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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.10.2024, assunto in decisione in data 9.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Barbara Donato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vigevano, Via Merula n.
26;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avvocato Paula Barbara Pirovano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza (MB), via
Italia n. 44;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) Confermare le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 6989/2021 in ordine all'affidamento ed al collocamento del figlio minore Persona_1
2) Confermare altresì le condizioni ivi stabilite in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso Per_1 il padre;
3) Disporre che il padre concorra al mantenimento del figlio, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a partire da aprile 2025, la somma di euro 650,00, da adeguarsi annualmente in forza degli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola, g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master c corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) c) baby sitter, f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze con i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); b) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) dare atto che le parti concordano che l'Assegno Unico ed Universale continuerà ad essere percepito interamente dalla madre;
5) dare altresì atto che le parti concordano che rimborserà a la Controparte_1 Parte_1 differenza tra quanto versato dal medesimo per il mantenimento del figlio dalla data del deposito del ricorso introduttivo a marzo 2025 per un totale di euro 1.947,25 entro 7 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni congiunte.
6) Spese di procedimento interamente compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti chiedono quindi l'accoglimento delle condizioni suindicate. Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che in data 30.6.2021 veniva Parte_1 pronunciata la sentenza definitivo nel procedimento di divorzio con che con riferimento al CP_1 figlio minore (nato il [...]), la sentenza stabiliva l'affidamento condiviso dello Persona_1 stesso ai genitori (con collocazione prevalente del minore presso la madre), nonché le modalità e tempi di frequentazione padre/figlio, e poneva a proprio carico un contributo al mantenimento del minore nella misura mensile di euro 900,00 (da rivalutarsi a partire da giugno 2021), oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
che all'epoca delle sentenza egli godeva di un reddito annuo di euro 45.000 circa e viveva in locazione con canone mensile di euro 800, mentre la resistente era inoccupata e proprietaria con la di lei madre della ex casa coniugale e di altro immobile in
Cinisello Balsamo, condotto in locazione;
che l'importo del contributo rivalutato era oggi di euro 1.039; che la resistente percepiva oggi l'intero importo dell'assegno unico, pur in assenza di provvedimento in tale senso ed aveva ereditato dalla di lei madre;
che ra oggi proletaria esclusiva della casa coniugale CP_1 ed aveva ereditato anche due immobili in Paderno Dugnano;
che la casa coniugale era libera e poteva essere messa a reddito, essendosi la resistente ed il figlio trasferiti a vivere a Paderno Dugnano, presso la ex casa della nonna materna;
che gli immobili in Paderno Dugnano erano villa con 8 vani e piscina;
che facevano parte del compendio ereditario anche quote societarie, liquidità e titoli;
che era sempre CP_1 titolare di immobile in Cinisello Balsamo, locato;
domandava che, previa verifica della condizione economico patrimoniale delle parti, il contributo al mantenimento da lui dovuto fosse ridotto ad euro
650, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva che il padre teneva con sé il figlio solo ogni 15 giorni e ne delegava la gestione alla madre anche nei fine settimana di sua spettanza, qualora il figlio avesse degli impegni sportivi, che non rimborsava il 50% delle spese straordinarie;
di essere inabile al Per_1 lavoro e invalida al 100%; che il ricorrente viveva con la nuova compagna, con cui divideva le spese abitative;
che egli aveva incassato euro 25.000 a titolo di TFR;
che egli era comproprietario di immobile a Milano, ed aveva incassato nel 2024 euro 28.000 dalla resistente in virtù di sentenza;
evidenziava che le esigenze del ragazzo erano aumentate;
che la villa di Paderno Dugnano aveva bisogno di interventi di manutenzione e di essersi ivi trasferita in quanto le era necessaria una stanza in più per ospitare amici che la supportassero nella malattia;
concludeva domandando la conferma delle statuizioni di cui al divorzio,
e di poter percepire il 100% dell'assegno unico.
Alla udienza del 13.3.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Renata Brianza, in una casa in locazione, attualmente vivo da solo e nei fine Parte_1 settimana ospito un'amica, nel 2021 vivevo sempre lì, vivo lì dal 2019, pago di canone 800 euro al mese;
lavoro presso una società di Torino, come informatico, con reddito mensile di euro 3400 euro netti mensili, oltre 13ma. lavori lì dal 2017 con le stesse condizioni contrattuali;
la vecchia società è andata in fallimento e ho recuperato il TFR che mi spettava nel 2017, mi è stato versato nel 2022, erano 25.000 euro mi pare, si vede dagli estratti conto, mio padre è deceduto nel 2010,
l'immobile era in comproprietà con mia mamma, ho ereditato una quota, ho anche un fratello, è la casa dove vive mia mamma. Ho un figlio più grande, che si chiama ha 30 anni, lui si è iscritto all'Università, adesso fa un lavoro Per_2 part time e l'hanno scorso ho contribuito alle sue spese universitarie;
lo aiuto quando ha bisogno. Avevo anticipato delle spese alla mia convivente, che mi aveva ribonificato la sua quota tramite questo che mi ha fatto un Persona_3 bonifico. Attualmente non ho finanziamenti, la macchina è aziendale, anche nel 2021 era aziendale. io vivo a Paderno Dugnano, in una casa di proprietà, che è quella che ho ereditato, sono Controparte_1 titolare di altri immobili, gli immobili di Cinisello sono in locazione, uno dal 2013 con canone mensile di 600 euro, l'altro da adesso con canone mensile 900, è più grande. Ho una pensione di invalidità dal 2013 di 420 euro mensili. Sto prendendo
l'assegno unico, che è di euro 190 mensili. Sono erede unico e da mia mamma ho ereditato la casa dove adesso vivo, la liquidità che lei aveva in banca, ma non so esattamente l'ammontare, ho ereditato anche quote societarie, che non ci sono più perché le ho vendute, per 140.000 euro.
Il legale del ricorrente, sulla base di quanto dichiarato dalla resistente ad oggi, propone il versamento di euro 650 mensili per il mantenimento con assegno unico 100% alla madre e spese straordinarie divise al 50% tra i genitori;
chiede che venga ordinata alla signora la produzione della dichiarazione di successione, con il riferimento ai conti, al denaro ed alle quote societarie.
I legali della resistente contropropongono la conferma dell'assegno di euro 900, e il 100% dell'assegno unico, ma esonerando il ricorrente dal versare le spese straordinarie. Il tennis costa 650 euro al mese, un corso di pianoforte e uno di musica 2000 euro l'anno. oltre ad un campus estivo che costa 2800.
I legali insistono nelle rispettive conclusioni.
Il Giudice delegato disponeva istruttoria sulla condizione economico patrimoniale delle parti ed assegnava alle parti i termini di cui all'articolo 473bis.28 c.p.c.; nelle more degli stessi, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle epigrafate condizioni.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Milano 30.6.2021 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (nato il [...]) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Persona_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 17.10.2024, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.10.2024, assunto in decisione in data 9.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Barbara Donato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vigevano, Via Merula n.
26;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avvocato Paula Barbara Pirovano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza (MB), via
Italia n. 44;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) Confermare le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 6989/2021 in ordine all'affidamento ed al collocamento del figlio minore Persona_1
2) Confermare altresì le condizioni ivi stabilite in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso Per_1 il padre;
3) Disporre che il padre concorra al mantenimento del figlio, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a partire da aprile 2025, la somma di euro 650,00, da adeguarsi annualmente in forza degli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola, g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master c corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) c) baby sitter, f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze con i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); b) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) dare atto che le parti concordano che l'Assegno Unico ed Universale continuerà ad essere percepito interamente dalla madre;
5) dare altresì atto che le parti concordano che rimborserà a la Controparte_1 Parte_1 differenza tra quanto versato dal medesimo per il mantenimento del figlio dalla data del deposito del ricorso introduttivo a marzo 2025 per un totale di euro 1.947,25 entro 7 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni congiunte.
6) Spese di procedimento interamente compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti chiedono quindi l'accoglimento delle condizioni suindicate. Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che in data 30.6.2021 veniva Parte_1 pronunciata la sentenza definitivo nel procedimento di divorzio con che con riferimento al CP_1 figlio minore (nato il [...]), la sentenza stabiliva l'affidamento condiviso dello Persona_1 stesso ai genitori (con collocazione prevalente del minore presso la madre), nonché le modalità e tempi di frequentazione padre/figlio, e poneva a proprio carico un contributo al mantenimento del minore nella misura mensile di euro 900,00 (da rivalutarsi a partire da giugno 2021), oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
che all'epoca delle sentenza egli godeva di un reddito annuo di euro 45.000 circa e viveva in locazione con canone mensile di euro 800, mentre la resistente era inoccupata e proprietaria con la di lei madre della ex casa coniugale e di altro immobile in
Cinisello Balsamo, condotto in locazione;
che l'importo del contributo rivalutato era oggi di euro 1.039; che la resistente percepiva oggi l'intero importo dell'assegno unico, pur in assenza di provvedimento in tale senso ed aveva ereditato dalla di lei madre;
che ra oggi proletaria esclusiva della casa coniugale CP_1 ed aveva ereditato anche due immobili in Paderno Dugnano;
che la casa coniugale era libera e poteva essere messa a reddito, essendosi la resistente ed il figlio trasferiti a vivere a Paderno Dugnano, presso la ex casa della nonna materna;
che gli immobili in Paderno Dugnano erano villa con 8 vani e piscina;
che facevano parte del compendio ereditario anche quote societarie, liquidità e titoli;
che era sempre CP_1 titolare di immobile in Cinisello Balsamo, locato;
domandava che, previa verifica della condizione economico patrimoniale delle parti, il contributo al mantenimento da lui dovuto fosse ridotto ad euro
650, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva che il padre teneva con sé il figlio solo ogni 15 giorni e ne delegava la gestione alla madre anche nei fine settimana di sua spettanza, qualora il figlio avesse degli impegni sportivi, che non rimborsava il 50% delle spese straordinarie;
di essere inabile al Per_1 lavoro e invalida al 100%; che il ricorrente viveva con la nuova compagna, con cui divideva le spese abitative;
che egli aveva incassato euro 25.000 a titolo di TFR;
che egli era comproprietario di immobile a Milano, ed aveva incassato nel 2024 euro 28.000 dalla resistente in virtù di sentenza;
evidenziava che le esigenze del ragazzo erano aumentate;
che la villa di Paderno Dugnano aveva bisogno di interventi di manutenzione e di essersi ivi trasferita in quanto le era necessaria una stanza in più per ospitare amici che la supportassero nella malattia;
concludeva domandando la conferma delle statuizioni di cui al divorzio,
e di poter percepire il 100% dell'assegno unico.
Alla udienza del 13.3.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Renata Brianza, in una casa in locazione, attualmente vivo da solo e nei fine Parte_1 settimana ospito un'amica, nel 2021 vivevo sempre lì, vivo lì dal 2019, pago di canone 800 euro al mese;
lavoro presso una società di Torino, come informatico, con reddito mensile di euro 3400 euro netti mensili, oltre 13ma. lavori lì dal 2017 con le stesse condizioni contrattuali;
la vecchia società è andata in fallimento e ho recuperato il TFR che mi spettava nel 2017, mi è stato versato nel 2022, erano 25.000 euro mi pare, si vede dagli estratti conto, mio padre è deceduto nel 2010,
l'immobile era in comproprietà con mia mamma, ho ereditato una quota, ho anche un fratello, è la casa dove vive mia mamma. Ho un figlio più grande, che si chiama ha 30 anni, lui si è iscritto all'Università, adesso fa un lavoro Per_2 part time e l'hanno scorso ho contribuito alle sue spese universitarie;
lo aiuto quando ha bisogno. Avevo anticipato delle spese alla mia convivente, che mi aveva ribonificato la sua quota tramite questo che mi ha fatto un Persona_3 bonifico. Attualmente non ho finanziamenti, la macchina è aziendale, anche nel 2021 era aziendale. io vivo a Paderno Dugnano, in una casa di proprietà, che è quella che ho ereditato, sono Controparte_1 titolare di altri immobili, gli immobili di Cinisello sono in locazione, uno dal 2013 con canone mensile di 600 euro, l'altro da adesso con canone mensile 900, è più grande. Ho una pensione di invalidità dal 2013 di 420 euro mensili. Sto prendendo
l'assegno unico, che è di euro 190 mensili. Sono erede unico e da mia mamma ho ereditato la casa dove adesso vivo, la liquidità che lei aveva in banca, ma non so esattamente l'ammontare, ho ereditato anche quote societarie, che non ci sono più perché le ho vendute, per 140.000 euro.
Il legale del ricorrente, sulla base di quanto dichiarato dalla resistente ad oggi, propone il versamento di euro 650 mensili per il mantenimento con assegno unico 100% alla madre e spese straordinarie divise al 50% tra i genitori;
chiede che venga ordinata alla signora la produzione della dichiarazione di successione, con il riferimento ai conti, al denaro ed alle quote societarie.
I legali della resistente contropropongono la conferma dell'assegno di euro 900, e il 100% dell'assegno unico, ma esonerando il ricorrente dal versare le spese straordinarie. Il tennis costa 650 euro al mese, un corso di pianoforte e uno di musica 2000 euro l'anno. oltre ad un campus estivo che costa 2800.
I legali insistono nelle rispettive conclusioni.
Il Giudice delegato disponeva istruttoria sulla condizione economico patrimoniale delle parti ed assegnava alle parti i termini di cui all'articolo 473bis.28 c.p.c.; nelle more degli stessi, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle epigrafate condizioni.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Milano 30.6.2021 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (nato il [...]) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Persona_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 17.10.2024, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi