40; gli interessi legali vanno quindi calcolati sui singoli ratei, aggiornati anno per anno in quanto rivalutati, della somma in oggetto, dal dì dell'interruzione dell'attività illecita fino alla data della presente sentenza (rectius al
30.06.2025), il che conduce al seguente calcolo
Indice alla Decorrenza: 113,8
Indice alla Scadenza: 121,3
Raccordo Indici: 1,677
Coefficiente di Rivalutazione: 1,788
Totale Rivalutazione: € 1.566.592,38
Capitale Rivalutato: € 3.554.653,78
Totale Giorni: 11018
Totale Interessi: € 1.966.097,13
Rivalutazione + Interessi: € 3.532.689,51
Capitale Rivalutato + Interessi: € 5.520.750,91;
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quindi dalla presente decisione fino all'effettivo soddisfo sull'importo di € 5.520.750,91 spetteranno gli interessi legali sulle somme rivalutate (Cass. 17.2.1995 n. 1712 e successive).
§§§ 16 La domanda formulata dal e dalla Parte_1 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Napoli di condanna della società al Controparte_2 risarcimento del danno non patrimoniale, è inammissibile.
Deve, preliminarmente, evidenziarsi, in aderenza all'oramai consolidato indirizzo di legittimità, che in materia di responsabilità civile, “anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine” (cfr. ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, ord. n. 19551 del 10/07/2023 est. Condello;
Cass. n.
20345 del 14.7.2023).
Ancora si rileva che, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, con la conseguenza che chi lo invoca in giudizio ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, e tale onere “va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cfr. ex multis Cass. n.10527/2011; Cass. Sez. 3, sent. n. 11269 del 10.05.2018 est. Olivieri). Ne discende che siffatto pregiudizio va risarcito solo dopo accurata e approfondita istruttoria, dovendosi, dunque, provare la sua consistenza materiale e la sua riferibilità sul piano eziologico alla condotta del soggetto asseritamente danneggiante (Cfr. Cass. n.
12236/2012; ma anche Cass. ord. n. 21865 del 24.9.2013).
Tanto premesso, questa Corte ritiene che, nella specie, la richiesta avanzata dalla parte attrice in primo grado sia generica, non avendo questa esposto in modo sufficientemente specifico i fatti costitutivi la sua pretesa, rendendo difficile così ogni valutazione in ordine alla fondatezza della domanda;
né può ritenersi idoneo a sopperire a tale difetto quanto da essa dedotto in secondo grado nel motivo di appello incidentale, essendo precluso alla parte di allegare elementi fondanti la propria pretesa per la prima volta in secondo grado.
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Pertanto, in assenza di allegazione e di prova di quelle peculiari circostanze idonee ad pregiudicare, in modo concreto e specifico, l'immagine, la reputazione e l'identità del richiedente, non può riconoscersi al e alla Parte_6 [...] un'ulteriore voce per il ristoro del danno non patrimoniale. Controparte_1 17
***
Spese di lite
Per quanto concerne la liquidazione delle spese processuali, la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'Appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio. Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e quattro le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 32906/2022) secondo cui: “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”).
§§§
Per il primo grado di giudizio, per quanto riguarda Controparte_7
tenuto conto dell'atto di costituzione volontaria che
[...] includeva sia un intervento adesivo a quello del sia un Parte_1 intervento ex art. 9 D.lgs. 267/2000 in sostituzione alla provincia di Caserta, dichiarato improcedibile dal primo giudice e mai coltivata, nonché, in considerazione della contumacia e della mancata proposizione di ulteriori domande nel presente giudizio di riassunzione e la limitata partecipazione al complessivo giudizio si rileva che sussistono eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite nei confronti di
[...] soccombente. Controparte_22
Nei confronti di tutte le altre parti le spese sono regolate secondo il canone della soccombenza e, dunque, sono poste a carico di secondo i Controparte_2 parametri allegati al DM 147/2022.
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Va precisato lo scaglione di riferimento, valido per ognuno dei 4 gradi di giudizio.
Per la domanda di chiamata in causa formulata dalla società verso i Controparte_3
, dei , dei Controparte_13 Controparte_14 CP_10 la e il , il valore è indeterminabile di Controparte_6 Controparte_4 18 media complessità.
L'onorario da liquidare verso detti enti chiamati in causa è, secondo un valore intermedio tra i parametri minimi e medi, pari ad euro 7.000,00, oltre accessori come indicato in dispositivo;
deve altresì precisarsi che l'attività difensiva dei 3 CP_13 chiamati in causa è stata unica, svolta dall'Avvocatura di Stato, unitario è, pertanto, il compenso spettante.
Per la domanda proposta dagli attori e Parte_1 [...] il valore della controversia è dato dalla misura del diritto Controparte_1 accertato, pari ad euro € 5.520.750,91 oltre interessi legali successivi alla sentenza, dunque rientra nello scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00.
Per calcolare l'onorario verso gli attori si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00
l'importo di euro 11.250,00 (di poco superiore al minimo) con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare che danno luogo all'onorario complessivo pari ad € 13.674,46 secondo il calcolo di seguito esplicato:
--per lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00: € 11.812,50 (11.250,00 +
562,50 = 11.812,50),
--per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 12.403,13 (11.812,50 +
590,63 = 12.403,13),
--per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 13.023,30 (12.403,13 +
620,15 = 13.023,30),
--per lo scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00: € 13.674,46 (13.023,30 +
651,16 = 12.403,13).
La va dunque condannata a rifondere al Controparte_2 [...]
e alla per il primo grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, l'importo di € 13.674,46 per onorario oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e
CAP, oltre a dover pagare le spese di CTU come liquidate con apposito decreto dal giudice di primo grado.
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§§§
Per il giudizio di secondo grado la va condannata a Controparte_2 rifondere al gli onorari come liquidati in dispositivo, nonché Controparte_4
a favore del e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Parte_1 19 rilevato il valore della causa come sopra fissato.
In applicazione dell'art. 6 del menzionato D.M., si precisa che per la quantificazione dell'onorario nei confronti dei due Enti pubblici costituiti con il patrocinio unico dell'Avvocatura di Stato, si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro 10.060,00 con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare che danno luogo all'onorario complessivo pari ad € 12.228,00 secondo il calcolo di seguito esplicato:
--per lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00: € 10.563,00 (10.060,00 + 503,00
- 10.563,00).
--per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 11.091,15 (10.563,00 +
528,15 = 11.091,15),
--per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 11.645,70 (11.091,15 +
554,55 = 11.645,70),
--per lo scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00: € 12.228,00 (11.645,70 +
582,28 =12.228,00).
Nessuna statuizione va assunta verso gli altri Enti indicati in epigrafe - CP_6
,
[...] Controparte_7 [...]
, e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
- attesa la loro contumacia in detta fase. Parte_1 Controparte_11
§§§
Quanto alle spese di lite per il giudizio in Cassazione, la va Controparte_2 condannata a rifondere al gli onorari come liquidati in CP_4 Controparte_4 dispositivo, nonché a favore del e della Parte_1 [...]
rilevato il valore della causa come sopra fissato. Controparte_1
Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del menzionato D.M., si precisa che per la quantificazione dell'onorario verso gli Enti Pubblici costituiti con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause
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di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro 5.400,00
(di poco superiore al minimo che è euro 5.387,00) con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare che danno luogo all'onorario complessivo pari ad € 6.563,74 secondo il calcolo di seguito esplicato: 20
--per lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00: € 5.670,00 (5.400,00 + 270,00 =
5670,00),
--per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 5.953,50 (5.670,00 + 283,50 =
5953,50),
--per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 6.251,18 (5.953,50 + 297,68 =
6.251,18),
--per lo scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00: € 6.563,74 (6.251,18+ 312,56
- 6.563,74).
Nessuna statuizione va assunta verso gli altri Enti indicati in epigrafe - CP_6
,
[...] Controparte_7 [...]
, e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
- attesa la loro contumacia in detta fase. Parte_1 Controparte_11
§§§
Infine, per il presente giudizio in riassunzione, la va Controparte_2 condannata a rifondere al gli onorari come liquidati in CP_4 Controparte_4 dispositivo.
Per le spese di lite in favore del e della Parte_1 [...]
rilevato il valore della causa come sopra fissato, in applicazione Controparte_1 dell'art. 6 del menzionato D.M., si precisa che per la quantificazione dell'onorario si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro
260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro di euro 10.060,00 con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare, che danno luogo all'onorario complessivo pari ad € 12.228,00 secondo il calcolo di seguito esplicato:
--per lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00: € 10.563,00 (10.060,00 + 503,00
- 10.563,00).
--per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 11.091,15 (10.563,00 +
528,15 = 11.091,15),
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4564/2019 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
--per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 11.645,70 (11.091,15 +
554,55 = 11.645,70),
--per lo scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00: € 12.228,00 (11.645,70 +
582,28 =12.228,00). 21 Nessuna statuizione va assunta verso gli altri Enti indicati in epigrafe - CP_6
,
[...] Controparte_7 [...]
, e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
- attesa la loro contumacia in detta fase. Parte_1 Controparte_11
Le spese della C.T.U. redatta nel presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della nella misura liquidata con separato Controparte_2 decreto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, a seguito di sentenza della Suprema Corte n. 19504/2019, non notificata così provvede:
-- dichiara la contumacia, per la presente fase di giudizio di rinvio di:
[...]
Controparte_7 Controparte_6 [...]
, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_23
; Controparte_21
--condanna la società al pagamento, in favore del Controparte_2 [...]
Controparte_24
per i titoli di cui in parte motiva, della somma di € 5.520.750,91 oltre interessi
[...] legali successivi alla presente sentenza e fino al saldo;
--condanna la società al pagamento delle spese di lite come di Controparte_2 seguito indicato: per il primo grado di giudizio condanna a rifondere le spese di Controparte_2 lite che liquida
- in favore della in € 7.000,00, per onorario, Controparte_6
- in favore dei Ministeri della Sanità, dei LL.PP. dei Trasporti e della Navigazione, dei
Beni Culturali, (con unica difesa) in complessivi € 7.000,00, per onorario,
- in favore del , in € 7.000,00, per onorario. CP_4 Controparte_4
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- in favore del in Controparte_24
€ 13.674,46;
- compensa le spese tra la convenuta società e l' Controparte_7
[...] CP_7 22
- pone definitivamente a carico della società le spese di CTU Controparte_2 liquidate come da separato decreto emesso dal tribunale.
Per il giudizio di appello, condanna a rifondere le spese di lite Controparte_2 che liquida:
- in favore del , in euro 8.000,00, per onorario. Controparte_4
- in favore del e della Parte_2 [...] in € 12.228,00; Controparte_1 nulla per spese verso gli appellati vittoriosi ma non costituiti.
Per il giudizio di Cassazione, condanna a rifondere le spese di Controparte_2 lite che liquida:
- in favore del MU , in € 4.000,00, per onorario. Controparte_4
- in favore del e della in Parte_1 CP_1 Controparte_1
€ 6.563,74; nulla per spese verso gli Enti appellati vittoriosi ma non costituiti.
Per il presente giudizio di rinvio condanna a rifondere le spese Controparte_2 di lite che liquida:
- in favore del MU , in € 8.000,00, per onorario. Controparte_4
- in favore del e della Parte_2 [...] in € 12.228,00; Controparte_1 oltre, per tutti i gradi, sugli onorari rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
--pone definitivamente a carico di le spese e competenze in Controparte_2 favore del C.T.U. ing. liquidate come da separato decreto. Persona_1
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Antonio Mungo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Francesco Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore nel procedimento indicato in epigrafe, giudizio in riassunzione da rinvio della
Cassazione con
OGGETTO: Contenzioso relativo a beni demaniali, risarcimento del danno ambientale.
TRA
Parte_1
ora
[...] Parte_2
(c.f. ) e
[...] P.IVA_1 Controparte_1
(c.f. ), ciascuno in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli (c.f.
, presso cui ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11. C.F._1
Ricorrenti in riassunzione
E
(c.f. , già Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
in persona dell'Amministratore unico legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di appello in riassunzione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Olivieri (c.f.: CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
) e (c.f. ), ed C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla via Palepoli, n. 21.
Resistente in riassunzione
2
(c.f. e P.IVA , in Controparte_4 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata a margine della propria comparsa di costituzione e risposta di appello in riassunzione, dall'avv.
Fortunata Remaggio (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4
Servizio Legale – Comunale in Castel Volturno, Piazza Annunziata;
CP_5
Resistente in riassunzione
(c.f. non indicato), in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_6
Resistente in riassunzione contumace
Controparte_7
(c.f. non indicato), in persona del legale rappresentante p.t..
Resistente in riassunzione contumace
Controparte_8 [...]
, e CP_9 Controparte_10 [...]
(c.f. non indicato), ciascuno in persona Controparte_11 del proprio legale rappresentate p.t..
Resistenti in riassunzione contumaci
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Il processo di primo grado
Con atto di citazione notificato il 12.5.1999, il Controparte_12
in persona ciascuno dei propri rappresentanti legali p.t.,
[...] esponendo che in località Pinetamare - Foce Vecchia del MU di la CP_4 aveva realizzato abusivamente a partire dal 1970 e gestito Controparte_3 fino al 1995 il porto “Darsena S. TO, comprensivo di avamporto protetto da due scogliere esterne realizzate con massi, canale di collegamento, darsena interna dotata di 23 pontili di ormeggio per 500 posti barca, banchine di attracco, cantiere di rimessaggio, fabbricato adibiti ad ufficio e servizio;
che aveva occupato abusivamente mq 23.255 dell'area del demanio marittimo a ridosso del mare ( per una fascia 300 mt dalla linea di battigia) e mq 56.726 di specchio acqueo, effettuando sbancamenti di suolo e deviazioni di corsi d'acqua in violazione del vincolo paesistico apposto sull'area
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ai sensi della L. 1497/1939; che proprio a causa delle dette opere realizzate abusivamente erano state emesse sentenze penali di condanna o di patteggiamento nei confronti dei soci e degli amministratori della società; che la Darsena S. OM, con decreto del 28.7.1995, era stata sottoposta a sequestro preventivo e ad 3 amministrazione giudiziaria e che la Capitaneria di Porto aveva intimato la rimessione in pristino dell'area con diverse ingiunzioni (nn. 42/76, 17/76, 183/76, 1/1977 e
77/1977), tutte impugnate davanti al G.A. e rimaste inadempiute;
che tali condotte avevano compromesso l'ambiente “alterandolo, deteriorandolo e distruggendolo altresì in parte” (così atto di citazione pag. 16).
Su tali premesse, il e la Parte_1 Controparte_1 convenivano la in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_3 innanzi al Tribunale di Napoli affinché, previo accertamento della sua responsabilità e del conseguente grave pregiudizio all'ambiente da essa causato, venisse condannata ex art. 18 L. 349/1986, in via principale, al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese;
o, in via subordinata, in caso di impossibilità di ricostituzione dello status quo ante, al risarcimento del danno patrimoniale all'ambiente - il cui ammontare, quantificato in £
30.436.344.408, era comprensivo del costo di ripristino dell'area, dei danni arrecati all'ambiente e dell'illecito profitto conseguito dalla società - e al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad £ 30.436.344.408, o pari ad altra somma ritenuta equa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
La costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della Controparte_3 pretesa attorea, argomentando che la costruzione del porto era avvenuta in virtù di provvedimenti concessori e autorizzativi, che le opere erano stato realizzate prima dell'entrata in vigore della normativa in materia di vincoli paesaggistici, che l'attività di trasformazione dei luoghi aveva bonificato i terreni malsani e che, ad ogni modo, il diritto al risarcimento del danno si era prescritto;
in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la condanna della parte attrice al pagamento in suo favore delle somme corrispondenti alle opere realizzate.
Infine, chiamava in causa i , dei Controparte_13 Controparte_14
dei la e il ,
[...] CP_10 Controparte_6 Controparte_4 affinché, previo accertamento del loro contributo causale alla determinazione del danno ambientale, venissero condannati, in solido o ciascuno secondo la propria responsabilità
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individuale, al pagamento di almeno la metà della somma a titolo di risarcimento del danno eventualmente liquidato o a rivalere la società stessa di quanto eventualmente fosse stata condannata a pagare.
I , dei , dei Beni Controparte_13 CP_14 Controparte_14 4 Culturali, la chiamati in causa si costituivano in giudizio sollevando Controparte_6 eccezioni preliminari e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla
Controparte_3
Si costituiva, altresì, l' , Controparte_7 quale interventore volontario ad adiuvandum, sollecitando l'accoglimento dell'azione principale;
esperiva altresì un intervento di tipo litisconsortile essendosi avvalso della facoltà ex art. 9 D.lgs. 267/2000 di sostituirsi alla provincia di Caserta per richiedere la condanna del convenuto alla riparazione in forma specifica o per equivalente dei danni patiti dall'ente sostituito.
In data 27.5.2003, con le memorie di cui all'art.183 c.p.c., il e Parte_1 la rinunciavano alla domanda principale di Controparte_1 condanna a riduzione in pristino dello stato dei luoghi, limitando la propria pretesa alla condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non. A tanto gli attori si determinavano in virtù del sopravvenuto Protocollo d'Intesa del 18.6.2002, stipulato con la e le altre società del gruppo nonchè Controparte_3 CP_3 del conseguente accordo transattivo, concluso in esecuzione del Protocollo, con il quale le parti, in via stragiudiziale, avevano regolato gli aspetti patrimoniali e dominicali del giudizio in corso, con la sola esclusione dei profili di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale.
La con le proprie memorie di replica, sosteneva che la Controparte_3 domanda così come modificata con le memorie ex art. 183 c.p.c. integrasse una mutatio libelli non consentita e, pertanto, ne eccepiva l'inammissibilità.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata C.T.U., il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8115/2012 del 9.7.2012, rilevando che la pretesa attorea, benché articolata in una pluralità di richieste (in via principale, la condanna al risarcimento in forma specifica e, in via subordinata, nell'ipotesi di impossibilità della prima, la condanna al risarcimento per equivalente), fosse sorretta da un'unica causa petendi (“rappresentata dalla appropriazione e dalla immutatio degli spazi e dalla conseguente
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compromissione dell'integrità dell'ambiente”) e da un identico petitum mediato, in via preliminare rigettava l'eccezione, sollevata da di Controparte_3 inammissibilità della domanda attorea così come modificata con le memorie ex art. 183
c.p.c., in quanto espressione del consentito potere di emendatio, precisando che la 5 rinuncia volontaria alla domanda principale non implicava automaticamente anche rinuncia della domanda proposta in via subordinata. Nel merito, il primo giudice attribuendo alla L. n. 349/1986 carattere meramente ricognitivo e di riordino della disciplina risarcitoria già esistente, ne dichiarava l'operatività, nel caso in esame, anche nei confronti di quelle condotte realizzate dalla convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della menzionata normativa;
pronunciandosi, poi, sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta rilevava che poiché la condotta contestata integrava un illecito extracontrattuale, non era soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. in quanto si trattava di “un pregiudizio unitariamente valutato ancora persistente al momento della proposizione della domanda” (cf. pag. 9 sentenza di primo grado).
Chiarito ciò, il Tribunale accertava che la società convenuta aveva illecitamente realizzato e gestito il complesso portuale “Darsena S. TO (con esclusione, quindi, di qualsiasi contributo causale degli enti pubblici chiamati in causa dalla società convenuta) e che tale attività aveva cagionato un pregiudizio all'ambiente (per la cui precisa descrizione cf pagg. 8 e 9 della sentenza) da risarcire.
In merito al quantum debeatur, dopo aver stabilito che al caso in esame si dovessero applicare i criteri di cui all'art. 311 D.lgs. n. 152/2006 (norma sopravvenuta in corso di causa), dichiarava l'impossibilità oggettiva di procedere alla stima del danno secondo tali criteri, liquidando così il danno in via equitativa e forfettaria in € 7.252.491, 78
(oltre rivalutazione ed interessi).
Il giudice di prime cure rigettava la domanda di ristoro del danno non patrimoniale poiché, da un lato, reputava coincidente “il pregiudizio di carattere non strettamente economico derivante dalla sua menomazione [dell'ambiente] con quello già contemplato dall'art. 18 L. 349/1986” (pag. 9 sentenza di primo grado) e, dall'altro lato, osservava che, in ogni caso, la natura di persona giuridica del danneggiato escludesse
“in radice la configurabilità di una sofferenza morale sub specie di perturbamento psichico dalla commissioni dell'illecito” (pag. 10 sentenza di primo grado).
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Controp Infine, dichiarava improponibile la domanda così come formulata dal nell'interesse della Provincia di Caserta.
§§§
Il processo di secondo grado 6 Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 5.12.2012, proponeva appello la deducendo: con il primo motivo di appello, l'erroneità della Controparte_3 sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento per equivalente proposta con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c.; con il secondo motivo di appello, l'erroneo rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado;
con il terzo motivo di appello, l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal e dalla Parte_1 [...]
con gli ultimi motivi di appello censurava il metodo ed il merito Controparte_1 della liquidazione del danno operata dal Tribunale per avere erroneamente fatto ricorso alla liquidazione equitativa, in luogo dei criteri di cui al D.lgs. n. 152/2006, per non aver tenuto conto della vicenda fattuale nel suo complesso e, infine, per aver liquidato la somma in via equitativa prendendo come riferimento un criterio inutilizzabile, vale a dire il costo delle operazioni di ripristino del litorale, però irrealizzabili poiché oggetto di rinuncia dalla parte attrice.
Il già Parte_1 [...]
, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello principale e Parte_1 spiegando appello incidentale con il quale chiedeva la condanna della
[...] al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Controparte_3
Il si costituiva chiedendo la dichiarazione del passaggio in Controparte_4 giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato le domande proposte verso i terzi chiamati in causa ed il rigetto dell'appello.
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1861/2016 del 6.5.2016, poi annullata dalla Suprema Corte, accoglieva l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande proposte dal Parte_4
. In particolare, il secondo giudice, preliminarmente,
[...]
Cont dichiarava la contumacia della , del , del Controparte_16 CP_17 del del
[...] Parte_1 Controparte_18 Controparte_19
della e del dava atto che era
[...] Controparte_6 Controparte_20
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oramai coperto da giudicato, poiché non oggetto di impugnazione, il rigetto delle domande proposte dalla avverso le amministrazioni chiamate CP_3 Controparte_3 in garanzia in qualità di corresponsabili del danno ambientale. Gradatamente, nel merito, la Corte d'Appello respingeva l'eccezione di prescrizione, stabilendo che, 7 poiché la condotta in esame era da qualificarsi quale illecito permanente, il termine era iniziato a decorrere dal maggio 1995, data in cui la situazione illegittima era cessata in forza del sequestro preventivo della Darsena. Infine, la Corte riteneva che non potesse essere risarcito alcun danno: né in forma specifica, avendo la parte attrice rinunciato alla domanda in ripristino;
né in via equivalente poiché la novella legislativa del 2013, intervenuta a modificare il D.lgs. n. 152/2006, aveva stabilito che il danno ambientale potesse essere ristorato solo con le “misure di riparazione” previste dall'allegato 3 del d. lgs.vo 152/2006; tuttavia, osservava la Corte, poiché il menzionato testo legislativo non prevedeva più alcuna forma di risarcimento per equivalente, ma imponeva “al giudice di individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa”, secondo i criteri di cui all'allegato 3”, poichè, tuttavia, nel caso in esame la rinuncia transattiva del al ripristino dei luoghi danneggiati rendeva impossibile individuare sia le Parte_1 suddette misure di riparazione, sia il loro costo, la domanda risarcitoria, in riforma della sentenza impugnata, andava respinta.
§§§
Il giudizio in Cassazione
A definizione del ricorso proposto dal e dalla Parte_1 Controparte_1
avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Napoli, nonché del ricorso
[...] incidentale condizionato della (già Controparte_2 Controparte_3
la Suprema Corte, con sentenza n. 19504/2019 pubblicata il 19.7.2019, in
[...] accoglimento dei due motivi del ricorso principale ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuova valutazione sulla base dei motivi accolti e del principio di diritto formulato, nonché per provvedere alla liquidazione delle spese di lite anche del giudizio di Cassazione.
Al contempo il giudice di legittimità ha dichiarato infondati i due motivi del ricorso incidentale condizionato, vertenti, il primo, sulla asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 183 co. 5 c.p.c. per avere la Corte erroneamente escluso la natura di
“nuova” della domanda formulata dal in primo grado con le Parte_1
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memorie ex art. 183 c.p.c., il secondo, sull'errore asseritamente compiuto dalla Corte
d'Appello per non avere dichiarato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e per non aver, conseguentemente, ridotto gli importi del risarcimento riconoscendoli per i soli periodi non coperti da prescrizione. 8 Sul primo motivo del ricorso incidentale, la Suprema Corte ha ritenuto che il , Parte_1 fin dal primo atto difensivo, avesse formulato un'unica domanda risarcitoria del danno ambientale chiedendo la tutela ripristinatoria e solo per questa non fosse possibile quella risarcitoria. La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto che fosse corretta la valutazione dell'impugnata sentenza secondo la quale la domanda di risarcimento del danno per equivalente costituisce, rispetto alla domanda in forma specifica, una mera emendatio libelli, non una domanda nuova.
Ha poi statuito l'infondatezza del secondo motivo, affermando che il danno ambientale integra un illecito permanente, con la conseguenza che il dies a quo può coincidere con il momento in cui il danneggiante ha rimosso le condizioni di pregiudizio all'ambiente oppure ha perso la disponibilità del bene, in altri termini la prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere solo dalla cessazione di tale contegno. La
Cassazione ha ritenuto che nel caso che occupa, essendo cessata la disponibilità del bene a maggio 95, in occasione del sequestro preventivo, alla data di notifica dell'atto introduttivo il 12 maggio 1999 il termine quinquennale della prescrizione non era decorso e che correttamente si è statuito in tal senso nel precedente grado.
Sul ricorso principale, la Corte di Cassazione, esaminando congiuntamente i due motivi del , con i quali è stata contestata la sentenza impugnata per Parte_1 aver erroneamente ritenuto rinunciata la domanda di risarcimento per equivalente pecuniario e per aver escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale, ha statuto quanto segue:
“Ai giudizi per risarcimento del danno ambientale, pendenti alla data in vigore della l.
n. 97 del 2013 anche se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità della direttiva comunitaria, si applica l'art. 311 d.l.gs. n. 152 del 2006, che, nell'escludere la risarcibilità per equivalente, prevede per il caso di omessa e incompleta esecuzione di riduzione in pristino delle opere, di determinarne il costo, potendo solo quest'ultimo essere oggetto di condanna (Cass., 3, 20/7/2016 n. 14935; Cass.,3, n. 9012 del
675/2015; Cass., 3, 4/4/2017 n. 8662). Se è dunque, vero che, in primis, la legislazione
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ha valorizzato il risarcimento in forma specifica con riduzione in pristino delle opere abusive, in quanto dette misure sono evidentemente privilegiate ai fini della tutela ambientale, non può sostenersi che le misure compensative diverse da quelle in forma specifica siano state del tutto eliminate dall'ordinamento. Esse sono, di contro, previste, 9 ancorché in forma subordinata al ripristino, in modo esplicito […] Come riferito si è già consolidato un orientamento di queste Corte nel senso di ritenere che le misure di riparazione costituiscono un obbligo del soggetto danneggiante, che la prova dell'adempimento dell'obbligo debba essere resa da chi è tenuto all'adempimento, e che in ogni caso occorre determinare il costo dei danni da porre a carico del danneggiante. Ne consegue che la Corte territoriale non era affatto esonerata dall'obbligo decisorio ex art. 112 c.p.c. di individuare e conseguentemente disporre, a carico del responsabile del danno ambientale, le altre misure di riparazione, complementare e compensativa, determinandone anche i relativi costi, anche con riguardo agli eventuali profili di responsabilità per il danno non patrimoniale da risarcire ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c. […] Con riguardo in particolare al secondo motivo di ricorso, esse deve essere accolto perché la sentenza non motiva in alcun modo, se non in modo apodittico e tautologico, circa l'assenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale” (Così pagg. da 7 a 9 Cass.
n.19504/2019).
***
Il giudizio di appello in riassunzione
Di seguito, il (già Parte_2 [...]
) e la Parte_4 CP_1 Controparte_1
hanno riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. nei confronti della
[...] [...]
della del , dei Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4 CP_13 indicati in epigrafe e dell' , Controparte_7 rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Voglia dichiarare la condotta abusiva di realizzazione e gestione della darsena di
San OM ad opera della CP_3 Parte_5
2) Voglia accogliere la domanda di risarcimento del danno ambientale patrimoniale di euro 15.000.000 o, conformemente a quanto detto dal Tribunale di euro 7.252.491,78 o
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altra somma ritenuta equa dal Collegio oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto illecito per il risarcimento del danno ambientale descritto in atti;
3) Voglia accogliere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla amministrazione pari ad euro 15.000.000, somma uguale alla posta risarcitoria 10 patrimoniale o, conformemente a quanto riconosciuto dal tribunale per il danno patrimoniale, la somma minore di euro 7.252.491, 78 o altra somma ritenuta equa dal
Collegio, oltre interessi e rivalutazione del fatto al soddisfo;
4) Voglia condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite ivi comprese quelle del giudizio di Cassazione” (così le conclusioni dell'atto di appello in riassunzione).
Con comparsa, depositata in data 13.2.2020, si è costituito il , Controparte_4 che ha insistito per l'accoglimento dell'appello proposto dal e Parte_1 della Controparte_1
Con comparsa, depositata in data 14.2.2020, si è costituita altresì la società
[...] chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via subordinata Controparte_2 ove accertata la responsabilità, “anche sotto il profilo del nesso causale, porre a carico della le misure compensative e complementari di cui all'art. Controparte_2
311, 2 e 3 comma, d.lgs. 152/2006, tenendo conto della relazione e del supplemento della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, delle circostanze indicate nei §§ 3,4, e 5 del comportamento colposo e del contributo causale delle P.A., anche in accoglimento dell'eccezione formulata a norma dell'art. 1227, 1 e 2 comma, c.c.; B.2) ancora in via subordinata, anche in caso di liquidazione equitativa di quanto indicato alla precedente lett. B.1), di tener conto di tutte le circostanze illustrate ai §§ 3,4, e 5, del comportamento colposo e del contributo causale delle P.A., del ritardo nella proposizione dell'azione risarcitoria, anche in accoglimento dell'eccezione formulata a norma dell'art. 1227, 1 e 2 comma, c.c.” (così le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione).
Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta in data 15.10.2019 nei confronti dell' e in data 14.10.19 nei Controparte_7 confronti della del Controparte_6 Controparte_8 del , del e del Controparte_9 Controparte_10 [...]
nessuno dei menzionati convenuti in riassunzione si è Controparte_21 costituito e, pertanto, per la presente fase se ne dichiara la contumacia.
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Espletata la C.T.U., depositata dopo la rinuncia di 2 CTU nominati e dopo la concessione di una proroga in data 6.02.2024, all'esito dell'udienza del 18.12.2024, svolta in modalità cartolare, viste le note scritte tempestivamente depositate, la Corte, con ordinanza resa in data 19.12.2024 e ritualmente comunicata lo stesso giorno, ha 11 introitato il giudizio in decisione fissando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione per motivi di merito, non è quello di esaminare la fondatezza dei motivi dell'originario appello principale proposto dalla e Controparte_2 dall'appello incidentale proposto dal e dalla Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8115/12, bensì Controparte_1 quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato, le domande originariamente proposte dal e dalla con l'atto di Parte_1 Controparte_1 citazione.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti: “Il giudizio di rinvio conseguente alla Cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce […] la prosecuzione della pregressa fase di merito, ne è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado a natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente provincia, riformando o modificandola, statuisce direttamente sulle domande poste dalle parti”
(cfr. in tal senso tra le tante Cass. n. 15143/2021, Cass. ord. n. 24372/2022, sent. 132 del
5.1.2025).
Ancora in via preliminare, per completezza, va rilevato anche che, così interpretato il giudizio di rinvio, nessun rilievo assume la contumacia di una delle parti, la quale non può acquisire i connotati di una rinuncia agli atti o di un abbandono delle richieste già specificamente rassegnate (arg. ex Cass., n. 5741/2019).
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Delineata la natura del giudizio di rinvio, occorre premettere, al fine anche di circoscrivere le questioni rimesse all'esame di questa Corte, i capi delle originarie domande coperti dal giudicato e, quindi, non più valutabili. In particolare, dalla lettura delle sentenze di primo grado e di appello, nonché da quella della Suprema Corte, sulla 12 base dei motivi di impugnazione ad essa proposti, devono ritenersi passate in giudicato, in quanto o non oggetto di impugnazione nei precedenti gradi di giudizio o attinenti a motivi dichiarati inammissibili e/o infondati dalla Suprema Corte, le seguenti circostanze.
Innanzitutto, l'accertamento della responsabilità per i pregiudizi arrecati all'ambiente in capo alla (ora per le attività da Controparte_3 Controparte_2 questa svolte: i lavori di costruzione della Darsena S. OM dal giugno 1973 al luglio 1984 e la successiva gestione dell'infrastruttura portuale dall'agosto 1984 al maggio 1995.
In secondo luogo, il rigetto da parte del primo giudice delle domande proposte dalla
(ora avverso il Controparte_3 Controparte_2 [...]
e le altre amministrazioni, da questa chiamate in garanzia nel primo CP_4 grado di giudizio in qualità di corresponsabili del danno ambientale per aver consentito mediante atti deliberativi o autorizzativi, la realizzazione della Darsena S. OM o per non aver impedito il verificarsi di eventuali illeciti, così come anche già accertato dalla Corte d'appello di Napoli con sent. n. 1861/2016 e non oggetto di ricorso incidentale innanzi alla Suprema Corte.
Ne consegue, quindi, l'inammissibilità nell'odierno giudizio di rinvio della rivalutazione della originaria domanda formulata da di Controparte_3 accertamento del concorso nella causazione del pregiudizio all'ambiente del fatto colposo delle amministrazioni chiamate in causa, nonché le contestazioni svolte sul punto, richiamando l'art. 1227 c.c., dalla società nella propria comparsa di costituzione nell'odierno giudizio di rinvio in appello.
Sicché, accertata - in quanto oramai coperta da giudicato – la responsabilità in capo alla
(an debeatur), resta, quindi, a questa Corte da esaminare, alla Controparte_2 luce della pronuncia della Cassazione di accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale del , sul quale il giudizio è stato Parte_1 riassunto, la determinazione del risarcimento per equivalente (quantum debeatur),
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dovuto ai sensi dell'art. 311 D.lgs. 152/2006; nonché l'accertamento e l'eventuale quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'amministrazione per l'illecita condotta della sulla base delle indicazioni fornite dalla Controparte_2
Suprema Corte alle pagg. da 7 a 9 della sentenza, come sopra riportate. 13 Ciò posto, ribadito che la Corte di Cassazione ha specificato che il danno per equivalente deve essere commisurato ai costi di ripristino, per la liquidazione del danno occorre considerare le conclusioni a cui è giunto il C.T.U., ing. nella Persona_1 propria relazione.
In piena attuazione dei principi fissati dall'ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione, la Corte fa proprie le sole valutazioni conclusioni del C.T.U. che rispondono ai criteri dalla stessa Cassazione indicati e che pertanto prescindono (ed escludono dalla valutazione) i quesiti posti dai rilievi critici della difesa di
[...]
conclusioni che tengono conto quale parametro di risarcimento di tutti i CP_3 costi per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi quale (cf ipotesi B del mandato conferito con ordinanza collegiale in data 22.02.2023, in attuazione piena del principio di cui sopra).
Per chiarezza di esposizione, si rammenta che con i suoi rilievi critici, formulati con istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria in data 30.06.2020, la difesa di parte appellata, in particolari con il rilievo di cui al punto sub b) delle sue censure, aveva chiesto di integrare i quesiti al CTU in modo da far “determinare le misure di riparazione, complementari e compensative praticabili nella specie” considerando che “ b) dalle misure di riparazione ecc. vanno esclusi i costi per la riduzione in pristino delle aree occupate dal porto e dalla Darsena S. OM”.
Escludere questi costi, come da richiesta di appellata in Controparte_2 riassunzione, avrebbe significato eludere in modo pieno e diretto il dictum della
Cassazione.
Dunque, in piena adesione al principio di diritto contenuto nell'ordinanza di rinvio (cf supra), la corretta quantificazione del danno contiene, in via precipua, anche detti costi.
Conseguentemente, va dato atto che sarebbero parimenti elusive del dictum della
Suprema Corte le considerazioni del CTU, in virtù delle quali “tutte le criticità all'ambiente derivanti dalla presenza della struttura marittima… verranno certamente assorbite” (pag. 18 relazione del C.T.U.) dal progetto di una nuova portualità turistica
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elaborato dalla Mirabella S.p.a., che “prevede l'adeguamento e la rifunzionalizzazione dell'attuale porto, salvandone la darsena interna e riqualificandone le opere foranee ed il sistema pontili interni” e che “l'ente regionale in quanto promotore dello sviluppo della portualità turistica…di fatto riconosce [al nuovo porto turistico] un effetto 14 migliorativo .. o quantomeno assorbente delle criticità evidenziate ai due ecosistemi per effetto della costruzione e gestione dell'opera nei periodi oggetto di causa” (pag. 18 relazione del C.T.U.).
Questa valutazione, oltre ad essere – si ripete - in contrasto con i principi e con l'oggetto della valutazione del danno che la Cassazione ha indicato al giudice del rinvio, è generica, poiché cita ma non indica quali sarebbero gli effetti migliorativi e assorbenti sull'ambiente delle opere - eseguite o da eseguirsi - del nuovo progetto portuale;
né può sottacersi che il progetto di cui fa menzione il CTU è una mera ipotesi, e non è stato affatto realizzato, dunque allo stato dei fatti nessuna rilevanza spiega sul tema di causa, non avendo alcuna efficacia risolutiva dei danni, questi, si, già realizzati.
Deve, quindi, condividersi l'indicazione degli interventi di ripristino enucleati dal CTU, parimenti la determinazione relativa al loro costo. Si precisa, al riguardo, che gli esiti del lavoro peritale non sono stati specificamente ed efficacemente contestati dalle parti.
Il e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono Parte_1 genericamente limitati a dedurre nella propria comparsa conclusionale della presente fase che le risultanze non sono supportate da sufficienti elementi per “comprendere e valutare il computo metrico”, senza, tuttavia, tener conto che l'ing. ha allegato Per_1 alla propria relazione il computo metrico estimativo delle opere con riferimento al
Prezzario Regionale delle OO.PP..
Dal canto suo, la nulla ha dedotto in ordine alla correttezza ed Controparte_2 adeguatezza delle opere di ripristino indicate, né sul loro costo, essendosi limitata ad osservare che le opere stesse non potranno essere realizzate ed, in subordine, a chiedere una riduzione del danno così come quantificato in ragione dell'inerzia della P.A. che ha concorso a cagionare il danno (difesa, quest'ultima, inammissibile in quanto relativa a questione coperta da giudicato per le ragioni precedentemente esposte).
Il C.T.U., dopo aver individuato le opere di ripristino che sarebbe stato necessario realizzare (cf pag. 16 dell'elaborato peritale) se non oggetto di rinuncia, ha attestato:
“L'importo dei lavori di ripristino desunto con analitico computo metrico estimativo
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facendo riferimento al Prezzario Regionale per l'anno 2023 ammonta, in cifra tonda, ad 3.497.000 € oltre l'Iva come per legge” (pagg. 19-20 perizia).
Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in € 3.497.000,00 oltre IVA in favore del e della . Parte_1 Controparte_1 15 Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Dunque, la somma sopra liquidata con riferimento all'attualità, va prima riportata ai valori di maggio 1995, momento di cessazione dell'illecito; essendo necessario devalutare la somma indicata dal CTU secondo il tasso medio di devalutazione riferito al periodo da maggio 1995 a febbraio 2024, secondo il seguente calcolo: € 3.497.000,00
x 0,56 = € 1.988.061,40; gli interessi legali vanno quindi calcolati sui singoli ratei, aggiornati anno per anno in quanto rivalutati, della somma in oggetto, dal dì dell'interruzione dell'attività illecita fino alla data della presente sentenza (rectius al
30.06.2025), il che conduce al seguente calcolo
Indice alla Decorrenza: 113,8
Indice alla Scadenza: 121,3
Raccordo Indici: 1,677
Coefficiente di Rivalutazione: 1,788
Totale Rivalutazione: € 1.566.592,38
Capitale Rivalutato: € 3.554.653,78
Totale Giorni: 11018
Totale Interessi: € 1.966.097,13
Rivalutazione + Interessi: € 3.532.689,51
Capitale Rivalutato + Interessi: € 5.520.750,91;
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quindi dalla presente decisione fino all'effettivo soddisfo sull'importo di € 5.520.750,91 spetteranno gli interessi legali sulle somme rivalutate (Cass. 17.2.1995 n. 1712 e successive).
§§§ 16 La domanda formulata dal e dalla Parte_1 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Napoli di condanna della società al Controparte_2 risarcimento del danno non patrimoniale, è inammissibile.
Deve, preliminarmente, evidenziarsi, in aderenza all'oramai consolidato indirizzo di legittimità, che in materia di responsabilità civile, “anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine” (cfr. ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, ord. n. 19551 del 10/07/2023 est. Condello;
Cass. n.
20345 del 14.7.2023).
Ancora si rileva che, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, con la conseguenza che chi lo invoca in giudizio ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, e tale onere “va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cfr. ex multis Cass. n.10527/2011; Cass. Sez. 3, sent. n. 11269 del 10.05.2018 est. Olivieri). Ne discende che siffatto pregiudizio va risarcito solo dopo accurata e approfondita istruttoria, dovendosi, dunque, provare la sua consistenza materiale e la sua riferibilità sul piano eziologico alla condotta del soggetto asseritamente danneggiante (Cfr. Cass. n.
12236/2012; ma anche Cass. ord. n. 21865 del 24.9.2013).
Tanto premesso, questa Corte ritiene che, nella specie, la richiesta avanzata dalla parte attrice in primo grado sia generica, non avendo questa esposto in modo sufficientemente specifico i fatti costitutivi la sua pretesa, rendendo difficile così ogni valutazione in ordine alla fondatezza della domanda;
né può ritenersi idoneo a sopperire a tale difetto quanto da essa dedotto in secondo grado nel motivo di appello incidentale, essendo precluso alla parte di allegare elementi fondanti la propria pretesa per la prima volta in secondo grado.
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Pertanto, in assenza di allegazione e di prova di quelle peculiari circostanze idonee ad pregiudicare, in modo concreto e specifico, l'immagine, la reputazione e l'identità del richiedente, non può riconoscersi al e alla Parte_6 [...] un'ulteriore voce per il ristoro del danno non patrimoniale. Controparte_1 17
***
Spese di lite
Per quanto concerne la liquidazione delle spese processuali, la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'Appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio. Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e quattro le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 32906/2022) secondo cui: “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”).
§§§
Per il primo grado di giudizio, per quanto riguarda Controparte_7
tenuto conto dell'atto di costituzione volontaria che
[...] includeva sia un intervento adesivo a quello del sia un Parte_1 intervento ex art. 9 D.lgs. 267/2000 in sostituzione alla provincia di Caserta, dichiarato improcedibile dal primo giudice e mai coltivata, nonché, in considerazione della contumacia e della mancata proposizione di ulteriori domande nel presente giudizio di riassunzione e la limitata partecipazione al complessivo giudizio si rileva che sussistono eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite nei confronti di
[...] soccombente. Controparte_22
Nei confronti di tutte le altre parti le spese sono regolate secondo il canone della soccombenza e, dunque, sono poste a carico di secondo i Controparte_2 parametri allegati al DM 147/2022.
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Va precisato lo scaglione di riferimento, valido per ognuno dei 4 gradi di giudizio.
Per la domanda di chiamata in causa formulata dalla società verso i Controparte_3
, dei , dei Controparte_13 Controparte_14 CP_10 la e il , il valore è indeterminabile di Controparte_6 Controparte_4 18 media complessità.
L'onorario da liquidare verso detti enti chiamati in causa è, secondo un valore intermedio tra i parametri minimi e medi, pari ad euro 7.000,00, oltre accessori come indicato in dispositivo;
deve altresì precisarsi che l'attività difensiva dei 3 CP_13 chiamati in causa è stata unica, svolta dall'Avvocatura di Stato, unitario è, pertanto, il compenso spettante.
Per la domanda proposta dagli attori e Parte_1 [...] il valore della controversia è dato dalla misura del diritto Controparte_1 accertato, pari ad euro € 5.520.750,91 oltre interessi legali successivi alla sentenza, dunque rientra nello scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00.
Per calcolare l'onorario verso gli attori si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00
l'importo di euro 11.250,00 (di poco superiore al minimo) con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare che danno luogo all'onorario complessivo pari ad € 13.674,46 secondo il calcolo di seguito esplicato:
--per lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00: € 11.812,50 (11.250,00 +
562,50 = 11.812,50),
--per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 12.403,13 (11.812,50 +
590,63 = 12.403,13),
--per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 13.023,30 (12.403,13 +
620,15 = 13.023,30),
--per lo scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00: € 13.674,46 (13.023,30 +
651,16 = 12.403,13).
La va dunque condannata a rifondere al Controparte_2 [...]
e alla per il primo grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, l'importo di € 13.674,46 per onorario oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e
CAP, oltre a dover pagare le spese di CTU come liquidate con apposito decreto dal giudice di primo grado.
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§§§
Per il giudizio di secondo grado la va condannata a Controparte_2 rifondere al gli onorari come liquidati in dispositivo, nonché Controparte_4
a favore del e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Parte_1 19 rilevato il valore della causa come sopra fissato.
In applicazione dell'art. 6 del menzionato D.M., si precisa che per la quantificazione dell'onorario nei confronti dei due Enti pubblici costituiti con il patrocinio unico dell'Avvocatura di Stato, si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro 10.060,00 con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare che danno luogo all'onorario complessivo pari ad € 12.228,00 secondo il calcolo di seguito esplicato:
--per lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00: € 10.563,00 (10.060,00 + 503,00
- 10.563,00).
--per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 11.091,15 (10.563,00 +
528,15 = 11.091,15),
--per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 11.645,70 (11.091,15 +
554,55 = 11.645,70),
--per lo scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00: € 12.228,00 (11.645,70 +
582,28 =12.228,00).
Nessuna statuizione va assunta verso gli altri Enti indicati in epigrafe - CP_6
,
[...] Controparte_7 [...]
, e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
- attesa la loro contumacia in detta fase. Parte_1 Controparte_11
§§§
Quanto alle spese di lite per il giudizio in Cassazione, la va Controparte_2 condannata a rifondere al gli onorari come liquidati in CP_4 Controparte_4 dispositivo, nonché a favore del e della Parte_1 [...]
rilevato il valore della causa come sopra fissato. Controparte_1
Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del menzionato D.M., si precisa che per la quantificazione dell'onorario verso gli Enti Pubblici costituiti con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause
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di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro 5.400,00
(di poco superiore al minimo che è euro 5.387,00) con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare che danno luogo all'onorario complessivo pari ad € 6.563,74 secondo il calcolo di seguito esplicato: 20
--per lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00: € 5.670,00 (5.400,00 + 270,00 =
5670,00),
--per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 5.953,50 (5.670,00 + 283,50 =
5953,50),
--per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 6.251,18 (5.953,50 + 297,68 =
6.251,18),
--per lo scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00: € 6.563,74 (6.251,18+ 312,56
- 6.563,74).
Nessuna statuizione va assunta verso gli altri Enti indicati in epigrafe - CP_6
,
[...] Controparte_7 [...]
, e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
- attesa la loro contumacia in detta fase. Parte_1 Controparte_11
§§§
Infine, per il presente giudizio in riassunzione, la va Controparte_2 condannata a rifondere al gli onorari come liquidati in CP_4 Controparte_4 dispositivo.
Per le spese di lite in favore del e della Parte_1 [...]
rilevato il valore della causa come sopra fissato, in applicazione Controparte_1 dell'art. 6 del menzionato D.M., si precisa che per la quantificazione dell'onorario si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro
260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro di euro 10.060,00 con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare, che danno luogo all'onorario complessivo pari ad € 12.228,00 secondo il calcolo di seguito esplicato:
--per lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00: € 10.563,00 (10.060,00 + 503,00
- 10.563,00).
--per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 11.091,15 (10.563,00 +
528,15 = 11.091,15),
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4564/2019 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
--per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 11.645,70 (11.091,15 +
554,55 = 11.645,70),
--per lo scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00: € 12.228,00 (11.645,70 +
582,28 =12.228,00). 21 Nessuna statuizione va assunta verso gli altri Enti indicati in epigrafe - CP_6
,
[...] Controparte_7 [...]
, e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
- attesa la loro contumacia in detta fase. Parte_1 Controparte_11
Le spese della C.T.U. redatta nel presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della nella misura liquidata con separato Controparte_2 decreto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, a seguito di sentenza della Suprema Corte n. 19504/2019, non notificata così provvede:
-- dichiara la contumacia, per la presente fase di giudizio di rinvio di:
[...]
Controparte_7 Controparte_6 [...]
, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_23
; Controparte_21
--condanna la società al pagamento, in favore del Controparte_2 [...]
Controparte_24
per i titoli di cui in parte motiva, della somma di € 5.520.750,91 oltre interessi
[...] legali successivi alla presente sentenza e fino al saldo;
--condanna la società al pagamento delle spese di lite come di Controparte_2 seguito indicato: per il primo grado di giudizio condanna a rifondere le spese di Controparte_2 lite che liquida
- in favore della in € 7.000,00, per onorario, Controparte_6
- in favore dei Ministeri della Sanità, dei LL.PP. dei Trasporti e della Navigazione, dei
Beni Culturali, (con unica difesa) in complessivi € 7.000,00, per onorario,
- in favore del , in € 7.000,00, per onorario. CP_4 Controparte_4
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- in favore del in Controparte_24
€ 13.674,46;
- compensa le spese tra la convenuta società e l' Controparte_7
[...] CP_7 22
- pone definitivamente a carico della società le spese di CTU Controparte_2 liquidate come da separato decreto emesso dal tribunale.
Per il giudizio di appello, condanna a rifondere le spese di lite Controparte_2 che liquida:
- in favore del , in euro 8.000,00, per onorario. Controparte_4
- in favore del e della Parte_2 [...] in € 12.228,00; Controparte_1 nulla per spese verso gli appellati vittoriosi ma non costituiti.
Per il giudizio di Cassazione, condanna a rifondere le spese di Controparte_2 lite che liquida:
- in favore del MU , in € 4.000,00, per onorario. Controparte_4
- in favore del e della in Parte_1 CP_1 Controparte_1
€ 6.563,74; nulla per spese verso gli Enti appellati vittoriosi ma non costituiti.
Per il presente giudizio di rinvio condanna a rifondere le spese Controparte_2 di lite che liquida:
- in favore del MU , in € 8.000,00, per onorario. Controparte_4
- in favore del e della Parte_2 [...] in € 12.228,00; Controparte_1 oltre, per tutti i gradi, sugli onorari rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
--pone definitivamente a carico di le spese e competenze in Controparte_2 favore del C.T.U. ing. liquidate come da separato decreto. Persona_1
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Antonio Mungo
________________________________________________________________________________ R.G. n. 4564/2019 Sentenza