Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2447/2019, posta in decisione in data 25.10.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 27/06/1975, con il patrocinio dell'Avv. PECORARO ANTONIETTA e con elezione di domicilio in via C/O AVV. M.ROCCELLA PIAZZA MARINA, 19
PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1
(C.F. ), RAPPRESENTANZA P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
D'ARGENIO MATTEO MASSIMO e con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
avanti al Tribunale di Agrigento, esponendo: che in data 22.6.2011
[...]
sottoscriveva con le compagnie assicurative convenute due polizze collettive, segnatamente la n. 5059/01 e la n. 5380/02, in abbinamento al contratto di finanziamento stipulato con Findomestic S.p.A.; che la polizza n. 5059/01 - avente ad oggetto la copertura assicurativa in caso di decesso e di invalidità permanente - e la polizza n. 5380/02 - avente ad oggetto la copertura per decesso da infortunio per incidente stradale, inabilità totale e temporanea al lavoro, perdita di impiego e malattia grave - dovevano essere stipulate congiuntamente ai fini della concessione del finanziamento;
che in data 4.8.2014 rimaneva coinvolto in un incidente stradale e che, a causa delle lesioni riportate, era costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per malattia per un periodo di 88 giorni (dallo 05.08.2014 sino al 27.10.2014); che, dopo essere clinicamente guarito, in virtù della polizza n. 5380/02 avente ad oggetto la copertura per inabilità totale al lavoro, chiedeva alla compagnia assicurativa il pagamento dell'indennità previsto in polizza per tutto il periodo della malattia;
che, tuttavia, questa respingeva la richiesta di indennizzo poiché tale copertura assicurativa era prevista esclusivamente per gli assicurati che al momento del sinistro
2 erano lavoratori autonomi oppure dipendenti del settore pubblico, non anche dipendenti del settore privato come l' Per tale ragione, previo accertamento Pt_1
della responsabilità contrattuale delle assicuratici, che nella trattativa e nella stipula delle polizze in oggetto sono incorse in una violazione degli obblighi di buona fede, diligenza e correttezza contrattuale, chiedeva la condanna dell'Assicurazione al pagamento della somma di € 2.325,00 pari a all'ammontare del premio complessivamente versato, nonché la condanna al risarcimento del danno per l'ammontare di € 10.000,00.
Ritualmente costituitesi, e Controparte_3 Controparte_4
rilevavano l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto delle domande
[...]
attoree e, pertanto, ne chiedevano il rigetto.
Indi senza incombenti istruttori, il Giudice poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 706/2019 del 20.5.2019, il Tribunale rigettava le pretese attoree.
In motivazione, il Giudice di prime cure rilevava che le polizze non coprivano, tra gli altri, i danni dedotti e sofferti dall'attore.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , al quale Parte_1
resistevano e Controparte_3 Controparte_4
In data 25.10.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha adeguatamente considerato la condotta tenuta dalle compagnie assicuratrici. A suo dire, le assicuratrici al momento della stipulazione delle polizze, non hanno tenuto una condotta adeguata ai canoni della correttezza e della buona fede: pur essendo a conoscenza della circostanza che il cliente fosse un dipendente del settore privato, hanno a lui proposto la stipulazione delle polizze non confacenti alle esigenze del suo status, in violazione dei principi e degli obblighi di informazione, trasparenza, diligenza, correttezza, controllo,
3 prudenza gestionale, adeguatezza, così come previsti e sanciti dalla disciplina legislativa regolamentare applicabile alla fattispecie, nonché degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali intercorsi, con la conseguente illegittimità di tali condotte e affermazione della responsabilità risarcitoria delle appellate di natura precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale.
Il motivo è infondato.
In punto di diritto, giova rammentare che la portata della clausola generale di cui all'art. 1337 c.c. mira a reprimere qualunque violazione del canone di buona fede, che si sostanzia in una serie di regole comportamentali volte a tutelare la libertà negoziale altrui suscettibile di essere messa a repentaglio da trattative superficiali o scorrette, costituente limite all'autonomia negoziale. La buona fede incorpora, quindi, anche il precetto di diligenza di cui all'art. 1338 c.c. e impone, innanzitutto, obblighi di informazione e di illustrazione dei termini dell'affare, a fortiori, nel caso in cui le parti versino in condizioni asimmetriche. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, chiarisce che “la regola di cui all'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale e la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto” (Cass. n. 4715/2022).
Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi sussistente alcuna violazione dei doveri di informazione, stante che la stessa, a fronte delle allegazioni delle parti, va considerata specificamente fornita al cliente e altresì esaustiva.
Invero, dalla lettura dei contratti di polizza si evince, in primo luogo, che queste possano essere stipulate solo congiuntamente e, di tale circostanza, anche l'odierno appellante ne ha dato conferma.
4 Per quanto attiene al contenuto, deve ritenersi che fosse ben a Pt_1
conoscenza dell'oggetto della copertura assicurativa;
difatti, nel contratto, debitamente sottoscritto, segnatamente a pag. 3 della polizza n. 5380/02, è indicato, tramite una tabella riepilogativa, che la garanzia per inabilità temporanea totale non è applicabile ai lavoratori dipendenti privati. Pertanto, considerato che il contratto contiene tutte le indicazioni utili per una completa conoscibilità delle garanzie e che lo stesso risulta sottoscritto da si deve conseguentemente presumere che lo Pt_1
stesso ne fosse a conoscenza, considerato anche che l'odierno appellante non ha mosso alcuna contestazione né circa il contenuto né circa la mancata lettura del contratto.
Per quanto concerne, poi, l'adeguatezza delle polizze alle esigenze dell Pt_1
deve rilevarsi che tale giudizio si tradurrebbe in una valutazione di opportunità, dovendosi sindacare la libera scelta delle parti nella contrattazione, concretandosi di fatto in un apprezzamento sull'equilibrio contrattuale, sottratto al sindacato del giudice. In ogni caso, le polizze oggetto del contendere non hanno esclusivamente ad oggetto la garanzia per inabilità totale temporanea, ma coprono al contempo il rischio sia del decesso per incidente stradale, sia per la perdita dell'impiego, sicché non è possibile affermare siano economicamente svantaggiose per l'odierno appellante. Per tale ragione, invece, è possibile presumere, anche in mancanza di prove contrarie sul punto, che l le abbia stipulate seppur a conoscenza del fatto che soltanto in Pt_1
caso di inabilità temporanea non sarebbe stato coperto dalla garanzia.
L'appello, pertanto va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del Parte_1
20.12.2019 avverso la sentenza n. 706/2019 del 20.5.2019 resa dal Tribunale di
Agrigento;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
6.3.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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