Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2016, n. 20200
CASS
Sentenza 21 aprile 2016

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Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., costituisce "luogo di privata dimora" ogni ambiente in cui le persone autorizzate a soggiornarvi siano titolari di uno "ius exludendi alios" e che sia in concreto idoneo a proteggere il diritto alla riservatezza, consentendo lo svolgimento di atti di vita privata. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, all'interno dell'ufficio postale, possa considerarsi luogo di privata dimora lo spazio di fronte agli sportelli, dove chiunque pur accedere liberamente a differenza dell'area degli uffici in cui il pubblico non pur accedere senza autorizzazione, in quanto il divieto di accesso consente di attribuire all'ambiente le caratteristiche di privata dimora).

Commentari5

  • 1Art. 615 - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
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    Rassegna di giurisprudenza L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalità diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente (fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615 poiché la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava …

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  • 2Art. 615-bis - Interferenze illecite nella vita privata (1)
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    Rassegna di giurisprudenza Condotta tipica del reato L'art. 615-bis punisce esclusivamente colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora. Dalla ricostruzione del fatto tipico si evince dunque che oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto alla esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè all'estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora. In altri termini oggetto di tutela è la proiezione spaziale della personalità nei luoghi in cui questa si manifesta privatamente. Diritto che …

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  • 3Art. 624-bis - Furto in abitazione e furto con strappo (1)
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  • 4Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai fini
    Silvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …

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  • 5Art. 614 - Violazione di domicilio
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    Rassegna di giurisprudenza L'art. 614 comma 1 equipara l'introduzione nell'altrui abitazione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, sicché integra violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente (Sez. 5, 16721/2016). In tema di violazione di domicilio, l'art. 14 della Costituzione tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2016, n. 20200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20200
Data del deposito : 21 aprile 2016

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