Sentenza 21 aprile 2016
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., costituisce "luogo di privata dimora" ogni ambiente in cui le persone autorizzate a soggiornarvi siano titolari di uno "ius exludendi alios" e che sia in concreto idoneo a proteggere il diritto alla riservatezza, consentendo lo svolgimento di atti di vita privata. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, all'interno dell'ufficio postale, possa considerarsi luogo di privata dimora lo spazio di fronte agli sportelli, dove chiunque pur accedere liberamente a differenza dell'area degli uffici in cui il pubblico non pur accedere senza autorizzazione, in quanto il divieto di accesso consente di attribuire all'ambiente le caratteristiche di privata dimora).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2016, n. 20200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20200 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2016 |
Testo completo
202 00/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1050/2016 Dott. FRANCO FIANDANESE - Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Consigliere - N. 29660/2015 REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ADEMAJ MIRSAD N. IL 12/09/1989 DELIBASHI ENEA N. IL 04/05/1989 avverso la sentenza n. 4/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 18/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Massots ว che ha concluso per l'in cor Udito, per la parte civile, l'Avv dig. for maj chu Udit i difensor Avv. De Rose disgs. for misisse fer l'accopliners del conse RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Torino confermava la condanna degli imputati ricorrenti alla pena di anni due mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 1000 di multa ! per il reato di rapina aggravata. proponeva ricorso per cassazione il difensore del 2. Avverso tale sentenza EL che deduceva:
2.1. mancanza di prova in relazione al riconoscimento dell'imputato; il riconoscente DA avrebbe scorto l'imputato dallo specchietto retrovisore dell'auto e solo per pochi istanti con conseguente inattendibilità della successiva individuazione fotografica 2.2. vizio di legge e di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato di lesioni. L'imputato avrebbe svolto il ruolo di palo ed allo stesso non potrebbe essre attribuita la responsabilità per il reato di lesioni;
2.3. violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen.: la rapina non sarebbe stata consumato in luogo di privata dimora tale non essendo l'ufficio postale nell'orario di apertura al pubblico;
2.4. vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per il reato di lesioni, che sarebbe stato dedotto dalla rapina senza alcun ulteriore approfondimento;
2.5 4.vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Ricorreva per cassazione anche i difensori dell' Ademaj che deduceva:
3.1. violazione di legge per illegittimo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen.; 3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: si censurava sia la scelta in ordine al bilanciamento delle circostanze, che quella in ordine all'entità dell'aumento per continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono infondati.
1.1. Il motivo di ricorso che censura la credibilità del riconoscimento fotografico effettuato nei confronti del EL è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che l'individuazione di un soggetto è una manifestazione riproduttiva 2 di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione;
pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Cass. Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Rv. 257985; Cass. sez 4, n. 1867 del 21/02/2013, Rv. 258173). Nel caso di specie il vaglio di attendibilità è stato accuratamente effettuato dalla Corte di appello che ha ritenuto convincente la puntuale descrizione effettuata dal testimone, caratterizzata dal riferimento al singolare tratto somatico costituito dalle orecchie a sventola: particolare questo che caratterizzava il solo EL tra i frequentatori dei complici. Si tratta di un vaglio di attendibilità del riconoscimento che non si arresta alla valutazione della attendibilità intrinseca espressa dalle valutazioni in ordine ala accuratezza della descrizione, ma che si estende anche ai profili di conferma estrinseca del dichiarato, in quanto rinviene la sovrapponibilità del EL con l'unico frequentatore della compagnia dei coimputati avente i suoi tratti somatici.
1.2. Anche il motivo di ricorso che censura l'accertamento di responsabilità del EL in relazione al reato di lesioni è manifestamente infondato. ་ ག སྣ Il riconosciuto pieno concorso nella consumazione della rapina ha indotto i giudici di merito (con valutazione conforme nei due gradi di giudizio) ad attribuire al EL anche la responsabilità per il reato di lesioni consumato all'interno dell'ufficio postale mentre l'imputato si trovava all'esterno a svolgere le funzioni di palo. Il collegio di merito riteneva che l'uso della forza fisica o di strumenti atti ad offendere rientrava nelle evenienze connesso allo svolgimento di una rapina e dunque erano ampiamente prevedibili e condivise, con piena integrazione dell'elemento soggettivo del reato contestato. Si tratta di una valutazione di merito priva di illogicità manifeste e decisive, coerente con le emergenze procedimentali che si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità 1.1. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del EL ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'Ademaj, entrambi relativi al riconoscimento dell'aggravante prevista dall' art. 628 comma 3, n. 3 bis cod. pen. sono infondati. Il collegio chiarisce, correggendo un precedente indirizzo interpretativo, che l'aggravante prevista dall'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen si configura solo nei luoghi in cui non è possibile l'accesso del pubblico, se non dietro espressa e preventiva autorizzazione. Va premesso che, stante il rinvio testuale fatto dall'art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3 bis) all'art. 624 bis cod. pen. (introdotto dalla L. n. 128 del 2001, art. 2, comma 2), è possibile mutuare anche tutta l'elaborazione giurisprudenziale formatasi su quest'ultima norma. In particolare, va ribadito che la nozione di 3 "privata dimora" nella fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen. è più ampia di quella di "abitazione" e comprende ogni luogo ove la persona si trattenga per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Cass. sez. 5, n. 6219 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265875; Cass. sez. 2, n. 24763 del 26/05/2015, Rv. 264283; Cass. sez. 5, 02/07/2010, n. 30957, Rv. 247765; Cass. sez. 4, 25/06/2009, n. 37908, Rv. 244980; Cass. sez. 5, 18/09/2007, n. 43089, Rv. 238493; Cass. sez. 4, 17/09/2003, n. 43671, Rv. 226415). Sviluppando tale orientamento è possibile correggere l' interpretazione secondo la quale ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.
3-bis, cod. pen., costituisce "luogo di privata dimora" l'area aperta al pubblico durante gli orari di ufficio di un'agenzia bancaria (Cass. sez 2, n. 28045 del 05/04/2012, Rv. 253413) Tale orientamento si fondava sulla valorizzazione della possibile di intercludere l'accesso al pubblico, oltre che sulla natura non "intima", ma semplicemente privata dei comportamenti possibili nei luoghi di "privata dimora". Si ritiene, al contrario che l'elemento che caratterizza la "privata dimora" sia lo ius excludendi alios" delle persone che hanno diritto ad accedere e soggiornare in tal luogo: questo è finalizzato a tutelare il diritto alla riservatezza nello svolgimento di alcune manifestazioni della vita privata della persona che l'art. 14 Cost. garantisce, proclamando l'inviolabilità del domicilio. Tale diritto di impedire agli altri l'accesso è stato valorizzato dalla giurisprudenza nella definizione di confini dell'art. 614 cod. pen. come anche nella definizione dei luoghi privati rilevanti in relazione alla disciplina delle intercettazioni (Cass. sez. 2, n. 2103 del 20/11/1996 dep. 1998, Rv. 209929). In particolare, si è stabilito che non può essere considerato luogo di privata dimora ai fini delle valutazioni di ammissibilità e utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, l'ufficio tecnico di un comune, trattandosi di luogo dove è consentito l'accesso ad un numero indiscriminato di persone (Cass. sez. 1, n. 24161 del 13/05/2010, Rv. 247942). La giurisprudenza ha inoltre evidenziato come il diritto alla riservatezza possa essere garantito anche in ambienti non riconducibili alla nozione di "domicilio" (Cass. sez.. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234269). Dalla analisi della giurisprudenza emerge dunque che l'attributo della dimora che consente di inquadrarla come "privata", è la sua idoneità a tutelare il diritto alla riservatezza, ovvero a poter svolgere all'interno atti di vita privata, sebbene non intima. Tale latitudine del concetto di privata dimora conduce a ritenere rilevante al fine della individuazione in concreto dei luoghi protetti, sia lo ius excludendi alios, sia l'attitudine concreta del luogo a consentire lo svolgimento di comportamenti privati. Tale valutazione è, peraltro coerente con l'orientamento secondo cui integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduca all'interno di una farmacia soltanto quando l'introduzione clandestina avvenga nelle parti dell'immobile destinati, per l'uso che in concreto ne è fatto, a privata dimora, vale a dire quale luogo non pubblico in cui le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti di vita privata ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale o politica (Cass. sez. 4, n. 51749 del 13/11/2014 dep. 2014 Rv. 261577; contra Cass. sez. 4, n. 37908 del 25/06/2009, Rv. 244980). Il diritto alla riservatezza si estende infatti alla tutela della non ingerenza dei terzi non solo nei confronti dei comportamenti umani più intimi (vita familiare e sessuale), ma anche delle attività semplicemente "private", ovvero non destinate alla ostensione pubblica, ovvero ai comportamenti estranei alla vita familiare e sessuale e riconducibili invece alla attività culturale, professionale e lavorativa in genere che si svolgono con modalità non pubbliche 1.2. Può dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 628 comma 2, n. 3 bis cod. pen. per luogo di privata dimora deve intendersi ogni ambiente in cui le persone autorizzate a soggiornarvi sono titolari di uno ius excludendi alios e che sia in concreto idoneo a proteggere il diritto alla riservatezza consentendo lo svolgimento di atti di vita privata. Nel caso dell'ufficio postale durante l'orario di apertura al pubblico non può considerarsi luogo di privata dimora lo spazio di fronte agli sportelli dove chiunque può accedere liberamente;
diversamente è "privata" l'area degli uffici dove il pubblico non può accedere senza espressa autorizzazione e dove il divieto di accesso al pubblico consente di attribuire all'ambiente la caratteristiche della dimora privata. Nel caso di specie le emergenze processuali indicavano che l'aggressione avveniva in parte nel retro dell'ufficio postale ove la cassaforte era situata (pag 2 della sentenza impugnata), dunque in un luogo non accessibile al pubblico senza espressa autorizzazione. L'aggravante è stata pertanto correttamente ritenuta.
1.3. Le doglianze proposte da entrambi i ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate. 5 Il collegio ribadisce che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). Peraltro secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio è frutto di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Al riguardo si condivide la giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza al principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Rigetta i ricorsi e condanna i Così deciso in Roma, il giorno L'estensore Sandra Recchione
P.Q.M.
ricorrenti al pagamento delle spese processuali 21 aprile 2016 Il Presidente Franco Fiandanese Prouco fandan DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 MAG 2016 IL CANCELLIERE E Claudia Pianellし R P U T S R O N O E C * . 7