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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7551/2023
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7551 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: contratto di somministrazione, promossa da:
“ ”, con sede in Aversa (CE) alla via Pastore 197, in Parte_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via E.
Pag. 1 di 10 Corcione n. 28, presso lo studio dell'avv. Fabio Roselli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Piazza Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Controparte_2
in Caivano (NA) alla via Gramsci n. 35, presso lo studio dall'Avv. Roberto Russo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17.8.2023, il Parte_1
A ha convenuto in giudizio il e per sentire accogliere le
[...] Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il credito portato dalla fattura n.
20192103526 cui al punto II) della premessa in fatto, è prescritto, stante il decorso del termine biennale di cui all'art. dell'art. 1 c.
4-10 Legge 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) e dell'art.
2934 c.c. dalla sua emissione e/o dal periodo di consumo ivi contabilizzato;
- accertare e dichiarare, altresì, la parziale prescrizione del credito portato dalla fattura n. 20201103466 di cui al punto II) della premessa, stante il decorso del termine di cui all'art. 1 c.
4-10 Legge
205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) e dell'art. 2934 c.c, quantomeno per i consumi fatturati a decorrere dal 01.01.2020 e antecedenti al 14.11.2020; - accertare e dichiarare l'irregolarità formale dell'avviso di sollecito impugnato e delle fatture in esso indicate per violazione dell'art.
3 c. 1 e 2 della Delibera ARERA 17.12.2019 – 547/2019/R/IDR, e dell'art. 1 punto c) e art.4 punto a) della Delibera ARERA 21.12.2021 - 610/2021/R/IDR e, per l'effetto, disporne
Pag. 2 di 10 l'annullamento.; - sempre in via principale ma gradata, accertare e dichiarare l'irregolarità nel funzionamento del contatore e relativa alle misurazioni riportate nelle fatture e delle tariffe applicate condannando l'Ente all'emissione nel rispetto delle norme di legge e regolamentari richiamate;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto per il servizio di depurazione delle acque, disponendo lo storno delle relative “voci di addebito” da ciascuna singola fattura contenuta nel sollecito;
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al capo C.II. della parte in diritto,
l'irregolarità delle tariffe applicate per ciascuna singola voce riportata nel dettaglio delle fatture
e, per l'effetto, ordinare all'Ente la relativa rielaborazione secondo gli indici di legge e/o regolamentari e/o convenzionali per l'ipotesi che venga fornita la prova in giudizio;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità nonché inesistenza del credito vantato dall'Ente impositore e dalla per violazione dell'art. 3 c. 1 e 2 della Delibera CP_2
ARERA 17.12.2019 – 547/2019/R/IDR, e dell'art. 1 punto c) e art.4 punto a) della Delibera
ARERA 21.12.2021 - 610/2021/R/IDR; - condannare per l'effetto, i resistenti all'annullamento
e/o storno inrelazione ai crediti dichiarati prescritti e/o non dovuti in ragione dell'accoglimento della domanda.”.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha addotto che le somme pretese dal CP_1
per consumi idrici non sarebbero dovute, per i motivi analiticamente richiamati anche
[...]
nelle conclusioni testé riportate.
Si è costituito in giudizio il che contestando gli assunti di controparte ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche che ha contestato gli assunti di controparte Controparte_2
riguardo alla correttezza della procedura di riscossione, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle doglianze relative al credito e ha, nel merito, chiesto il rigetto del ricorso.
Dopo alcuni rinvii per avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, la causa è stata fissata per discussione in trattazione scritta.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta depositate in atti.
2. In punto di qualificazione della domanda, va rilevato che il ha proposto azione di Parte_1
accertamento negativo del credito vantato dal per i consumi idrici di cui alle Controparte_1
fatture agli atti, contestando altresì la regolarità formale del sollecito di pagamento notificato dal concessionario alla riscossione.
Pag. 3 di 10 2.1 Venendo al merito, dalla qualificazione della domanda discende che «In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo» (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
16917 del 04/10/2012; ma anche, nella materia che ci occupa, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018).
Il Condominio ricorrente, adducendo un fatto estintivo della pretesa creditoria della controparte, ha in primo luogo sollevato eccezione di maturazione della prescrizione biennale del credito portato dalle fatture n. 20192103526 di € 2.908,37, emessa in data 30.06.2020, e n. 20201103466 di € 3.727,08, emessa in data 11.01.2021.
L'eccezione è solo in parte fondata.
Va rilevato al riguardo che i crediti in questione si prescrivono in due anni.
Si tratta, infatti, di fatture emesse successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 4,
L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), attuata con delibera dell'ARERA n.
97/2018/R/com, che ha ridotto i termini di prescrizione da cinque a due anni, qualora la mancata o erronea rilevazione dei consumi non sia dovuta a responsabilità del cliente stesso (comma 5 dell'art. 1 cit. ratione temporis vigente), con la seguente modulazione dell'entrata in vigore del nuovo regime della prescrizione nei diversi settori dei servizi pubblici essenziali:
- dal 2 marzo 2018 per il settore elettrico;
- dal 2 gennaio 2019 per il settore del gas;
- dal 2 gennaio 2020 per il settore idrico.
La delibera ARERA del 22.02.2018, n. 97/2018/R/com ha inoltre precisato che la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio
è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, aggiungendo subito dopo che il venditore ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione relativo a conguagli operati sulla base di rettifiche del dato di misura entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell'ambito del SII (Sistema informativo integrato).
Alcuna rilevanza, pertanto, assume la circostanza che la fatturazione è relativa a un periodo antecedente all'entrata in vigore del nuovo termine di prescrizione, dovendosi guardare all'emissione della bolletta e al termine utile per la sua emissione.
Pag. 4 di 10 Il convenuto non ha allegato alcuna responsabilità del fruitore per giustificare Controparte_1 la rilevazione effettiva dei consumi in modo intempestivo, né ha allegato l'impossibilità di richiedere il pagamento per i consumi effettivi prima dell'emissione delle fatture in questione.
Deve dunque ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione, limitatamente alla prima delle fatture indicate, in mancanza di documentati atti di interruzione del termine prescrizionale.
Il sollecito di pagamento che ha dato origine al presente giudizio, infatti, risulta notificato soltanto in data 16.11.2022, sicché appare utile a interrompere il termine di prescrizione soltanto relativamente alla seconda delle fatture indicate, in quanto emessa in data 11.01.2021. Mentre non risulta provato l'invio della fattura al ricorrente, con contestuale richiesta di adempimento.
2.2 Relativamente alle ulteriori doglianze di parte ricorrente, partendo dall'assunto che risulta pacifica tra le parti l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio (contratto n. 4842), parte ricorrente ha contestato il malfunzionamento del contatore dei consumi idrici.
Va in merito osservato che la Corte di legittimità ha specificamente affermato in materia di somministrazione che, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante (ex multis Cass. civ., sez. 3, n. 17041 del 02.12.2002; Cass. civ., sez. 3,
n. 10313 del 28.05.2004; Cass. civ. sez. 3, n. 13193 del 16.06.2011).
La Corte ha poi precisato che « in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi». (cfr. Cass.
Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, conf. Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154), nonché precisando l'ampiezza dell'onere di contestazione del cliente nella successiva pronuncia del 2020, in motivazione, ha riportato «questa Corte, con recente arresto (Cass. 21/05/2019, n.
Pag. 5 di 10 13605, non massimata), è intervenuta con riferimento a un caso in cui le fatture relative alla fornitura energia elettrica erano state emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi effettuata dall'ente distributore, Enel sul presupposto della inattendibilità Controparte_3
dei dati registrati dal contatore, in ragione della presunta sua manomissione. Nel dirimere la controversia, che anch'essa si incentrava sul contestato riparto dell'onere probatorio circa la fondatezza degli importi addebitati in fattura, la Suprema Corte ha fissato alcuni principi, alcuni dei quali estesi, per completezza di ragionamento, anche all'ipotesi, qui considerata (e lì contrassegnata con la lettera A), in cui non si muovesse, da alcuna delle parti, dal presupposto della manomissione del contatore, ma si contestasse l'effettività dei consumi addebitati, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia. Per tale ipotesi la Corte di cassazione ha fissato distinti criteri di riparto dell'onere probatorio a seconda di alcune variabili, così testualmente motivando: «Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
«Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti
e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: — l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. — L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi
(provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata
Pag. 6 di 10 la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)». Applicati tali principi al caso di specie è agevole osservare che la decisione della Corte, ancorché non risulti esplicitamente fatto riferimento ai criteri di riparto sopra esposti, si rivela nei suoi esiti conforme a quella cui avrebbe condotto una consapevole e coerente applicazione dei medesimi. Vedendosi infatti in controversia in cui si contesta l'effettività dei sovraconsumi posti a fondamento dei maggiori oneri contrattuali (senza che sia stata fatta questione di alcuna possibile manomissione del contatore) la società utente, a fondamento della detta contestazione, avrebbe dovuto: a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi di energia effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020).
Ciò posto, nel caso in esame, alla generica deduzione di malfunzionamento del contatore non è seguita – da parte del ricorrente – la prova di aver mai richiesto una verifica in proposito.
Allo stesso modo, quanto all'asserita non conformità a quelli effettivi dei consumi rilevati, non può considerarsi adempiuto l'onere probatorio di cui alla lett. b) della citata pronuncia, non essendo stata fornita alcuna prova riguardo ai consumi precedenti a quelli in contestazione. Del resto, parte ricorrente non ha nemmeno allegato e provato che il consumo rilevato nelle fatture precedenti fosse corrisponde a determinati impieghi di acqua derivanti dalla specifica attività svolta e che questa potesse considerarsi presumibilmente costante, tanto in particolare da non legittimare i conguagli.
A ben vedere, nulla ha dedotto al riguardo il ricorrente.
Pag. 7 di 10 Tali carenze assertive e probatorie non consentono di apprezzare l'illegittimità della pretesa oggetto dei conguagli e l'incongruità degli asseriti maggiori consumi fatturati rispetto a quelli effettivi, per cui si deve concludere per l'infondatezza della doglianza.
Del pari infondate risultano le doglianze formali mosse dal ricorrente alle fatture e al sollecito di pagamento, in mancanza di specifica sanzione legale e, in ogni caso, stante l'inidoneità delle stesse ad assurgere a fatti impeditivi o estintivi del diritto di credito.
2.3 Quanto alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione, come più volte chiarito da questo Tribunale, occorre muovere dalla constatazione, ancora di recente ribadita dalla Corte di Cassazione, che - mentre fino al 3 ottobre 2000 - il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 "doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità", a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, che, nel sopprimere il D.Lgs. 11 maggio 1999,
n. 152, art. 62, commi 5 e 6, ha fatto venire meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina, "si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss.". Orbene, in rapporto "alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina", la Corte di legittimità ha affermato "che i
Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue".
Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della
Pag. 8 di 10 controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio"
(così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500, Rv. 647829-01).
Infatti, costituisce principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-
01).
D'altra parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi "la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione" (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.).
Nel caso di specie, se può ritenersi che il abbia fornito una prova sufficiente Controparte_1 relativamente all'esistenza dell'allacciamento del proprio sistema fognario al depuratore dei Regi
Lagni (cfr. l'attestazione di funzionamento del depuratore regionale e la convenzione con la
Regione Campania – allegati n. 3 e n. 5 della comparsa di costituzione dell'ente comunale), esso, di contro, non ha mai nemmeno chiarito quale sarebbe la tariffa applicata per determinare i predetti oneri e le componenti tariffarie perequative UI presenti nelle fatture prodotte in atti, mentre il ricorrente ha specificamente contestato l'esistenza di tale tariffa avendo anche documentato di aver inoltrato all'ente specifica richiesta di accesso agli atti senza ottenere alcuna documentazione al riguardo (cfr. istanza di accesso allegata al ricorso introduttivo).
Avendo, quindi, omesso di produrre in giudizio la delibera di giunta o del consiglio comunale idonea a dimostrare la correttezza della tariffa applicata (con importi eventualmente differenziati per categorie di utenza – residente – non residente – esercente – domestica – commerciale ecc.) – la cui stessa esistenza risulta contestata dal ricorrente – non può ritenersi che parte resistente abbia fornito una prova sufficiente del credito vantato in relazione al servizio di depurazione delle acque ovvero che tale credito sia stato correttamente determinato.
Pag. 9 di 10 In conclusione, devono dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dal a titolo di Controparte_1
oneri di depurazione e di fognatura in relazione alle fatture di cui agli atti.
3. Quanto al governo delle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara prescritto il credito del di cui alla fattura n. 20192103526; Controparte_1
b) dichiara non dovuti gli importi pretesi dal a titolo di oneri di Controparte_1
depurazione e di fognatura per tutte le annualità considerate;
c) rigetta per il resto;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 29.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 10 di 10
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7551 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: contratto di somministrazione, promossa da:
“ ”, con sede in Aversa (CE) alla via Pastore 197, in Parte_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via E.
Pag. 1 di 10 Corcione n. 28, presso lo studio dell'avv. Fabio Roselli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Piazza Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Controparte_2
in Caivano (NA) alla via Gramsci n. 35, presso lo studio dall'Avv. Roberto Russo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17.8.2023, il Parte_1
A ha convenuto in giudizio il e per sentire accogliere le
[...] Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il credito portato dalla fattura n.
20192103526 cui al punto II) della premessa in fatto, è prescritto, stante il decorso del termine biennale di cui all'art. dell'art. 1 c.
4-10 Legge 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) e dell'art.
2934 c.c. dalla sua emissione e/o dal periodo di consumo ivi contabilizzato;
- accertare e dichiarare, altresì, la parziale prescrizione del credito portato dalla fattura n. 20201103466 di cui al punto II) della premessa, stante il decorso del termine di cui all'art. 1 c.
4-10 Legge
205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) e dell'art. 2934 c.c, quantomeno per i consumi fatturati a decorrere dal 01.01.2020 e antecedenti al 14.11.2020; - accertare e dichiarare l'irregolarità formale dell'avviso di sollecito impugnato e delle fatture in esso indicate per violazione dell'art.
3 c. 1 e 2 della Delibera ARERA 17.12.2019 – 547/2019/R/IDR, e dell'art. 1 punto c) e art.4 punto a) della Delibera ARERA 21.12.2021 - 610/2021/R/IDR e, per l'effetto, disporne
Pag. 2 di 10 l'annullamento.; - sempre in via principale ma gradata, accertare e dichiarare l'irregolarità nel funzionamento del contatore e relativa alle misurazioni riportate nelle fatture e delle tariffe applicate condannando l'Ente all'emissione nel rispetto delle norme di legge e regolamentari richiamate;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto per il servizio di depurazione delle acque, disponendo lo storno delle relative “voci di addebito” da ciascuna singola fattura contenuta nel sollecito;
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al capo C.II. della parte in diritto,
l'irregolarità delle tariffe applicate per ciascuna singola voce riportata nel dettaglio delle fatture
e, per l'effetto, ordinare all'Ente la relativa rielaborazione secondo gli indici di legge e/o regolamentari e/o convenzionali per l'ipotesi che venga fornita la prova in giudizio;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità nonché inesistenza del credito vantato dall'Ente impositore e dalla per violazione dell'art. 3 c. 1 e 2 della Delibera CP_2
ARERA 17.12.2019 – 547/2019/R/IDR, e dell'art. 1 punto c) e art.4 punto a) della Delibera
ARERA 21.12.2021 - 610/2021/R/IDR; - condannare per l'effetto, i resistenti all'annullamento
e/o storno inrelazione ai crediti dichiarati prescritti e/o non dovuti in ragione dell'accoglimento della domanda.”.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha addotto che le somme pretese dal CP_1
per consumi idrici non sarebbero dovute, per i motivi analiticamente richiamati anche
[...]
nelle conclusioni testé riportate.
Si è costituito in giudizio il che contestando gli assunti di controparte ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche che ha contestato gli assunti di controparte Controparte_2
riguardo alla correttezza della procedura di riscossione, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle doglianze relative al credito e ha, nel merito, chiesto il rigetto del ricorso.
Dopo alcuni rinvii per avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, la causa è stata fissata per discussione in trattazione scritta.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta depositate in atti.
2. In punto di qualificazione della domanda, va rilevato che il ha proposto azione di Parte_1
accertamento negativo del credito vantato dal per i consumi idrici di cui alle Controparte_1
fatture agli atti, contestando altresì la regolarità formale del sollecito di pagamento notificato dal concessionario alla riscossione.
Pag. 3 di 10 2.1 Venendo al merito, dalla qualificazione della domanda discende che «In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo» (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
16917 del 04/10/2012; ma anche, nella materia che ci occupa, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018).
Il Condominio ricorrente, adducendo un fatto estintivo della pretesa creditoria della controparte, ha in primo luogo sollevato eccezione di maturazione della prescrizione biennale del credito portato dalle fatture n. 20192103526 di € 2.908,37, emessa in data 30.06.2020, e n. 20201103466 di € 3.727,08, emessa in data 11.01.2021.
L'eccezione è solo in parte fondata.
Va rilevato al riguardo che i crediti in questione si prescrivono in due anni.
Si tratta, infatti, di fatture emesse successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 4,
L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), attuata con delibera dell'ARERA n.
97/2018/R/com, che ha ridotto i termini di prescrizione da cinque a due anni, qualora la mancata o erronea rilevazione dei consumi non sia dovuta a responsabilità del cliente stesso (comma 5 dell'art. 1 cit. ratione temporis vigente), con la seguente modulazione dell'entrata in vigore del nuovo regime della prescrizione nei diversi settori dei servizi pubblici essenziali:
- dal 2 marzo 2018 per il settore elettrico;
- dal 2 gennaio 2019 per il settore del gas;
- dal 2 gennaio 2020 per il settore idrico.
La delibera ARERA del 22.02.2018, n. 97/2018/R/com ha inoltre precisato che la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio
è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, aggiungendo subito dopo che il venditore ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione relativo a conguagli operati sulla base di rettifiche del dato di misura entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell'ambito del SII (Sistema informativo integrato).
Alcuna rilevanza, pertanto, assume la circostanza che la fatturazione è relativa a un periodo antecedente all'entrata in vigore del nuovo termine di prescrizione, dovendosi guardare all'emissione della bolletta e al termine utile per la sua emissione.
Pag. 4 di 10 Il convenuto non ha allegato alcuna responsabilità del fruitore per giustificare Controparte_1 la rilevazione effettiva dei consumi in modo intempestivo, né ha allegato l'impossibilità di richiedere il pagamento per i consumi effettivi prima dell'emissione delle fatture in questione.
Deve dunque ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione, limitatamente alla prima delle fatture indicate, in mancanza di documentati atti di interruzione del termine prescrizionale.
Il sollecito di pagamento che ha dato origine al presente giudizio, infatti, risulta notificato soltanto in data 16.11.2022, sicché appare utile a interrompere il termine di prescrizione soltanto relativamente alla seconda delle fatture indicate, in quanto emessa in data 11.01.2021. Mentre non risulta provato l'invio della fattura al ricorrente, con contestuale richiesta di adempimento.
2.2 Relativamente alle ulteriori doglianze di parte ricorrente, partendo dall'assunto che risulta pacifica tra le parti l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio (contratto n. 4842), parte ricorrente ha contestato il malfunzionamento del contatore dei consumi idrici.
Va in merito osservato che la Corte di legittimità ha specificamente affermato in materia di somministrazione che, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante (ex multis Cass. civ., sez. 3, n. 17041 del 02.12.2002; Cass. civ., sez. 3,
n. 10313 del 28.05.2004; Cass. civ. sez. 3, n. 13193 del 16.06.2011).
La Corte ha poi precisato che « in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi». (cfr. Cass.
Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, conf. Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154), nonché precisando l'ampiezza dell'onere di contestazione del cliente nella successiva pronuncia del 2020, in motivazione, ha riportato «questa Corte, con recente arresto (Cass. 21/05/2019, n.
Pag. 5 di 10 13605, non massimata), è intervenuta con riferimento a un caso in cui le fatture relative alla fornitura energia elettrica erano state emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi effettuata dall'ente distributore, Enel sul presupposto della inattendibilità Controparte_3
dei dati registrati dal contatore, in ragione della presunta sua manomissione. Nel dirimere la controversia, che anch'essa si incentrava sul contestato riparto dell'onere probatorio circa la fondatezza degli importi addebitati in fattura, la Suprema Corte ha fissato alcuni principi, alcuni dei quali estesi, per completezza di ragionamento, anche all'ipotesi, qui considerata (e lì contrassegnata con la lettera A), in cui non si muovesse, da alcuna delle parti, dal presupposto della manomissione del contatore, ma si contestasse l'effettività dei consumi addebitati, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia. Per tale ipotesi la Corte di cassazione ha fissato distinti criteri di riparto dell'onere probatorio a seconda di alcune variabili, così testualmente motivando: «Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
«Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti
e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: — l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. — L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi
(provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata
Pag. 6 di 10 la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)». Applicati tali principi al caso di specie è agevole osservare che la decisione della Corte, ancorché non risulti esplicitamente fatto riferimento ai criteri di riparto sopra esposti, si rivela nei suoi esiti conforme a quella cui avrebbe condotto una consapevole e coerente applicazione dei medesimi. Vedendosi infatti in controversia in cui si contesta l'effettività dei sovraconsumi posti a fondamento dei maggiori oneri contrattuali (senza che sia stata fatta questione di alcuna possibile manomissione del contatore) la società utente, a fondamento della detta contestazione, avrebbe dovuto: a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi di energia effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020).
Ciò posto, nel caso in esame, alla generica deduzione di malfunzionamento del contatore non è seguita – da parte del ricorrente – la prova di aver mai richiesto una verifica in proposito.
Allo stesso modo, quanto all'asserita non conformità a quelli effettivi dei consumi rilevati, non può considerarsi adempiuto l'onere probatorio di cui alla lett. b) della citata pronuncia, non essendo stata fornita alcuna prova riguardo ai consumi precedenti a quelli in contestazione. Del resto, parte ricorrente non ha nemmeno allegato e provato che il consumo rilevato nelle fatture precedenti fosse corrisponde a determinati impieghi di acqua derivanti dalla specifica attività svolta e che questa potesse considerarsi presumibilmente costante, tanto in particolare da non legittimare i conguagli.
A ben vedere, nulla ha dedotto al riguardo il ricorrente.
Pag. 7 di 10 Tali carenze assertive e probatorie non consentono di apprezzare l'illegittimità della pretesa oggetto dei conguagli e l'incongruità degli asseriti maggiori consumi fatturati rispetto a quelli effettivi, per cui si deve concludere per l'infondatezza della doglianza.
Del pari infondate risultano le doglianze formali mosse dal ricorrente alle fatture e al sollecito di pagamento, in mancanza di specifica sanzione legale e, in ogni caso, stante l'inidoneità delle stesse ad assurgere a fatti impeditivi o estintivi del diritto di credito.
2.3 Quanto alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione, come più volte chiarito da questo Tribunale, occorre muovere dalla constatazione, ancora di recente ribadita dalla Corte di Cassazione, che - mentre fino al 3 ottobre 2000 - il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 "doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità", a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, che, nel sopprimere il D.Lgs. 11 maggio 1999,
n. 152, art. 62, commi 5 e 6, ha fatto venire meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina, "si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss.". Orbene, in rapporto "alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina", la Corte di legittimità ha affermato "che i
Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue".
Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della
Pag. 8 di 10 controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio"
(così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500, Rv. 647829-01).
Infatti, costituisce principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-
01).
D'altra parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi "la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione" (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.).
Nel caso di specie, se può ritenersi che il abbia fornito una prova sufficiente Controparte_1 relativamente all'esistenza dell'allacciamento del proprio sistema fognario al depuratore dei Regi
Lagni (cfr. l'attestazione di funzionamento del depuratore regionale e la convenzione con la
Regione Campania – allegati n. 3 e n. 5 della comparsa di costituzione dell'ente comunale), esso, di contro, non ha mai nemmeno chiarito quale sarebbe la tariffa applicata per determinare i predetti oneri e le componenti tariffarie perequative UI presenti nelle fatture prodotte in atti, mentre il ricorrente ha specificamente contestato l'esistenza di tale tariffa avendo anche documentato di aver inoltrato all'ente specifica richiesta di accesso agli atti senza ottenere alcuna documentazione al riguardo (cfr. istanza di accesso allegata al ricorso introduttivo).
Avendo, quindi, omesso di produrre in giudizio la delibera di giunta o del consiglio comunale idonea a dimostrare la correttezza della tariffa applicata (con importi eventualmente differenziati per categorie di utenza – residente – non residente – esercente – domestica – commerciale ecc.) – la cui stessa esistenza risulta contestata dal ricorrente – non può ritenersi che parte resistente abbia fornito una prova sufficiente del credito vantato in relazione al servizio di depurazione delle acque ovvero che tale credito sia stato correttamente determinato.
Pag. 9 di 10 In conclusione, devono dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dal a titolo di Controparte_1
oneri di depurazione e di fognatura in relazione alle fatture di cui agli atti.
3. Quanto al governo delle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara prescritto il credito del di cui alla fattura n. 20192103526; Controparte_1
b) dichiara non dovuti gli importi pretesi dal a titolo di oneri di Controparte_1
depurazione e di fognatura per tutte le annualità considerate;
c) rigetta per il resto;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 29.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Di Leone
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