Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2015, n. 24763
CASS
Sentenza 26 maggio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduce all'interno di un ristorante durante l'orario di chiusura, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.

In tema di furto in abitazione, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce, come privata dimora, ossia come luogo idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata di determinate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone stesse al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza. (Fattispecie relativa al furto in un ristorante durante l'orario di chiusura notturna).

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai fini
    Silvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …

     Leggi di più…

  • 2Il furto in abitazione
    https://www.studiocataldi.it/

    Il furto in abitazione è un'ipotesi peculiare di furto, punita in via specifica rispetto alla fattispecie generale dall'articolo 624-bis del codice penale Il furto in abitazione: la norma Furto in abitazione, reato complesso Il bene giuridico protetto La privata dimora Elemento soggettivo Elemento oggettivo Altri elementi del furto in abitazione La Cassazione sul furto in abitazione Il furto in abitazione: la norma Il furto in abitazione è contemplato dall'art. 624 bis c.p., in forza del quale: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in …

     Leggi di più…

  • 3Art. 624 c.p Furto
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 4Furto in abitazione (art. 624bis c.p.): differenze interpretative e recenti sviluppi
    Antonio Giulisano · https://www.diritto.it/ · 26 settembre 2023

    1. La nuova fattispecie di “furto in abitazione (art. 624bis c.p.) e la nozione di “privata dimora” Partendo da un caso di specie, il Tribunale di Bologna ha condannato in primo grado di giudizio un soggetto che era stato sorpreso mentre si accingeva a rubare una bicicletta sita all'interno del cortile della sagrestia della Basilica di San Petronio. Il soggetto è stato imputato del reato di cui all'art. 624bis c.p., comma 1 e condannato alla pena di anni 1 di reclusione. Date le circostanze del fatto, appare opportuno chiedersi per quale ragione il Giudice di primo grado abbia deciso di condannare l'imputato per la fattispecie specifica di furto in abitazione e non, invece, quella del …

     Leggi di più…

  • 5Vizi immobile acquistato: cosa fare?
    Consulenze · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 febbraio 2021
Mostra tutto (7)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2015, n. 24763
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24763
Data del deposito : 26 maggio 2015

Testo completo