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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2249 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto risarcimento danni da responsabilità medica e vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Gregorio Viscomi
Parte appellante
e
(P.I. Controparte_1
) in persona del suo l. r. p. t., difesa dagli avvocati Florenza P.IVA_1
Russo e Marcella Mamone
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello contraria istanza e difesa disattesa, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del gravame:
In via istruttoria si chiede la riapertura dell'istruttoria dibattimentale e tal uopo che sulla
Sig.ra si disponga nuova consulenza tecnica medico- Parte_1
legale da affidare a medico chirurgo ortopedico esperto, diretta ad accertare e ricostruire la causa ed il nesso eziologico dei danni patiti dall'appellante in seguito all'intervento chirurgico del 29.05.2007.
Nel merito
- Accertare e dichiarare la responsabilità degli operatori sanitari dipendenti del nosocomio “ ” di nella causazione dei danni Controparte_1 CP_1
patiti da in conseguenza dell'intervento chirurgico dalla Parte_1
stessa subito in data 29.95.2007 e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare il conseguente diritto della stessa al risarcimento dei danni subiti e indicati nell'atto di citazione nella misura di €. 70.970,00
(€uroSettantamilanovecentosettanta), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.05.2007 all'effettivo soddisfo, od in quella maggiore e/o minore che risulterà a seguito di apposita istruttoria:
- Condannare l'appellata Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del
[...]
giudizio in favore dell'odierna appellante o, in subordine, compensare le spese e le competenze di primo grado e condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore di
[...]
” Parte_1
2 Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte adìta, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, di quelle di primo grado, le emergenze documentali ed istruttorie tutte,
-dichiarare inammissibile, improponibile, irricevibile l'appello per decorso del termine breve ad impugnare ex arrt. 325 e 326 cpc;
- gradatamente rigettare il gravame poiché infondato in fatto e diritto;
- la concludente si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU, non ricorrendone i presupposti di Legge;
- condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, l' Controparte_2
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il
[...]
Tribunale 1) Accertare e dichiarare la responsabilità degli operatori sanitari dipendenti dal nosocomio “A. Pugliese” di per i danni patiti da CP_1
in conseguenza dell'intervento chirurgico dalla stessa Parte_1
subito in data 29.05.2007; Riconoscere e dichiarare il conseguente diritto della Sig.ra al risarcimento del danno;
3) Condannare l Pt_1 [...]
, per negligenza ed imperizia dei propri Controparte_3
dipendenti nell'ambito delle prestazioni sanitarie effettuate sulla Sig.ra al risarcimento dei danni subiti dalla stessa, che si Parte_1
indicano nella misura di €. 70.970,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29 maggio 2007 all'effettivo soddisfo, od in quella maggiore
3 o minore che risulterà a seguito di apposita istruttoria;
4) Condannare
l' , nella persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c.” A fondamento della domanda l'attore in epigrafe deduceva che: - in data 29.05.2007 la sig.ra si sottoponeva ad intervento Parte_1
chirurgico per artroprotesi al ginocchio sinistro, presso l'
[...]
; dopo circa venti giorni dalle Controparte_2
dimissioni la paziente accusava forti dolori, gonfiore locale e limitazione funzionale e veniva curata dai sanitari dell'Ospedale con la prescrizione di cicli di fisioterapia ed antidolorifici;
- in data 09.02.08 la sig.ra Pt_1
veniva sottoposta nello stesso reparto dell'Ospedale ad un nuovo intervento chirurgico di debride artroscopico, stante la diagnosi di “rigidità algica post chirurgica ginocchio sinistro per sindrome aderenziale comparto mediale e laterale”, e, in data 22.10.08, veniva ancora ricoverata e risottoposta a debride artroscopico al fine di “pulizia articolare”; - a causa della persistenza del medesimo quadro clinico la paziente si rivolgeva alla diversa struttura di a Roma ove veniva ricoverata dal 21 al 26.01.2009 e sottoposta CP_4
ad intervento di protesizzazione di rotula più lateral release ma, a causa del solo parziale successo di tale intervento, in data 22.06.09, veniva sottoposta ad intervento presso la medesima per espianto della Controparte_5
struttura tibiale impiantata nel 2007 presso l Controparte_2
e, fra il 26.06.2009 ed il 07.08.09, veniva ricoverata presso la
[...]
struttura riabilitativa specifica, “Nomentana Hospital” di Roma;
- a causa di recrudescenza improvvisa della sintomatologia e della persistenza del processo infiammatorio, dopo appositi esami diagnostici, la paziente si sottoponeva presso l'Istituto Galeazzi Milano, in data 10.11.2011, alla
4 rimozione totale della protesi e, tuttora, soffre di un danno biologico permanente pari al 15 % del quale deve rispondere l' Controparte_2
convenuta per avere eseguito negligentemente e con colpa professionale la prima operazione cui è stata sottoposta la paziente in data 29.05.2007.
Sulla scorta di tali premesse l'attore concludeva come sopra riportato.
Si costituiva l la quale concludeva Controparte_1
per il rigetto della domanda poiché infondata con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio medico legale e, all'udienza del 18.01.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.”
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 734 del 19.4.2019, resa a definizione del giudizio n. 2927/2013 R.G.A.C., aveva rigettato le domande proposte nei confronti dell Controparte_1
, non avendo la parte attrice dato prova che la condotta dei sanitari
[...]
fosse stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno subito.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la predetta sentenza, lamentandone l'erroneità per aver il giudice di primo grado escluso il riconoscimento in suo favore del diritto al risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria subiti in conseguenza dell'intervento del 29.5.2007 sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze probatorie, segnatamente la consulenza tecnica d'ufficio.
Si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per decorso del termine breve
5 d'impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c. e argomentando nel merito per la sua infondatezza.
All'udienza del 25.6.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 4.7.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è inammissibile, essendo decorso il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c. per la sua proposizione.
Emerge dagli atti che la sentenza di primo grado è stata notificata, a mezzo posta elettronica certificata dall Controparte_6
alla parte appellante in data 30.7.2019.
[...]
Emerge, altresì, che l'atto di citazione in appello è stato notificato all' il 19.11.2019, dunque oltre il termine Controparte_7
di 30 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall'art. 325 c.p.c.,scaduto
– tenendo conto della sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 31 agosto – in data 30.9.2019.
Ne discende l'inammissibilità dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, e applicando la riduzione del 50%, attesa la pronuncia in rito.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.580,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2249 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto risarcimento danni da responsabilità medica e vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Gregorio Viscomi
Parte appellante
e
(P.I. Controparte_1
) in persona del suo l. r. p. t., difesa dagli avvocati Florenza P.IVA_1
Russo e Marcella Mamone
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello contraria istanza e difesa disattesa, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del gravame:
In via istruttoria si chiede la riapertura dell'istruttoria dibattimentale e tal uopo che sulla
Sig.ra si disponga nuova consulenza tecnica medico- Parte_1
legale da affidare a medico chirurgo ortopedico esperto, diretta ad accertare e ricostruire la causa ed il nesso eziologico dei danni patiti dall'appellante in seguito all'intervento chirurgico del 29.05.2007.
Nel merito
- Accertare e dichiarare la responsabilità degli operatori sanitari dipendenti del nosocomio “ ” di nella causazione dei danni Controparte_1 CP_1
patiti da in conseguenza dell'intervento chirurgico dalla Parte_1
stessa subito in data 29.95.2007 e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare il conseguente diritto della stessa al risarcimento dei danni subiti e indicati nell'atto di citazione nella misura di €. 70.970,00
(€uroSettantamilanovecentosettanta), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.05.2007 all'effettivo soddisfo, od in quella maggiore e/o minore che risulterà a seguito di apposita istruttoria:
- Condannare l'appellata Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del
[...]
giudizio in favore dell'odierna appellante o, in subordine, compensare le spese e le competenze di primo grado e condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore di
[...]
” Parte_1
2 Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte adìta, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, di quelle di primo grado, le emergenze documentali ed istruttorie tutte,
-dichiarare inammissibile, improponibile, irricevibile l'appello per decorso del termine breve ad impugnare ex arrt. 325 e 326 cpc;
- gradatamente rigettare il gravame poiché infondato in fatto e diritto;
- la concludente si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU, non ricorrendone i presupposti di Legge;
- condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, l' Controparte_2
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il
[...]
Tribunale 1) Accertare e dichiarare la responsabilità degli operatori sanitari dipendenti dal nosocomio “A. Pugliese” di per i danni patiti da CP_1
in conseguenza dell'intervento chirurgico dalla stessa Parte_1
subito in data 29.05.2007; Riconoscere e dichiarare il conseguente diritto della Sig.ra al risarcimento del danno;
3) Condannare l Pt_1 [...]
, per negligenza ed imperizia dei propri Controparte_3
dipendenti nell'ambito delle prestazioni sanitarie effettuate sulla Sig.ra al risarcimento dei danni subiti dalla stessa, che si Parte_1
indicano nella misura di €. 70.970,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29 maggio 2007 all'effettivo soddisfo, od in quella maggiore
3 o minore che risulterà a seguito di apposita istruttoria;
4) Condannare
l' , nella persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c.” A fondamento della domanda l'attore in epigrafe deduceva che: - in data 29.05.2007 la sig.ra si sottoponeva ad intervento Parte_1
chirurgico per artroprotesi al ginocchio sinistro, presso l'
[...]
; dopo circa venti giorni dalle Controparte_2
dimissioni la paziente accusava forti dolori, gonfiore locale e limitazione funzionale e veniva curata dai sanitari dell'Ospedale con la prescrizione di cicli di fisioterapia ed antidolorifici;
- in data 09.02.08 la sig.ra Pt_1
veniva sottoposta nello stesso reparto dell'Ospedale ad un nuovo intervento chirurgico di debride artroscopico, stante la diagnosi di “rigidità algica post chirurgica ginocchio sinistro per sindrome aderenziale comparto mediale e laterale”, e, in data 22.10.08, veniva ancora ricoverata e risottoposta a debride artroscopico al fine di “pulizia articolare”; - a causa della persistenza del medesimo quadro clinico la paziente si rivolgeva alla diversa struttura di a Roma ove veniva ricoverata dal 21 al 26.01.2009 e sottoposta CP_4
ad intervento di protesizzazione di rotula più lateral release ma, a causa del solo parziale successo di tale intervento, in data 22.06.09, veniva sottoposta ad intervento presso la medesima per espianto della Controparte_5
struttura tibiale impiantata nel 2007 presso l Controparte_2
e, fra il 26.06.2009 ed il 07.08.09, veniva ricoverata presso la
[...]
struttura riabilitativa specifica, “Nomentana Hospital” di Roma;
- a causa di recrudescenza improvvisa della sintomatologia e della persistenza del processo infiammatorio, dopo appositi esami diagnostici, la paziente si sottoponeva presso l'Istituto Galeazzi Milano, in data 10.11.2011, alla
4 rimozione totale della protesi e, tuttora, soffre di un danno biologico permanente pari al 15 % del quale deve rispondere l' Controparte_2
convenuta per avere eseguito negligentemente e con colpa professionale la prima operazione cui è stata sottoposta la paziente in data 29.05.2007.
Sulla scorta di tali premesse l'attore concludeva come sopra riportato.
Si costituiva l la quale concludeva Controparte_1
per il rigetto della domanda poiché infondata con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio medico legale e, all'udienza del 18.01.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.”
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 734 del 19.4.2019, resa a definizione del giudizio n. 2927/2013 R.G.A.C., aveva rigettato le domande proposte nei confronti dell Controparte_1
, non avendo la parte attrice dato prova che la condotta dei sanitari
[...]
fosse stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno subito.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la predetta sentenza, lamentandone l'erroneità per aver il giudice di primo grado escluso il riconoscimento in suo favore del diritto al risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria subiti in conseguenza dell'intervento del 29.5.2007 sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze probatorie, segnatamente la consulenza tecnica d'ufficio.
Si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per decorso del termine breve
5 d'impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c. e argomentando nel merito per la sua infondatezza.
All'udienza del 25.6.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 4.7.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è inammissibile, essendo decorso il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c. per la sua proposizione.
Emerge dagli atti che la sentenza di primo grado è stata notificata, a mezzo posta elettronica certificata dall Controparte_6
alla parte appellante in data 30.7.2019.
[...]
Emerge, altresì, che l'atto di citazione in appello è stato notificato all' il 19.11.2019, dunque oltre il termine Controparte_7
di 30 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall'art. 325 c.p.c.,scaduto
– tenendo conto della sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 31 agosto – in data 30.9.2019.
Ne discende l'inammissibilità dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, e applicando la riduzione del 50%, attesa la pronuncia in rito.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.580,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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