Sentenza 26 maggio 2015
Massime • 2
Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduce all'interno di un ristorante durante l'orario di chiusura, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.
In tema di furto in abitazione, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce, come privata dimora, ossia come luogo idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata di determinate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone stesse al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza. (Fattispecie relativa al furto in un ristorante durante l'orario di chiusura notturna).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2015, n. 24763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24763 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 26/05/2015
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 1136
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 49795/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, n. 1751/14, del 29 aprile 2014, depositata il 22 maggio 2014;
Sentita la relazione del consigliere relatore, Dott. Giovanni Diotallevi;
Sentita la richiesta del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Romano Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. MO AN propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, n. 1751/14, pronunciata in data 29 aprile 2014 e depositata il 22 maggio 2014.
La decisione impugnata ha confermato la condanna dell'odierno ricorrente per i reati di cui all'art. 624 bis c.p. e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2, per essere stato sorpreso all'interno del ristorante Il Matterello, situato in Sanremo, mentre prelevava, assieme ad un complice poi datosi alla fuga, denaro dalle macchinette cambia-soldi presenti nel locale e per essersi sottratto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con divieto di uscire, precedentemente applicata, nei suoi confronti, dal Tribunale di Imperia.
2. Il ricorso si articola in quattro distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si censura, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l'illogicità della motivazione rispetto al primo motivo di appello.
Nello specifico, si contesta la motivazione con la quale il giudice del gravame ha avallato il precedente rigetto, ad opera del G.u.p. di Imperia, dell'istanza con la quale l'imputato aveva chiesto la revoca dell'ordinanza con cui era stato disposto il rito abbreviato, non essendosi avverata la condizione da questa presupposta, vale a dire la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, non funzionanti al momento del furto. In particolare, si sostiene che la Corte territoriale, nel dichiarare l'irrevocabilità dell'ammissione all'anzidetto rito premiale, avrebbe erroneamente applicato un principio di diritto valevole per l'abbreviato "ordinario", ma non per quello "condizionato".
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l'illogicità e la contraddittorieta della motivazione in ordine al secondo motivo di appello.
Più in dettaglio, si asserisce che il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto adeguatamente in considerazione le doglianze difensive, espresse con l'atto di appello, relative alle divergenze nella quantificazione del denaro sottratto alla persona offesa, limitandosi ad affermare che, al momento dell'intervento ad opera di quest'ultima, l'imputato aveva completato la condotta e, quindi, il reato di furto aggravato doveva ritenersi consumato. Tale assunto viene ad essere censurato sulla scorta delle risultanze delle indagini, dalle quali viceversa emergerebbe come il medesimo soggetto, dopo essere stato scoperto, sarebbe sempre rimasto sotto l'occhio vigile della persona offesa, senza quindi potersi impossessare del denaro sottratto dalle macchinette cambia-soldi.
2.3. Con il terzo motivo, ci si duole, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dell'illogicità della motivazione in relazione al terzo motivo di appello.
Più precisamente, viene contestata la riconduzione del fatto di reato sottoposto a scrutinio entro la fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p.; in particolare, il giudice di seconde cure non avrebbe verificato se la circostanza che il titolare del ristorante dormisse nel retrobottega del locale in discorso fosse da considerarsi come occasionale e, quindi, non prevedibile dall'imputato.
2.4. Con il quarto motivo, viene dedotta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l'illogicità della motivazione in ordine al quarto motivo di appello.
Ad essere censurata è la mancata concessione delle attenuanti generiche, sebbene la difesa avesse esposto, nei motivi di gravame, che l'imputato, al comparire della persona offesa, aveva immediatamente interrotto la condotta criminosa, attendendo per dieci minuti l'arrivo della polizia;
comportamento questo che, a detta del ricorrente, dimostrerebbe una presa di coscienza dell'illecito commesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Riguardo al primo motivo, non può che registrarsi l'assoluta correttezza dell'operato dei giudici del merito.
Le decisioni da questi assunte di rigettare le istanze di revoca del rito abbreviato "condizionato", presentate dalla difesa dell'odierno ricorrente, si pongono infatti in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale il provvedimento giudiziale che dispone lo svolgimento del processo secondo le forme del rito abbreviato non può essere revocato qualora l'acquisizione della prova dedotta come condizione per l'accesso al rito stesso risulti impossibile, a causa di circostanze sopravvenute o, comunque, non prevedibili al momento della decisione sul rito (si veda, in particolare, Cass. pen., Sez. un., 19 luglio 2012, dep. 24 ottobre 2012, Bell'Arte ed altri, n. 41461, rv. 253211). La giurisprudenza ora richiamata muove dal presupposto che la condizione cui l'imputato può subordinare l'accesso al rito premiale in discorso è rappresentata dalla semplice ammissione, ad opera del giudice procedente, dell'integrazione probatoria di cui parla l'art. 438 c.p.p., comma 5, e non dalla sua concreta ed effettiva escussione in sede processuale, che dipende da fattori estranei alla volontà del medesimo giudicante. Di conseguenza, anche laddove quest'ultimo evento non si realizzi, il consenso prestato dall'imputato alla celebrazione, nei suoi confronti, del rito abbreviato rimane fermo, dal momento che non si ha alcun mutamento dei termini dell'"accordo" precedentemente concluso.
D'altronde, quanto si è venuto sin qui argomentando trova conferma nel chiaro enunciato normativo contenuto nell'art. 441 bis c.p.p.;
tale disposizione individua, in via tassativa, l'unico motivo che può condurre alla revoca del rito abbreviato anteriormente ammesso, costituito dalla formulazione, ad opera della pubblica accusa, di nuove contestazioni (si veda soprattutto il comma 4). Rappresentando la revoca de qua un'ipotesi del tutto eccezionale, deve applicarsi il noto brocardo nubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" e, pertanto, si deve ritenere che, non avendo incluso la mancata acquisizione della prova dedotta come condizione per l'accesso al rito abbreviato tra le cause di revoca del rito stesso il legislatore abbia inteso escludere cha da una siffatta situazione potesse discendere un effetto revocatorio. A riprova di ciò, va segnalato che questa Suprema Corte ha avuto modo di qualificare addirittura come abnorme l'ordinanza di revoca dell'ammissione al rito abbreviato "condizionato", se emessa al di fuori dei casi previsti dal precitato art. 441-bis (v. Cass. pen., Sez. 6, 17 aprile 2014, dep. 24 aprile 2014, Russello e altro, n. 17716, rv. 259344 e Cass. pen., Sez. 3, 12 novembre 2009, dep. 11 marzo 2010, Majouri, n. 9921, rv. 246326).
1.2. Anche il secondo motivo appare infondato.
È infatti vero che l'odierno ricorrente, dopo essere stato scoperto dalla persona offesa, è rimasto sotto il controllo di quest'ultima fino all'arrivo della polizia, ma è altrettanto vero che, al momento della scoperta, egli aveva già portato, assieme al proprio complice poi datosi alla fuga, la macchinetta cambia-soldi derubata al di fuori del ristorante (lungo il vicolo Zappa, v. pag. 5 della sentenza di primo grado) e, dunque, al di fuori della sfera di disponibilità del soggetto leso, integrando così pienamente gli elementi costitutivi della fattispecie del furto consumato, quali l'impossessamento e la sottrazione del denaro contenuto nella suindicata macchinetta.
A ciò deve aggiungersi, stando a quanto emerge sempre dalla lettura della decisione di prime cure (v., di nuovo, pag. 5), che il summenzionato complice, secondo quanto riportato dalla persona offesa, è fuggito con un sacchetto che, dal rumore, doveva contenere delle monete;
non possono perciò esservi dubbi sul fatto che il delitto di furto sia stato consumato dal soggetto da ultimo ricordato e che l'illecito in questione sia ascrivibile, a titolo di concorso, ex art. 110 c.p. e ss., altresì all'attuale impugnante. Le conclusioni così raggiunte non sono infirmate neppure dall'osservazione di parte ricorrente secondo cui il giudice dell'appello non avrebbe adeguatamente valutato le doglianze difensive, formulate nell'atto di gravame, tese ad evidenziare le divergenze relative all'esatta quantificazione del denaro sottratto. A tal proposito, va sottolineato che la sussistenza del dato empirico che assumeva rilevanza ai fini dell'accertamento di responsabilità in capo al ricorrente, ossia la presenza, all'interno della macchinetta cambia-soldi scassinata, di denaro contante e la sua asportazione da parte del ricorrente e del suo complice, introdottisi nel ristorante della persona offesa, non è in alcun modo messo in discussione dalle ricordate "divergenze" e non è stato specificamente contestato ne' in sede di appello ne' con il ricorso per cassazione qui esaminato. Ciò posto, deve condividersi la statuizione sul punto della Corte territoriale, la quale ha chiarito che l'individuazione del preciso ammontare del denaro asportato poteva eventualmente rilevare ai fini della valutazione della gravità del fatto di furto, ma non risultava decisiva per la configurabilità del fatto in parola.
1.3. Per quanto concerne il terzo motivo, se ne deve rilevare l'infondatezza; correttamente i giudici del merito hanno ricondotto il ristorante all'interno del quale l'odierno ricorrente si è illecitamente introdotto alla nozione di luogo destinato a "privata dimora", ai fini dell'applicazione della fattispecie aggravata di furto di cui all'art. 624 bis c.p., essendo il furto oggetto di contestazione avvenuto in orario di chiusura e precisamente di notte. Questa Suprema Corte ha a più riprese affermato che la nozione de qua esprime un significato ben più ampio di quello normalmente riconnesso all'espressione "luogo di abitazione", ricomprendendo in sè tutti quegli spazi delimitati non pubblici all'interno dei quali le persone possano trattenersi, anche in maniera transitoria e contingente, per svolgere atti della propria vita privata (v., ex plurimis, Cass. pen., Sez. 5, 1 ottobre 2014, dep. 21 gennaio 2015, Baldassin, n. 2768, rv. 262677 e Cass. pen., Sez. 5, 10 novembre 2014, dep. 23 marzo 2015, Dello Buono, n. 12180, rv. 262815). In questa categoria concettuale possono sicuramente farsi rientrare anche i luoghi privati aperti al pubblico, quali gli esercizi commerciali e i luoghi di ristoro, negli orari di chiusura (si veda, in terminis, Cass. pen., Sez. 4, 10 giugno 2009, dep. 6 agosto 2009, Caglioni, n. 32232, rv. 244432, relativa ad un furto commesso all'interno di un ristorante al di fuori dell'orario di apertura al pubblico).
D'altra parte, l'art. 624 bis, al comma 1, prevede espressamente che la destinazione ad atti di vita privata, che caratterizza i "luoghi di privata dimora", possa essere anche soltanto parziale, vale a dire relativa ad una parte dei luoghi in parola ovvero, come nel caso che qui viene in considerazione, ad una porzione della giornata. L'orientamento giurisprudenziale riportato ed al quale questo Collegio ritiene di dover aderire non si pone in conflitto con quanto statuito, sempre dalla Suprema Corte, in occasione del precedente richiamato dal ricorrente (Cass. pen., Sez. 4, 24 gennaio 2013, dep. 11 marzo 2013, Pignalosa, n. 11490, rv. 244854); nella sentenza richiamata in effetti il giudice della legittimità non ha contraddetto il principio di diritto prima enunciato, ma si è limitato a rilevarne l'inapplicabilità alla fattispecie concreta sulla quale era chiamato a pronunciarsi, stante l'inidoneità del luogo in cui era avvenuto il furto allora scrutinato (una tabaccheria) a fungere da "privata dimora".
Un siffatto precedente non può quindi assumere rilievo nel presente giudizio, dal momento che un ristorante, fuori dalle ore in cui è aperto al pubblico, può senz'altro essere utilizzato dal suo titolare per svolgere attività che attengono alla propria sfera privata;
ne' nel corso dei precedenti gradi di giudizio sono emerse caratteristiche del locale in discorso tali da escluderne un simile impiego. Al contrario, il fatto che il ristoratore dormisse nel retrobottega al momento del furto conferma la piena funzionalità del ristorante ad ospitare manifestazioni della vita privata del medesimo soggetto.
A nulla vale l'argomento, esposto dal ricorrente, in base al quale la Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare se la presenza della persona offesa nel ristorante fosse o meno prevedibile. Ciò poiché, affinché l'elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 624 bis c.p. possa dirsi sussistente, non è necessario che l'imputato abbia contezza della presenza del titolare di un certo luogo privato all'interno dello stesso, bensì è sufficiente che questi si rappresenti il suddetto luogo come "privata dimora", ossia come spazio atto ad ospitare, perlomeno in parte, atti di vita privata del medesimo titolare;
rappresentazione questa che dipende dalla caratteristiche intrinseche e strutturali del luogo in questione, di cui si è parlato in precedenza.
Detto altrimenti, non è possibile escludere la configurabilità del delitto di "furto in abitazione", descritto dall'art. 624 bis c.p., per carenza dell'elemento psicologico laddove, come è accaduto nel caso di specie, un soggetto si introduca in un luogo privato che, per le sue caratteristiche e per l'orario in cui l'"ingresso illecito" si sia realizzato, appaia idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata di determinate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone stesse al suo interno e dall'eventuale consapevolezza di detta presenza.
1.4. Da ultimo, il quarto motivo di ricorso è, a sua volta, privo di fondamento. La decisione d'appello ha compiutamente, per quanto sinteticamente, motivato sulla non concessione delle attenuanti generiche, evidenziando la non riscontrabilità di circostanze che potessero costituire un fattore di merito per l'imputato. Tale assunto non viene in alcun modo messo in discussione dai rilievi svolti in seno al ricorso, che fanno leva su un presunto comportamento meritorio tenuto dal ricorrente che, tuttavia, non trova riscontro negli accertamenti di merito.
Contrariamente a quanto dedotto dall'odierno impugnante, infatti, quest'ultimo non ha volontariamente atteso l'arrivo della polizia, dopo essere stato scoperto dal proprietario del ristorante derubato, ma è stato a ciò costretto dalla persona offesa, che lo ha tenuto bloccato, con le spalle al muro, puntandogli contro un coltello (v. pag. 4 della sentenza di prime cure).
2. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2015