Art. 765. Formazione iniziale 1. Per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 679 frequentano appositi corsi di formazione iniziale.
2. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 679, ((comma 2-bis)) , lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale.
3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679, ((comma 2-bis, lettere b) e c) )) , sono ammessi alla frequenza del corso ((superiore di qualificazione)) .
4. Ai vincitori del concorso interno per il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si applica l'articolo 696.
2. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 679, ((comma 2-bis)) , lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale.
3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679, ((comma 2-bis, lettere b) e c) )) , sono ammessi alla frequenza del corso ((superiore di qualificazione)) .
4. Ai vincitori del concorso interno per il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si applica l'articolo 696.