TRIB
Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 277/2025 Procedimenti Speciali Sommari
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ con CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA Causa civile tra la sig.ra (cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corrà del Foro di Vicenza (cod. fisc. ) e dall'abogado Giada Volpato del C.F._2
Foro di Vicenza,
Parte attrice intimante
v/ il sig. , nato nella Repubblica Dominicana il 23.11.1989, (cod. Controparte_1 fisc. ), residente in [...], C.F._3
Parte convenuta intimata - contumace
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dr. Alessandro
Sigillo, designato alla trattazione del procedimento per convalida di sfratto per morosità sopra epigrafato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.03.2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO
- ai sensi dell'art. 663 c.p.c. -
Letta l'intimazione che precede;
ritenuta la ritualità della notifica della intimazione in quanto effettuata ai sensi dell'art. 660
c.p.c. e nel rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 660 co. 4 c.p.c.; rilevato che parte intimata non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza di comparizione fissata per il giorno 31.03.2025;
ritenuto che
l'assenza della parte intimata non è da ritenersi dovuta a caso fortuito o forza maggiore;
osservato che parte intimante ha fornito prova scritta del dedotto rapporto locatizio mediante produzione di copia del contratto di locazione stipulato tra le parti;
preso atto della persistenza della morosità come dichiarata dal procuratore della parte intimante all'udienza del 31.03.2025, di cui al verbale che precede;
visti gli artt. 658 e 663 c.p.c.; ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del richiesto provvedimento di convalida;
convalida lo sfratto per morosità di cui all'intimazione che precede. Il Giudice, letti gli atti del procedimento epigrafato;
visti gli artt. 658 e segg. c.p.c. e l'art. 56 della legge 392/1978; preso atto della mancata costituzione e della mancata comparizione in giudizio della parte intimata e della conseguente assenza di opposizione della stessa;
visto il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della legge 31.12.2012 n. 247); ordina il rilascio dell'immobile locato entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento libero da persone e/o cose;
condanna parte intimata, come in atti generalizzata, a favore della parte intimante, come in atti generalizzata, rappresentata e difesa, al pagamento delle spese relative alla procedura di convalida di sfratto liquidate in € 1.591,00 per compenso, oltre al rimborso integrale delle anticipazioni, spese generali, IVA e C.N.P.A. se dovute come per legge.
Si comunichi.
Trento, lì 31.03.2025 Il Giudice
dr. Alessandro Sigillo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ con CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA Causa civile tra la sig.ra (cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corrà del Foro di Vicenza (cod. fisc. ) e dall'abogado Giada Volpato del C.F._2
Foro di Vicenza,
Parte attrice intimante
v/ il sig. , nato nella Repubblica Dominicana il 23.11.1989, (cod. Controparte_1 fisc. ), residente in [...], C.F._3
Parte convenuta intimata - contumace
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dr. Alessandro
Sigillo, designato alla trattazione del procedimento per convalida di sfratto per morosità sopra epigrafato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.03.2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO
- ai sensi dell'art. 663 c.p.c. -
Letta l'intimazione che precede;
ritenuta la ritualità della notifica della intimazione in quanto effettuata ai sensi dell'art. 660
c.p.c. e nel rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 660 co. 4 c.p.c.; rilevato che parte intimata non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza di comparizione fissata per il giorno 31.03.2025;
ritenuto che
l'assenza della parte intimata non è da ritenersi dovuta a caso fortuito o forza maggiore;
osservato che parte intimante ha fornito prova scritta del dedotto rapporto locatizio mediante produzione di copia del contratto di locazione stipulato tra le parti;
preso atto della persistenza della morosità come dichiarata dal procuratore della parte intimante all'udienza del 31.03.2025, di cui al verbale che precede;
visti gli artt. 658 e 663 c.p.c.; ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del richiesto provvedimento di convalida;
convalida lo sfratto per morosità di cui all'intimazione che precede. Il Giudice, letti gli atti del procedimento epigrafato;
visti gli artt. 658 e segg. c.p.c. e l'art. 56 della legge 392/1978; preso atto della mancata costituzione e della mancata comparizione in giudizio della parte intimata e della conseguente assenza di opposizione della stessa;
visto il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della legge 31.12.2012 n. 247); ordina il rilascio dell'immobile locato entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento libero da persone e/o cose;
condanna parte intimata, come in atti generalizzata, a favore della parte intimante, come in atti generalizzata, rappresentata e difesa, al pagamento delle spese relative alla procedura di convalida di sfratto liquidate in € 1.591,00 per compenso, oltre al rimborso integrale delle anticipazioni, spese generali, IVA e C.N.P.A. se dovute come per legge.
Si comunichi.
Trento, lì 31.03.2025 Il Giudice
dr. Alessandro Sigillo