Articolo 765 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 765 bisArticolo 765 bis
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 765. Formazione iniziale 1. Per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 679 frequentano appositi corsi di formazione iniziale.
2. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 679, ((comma 2-bis)) , lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale.
3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679, ((comma 2-bis, lettere b) e c) )) , sono ammessi alla frequenza del corso ((superiore di qualificazione)) .
4. Ai vincitori del concorso interno per il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si applica l'articolo 696.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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