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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/08/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6434/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 6434/2017 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Eboli (SA) n. 83/2017, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusto mandato rilasciato su foglio separato ma Parte_1 congiunto ex art. 83, comma III c.p.c. all'atto di citazione in appello, dall'avv. Bernardino Zinno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Buccino (SA), alla via Roma n. 45
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta in primo grado, dall'avv. Antonio D'Orio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via San Leonardo n. 159
APPELLATO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione, ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti depositavano le proprie note scritte, rassegnando le relative conclusioni (cfr. per l'appellante, la nota del 19.03.2025; per l'appellato, la nota del 21.03.2025), da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 83/2017 emessa dal Giudice di Pace di Eboli del 4 gennaio 2017, depositata in data
23.01.2017 e non notificata.
Ed invero, l'odierna appellante deduceva di aver promosso un giudizio contro la sig.ra CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale in cui la stessa
[...] veniva coinvolta, conferendo perciò apposito mandato difensivo all'avv. Controparte_1
.
[...]
Deduceva ancora che tale giudizio si era concluso con la sentenza del Giudice di Pace di Eboli n.
660/15, di rigetto della domanda, previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva, a causa del mancato deposito di documentazione comprovante la proprietà in capo all'attrice dell'autovettura per cui era causa. Sicché, premettendo che tale sentenza di rigetto non le era stata comunicata dal difensore, avendo ella avuto notizia dell'esito del giudizio soltanto con la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta per la registrazione della sentenza, conveniva in giudizio l'avv. CP_1 chiedendone la condanna al pagamento dei danni per responsabilità professionale, che quantificava complessivamente in € 4.512,88, ovvero nella somma superiore ritenuta di giustizia comunque entro il limite massimo di € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Così instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv. , il Controparte_1 quale contestando le avverse deduzioni, instava per il rigetto dell'avversa domanda e formulava in via riconvenzionale domanda di risarcimento dei danni a tal uopo patiti, in ragione del discredito professionale così cagionato allo stesso.
Con sentenza n. 83/2017 – impugnata in questa sede – il Giudice di Pace di Eboli rigettava tanto la domanda principale quanto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lesione alla reputazione e all'immagine (tempestivamente proposta dall'avv. costituitosi) perché non CP_1 provate, compensava pertanto fra le parti le spese di lite e dichiarava infine la provvisoria esecutività del provvedimento.
Sicché la sig.ra impugnava la predetta sentenza formulando un unico, articolato, motivo Parte_1 di appello.
Nello specifico, parte appellante lamentava l'erronea applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., deducendo che rientrava senz'altro nell'ordinaria diligenza dell'avvocato la cognizione che la legittimazione ad agire rappresenta una condizione dell'azione e che la mancata prova della proprietà dell'autovettura escludeva la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione risarcitoria, non potendosi far rientrare il caso di specie nel campo di applicabilità dell'art. 2236 c.c., non ravvisandosi alcuna ipotesi di speciale difficoltà in parte qua.
Allo stesso modo, l'odierna appellante contestava la grave negligenza, fonte di per sé stessa di responsabilità professionale, rappresentata dalla mancata comunicazione della pubblicazione della sentenza da parte dell'avv. . CP_1
Quanto all'onere della prova, infine, si doleva della sentenza nella parte in cui non lo riteneva soddisfatto e si evidenziava a tal proposito come, da un lato, la valutazione prognostica circa l'esito favorevole dell'azione giudiziale qualora l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, deve essere svolto necessariamente alla stregua di criteri probabilistici, e dall'altro come nel caso di specie l'esito sfavorevole dell'azione giudiziale sarebbe dipeso unicamente dalla violazione del dovere di diligenza imposto all'avvocato nello svolgimento della sua attività. Pertanto, la sig.ra Parte_1 concludeva nel senso che a fronte della condotta omissiva del difensore sarebbe venuta meno la possibilità di ottenere il risultato sperato, configurandosi dunque un danno da perdita di chance pienamente risarcibile.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi le domande per come formulate in primo grado, con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.10.2017 si costituiva in giudizio l'avv.
[...]
, il quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di appello per Controparte_1 mancanza del petitum.
Nel merito, parte appellata deduceva la correttezza della decisione alla luce dei principi che governano la materia in esame, come confermati dalla giurisprudenza. Inoltre, in punto di fatto, deduceva di aver tempestivamente comunicato la sentenza n. 660/2015 del Giudice di Pace di Eboli, seppur oralmente e per via telefonica, nello stesso giorno in cui egli aveva ricevuto la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto la pubblicazione della stessa. Anzi, precisava come in tale occasione, si fosse offerto di ricominciare la causa, accollandosi le spese di iscrizione a ruolo del nuovo giudizio, nonché quelle di registrazione della sentenza già resa.
Ancora, contestava la sussistenza di un danno effettivamente sofferto dalla sig.ra Parte_1 considerato che la pronuncia in rito da parte del Giudice di Pace, nella misura in cui dichiarava il difetto di legittimazione dell'attrice, non provocava il maturare di alcun giudicato sulla questione.
Di conseguenza, concludeva che parte appellante ben avrebbe potuto riproporre l'azione fino al momento della prescrizione del diritto, come del resto egli stesso procedeva a comunicarle espressamente con lettera raccomandata inoltrata a riscontro della diffida di pagamento in data 13 aprile 2016. Infine, deduceva ulteriormente la mancanza di prova in relazione alla fondatezza nel merito della domanda proposta nel giudizio principale in relazione al quale si vorrebbe far valere la sua responsabilità professionale.
Per tali motivi, instava per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione, oltre che la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione del danno patito dall'appellato.
Così instaurato il contraddittorio, dopo numerosi rinvii, il procedimento veniva introitato in decisione dal sottoscritto giudicante, con ordinanza del 28.3.2025, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. L'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Va anzitutto evidenziata la tempestività dell'impugnazione: ed invero, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 23.1.2017, l'atto di appello era notificato in data 3.7.2017.
In via del tutto preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano state prospettate da parte dell'odierna appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale, onde deve riscontrarsi l'ammissibilità dell'appello in parte qua.
Sempre in via preliminare, va altresì disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di appello per mancanza del petitum avanzata dall'appellato con la comparsa di costituzione e risposta.
In particolare, l'avv. deduceva come nell'atto di appello non fosse esplicitata alcuna richiesta CP_1 fatta al Giudice dell'impugnazione, limitandosi lo stesso ad un mero rinvio a quanto contenuto nell'atto di citazione in primo grado.
In tal senso, a pag. 8 dell'atto di citazione in appello è possibile leggere le seguenti conclusioni: “per sentire così provvedere e giudicare: accogliere l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande per come formulate in primo grado, con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.”.
Ne deriva, pertanto, come alcun dubbio si ponga in merito alla chiarezza delle conclusioni formulate da parte dell'odierna appellante;
né risultano in alcun modo sussistenti i presupposti per ritenere integrata, nel caso di specie, un'ipotesi di nullità dell'atto di citazione.
Quanto al merito, l'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
In linea del tutto generale, giova anzitutto ricostruire sinteticamente l'inquadramento sistematico nell'ambito delle quali si collocano le questioni giuridiche oggetto del presente giudizio. A tal proposito, va richiamato in questa sede il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione. Sotto tale profilo, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Più in particolare, con specifico riferimento all'ipotesi della responsabilità professionale dell'avvocato, si è avuto modo di rilevare come l'avvocato sia tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente (Cass. Civ., Sez. III, 21.7.2023, n. 21953).
Nell'ipotesi in esame, infatti, il contratto stipulato tra il difensore ed il proprio cliente rientra nell'alveo applicativo del contratto di prestazione d'opera professionale di cui agli artt. 2229 e ss.
c.c.; sotto tale profilo, l'avvocato è tenuto all'esecuzione delle obbligazioni gravanti sullo stesso secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (Cass. Civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8494).
Ancora, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ., Sez. III, 19.7.2019, n. 19520).
Il cliente è, invece, tenuto a dimostrare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno (Cass. Civ., Sez. II, 11.8.2005 n. 16846).
In sostanza, sotto il profilo della quantificazione del danno, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ., Sez. II, 27.5.2009, n. 12354).
La responsabilità dell'avvocato non può quindi affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ., Sez. III, 5.2.2013, n. 2638).
Inoltre, l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt.
2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto,
l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine
- positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno (Cass. Civ., Sez. II,
11.8.2005, n. 16846).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorre soffermarsi sulla vicenda per cui è causa.
Ebbene, nel caso di specie risulta che il giudizio rispetto al quale si invoca la presunta responsabilità professionale dell'odierno appellato si concludeva con una sentenza di rigetto, previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per il mancato deposito di documentazione comprovante la proprietà dell'autovettura interessata in capo alla sig.ra odierna parte appellante. Parte_1 Rispetto a tale vicenda, parte appellante lamenta due diversi profili di inadempimento in capo alla controparte: infatti, da un lato si doleva dell'attività defensionale deficitaria che aveva infine condotto al rigetto della domanda giudiziale, mentre dall'altro lato allegava altresì la mancata comunicazione dell'esito infausto della lite all'atto del deposito della sentenza.
Ciò premesso, non è revocabile in dubbio che sussiste un primo profilo di inadempimento da parte del difensore.
Infatti, rientra senz'altro nell'ambito dell'ordinaria diligenza professionale dell'avvocato il deposito di documenti atti a comprovare la titolarità della posizione giuridica oggetto di causa;
né tale omissione è stata oggetto di specifica contestazione da parte del procuratore appellato.
A tal proposito, nemmeno in astratto potrebbe invocarsi l'applicabilità della norma di cui all'art. 2236
c.c. in questo specifico contesto, posto che la situazione all'esame non implica la risoluzione di problemi di speciale difficoltà, risolvendosi in una mera attività materiale strumentale ad una corretta instaurazione del giudizio in questione.
Quanto al secondo profilo di responsabilità allegato da parte appellante, può rilevarsi come la comunicazione tempestiva dell'avvenuto deposito della sentenza che definisce il giudizio al cliente assistito costituisca oggetto di un preciso obbligo gravante in capo al procuratore ai sensi dell'art. 27
Codice Deontologico Forense (cfr. sul punto Consiglio nazionale forense, sentenza n. 147 del
27.05.2016).
Vero è che parte appellata ha dedotto di aver proceduto a comunicare l'esito del giudizio il giorno stesso del deposito della sentenza, seppur oralmente e a mezzo telefonico;
tuttavia, è pur vero che tali circostanze restano del tutto indimostrate. Ebbene, non è revocabile in dubbio che in questo caso graverebbe sul difensore l'onere della prova circa la celere comunicazione della sentenza all'assistito.
Ne deriva che in mancanza di una tale prova deve considerarsi sussistente anche questo secondo profilo di inadempimento della dovuta diligenza professionale da parte dell'avv. . CP_1
Cionondimeno, non v'è prova della verificazione di un danno, né tantomeno della riconducibilità eziologica dello stesso alla condotta illecita dell'odierno appellato.
Più in particolare, parte appellata deduceva che la sig.ra non avrebbe subito alcun Parte_1 pregiudizio concreto dalla pronuncia del Giudice di Pace di Eboli la quale, definendo il giudizio in rito con riferimento al difetto di prova della legittimazione attiva, non le precludeva la riproposizione dell'azione, non essendo ancora decorso il termine prescrizionale del credito fatto valere.
Tale eccezione deve essere disattesa. Infatti, a tal proposito occorre correttamente tracciare il confine tra la legittimazione ad agire da un lato, e la titolarità del diritto ad agire dall'altro, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità. Ed invero, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni
Unite (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951), la legitimatio ad causam attiene al diritto all'azione, il quale spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
viceversa, il diritto ad agire si traduce nella titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio. Da tale distinzione, a ben vedere, derivano importanti conseguenze: in particolare, la legittimazione ad agire rappresenta una condizione dell'azione e la sua carenza – rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo – conduce ad una definizione in rito del giudizio;
viceversa, la titolarità del diritto azionato è un elemento costitutivo della domanda che l'attore ha l'onere di allegare e provare e la relativa questione attiene al merito della causa.
Ciò premesso, va anzitutto evidenziato come la motivazione resa da parte del Giudice di Pace non appaia agevolmente intellegibile.
Ed invero, sotto tale profilo, anche a prescindere dalla significativa sinteticità della stessa, si deduceva in quella sede che l'originaria parte attrice non aveva dato la prova della documentazione comprovante la proprietà del veicolo;
di poi, veniva richiamata l'assenza di l'interesse ad agire, che si sarebbe risolta in un difetto di legittimazione, così comportandosi “una sentenza di rigetto e non già di inammissibilità”. Si concludeva, infine, nel senso che le questioni in esame erano risolutive del giudizio e comportavano “il rigetto della domanda”. Ne derivava il seguente dispositivo: “dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e, per l'effetto, rigetta la domanda”.
Anche a voler prescindere dal fatto che non appare obiettivamente ben chiaro il richiamo, nella predetta motivazione, ad istituti del tutto autonomi e diversi tra loro, quali la legittimazione attiva,
l'interesse ad agire e la titolarità attiva della situazione giuridica subiettiva, deve evidenziarsi che, ad un esame sistematico del contenuto della motivazione, la sentenza in esame si risolveva in una vero e proprio accertamento del difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico per cui è causa, così integrandosi una pronunzia di rigetto della domanda.
Invero, per quanto è dato inferire dall'esame della motivazione in questione, nel giudizio relativo al sinistro stradale, la sig.ra proponeva domanda risarcitoria allegando di essere proprietaria Parte_1 del veicolo interessato, e pertanto era pienamente legittimata ad agire in tale veste, salvo poi non aver fornito prova sufficiente della titolarità del diritto di proprietà dell'autovettura, di talché la sentenza si risolveva in un vero e proprio rigetto della domanda.
Cionondimeno, e a tutto voler concedere, non è in alcun modo allegato, prima ancora che provato, come e per quali termini, supponendo avvenuta la produzione di tale certificato, la domanda attorea sarebbe stata obiettivamente accolta.
È appena il caso di precisare, infatti, che nell'ipotesi in esame, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, atteso che oggetto della pretesa azionata è non già il diretto e rigoroso accertamento del diritto di proprietà, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e finanche presuntivo (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III,
22/01/2024, n. 2203; Cass. Civ., Sez. I, 26/09/2016, n. 18841).
Pertanto, nei casi di risarcimento danni in conseguenza di sinistro stradale, non è richiesto indefettibilmente il deposito del certificato di proprietà del bene mobile registrato, potendo la titolarità del bene anche desumersi aliunde.
Né, dalla motivazione della predetta sentenza è dato rilevare che le parti convenute in quel giudizio avessero effettivamente specificamente contestato la titolarità attiva dell'auto in esame. Più in generale, deve evidenziarsi un obiettivo deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova, con riferimento alla documentazione del procedimento così descritto e, comunque, con riguardo alle vicende del predetto giudizio.
Infatti, in assenza di significativi riscontri sul punto, non è in alcun modo possibile inferire la decisività del documento omesso ai fini del riconoscimento del danno richiesto dall'odierna appellante in quella sede. Tanto, anche al fine di verificare le probabilità di accoglimento di un'eventuale impugnazione sul punto.
D'altro canto, e a tutto voler concedere, nemmeno risulta in alcun modo provato che, laddove fosse stato prodotto il predetto documento, l'odierna appellante avrebbe avuto significative possibilità di conseguire il risarcimento del danno. Alcun riscontro veniva invero offerto in merito agli elementi di prova attinenti a quel procedimento, ad esempio, anche con riferimento alla dinamica del sinistro: non è pertanto in alcun modo possibile inferire che, anche ad ammettere la produzione di tale documento, la domanda dell'odierna appellante sarebbe stata verosimilmente accolta.
In particolare, infatti, la sig.ra si è limitata a depositare la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Eboli n. 660/2015, la copia dell'avviso di liquidazione, la copia della diffida al risarcimento dei danni e, infine, la copia del certificato di proprietà dell'auto interessata dal sinistro. Ebbene, è di tutta evidenza che sulla base di questi soli atti non è possibile procedere ad un adeguato giudizio prognostico sul probabile esito della controversia, come sarebbe d'uopo in questa sede.
Sotto tale specifico profilo, non v'è dubbio circa il fatto che, tenuto conto della natura reintegratoria e non già sanzionatoria propria dell'illecito civile (Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017, n. 16601), il danneggiato è tenuto ad offrire adeguata prova circa l'esistenza del danno conseguenza, di natura patrimoniale o non patrimoniale derivante dall'illecito, nonché in ordine alla riconducibilità eziologica dello stesso all'illecito oggetto di contestazione.
Analoghe considerazioni devono valere anche con riferimento all'omessa comunicazione della sentenza in esame. La stessa appellante deduceva infatti che, a fronte della pubblicazione della sentenza in data
13.10.2015, della stessa le era stata data comunicazione solo nel gennaio del 2016.
Alcun significativo elemento di prova veniva dedotto in merito all'obiettiva configurabilità di un danno nel caso di specie, non risultando in alcun modo chiarito come ed in quali termini una tale circostanza avrebbe pregiudicato le facoltà difensive dell'odierna appellante.
Anche a voler prescindere dalle carenze evidenziate in precedenza con riferimento alla prova della verosimile fondatezza della propria domanda risarcitoria, risultava ancora pendente, nel gennaio del
2016, il termine di cui all'art. 327 c.p.c.; né risulta in alcun modo provato che, all'epoca della comunicazione una tale possibilità di impugnativa fosse in altro modo preclusa.
Infine, non è stato in alcun modo allegata, prima ancora che provata, la sussistenza di specifiche conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale asseritamente patite da parte dell'odierna appellante.
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'appello.
Non resta che disciplinare le spese del prese grado di giudizio.
Le spese di lite, in tal senso, seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, con riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (da € 1.100,00 ad € 5.201,00) con esclusione dei compensi attinenti alla fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata alcuna attività rilevante in tal senso nel corso del presente giudizio ai sensi dell'art. 4, V comma l. c) D.M. n. 55/2014 (ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. VI, 16.11.2021, n. 34575), con distrazione in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario, avv. Antonio D'Orio.
Non sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. nessuna somma è dovuta da parte appellante a tal titolo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 30.5.2024, n. 15232). Infine, in assenza di specifica impugnazione incidentale sul punto, non può riformarsi la statuizione del giudice di prime cure con riferimento alla compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Sussistono, viceversa, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di , nei confronti Parte_1 di , avverso la sentenza n. 83/2017 del Giudice di Pace di Eboli, con Controparte_1 atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...] , che si liquidano in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso Controparte_1 spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Antonio D'Orio.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I-quater, d.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, il 5.8.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
Atto redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. Francesco Marrone.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 6434/2017 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Eboli (SA) n. 83/2017, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusto mandato rilasciato su foglio separato ma Parte_1 congiunto ex art. 83, comma III c.p.c. all'atto di citazione in appello, dall'avv. Bernardino Zinno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Buccino (SA), alla via Roma n. 45
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta in primo grado, dall'avv. Antonio D'Orio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via San Leonardo n. 159
APPELLATO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione, ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti depositavano le proprie note scritte, rassegnando le relative conclusioni (cfr. per l'appellante, la nota del 19.03.2025; per l'appellato, la nota del 21.03.2025), da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 83/2017 emessa dal Giudice di Pace di Eboli del 4 gennaio 2017, depositata in data
23.01.2017 e non notificata.
Ed invero, l'odierna appellante deduceva di aver promosso un giudizio contro la sig.ra CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale in cui la stessa
[...] veniva coinvolta, conferendo perciò apposito mandato difensivo all'avv. Controparte_1
.
[...]
Deduceva ancora che tale giudizio si era concluso con la sentenza del Giudice di Pace di Eboli n.
660/15, di rigetto della domanda, previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva, a causa del mancato deposito di documentazione comprovante la proprietà in capo all'attrice dell'autovettura per cui era causa. Sicché, premettendo che tale sentenza di rigetto non le era stata comunicata dal difensore, avendo ella avuto notizia dell'esito del giudizio soltanto con la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta per la registrazione della sentenza, conveniva in giudizio l'avv. CP_1 chiedendone la condanna al pagamento dei danni per responsabilità professionale, che quantificava complessivamente in € 4.512,88, ovvero nella somma superiore ritenuta di giustizia comunque entro il limite massimo di € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Così instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv. , il Controparte_1 quale contestando le avverse deduzioni, instava per il rigetto dell'avversa domanda e formulava in via riconvenzionale domanda di risarcimento dei danni a tal uopo patiti, in ragione del discredito professionale così cagionato allo stesso.
Con sentenza n. 83/2017 – impugnata in questa sede – il Giudice di Pace di Eboli rigettava tanto la domanda principale quanto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lesione alla reputazione e all'immagine (tempestivamente proposta dall'avv. costituitosi) perché non CP_1 provate, compensava pertanto fra le parti le spese di lite e dichiarava infine la provvisoria esecutività del provvedimento.
Sicché la sig.ra impugnava la predetta sentenza formulando un unico, articolato, motivo Parte_1 di appello.
Nello specifico, parte appellante lamentava l'erronea applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., deducendo che rientrava senz'altro nell'ordinaria diligenza dell'avvocato la cognizione che la legittimazione ad agire rappresenta una condizione dell'azione e che la mancata prova della proprietà dell'autovettura escludeva la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione risarcitoria, non potendosi far rientrare il caso di specie nel campo di applicabilità dell'art. 2236 c.c., non ravvisandosi alcuna ipotesi di speciale difficoltà in parte qua.
Allo stesso modo, l'odierna appellante contestava la grave negligenza, fonte di per sé stessa di responsabilità professionale, rappresentata dalla mancata comunicazione della pubblicazione della sentenza da parte dell'avv. . CP_1
Quanto all'onere della prova, infine, si doleva della sentenza nella parte in cui non lo riteneva soddisfatto e si evidenziava a tal proposito come, da un lato, la valutazione prognostica circa l'esito favorevole dell'azione giudiziale qualora l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, deve essere svolto necessariamente alla stregua di criteri probabilistici, e dall'altro come nel caso di specie l'esito sfavorevole dell'azione giudiziale sarebbe dipeso unicamente dalla violazione del dovere di diligenza imposto all'avvocato nello svolgimento della sua attività. Pertanto, la sig.ra Parte_1 concludeva nel senso che a fronte della condotta omissiva del difensore sarebbe venuta meno la possibilità di ottenere il risultato sperato, configurandosi dunque un danno da perdita di chance pienamente risarcibile.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi le domande per come formulate in primo grado, con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.10.2017 si costituiva in giudizio l'avv.
[...]
, il quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di appello per Controparte_1 mancanza del petitum.
Nel merito, parte appellata deduceva la correttezza della decisione alla luce dei principi che governano la materia in esame, come confermati dalla giurisprudenza. Inoltre, in punto di fatto, deduceva di aver tempestivamente comunicato la sentenza n. 660/2015 del Giudice di Pace di Eboli, seppur oralmente e per via telefonica, nello stesso giorno in cui egli aveva ricevuto la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto la pubblicazione della stessa. Anzi, precisava come in tale occasione, si fosse offerto di ricominciare la causa, accollandosi le spese di iscrizione a ruolo del nuovo giudizio, nonché quelle di registrazione della sentenza già resa.
Ancora, contestava la sussistenza di un danno effettivamente sofferto dalla sig.ra Parte_1 considerato che la pronuncia in rito da parte del Giudice di Pace, nella misura in cui dichiarava il difetto di legittimazione dell'attrice, non provocava il maturare di alcun giudicato sulla questione.
Di conseguenza, concludeva che parte appellante ben avrebbe potuto riproporre l'azione fino al momento della prescrizione del diritto, come del resto egli stesso procedeva a comunicarle espressamente con lettera raccomandata inoltrata a riscontro della diffida di pagamento in data 13 aprile 2016. Infine, deduceva ulteriormente la mancanza di prova in relazione alla fondatezza nel merito della domanda proposta nel giudizio principale in relazione al quale si vorrebbe far valere la sua responsabilità professionale.
Per tali motivi, instava per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione, oltre che la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione del danno patito dall'appellato.
Così instaurato il contraddittorio, dopo numerosi rinvii, il procedimento veniva introitato in decisione dal sottoscritto giudicante, con ordinanza del 28.3.2025, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. L'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Va anzitutto evidenziata la tempestività dell'impugnazione: ed invero, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 23.1.2017, l'atto di appello era notificato in data 3.7.2017.
In via del tutto preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano state prospettate da parte dell'odierna appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale, onde deve riscontrarsi l'ammissibilità dell'appello in parte qua.
Sempre in via preliminare, va altresì disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di appello per mancanza del petitum avanzata dall'appellato con la comparsa di costituzione e risposta.
In particolare, l'avv. deduceva come nell'atto di appello non fosse esplicitata alcuna richiesta CP_1 fatta al Giudice dell'impugnazione, limitandosi lo stesso ad un mero rinvio a quanto contenuto nell'atto di citazione in primo grado.
In tal senso, a pag. 8 dell'atto di citazione in appello è possibile leggere le seguenti conclusioni: “per sentire così provvedere e giudicare: accogliere l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande per come formulate in primo grado, con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.”.
Ne deriva, pertanto, come alcun dubbio si ponga in merito alla chiarezza delle conclusioni formulate da parte dell'odierna appellante;
né risultano in alcun modo sussistenti i presupposti per ritenere integrata, nel caso di specie, un'ipotesi di nullità dell'atto di citazione.
Quanto al merito, l'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
In linea del tutto generale, giova anzitutto ricostruire sinteticamente l'inquadramento sistematico nell'ambito delle quali si collocano le questioni giuridiche oggetto del presente giudizio. A tal proposito, va richiamato in questa sede il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione. Sotto tale profilo, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Più in particolare, con specifico riferimento all'ipotesi della responsabilità professionale dell'avvocato, si è avuto modo di rilevare come l'avvocato sia tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente (Cass. Civ., Sez. III, 21.7.2023, n. 21953).
Nell'ipotesi in esame, infatti, il contratto stipulato tra il difensore ed il proprio cliente rientra nell'alveo applicativo del contratto di prestazione d'opera professionale di cui agli artt. 2229 e ss.
c.c.; sotto tale profilo, l'avvocato è tenuto all'esecuzione delle obbligazioni gravanti sullo stesso secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (Cass. Civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8494).
Ancora, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ., Sez. III, 19.7.2019, n. 19520).
Il cliente è, invece, tenuto a dimostrare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno (Cass. Civ., Sez. II, 11.8.2005 n. 16846).
In sostanza, sotto il profilo della quantificazione del danno, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ., Sez. II, 27.5.2009, n. 12354).
La responsabilità dell'avvocato non può quindi affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ., Sez. III, 5.2.2013, n. 2638).
Inoltre, l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt.
2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto,
l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine
- positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno (Cass. Civ., Sez. II,
11.8.2005, n. 16846).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorre soffermarsi sulla vicenda per cui è causa.
Ebbene, nel caso di specie risulta che il giudizio rispetto al quale si invoca la presunta responsabilità professionale dell'odierno appellato si concludeva con una sentenza di rigetto, previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per il mancato deposito di documentazione comprovante la proprietà dell'autovettura interessata in capo alla sig.ra odierna parte appellante. Parte_1 Rispetto a tale vicenda, parte appellante lamenta due diversi profili di inadempimento in capo alla controparte: infatti, da un lato si doleva dell'attività defensionale deficitaria che aveva infine condotto al rigetto della domanda giudiziale, mentre dall'altro lato allegava altresì la mancata comunicazione dell'esito infausto della lite all'atto del deposito della sentenza.
Ciò premesso, non è revocabile in dubbio che sussiste un primo profilo di inadempimento da parte del difensore.
Infatti, rientra senz'altro nell'ambito dell'ordinaria diligenza professionale dell'avvocato il deposito di documenti atti a comprovare la titolarità della posizione giuridica oggetto di causa;
né tale omissione è stata oggetto di specifica contestazione da parte del procuratore appellato.
A tal proposito, nemmeno in astratto potrebbe invocarsi l'applicabilità della norma di cui all'art. 2236
c.c. in questo specifico contesto, posto che la situazione all'esame non implica la risoluzione di problemi di speciale difficoltà, risolvendosi in una mera attività materiale strumentale ad una corretta instaurazione del giudizio in questione.
Quanto al secondo profilo di responsabilità allegato da parte appellante, può rilevarsi come la comunicazione tempestiva dell'avvenuto deposito della sentenza che definisce il giudizio al cliente assistito costituisca oggetto di un preciso obbligo gravante in capo al procuratore ai sensi dell'art. 27
Codice Deontologico Forense (cfr. sul punto Consiglio nazionale forense, sentenza n. 147 del
27.05.2016).
Vero è che parte appellata ha dedotto di aver proceduto a comunicare l'esito del giudizio il giorno stesso del deposito della sentenza, seppur oralmente e a mezzo telefonico;
tuttavia, è pur vero che tali circostanze restano del tutto indimostrate. Ebbene, non è revocabile in dubbio che in questo caso graverebbe sul difensore l'onere della prova circa la celere comunicazione della sentenza all'assistito.
Ne deriva che in mancanza di una tale prova deve considerarsi sussistente anche questo secondo profilo di inadempimento della dovuta diligenza professionale da parte dell'avv. . CP_1
Cionondimeno, non v'è prova della verificazione di un danno, né tantomeno della riconducibilità eziologica dello stesso alla condotta illecita dell'odierno appellato.
Più in particolare, parte appellata deduceva che la sig.ra non avrebbe subito alcun Parte_1 pregiudizio concreto dalla pronuncia del Giudice di Pace di Eboli la quale, definendo il giudizio in rito con riferimento al difetto di prova della legittimazione attiva, non le precludeva la riproposizione dell'azione, non essendo ancora decorso il termine prescrizionale del credito fatto valere.
Tale eccezione deve essere disattesa. Infatti, a tal proposito occorre correttamente tracciare il confine tra la legittimazione ad agire da un lato, e la titolarità del diritto ad agire dall'altro, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità. Ed invero, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni
Unite (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951), la legitimatio ad causam attiene al diritto all'azione, il quale spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
viceversa, il diritto ad agire si traduce nella titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio. Da tale distinzione, a ben vedere, derivano importanti conseguenze: in particolare, la legittimazione ad agire rappresenta una condizione dell'azione e la sua carenza – rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo – conduce ad una definizione in rito del giudizio;
viceversa, la titolarità del diritto azionato è un elemento costitutivo della domanda che l'attore ha l'onere di allegare e provare e la relativa questione attiene al merito della causa.
Ciò premesso, va anzitutto evidenziato come la motivazione resa da parte del Giudice di Pace non appaia agevolmente intellegibile.
Ed invero, sotto tale profilo, anche a prescindere dalla significativa sinteticità della stessa, si deduceva in quella sede che l'originaria parte attrice non aveva dato la prova della documentazione comprovante la proprietà del veicolo;
di poi, veniva richiamata l'assenza di l'interesse ad agire, che si sarebbe risolta in un difetto di legittimazione, così comportandosi “una sentenza di rigetto e non già di inammissibilità”. Si concludeva, infine, nel senso che le questioni in esame erano risolutive del giudizio e comportavano “il rigetto della domanda”. Ne derivava il seguente dispositivo: “dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e, per l'effetto, rigetta la domanda”.
Anche a voler prescindere dal fatto che non appare obiettivamente ben chiaro il richiamo, nella predetta motivazione, ad istituti del tutto autonomi e diversi tra loro, quali la legittimazione attiva,
l'interesse ad agire e la titolarità attiva della situazione giuridica subiettiva, deve evidenziarsi che, ad un esame sistematico del contenuto della motivazione, la sentenza in esame si risolveva in una vero e proprio accertamento del difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico per cui è causa, così integrandosi una pronunzia di rigetto della domanda.
Invero, per quanto è dato inferire dall'esame della motivazione in questione, nel giudizio relativo al sinistro stradale, la sig.ra proponeva domanda risarcitoria allegando di essere proprietaria Parte_1 del veicolo interessato, e pertanto era pienamente legittimata ad agire in tale veste, salvo poi non aver fornito prova sufficiente della titolarità del diritto di proprietà dell'autovettura, di talché la sentenza si risolveva in un vero e proprio rigetto della domanda.
Cionondimeno, e a tutto voler concedere, non è in alcun modo allegato, prima ancora che provato, come e per quali termini, supponendo avvenuta la produzione di tale certificato, la domanda attorea sarebbe stata obiettivamente accolta.
È appena il caso di precisare, infatti, che nell'ipotesi in esame, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, atteso che oggetto della pretesa azionata è non già il diretto e rigoroso accertamento del diritto di proprietà, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e finanche presuntivo (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III,
22/01/2024, n. 2203; Cass. Civ., Sez. I, 26/09/2016, n. 18841).
Pertanto, nei casi di risarcimento danni in conseguenza di sinistro stradale, non è richiesto indefettibilmente il deposito del certificato di proprietà del bene mobile registrato, potendo la titolarità del bene anche desumersi aliunde.
Né, dalla motivazione della predetta sentenza è dato rilevare che le parti convenute in quel giudizio avessero effettivamente specificamente contestato la titolarità attiva dell'auto in esame. Più in generale, deve evidenziarsi un obiettivo deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova, con riferimento alla documentazione del procedimento così descritto e, comunque, con riguardo alle vicende del predetto giudizio.
Infatti, in assenza di significativi riscontri sul punto, non è in alcun modo possibile inferire la decisività del documento omesso ai fini del riconoscimento del danno richiesto dall'odierna appellante in quella sede. Tanto, anche al fine di verificare le probabilità di accoglimento di un'eventuale impugnazione sul punto.
D'altro canto, e a tutto voler concedere, nemmeno risulta in alcun modo provato che, laddove fosse stato prodotto il predetto documento, l'odierna appellante avrebbe avuto significative possibilità di conseguire il risarcimento del danno. Alcun riscontro veniva invero offerto in merito agli elementi di prova attinenti a quel procedimento, ad esempio, anche con riferimento alla dinamica del sinistro: non è pertanto in alcun modo possibile inferire che, anche ad ammettere la produzione di tale documento, la domanda dell'odierna appellante sarebbe stata verosimilmente accolta.
In particolare, infatti, la sig.ra si è limitata a depositare la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Eboli n. 660/2015, la copia dell'avviso di liquidazione, la copia della diffida al risarcimento dei danni e, infine, la copia del certificato di proprietà dell'auto interessata dal sinistro. Ebbene, è di tutta evidenza che sulla base di questi soli atti non è possibile procedere ad un adeguato giudizio prognostico sul probabile esito della controversia, come sarebbe d'uopo in questa sede.
Sotto tale specifico profilo, non v'è dubbio circa il fatto che, tenuto conto della natura reintegratoria e non già sanzionatoria propria dell'illecito civile (Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017, n. 16601), il danneggiato è tenuto ad offrire adeguata prova circa l'esistenza del danno conseguenza, di natura patrimoniale o non patrimoniale derivante dall'illecito, nonché in ordine alla riconducibilità eziologica dello stesso all'illecito oggetto di contestazione.
Analoghe considerazioni devono valere anche con riferimento all'omessa comunicazione della sentenza in esame. La stessa appellante deduceva infatti che, a fronte della pubblicazione della sentenza in data
13.10.2015, della stessa le era stata data comunicazione solo nel gennaio del 2016.
Alcun significativo elemento di prova veniva dedotto in merito all'obiettiva configurabilità di un danno nel caso di specie, non risultando in alcun modo chiarito come ed in quali termini una tale circostanza avrebbe pregiudicato le facoltà difensive dell'odierna appellante.
Anche a voler prescindere dalle carenze evidenziate in precedenza con riferimento alla prova della verosimile fondatezza della propria domanda risarcitoria, risultava ancora pendente, nel gennaio del
2016, il termine di cui all'art. 327 c.p.c.; né risulta in alcun modo provato che, all'epoca della comunicazione una tale possibilità di impugnativa fosse in altro modo preclusa.
Infine, non è stato in alcun modo allegata, prima ancora che provata, la sussistenza di specifiche conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale asseritamente patite da parte dell'odierna appellante.
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'appello.
Non resta che disciplinare le spese del prese grado di giudizio.
Le spese di lite, in tal senso, seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, con riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (da € 1.100,00 ad € 5.201,00) con esclusione dei compensi attinenti alla fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata alcuna attività rilevante in tal senso nel corso del presente giudizio ai sensi dell'art. 4, V comma l. c) D.M. n. 55/2014 (ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. VI, 16.11.2021, n. 34575), con distrazione in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario, avv. Antonio D'Orio.
Non sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. nessuna somma è dovuta da parte appellante a tal titolo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 30.5.2024, n. 15232). Infine, in assenza di specifica impugnazione incidentale sul punto, non può riformarsi la statuizione del giudice di prime cure con riferimento alla compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Sussistono, viceversa, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di , nei confronti Parte_1 di , avverso la sentenza n. 83/2017 del Giudice di Pace di Eboli, con Controparte_1 atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...] , che si liquidano in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso Controparte_1 spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Antonio D'Orio.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I-quater, d.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, il 5.8.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
Atto redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. Francesco Marrone.