Articolo 19 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
Articolo 18Articolo 20
Versione
22 dicembre 1962
Art. 19. Sopraelevazioni

Per la 1ª categoria:
La sopraelevazione di un piano in edifici che non siano stati gia' precedentemente sopraelevati puo' essere consentita solo quando la struttura esistente, unitamente a quella della sopraelevazione, costituisca un complesso che corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme.
Per gli edifici intelaiati non e' ammessa la sopraelevazione se non puo' essere assicurato un efficace collegamento e continuita' delle strutture, in particolare mediante la saldatura delle armature.
Tali collegamenti e saldature dovranno essere constatati dall'Ufficio del genio civile che compilera' apposito verbale.
Se il fabbricato da sopraelevare e' a due piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dal precedente articolo 13, lettera E) essa deve essere demolita e ricostruita in conformita' delle presenti norme.
Per la 2ª categoria:
La sopraelevazione di due piani in edifici che non si no stati gia' precedentemente sopraelevati puo' essere consentita solo quando la struttura esistente, unitamente a quella della sopraelevazione, costituisca un complesso che corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme.
Per gli edifici intelaiati non e' ammessa la sopraelevazione se non puo' essere assicurato un efficace collegamento e continuita' delle strutture, in particolare mediante la saldatura delle armature.
Tali collegamenti e saldatura dovranno essere constatati dall'Ufficio del genio civile che compilera' apposito verbale.
Se il fabbricato da sopraelevare e' a due piani o piu' piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dal precedente articolo 13, lettera E) essa deve essere demolita e ricostruita in conformita' delle presenti nome.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962
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