Art. 765. Formazione iniziale 1. Per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 679 frequentano appositi corsi di formazione iniziale.
2. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale.
3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), sono ammessi alla frequenza del corso superiore di qualificazione.
3-bis. ((I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-bis.)) 4. Ai vincitori del concorso interno per il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si applica l'articolo 696.
2. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale.
3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), sono ammessi alla frequenza del corso superiore di qualificazione.
3-bis. ((I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-bis.)) 4. Ai vincitori del concorso interno per il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si applica l'articolo 696.