Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
L'art. 513-bis cod. pen. punisce soltanto quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta i semplici atti intimidatori. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato, che, avvalendosi dell'appoggio di esponenti della locale criminalità organizzata, imponeva la fornitura in via esclusiva di videogiochi ai titolari di esercizi pubblici, assumendo, in tal modo, una posizione di predominio nel mercato).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 2. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2015, n. 9763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9763 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 10/02/2015
Dott. GALLO DO - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO LU - Consigliere - N. 290
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 45292/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM IA nata a [...] il [...];
2) De EF CE nato ad [...] il [...];
3) ON LU nato ad [...] il [...];
4) SM SA nato ad [...] il [...];
5) ST DO nato ad [...] il [...];
6) LI LE nato a [...] il [...];
7) AR BI nato a [...] il [...];
8) AR VI nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 4/7/2013 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato generale, dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo;
l'accoglimento del ricorso proposto da De EF CE limitatamente alla confisca ed il rigetto nel resto;
l'inammissibilità del ricorso proposto da AM IA;
il rigetto dei ricorso proposto da AR BI;
il rigetto del ricorso proposto da AR VI;
l'inammissibilità dei ricorsi proposti da ON LU, LI LE, SM SA e ST DO;
udito l'avv. Senese Saverio per l'imputato De EF CE e per i terzi interessati al sequestro dei beni confiscati De EF IS, De EF BO, AS DO che ha concluso riportandosi ai motivi nuovi e chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla disposta confisca;
udito l'avv. Vignola Romolo per l'imputato De EF CE che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;
udito l'avv. ST Aniello per SM SA che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;
udito l'avv. Moroni Roberto per l'imputata AM IA che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;
udito l'avv. Capozzi Maurizio per l'imputato ST DO che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;
udito l'avv. Vannetiello Dario per l'imputato ON LU che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data A/1/2013, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 14/7/2011, rideterminava la pene inflitte a:
- AM IA nella misura di anni sette e mesi due di reclusione, per il reato alla stessa ascritto di cui al capo 1) - art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6;
- De EF CE nella misura di anni sei e mesi sei di reclusione, per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi 1) - art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6, e 26) - artt. 81, 110 e 513 bis cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art. 7 in esso assorbito il reato di cui al capo 23) - artt. 81, 110 e 513 bis cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art. 7;
- SM SA nella misura di anni otto di reclusione e mesi sei di reclusione, per i reati allo stesso ascritti di cui al capo 1) - art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6 e capo 8) - artt. 110, 56 e 629 con riferimento all'art. 628 c.p., commi 1 e 2, L. n. 203 del 1991, art. 7 esclusa la continuazione interna, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la recidiva;
- AR BI nella misura di anni dodici di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa, per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi 1) - art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6, 13) - art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 2, art. 644 c.p., commi 1 e 3 e comma 5, nn. 4 e 5, L. n. 203 del 1991, art. 7 e 67) - artt. 110 e 629 in riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e art. 61 c.p., n. 2, L. n. 203 del 1991, art. 7 unificati i reati sotto il vincolo della continuazione;
confermando nel resto la decisione di primo grado con la quale:
- ON LU era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il reato allo stesso ascritto di cui al capo 22) - artt. 110 e 81 cpv., art. 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, L. n. 203 del 1991, art. 7 esclusa la continuazione interna e la circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3. - LI LE era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato allo stesso ascritto di cui al capo 19) - artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2, L. n. 203 del 1991, art. 7 esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 ed assorbita la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. in quella di cui all'art. 629, comma 2 in riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e ritenuta la recidiva;
- AR VI era stato condannato alla pena di anni venti di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi 1) - art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6, 6) - artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 644 c.p., commi 1 e 3 e comma 5, nn. 3, 4 e 5,
L. n. 203 del 1991, art. 7 esclusa la circostanza aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7, 7) - art. 81 cpv. c.p., art. 644 c.p., comma 1 e comma 5, nn. 3 e 5, L. n. 203 del 1991, art. 7
esclusa la circostanza aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7, 8) - artt. 81 cpv., 110, 56 e 629 con riferimento all'art. 628 c.p., commi 1 e 2, L. n. 203 del 1991, art. 7 esclusa la continuazione interna, 9) - artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 644 c.p., comma 1 e comma 5, nn. 4 e 5, L. n. 203 del 1991, art. 7 esclusa la circostanza aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7, 10) - artt. 110, 56 e 629 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, art. 61 c.p., n. 2, L. n. 203 del 1991, art. 7 11) - art. 110 e art. 629, commi 1 e 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7 12) - art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 2, art. 644 c.p., commi 1 e 3, comma 5, nn. 4 e 5 e L. n. 203 del 1991, art. 7 esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 2, 13) artt. 110 e 629 con riferimento all'art. 628 c.p.,
comma 3, n. 1, art. 61 c.p., n. 2, L. n. 203 del 1991, art. 7 14) - artt. 110 e 81 c.p., art. 644 c.p., commi 1 e 3, comma 5, n. 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e, esclusa la circostanza aggravante di cui alla
L. n. 575 del 1965, art. 7, 15) - artt. 110 e 81 c.p., art. 644 c.p., commi 1 e 3 e comma 5, nn. 4 e 5, L. n. 203 del 1991, art. 7 esclusa la continuazione interna ed esclusa la circostanza aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7, 16) - artt. 56 - 629 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, nn. 1 e 3 e art. 61 c.p., n. 2, L. n. 203 del 1991, art. 7 17) - artt. 81 cpv., 110 e 56 c.p., - art. 629 c.p., commi 1 e 2, L. n. 203 del 1991, art. 7 esclusa la continuazione interna e la circostanza aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7, 18) - art. 81 cpv. c.p., art. 644 c.p., commi 1
e 3, comma 5, nn. 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 esclusa la continuazione interna e la circostanza aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7, 19) - artt. 81 cpv., 110 e 112 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2, L. n. 203 del 1991, art. 7 esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., 20) - artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2, L. n. 203 del 1991, art. 7 21) - e
67) art. 110 cod. pen., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7 unificati i reati sotto il vincolo della continuazione.
1.1. La Corte d'appello respingeva nei termini nel seguito indicate le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati e segnatamente accoglieva parzialmente nei termini sopra indicati quelle proposte da AM IA in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo l'imputata rinunciato ai motivi di appello relativi ritenuta responsabilità dell'imputata per il reato alla stessa ascritto ed alla qualificazione giuridica dello stesso;
quelle proposte da De EF CE in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 1), all'assenza di prove per i reati di cui ai capi 23) e 26), alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1), accogliendole nei termini sopra indicati limitatamente alla quantificazione della pena;
quelle proposte da ON LU in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto al capo 22), alla qualificazione giuridica del fatto ed al trattamento sanzionatorio;
quelle proposte da SM SA in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto al capo 1) ed al capo 8) con riguardo al contenuto delle intercettazioni, accogliendole nei termini sopra indicati in relazione al trattamento sanzionatorio;
quelle proposte da ST DO in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto ed al trattamento sanzionatorio irrogato;
quelle proposte da LI LE in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto ed al trattamento sanzionatorio irrogato;
accoglieva parzialmente nei termini sopra indicati quelle proposte da AR BI in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati allo stesso ascritti ed alla qualificazione giuridica degli stessi;
accoglieva parzialmente nei termini sopra indicati quelle proposte da AR VI in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati allo stesso ascritti ed alla qualificazione giuridica degli stessi.
2. Avverso tale sentenza-propongono separati ricorsi gli imputati, sollevando i seguenti motivi di gravame:
AM IA.
2.1. violazione di legge ed in particolare violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. con riferimento all'insussistenza di cause di non punibilità ed alla qualificazione giuridica del fatto contestato. De EF CE.
2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3 con riguardo alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso in contestazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Evidenzia al riguardo che la Corte territoriale ha integralmente recepito le conclusioni alle quali era pervenuto il primo giudice senza affrontare le argomentazioni svolte dalla difesa nei motivi di gravame. Segnatamente ci si duole della riconosciuta attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia RR Angelo e D'Angelo RO nonché del mancato rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, evidenziandosi come l'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni etero accusatorie sia stata desunta dalla credibilità soggettiva dei dichiaranti, passandosi omisso medio, alla fase dei riscontri. Viene evidenziata la carenza motivazionale in ordine al contrasto fra le dichiarazioni del collaboratore RO LE e quelle dei suddetti RR e D'LO: in particolare il primo, pur avendo rivestito un ruolo verticistico in un'altra organizzazione criminale con una specifica competenza a trattare con i capi degli altri clan la divisione dei proventi estorsivi nel settore delle macchinette videopoker, non si era mai riferito al ricorrente, quale imprenditore favorito dal clan CI nell'imposizione dei videopoker;
analoghe considerazioni venivano svolte in relazione alle dichiarazioni del collaboratore ND AR, il quale pure non aveva menzionato il ricorrente. Si duole ancora della valutazione degli elementi di prova emergenti dalle intercettazioni con particolare riferimento a quelle intercorse fra il ricorrente e CC SE, evidenziandosi come l'analisi delle conversazioni sia stata parziale e disorganica;
ci si vuole riferire alla mancata rivalutazione del significato probatorio dei dialoghi intercettati, nel senso che il De EF, fino all'anno 2006, aveva corrisposto, al pari di tutti gli imprenditori della zona, somme di denaro a titolo di estorsione al gruppo camorristico facente capo al EL, del quale il CC era il reggente nel periodo in cui questi era detenuto, essendo stato poi esonerato solo dopo avere gratuitamente locato un immobile di sua proprietà al CC stesso. Si lamenta, quindi, la mancata valutazione delle prove documentali fornite dalla difesa dalle quali sarebbe emerso che il ricorrente, oltre a non essere stato agevolato dal clan nello svolgimento della propria attività commerciale, nel periodo temporale in contestazione aveva subito un notevole pregiudizio economico.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. nelle condotte contestate ai capi 23) e 26) per non essere state valutate le argomentazioni difensive proposte con il gravame;
ci si vuole riferire alla mancata individuazione del soggetto passivo della condotta di concorrenza illecita, alla mancanza di qualsiasi prova o indizio del fatto che, in seguito all'invito rivolto dal CC al De EF di spendere la sua fama criminale per installare un apparecchio da gioco in un esercizio commerciale non identificato, questi si sia effettivamente attivato in tal senso ed alla mancata considerazione che i titolari di esercizi commerciali che noleggiavano le macchinette dal De EF avevano escluso di essere soggetti ad imposizioni.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 416 bis cod. pen., per la mancata derubricazione del delitto di partecipazione all'associazione di stampo camorristico nell'ipotesi di concorso esterno. Evidenzia che l'unico elemento di fatto in base al quale si era ritenuta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato è costituito dalla concessione della disponibilità di un immobile da parte del ricorrente in favore del CC, elemento che doveva essere valutato unitamente all'esonero del De EF stesso dal versamento della tangente estorsiva con il persistente obbligo di corrispondere varie regalie in occasione delle festività, il tutto dimostrativo della permanenza di uno stato di soggezione del ricorrente, incompatibile con la piena partecipazione dello stesso all'associazione criminale;
ed inoltre il collegamento, per un limitato periodo di tempo con il CC, risultante dalle intercettazioni telefoniche, può al più integrare la fattispecie del concorso esterno caratterizzato da una partecipazione sporadica e saltuaria al sodalizio criminoso.
2.5. Vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al mancato contenimento della pena nel minimo edittale. Evidenzia che l'imputato ha riportato un solo precedente penale nel 1979 e che successivamente aveva riportato condanna per reati contravvenzionali poi depenalizzati e che lo stesso aveva intrattenuto rapporti con il CC dall'autunno del 2005 all'estate del 2006, rapporti caratterizzati sempre da una condizione di palese soggiacenza da parte del De EF.
2.6. Mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento alla valutazione dei presupposti della confisca per non essere state considerate le giustificazioni fornite circa la provenienza dei beni confiscati e per la mancata valutazione della sussistenza della presunta sproporzione fra il valore economico di tali beni ed i redditi dichiarati dall'imputato e dai terzi. ON LU.
2.7. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione di cui al capo 22). Si duole, al riguardo, che la decisione impugnata si sia limitata a riprodurre le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, omettendo di prendere in considerazione le questioni proposte con l'atto di appello;
in particolare si tratta della mancanza di alcun elemento di prova dal quale ricavare che il ricorrente abbia tentato prima dell'intervento nella vicenda del coimputato LI di rilevare le quote della società; dell'assoluta carenza di prove in ordine allo specifico ruolo di istigatore attribuito al ricorrente nel l'ipotizzata aggressione che avrebbe subito la persona offesa TI in data 6/4/2005 su asserito ordine di ZO ND. Si duole, infine, della manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui pretende di attribuire alla presenza della VE CI presso la gelateria un dato probatorio che avvalorerebbe un imprecisato ed indeterminato intervento della donna presso la persona offesa.
2.8. Violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 evidenziandosi l'omessa valutazione delle doglianze difensive. Si lamenta il valore probante riconosciuto, sul punto, all'asserita consapevolezza da parte del ricorrente dell'indimostrato ruolo di affiliato al clan ricoperto dal LI.
2.9. Violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 62 bis c.p., art. 63 c.p., comma 4, artt. 114, 132 e 133 cod. pen.. Lamenta, in particolare, la violazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e l'omessa motivazione in ordine alle argomentazioni proposte con i motivi di appello con particolare riferimento all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Il ricorrente, altresì, depositava in cancelleria, in data 29/1/2015, gli atti ed i documenti citati nell'atto di gravame. SM SA.
2.10. Mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per non essere stata data risposta alle doglianze difensive in ordine alla ritenuta appartenenza dell'imputato al clan camorristico CI.
ST DO.
2.11. erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 110, 416 bis, e 378 cod. pen. ed in particolare ai presupposti della condotta qualificata come concorso esterno in associazione mafiosa in punto di efficacia causale del contributo e di dolo del concorrente ed alla mancata derubricazione della condotta contestata in quella di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen.. Si lamenta, in particolare, che l'elemento psicologico del reato contestato sia stato ravvisato esclusivamente nella caratura criminale dei soggetti che interloquiscono con il ricorrente e nella consapevolezza da parte di quest'ultimo della posizione apicale dagli stessi occupata in seno all'ipotizzato clan criminale. Si eccepisce poi la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato con riguardo all'efficienza del contributo causale apportato dal ST ed alla sua idoneità valutata con un giudizio ex post. Si evidenzia, infine, con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, l'assoluta occasionalità ed episodicità dell'intervento del ST che, al più, avrebbe imposto di inquadrare il fatto nell'ambito del delitto di cui all'art. 378 cod. pen.. LI LE.
2.12. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 441 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 423 cod. proc. pen.. Ci si vuole, al riguardo, riferire alla contestazione della recidiva con riferimento all'affermazione di questa Corte in base alla quale, nell'ambito del giudizio abbreviato, il riconoscimento di un'aggravante che non avrebbe potuto essere oggetto di una contestazione suppletiva determina la nullità della sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio.
2.13. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. per essere stata ritenuta l'ipotesi consumata e non tentata dell'estorsione. Evidenzia che manca la prova che sia stato effettivamente conseguito dai sodali del LI l'ingiusto profitto con altrui danno e che la consumazione del reato sia stata fondata su presunzioni incompatibili con l'esigenza di certezza processuale.
2.14. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Evidenzia, al riguardo, che il ricorrente ha agito non con lo scopo specifico di agevolare il clan, del quale è assolutamente estraneo, ma per aiutare il singolo AR nel recupero delle somme da quest'ultimo vantate nei confronti di "Mastu Peppe". AR BI.
2.15. Erronea applicazione della legge penale nonché mancanza di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Evidenzia, in via preliminare, che la doglianza proposta sul punto con i motivi di appello, incidendo direttamente sull'entità della pena, non può considerarsi rientrare nella rinuncia ai motivi di merito conseguente all'ammissione degli addebiti operata dal ricorrente, evidenziandosi in ciò il vizio di mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
2.16. erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. per non essere stata adeguatamente considerata, ai fini della concessione dell'invocato beneficio, la confessione.
AR VI.
2.17. Erronea applicazione della legge penale nonché mancanza di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Evidenzia, in via preliminare, che la doglianza proposta sul punto con i motivi di appello, incidendo direttamente sull'entità della pena, non può considerarsi rientrare nella rinuncia ai motivi di merito conseguente all'ammissione degli addebiti operata dal ricorrente, evidenziandosi in ciò il vizio di mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
2.18. erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 81 cod. pen. ed in particolare all'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio conseguente a concreta disapplicazione del trattamento di favore contemplato dalla norma. Ci si vuole riferire all'entità degli aumenti di pena per la ritenuta continuazione fra i reati, non essendo stata considerata anche la continuazione interna fra i reati da unificare, stante l'omogeneità delle violazioni accertate, nel senso che anche tutti i reati satellite sono avvinti tra loro dal vincolo della continuazione.
2.19. erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. per non essere stata adeguatamente considerata, ai fini della concessione dell'invocato beneficio, la confessione.
2.20. Motivi nuovi proposti da De EF CE e dai terzi interessati De EF IS, De EF BO e AS DO: omessa motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per non essere state valutate le censure difensive svolte nei motivi di appello in ordine alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies disposta dal primo giudice, essendo la motivazione meramente apparente;
evidenziano, al riguardo, che il giudice di prime cure si era limitato a giustificare la disposta confisca attraverso un rinvio per relationem alla motivazione sottesa al provvedimento di sequestro preventivo disposto nelle indagini preliminari, provvedimento adottato inaudita altera parte, prima che l'imputato ed i terzi interessati fossero posti in condizione di svolgere le proprie difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto da De EF CE merita accoglimento con riguardo alle sole statuizioni relative alle confisca, dovendo, invece, essere rigettato in relazione agli ulteriori motivi proposti;
i ricorsi proposti dagli imputati AM IA, ON LU, SM SA, ST DO, LI LE, AR BI e AR VI devono essere rigettati per essere infondati tutti i motivi proposti.
3.1. Il ricorso proposto da AM IA (2.1) è evidentemente infondato, perché privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c); al riguardo questa Corte ha stabilito che "La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi - rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità" (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici e facendosi rinvio alle argomentazioni contenute nella decisione di primo grado, tenuto conto che l'imputata aveva rinunciato a tutti i motivi di rito e di merito del gravame ad eccezione di quelli afferenti l'entità della pena, si da atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato alla stesso ascritto ed alla qualificazione giuridica del fatto contestato.
3.2. Con riferimento al primo motivo proposto da De EF CE (2.2.), attinente alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, si tratta di questioni che erano già state proposte in appello e sulle quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. In particolare, anche attraverso un rinvio alla decisione di primo grado, viene ribadito un giudizio di generale attendibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia escussi nell'ambito del procedimento. In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073). In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, rendendo risposta esaustiva alle doglianza formulate dalla difesa in ordine al giudizio di credibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia RR Angelo e D'Angelo RO. In tal senso si da atto della convergenza delle molteplici dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, affermandosi che le stesse consentono un riscontro reciproco delle rispettive propalazioni;
si enunciano quegli ulteriori elementi probatori emersi nel corso del giudizio che vengono ad assumere valore di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Segnatamente il giudice di prime cure aveva rilevato come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si riscontrassero fra loro in ordine ai reali rapporti esistenti fra l'attuale ricorrente e gli uomini di spicco dell'articolazione di Afragola del clan CI facente capo a EL CE coadiuvato da CC SE e come ulteriori elementi di prova fossero emersi dalle conversazioni intercettate analiticamente esaminate nella sentenza di primo grado, comprovanti il rapporti tra il ricorrente ed l'organizzazione criminale. Ed ancora nella sentenza impugnata è contenuta un'esaustiva motivazione implicante valutazioni in fatto, non censurabili in questa sede perché priva di contraddittorietà ed illogicità manifeste, in ordine agli asseriti contrasti denunciati dalla difesa con i motivi di appello emergenti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti nel corso del procedimento:
segnatamente viene, ragionevolmente, escluso, ai fini della ricostruzione del fatto contestato e cioè l'appartenenza del ricorrente al sodalizio criminoso di cui al capo a), un qualsiasi contrasto fra quanto riferito da RR Angelo e D'Angelo RO in ordine al ruolo ricoperto dal De EF e quanto, invece, riferito da RO LE ed ND AR, i quali nelle loro dichiarazioni non hanno mai menzionato il ricorrente. In tale direzione i giudici di appello hanno chiarito come RO LE apparteneva al Clan BE ed ND AR, pur essendo imparentato con alcuni esponenti del clan CI, non era risultato inserito in quest'ultimo sodalizio criminale;
in relazione alle dichiarazioni rese da entrambi, la Corte territoriale ha rilevato come dalle stesse sia emersa una generale conferma dell'assetto organizzativo del clan CI, quale riferita dagli altri collaboratori;
ha, altresì, considerato neutra, ai fini dell'individuazione degli elementi probatori a carico del ricorrente, la circostanza che i suddetti collaboratori nulla avessero potuto riferire in ordine alla partecipazione al sodalizio da parte del ricorrente;
ciò è stato giustificato, da un punto di vista logico, in ragione della loro posizione di estraneità dall'organizzazione criminale, che poteva, ragionevolmente, non consentire agli stessi di conoscere tutti i dettagli dell'attività criminose dei numerosi soggetti che, a vario titolo, ne facevano parte. E tale conclusione appare adeguatamente motivata sulla base della diversa posizione di intranei al sodalizio criminale ricoperta dai collaboratori RR e D'Angelo e perciò maggiormente titolati a riferire in ordine alle dinamiche interne dell'organizzazione ed all'individuazione dei soggetti che ne avevano fatto parte e dei ruoli dagli stessi ricoperti. In forza di tale argomentare la sentenza impugnata si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte laddove le dichiarazioni rese dai suddetti RR e D'Angelo in ordine al ruolo ricoperto dal Di FA nell'organizzazione sono state considerate pienamente legittime ed utilizzabili, in quanto trattasi di circostanze derivanti dal patrimonio conoscitivo acquisito dai suddetti collaboratori in ragione della loro appartenenza all'organizzazione criminale e derivanti da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di comune interesse degli associati, non assimilabili alle dichiarazioni de relato, utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all'art. 195 cod. proc. pen., ne' alle cosiddette voci correnti nel pubblico delle quali la legge prevede l'inutilizzabilità (sez. 5 n. 4977 del 8/10/2009, Rv. 245579; sez. 2 n. 6134 del 20/1/2009, Rv. 243425; sez. 2 n. 29923 del 4/7/2013, Rv. 256065). Ed anche con riguardo al contenuto delle intercettazioni, il ricorso si rivela meramente reiterativo delle analoghe doglianze proposte con i motivi di appello, tutte già adeguatamente affrontate, con valutazioni in fatto, nella sentenza impugnata. Segnatamente all'esito di un analitico esame delle conversazioni intercettate, il primo giudice, con valutazione in fatto confermata in appello, ha, ragionevolmente, ritenuto che il De EF fosse pienamente consapevole che, per risolvere i problemi che poteva incontrare nello svolgimento della sua attività, poteva fare affidamento sull'appoggio dell'organizzazione camorristica, avendo come proprio diretto riferimento CC SE, il quale provvedeva ad intimidire i soggetti che creavano difficoltà al primo nello svolgimento della sua attività imprenditoriale. Deve, a questo riguardo, rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, u.p.. Con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate riportate nella motivazione dai giudici di merito di primo e secondo grado, dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento al ruolo ricoperto dal Di EF all'interno dell'organizzazione criminale;
in tale direzione i giudici di merito avevano adeguatamente rappresentato come dalle suddette fonti di prova fosse emerso che il De EF, da vittima dell'organizzazione criminale, era divenuto partecipe della stessa, essendosi messo a disposizione di personaggi di spicco del sodalizio ed avendo ricevuto in cambio dagli stessi l'appoggio per imporre a diversi operatori l'istallazione nei propri esercizi commerciali delle macchine di videogiochi dallo stesso gestite. E contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che i giudici di appello hanno adeguatamente valutato la documentazione fornita dalla difesa pervenendo alla conclusione che la stessa non era idonea a scardinare il quadro accusatorio emerso in modo convergente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni. Il motivo di ricorso è, quindi, infondato.
3.3. Passando all'esame del secondo motivo di ricorso proposto da De EF CE (2.3.), dall'esame della sentenza impugnata emerge che si è ritenuto integrato il reato di illecita concorrenza con minaccia e violenza di cui all'art. 513 bis cod. pen. così come contestato ai capi 23) e 26) della richiesta di rinvio a giudizio, giudicando le relative contestazioni perfettamente sovrapponibili, nella condotta ascritta al ricorrente, quale risultante dagli atti d'indagine costituiti dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia;
segnatamente veniva dato atto che il De EF "... imponeva, mediante atti illeciti di concorrenza, grazie all'appoggio degli uomini di vertice della criminalità organizzata locale (in particolare CC e EL), l'istallazione di videogiochi in noleggio ai titolari degli esercizi pubblici nella zona di influenza del clan CI". E la soluzione adottata dai giudici di merito risulta conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, essendo emerso che i titolari degli esercizi pubblici che entravano in contatto con il De EF erano costretti a consentire l'installazione degli apparecchi forniti dal De EF, il quale poteva contare sull'appoggio e sulla forza intimidatrice derivante dalla sua appartenenza all'organizzazione criminale ed ai suoi contatti con esponenti di vertice della stessa, restando loro preclusa la possibilità di ricorrere ad altri fornitori. Le condotte poste in essere dall'imputato, per come ricostruite dai giudici di merito, venivano propriamente a colpire l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, introdotta dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 8, che è costituito dall'ordine economico, inteso come buon funzionamento dell'economia, che, nel caso di specie, è stato violato attraverso l'eliminazione della possibilità di concorrenza nella fornitura agli esercizi commerciali esistenti nella zona di operatività del clan degli apparecchi videogiochi con la conseguente creazione di una posizione di predominio del mercato in favore dell'attuale ricorrente. Ricorrono, quindi, nel caso di specie, quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali realizzate con atti di coartazione, attraverso le quali è stata inibita la normale dinamica imprenditoriale, non potendosi considerare i fatti accertati a carico del De EF come semplici atti intimidatori (sez. 3 n. 16195 del 6/3/2013, Rv. 255398; sez. 2 n. 29009 del 27/5/2014, Rv. 260039). La doglianza è, pertanto, infondata.
3.4. Con riferimento alla questione proposta dal De EF con il quarto motivo di ricorso, la Corte territoriale si è adeguatamente confrontata con le argomentazioni svolte in sede di gravame volte ad inquadrare i fatti descritti al capo 1) dell'imputazione nell'ambito dell'ipotesi di concorso esterno nell'associazione camorristica piuttosto che nell'ipotesi di partecipazione alla stessa. In tale direzione ed all'esito delle esame delle risultanze processuali la Corte territoriale ha ritenuto che il De EF "... fa parte della compagine associativa del clan in relazione alla sua articolazione di Afragola ed è animato dalla consapevolezza di realizzare il programma criminoso dell'associazione fornendo un contributo stabile e permanente". Segnatamente viene dato atto di come dalle intercettazioni riportate nella sentenza impugnata fosse emerso il ruolo di partecipe ricoperto dal ricorrente all'interno del sodalizio criminale: così in particolare il CC, agendo per conto del clan, imponeva i videogiochi del De EF nei locali commerciali;
il CC autorizzava il De EF a spendere il suo nome per imporsi sul mercato e vincere la concorrenza;
ancora il De EF veniva informato dal CC del passaggio di consegne ai vertici del clan fra PU e EL, in quanto quest'ultimo, appena scarcerato, riprendeva il controllo dell'articolazione di Afragola;
e nella conversazione successiva il De EF veniva informato dal CC dell'avvenuta scarcerazione del EL;
ancora il De EF diceva al figlio di rivolgersi al CC per ottenere il pagamento da parte di un soggetto inadempiente. Oltre a tali conversazioni, ragionevolmente valorizzate dalla Corte territoriale ai fini della valutazione della condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, deve tenersi conto altresì degli ulteriori elementi emergenti dalle conversazioni riportate nella sentenza di primo grado, alla quale fa rinvio la sentenza impugnata nonché gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria a cui pure ha fatto riferimento il primo giudice. Ed il ragionamento seguito dalla Corte territoriale risulta perfettamente in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha individuato i criteri distintivi fra le due ipotesi di partecipazione e di concorso esterno nell'associazione criminoso di cui all'art. 416 bis cod. pen.. In particolare si è detto che assume il ruolo di concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo della "affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma organizzativo della medesima. Viceversa, per le considerazioni sopra svolte, nel caso di specie i giudici di merito hanno ravvisato nelle condotte accertate a carico del ricorrente l'esistenza dell'affectio societatis, cioè della consapevolezza del soggetto di partecipare ad un'organizzazione criminale di stampo camorristico contribuendo, sia pure per un limitato periodo di tempo, materialmente all'attività della stessa (sez. 6 n. 30346 del 18/4/2013, Rv. 256740). Del resto sulla base degli elementi emergenti dalle sentenze di merito correttamente il ruolo ricoperto dal De EF è stato qualificato come quello dell'imprenditore colluso, cioè quello che è entrato in un rapporto sinallagmatico con l'associazione criminosa, tali da produrre vantaggi per entrambi i contraenti consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio e nel settore della gestione degli apparecchi videogiochi in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi ed utilità; non potendo, invece, lo stesso essere qualificato come imprenditore vittima, che è colui che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno (sez. 1 n. 46552 del 11/10/2005, Rv. 232963; sez. 5 n. 39042 del 1/10/2008, Rv. 242318). Ed al riguardo la Corte territoriale ha descritto l'evolversi della posizione del De EF rispetto all'organizzazione criminale: specificamente lo stesso da originaria vittima del clan è divenuto partecipe dello stesso, condividendone gli scopo e fornendo uno stabile contributo, individuato dai giudici di merito, non solo nell'avere messo a disposizione del CC un proprio appartamento, ma anche nell'essere stabilmente a disposizione del EL, capo dell'articolazione di Afragola
dell'organizzazione criminale, nell'aiutare gli associati ad avvicinare gli imprenditori edili e convincerli di pagare il pizzo, nell'imporre l'istallazione di macchinette videogiochi negli esercizi commerciali ed ancora nell'essere disponibile a cambiare titoli con denaro.
A quanto detto consegue l'infondatezza della doglianza proposta.
3.5. Il quinto motivo di ricorso proposto dal De EF, (2.5.) attinente al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla mancata concessione delle attenuanti generiche, risulta infondato, avendo il giudice di appello ritenuto adeguata la pena sopra riportata, ridimensionata rispetto a quella irrogata in primo grado, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della oggettiva gravità del fatto e della durata della condotta realizzata e della personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali;
su quest'ultimo punto non può omettersi di rilevare che la considerazione risulta errata in fatto, in quanto già il giudice di primo grado, nel non concedere le attenuanti generiche, aveva evidenziato la sostanziale assenza di precedenti penali. Ciò nonostante la doglianza non può condurre al risultato auspicato dal ricorrente, in quanto, conformemente alla valutazione espressa dal primo giudice, la negazione del beneficio da parte della Corte territoriale, che pure ha ridotto la pena irrogata in primo grado, risulta prettamente fondata su una complessiva valutazione della gravità della condotta e personalità del ricorrente con riferimento alla disinvoltura con cui ha trattato con esponenti di spicco dell'organizzazione criminale, risultando, quindi, l'assenza di precedenti penali del tutto irrilevante.
E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come è avvenuto nel caso di specie, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora si è affermato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
2.6. Passando all'esame del sesto motivo (2.6.), ripreso poi dai motivi nuovi proposti nell'interesse del ricorrente e dei terzi interessati (2.20.), effettivamente la Corte d'Appello, con riferimento alla confisca disposta dal primo giudice L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, sia pure in presenza di uno specifico motivo di gravame sul punto, si è limitata ad affermare la sussistenza dei presupposti di legge, "... non essendo stata fornita prova idonea a superare la presunzione ex lege". Ed anche nella decisione di primo grado non è dato di rinvenire un'adeguata motivazione in ordine alla sussistenza della condizioni di fatto e di diritto previste per la applicazione della confisca dei beni ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, facendosi, anche qui, un inammissibile rinvio alle considerazioni già svolte dal giudice per le indagini preliminari in data 1/7/2010 all'atto dell'emissione del decreto di sequestro preventivo. Deve, al riguardo, ribadirsi che, in tema di motivazione per relationem, è legittima la decisione che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, sia per la ratio decidendi, sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, se la consistenza probatoria di essi è così prevalente ed assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione, come nell'ipotesi in cui siano dedotte questioni già esaminate o risolte, oppure questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti;
solo in queste ipotesi il giudice dell'impugnazione può motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (sez. 5 n. 3751 del 15/2/2000, Rv. 215722;
sez. 4 n. 38824 del 17/9/2009, Rv. 241062); viceversa deve considerarsi viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi per relationem, limitandosi a richiamare quest'ultima (sez. 3 n. 24252 del 13/5/2010, Rv. 247287). In sostanza in questo caso il giudice di appello non può limitarsi a riprodurre la decisione confermata, come avvenuto nel caso di specie, dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi d'impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tali casi evocare lo schema della motivazione per relationem (sez. 6 n. 49754 del 21/11/2012, Rv. 254102). E nel caso di specie siamo in presenza di un duplice rinvio motivazione, gravemente censurabile perché mai le doglianze difensive in ordine alla provenienza dei beni sequestrati risultano essere state effettivamente esaminate dai giudici, di primo e di secondo grado, ai quali era stato assegnato il processo. Evidente è, al riguardo, che il ricorso sul punto si presta ad essere esaminato solo in relazione alla posizione dell'imputato De EF CE, che ha presentato uno specifico motivo di doglianza nel ricorso principale sul quale si sono, legittimamente, innestatati i motivi nuovi;
viceversa la posizione dei terzi interessati in riferimento ai beni confiscati De EF IS, De EF BO e AS DO è del tutto estranea ai ricorsi posti all'esame del Collegio, in quanto gli stessi figurano soltanto nei motivi nuovi presentati in data 19/12/2014 dall'avv. Saverio Senese per conto, oltreché dell'imputato De EF CE, anche dei suddetti terzi interessati.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata in accoglimento del motivo di ricorso in esame, con riferimento alla sola posizione di De EF CE, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che sarà chiamata a colmare l'evidenziato deficit di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emanazione del provvedimento di confisca dei beni già sottoposti a sequestro preventivo ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies alla luce delle specifiche doglianze e della documentazione prodotta dalla difesa.
3.7. Quanto al primo motivo di ricorso proposto da ON LU (2.7), attinente alla riconosciuta responsabilità dello stesso per il reato di cui al capo 22), cioè l'estorsione aggravata in danno di TI LF, viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli;
in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie, quali gli sms intercettati inviati dal ricorrente al LI, con i quali il primo chiedeva insistentemente di intercedere presso i coniugi TI per convincerli a vendere la gelateria, fino a fare intervenire la VE CI, con la quale il LI era costantemente in contatto. In questo senso ed in modo tutt'altro che illogico si è voluto attribuire un significato in termini di conferma dell'ipotesi accusatoria all'accertata presenza della VE CI presso la gelateria dei NT. Il quadro probatorio risultava poi ulteriormente arricchito dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ND AR, il quale pure aveva parlato di forti pressioni subite dal TI, a seguito delle quali lo stesso si vedeva costretto a cedere la gelateria. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità, stante l'infondatezza del motivo proposto anche all'esito della documentazione depositata in data 29/1/2015, che non risulta incedere sulla correttezza della valutazione di fatto effettuata dai giudici di merito.
3.8. Quanto, poi, al secondo motivo proposto dal ON (2.8.), osserva, al riguardo, in via preliminare, il Collegio che la L. n. 203 del 1991, art. 7 configura due diverse ipotesi di circostanze aggravanti: la prima si applica al reato commesso da un soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., che si avvale del metodo mafioso;
tale è quella condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica fatta di intimidazione su un numero determinato o indeterminato di persone. Non deve formare oggetto di prova ai fini dell'integrazione dell'aggravante l'esistenza dell'associazione mafiosa, essendo sufficiente avere ingenerato nella vittima del reato la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione. In questo senso si è espressa questa Corte nell'individuare la ratio della circostanza aggravante in argomento: "La ratio della disposizione di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (sez. 6 n. 582 del 19.2.1998, Rv. 210405). Invece la seconda ipotesi di circostanza aggravante, richiedendo, per la sua integrazione, che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (sez. 1 n. 1327 del 18.3.1994, Rv. 197430). Ma non dovrà essere provata l'effettiva agevolazione dell'associazione mafiosa, essendo sufficiente accertare l'oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione del gruppo criminale e non già a favorire soltanto un partecipe di detto gruppo.
Ora dalla motivazione della sentenza impugnata emerge in modo evidente che si è fatto riferimento alla circostanza aggravante in argomento così come delineata nella prima fattispecie astratta sopra descritta. In tale direzione la Corte territoriale ha valorizzato le modalità con cui l'imputato costringeva la vittima a cedere le quote sociali della propria attività commerciale, ragionevolmente, evocative di un metodo riconoscibile come mafioso connesso al potere agire indisturbato per fini illeciti in un determinato territorio;
rileva, al riguardo, il Collegio che trattasi di valutazione in fatto che, essendo adeguatamente motivata in modo immune da contraddittorietà o manifeste illogicità, si sottrae al sindacato di legittimità. E la decisione adottata si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, per la sussistenza dell'aggravante in questione occorre una compiuta e rigorosa dimostrazione dell'effettivo utilizzo del metodo mafioso, che non può essere desunto dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'agente, ma deve concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime stesse una particolare coartazione psicologica che presenti i caratteri propri dell'intimidazione derivante da un'organizzazione criminale mafiosa (sez. 6 n. 21342 del 2/4/2007, Rv. 236628; sez. 6 n. 28017 del 26/5/2011, Rv. 250541). Ed al riguardo il giudice di prime cure aveva fatto riferimento alle modalità attraverso le quali l'imputato era giunto all'acquisizione dell'esercizio commerciale considerati gli autorevoli interventi provenienti da più affiliati e l'interesse dimostrato per tutta l'operazione dalla VE CI, la quale era stata costantemente informata dell'andamento dell'esercizio commerciale da parte del LI. A quanto detto consegue l'infondatezza della doglianza proposta.
3.9. Il terzo motivo proposto dal ON attinente al trattamento sanzionatorio con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. nonché alla determinazione della pena irrogata risulta infondato, avendo la Corte territoriale, da un lato, giustificato la mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione della estrema gravità del fatto commesso, evidenziando come il ricorrente si era rivolto ad esponenti della criminalità organizzata per acquisire le quote dell'attività commerciale di proprietà della vittima;
nonché avendo giustificato il trattamento sanzionatorio irrogato in relazione all'allarmante gravità del fatto commesso. Trattasi in entrambe le ipotesi di valutazioni in fatto che, in quanto congruamente motivate, non si prestano ad essere rivalutate in sede di legittimità. Ed, in conclusione sul punto, rileva il Collegio che la complessiva ricostruzione della dinamica del fatto, quale operata dai giudici di appello attraverso la lettura delle fonti probatorie sopra richiamate, esclude, in fatto, la possibilità di considerare di minima importanza la partecipazione al delitto del ricorrente.
3.10. Il ricorso proposto da SM SA ( 2.10.) è infondato, perché privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c); al riguardo questa Corte ha stabilito che "La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi - rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità" (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici e facendosi rinvio alle argomentazioni contenute nella decisione di primo grado, si da atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti ed alla qualificazione giuridica dei fatti contestati. Con particolare riferimento all'appartenenza del ricorrente al clan camorristico CI, i giudici di appello hanno, ragionevolmente, valorizzato la responsabilità del SM per il reato fine di cui al capo 8), i contatti telefonici con gli altri appartenenti al sodalizio criminoso, i servizi di osservazione ed i controllo di polizia ai quali lo stesso è stato sottoposto. Alla luce degli elementi raccolti nelle indagini preliminari è stato ricostruito il ruolo ricoperto dal ricorrente nel sodalizio criminoso: " ... fa parte dell'articolazione di Afragola del clan CI, appartiene al gruppo che tramite AR VI vende il denaro del clan e provvede al recupero del credito per conto di terzi percependo somme superiori al credito originario da destinare a vantaggio dell'associazione".
3.11. Il ricorso di ST DO è infondato, perché riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera ne' specificatamente censura. Il giudice di appello per affermare l'infondatezza della tesi difensiva in punto di insussistenza degli estremi del concorso da parte del ricorrente nel delitto di associazione mafiosa, ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato "... il contenuto chiaro ed univoco delle conversazioni sopra indicate elimina ogni dubbio in ordine alla partecipazione del ST come concorrente esterno all'articolazione del clan CI...". Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata.
Con specifico riferimento all'elemento psicologico del reato, la decisione impugnata non presenta vizi di legittimità nell'avere valorizzato la caratura criminale dei personaggi che interloquiscono con il ricorrente, trattandosi il primo di un esponente di spicco del clan CI ferito in un agguato ed il secondo di altro affiliato al medesimo clan poi ucciso in un agguato di camorra. Ciò consente di affermare che il ricorrente, pur non essendo inserito nella struttura organizzativa del clan, era pienamente consapevole, come emerge dalle sue stesse parole risultanti dalle conversazioni intercettate riportate nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado, di fornire un contributo concreto e specifico al rafforzamento ed alla conservazione dell'organizzazione criminale. E l'affermazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della sussistenza del dolo occorre che l'agente, pur sprovvisto dell'affectio societatis" e cioè della volontà di fare parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa, rendendosi conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, all'interno della quale i membri effettivi devono poter contare sull'apporto vantaggioso del concorrente esterno (sez. 2 n. 34979 del 17/5/2012, Rv. 253657; sez. 6 n. 49820 del 5/12/2013, Rv. 258137).
Quanto poi all'elemento materiale del reato, con riferimento al contributo causale apportato dal ST, si è fatto riferimento alla disponibilità manifestata dallo stesso a fare qualunque cosa per il gruppo criminale ed alle attività in concreto svolte consistite nello spendere la propria qualità di pubblico ufficiale per acquisire notizie ed agire in favore degli affiliati. Del resto la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha affermato che il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa è integrato pur quando il soggetto abbia posto in essere anche un unico intervento, a carattere occasionale, che però abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione (sez. 2 n. 35051 del 11/6/2008, Rv. 241813). Con riferimento infine alla mancata derubricazione del fatto nel delitto di favoreggiamento la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, in base ai quali, risponde di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla capacità operativa del sodalizio medesimo, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future imprese criminali (sez. 1 n. 33243 del 7/5/2013, Rv. 256987; sez. 1 n. 3756 del 7/11/2013, Rv. 258194).
3.12. Il primo motivo di ricorso di LI LE ( 2.12) attiene alla nullità della sentenza di primo grado per essere stata ritenuta dal primo giudice, all'esito del giudizio abbreviato ed in violazione del combinato disposto dagli artt. 441 e 423 cod. proc. pen., la recidiva specifica e reiterata che non era stata ritualmente contestata. La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame proposto dal ricorrente, affermando che l'imputato era consapevole della contestazione della recidiva ed aveva avuto la possibilità di difendersi sul punto.
La doglianza è infondata, in quanto nel dispositivo della sentenza di primo grado si da atto dell'applicazione della recidiva, che, inoltre, era stata correttamente indicata nel capo d'imputazione come recidiva specifica e reiterata (pag. 34 sentenza di primo grado).
3.13. Il secondo motivo di ricorso proposto da LI LE ( 2.13.) è infondato, in quanto rappresenta la pedissequa reiterazione dell'analoga doglianza proposta in sede di gravame rispetto alla quale la sentenza impugnata ha reso esaustiva motivazione, puntuale in fatto e corretta in diritto. In tal senso si è ritenuto, sulla base di una logica e ragionevole interpretazione delle conversazioni intercettate, che il reato di estorsione dovesse considerarsi giunto alla fase della piena consumazione con il conseguimento dell'ingiusto profitto costituito dal pagamento di un debito di natura usuraia. E tale conclusione veniva, altresì, avvalorata dall'ammissione degli addebiti da parte del coimputato AR VI.
3.14. Analogo discorso deve farsi con riguardo al terzo motivo proposto dal LI, attinente alla ritenuta integrazione della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 sia sotto l'aspetto dell'utilizzo del metodo mafioso che sotto quello dell'agevolazione del clan camorristico CI. Il ricorrente, al riguardo, si limita a riprodurre una diversa valutazione delle risultanze delle indagini senza tener conto delle argomentazioni in forza delle quali la Corte territoriale ha ritenuto integrata, nel duplice profilo suindicato, la circostanza aggravante in argomento. In tale direzione, infatti, i giudici di appello hanno dato atto che l'intervento del ricorrente aveva prodotto i suoi effetti proprio per la forza d'intimidazione che questi aveva usato nei confronti dei familiari della vittima e ciò vale ad integrare l'aggravante sotto l'aspetto dell'utilizzo del metodo mafioso. Ed ancora, danno atto i giudici di appello, che l'imputato aveva consentito il recupero delle somme illecitamente dovute a AR VI, personaggio affiliato che aveva il ruolo di prestare il denaro del clan, agevolando, con la condotta posta in essere, il sodalizio criminale.
3.15. Il primo motivo di ricorso proposto da AR BI è infondato, eccependosi un vizio di mancanza di motivazione e conseguente violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. E difatti, contrariamente a quanto eccepito nel ricorso, la sentenza impugnata, nella valutazione del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, unico motivo di gravame rientrante nel devoluto dopo la rinuncia agli altri motivi di appello proposti, ha affrontato la questione relativa alla sussistenza dell'aggravante in argomento ritenendo che l'imputato avesse agito con metodo mafioso e nella consapevolezza di consentire, con la propria condotta, l'operatività e la conservazione del clan.
3.16 Parimenti infondato è il secondo motivo proposto da AR BI attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed in particolare alla mancata considerazione, ai fini della concessione dell'invocato beneficio, della confessione. Difatti, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). E, nel caso di specie, la Corte territoriale, ha, con adeguata motivazione, ritenuto decisiva la gravità delle condotte ascritte all'imputato e la sua personalità in ragione dei precedenti penali già riportati.
3.17. Il primo motivo di ricorso proposto da AR VI è infondato, eccependosi un vizio di mancanza di motivazione e conseguente violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. E difatti, contrariamente a quanto eccepito nel ricorso, la sentenza impugnata, nella valutazione del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, unico motivo di gravame rientrante nel devoluto dopo la rinuncia agli altri motivi di appello proposti, ha, sia pure implicitamente, affrontato la questione relativa alla sussistenza dell'aggravante in argomento, in linea con le affermazioni di questa Corte sullo specifico punto, come sopra riportate, ritenendo che l'imputato "... con le sue condotte illecite ha contribuito alla vita ed alla conservazione del potere dell'organizzazione di cui fa parte alle dirette dipendenze di EL CE".
3.18. Il secondo motivo di ricorso proposto da AR VI attiene alla mancata applicazione della continuazione interna con conseguente disapplicazione del trattamento di favore previsto dall'art. 81 cod. pen.. La doglianza è infondata, in quanto fondata su una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello.
3.19. Infondato è anche il terzo motivo proposto da AR VI attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed in particolare alla mancata considerazione, ai fini della concessione dell'invocato beneficio, della confessione. Difatti, alla luce delle considerazioni sopra svolte anche in relazione alla posizione di AR BI, la Corte territoriale, ha, con adeguata motivazione, ritenuto decisiva la gravità delle condotte ascritte all'imputato ed in particolare dell'attività svolta all'interno del gruppo criminale e la sua personalità in ragione dei precedenti penali già riportati.
4. Per le considerazioni fin qui svolte la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del solo De EF CE, limitatamente alle statuizioni relative alla confisca con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto;
deve essere nel resto rigettato il ricorso dello stesso De EF CE e devono pure essere rigettati i ricorsi proposti da AM IA, ON, LU, SM SA, ST DO, LI LE, AR BI e AR DO, i quali vanno anche condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca dei beni nei confronti di De EF CE con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso del predetto De EF CE nonché gli ulteriori ricorsi proposti da AM IA, ON LU, SM SA, ST DO, LI LE, AR BI, AR VI che, fatta eccezione per il De EF, condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2015