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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/07/2025, n. 11253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11253 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 17653 anno 2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- TREDICESIMA SEZIONE CIVILE - in persona del giudice unico, dott.ssa Rosa D'Urso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17653 anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2025, vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Siria n. 20, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Pietro Chidichimo, dal quale è rappresentato e difeso, come da documentazione in atti parte attrice e
in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Aloma Piazza del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Conegliano (TV), Via Marco Polo n. 8 .
- parte convenuta –
e
Controparte_2
Parte convenuta -contumace
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
All'udienza del 18 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del procuratore pro tempore e Controparte_1
Controparte_2
Esponeva parte attrice che : “… in data 31 maggio 2019, alle ore 06:40 circa, il veicolo Opel Astra targato AS097TN, di proprietà e condotto dal GN (assicurato con la Controparte_2 [...]
, veniva parcheggiato sulla rampa di accesso al civico n. 100 di Via Galati Controparte_1 Mamertino, in Roma;
in tale circostanza, la detta vettura, trovandosi ferma sulla detta rampa discendente verso Via Galati Mamertino, senza alcuno alla guida, si “sfrenava” avanzando verso l'uscita ove in quel momento si trovava a piedi il GN , investendolo e Parte_1 sciacciandolo contro l'antistante muro di cinta;
sul posto intervenivano gli Agenti della Polizia di Roma Capitale che constatavano i fatti e redigevano il relativo Rapporto Prot. n. 12812/2019…veniva anche promosso un procedimento penale N. 2019/54131 R.G. nei confronti del GN proprietario e conducente del suddetto veicolo Opel Astra targato Controparte_2 AS097TN…A seguito dell'urto subito e del conseguente schiacciamento contro il muro esistente sulla Via Galati Mamertino, il GN veniva subito accompagnato, a mezzo Parte_1 autoambulanza del servizio 118, presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Tor Vergata – PTV… che evidenziava quanto segue “… Anamnesi: Pz giunge su tavola spinale e collare cervicale, riferisce di essere stato investito dalla propria auto. Nega patologie degne di nota, nega allergie farmacologiche. Nega trauma cranico e toracico, riferisce algia anca dx e arto inferiore destro…”
Concludeva: “…accertare la esclusiva responsabilità del GN in solido con Controparte_2 la in persona del legale rappresentante pro tempore, per il sinistro in Controparte_1 questione e, per l'effetto, condannare i medesimi al risarcimento, in favore del GN Pt_1
di tutti i danni dal medesimo subiti, nella misura di Euro 51.875,00 a titolo di risarcimento
[...] del danno biologico, oltre la personalizzazione del danno nella misura ritenuta equa ed il rimborso delle spese mediche sostenute, detratto quanto eventualmente già corrisposto da Istituti Obbligatori, o in quella maggiore o minore che risulterà provata o ritenuta equa nel corso del giudizio, oltre gli interessi dalla domanda. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario…”
Si costituiva la in persona del procuratore pro tempore Controparte_1 concludendo: “…accertata l'assenza di applicabilità al caso di specie della normativa della RCA ex art. 129 Codice delle Assicurazioni, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di
[...]
nella presente vicenda processuale. Con vittoria di spese e diritti di difesa... Controparte_1 respingersi la domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto anche in ragione della condotta abnorme serbata dall'attore. Spese di lite rifuse…nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui venga accertata una qualsivoglia responsabilità in capo a per il Controparte_2 fatto di cui è lite, dichiararsi la mancanza di legittimazione passiva della resistente con riferimento alle voci indennizzate dall'INAIL in base al D. Lgs. n. 38/2000 e DPR 1124/1965, con accoglimento della domanda dell'attore esclusivamente per le voci di danno ex lege risarcibili in capo alla convenuta, con riduzione delle medesime al quantum di giustizia e con ulteriore riduzione ex art. 1227 c.c. per la condotta colposa quantomeno concorrente e prevalente dell'attore medesimo e con manleva a carico di in favore di nei limiti contrattuali Controparte_1 Controparte_2 previsti (massimale) e con esclusione delle spese di resistenza. Spese di lite compensate…”
Non si costituiva , ritualmente citato, che rimaneva contumace. Controparte_2 Vi è stato intervento di agenti della Polizia di Roma Capitale.
La causa, istruita con prove documentali, interrogatorio formale del convenuto-contumace
, escussione testi ed espletata CTU medico-legale. Controparte_2
All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 gennaio
2025 e in detta udienza, assegnata definitivamente all'odierno giudicante, trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, non risulta sufficientemente provato l'accaduto, tantomeno la eventuale responsabilità di parte convenuta. Esiste agli atti un rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia Roma Capitale, giunti sul posto a circa 40 minuti dall'accaduto. A verbale viene resa la testimonianza del vicino di casa,
il quale, non ha assistito all'incidente ed accorso sul luogo dell'investimento Testimone_1 pochi minuti dopo il fatto, riportava all'Autorità intervenuta il narrato dell'attore sulla dinamica del sinistro: “verso le ore 6.45… ho sentito delle urla di bambini e mi sono precipitato fuori sulla strada per verificare cosa fosse successo. Trovavo l'Opel Astra targata AS097TN del vicino di fronte alla mia abitazione (il signor ) con la parte anteriore rivolta verso il muro di Parte_1 cinta della mia abitazione e li riverso a terra. Lo stesso mi riferiva che la sua macchina si è sfrenata uscendo dal suo cancello e cercando di fermarla con le mani, è rimasto coinvolto nell'urto contro il muro della mia abitazione …”
Il procedimento penale incardinato è stato archiviato per mancanza di violazione di norme del codice della strada e che non essendo stata presentata querela di parte, non è stato possibile procedere neanche ai sensi del art. 590 c.p.
Passiamo all'esame delle prove.
In sede di interrogatorio formale il convenuto -contumace, sig. , suocero Controparte_2 dell'attore, dichiara: “…mia figlia e mio genero mi chiamavano, in quanto serviva la mia auto e io mi recavo, nelle circostanze di tempo e luogo, presso l'abitazione di mia figlia…aprivo il cancello e parcheggiavo sulla rampa di accesso con la parte frontale verso Via Galati Mamertino…La rampa di accesso è in discesa verso Via Galati Mamertino…chiudevo il veicolo tirando il freno a mano, lasciavo le chiavi su un tavolo vicino e avvisavo, citofonando, i miei familiari che andavo via…”
Il teste , figlia di parte attrice dichiara: “…Io sono la nipote del sig. e mio Testimone_2 CP_2 nonno spesso ci prestava l'auto. La mattina in questione io ero in casa e mio nonno si recava da noi per lasciarci l'auto. Io ho visto l'auto di mio nonno parcheggiata sulla rampa di accesso dentro il cancello con la parte frontale rivolta verso Via Galati Mamertino…la rampa è in discesa verso Via Galati Mamertino. Io sono scesa con mio padre. Sono entrata dal lato passeggero e ho chiuso lo sportello e allacciata cintura di sicurezza. Mio padre, alla fine della discesa era andato ad aprire il cancello per uscir. L'auto non era in moto… non ho notato se il freno a mano fosse tirato, si avviava da sola verso la discesa e investiva mio padre che stava aprendo il cancello dalla parte esterna. Ha investito mio padre e lo ha trascinato verso il muro di cinta esterno…riportava gravi danni…quando mio padre è stato investito il cancello era aperto…”
Il teste “…Dichiaro che non ho assistito ai fatti. Nelle circostanze di tempo e Testimone_1 luogo che mi si indicano, mia figlia mi ha chiamato per dirmi che era successo qualcosa all'esterno sentendo trambusto…Esco fuori e vedo il sig. sdraiato per terra tra l'auto del suocero ed il Pt_1 mio muro di cinta. E' stata chiamata l'ambulanza…”
Tali essendo le pacifiche risultanze acquisite agli atti, deve ritenersi che l'investimento, se pur verificato, non può essere ricondotto al comportamento di parte convenuta.
Per come descritti i fatti, appare inverosimile che parte convenuta abbia lasciato il veicolo senza aver inserito il freno a mano. Se così fosse, parcheggiata, come riferito l'auto in discesa, questa, si sarebbe messa in marcia subito. Ed ancora, la prima a salire in auto è stata la nipote che, inavvertitamente potrebbe aver disinserito il freno a mano. Non da ultimo la dichiarazione riferita al teste, , da parte attrice che “…mi riferiva che la sua macchina si è sfrenata Testimone_1 uscendo dal suo cancello e cercando di fermarla con le mani, è rimasto coinvolto nell'urto contro il muro della mia abitazione …”. Una chiara corresponsabilità nel verificarsi dell'evento.
Tutto quanto ci riporta ai principi dettati in ordine all'onere della prova è a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In questi due periodi è sintetizzato il concetto di onere della prova per l'attore (nel primo periodo) e di onere della prova per il convenuto (nel secondo periodo). Ed infatti, chi agisce in causa e chiede al giudice un provvedimento di condanna nei confronti di un avversario, non può limitarsi a descrivere la situazione concreta, a renderla credibile o verosimile. Deve anche dimostrare che quanto afferma corrisponde a verità. Alle parole devono cioè seguire i “fatti”. E i “fatti” sono le prove. Chi agisce in causa, quindi, non può solo lamentare la lesione di un proprio diritto, ma deve anche provare: Le prove sono quindi il cardine di tutto il processo. Senza di esse, la causa non può essere vinta. Si spega così, il significato del primo comma dell'articolo del codice civile che regola l'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il che significa: chi agisce in giudizio deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere. In parole ancora più semplici: se si vuole ottenere tutela dal giudice bisogna provare a quest'ultimo ciò che si afferma. Lo stesso discorso, ma inverso, vale per il convenuto. Se l'attore dimostra l'esistenza di fatti che provano il proprio diritto, il convenuto dovrà fornire la cosiddetta prova contraria, ossia la dimostrazione che tali fatti in realtà non esistono o che si sono modificati o estinti definitivamente. Nel nostro caso, il convenuto non ha avuto necessità di fornire prova contraria in quanto non era rinvenibile, per come descritti in atti la prova fornita da parte attrice. Sempre in riferimento al nostro caso, non essendoci testimoni che hanno potuto provare la dinamica del sinistro, e gli agenti della polizia intervenuti successivamente, si potrebbe fare ricorso alle cosiddette presunzioni. Tali presunzioni consentirebbero di risalire alle modalità dell'accaduto. Dal verbale redatto non risultano circostanze atte a ricostruire la dinamica.
Ne consegue il rigetto della domanda
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti di in persona Controparte_1 del procuratore pro tempore e Controparte_2
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t, delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
.
Così deciso in Roma in data 26 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- TREDICESIMA SEZIONE CIVILE - in persona del giudice unico, dott.ssa Rosa D'Urso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17653 anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2025, vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Siria n. 20, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Pietro Chidichimo, dal quale è rappresentato e difeso, come da documentazione in atti parte attrice e
in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Aloma Piazza del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Conegliano (TV), Via Marco Polo n. 8 .
- parte convenuta –
e
Controparte_2
Parte convenuta -contumace
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
All'udienza del 18 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del procuratore pro tempore e Controparte_1
Controparte_2
Esponeva parte attrice che : “… in data 31 maggio 2019, alle ore 06:40 circa, il veicolo Opel Astra targato AS097TN, di proprietà e condotto dal GN (assicurato con la Controparte_2 [...]
, veniva parcheggiato sulla rampa di accesso al civico n. 100 di Via Galati Controparte_1 Mamertino, in Roma;
in tale circostanza, la detta vettura, trovandosi ferma sulla detta rampa discendente verso Via Galati Mamertino, senza alcuno alla guida, si “sfrenava” avanzando verso l'uscita ove in quel momento si trovava a piedi il GN , investendolo e Parte_1 sciacciandolo contro l'antistante muro di cinta;
sul posto intervenivano gli Agenti della Polizia di Roma Capitale che constatavano i fatti e redigevano il relativo Rapporto Prot. n. 12812/2019…veniva anche promosso un procedimento penale N. 2019/54131 R.G. nei confronti del GN proprietario e conducente del suddetto veicolo Opel Astra targato Controparte_2 AS097TN…A seguito dell'urto subito e del conseguente schiacciamento contro il muro esistente sulla Via Galati Mamertino, il GN veniva subito accompagnato, a mezzo Parte_1 autoambulanza del servizio 118, presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Tor Vergata – PTV… che evidenziava quanto segue “… Anamnesi: Pz giunge su tavola spinale e collare cervicale, riferisce di essere stato investito dalla propria auto. Nega patologie degne di nota, nega allergie farmacologiche. Nega trauma cranico e toracico, riferisce algia anca dx e arto inferiore destro…”
Concludeva: “…accertare la esclusiva responsabilità del GN in solido con Controparte_2 la in persona del legale rappresentante pro tempore, per il sinistro in Controparte_1 questione e, per l'effetto, condannare i medesimi al risarcimento, in favore del GN Pt_1
di tutti i danni dal medesimo subiti, nella misura di Euro 51.875,00 a titolo di risarcimento
[...] del danno biologico, oltre la personalizzazione del danno nella misura ritenuta equa ed il rimborso delle spese mediche sostenute, detratto quanto eventualmente già corrisposto da Istituti Obbligatori, o in quella maggiore o minore che risulterà provata o ritenuta equa nel corso del giudizio, oltre gli interessi dalla domanda. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario…”
Si costituiva la in persona del procuratore pro tempore Controparte_1 concludendo: “…accertata l'assenza di applicabilità al caso di specie della normativa della RCA ex art. 129 Codice delle Assicurazioni, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di
[...]
nella presente vicenda processuale. Con vittoria di spese e diritti di difesa... Controparte_1 respingersi la domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto anche in ragione della condotta abnorme serbata dall'attore. Spese di lite rifuse…nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui venga accertata una qualsivoglia responsabilità in capo a per il Controparte_2 fatto di cui è lite, dichiararsi la mancanza di legittimazione passiva della resistente con riferimento alle voci indennizzate dall'INAIL in base al D. Lgs. n. 38/2000 e DPR 1124/1965, con accoglimento della domanda dell'attore esclusivamente per le voci di danno ex lege risarcibili in capo alla convenuta, con riduzione delle medesime al quantum di giustizia e con ulteriore riduzione ex art. 1227 c.c. per la condotta colposa quantomeno concorrente e prevalente dell'attore medesimo e con manleva a carico di in favore di nei limiti contrattuali Controparte_1 Controparte_2 previsti (massimale) e con esclusione delle spese di resistenza. Spese di lite compensate…”
Non si costituiva , ritualmente citato, che rimaneva contumace. Controparte_2 Vi è stato intervento di agenti della Polizia di Roma Capitale.
La causa, istruita con prove documentali, interrogatorio formale del convenuto-contumace
, escussione testi ed espletata CTU medico-legale. Controparte_2
All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 gennaio
2025 e in detta udienza, assegnata definitivamente all'odierno giudicante, trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, non risulta sufficientemente provato l'accaduto, tantomeno la eventuale responsabilità di parte convenuta. Esiste agli atti un rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia Roma Capitale, giunti sul posto a circa 40 minuti dall'accaduto. A verbale viene resa la testimonianza del vicino di casa,
il quale, non ha assistito all'incidente ed accorso sul luogo dell'investimento Testimone_1 pochi minuti dopo il fatto, riportava all'Autorità intervenuta il narrato dell'attore sulla dinamica del sinistro: “verso le ore 6.45… ho sentito delle urla di bambini e mi sono precipitato fuori sulla strada per verificare cosa fosse successo. Trovavo l'Opel Astra targata AS097TN del vicino di fronte alla mia abitazione (il signor ) con la parte anteriore rivolta verso il muro di Parte_1 cinta della mia abitazione e li riverso a terra. Lo stesso mi riferiva che la sua macchina si è sfrenata uscendo dal suo cancello e cercando di fermarla con le mani, è rimasto coinvolto nell'urto contro il muro della mia abitazione …”
Il procedimento penale incardinato è stato archiviato per mancanza di violazione di norme del codice della strada e che non essendo stata presentata querela di parte, non è stato possibile procedere neanche ai sensi del art. 590 c.p.
Passiamo all'esame delle prove.
In sede di interrogatorio formale il convenuto -contumace, sig. , suocero Controparte_2 dell'attore, dichiara: “…mia figlia e mio genero mi chiamavano, in quanto serviva la mia auto e io mi recavo, nelle circostanze di tempo e luogo, presso l'abitazione di mia figlia…aprivo il cancello e parcheggiavo sulla rampa di accesso con la parte frontale verso Via Galati Mamertino…La rampa di accesso è in discesa verso Via Galati Mamertino…chiudevo il veicolo tirando il freno a mano, lasciavo le chiavi su un tavolo vicino e avvisavo, citofonando, i miei familiari che andavo via…”
Il teste , figlia di parte attrice dichiara: “…Io sono la nipote del sig. e mio Testimone_2 CP_2 nonno spesso ci prestava l'auto. La mattina in questione io ero in casa e mio nonno si recava da noi per lasciarci l'auto. Io ho visto l'auto di mio nonno parcheggiata sulla rampa di accesso dentro il cancello con la parte frontale rivolta verso Via Galati Mamertino…la rampa è in discesa verso Via Galati Mamertino. Io sono scesa con mio padre. Sono entrata dal lato passeggero e ho chiuso lo sportello e allacciata cintura di sicurezza. Mio padre, alla fine della discesa era andato ad aprire il cancello per uscir. L'auto non era in moto… non ho notato se il freno a mano fosse tirato, si avviava da sola verso la discesa e investiva mio padre che stava aprendo il cancello dalla parte esterna. Ha investito mio padre e lo ha trascinato verso il muro di cinta esterno…riportava gravi danni…quando mio padre è stato investito il cancello era aperto…”
Il teste “…Dichiaro che non ho assistito ai fatti. Nelle circostanze di tempo e Testimone_1 luogo che mi si indicano, mia figlia mi ha chiamato per dirmi che era successo qualcosa all'esterno sentendo trambusto…Esco fuori e vedo il sig. sdraiato per terra tra l'auto del suocero ed il Pt_1 mio muro di cinta. E' stata chiamata l'ambulanza…”
Tali essendo le pacifiche risultanze acquisite agli atti, deve ritenersi che l'investimento, se pur verificato, non può essere ricondotto al comportamento di parte convenuta.
Per come descritti i fatti, appare inverosimile che parte convenuta abbia lasciato il veicolo senza aver inserito il freno a mano. Se così fosse, parcheggiata, come riferito l'auto in discesa, questa, si sarebbe messa in marcia subito. Ed ancora, la prima a salire in auto è stata la nipote che, inavvertitamente potrebbe aver disinserito il freno a mano. Non da ultimo la dichiarazione riferita al teste, , da parte attrice che “…mi riferiva che la sua macchina si è sfrenata Testimone_1 uscendo dal suo cancello e cercando di fermarla con le mani, è rimasto coinvolto nell'urto contro il muro della mia abitazione …”. Una chiara corresponsabilità nel verificarsi dell'evento.
Tutto quanto ci riporta ai principi dettati in ordine all'onere della prova è a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In questi due periodi è sintetizzato il concetto di onere della prova per l'attore (nel primo periodo) e di onere della prova per il convenuto (nel secondo periodo). Ed infatti, chi agisce in causa e chiede al giudice un provvedimento di condanna nei confronti di un avversario, non può limitarsi a descrivere la situazione concreta, a renderla credibile o verosimile. Deve anche dimostrare che quanto afferma corrisponde a verità. Alle parole devono cioè seguire i “fatti”. E i “fatti” sono le prove. Chi agisce in causa, quindi, non può solo lamentare la lesione di un proprio diritto, ma deve anche provare: Le prove sono quindi il cardine di tutto il processo. Senza di esse, la causa non può essere vinta. Si spega così, il significato del primo comma dell'articolo del codice civile che regola l'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il che significa: chi agisce in giudizio deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere. In parole ancora più semplici: se si vuole ottenere tutela dal giudice bisogna provare a quest'ultimo ciò che si afferma. Lo stesso discorso, ma inverso, vale per il convenuto. Se l'attore dimostra l'esistenza di fatti che provano il proprio diritto, il convenuto dovrà fornire la cosiddetta prova contraria, ossia la dimostrazione che tali fatti in realtà non esistono o che si sono modificati o estinti definitivamente. Nel nostro caso, il convenuto non ha avuto necessità di fornire prova contraria in quanto non era rinvenibile, per come descritti in atti la prova fornita da parte attrice. Sempre in riferimento al nostro caso, non essendoci testimoni che hanno potuto provare la dinamica del sinistro, e gli agenti della polizia intervenuti successivamente, si potrebbe fare ricorso alle cosiddette presunzioni. Tali presunzioni consentirebbero di risalire alle modalità dell'accaduto. Dal verbale redatto non risultano circostanze atte a ricostruire la dinamica.
Ne consegue il rigetto della domanda
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti di in persona Controparte_1 del procuratore pro tempore e Controparte_2
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t, delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
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Così deciso in Roma in data 26 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso