Sentenza 5 aprile 2012
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., costituisce "luogo di privata dimora" l'area aperta al pubblico durante gli orari di ufficio di un'agenzia bancaria.
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2012, n. 28045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28045 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 05/04/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 805
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 49243/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- OG MA, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza n. 3219 emessa in data 14 ottobre 2011 dalla Corte d'Appello di Torino. Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 ottobre 2011 la Corte d'appello di Torino ha confermato in punto di affermazione di responsabilità la condanna di MA OG pronunciata dal g.u.p. del Tribunale di Asti in data 8 febbraio 2011 per il delitti di rapina e furto aggravato (così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione di cui al capo B), riducendo però la pena ad anni quattro di reclusione e giorni dieci di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.
Avverso tale provvedimento l'indagato propone ricorso denunciando la falsa applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3 bis). Deduce, al riguardo, che l'area di accesso al pubblico di un'agenzia bancaria non potrebbe essere considerata luogo di privata dimora, specie negli orari di accesso al pubblico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La questione sottoposta all'attenzione di questa Corte è se l'area aperta al pubblico, durante gli orari di ufficio, di un'agenzia bancaria possa essere considerata "luogo di privata dimora" ai fini della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3 bis).
Tale quesito trova risposta positiva.
Va premesso che, stante il rinvio testuale fatto dall'art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3 bis) all'art. 624 bis cod. pen. (introdotto dalla
L. n. 128 del 2001, art. 2, comma 2), è possibile mutuare anche tutta l'elaborazione giurisprudenziale formatasi su quest'ultima norma.
In particolare, va ribadito che la nozione di "privata dimora" nella fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen. è più ampia di quella di "abitazione" e comprende ogni luogo ove la persona si trattenga per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Sez. 5, 02/07/2010, n. 30957 - Rv. 247765; Sez. 4, 25/06/2009, n. 37908 - Rv. 244980; Sez. 5, 18/09/2007, n. 43089 - Rv. 238493; Sez. 4, 17/09/2003, n. 43671 - Rv. 226415). Così, si è stata ritenuta da questa Corte la sussistenza dell'aggravante nel caso di un furto commesso all'interno di un bar, di una farmacia durante l'orario di apertura, di un negozio, di uno studio professionale, di uno stabilimento industriale e di altri esercizi commerciali.
Non vale replicare che l'accesso ai locali dell'agenzia bancaria è liberamente consentito al pubblico durante l'orario di apertura. Infatti, ai fini della circostanza in parola, è sufficiente che la rapina sia commessa in uno dei luoghi previsti dall'art. 624 bis cod. pen., non essendo rilevante che la vittima abbia o meno prestato il consenso all'ingresso in essi (Sez. 2, 14/12/2011, n. 48584 - Rv. 251756).
In sostanza, due sono gli elementi identificativi del luogo di privata dimora. Il primo concerne l'astratta possibilità di procedere alla sua interclusione al pubblico accesso, ossia di disporrle la chiusura mediante l'impiego di meccanismi di sbarramento (portoni, saracinesche, eco). La mm sussistenza di tale requisito non è esclusa dal fatto che durante determinate ore del giorno sia liberamente consentito l'ingresso di soggetti terzi, anche in assenza di specifici sistemi di controllo o di individuazione, ovvero dal caso che l'accesso avvenga in modo occasionale, ma con lo specifico consenso della persona offesa.
Il secondo elemento ha natura funzionale e dipende dalla natura privata dell'attività che il luogo è deputato ad accogliere. Gli atti della vita privata, però, non vanno confusi con quelli della vita intima o familiare, per cui nella categoria rientrano anche comportamenti posti in relazione con altri soggetti, anch'essi privati, quali l'acquisto di merce in un supermercato, la fruizione di una prestazione d'opera professionale, il compimento di operazioni bancarie, ecc..
Sulla base di tali premesse è possibile affermare, in conclusione, che i locali dell'agenzia di una banca, pure nelle ore di apertura al pubblico, devono essere considerati luogo di "privata dimora" per gli effetti di cui all'art. 624 bis e art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3 bis) in quanto trattasi di un'area delimitata e circoscritta all'interno della quale le persone si trattengono, anche se in via transitoria e contingente, per compiere atti della vita privata. Tanto chiarito, nella specie i giudici di merito si sono conformati ai predetto principio di diritto e quindi il provvedimento impugnato si sottrae a censure di legittimità ed il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012