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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
FERRARA CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3158/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7705 DEL 10.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento n.
7705, notificato il 03.04.2024, relativo all'IMU per anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di
€ 1.271,59 contestandone la fondatezza e la legittimità per i motivi in dettaglio indicati in ricorso.
Il Comune di Palermo costituendosi in giudizio chiedeva prendere atto dell'intervenuto sgravio effettuato in sede di autotutela e dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, ricorrendo i presupposti di legge, ed in particolare essendo già intervenuta l'annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato da parte del Comune di Palermo, come da documentazione versata in atti, rileva sussistere una delle ipotesi di cessata materia del contendere tra le parti prevista dalla normativa con la conseguente estinzione del giudizio.
Si ritiene che le spese possono essere compensate tra le parti costituite ex art. 46 comma 3 D.L.vo
546/1992 attesa la richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio in data 13 gennaio 2026.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
FERRARA CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3158/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7705 DEL 10.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento n.
7705, notificato il 03.04.2024, relativo all'IMU per anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di
€ 1.271,59 contestandone la fondatezza e la legittimità per i motivi in dettaglio indicati in ricorso.
Il Comune di Palermo costituendosi in giudizio chiedeva prendere atto dell'intervenuto sgravio effettuato in sede di autotutela e dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, ricorrendo i presupposti di legge, ed in particolare essendo già intervenuta l'annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato da parte del Comune di Palermo, come da documentazione versata in atti, rileva sussistere una delle ipotesi di cessata materia del contendere tra le parti prevista dalla normativa con la conseguente estinzione del giudizio.
Si ritiene che le spese possono essere compensate tra le parti costituite ex art. 46 comma 3 D.L.vo
546/1992 attesa la richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio in data 13 gennaio 2026.