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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3125 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento, TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Francesco Pepe, presso il cui studio in Montecalvo Irpino, Piazza della Vittoria, 14, elettivamente domicilia,
RICORRENTE E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv. Iolanda Gentile e Antonino San Martino ed elettivamente domiciliata in Benevento, via G. De Vita, 18, presso lo studio dell'avv. Luca
Paglia, RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2024 il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto come apprendista dalla a decorrere dal Controparte_1
27/02/2024, presso la sede di Ariano Irpino;
- che durante il periodo di apprendistato era prevista una specifica formazione, secondo i criteri e le modalità indicati nel piano formativo individuale allegato al contratto di lavoro,
e si prevedeva altresì l'affiancamento quale tutor aziendale del sig. ; Parte_2
- che la prestazione era finalizzata al conseguimento della qualifica di elettricista qualificato;
- che il contratto prevedeva un periodo di prova di tre mesi;
- che il contratto non conteneva alcun riferimento alle prestazioni oggetto dell'apprendistato;
- che nel corso del periodo lavorativo aveva sempre svolto con diligenza le mansioni affidategli, occupandosi di: rifacimenti prese a bassa tensione fuori tensione, manovre in bassa tensione, attività di telegestione, cessazioni forniture temporanee, telecontrollo, sostituzioni cabine elettriche, riparazioni guasti a cabine elettriche, allacciamenti prese singole, installazione misuratori per nuovi clienti, sostituzioni cabine elettriche, sostituzioni apparati TLC, manovre bassa tensione/media tensione, modifiche prese in 1 bassa tensione da monofase a trifase, sostituzioni prese, sostituzioni fusibili su guasti, ticket TLG, spostamenti contatori monofase e trifase, allacciamenti forniture straordinarie;
- che nel corso del medesimo periodo aveva subito ogni genere di vessazione e intimidazione da parte del sig. suo superiore, il quale manifestava il proprio Parte_3 atteggiamento aggressivo tramite umiliazioni, critiche costanti, assegnazione di compiti ingrati a volte impossibili da portare a termine;
- che infatti non solo veniva adibito all'espletamento di mansioni non rientranti nella qualifica, ma molto spesso, nell'esercizio dell'attività lavorativa, non veniva nemmeno affiancato dai colleghi esperti e le attività venivano svolte in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- che il 15/05/2024 il sig. a dispetto di qualsivoglia norma contrattuale di tutela e Pt_3 sicurezza sul lavoro, gli aveva ordinato di recarsi da solo in un bosco sito in Frigento (AV)
e di percorrere a piedi circa 10 km per la conta dei tralicci presenti in loco;
- che nell'occasione era stato lasciato solo in una zona sconosciuta, senza alcun mezzo o mappa che gli indicasse il percorso da seguire, senza altri strumenti oltre a un'ascia e a una spranga di legno, su espressa disposizione del sig. Pt_3
- che tale ordine di servizio era stato impartito unicamente per fini ritorsivi, allo scopo di punirlo perché quella stessa mattina, temendo di poter arrivare in ritardo al lavoro, aveva provveduto ad avvisare un altro collega invece dello stesso che, essendo Pt_3 responsabile, si era sentito mancare di rispetto;
- che il 16/05/2024, impaurito e stanco di tali molestie, aveva inviato tramite il proprio avvocato una formale diffida alla resistente, chiedendo spiegazioni e invitandola ad attenersi per il futuro alle norme contrattuali;
- che in risposta aveva ricevuto, il 23/05/2024, lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- che aveva impugnato stragiudizialmente il licenziamento con pec del 30/05/2024 e che la
, in riscontro, non aveva esplicitato i motivi del mancato superamento Controparte_1 della prova né aveva mostrato alcuna scheda di rilevazione attività o di valutazione delle competenze acquisite nel corso del periodo di prova.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha convenuto in giudizio la al fine di sentire: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: - nel merito e in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità del patto di prova per le motivazioni sopra specificate per le circostanze di fatto e di diritto suesposte e, per l'effetto annullare e conseguentemente dichiarare l'illegittimità del licenziamento oggetto di causa e procedere alla reintegra nel posto di lavoro con assunzione a tempo indeterminato;
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: - e qualora l'Ill.mo Giudice adito, non dovesse condividere quanto esposto nel presente ricorso, si chiede di dichiarare l'illegittimità del licenziamento per aver svolto il patto di prova su mansioni radicalmente diverse da quelle contrattualmente previste in base alla qualifica del lavoratore e per l'effetto condannare la società resistente alla reimmissione in prova ed al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno ricorrente, non escluso quello morale, da determinarsi in via equitativa anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015; IN ESTREMO SUBORDINE - dichiarare l'illegittimità del recesso in quanto avvenuto per motivi del tutto estranei al rapporto di lavoro e per l'effetto condannare la società resistente alla reimmissione in prova ed al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno ricorrente, non escluso quello morale, da determinarsi in via equitativa anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015; IN OGNI CASO - con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi allo scrivente avvocato quale anticipatario”. 2 Si è ritualmente costituita la , contestando con varie argomentazioni il contenuto Controparte_1 del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
La datrice ha, in particolare, dedotto che il contratto e l'allegato progetto formativo individuale contenevano tutti gli elementi necessari per comprendere le prestazioni che ne costituivano l'oggetto; che il ricorrente era stato da subito coinvolto nelle attività formative e aveva svolto, in affiancamento, attività proprie della qualifica che avrebbe dovuto successivamente rivestire;
che nel corso del periodo di prova il ricorrente aveva tenuto un atteggiamento poco interessato e poco partecipe, era stato ripetutamente ripreso perché non indossava correttamente la divisa (in particolare, portava scarpe da ginnastica in luogo degli scarponi dati in dotazione) e spesso non rispettava l'orario di lavoro.
Ammessa ed espletata la prova per testi articolata dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
è stato assunto come apprendista alle dipendenze della , Parte_1 Controparte_1 nella sede di Ariano Irpino, a decorrere dal 27 febbraio 2024, giusta contratto del 26/02/2024.
Il periodo di apprendistato, finalizzato al conseguimento “della qualificazione Elettricista Qualificato, corrispondente a mansioni di categoria CS”, era fissato in trentasei mesi.
Il contratto prevedeva, altresì, un periodo di prova di tre mesi, ai sensi dell'art. 15 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico.
Con lettera consegnata a mani il 23/05/2024 la società ha comunicato il recesso immediato per mancato superamento del periodo di prova.
Il ricorrente impugna il recesso deducendo innanzitutto la nullità del patto di prova, per mancanza di specifica indicazione delle mansioni da svolgere.
Costituisce jus receptum che il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, che postula la puntuale indicazione e identificazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi (Cass. 13498/2003, 3451/2000, 14538/1999, 5811/1995); ciò anche al fine di consentire l'adeguato ed effettivo, seppur limitato, controllo giudiziale sul potere di recesso datoriale nel periodo di prova, controllo possibile solo allorquando siano ben note e specificate, fin da prima dell'inizio del periodo di prova, le mansioni dettagliate che il lavoratore sarà chiamato ad esercitare (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27785 del 12/10/2021).
Secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria della S.C., dunque, il patto di prova deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass.
9597/2017, 11722/2009, 13455/2006, 17045/2005; conformi Cass. 27785/2021, cit.; 5264/2023; 29708/2023; 15326/2025; in quest'ultimo caso, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza della Corte d'Appello che aveva condiviso con il primo giudice l'accertamento circa la specificità dell'indicazione, nel contratto di assunzione, delle mansioni di operatrice di "contact center" e di
"back office", con chiara individuazione del suo inquadramento, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile - CCNL Cooperative sociali - e della categoria di
3 appartenenza - profilo professionale C1 - con particolare riferimento a quello di "operatore tecnico dell'assistenza").
Nel caso di specie, il contratto di assunzione contiene tutte le indicazioni necessarie e sufficienti per individuare, in maniera specifica e senza margini di indeterminatezza, le mansioni che costituiscono il suo oggetto e quello dell'annesso patto di prova di tre mesi (nel caso concreto imposto dall'art. 15 del CCNL, dedicato all'apprendistato).
Si legge, infatti, nel contratto che “La prestazione lavorativa oggetto del presente contratto è quella finalizzata al conseguimento della qualificazione Elettricista Qualificato, corrispondente a mansioni di categoria CS”, e che “Il periodo di prova è fissato in 3 mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, CCNL elettrici. Il suddetto periodo di prova avrà ad oggetto le seguenti attività: Svolgimento attività in affiancamento ai colleghi dell'unità di inserimento e avvio del percorso formativo finalizzato alla conoscenza delle normative di sicurezza e alle altre competenze tecnico professionali, di base e trasversali da conseguire al termine dell'apprendistato e previste dal piano formativo individuale allegato”.
Dunque, il contratto esplicitava che la prova avrebbe dovuto svolgersi sull'avvio del percorso formativo finalizzato all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali proprie della qualifica da conseguire al termine dell'apprendistato, univocamente individuata mediante il richiamo alla contrattazione collettiva applicabile (CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico), alla categoria di inquadramento (CS) e alla qualifica professionale (elettricista qualificato) nell'ambito di detta categoria.
Va in proposito evidenziato che il CCNL elettrici (v. allegati all'art. 15) contiene un elenco di progetti formativi riferiti alle qualifiche di cui all'art. 15, fra cui, nell'ambito delle mansioni di cat. CS, quello per la qualifica di destinazione “elettricista qualificato”, il cui schema indica in maniera analitica i contenuti formativi del programma di formazione tecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di elettricista qualificato.
Detti contenuti sono integralmente riprodotti all'interno del piano formativo individuale allegato al contratto e costituente parte integrante dello stesso, ove si legge: “Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire. In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale, nonché i temi dell'innovazione di prodotto, processo e contesto. … Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute idonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire. 1) Lavori BT Fuori Tensione - Nozioni di Elettrotecnica di base
- Sicurezza sul lavoro - Prevenzione del rischio elettrico - Norme CEI EN 50110 - Dispositivi di protezione individuale - Attrezzatura individuale e di squadra - Imbracature e Movimentazione dei carichi - Predisposizione di un cantiere - Lavori in elevazione - Impiantistica BT della
Distribuzione 2) Lavori MT Fuori Tensione - Prevenzione del rischio elettrico - Impiantistica MT della Distribuzione 3) Lavori BT Sotto Tensione - Prevenzione del rischio elettrico - Lavori BT sotto tensione 4) Lavori AT - Prevenzione del rischio elettrico - Struttura e componenti della cabina primaria - Gestione delle attività di ispezione e manutenzione degli impianti AT 5) Norme tecniche, Ruoli, Organizzazione e Procedure per l'esecuzione in Sicurezza dei lavori su impianti della rete elettrica - Attività da monoperatore - Gestione dei piani di lavoro - Gestione di guasti ed emergenze - Manovre in cabina - Rapporti con le Imprese Appaltatrici - Consegna Impianti in sicurezza - Conduzione piccoli gruppi di lavoro. Competenze digitali (etica digitale, I.O.T., Big
Data, Cyber Security, Fibra ottica, Smart grids, ecc) La centralità del cliente nel settore elettrico
(customer journey) Protezione dei dati personali (GDPR) – L'unbundling nel settore energetico”.
4 La pattuizione in ordine alla prova deve, conseguentemente, ritenersi valida ed efficace.
Ciò posto, si osserva che, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità, “il rapporto di lavoro in prova (di cui all'art. 2096 c.c., cit.) è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (ai sensi della L. 15 luglio 1966, n.
604, art. 10, Norme sui licenziamenti individuali) e, coerentemente, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e, come tale, dispensa il datore dall'onere di provarne la giustificazione (ai sensi della stessa L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5, cit.) - come questa Corte ha già avuto occasione di ritenere (vedine, per tutte, le sentenze n. 2631/96, 7644/98, 2228/99, 11633/2002) - ma, tuttavia, non esclude - secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (vedine la sentenza n. 189/80) e di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.
15332/2001, 14950/2000, 402/98, 10311/97, 4949/87, 864/86, 6094/83, 3702/83) - che il lavoratore possa contestare la legittimità del recesso del datore di lavoro - benché avvenuto durante il periodo di prova - allegando e dimostrando, tra l'altro, che “non è stata consentita, per l'inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato....” (così, testualmente, Corte Cost. n. 189/80, cit.). Pertanto, ai fini della corretta esecuzione del patto di prova, è necessario non solo una durata dell'esperimento che risulti adeguata ma occorre, tra l'altro, anche l'adibizione effettiva del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto in prova. Se ciò non avviene, non è configurabile un esito negativo della prova e l'eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità ad nutum dal rapporto di lavoro in prova (di cui all'art. 2096
c.c., cit.), non potendo il datore di lavoro avvalersi del patto di prova cui non abbia dato corretta esecuzione. Tuttavia la “inadeguatezza della durata” - come altri motivi che, comunque, non consentano il corretto svolgimento dell'esperimento (quale, ad esempio, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto in prova) debbono essere valutati - secondo l'orientamento giurisprudenziale da ultimo ricordato - in relazione alla causa del patto di prova, che consiste, appunto, nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. In altri termini, la prospettata correlazione con la causa del patto di prova impone di commisurare la durata dell'esperimento al tempo che, in concreto, risulti necessario e sufficiente per accertare (tra l'altro) la "capacità lavorativa" del prestatore in prova e di adibire lo stesso prestatore alle mansioni per quali la prova sia stata pattuita” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
19558 del 13/09/2006; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 21586 del 13/08/2008, Sez. L, Sentenza
n. 16224 del 27/06/2013).
Coerentemente con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 189/80 – nella quale si legge che “Più in generale, si può affermare che la dell'imprenditore si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, così che il lavoratore stesso il quale ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dello esperimento nonché l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito ben può eccepirne e dedurne la nullità in sede giurisdizionale” –, si è quindi affermato il principio di diritto per cui il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 1180 del 18/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 21784 del 14/10/2009; Sentenza n. 6096 del 11/11/1988; principio valido
5 anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni: Cass. Sez. L, Sentenza n. 26679 del
22/10/2018).
Ed infatti, la Corte ha anche ritenuto che “la facoltà di recesso prevista dal terzo comma dell'art. 2096 cod. civ., soggiace all'unico limite - oltre quello temporale dell'adeguatezza della durata della prova - della mancanza di un motivo illecito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21698 del 10/10/2006).
Proprio perché la valutazione datoriale in ordine all'esito della prova è ampiamente discrezionale, va ulteriormente precisato che la prova, da parte del lavoratore, dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi (così la già citata Cass.
1180/2017).
Fatte queste premesse, si osserva che il ricorso, quanto alla richiesta, formulata in via subordinata, di “dichiarare l'illegittimità del licenziamento per aver svolto il patto di prova su mansioni radicalmente diverse da quelle contrattualmente previste in base alla qualifica del lavoratore”, è del tutto carente di allegazione, prima che di prova, in ordine alle mansioni “radicalmente diverse” da quelle contrattualmente previste asseritamente svolte nel periodo di prova. Il lavoratore non ha chiarito quale o quali, fra i compiti che assume di aver diligentemente svolto in periodo di prova, siano estranei alla competenze proprie della qualifica da conseguire;
ed invero, i compiti di cui al capo 10 del ricorso appaiono riconducibili alle competenze tecnico-professionale contenute nel piano formativo per elettricista qualificato. Anche sotto tale profilo la domanda è quindi infondata.
Infine, il ricorrente sostiene l'illegittimità del licenziamento perché avvenuto per motivi estranei al rapporto di lavoro, e in particolare per finalità ritorsive rispetto alla diffida da lui inviata dopo che il 15 maggio 2024, per ragioni esclusivamente punitive, il suo diretto superiore, sig.
[...]
gli aveva ordinato di recarsi da solo in un bosco sito nel Comune di Frigento, senza Pt_3 alcuno strumento o mappa, per effettuare la conta dei tralicci, lungo un impervio sentiero di circa
10 km.
Occorre premettere, sebbene in ricorso non siano state sollevate specifiche contestazioni al riguardo, che il ha svolto regolarmente il periodo di prova. Parte_1
Dalla prova testi espletata con i testi , , Testimone_1 Parte_2 Testimone_2 tutti tecnici colleghi di lavoro, e capo del Blue Team di Ariano Irpino, struttura di Parte_3 assegnazione dell'istante, è infatti emerso che , nel corso del periodo di prova, ha Parte_1 sempre espletato attività sul campo in affiancamento a colleghi più esperti, operando in ambito di bassa e media tensione, come previsto dal piano formativo, e che lo stesso ha seguito gli appositi corsi in aula, sia in sede, sia a Nocera Inferiore.
L'istruttoria ha quindi fatto emergere che il D' è stato correttamente inserito e affidato Pt_1 di volta in volta a un preposto per le singole attività, e che gli è stata somministrata la formazione teorica, secondo quanto previsto dal contratto di apprendistato.
Irrilevante è il fatto che il ricorrente non fosse costantemente affiancato dal sig. Parte_2 individuato come tutor nel contratto. Il CCNL, all'art. 15, punto 15, descrive il tutor/referente aziendale come “figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata e coerente professionalità”, e non come colui il quale lo segue direttamente nelle attività di formazione in affiancamento e on the job.
Ciò premesso, il lavoratore non ha, innanzitutto, dimostrato, né offerto di dimostrare, alcun elemento da cui desumere l'esito positivo della prova.
6 L'unico capitolo di prova riconducibile al positivo superamento della prova (capo 9: “Nel corso del periodo lavorativo il sig. ha sempre regolarmente svolto con diligenza qualsiasi Parte_1 tipo mansione affidatagli quotidianamente, al fine di acquisire e aggiornare le migliori competenze sia professionali che personali”) non è stato ammesso, stanti l'insanabile genericità della sua formulazione e il contenuto valutativo.
Le deposizioni raccolte hanno, viceversa, confermato alcune criticità emerse durante la prova stessa, come dedotto dalla resistente: i testi hanno riferito che era capitato che il ricorrente indossasse le scarpe da ginnastica in luogo delle scarpe antinfortunistiche facenti parte della divisa, e che per questo motivo venisse ripreso dal capo Blue Team Oto Carbone;
lo stesso ha, inoltre, riferito di averlo più volte rimproverato, sebbene solo verbalmente, per essere Pt_3 arrivato in ritardo pur avendo già attestato la presenza sull'apposita applicazione.
Quanto alla circostanza che fosse poco interessato e attento alle attività formative in Parte_1 aula, il teste ha dichiarato: “ho svolto compiti di istruttore solo una volta e il ricorrente Tes_1 era attento mediamente, né molto, né troppo disattento. Per le altre occasioni, posso solo dire che giravano voci che lui non fosse molto attento e si distraesse”, mentre il teste ha riferito: Pt_3
“di regola, quando si rientra in azienda dopo le attività sul campo i preposti hanno altre attività da svolgere in ufficio, mentre l'apprendista è più libero, però hanno i moduli formativi on line da poter svolgere. Ricordo che nell'occasione di cui al capo 27 [In una occasione in particolare, il ricorrente è stato ripreso dal Capo Blue Team perché, anziché completare alcuni moduli formativi on line che gli erano stati assegnati, era impegnato al cellulare – come lo stesso ha Parte_1 riferito – a “fare i fatti suoi”] vidi che il ricorrente non stava facendo nulla ma stava al cellulare, pertanto gli chiesi che cosa stesse facendo, e lui rispose che stava facendo i fatti suoi. Pertanto, lo invitai a fare piuttosto un modulo formativo, cosa che poi spero abbia fatto”. Il teste Tes_2 ha dichiarato di aver visto una foto, che girava in ufficio, che ritraeva il che dormiva Parte_1 sul banco.
Rispetto all'attendibilità delle richiamate deposizioni, si osserva che il rapporto di dipendenza dei testi con la società resistente non è sufficiente a infirmarne la credibilità, tenuto conto della linearità delle loro deposizioni e della loro coerenza (intrinseca e fra di loro). Peraltro, i testi e , citati dal ricorrente, hanno anche riferito, come si dirà, circostanze non Tes_1 Tes_2 aderenti alla tesi difensiva della datrice di lavoro.
A ciò si aggiunga che il ricorrente, gravato del relativo onere, non ha fornito alcun elemento probatorio di segno contrario.
Quanto alla presunta ragione ritorsiva del recesso, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ricollega il recesso a una diffida inviata a mezzo pec il 16/05/2024, con la quale l'avv.
Pepe, per suo conto, rappresentava che il suo assistito era stato inviato, su ordine del caposquadra sig. in agro del comune di Flumeri senza la presenza del tutor in affiancamento, al Parte_3 fine di contare i tralicci Enel ivi presenti, in zona isolata, boschiva, e a tratti con assenza di segnale telefonico, e – premesso che “La mansione oggi affidata al mio assistito non rientra tra quelle previste dal contratto di apprendistato e sembra a primo impatto essere stata inflitta per puro spirito di “punizione” nei confronti di quest'ultimo, resosi “colpevole” di non aver reso le giuste riverenze all'autore del comando” – invitava la società a verificare e a prendere gli opportuni provvedimenti.
Ebbene, l'episodio del 15 maggio risulta ampiamente dimostrato all'esito della prova per testi, sebbene non vi sia unanimità su alcuni punti.
7 Costituiscono circostanze acclarate: che l'attività di ispezione e conta dei tralicci sia un'attività nell'ambito della quale è richiesta solo un'ispezione visiva, per cui non vi è necessità di alcun tipo di intervento;
che di regola essa viene effettuata in coppia, in quanto un tecnico segue il percorso mentre l'altro lo aspetta al termine del sentiero con la macchina, per evitargli di dover rifare il tragitto all'indietro; che tale attività viene svolta periodicamente, oltre che in caso di problemi o di esigenze particolari (posa della fibra ottica); che al era stato fornito, come a tutti i Parte_1 colleghi, un cellulare aziendale dotato di un programma con le mappe da seguire, collegate al GPS
e funzionanti anche nelle aree in cui non vi fosse segnale telefonico.
Non si tratta, dunque, di un compito estraneo alle mansioni proprie della qualifica da conseguire da parte del ricorrente, né tale da richiedere un particolare grado di competenza ed esperienza. Né
l'attività di conta dei tralicci, per come descritta dai testi, appare sintomatica dell'assenza di qualsiasi garanzia di tutela dell'integrità fisica e morale del prestatore, come dedotto da parte ricorrente.
Ed invero, l'assenza di rischi, in concreto, per l'incolumità del è emersa con Parte_1 sufficiente chiarezza dalle deposizioni dei testi (anche al netto di quella di che, nella Pt_3 parte in cui ha dichiarato di averlo seguito dalla strada, senza farsi accorgere, per l'intero percorso, è scarsamente verosimile e priva di riscontri). Sul punto, il teste ha infatti dichiarato “il Tes_1 sentiero era un po' impervio, ma si poteva fare;
demmo al ricorrente anche una specie di accetta, per tagliare i rami e farsi strada … lo seguivamo a distanza, gli abbiamo detto di condividerci la posizione su whatsapp e più volte durante il percorso lo abbiamo chiamato per sapere dove era arrivato, e se stava bene. Lui ci rispondeva”, mentre ha riferito “avevo detto al Tes_2 ricorrente di mandarci, per sicurezza, la sua posizione sul cellulare, in modo da poterlo rintracciare … vi era un sentiero di campagna che il ricorrente poteva seguire, poi noi come consiglio gli abbiamo detto che poteva anche, se trovava difficoltà a seguire il sentiero, mettersi sulla strada principale, perché l'importante è vedere la linea aerea”.
È inoltre acclarato che il disponesse di mappe funzionanti anche off line (oltre a Parte_1 trovarsi in zona solo a tratti sprovvista di segnale telefonico).
Le deposizioni sono invece parzialmente divergenti sull'origine della decisione di di Pt_3 assegnare a il compito non particolarmente gradito di effettuare, da solo, la conta dei Parte_1 tralicci seguendo il sentiero di montagna. In particolare, non è univocamente desumibile se l'attività di ispezione fosse stata programmata in precedenza per l'intera formazione composta da e , e successivamente affidata al solo in quanto era Tes_1 Tes_2 Parte_1 Parte_1 di contenuto elementare e la presenza dei colleghi più esperti si era resa necessaria altrove per risolvere un guasto (sebbene siano poi tornati a riprenderlo all'altro capo del sentiero), oppure se si sia trattato di una decisione estemporanea di volta a far capire a “come Pt_3 Parte_1 funziona” il lavoro, in seguito a un episodio avvenuto quella stessa mattina.
Il teste sul punto ha dichiarato: “ doveva effettuare la conta dei Testimone_1 Parte_1 tralicci da un punto di partenza a Frigento fino alla prima cabina, nei pressi di Flumeri … la mattina il sig. mi disse di accompagnare il ricorrente e di fargli svolgere questo compito Pt_3
… quando arrivammo a Frigento, dove la conta doveva partire, ci fu segnalato un guasto a Grottaminarda;
pertanto io chiamai il mio capo, il sig. e chiesi se si dovesse fare Parte_3 la conta comunque o se il ricorrente dovesse venire insieme a noi dove era stato segnalato il guasto. Lui disse che il ricorrente doveva obbligatoriamente fare la conta, per cui gli prendemmo un po' di acqua e lo lasciammo da solo, mentre noi andavamo a risolvere il guasto … di solito, uno fa la conta, e l'altro aspetta all'inizio o alla fine;
capita anche di farla da soli … quella mattina il ricorrente non aveva trovato parcheggio da noi, per cui temendo di arrivare tardi mi
8 chiamò e mi chiese se poteva lasciare la macchina giù dove avevamo un altro magazzino. Io gli dissi che per me poteva fare come voleva, ma di avvisare il capo, cioè il sig. Pt_3 Pt_3 disse va bene, ma che avrebbe dovuto avvisare lui, e poi mi disse di fargli fare quella Parte_1 cosa dei tralicci, “così capisce” … non ricordo se abbia detto che si era trattato di una Pt_3 punizione perché gli aveva mancato di rispetto, ma la sera ci chiamò e ci spiegò che Parte_1 lo aveva mandato là per fargli capire un po' come funziona … chiamò tutti e tre noi Pt_3 della formazione, cioè me, e il ricorrente”. Tes_2
Il teste ha riferito: “ricordo l'episodio del 15 maggio 2024 in quanto facevo parte Tes_2 della stessa formazione … si trattava di un mercoledì, quando da noi ci sono pochi posti, per cui in ufficio il capoformazione, ovvero che è stato qui prima di me, mi disse che Testimone_1 dovevamo passare al parcheggio che abbiamo giù, al deposito mezzi, a prendere il collega
, per poi andare a svolgere le nostre attività. Preciso che la mattina in ufficio Parte_1 preleviamo tutte le pratiche relative alle attività da svolgere nella giornata, e fra queste quel giorno c'era l'ispezione della linea aerea in questione, che se non ricordo male si doveva fare perché aveva dato dei problemi nei giorni precedenti. Mi fu detto che questo compito lo doveva svolgere il D'ST, perché noi avevamo altre cose da portare a termine. … questo mi fu detto da … disse espressamente che doveva fare l'ispezione da solo Parte_3 Pt_3 Parte_1
… mentre faceva l'ispezione, noi siamo stati spostati su un intervento a Parte_1
Grottaminarda, perché ci avevano chiamato per segnalare un guasto … non so perché Pt_3 abbia deciso di far fare proprio a quella ispezione;
so che la mattina Parte_1 Parte_1 aveva avuto un problema con il parcheggio, e aveva chiamato il collega, ma non so se le due cose siano collegate, o se ci fossero stati problemi in precedenza. Però posso dire che la sera Pt_3 ci disse proprio che la mattina il ragazzo non aveva voluto salire sopra, pertanto ho pensato che ci potesse essere un rapporto fra le due cose … non ricordo se è stato un mio pensiero, o se lo ha proprio detto. Anche e erano presenti”. Pt_3 Parte_1 Tes_1
Il teste ha riferito: “il giorno 15 maggio 2024 il ricorrente avrebbe dovuto svolgere Parte_3 insieme ai due colleghi che hanno testimoniato prima di me attività varie di manutenzione, ispezione etc. Poi accadde che i due colleghi dovettero occuparsi di un'altra problematica, per cui io diedi istruzioni che il D'ST svolgesse da solo l'attività di ispezione della linea, che era un compito che avrebbe potuto svolgere tranquillamente da solo. Poiché loro si dovevano allontanare, lo seguii io da remoto … presi la decisione la mattina stessa, comunicando al preposto che lo poteva lasciare libero per fare questa attività … il motivo per cui ho mandato
a fare quella ispezione era che avevamo una esigenza operativa, non si è trattato di Parte_1 una conseguenza dell'episodio di quella mattina … a fine turno, ho chiamato tutti e tre i componenti della formazione per far capire un po' il rispetto dell'orario di lavoro, in risposta all'episodio che si era verificato la mattina;
era un mercoledì, giorno del mercato comunale, e se non sbaglio era arrivato tardi perché non aveva trovato posto per la macchina. Ci Parte_1 tengo a precisare che il rispetto delle regole è importante in tutti i lavori e nel nostro in particolare, perché lavoriamo con l'energia elettrica, che non si vede e non si sente, ed è conseguentemente particolarmente rischioso”.
Tuttavia, il licenziamento per ritorsione, che costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, è un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 c.c., comma 2, 1345 e 1324 c.c. (cfr. Cass 18 marzo 2011 n. 6282; Sez. L, Sentenza n. 24648 del
03/12/2015).
L'onere della prova dell'esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante della volontà negoziale grava sul lavoratore che chieda l'applicazione di tale tutela.
9 Trattasi di prova non agevole, sostanzialmente fondata su presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione dell'inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole (in questi termini Cass. 8 agosto 2011, n. 17087). In tale valutazione, il giudice di merito ben può valorizzare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere la sussistenza del motivo formalmente addotto, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23583 del 23/09/2019).
Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto dare dimostrazione tanto del positivo superamento della prova, quanto del carattere esclusivo e determinante del motivo illecito (ritorsivo).
Per un verso, il positivo superamento della prova non è stato dimostrato. Per contro, è emerso che durante i primi mesi del rapporto la condotta del ricorrente faceva registrare delle criticità.
Per altro verso, anche qualora si potesse ritenere provato che il 15 maggio 2024 il ricorrente sia stato inviato da solo ad effettuare la conta dei tralicci in assenza di reali esigenze operative, esclusivamente con finalità punitiva rispetto a un comportamento (ritardo/richiesta di essere prelevato presso un parcheggio diverso, senza passare dall'ufficio, perché non aveva trovato posto con la macchina) ritenuto poco consono dal capo Blue Team, ciò non dimostrerebbe l'esistenza di un'illecità volontà aziendale di espellere il in conseguenza della diffida inviata dal Parte_1 suo avvocato a seguito del predetto episodio.
Mancano infatti adeguati indizi che consentano di pervenire a tale conclusione, anche solo in via presuntiva, tenuto conto che sono ammissibili solo presunzioni “gravi, precise e concordanti” e che, nella fattispecie, l'unico dato a supporto della tesi del ricorrente è quello cronologico (pec di diffida 16 maggio, recesso 23 maggio); il cui rilievo è però di molto ridotto se si considera che il periodo di prova sarebbe venuto a scadere il 27 maggio.
Sotto altro profilo, la prova ha nettamente smentito che in precedenza il ricorrente fosse stato vittima di atteggiamenti aggressivi, intimidatori o vessatori da parte del capo Blue Team. Peraltro, la circostanza è stata solo genericamente dedotta. Il ricorrente non ha indicato alcuno specifico episodio in cui sarebbe stato sottoposto a tali presunte vessazioni oltre a quello del 15 maggio, né ne ha delineato i concreti contorni e le circostanze di tempo e di luogo.
In definitiva, non è stata fornita idonea prova che il recesso sia stato dettato da ragioni estranee al rapporto di lavoro e diverse dalla ritenuta inadeguatezza del dipendente neoassunto per la copertura del posto di lavoro.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Ricorrono eccezionali ragioni, tenuto conto della qualità delle parti e della natura della causa, per compensare le spese di lite in ragione della metà; la restante metà segue la soccombenza e si liquida in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro così provvede:
1) rigetta il ricorso;
10 2) compensa le spese in ragione della metà e condanna il ricorrente al pagamento della restante metà, che liquida in € 2.314,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 8 luglio 2025. Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3125 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento, TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Francesco Pepe, presso il cui studio in Montecalvo Irpino, Piazza della Vittoria, 14, elettivamente domicilia,
RICORRENTE E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv. Iolanda Gentile e Antonino San Martino ed elettivamente domiciliata in Benevento, via G. De Vita, 18, presso lo studio dell'avv. Luca
Paglia, RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2024 il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto come apprendista dalla a decorrere dal Controparte_1
27/02/2024, presso la sede di Ariano Irpino;
- che durante il periodo di apprendistato era prevista una specifica formazione, secondo i criteri e le modalità indicati nel piano formativo individuale allegato al contratto di lavoro,
e si prevedeva altresì l'affiancamento quale tutor aziendale del sig. ; Parte_2
- che la prestazione era finalizzata al conseguimento della qualifica di elettricista qualificato;
- che il contratto prevedeva un periodo di prova di tre mesi;
- che il contratto non conteneva alcun riferimento alle prestazioni oggetto dell'apprendistato;
- che nel corso del periodo lavorativo aveva sempre svolto con diligenza le mansioni affidategli, occupandosi di: rifacimenti prese a bassa tensione fuori tensione, manovre in bassa tensione, attività di telegestione, cessazioni forniture temporanee, telecontrollo, sostituzioni cabine elettriche, riparazioni guasti a cabine elettriche, allacciamenti prese singole, installazione misuratori per nuovi clienti, sostituzioni cabine elettriche, sostituzioni apparati TLC, manovre bassa tensione/media tensione, modifiche prese in 1 bassa tensione da monofase a trifase, sostituzioni prese, sostituzioni fusibili su guasti, ticket TLG, spostamenti contatori monofase e trifase, allacciamenti forniture straordinarie;
- che nel corso del medesimo periodo aveva subito ogni genere di vessazione e intimidazione da parte del sig. suo superiore, il quale manifestava il proprio Parte_3 atteggiamento aggressivo tramite umiliazioni, critiche costanti, assegnazione di compiti ingrati a volte impossibili da portare a termine;
- che infatti non solo veniva adibito all'espletamento di mansioni non rientranti nella qualifica, ma molto spesso, nell'esercizio dell'attività lavorativa, non veniva nemmeno affiancato dai colleghi esperti e le attività venivano svolte in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- che il 15/05/2024 il sig. a dispetto di qualsivoglia norma contrattuale di tutela e Pt_3 sicurezza sul lavoro, gli aveva ordinato di recarsi da solo in un bosco sito in Frigento (AV)
e di percorrere a piedi circa 10 km per la conta dei tralicci presenti in loco;
- che nell'occasione era stato lasciato solo in una zona sconosciuta, senza alcun mezzo o mappa che gli indicasse il percorso da seguire, senza altri strumenti oltre a un'ascia e a una spranga di legno, su espressa disposizione del sig. Pt_3
- che tale ordine di servizio era stato impartito unicamente per fini ritorsivi, allo scopo di punirlo perché quella stessa mattina, temendo di poter arrivare in ritardo al lavoro, aveva provveduto ad avvisare un altro collega invece dello stesso che, essendo Pt_3 responsabile, si era sentito mancare di rispetto;
- che il 16/05/2024, impaurito e stanco di tali molestie, aveva inviato tramite il proprio avvocato una formale diffida alla resistente, chiedendo spiegazioni e invitandola ad attenersi per il futuro alle norme contrattuali;
- che in risposta aveva ricevuto, il 23/05/2024, lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- che aveva impugnato stragiudizialmente il licenziamento con pec del 30/05/2024 e che la
, in riscontro, non aveva esplicitato i motivi del mancato superamento Controparte_1 della prova né aveva mostrato alcuna scheda di rilevazione attività o di valutazione delle competenze acquisite nel corso del periodo di prova.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha convenuto in giudizio la al fine di sentire: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: - nel merito e in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità del patto di prova per le motivazioni sopra specificate per le circostanze di fatto e di diritto suesposte e, per l'effetto annullare e conseguentemente dichiarare l'illegittimità del licenziamento oggetto di causa e procedere alla reintegra nel posto di lavoro con assunzione a tempo indeterminato;
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: - e qualora l'Ill.mo Giudice adito, non dovesse condividere quanto esposto nel presente ricorso, si chiede di dichiarare l'illegittimità del licenziamento per aver svolto il patto di prova su mansioni radicalmente diverse da quelle contrattualmente previste in base alla qualifica del lavoratore e per l'effetto condannare la società resistente alla reimmissione in prova ed al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno ricorrente, non escluso quello morale, da determinarsi in via equitativa anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015; IN ESTREMO SUBORDINE - dichiarare l'illegittimità del recesso in quanto avvenuto per motivi del tutto estranei al rapporto di lavoro e per l'effetto condannare la società resistente alla reimmissione in prova ed al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno ricorrente, non escluso quello morale, da determinarsi in via equitativa anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015; IN OGNI CASO - con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi allo scrivente avvocato quale anticipatario”. 2 Si è ritualmente costituita la , contestando con varie argomentazioni il contenuto Controparte_1 del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
La datrice ha, in particolare, dedotto che il contratto e l'allegato progetto formativo individuale contenevano tutti gli elementi necessari per comprendere le prestazioni che ne costituivano l'oggetto; che il ricorrente era stato da subito coinvolto nelle attività formative e aveva svolto, in affiancamento, attività proprie della qualifica che avrebbe dovuto successivamente rivestire;
che nel corso del periodo di prova il ricorrente aveva tenuto un atteggiamento poco interessato e poco partecipe, era stato ripetutamente ripreso perché non indossava correttamente la divisa (in particolare, portava scarpe da ginnastica in luogo degli scarponi dati in dotazione) e spesso non rispettava l'orario di lavoro.
Ammessa ed espletata la prova per testi articolata dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
è stato assunto come apprendista alle dipendenze della , Parte_1 Controparte_1 nella sede di Ariano Irpino, a decorrere dal 27 febbraio 2024, giusta contratto del 26/02/2024.
Il periodo di apprendistato, finalizzato al conseguimento “della qualificazione Elettricista Qualificato, corrispondente a mansioni di categoria CS”, era fissato in trentasei mesi.
Il contratto prevedeva, altresì, un periodo di prova di tre mesi, ai sensi dell'art. 15 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico.
Con lettera consegnata a mani il 23/05/2024 la società ha comunicato il recesso immediato per mancato superamento del periodo di prova.
Il ricorrente impugna il recesso deducendo innanzitutto la nullità del patto di prova, per mancanza di specifica indicazione delle mansioni da svolgere.
Costituisce jus receptum che il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, che postula la puntuale indicazione e identificazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi (Cass. 13498/2003, 3451/2000, 14538/1999, 5811/1995); ciò anche al fine di consentire l'adeguato ed effettivo, seppur limitato, controllo giudiziale sul potere di recesso datoriale nel periodo di prova, controllo possibile solo allorquando siano ben note e specificate, fin da prima dell'inizio del periodo di prova, le mansioni dettagliate che il lavoratore sarà chiamato ad esercitare (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27785 del 12/10/2021).
Secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria della S.C., dunque, il patto di prova deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass.
9597/2017, 11722/2009, 13455/2006, 17045/2005; conformi Cass. 27785/2021, cit.; 5264/2023; 29708/2023; 15326/2025; in quest'ultimo caso, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza della Corte d'Appello che aveva condiviso con il primo giudice l'accertamento circa la specificità dell'indicazione, nel contratto di assunzione, delle mansioni di operatrice di "contact center" e di
"back office", con chiara individuazione del suo inquadramento, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile - CCNL Cooperative sociali - e della categoria di
3 appartenenza - profilo professionale C1 - con particolare riferimento a quello di "operatore tecnico dell'assistenza").
Nel caso di specie, il contratto di assunzione contiene tutte le indicazioni necessarie e sufficienti per individuare, in maniera specifica e senza margini di indeterminatezza, le mansioni che costituiscono il suo oggetto e quello dell'annesso patto di prova di tre mesi (nel caso concreto imposto dall'art. 15 del CCNL, dedicato all'apprendistato).
Si legge, infatti, nel contratto che “La prestazione lavorativa oggetto del presente contratto è quella finalizzata al conseguimento della qualificazione Elettricista Qualificato, corrispondente a mansioni di categoria CS”, e che “Il periodo di prova è fissato in 3 mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, CCNL elettrici. Il suddetto periodo di prova avrà ad oggetto le seguenti attività: Svolgimento attività in affiancamento ai colleghi dell'unità di inserimento e avvio del percorso formativo finalizzato alla conoscenza delle normative di sicurezza e alle altre competenze tecnico professionali, di base e trasversali da conseguire al termine dell'apprendistato e previste dal piano formativo individuale allegato”.
Dunque, il contratto esplicitava che la prova avrebbe dovuto svolgersi sull'avvio del percorso formativo finalizzato all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali proprie della qualifica da conseguire al termine dell'apprendistato, univocamente individuata mediante il richiamo alla contrattazione collettiva applicabile (CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico), alla categoria di inquadramento (CS) e alla qualifica professionale (elettricista qualificato) nell'ambito di detta categoria.
Va in proposito evidenziato che il CCNL elettrici (v. allegati all'art. 15) contiene un elenco di progetti formativi riferiti alle qualifiche di cui all'art. 15, fra cui, nell'ambito delle mansioni di cat. CS, quello per la qualifica di destinazione “elettricista qualificato”, il cui schema indica in maniera analitica i contenuti formativi del programma di formazione tecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di elettricista qualificato.
Detti contenuti sono integralmente riprodotti all'interno del piano formativo individuale allegato al contratto e costituente parte integrante dello stesso, ove si legge: “Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire. In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale, nonché i temi dell'innovazione di prodotto, processo e contesto. … Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute idonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire. 1) Lavori BT Fuori Tensione - Nozioni di Elettrotecnica di base
- Sicurezza sul lavoro - Prevenzione del rischio elettrico - Norme CEI EN 50110 - Dispositivi di protezione individuale - Attrezzatura individuale e di squadra - Imbracature e Movimentazione dei carichi - Predisposizione di un cantiere - Lavori in elevazione - Impiantistica BT della
Distribuzione 2) Lavori MT Fuori Tensione - Prevenzione del rischio elettrico - Impiantistica MT della Distribuzione 3) Lavori BT Sotto Tensione - Prevenzione del rischio elettrico - Lavori BT sotto tensione 4) Lavori AT - Prevenzione del rischio elettrico - Struttura e componenti della cabina primaria - Gestione delle attività di ispezione e manutenzione degli impianti AT 5) Norme tecniche, Ruoli, Organizzazione e Procedure per l'esecuzione in Sicurezza dei lavori su impianti della rete elettrica - Attività da monoperatore - Gestione dei piani di lavoro - Gestione di guasti ed emergenze - Manovre in cabina - Rapporti con le Imprese Appaltatrici - Consegna Impianti in sicurezza - Conduzione piccoli gruppi di lavoro. Competenze digitali (etica digitale, I.O.T., Big
Data, Cyber Security, Fibra ottica, Smart grids, ecc) La centralità del cliente nel settore elettrico
(customer journey) Protezione dei dati personali (GDPR) – L'unbundling nel settore energetico”.
4 La pattuizione in ordine alla prova deve, conseguentemente, ritenersi valida ed efficace.
Ciò posto, si osserva che, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità, “il rapporto di lavoro in prova (di cui all'art. 2096 c.c., cit.) è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (ai sensi della L. 15 luglio 1966, n.
604, art. 10, Norme sui licenziamenti individuali) e, coerentemente, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e, come tale, dispensa il datore dall'onere di provarne la giustificazione (ai sensi della stessa L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5, cit.) - come questa Corte ha già avuto occasione di ritenere (vedine, per tutte, le sentenze n. 2631/96, 7644/98, 2228/99, 11633/2002) - ma, tuttavia, non esclude - secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (vedine la sentenza n. 189/80) e di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.
15332/2001, 14950/2000, 402/98, 10311/97, 4949/87, 864/86, 6094/83, 3702/83) - che il lavoratore possa contestare la legittimità del recesso del datore di lavoro - benché avvenuto durante il periodo di prova - allegando e dimostrando, tra l'altro, che “non è stata consentita, per l'inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato....” (così, testualmente, Corte Cost. n. 189/80, cit.). Pertanto, ai fini della corretta esecuzione del patto di prova, è necessario non solo una durata dell'esperimento che risulti adeguata ma occorre, tra l'altro, anche l'adibizione effettiva del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto in prova. Se ciò non avviene, non è configurabile un esito negativo della prova e l'eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità ad nutum dal rapporto di lavoro in prova (di cui all'art. 2096
c.c., cit.), non potendo il datore di lavoro avvalersi del patto di prova cui non abbia dato corretta esecuzione. Tuttavia la “inadeguatezza della durata” - come altri motivi che, comunque, non consentano il corretto svolgimento dell'esperimento (quale, ad esempio, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto in prova) debbono essere valutati - secondo l'orientamento giurisprudenziale da ultimo ricordato - in relazione alla causa del patto di prova, che consiste, appunto, nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. In altri termini, la prospettata correlazione con la causa del patto di prova impone di commisurare la durata dell'esperimento al tempo che, in concreto, risulti necessario e sufficiente per accertare (tra l'altro) la "capacità lavorativa" del prestatore in prova e di adibire lo stesso prestatore alle mansioni per quali la prova sia stata pattuita” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
19558 del 13/09/2006; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 21586 del 13/08/2008, Sez. L, Sentenza
n. 16224 del 27/06/2013).
Coerentemente con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 189/80 – nella quale si legge che “Più in generale, si può affermare che la dell'imprenditore si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, così che il lavoratore stesso il quale ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dello esperimento nonché l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito ben può eccepirne e dedurne la nullità in sede giurisdizionale” –, si è quindi affermato il principio di diritto per cui il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 1180 del 18/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 21784 del 14/10/2009; Sentenza n. 6096 del 11/11/1988; principio valido
5 anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni: Cass. Sez. L, Sentenza n. 26679 del
22/10/2018).
Ed infatti, la Corte ha anche ritenuto che “la facoltà di recesso prevista dal terzo comma dell'art. 2096 cod. civ., soggiace all'unico limite - oltre quello temporale dell'adeguatezza della durata della prova - della mancanza di un motivo illecito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21698 del 10/10/2006).
Proprio perché la valutazione datoriale in ordine all'esito della prova è ampiamente discrezionale, va ulteriormente precisato che la prova, da parte del lavoratore, dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi (così la già citata Cass.
1180/2017).
Fatte queste premesse, si osserva che il ricorso, quanto alla richiesta, formulata in via subordinata, di “dichiarare l'illegittimità del licenziamento per aver svolto il patto di prova su mansioni radicalmente diverse da quelle contrattualmente previste in base alla qualifica del lavoratore”, è del tutto carente di allegazione, prima che di prova, in ordine alle mansioni “radicalmente diverse” da quelle contrattualmente previste asseritamente svolte nel periodo di prova. Il lavoratore non ha chiarito quale o quali, fra i compiti che assume di aver diligentemente svolto in periodo di prova, siano estranei alla competenze proprie della qualifica da conseguire;
ed invero, i compiti di cui al capo 10 del ricorso appaiono riconducibili alle competenze tecnico-professionale contenute nel piano formativo per elettricista qualificato. Anche sotto tale profilo la domanda è quindi infondata.
Infine, il ricorrente sostiene l'illegittimità del licenziamento perché avvenuto per motivi estranei al rapporto di lavoro, e in particolare per finalità ritorsive rispetto alla diffida da lui inviata dopo che il 15 maggio 2024, per ragioni esclusivamente punitive, il suo diretto superiore, sig.
[...]
gli aveva ordinato di recarsi da solo in un bosco sito nel Comune di Frigento, senza Pt_3 alcuno strumento o mappa, per effettuare la conta dei tralicci, lungo un impervio sentiero di circa
10 km.
Occorre premettere, sebbene in ricorso non siano state sollevate specifiche contestazioni al riguardo, che il ha svolto regolarmente il periodo di prova. Parte_1
Dalla prova testi espletata con i testi , , Testimone_1 Parte_2 Testimone_2 tutti tecnici colleghi di lavoro, e capo del Blue Team di Ariano Irpino, struttura di Parte_3 assegnazione dell'istante, è infatti emerso che , nel corso del periodo di prova, ha Parte_1 sempre espletato attività sul campo in affiancamento a colleghi più esperti, operando in ambito di bassa e media tensione, come previsto dal piano formativo, e che lo stesso ha seguito gli appositi corsi in aula, sia in sede, sia a Nocera Inferiore.
L'istruttoria ha quindi fatto emergere che il D' è stato correttamente inserito e affidato Pt_1 di volta in volta a un preposto per le singole attività, e che gli è stata somministrata la formazione teorica, secondo quanto previsto dal contratto di apprendistato.
Irrilevante è il fatto che il ricorrente non fosse costantemente affiancato dal sig. Parte_2 individuato come tutor nel contratto. Il CCNL, all'art. 15, punto 15, descrive il tutor/referente aziendale come “figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata e coerente professionalità”, e non come colui il quale lo segue direttamente nelle attività di formazione in affiancamento e on the job.
Ciò premesso, il lavoratore non ha, innanzitutto, dimostrato, né offerto di dimostrare, alcun elemento da cui desumere l'esito positivo della prova.
6 L'unico capitolo di prova riconducibile al positivo superamento della prova (capo 9: “Nel corso del periodo lavorativo il sig. ha sempre regolarmente svolto con diligenza qualsiasi Parte_1 tipo mansione affidatagli quotidianamente, al fine di acquisire e aggiornare le migliori competenze sia professionali che personali”) non è stato ammesso, stanti l'insanabile genericità della sua formulazione e il contenuto valutativo.
Le deposizioni raccolte hanno, viceversa, confermato alcune criticità emerse durante la prova stessa, come dedotto dalla resistente: i testi hanno riferito che era capitato che il ricorrente indossasse le scarpe da ginnastica in luogo delle scarpe antinfortunistiche facenti parte della divisa, e che per questo motivo venisse ripreso dal capo Blue Team Oto Carbone;
lo stesso ha, inoltre, riferito di averlo più volte rimproverato, sebbene solo verbalmente, per essere Pt_3 arrivato in ritardo pur avendo già attestato la presenza sull'apposita applicazione.
Quanto alla circostanza che fosse poco interessato e attento alle attività formative in Parte_1 aula, il teste ha dichiarato: “ho svolto compiti di istruttore solo una volta e il ricorrente Tes_1 era attento mediamente, né molto, né troppo disattento. Per le altre occasioni, posso solo dire che giravano voci che lui non fosse molto attento e si distraesse”, mentre il teste ha riferito: Pt_3
“di regola, quando si rientra in azienda dopo le attività sul campo i preposti hanno altre attività da svolgere in ufficio, mentre l'apprendista è più libero, però hanno i moduli formativi on line da poter svolgere. Ricordo che nell'occasione di cui al capo 27 [In una occasione in particolare, il ricorrente è stato ripreso dal Capo Blue Team perché, anziché completare alcuni moduli formativi on line che gli erano stati assegnati, era impegnato al cellulare – come lo stesso ha Parte_1 riferito – a “fare i fatti suoi”] vidi che il ricorrente non stava facendo nulla ma stava al cellulare, pertanto gli chiesi che cosa stesse facendo, e lui rispose che stava facendo i fatti suoi. Pertanto, lo invitai a fare piuttosto un modulo formativo, cosa che poi spero abbia fatto”. Il teste Tes_2 ha dichiarato di aver visto una foto, che girava in ufficio, che ritraeva il che dormiva Parte_1 sul banco.
Rispetto all'attendibilità delle richiamate deposizioni, si osserva che il rapporto di dipendenza dei testi con la società resistente non è sufficiente a infirmarne la credibilità, tenuto conto della linearità delle loro deposizioni e della loro coerenza (intrinseca e fra di loro). Peraltro, i testi e , citati dal ricorrente, hanno anche riferito, come si dirà, circostanze non Tes_1 Tes_2 aderenti alla tesi difensiva della datrice di lavoro.
A ciò si aggiunga che il ricorrente, gravato del relativo onere, non ha fornito alcun elemento probatorio di segno contrario.
Quanto alla presunta ragione ritorsiva del recesso, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ricollega il recesso a una diffida inviata a mezzo pec il 16/05/2024, con la quale l'avv.
Pepe, per suo conto, rappresentava che il suo assistito era stato inviato, su ordine del caposquadra sig. in agro del comune di Flumeri senza la presenza del tutor in affiancamento, al Parte_3 fine di contare i tralicci Enel ivi presenti, in zona isolata, boschiva, e a tratti con assenza di segnale telefonico, e – premesso che “La mansione oggi affidata al mio assistito non rientra tra quelle previste dal contratto di apprendistato e sembra a primo impatto essere stata inflitta per puro spirito di “punizione” nei confronti di quest'ultimo, resosi “colpevole” di non aver reso le giuste riverenze all'autore del comando” – invitava la società a verificare e a prendere gli opportuni provvedimenti.
Ebbene, l'episodio del 15 maggio risulta ampiamente dimostrato all'esito della prova per testi, sebbene non vi sia unanimità su alcuni punti.
7 Costituiscono circostanze acclarate: che l'attività di ispezione e conta dei tralicci sia un'attività nell'ambito della quale è richiesta solo un'ispezione visiva, per cui non vi è necessità di alcun tipo di intervento;
che di regola essa viene effettuata in coppia, in quanto un tecnico segue il percorso mentre l'altro lo aspetta al termine del sentiero con la macchina, per evitargli di dover rifare il tragitto all'indietro; che tale attività viene svolta periodicamente, oltre che in caso di problemi o di esigenze particolari (posa della fibra ottica); che al era stato fornito, come a tutti i Parte_1 colleghi, un cellulare aziendale dotato di un programma con le mappe da seguire, collegate al GPS
e funzionanti anche nelle aree in cui non vi fosse segnale telefonico.
Non si tratta, dunque, di un compito estraneo alle mansioni proprie della qualifica da conseguire da parte del ricorrente, né tale da richiedere un particolare grado di competenza ed esperienza. Né
l'attività di conta dei tralicci, per come descritta dai testi, appare sintomatica dell'assenza di qualsiasi garanzia di tutela dell'integrità fisica e morale del prestatore, come dedotto da parte ricorrente.
Ed invero, l'assenza di rischi, in concreto, per l'incolumità del è emersa con Parte_1 sufficiente chiarezza dalle deposizioni dei testi (anche al netto di quella di che, nella Pt_3 parte in cui ha dichiarato di averlo seguito dalla strada, senza farsi accorgere, per l'intero percorso, è scarsamente verosimile e priva di riscontri). Sul punto, il teste ha infatti dichiarato “il Tes_1 sentiero era un po' impervio, ma si poteva fare;
demmo al ricorrente anche una specie di accetta, per tagliare i rami e farsi strada … lo seguivamo a distanza, gli abbiamo detto di condividerci la posizione su whatsapp e più volte durante il percorso lo abbiamo chiamato per sapere dove era arrivato, e se stava bene. Lui ci rispondeva”, mentre ha riferito “avevo detto al Tes_2 ricorrente di mandarci, per sicurezza, la sua posizione sul cellulare, in modo da poterlo rintracciare … vi era un sentiero di campagna che il ricorrente poteva seguire, poi noi come consiglio gli abbiamo detto che poteva anche, se trovava difficoltà a seguire il sentiero, mettersi sulla strada principale, perché l'importante è vedere la linea aerea”.
È inoltre acclarato che il disponesse di mappe funzionanti anche off line (oltre a Parte_1 trovarsi in zona solo a tratti sprovvista di segnale telefonico).
Le deposizioni sono invece parzialmente divergenti sull'origine della decisione di di Pt_3 assegnare a il compito non particolarmente gradito di effettuare, da solo, la conta dei Parte_1 tralicci seguendo il sentiero di montagna. In particolare, non è univocamente desumibile se l'attività di ispezione fosse stata programmata in precedenza per l'intera formazione composta da e , e successivamente affidata al solo in quanto era Tes_1 Tes_2 Parte_1 Parte_1 di contenuto elementare e la presenza dei colleghi più esperti si era resa necessaria altrove per risolvere un guasto (sebbene siano poi tornati a riprenderlo all'altro capo del sentiero), oppure se si sia trattato di una decisione estemporanea di volta a far capire a “come Pt_3 Parte_1 funziona” il lavoro, in seguito a un episodio avvenuto quella stessa mattina.
Il teste sul punto ha dichiarato: “ doveva effettuare la conta dei Testimone_1 Parte_1 tralicci da un punto di partenza a Frigento fino alla prima cabina, nei pressi di Flumeri … la mattina il sig. mi disse di accompagnare il ricorrente e di fargli svolgere questo compito Pt_3
… quando arrivammo a Frigento, dove la conta doveva partire, ci fu segnalato un guasto a Grottaminarda;
pertanto io chiamai il mio capo, il sig. e chiesi se si dovesse fare Parte_3 la conta comunque o se il ricorrente dovesse venire insieme a noi dove era stato segnalato il guasto. Lui disse che il ricorrente doveva obbligatoriamente fare la conta, per cui gli prendemmo un po' di acqua e lo lasciammo da solo, mentre noi andavamo a risolvere il guasto … di solito, uno fa la conta, e l'altro aspetta all'inizio o alla fine;
capita anche di farla da soli … quella mattina il ricorrente non aveva trovato parcheggio da noi, per cui temendo di arrivare tardi mi
8 chiamò e mi chiese se poteva lasciare la macchina giù dove avevamo un altro magazzino. Io gli dissi che per me poteva fare come voleva, ma di avvisare il capo, cioè il sig. Pt_3 Pt_3 disse va bene, ma che avrebbe dovuto avvisare lui, e poi mi disse di fargli fare quella Parte_1 cosa dei tralicci, “così capisce” … non ricordo se abbia detto che si era trattato di una Pt_3 punizione perché gli aveva mancato di rispetto, ma la sera ci chiamò e ci spiegò che Parte_1 lo aveva mandato là per fargli capire un po' come funziona … chiamò tutti e tre noi Pt_3 della formazione, cioè me, e il ricorrente”. Tes_2
Il teste ha riferito: “ricordo l'episodio del 15 maggio 2024 in quanto facevo parte Tes_2 della stessa formazione … si trattava di un mercoledì, quando da noi ci sono pochi posti, per cui in ufficio il capoformazione, ovvero che è stato qui prima di me, mi disse che Testimone_1 dovevamo passare al parcheggio che abbiamo giù, al deposito mezzi, a prendere il collega
, per poi andare a svolgere le nostre attività. Preciso che la mattina in ufficio Parte_1 preleviamo tutte le pratiche relative alle attività da svolgere nella giornata, e fra queste quel giorno c'era l'ispezione della linea aerea in questione, che se non ricordo male si doveva fare perché aveva dato dei problemi nei giorni precedenti. Mi fu detto che questo compito lo doveva svolgere il D'ST, perché noi avevamo altre cose da portare a termine. … questo mi fu detto da … disse espressamente che doveva fare l'ispezione da solo Parte_3 Pt_3 Parte_1
… mentre faceva l'ispezione, noi siamo stati spostati su un intervento a Parte_1
Grottaminarda, perché ci avevano chiamato per segnalare un guasto … non so perché Pt_3 abbia deciso di far fare proprio a quella ispezione;
so che la mattina Parte_1 Parte_1 aveva avuto un problema con il parcheggio, e aveva chiamato il collega, ma non so se le due cose siano collegate, o se ci fossero stati problemi in precedenza. Però posso dire che la sera Pt_3 ci disse proprio che la mattina il ragazzo non aveva voluto salire sopra, pertanto ho pensato che ci potesse essere un rapporto fra le due cose … non ricordo se è stato un mio pensiero, o se lo ha proprio detto. Anche e erano presenti”. Pt_3 Parte_1 Tes_1
Il teste ha riferito: “il giorno 15 maggio 2024 il ricorrente avrebbe dovuto svolgere Parte_3 insieme ai due colleghi che hanno testimoniato prima di me attività varie di manutenzione, ispezione etc. Poi accadde che i due colleghi dovettero occuparsi di un'altra problematica, per cui io diedi istruzioni che il D'ST svolgesse da solo l'attività di ispezione della linea, che era un compito che avrebbe potuto svolgere tranquillamente da solo. Poiché loro si dovevano allontanare, lo seguii io da remoto … presi la decisione la mattina stessa, comunicando al preposto che lo poteva lasciare libero per fare questa attività … il motivo per cui ho mandato
a fare quella ispezione era che avevamo una esigenza operativa, non si è trattato di Parte_1 una conseguenza dell'episodio di quella mattina … a fine turno, ho chiamato tutti e tre i componenti della formazione per far capire un po' il rispetto dell'orario di lavoro, in risposta all'episodio che si era verificato la mattina;
era un mercoledì, giorno del mercato comunale, e se non sbaglio era arrivato tardi perché non aveva trovato posto per la macchina. Ci Parte_1 tengo a precisare che il rispetto delle regole è importante in tutti i lavori e nel nostro in particolare, perché lavoriamo con l'energia elettrica, che non si vede e non si sente, ed è conseguentemente particolarmente rischioso”.
Tuttavia, il licenziamento per ritorsione, che costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, è un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 c.c., comma 2, 1345 e 1324 c.c. (cfr. Cass 18 marzo 2011 n. 6282; Sez. L, Sentenza n. 24648 del
03/12/2015).
L'onere della prova dell'esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante della volontà negoziale grava sul lavoratore che chieda l'applicazione di tale tutela.
9 Trattasi di prova non agevole, sostanzialmente fondata su presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione dell'inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole (in questi termini Cass. 8 agosto 2011, n. 17087). In tale valutazione, il giudice di merito ben può valorizzare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere la sussistenza del motivo formalmente addotto, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23583 del 23/09/2019).
Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto dare dimostrazione tanto del positivo superamento della prova, quanto del carattere esclusivo e determinante del motivo illecito (ritorsivo).
Per un verso, il positivo superamento della prova non è stato dimostrato. Per contro, è emerso che durante i primi mesi del rapporto la condotta del ricorrente faceva registrare delle criticità.
Per altro verso, anche qualora si potesse ritenere provato che il 15 maggio 2024 il ricorrente sia stato inviato da solo ad effettuare la conta dei tralicci in assenza di reali esigenze operative, esclusivamente con finalità punitiva rispetto a un comportamento (ritardo/richiesta di essere prelevato presso un parcheggio diverso, senza passare dall'ufficio, perché non aveva trovato posto con la macchina) ritenuto poco consono dal capo Blue Team, ciò non dimostrerebbe l'esistenza di un'illecità volontà aziendale di espellere il in conseguenza della diffida inviata dal Parte_1 suo avvocato a seguito del predetto episodio.
Mancano infatti adeguati indizi che consentano di pervenire a tale conclusione, anche solo in via presuntiva, tenuto conto che sono ammissibili solo presunzioni “gravi, precise e concordanti” e che, nella fattispecie, l'unico dato a supporto della tesi del ricorrente è quello cronologico (pec di diffida 16 maggio, recesso 23 maggio); il cui rilievo è però di molto ridotto se si considera che il periodo di prova sarebbe venuto a scadere il 27 maggio.
Sotto altro profilo, la prova ha nettamente smentito che in precedenza il ricorrente fosse stato vittima di atteggiamenti aggressivi, intimidatori o vessatori da parte del capo Blue Team. Peraltro, la circostanza è stata solo genericamente dedotta. Il ricorrente non ha indicato alcuno specifico episodio in cui sarebbe stato sottoposto a tali presunte vessazioni oltre a quello del 15 maggio, né ne ha delineato i concreti contorni e le circostanze di tempo e di luogo.
In definitiva, non è stata fornita idonea prova che il recesso sia stato dettato da ragioni estranee al rapporto di lavoro e diverse dalla ritenuta inadeguatezza del dipendente neoassunto per la copertura del posto di lavoro.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Ricorrono eccezionali ragioni, tenuto conto della qualità delle parti e della natura della causa, per compensare le spese di lite in ragione della metà; la restante metà segue la soccombenza e si liquida in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro così provvede:
1) rigetta il ricorso;
10 2) compensa le spese in ragione della metà e condanna il ricorrente al pagamento della restante metà, che liquida in € 2.314,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 8 luglio 2025. Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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